Incarto n. 60.2018.160 60.2018.190
Lugano 14 settembre 2018/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Giovan Maria Tattarletti, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, ricusatosi)
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sui reclami 21/22.6.2018 (inc. 60.2018.160) e 18/19.7.2018 (inc. 60.2018.190) presentati da
RE 1, , RE 2, , entrambi patr. da: PR 1, ,
(inc. 60.2018.160)
per denegata giustizia del procuratore pubblico Paolo Bordoli nel contesto del procedimento penale inc. MP 2014.5126;
e
RE 1, , patr. da: avv. PR 1, , (inc. 60.2018.190)
contro
il decreto 13.7.2018 del magistrato inquirente, nell’ambito del medesimo procedimento, in materia di indennità (art. 429 CPP);
richiamati gli scritti 13.7.2018, 27.7.2018 e 13/16.8.2018 del pubblico ministero e 18/19.7.2018 e 3/6.8.2018 di RE 1 e di RE 2;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il 18.6.2014, in seguito alla segnalazione 30.5.2014 dell’Autorità Regionale di Protezione , sede di , è stato arrestato RE 1 (), badante di __________ (), vedova, senza figli, per le ipotesi accusatorie di truffa, esposizione a pericolo della vita altrui, sub. lesioni gravi, sub. semplici (anche per omissione), sequestro di persona e rapimento e coazione siccome sospettato di avere approfittato della debolezza fisica e mentale di __________, che – conosciutolo nel mese di novembre 2013 durante il suo ricovero presso __________, __________, dove l’imputato lavorava quale assistente di cura – il 12.2.2014 gli aveva affidato (con mandato precauzionale giusta l’art. 361 CC) il compito di supervisione generale sulla sua persona e sul suo patrimonio (cointestandogli due conti bancari) e il 2.5.2014 lo aveva istituito erede universale.
Con decisione di data 20.6.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà ha respinto la proposta di carcerazione preventiva 19.6.2014 imponendo contestualmente all’imputato – riconosciuta l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, ammesso un residuo pericolo di collusione – il divieto di contattare __________ in qualsiasi modo (inc. GPC 2014.10801).
b. Con scritto 8.2.2017 il pubblico ministero ha comunicato alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione (art. 318 cpv. 1 CPP) prospettando l’emanazione di un decreto di accusa per infrazione alla legge federale sugli stranieri in relazione all’impiego di un badante presso __________ (deceduta il __________) e di un decreto di abbandono per gli altri reati. Ha indicato che potevano essere presentate istanze probatorie. Ha invitato l’imputato a formulare eventuali pretese di indennizzo e di torto morale (ex art. 429 CPP), producendo gli atti a sostegno della richiesta.
c. Con istanza 13/14.4.2017 RE 1 ha chiesto la rifusione di CHF 56'505.70, di cui CHF 40'756.95 per spese legali (ad una tariffa di CHF 300.00/ora), CHF 633.00 per danno materiale (indennità personale di partecipazione al procedimento), CHF 2'400.00 per canone di parcheggio, CHF 602.55 per spese di volo (vacanza a Parigi a cui avrebbe dovuto rinunciare), CHF 2'000.00 per due televisori e un computer per __________ (non rimborsati), CHF 660.00 per costi di abbonamenti telefonici (telefonini sequestrati e dunque inutilizzabili), CHF 748.00 per onorario dell’avv. __________ inerente alla pratica lavorativa, CHF 495.00 per esborsi per fotocopie, CHF 550.00 per tassa giudiziaria riferita alla decisione 18.8.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi, CHF 6'800.00 per la nota professionale del dr. med. __________, CHF 259.20 per costi fatturati dalla __________ per il rilascio di estratti bancari, CHF 600.00 per torto morale per la carcerazione di tre giorni e CHF 1.00 per torto morale (simbolico) per la rottura dell’amicizia con __________. Ha domandato anche il danno dovuto alla lesione delle aspettative ereditarie, da lui quantificato in CHF 270'000.00, subordinatamente la costituzione da parte dello Stato di un fondo spese di almeno CHF 100'000.00 per garantirgli il pagamento delle spese legali e degli oneri processuali della lite.
d. Il procedimento penale in questione è sfociato in due decisioni.
