Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 24.09.2018 60.2018.141

Incarto n. 60.2018.141

Lugano 24 settembre 2018/mr

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 5/6.06.2018 presentato da

RE 1

contro

la decisione 22.05.2018 emanata dalla Divisione della giustizia, mediante la quale ha respinto il suo reclamo 1.02.2018 interposto contro la decisione 31.01.2018 della Direzione delle strutture carcerarie cantonali, con cui è stato sanzionato disciplinarmente (multa di CHF 30.- e sospensione di alcuni benefici del regime di incarcerazione) per avere occultato su di sé dei documenti relativi al proprio incarto penale (DG __________);

richiamate le osservazioni 19/20.06.2018 della Direzione delle strutture carcerarie cantonali, con cui dichiara di confermare integralmente il contenuto e le motivazioni della decisione qui impugnata, postulando la reiezione del gravame;

richiamate altresì le osservazioni 22/25.06.2018 della Divisione della giustizia, mediante le quali si riconferma integralmente nelle proprie argomentazioni, concludendo per la reiezione del reclamo

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. In data 30.01.2018 il detenuto RE 1 si trovava (da solo) in una delle stanze adibite all’accoglimento dei difensori per i colloqui con i detenuti presso le Strutture carcerarie cantonali intento a leggere della documentazione relativa al suo incarto penale.

Al momento di uscire dalla saletta RE 1 è stato interpellato da uno dei sorveglianti (che lo aveva visto poco prima di schiena mentre faceva dei movimenti ritenuti strani) a sapere se avesse “nascosto tra i vestiti dei fogli dei suoi incarti”. Col che il detenuto “senza esitare mi conferma il tutto. A quel punto estrae fuori tutti i fogli che aveva nascosto nei pantaloni”.

Il successivo controllo “a nudo” non ha permesso di ritrovare più nulla, così che RE 1 è ritornato in sezione “senza creare problemi” (rapporto del personale di custodia 30.01.2018, all. 2 all’AI 3, inc. DG __________).

b. In relazione a tale episodio il 31.01.2018 RE 1 è stato sentito dal Capo sorvegliante e dal di lui assistente.

Egli ha riconosciuto che “mi sono nascosto addosso 4 mappette di fogli in quanto volevo leggerle con calma nella mia cella. Sono i verbali relativi al mio processo. Non ero a conoscenza che i verbali non vengono consegnati al detenuto ma trattenuti per essere letti presso le salette ai cancelli di sicurezza. Non vi è sempre la disponibilità oraria per poter leggere i verbali con calma e non volevo mancare dal lavoro per questo, inoltre ho il processo d’appello prossimamente il martedì 06.02.2018. Mi sono trovato con l’acqua alla gola in quanto nelle salette la precedenza viene data agli avvocati e quindi pensavo di leggerli in cella con calma” (verbale interrogatorio 31.01.2018, all. 3, all’AI 3, inc. DG __________).

c. Il 31.01.2018 la Direzione delle strutture carcerarie ha sanzionato disciplinarmente RE 1 con una multa di CHF 30.- e la sospensione dei benefici del regime di incarcerazione “Gastronomico” e “Silva”, per “mancato rispetto delle disposizioni interne”, segnatamente la violazione dell’art. 83 cpv. 1 lit. o RSC. In particolare, la Direzione ha valutato che: “in base agli artt. 36 e 47 RSC, il detenuto deve attenersi alle disposizioni interne. Nella fattispecie, l’atto di occultare dei documenti per poterli leggere nella propria cella, configura un’infrazione al Regolamento, che non può essere ammessa” (sanzione disciplinare 31.01.2018, all. 4, inc. DG __________).

d. Contro il suddetto sanzionamento disciplinare RE 1 con scritto 1.02.2018 ha interposto reclamo davanti alla Divisione della giustizia, chiedendo l’annullamento della sanzione disciplinare e che “venga intimato alla Direzione del PCT di consegnarmi immediatamente la parte dell’incarto trattenuto, al fine di poterlo almeno consultare in futuro, nel caso di eventuale ricorso presso il Tribunale federale” (reclamo 1.02.2018, p. 2, AI 1, inc. DG __________).