Con decreto 26.9.2017 (ABB 809/2017) il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento in difetto di sufficienti elementi di reato. Ha ordinato il dissequestro agli aventi diritto di quanto sequestrato (compresi gli averi sui conti presso la __________), ad eccezione di alcuni medicamenti, confiscati, e ha accordato a RE 1, quale indennità per ingiusto procedimento giusta l’art. 429 CPP, l’importo di CHF 27'804.90 (riconoscendo, per le spese legali, una tariffa oraria di CHF 250.00).
Il 6.10.2017 ha emanato un decreto di accusa nei confronti dell’imputato mettendolo in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di infrazione alla legge federale sugli stranieri – impiego di stranieri sprovvisti di permesso [“per avere a __________, nel mese di maggio 2014, sulla base del mandato conferitogli il 12 febbraio 2014 da __________, e quindi quale datore di lavoro, impiegato intenzionalmente il cittadino rumeno __________, che sapeva non autorizzato a esercitare un’attività lucrativa in __________, e meglio per averlo assunto in prova quale badante di __________”] e proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 1'200.00 (dieci aliquote a CHF 120.00/aliquota), da dedursi il carcere preventivo sofferto di tre giorni, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (DA 5207/2017). Il decreto di accusa è sub iudice.
e. Con gravame 6.10.2017 la Comunione ereditaria fu __________ ha postulato che il citato decreto di abbandono fosse annullato con rinvio degli atti al magistrato inquirente per riapertura dell’istruzione e promozione dell’accusa, per cui il sequestro sugli averi era mantenuto e l’istanza di risarcimento giusta l’art. 429 CPP presentata da RE 1 era integralmente respinta.
Questa Corte, con giudizio CRP 60.2017.245 del 7.2.2018, ha dichiarato irricevibile l’impugnativa in difetto di legittimazione.
f. Con sentenza CRP 60.2017.246 del 7.2.2018 questa Corte – in parziale accoglimento, per quanto ricevibile, del reclamo 6/9.10.2017 di RE 1 (che aveva chiesto che gli fosse riconosciuta un’indennità di CHF 58'551.90, più interessi, oltre a CHF 1.00 per torto morale) – ha riformato il dispositivo n. 7. del decreto di abbandono nel senso che “A RE 1, __________, viene accordato l’importo di CHF 37'343.25 (oltre all’IVA sulla nota d’onorario) a titolo di indennizzo (art. 429 CPP)”. Ha in particolare riconosciuto CHF 28'618.25 per spese legali (+ CHF 2'638.35 rispetto a quanto ammesso nel decreto).
Questa Corte ha dichiarato irricevibili le pretese inerenti a prestazioni legali svolte dopo la presentazione dell’istanza di indennità 13/14.4.2017: essa, autorità di reclamo, non poteva pronunciarsi in merito quale prima istanza (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP).
g. Con istanza 23/26.3.2018 RE 1 ha chiesto al magistrato inquirente un’indennità supplementare per le prestazioni successive al 13.4.2017 (momento in cui aveva inoltrato l’istanza di indennità in seguito alla comunicazione giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP). Ha indicato che le prestazioni vertevano su tre distinte propaggini ricorsuali nel procedimento: 1. il suo reclamo contro l’ordine di dissequestro di CHF 16'273.55 a favore dell’avv. __________; 2. il suo reclamo contro il decreto di abbandono 26.9.2017 per quanto concerneva l’indennità; 3. il reclamo dell’avv. __________ contro il decreto di abbandono 26.9.2017. Ha aggiunto che la Corte dei reclami penali gli ha attribuito, per i tre procedimenti, la somma di CHF 1'500.00, accollandogli (per il procedimento dipendente dal reclamo contro il decreto di abbandono) un importo di CHF 1'335.00 di spese. Di modo che risultava complessivamente un saldo a suo favore di CHF 165.00, insufficiente per coprire anche solo in minima parte le prestazioni.
Ha quindi postulato la rifusione di CHF 12'190.25 (a CHF 280.00/ora) oppure di CHF 11'007.90 (a CHF 250.00/ora).
h. Con scritto 20/23.4.2018 RE 1 e RE 2 hanno sollecitato l’evasione della predetta istanza e dell’istanza 11/12.10.2017 (con cui RE 2 aveva domandato, ex art. 434 CPP, un risarcimento di CHF 330.00). Hanno chiesto la restituzione di documenti sequestrati, da recapitare al domicilio.
Essi hanno risollecitato il procuratore pubblico il 17/18.5.2018.
i. Con reclamo 21/22.6.2018 (inc. 60.2018.160) RE 1 e RE 2 hanno rimproverato al magistrato inquirente denegata giustizia per non avere dato seguito alle loro istanze.
j. Il 13.7.2018 il pubblico ministero si è pronunciato sulle istanze.
Per quanto concerneva la richiesta di ulteriori indennizzi, ha indicato che spese e onorario per le procedure di reclamo contro il decreto di abbandono 26.9.2017 andavano chiesti, come ripetibili, alla Corte dei reclami penali, che aveva deciso in merito. Di modo che ha reputato l’istanza 23/26.3.2018, su questo aspetto, irricevibile. Per quanto riguardava spese e onorario inerenti alla procedura di reclamo contro la decisione di dissequestro a favore dell’avv. __________, ha esposto che la questione non era di facile soluzione, ma che in ogni caso la procedura penale era conclusa: non poteva dunque esaminare la pretesa, irricevibile.
Sulla richiesta di dissequestro di oggetti e documenti, ha ricordato di avere comunicato più volte che erano a loro disposizione: li avrebbe trasmessi alla sede di Bellinzona del Ministero pubblico.
Ha precisato, per quanto concerneva l’istanza di RE 2, che era aperto un procedimento per pornografia: al momento dell’evasione del procedimento si sarebbe espresso in merito.
k. Con scritto 18/19.7.2018 RE 1, preso atto del decreto 13.7.2018 del pubblico ministero, ha comunicato a questa Corte che, anche se – con esso – veniva reiterato, all’atto pratico, un diniego di giustizia, esso denotava tuttavia gli estremi di una decisione impugnabile. La pronuncia 13.7.2018 revocava la situazione processuale di denegata giustizia. Siccome il magistrato inquirente si era espresso soltanto in seguito al reclamo 21/22.6.2018, ha chiesto di riconoscere un importo quali ripetibili.
l. Con gravame 18/19.7.2018 (inc. 60.2018.190) RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, sia annullato il decreto 13.7.2018 e sia fatto ordine al procuratore pubblico di pronunciarsi senza indugio nel merito, ad eccezione delle prestazioni strettamente connesse con il reclamo contro il decreto di abbandono (concernente l’indennità per ingiusto procedimento).
Il reclamante sostiene che il fatto che il patrocinio necessario all’imputato perduri anche dopo l’emanazione di un decreto di abbandono non implicherebbe affatto una delega di competenza del Ministero pubblico all’Autorità di reclamo per statuire giusta l’art. 429 CPP. Il magistrato inquirente non sarebbe peraltro obbligato a decidere immediatamente sulla domanda di indennizzo: potrebbe per esempio attendere il passaggio in giudicato del decreto di abbandono, permettendo all’imputato di aggiornare la quantificazione iniziale delle sue pretese. Il reclamante adduce che le ripetibili accordate dall’Autorità di ricorso o di reclamo sarebbero notoriamente inferiori ai costi effettivi subiti dall’imputato: non potrebbero di conseguenza supplire all’indennizzo ordinato dall’art. 429 CPP. Le ripetibili attribuite da questa Corte nei noti procedimenti non basterebbero evidentemente a coprire i costi sorti con il patrocinio e non potrebbero in ogni caso coincidervi.