e. Con scritto di medesima data (1.02.2018) RE 1 ha chiesto alla Direzione delle strutture carcerarie “l’estratto del Regolamento e/o eventuale aggiornamento antecedente la data del 14.01.2018 (giorno in cui l’incarto mi è stato restituito dall’avvocato) in cui si legge espressamente quale parte del proprio incarto sarebbe vietata detenere e quale no” e “in caso contrario, che venga annullata la sanzione disciplinare comminata, e che mi venga consegnata immediatamente la documentazione trattenuta, che provvederò volentieri a restituire all’avvocato solo dopo l’eventuale crescita in giudicato della sentenza” (lettera 1.02.2018, p. 2). Ciò dopo aver evidenziato alla Direzione che il Regolamento delle strutture carcerarie non farebbe menzione di un divieto di possedere il proprio incarto giudiziario (o parte di esso) e nemmeno sanzionerebbe l’atto di occultare dei documenti per poterli leggere in cella, come invece posto alla base della sua sanzione disciplinare.

f. Per ordine della Direzione delle strutture carcerarie negli albi delle varie sezioni dello stabilimento carcerario (tra queste la sezione D in cui è collocato il qui reclamante) in data 8.02.2018 è stato affisso il seguente foglio (all. 1e, al reclamo 5/6.06.2018 di RE 1):

ti stemma del Cantone Ticino Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento delle Istituzioni

8 febbraio 2018

DISPOSIZIONE 021

PARTICOLARE

PERMANENTE STA

Verbali

Nuove procedure

  1. Basi

Regolamento delle Strutture carcerarie del Cantone Ticino.

  1. Scopo Informare la popolazione carceraria in merito alle

procedure concernenti la consultazione dei verbali

  1. Disposizione I verbali delle varie procedure penali devono

rimanere depositati nell’ufficio Capisorveglianti. Gli stessi

possono essere consultati, secondo necessità e in accordo con

il personale di custodia, in una delle salette situate tra i cancelli

di sicurezza, unicamente durante il tempo libero.

  1. Particolarità

Eventuali eccezioni possono essere accordate unicamente dalla

Direzione.

  1. Entrata in vigore

La presente disposizione entra in vigore da subito.

Strutture carcerarie cantonali

Il Direttore

Stefano Laffranchini

Va a:

Popolazione carceraria (Albi Sez B-I-G-D-Acc)

P.c.a.

Staff Direzione

Personale di custodia

Ufficio Assistenza riabilitativa

SAmm

g. Con decisione 22.05.2018 la Divisione della giustizia ha respinto il reclamo 1.02.2018 presentato da RE 1, prelevando altresì una tassa di giudizio di CHF 50.- (AI 12, inc. DG __________).

In particolare la Divisione della giustizia, dopo aver brevemente riassunto i fatti e le argomentazioni delle parti, ha in buona sostanza concluso che il reclamante avrebbe avuto in concreto “un lasso di tempo adeguato per consultare il proprio incarto”, così che egli “non ha quindi subito alcuna violazione di un suo diritto fondamentale”. Pertanto “gli argomenti del reclamante non possono dunque trovare accoglimento, stante che il suo diritto di consultare gli atti è stato rispettato, motivo per il quale il suo reclamo deve essere respinto” (decisione 22.05.2018, p. 4).

L’autorità ha poi aggiunto “per completezza” di non voler entrare nel merito della disparità di trattamento tra detenuti asserita dal reclamante, non essendo stata comprovata da quest’ultimo.

Infine accogliendo favorevolmente la richiesta della Direzione delle strutture carcerarie volta ad “accollare al reclamante delle spese in ragione della manifesta infondatezza del gravame” (decisione 22.05.2018, p. 4), la Divisione della giustizia ha deciso il prelievo di una tassa di giudizio di CHF 50.-, considerando che “il reclamante ben sapeva di non poter tenere il proprio incarto in cella, tant’è vero che ha cercato di portare in cella i documenti nascondendoli nei suoi pantaloni. Palese quindi che egli non ignorava l’interdizione del suo gesto” (decisione 22.05.2018, p. 4).

h. Con esposto 5/6.06.2018 RE 1 insorge contro il suddetto giudizio, chiedendo la revoca della sanzione disciplinare inflittagli e della tassa di giudizio, e “che la Direzione mi rimborsi i costi vivi che ho sostenuto per i ricorsi” (reclamo 5/6.06.2018, p.