Delle ulteriori argomentazioni e degli altri scritti delle parti si dirà, se necessario per il giudizio, in seguito in corso di motivazione.
in diritto
Gli inc. 60.2018.160 (reclamo 21/22.6.2018) e 60.2018.190 (reclamo 18/19.7.2018) sono congiunti nel giudizio interessando gli stessi fatti.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
RE 1 e RE 2 sono entrambi legittimati a reclamare secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo essi un interesse giuridicamente protetto all’evasione delle loro richieste.
E’ tempestivo e, di principio, proponibile anche il gravame 18/19.7.2018 contro la pronuncia 13.7.2018 che non ha riconosciuto a RE 1 l’indennità da lui richiesta al magistrato inquirente (decisione TF 6B_1410/2016 dell’8.5.2017 consid. 1.1.; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 33; ZK StPO – A.J. KELLER, 2. ed., art. 393 CPP n. 16).
RE 1, imputato (parzialmente) prosciolto, è legittimato a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della pronuncia 13.7.2018 con cui il pubblico ministero gli ha negato un’indennità aggiuntiva (per analogia, decisioni TF 6B_423/2016 del 26.1.2017 consid. 1.; 1B_704/2011 dell’11.7.2012 consid. 1.3.; decisioni TPF BB.2014.175 del 21.10.2015 consid. 1.1./1.2.; BB.2014.169 del 14.9.2015 consid. 1.1./1.2.; BK.2011.19 del 19.6.2012 consid. 1.1./1.2.; BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 322 CPP n. 5).
Le esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.
I gravami sono, in queste circostanze, ricevibili in ordine.
A. reclamo 21/22.6.2018 (inc. 60.2018.160) per denegata giustizia
Commette diniego di giustizia e viola l’art. 29 cpv. 1 Cost. l’autorità che, chiamata ad evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa concreta, non si pronuncia su un tema sottopostole nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (decisioni TF 1B_314/2018 del 12.7.2018 consid. 2.1.; 6B_1444/2017 del 25.6.2018 consid. 2.2.; 6B_695/2017 del 26.4.2018 consid. 2.1.; 6B_448/2017 del 22.2.2018 consid. 2.2.; 6B_802/2017 del 24.1.2018 consid. 1.1.; 6B_688/2014 del 22.12.2017 consid. 6.2.1.; 6B_667/2017 del 15.12.2017 consid. 2.1.; 6B_189/2017 del 7.12.2017 consid. 5.3.1.; 1B_458/2017 del 28.11.2017 consid. 2.1.; decisione TPF BB.2017.198 del 14.2.2018 consid. 3.1. s.).
4.2.
Con gravame 21/22.6.2018 i reclamanti rimproverano al procuratore pubblico di non essersi espresso sulle istanze 23/26.3.2018 (RE 1) e 11/12.10.2017 (RE 2).
Il magistrato inquirente si è pronunciato con decreto 13.7.2018.
Il reclamo – considerato che la decisione del pubblico ministero ha fatto venir meno l’interesse pratico e attuale, in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP, all’evasione del gravame (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) – è divenuto privo di oggetto e va stralciato dai ruoli (decisione TF 1B_61/2017 del 29.3.2017 consid. 1.2.).
Ai reclamanti lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà complessivamente CHF 300.00 a titolo di ripetibili: il procuratore pubblico ha emanato la decisione oggetto di denegata giustizia soltanto in seguito alla loro impugnativa 21/22.6.2018.
B. reclamo 18/19.7.2018 (inc. 60.2018.190) contro il decreto 13.7.2018
5.1.1.
In applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:
a. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità penale esamina d’ufficio le di lui pretese. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
5.1.2.
L’art. 429 CPP fonda una responsabilità causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (decisioni TF 6B_1010/2017 del 23.7.2018 consid. 3.2.; 6B_1054/2017 del 23.7.2018 consid. 3.2.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 2; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 429 CPP n. 6; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità del danno [spese di patrocinio (decisione TF 6B_120/2018 del 31.7.2018 consid. 7.1.), danno economico (decisione TF 6B_814/2017 del 9.3.2018 consid. 1.1.1.) e torto morale (decisione TF 1087/2017 del 18.1.2018 consid. 1.2.)] cagionato all’imputato (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 2 s.).
Il nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della responsabilità civile, con il procedimento (decisioni TF 6B_740/2016 del 2.6.2017 consid. 3.1.; 6B_118/2016 del 20.3.2017 consid. 3.; 6B_20/2016 del 20.12.2016 consid. 2.1.; 6B_74/2016 del 19.8.2016 consid. 1.3.1.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231) conclusosi con un decreto di abbandono o di parziale abbandono, con un’assoluzione totale o parziale o, ancora, con un decreto di non luogo a procedere [DTF 139 IV 241 consid. 1.] (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).
5.1.3.
Le competenti autorità penali devono pronunciarsi d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale, come esige esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisioni TF 6B_1010/2017 del 23.7.2018 consid. 3.2.; 6B_19/2018 del 13.6.2018 consid. 1.6.1.; 6B_1099/2017 dell’1.5.2018 consid. 1.3.1.; 6B_814/2017 del 9.3.2018 consid. 1.1.1.; 6B_583/2016 del 5.12.2016 consid. 2.2.; 6B_74/2016 del 19.8.2016 consid. 1.3.1.; 6B_129/2016 del 2.5.2016 consid. 4.2.; 6B_1004/2015 del 5.4.2016 consid. 1.3.; 6B_928/2014 del 10.3.2016 consid. 2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 10/31; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8).
Questo significa che le autorità penali – prima della loro decisione – devono perlomeno sentire l’imputato e invitarlo a cifrare e a dimostrare le sue pretese (decisioni TF 6B_1010/2017 del 23.7.2018 consid. 3.2.; 6B_353/2018 del 30.5.2018 consid. 1.3.; 6B_1099/2017 dell’1.5.2018 consid. 1.3.1.; 6B_814/2017 del 9.3.2018 consid. 1.1.1.; 6B_740/2016 del 2.6.2017 consid. 3.1.; 6B_1142/2016 del 18.5.2017 consid. 2.1.; 6B_671/2016 del 17.5.2017 consid. 2.2.; 6B_583/2016 del 5.12.2016 consid. 2.2.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8). Non è necessaria una domanda dell’imputato (decisione TF 6B_178/2015 del 26.8.2015 consid. 1.3.1.).
Il fatto che le autorità penali debbano pronunciarsi d’ufficio non vuole dire che esse debbano accertare d’ufficio – secondo il principio inquisitorio (art. 6 CPP) – tutti i fatti rilevanti per il giudizio sull’indennizzo e sul torto morale (decisioni TF 6B_19/2018 del 13.6.2018 consid. 1.6.1.; 6B_814/2017 del 9.3.2018 consid. 1.1.1.; 6B_375/2016 del 28.6.2016 consid. 3.1.). Spetta infatti all’imputato prosciolto motivare e dimostrare le pretese (decisioni TF 6B_1010/2017 del 23.7.2018 consid. 3.2.; 6B_19/2018 del 13.6.2018 consid. 1.6.1.; 6B_353/2018 del 30.5.2018 consid. 1.3.; 6B_814/2017 del 9.3.2018 consid. 1.1.1.; 6B_765/2017 del 18.1.2018 consid. 4.3.; 6B_74/2016 del 19.8.2016 consid. 1.3.1.; 6B_375/2016 del 28.6.2016 consid. 3.1.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31a; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 12), ciò che corrisponde a quanto previsto in ambito civile (art. 42 cpv. 1 CO) [decisione TF 6B_353/2018 del 30.5.2018 consid. 1.3.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.].