Egli pone dapprima in risalto che la propria contestazione è incentrata “sul fatto che né il regolamento delle Strutture Carcerarie del Cantone Ticino e né alcuna disposizione interna precedente alla sanzione, vieta la detenzione del proprio incarto in cella” (reclamo 5/6.06.2018, p. 1).

Rileva poi che “non solo nessun detenuto della Sezione D era a conoscenza di una «regola non scritta», come è stata definita dai sergenti maggiori verbalizzanti e che comunque non può essere ritenuta valida in un contesto carcerario, ma la Disposizione n°021 sopra citata, emessa pochi giorni dopo il mio reclamo e proprio a seguito di esso, prova che la Direzione delle Strutture Carcerarie ha ritenuto necessario provvedere a giustificare con essa la sanzione inflitta” (reclamo 5/6.06.2018, p. 2). Contesta che la Disposizione 021 costituisca, come sostenuto dalla Direzione delle strutture carcerarie, un semplice “promemoria”.

Precisa che il suo gesto (oggetto del sanzionamento) era finalizzato a “ripassare le centinaia di pagine di verbali in tempo per il processo in Appello a pochi giorni di distanza. Cosa che non ho potuto fare a causa degli orari ridotti concessi dalla Direzione” (reclamo 5/6.06.2018, p. 2); non quindi a voler danneggiare i codetenuti, il personale di custodia, la Direzione o altre terze persone.

Evidenzia di aver altresì proposto di cancellare i dati sensibili dalla prima pagina dei verbali per poi poterli consultare nella propria cella, rilevando di essere comunque collocato in una sezione “protetta”, nel senso che la stessa è isolata dal resto dei carcerati e che i detenuti di detta sezione vengono scortati nei trasferimenti interni.

Pone in risalto come la Direzione permetta verbalmente la detenzione delle sentenze, dei verbali del dibattimento e delle perizie, che pure conterrebbero dati sensibili, così da porsi la questione a sapere “quale sia il criterio secondo cui alcune parti dell’incarto sono per la Direzione vietati e quali no. Se un detenuto è ufficialmente informato di quale atto costituisce infrazione, mediante apposito libretto del RSC, non vi sono scusanti perché la legge non ammette ignoranza, ma se non lo è, il detenuto stesso rimane esposto a diverse potenziali ingiuste sanzioni” (reclamo 5/6.06.2018, p. 2).

Rileva che, a mente della Direzione, i patrocinatori che inviano ai propri assistiti i relativi incarti penali, commetterebbero parimenti un’infrazione al regolamento carcerario. Ciò che però il reclamante contesta, asserendo che un tale divieto non sarebbe noto a nessuno, nemmeno all’Ordine degli avvocati, che egli sostiene avere interpellato.

Asserisce di aver assistito a situazioni in cui agenti di custodia avrebbero ordinato ad alcuni detenuti di aprire la posta proveniente dal proprio difensore, al fine di controllare che non vi fossero documenti facenti parte del proprio incarto penale, ma ciò, a mente del reclamante, avverrebbe in violazione del segreto professionale.

Infine sostiene come si crei all’interno del penitenziario una disparità di trattamento, tra i detenuti che avrebbero ricevuto il proprio incarto dal proprio patrocinatore senza essere stato sottoposto a censura e quelli che non deterrebbero il proprio incarto poiché sottoposto a censura, ma in violazione del segreto professionale.