Solo se non possa essere provato il preciso importo del danno, esso è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato stesso (art. 42 cpv. 2 CO) [decisione TF 6B_19/2018 del 13.6.2018 consid. 1.6.1.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.].
5.1.4.
Le autorità penali devono pronunciarsi sull’indennizzo all’imputato prosciolto o parzialmente prosciolto nella decisione finale, come risulta dagli art. 429 cpv. 2 prima frase, 81 cpv. 4 lit. b (secondo cui il dispositivo delle sentenze contiene la decisione relativa alle spese e alle indennità) e 421 cpv. 1 CPP (secondo cui nella decisione finale l’autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese) [decisioni TF 6B_1099/2017 dell’1.5.2018 consid. 1.3.2.; 6B_842/2014 del 3.11.2014 consid. 2.1.; 6B_979/2013 del 25.2.2014 consid. 3.; 6B_472/2012 del 13.11.2012 consid. 2.4.; cfr. anche DTF 139 IV 206 consid. 1.].
Il Tribunale federale, nel giudizio TF 6B_1099/2017 dell’1.5.2018, ha precisato la giurisprudenza di cui alla sua sentenza TF 6B_472/2012 del 13.11.2012 (consid. 2.4.) [secondo la quale, se l’autorità omette di esprimersi giusta l’art. 429 CPP, l’indennizzo viene determinato nella procedura giusta gli art. 363 ss. CPP (decisioni giudiziarie indipendenti successive) (procedura già indicata nel giudizio TF 6B_265/2012 del 10.9.2012 consid. 2.3.)]: le autorità penali, come regola generale, devono pronunciarsi sull’indennizzo all’imputato prosciolto nella decisione finale; qualora le autorità penali tralascino di esprimersi, l’imputato prosciolto deve adire la via ricorsuale (consid. 1.7.).
5.2.
Si è esposto che il procuratore pubblico, nel contesto del procedimento penale inc. MP 2014.5126, in data 8.2.2017 ha comunicato alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione (art. 318 cpv. 1 CPP) indicando, tra l’altro, che l’imputato era invitato a formulare eventuali pretese di indennizzo e di torto morale (secondo l’art. 429 CPP), producendo gli atti a sostegno della sua richiesta.
RE 1 ha presentato l’istanza 13/14.4.2017, con cui ha chiesto la rifusione, tra l’altro, di CHF 56'505.70, di cui CHF 40'756.95 per spese legali (ad una tariffa di CHF 300.00/ora). La nota allegata all’istanza esponeva prestazioni fino al 13.4.2017.
Con decreto 26.9.2017 (ABB 809/2017) il magistrato inquirente, abbandonando il procedimento in difetto di sufficienti elementi di reato, ha accordato a RE 1, per spese legali giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, l’importo di CHF 25'979.90 (riconoscendo, per questa posta, una tariffa oraria di CHF 250.00).
5.2.1.
Si deve anzitutto dire che il pubblico ministero si è pronunciato in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra ricordati, invitando l’imputato prosciolto a presentare eventuali pretese ex art. 429 CPP e poi esprimendosi sull’istanza 13/14.4.2017 sottopostagli.
Si deve aggiungere che RE 1 – impugnando il decreto di abbandono limitatamente all’indennità attribuita – non ha contestato che il magistrato inquirente non si fosse pronunciato sull’istanza di indennità o che non avesse considerato altre – ulteriori – prestazioni. Si è limitato ad addurre che dall’introduzione dell’istanza, in data 13.4.2017, prima che il procuratore pubblico emanasse il decreto di abbandono, il suo legale aveva dovuto effettuare altre prestazioni [imperniate soprattutto (ma non solo) sul reclamo contro l’ordine di dissequestro a favore dell’avv. __________], esposte per CHF 5’939.80 nella nota professionale allegata al reclamo 6/9.10.2017. Ha chiesto che questa Corte tassasse e riconoscesse direttamente la nota, subordinatamente che la decisione venisse demandata al magistrato inquirente (reclamo 6/9.10.2017, p. 18 s., inc. CRP 60.2017.246).
Questa Corte è nondimeno autorità di reclamo a’ sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, di modo che non ha potuto trattare, quale prima istanza, le ulteriori pretese, dichiarando il reclamo – in merito – irricevibile (consid. 7., inc. CRP 60.2017.246 del 7.2.2018).
Si può (e poteva) invero pretendere, secondo il principio della buona fede [applicabile a tutte le parti al procedimento (decisione TF 1B_154/2018 del 20.7.2018 consid. 2.3.)], che un imputato che, dopo l’introduzione dell’istanza giusta l’art. 429 CPP, ritenga di avere ulteriori spese legali non ancora conteggiate nella nota già trasmessa, le comunichi al procuratore pubblico non appena sorte, ovvero immediatamente, di modo che il magistrato inquirente possa esprimersi in merito nel decreto di abbandono.
Nel caso di specie con scritti 30/31.5.2017 e 17/18.7.2017 RE 1, per il tramite del suo legale, ha sollecitato – all’indirizzo del pubblico ministero – l’emanazione del prospettato decreto di abbandono, senza accennare ad altre ulteriori sue pretese di risarcimento, che pure – secondo la nota professionale (trasmessa allegata alla replica 3/6.8.2018) – già sussistevano. Ha in effetti avuto la possibilità di completare l’istanza di indennità. Non avendolo fatto, le ulteriori pretese erano perente (BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., vor art. 416-436 CPP n. 10).
Il procuratore pubblico, da parte sua, in assenza di atti istruttori dopo la comunicazione giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, non doveva evidentemente rendere attento il reclamante – assistito da un legale – di eventualmente completare l’istanza di indennità.
5.2.2.
Inoltre, come risulta dal tenore dell’istanza 23/26.3.2018, essa è da ricondurre al fatto che questa Corte – per i tre procedimenti inc. CRP 60.2017.202, 60.2017.245 e 60.2017.246 – abbia attribuito a RE 1 la somma di CHF 1'500.00 quali ripetibili, accollandogli (per il procedimento dipendente dal suo reclamo contro il decreto di abbandono) CHF 1'335.00 di spese: di modo che risultava complessivamente un saldo a suo favore di CHF 165.00, somma insufficiente – a dire del qui reclamante – per coprire anche soltanto in minima parte le prestazioni legali.
Ora, questa Corte determina le ripetibili a favore delle parti al procedimento non già in maniera arbitraria, ma tenendo conto, segnatamente, della complessità del caso dal profilo materiale e giuridico, del volume di lavoro che si poteva ragionevolmente esigere e dell’esito del procedimento (compresa la sua prevedibilità). Procede ad un apprezzamento analogo a quello che effettua quando esamina gravami in tema di indennità (art. 429 CPP).
Per quanto concerne l’inc. CRP 60.2017.202 – reclamo 31.8/1.9.2017 contro la decisione 21.8.2017 di dissequestro a favore dell’avv. __________ – questa Corte ha riconosciuto al reclamante CHF 500.00 quali ripetibili, ritenuto che – malgrado il gravame fosse divenuto privo di oggetto – un esame prima facie del caso permetteva di concludere che la pronuncia 21.8.2017 sarebbe stata annullata per violazione dell’art. 267 CPP, secondo il quale la restituzione degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati avviene, di principio, a favore degli aventi diritto, non dei creditori di una comunione ereditaria (consid. 4.). Il caso, dal profilo fattuale e giuridico, non era complicato: la soluzione si evinceva già soltanto del tenore dell’art. 267 CPP. Era pertanto inutile, per il reclamante, dilungarsi nella descrizione dei fatti.