In conclusione il qui reclamante chiede, in applicazione della legge, di “riconoscere che per quanto possano essere condivisibili le motivazioni addotte dalla giurista della Divisione della Giustizia, vale solo ciò che prevede il Regolamento delle Strutture Carcerarie del Cantone Ticino e che la Direzione non ha titolo per apportare modifiche allo stesso” (reclamo 5/6.06.2018, p. 3), così che la sanzione inflittagli venga revocata.

i. Con osservazioni 19/20.06.2018 la Direzione delle strutture carcerarie dichiara di confermare integralmente il contenuto e le motivazioni a fondamento della decisione qui impugnata, invitando questa Corte a voler contattare l’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, onde chiarire “la questione di chi sia o meno al corrente di cosa sia consentito portare in cella”, in quanto ciò sarebbe stato discusso in data 10.11.2016 in occasione di una visita dell’Ordine (osservazioni19/20.06.2018, p. 2).

La Divisione della giustizia, dal canto suo, con osservazioni 22/25.06.2018 − restando ancorata alle motivazioni di questa Corte poste alla base della decisione 14.09.2017 (inc. CRP 60.2017.65) − asserisce che il divieto di tenere il proprio incarto penale in cella sarebbe una “prassi consolidata, che rispetta le Regole penitenziarie europee. Ciò non viola in nessun caso il diritto costituzionale alla consultazione degli atti (e dunque il diritto di essere sentito, contemplato dal diritto superiore

  • svizzero e internazionale), poiché è palesemente giustificato da motivi legati al buon andamento del carcere e alla sicurezza del detenuto stesso e di terzi” (osservazioni 22/25.06.2018, p. 2). Ribadisce quindi che la limitazione al diritto di consultare gli atti del detenuto poggia su sufficienti motivi d’interesse pubblico, appare necessaria e ragionevole per evitare la circolazione dei documenti così da evitare la creazione di disordini all’interno, è proporzionata allo scopo di salvaguardia dell’ordine e della sicurezza interni e non svuota il diritto di accesso agli atti del suo contenuto. Pertanto “essendo tale limitazione perfettamente valida in quanto ossequiosa del diritto interno e internazionale, violandola il detenuto ha commesso un’infrazione disciplinare che è stata giustamente punita dalla Direzione delle SCC” (osservazioni 22/25.06.2018, p. 3). Per la Divisione nulla muterebbe il fatto che il reclamante si trovi collocato nella sezione D, ancorché protetta e separata dal resto della popolazione carceraria. Non entra infine nel merito della censura del reclamante, secondo cui il controllo della corrispondenza dei detenuti con il proprio rappresentante legale violerebbe il segreto professionale e il rapporto di confidenzialità, in quanto argomentazioni che esulerebbero dalla presente vertenza.

Delle ulteriori argomentazioni, nonché della replica e delle osservazioni di duplica, si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

in diritto

  1. 1.1.

L’art. 91 cpv. 3 CP delega ai Cantoni il compito di regolamentare dettagliatamente il diritto disciplinare, tra cui anche la procedura (cfr. BSK Strafrecht I – T. NOLL, 3a. ed., art. 91 CP n. 4 segg.).

1.2.

Nel Canton Ticino la competenza per ordinare sanzioni disciplinari è attribuita alla Direzione delle strutture carcerarie cantonali [cfr. art. 49 cpv. 1 del Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 341.110, nel seguito REPM), e art. 85 cpv. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 342.110, nel seguito RSC)].

Contro l’operato della Direzione delle strutture carcerarie la persona incarcerata può interporre reclamo davanti alla Divisione della giustizia nel termine di 5 giorni (art. 57 REPM e art. 81 cpv. 2 RSC). Il reclamo non ha effetto sospensivo (art. 57 cpv. 2 REPM).

Per l’art. 12 cpv. 2 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (RL 341.100, nel seguito LEPM) le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure, che non rientrano fra quelle rese dal giudice dei provvedimenti coercitivi nei casi previsti dall’art. 12 cpv. 1 LEPM, sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e segg. CPP.

Rientrano in tali decisioni quelle rese nell’ambito di un procedimento disciplinare in materia di esecuzione delle pene e delle misure. Ciò conformemente al doppio grado di giurisdizione imposto dal Tribunale federale sulla base della Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) – nel tenore in vigore dall’1.01.2011 –, secondo cui il ricorso in materia penale, aperto contro le decisioni concernenti l’esecuzione di pene e misure (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF) – comprese quelle rese in prima istanza da un’autorità amministrativa (Commentaire del la LTF –, P. FERRARI, 2a. ed., art. 78 LTF n. 33 segg.; Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire – Y. DONZALLAZ, art. 78 LTF n. 2489 seg.) –, è possibile solo contro le decisioni emanate da un tribunale superiore (art. 80 cpv. 2 LTF) [decisione TF 6B_581/2013 dell’8.10.2013 consid. 2.3.].

In altre parole la suddetta riforma della giustizia elvetica ha imposto ai cantoni la creazione di un tribunale giudicante quale ultima istanza cantonale, indipendentemente dal carattere penale o amministrativo della vertenza. Ciò che ha attenuato l’importanza della distinzione tra sanzione penale e sanzione amministrativa nell’ambito del diritto disciplinare, nell’ottica delle garanzie procedurali penali sgorganti dall’art. 6 CEDU (G. PALUMBO, L’avocat dans l’exécution des peines privatives de liberté: le cas particulier de la procédure disciplinaire, in RPS 132/2014, p. 92 segg., p. 114).

Da quanto sopra è derivata la competenza della Corte dei reclami penali a dirimere le vertenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure, quale tribunale superiore cantonale di ultima istanza, stante che né la Divisione della giustizia né il giudice dell’applicazione della pena (in Ticino, il giudice dei provvedimenti coercitivi) adempiono tale requisito (decisione TF 6B_581/2013 dell’8.10.2013 consid. 2.3.), riservati i casi previsti dall’art. 80 cpv. 2 seconda frase LTF.

Visto che con la modifica della parte generale del CP, in vigore dall’1.01.2007, il legislatore ha voluto migliorare la posizione dei detenuti, e che anche la più recente interpretazione dei diritti fondamentali va in tal senso (“das neue Grundrechtsverständnis dahingehend auszulegen ist”), i principi generali dell’esecuzione posti dall’art. 74 CP, come pure l.biettivo generale e i principi specifici dell’esecuzione dell’art. 75 CP, così come le ulteriori norme federali sull’esecuzione delle pene e delle misure – tra cui l’art. 91 CP (diritto disciplinare) –, nell’ambito di una procedura ricorsuale, possono essere direttamente invocate dalla persona interessata (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 74 CP n. 8).

In effetti, come riconosciuto ancora recentemente dall’Alta Corte, le decisioni rese in materia disciplinare contro i detenuti in applicazione del diritto cantonale adottato sulla base della delega di competenze dell’art. 91 cpv. 3 CP, possono essere oggetto di un ricorso in materia penale davanti al Tribunale ex art. 78 cpv. 2 lit. b LTF (decisione TF 6B_213/2017 dell’8.03.2017 consid. 1.).

  1. 2.1.

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

2.2.

Il gravame, inoltrato il 5/6.06.2018, contro la decisione 22.05.2018 della Divisione della giustizia, notificatagli il 28.05.2018, in quanto rispettoso del termine di 10 giorni ex art. 12 cpv. 2 LEPM, è tempestivo.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE 1, quale condannato in esecuzione di pena, destinatario della decisione che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5; PK StPO – N. SCHMID, art. 382 CPP n. 2), è legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

In effetti, per quanto attiene specificatamente all’attualità della lesione, si ricorda che la giurisprudenza del Tribunale federale prescinde dall'interesse attuale allorquando lo stesso farebbe ostacolo al controllo di costituzionalità di un atto che potrebbe ripresentarsi in ogni momento in circostanze simili e che, in ragione della sua breve durata o dei suoi effetti limitati nel tempo, sfuggirebbe così sempre alla censura della Corte suprema nonché allorquando esiste un interesse pubblico importante a risolvere una pretesa questione di principio (DTF 127 I 164 consid. 1a; 124 I 231 consid. 1b e sentenze citate; ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 13).