Nell’inc. CRP 60.2017.245 – reclamo 6.10.2017 della Comunione ereditaria fu __________ – questa Corte, dichiarando irricevibile l’impugnativa, ha attribuito a RE 1, invitato a presentare osservazioni, l’importo di CHF 500.00 per ripetibili. Questa Corte si è limitata a trattare la questione della legittimazione della reclamante, senza entrare nel merito del gravame. Anche in questo caso la tematica non era complicata: la soluzione si deduceva in effetti dalla nota giurisprudenza e dalle norme di legge, senza necessità di particolari approfondimenti.
Infine, per quanto riguarda l’inc. CRP 60.2017.246 – reclamo 6/9.10.2017 di RE 1 contro il dispositivo n. 7. del decreto di abbandono 26.9.2017 (che gli riconosceva CHF 27'804.90) – questa Corte ha ammesso CHF 37'343.25, a fronte di una sua richiesta di CHF 58'551.90. Ha quindi determinato la tassa di giustizia tenendo conto dell’entità della domanda e dei diversi temi oggetto del reclamo, posto che giusta l’art. 25 LTG la tassa di giustizia delle decisioni della Corte dei reclami penali è fissata tra CHF 100.00 e CHF 20'000.00. Ha poi preso in considerazione che il reclamante è risultato soccombente nella misura di 2/3, di modo che a suo carico sono stati posti oneri processuali per CHF 1'335.00. Anche le ripetibili sono state riconosciute (in CHF 500.00) tenuto conto di tale sua parziale soccombenza.
Qualora RE 1 avesse reputato non corretti oneri processuali e ripetibili rispettivamente la conclusione di irricevibilità (e di non rinvio degli atti al magistrato inquirente) in relazione al consid. 7. della decisione CRP 60.2017.246 del 7.2.2018, avrebbe dovuto impugnare le sentenze di questa Corte davanti al Tribunale federale. Rivolgersi, come invece ha fatto, al procuratore pubblico per lamentare che questa Corte gli avrebbe assegnato l’importo di CHF 165.00 (ripetibili dedotte degli oneri processuali), circostanza che avrebbe giustificato la sua richiesta di CHF 12'190.25 (a CHF 280.00/ora) o di CHF 11'007.90 (a CHF 250.00/ora), è abusivo: ha infatti utilizzato lo specifico istituto previsto dall’art. 429 CPP per una finalità estranea al medesimo. Ovvero per tentare di ottenere, per le procedure evase da questa Corte con i giudizi ricordati, un ulteriore importo di ripetibili.
5.2.3.
Il procuratore pubblico, quando è stato interpellato da RE 1 con l’istanza 23/26.3.2018, non era peraltro più formalmente competente a pronunciarsi: giusta l’art. 61 lit. a CPP, infatti, dirige il procedimento fino all’abbandono dello stesso, ossia fino alla crescita in giudicato del decreto di abbandono (BSK StPO – A. JENT, op. cit., art. 61 CPP n. 7). Considerato che le note sentenze di questa Corte, intimate in data 8.2.2018, sono state recapitate all’avv. PR 1 il 9.2.2018 (cfr. tracciamento degli invii) e che, entro il termine di trenta giorni, nessuno le ha impugnate davanti al Tribunale federale, il decreto di abbandono 26.9.2017 era in quel momento cresciuto in giudicato anche riguardo al dispositivo n. 7. (inerente all’indennizzo).
5.3.
Il gravame 18/19.7.2018 è respinto. Tassa di giustizia (quantificata in CHF 1'500.00 essendo il reclamo manifestamente infondato) e spese sono poste a carico di RE 1, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Gli inc. 60.2018.160 (reclamo 21/22.6.2018) e 60.2018.190 (reclamo 18/19.7.2018) sono congiunti nel giudizio.
Il reclamo 21/22.6.2018 (inc. 60.2018.160), divenuto privo di oggetto, è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà complessivamente a RE 1, __________, ed a RE 2, __________, CHF 300.00 (trecento) a titolo di ripetibili.
Il reclamo 18/19.7.2018 (inc. 60.2018.190) è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 1'500.00 e le spese di CHF 50.00, per complessivi CHF 1'550.00 (millecinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La cancelliera