Inoltre per la giurisprudenza più autorevole l'esecuzione del provvedimento disciplinare non sopprime forzatamente l'interesse giuridico attuale al trattamento del gravame. Il reclamante può in particolare avere un interesse a che la sua sanzione disciplinare venga soppressa o ridotta e, se del caso, a che la sanzione nuovamente determinata risulti nel suo fascicolo amministrativo. In effetti la rettificazione dell'incarto amministrativo del detenuto in relazione alla sanzione contestata è importante per la fissazione di un eventuale nuovo provvedimento qualora fosse commessa un'altra infrazione disciplinare. Essa gioca inoltre un ruolo nell'ambito della procedura di liberazione condizionale. Pertanto, per l'Alta Corte costituisce un diniego di giustizia formale dichiarare privo d'oggetto un gravame interposto contro la decisione dell'autorità d'esecuzione delle pene ("Vollzugsbehörde") che infligge un provvedimento disciplinare, per il fatto che tale sanzione è nel frattempo ormai stata eseguita (sentenza TF 6B_34/2009 del 20.04.2009, consid. 3.; DTF 135 I 6 consid. 2.1.; AJP 2009 1503, p. 1516).

Il reclamo è quindi ricevibile in ordine e proponibile.

  1. Preliminarmente questa Corte constata che nel giudizio qui impugnato, la Divisione della giustizia ha fatto ampio uso di stralci di decisioni di questa Corte, citando solo in parte la fonte (cfr. decisione DG 22.05.2018 consid. 8.1 e sentenza CRP 31.10.2011, consid. 3.3. p. 13; decisione DG 22.05.2018 intero consid. 8.2 e intero consid. 8.3 e sentenza CRP 14.09.2017, inc. 60.2017.65 consid. 6.2. e 6.4 p. 21-22; decisione DG 22.05.2018 consid. 8.4 e decisione CRP 14.09.2018 consid. 6.3. p. 22), ricompiando testualmente dei passaggi anche laddove era espressamente indicato “nel caso in esame” risp. “da quanto in atti” (ossia inteso dell’inc. CRP 60.2017.65).

La Divisione della giustizia nella decisione impugnata ha utilizzato le motivazioni elaborate da questa Corte nell’inc. CRP 60.2017.65, che però concerneva una questione diversa da quella oggetto della presente impugnativa.

Nel giudizio citato questa Corte ha infatti dovuto chinarsi sulla questione a sapere se la decisione resa dalla Direzione delle strutture carcerarie − con cui un detenuto era stato astretto a consultare dei documenti attinenti al proprio incarto penale in una saletta in determinati orari, facendogli divieto di poterli tenere nella propria cella (anche solo dalla sera fino al mattino successivo per poterli leggere) − fosse giustificata. Di conseguenza questa Corte ha, in quell’ambito, analizzato se la restrizione imposta dalla Direzione, violava il diritto del detenuto in questione di consultare il proprio incarto penale, facoltà questa sgorgante dal suo diritto (fondamentale) di essere sentito. Nel caso che qui ci occupa, si tratta invece di stabilire se il comportamento rimproverato al reclamante, adempie effettivamente i presupposti di un’infrazione disciplinare ai sensi della regolamentazione in vigore in seno alle strutture carcerarie, così da essere giustificato il suo conseguente sanzionamento.

  1. 4.1.

Il reclamante contesta di aver, con il suo agire, violato una precisa norma vigente in seno alle strutture carcerarie, e di non essere pertanto incorso in alcuna infrazione disciplinare, così che la sanzione disciplinare inflittagli non sarebbe in alcun modo giustificata. A suo dire, egli, in buona fede, non sarebbe stato a conoscenza di un divieto (assoluto) di consultare/tenere nella propria cella documenti attinenti al proprio incarto penale (o parti di esso).

4.2.

4.2.1.

L’art. 91 CP stabilisce al cpv. 1 che soltanto una violazione colpevole di una prescrizione dell’esecuzione penale o del piano d'esecuzione costituisce un’infrazione disciplinare. Il cpv. 2 di detta norma precisa inoltre la natura delle sanzioni disciplinari, ovvero: l’ammonizione (lit. a), la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell’occupazione del tempo libero o dei contatti con l’esterno (lit. b), la multa (lit. c) e l’arresto quale ulteriore restrizione alla libertà (lit. d).

Infine il cpv. 3 dell’art. 91 CP stabilisce che i Cantoni emanano disposizioni disciplinari per l’esecuzione delle pene e delle misure. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura.

L’art. 91 cpv. 3 CP impone il rispetto del principio della legalità (CR Code pénal I − D. FAVRE, art. 91 CP n. 7).

4.2.2.

L’introduzione dell’art. 91 CP ha risolto (per la negativa) la questione a sapere se le misure disciplinari, in quanto violazioni dei diritti fondamentali, necessitino di una base legale formale. Detta norma rappresentando ormai la base legale formale, fa sì che i Cantoni non siano tenuti a regolamentare il diritto disciplinare a livello di legge in senso formale (BSK Strafrecht I − T. NOLL, 3a. ed., art. 91 CP n. 2).

Per questo il diritto disciplinare è perlopiù previsto in regolamenti d’esecuzione cantonali o in regolamenti carcerari, che devono tuttavia ossequiare le esigenze imposte dall’art. 91 CP. Se del caso, essi devono essere adattati a questa nuova normativa. Le ordinanze cantonali dovranno essere annullate, soltanto quando non sia possibile una loro interpretazione conforme al diritto federale (BSK Strafrecht I − T. NOLL, op. cit., art. 91 CP n. 4-5).

4.2.3.

Sulla base della delega di cui al cpv. 3 dell’art. 91 CP, il legislatore ticinese, all’art. 2 LEPM, ha conferito al Consiglio di Stato la competenza di emanare le necessarie norme d’applicazione in materia di esecuzione delle pene e delle misure, tra cui quelle per l’esecuzione di sanzioni privative di libertà in stabilimenti statali, con particolare riferimento ai diritti ed ai doveri delle persone condannate e di quelle in carcerazione preventiva o di sicurezza (lit. d).

Il Consiglio di Stato, a sua volta, all’art. 10 cpv. 4 REPM ha attribuito al Dipartimento delle istituzioni la facoltà di emanare il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino. Ciò che effettivamente è stato fatto, come visto più sopra, in data 15.12.2010 (RL 342.110).

4.2.4.

Conformemente all’art. 47 REPM il carcerato che agisce intenzionalmente o per grave negligenza contro le norme del REPM e del regolamento interno dello stabilimento può essere punito con una sanzione disciplinare (cpv. 1). Il regime disciplinare è applicato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo (art. 47 cpv. 2 REPM).

Nell’applicazione della sanzione si deve tenere conto del comportamento e delle condizioni personali del carcerato. La persona interessata è informata sui fatti che le sono imputati ed è invitata a pronunciarsi oralmente o per iscritto (art. 48 cpv. 1 REPM). La Direzione o i funzionari da essa incaricati procedono, se del caso, a compiere gli accertamenti e i confronti necessari (art. 48 cpv. 2 REPM). Ogni sanzione deve essere motivata (art. 48 cpv. 3 REPM). La decisione è comunicata verbalmente all’interessato con l’indicazione della possibilità di reclamo; la decisione scritta deve essergli intimata entro ventiquattro ore e copia ne deve essere data al giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 48 cpv. 4 REPM).

Anche il RSC regola la procedura disciplinare. L’art. 84 cpv. 1 RSC prevede che se una persona incarcerata, intenzionalmente o per grave negligenza, commette un’infrazione disciplinare, è soggetta a una sanzione proporzionata alla natura e alla gravità dell’infrazione. Prima di procedere alla sanzione, l’interessato è informato e sentito sui fatti a lui imputati. Ha la facoltà di esprimersi verbalmente oppure per iscritto (art. 84 cpv. 2 RSC).

Nella commisurazione della sanzione si tiene conto del comportamento e delle condizioni particolari della persona incarcerata, in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. È riservata la sanzione penale (art. 84 cpv. 3 RSC). La sanzione è notificata nella forma scritta, deve essere motivata e contenere i rimedi di diritto. Il ricorso deve essere presentato entro il termine di tre giorni e non ha effetto sospensivo (art. 84 cpv. 4 RSC). Tutte le infrazioni disciplinari commesse da una persona in detenzione preventiva sono segnalate all’autorità competente (art. 84 cpv. 6 RSC).

4.2.5.

L’art. 47 cpv. 3 REPM fornisce un elenco degli atti considerati infrazioni disciplinari. Fra questi si annovera in particolare l’entrata, l’uscita, l’acquisto, la trasmissione ed il possesso fraudolento di oggetti vietati come armi, documenti, denaro in contanti, mezzi di comunicazione non permessi (lit. h).

Il cpv. 4 di detta norma rende ugualmente punibili il tentativo, la complicità e l’istigazione a commettere delle infrazioni disciplinari.

L’art. 83 cpv. 1 RSC, riprendendo l’elenco dell’art. 47 cpv. 3 REPM, precisa che costituiscono un’infrazione disciplinare, fra l’altro, l’entrata, l’uscita, l’acquisto, la trasmissione ed il possesso fraudolento di oggetti vietati come armi, altri oggetti pericolosi, documenti, denaro in contanti, mezzi di comunicazione non permessi (lit. i); l’introduzione, il possesso, la fabbricazione, il consumo e il commercio di bevande alcoliche, sostanze ai sensi della legislazione federale sugli stupefacenti, medicinali non prescritti o qualsiasi altro oggetto, dato o informazione non autorizzati (lit. j); la provocazione, l’istigazione e la complicità alla commissione di un’infrazione disciplinare (lit. m); il tentativo o gli atti preparatori per la commissione di un’infrazione disciplinare (lit. n); ogni atto punito dalla legge o contrario alle disposizioni del presente regolamento o di altri disposti in materia di esecuzione delle pene e delle misure (lit. o).

Tutto ciò al fine di mantenere l’ordine e la disciplina nell’interesse della sicurezza, della vita comunitaria ben organizzata e degli obiettivi perseguiti dalle strutture carcerarie come sancito dall’art. 36 cpv. 1 RSC.

In quest’ottica il cpv. 2 dell’art. 36 cpv. 2 RSC precisa che la vita interna è regolata da disposizioni emanate dalla Direzione.

4.3.

4.3.1.

Nel caso che qui ci occupa, sulla base del rapporto 30.01.2018 redatto da un Capo arte e delle ammissioni dello stesso reclamante (di cui al verbale d’interrogatorio 31.01.2018), risulta che il 31.01.2018 RE 1 è stato sanzionato disciplinarmente con una multa di CHF 30.- e la sospensione dei benefici del regime di incarcerazione “Gastronomico” e “Silva”, per mancato rispetto delle disposizioni interne, che egli in base agli art. 36 e 47 RSC è tenuto a rispettare. In particolare, l’occultamento dei documenti per poterli leggere nella propria cella, avrebbe configurato un’infrazione al regolamento non ammissibile, segnatamente quella prevista dall’art. 83 cpv. 1 lit. o RSC (cfr. sanzione disciplinare 31.01.2018, all. 4, all’AI 3, inc. DG 130.42).

Secondo questa norma, come già indicato al punto precedente, costituisce un’infrazione disciplinare ogni atto punito dalla legge o contrario alle disposizioni del presente regolamento o di altri disposti in materia di esecuzione delle pene e delle misure.

4.3.2.

Come visto più sopra (consid. 4.2.1.), l’art. 91 CP, in particolare nel suo cpv. 3, sancisce chiaramente il principio della legalità (BSK Strafrecht I − T. NOLL, op. cit., art. 91 CP n. 1; CR Code pénal I − D. FAVRE, art. 91 CP n. 7) ed impone che le disposizioni cantonali definiscano gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari.

Ciò che già le Regole penitenziarie europee − che i cantoni prima dell’entrata in vigore della suddetta norma dovevano comunque osservare − prevedevano all’art. 57 cifra 2, secondo cui il diritto interno deve determinare gli atti o le omissioni dei detenuti che costituiscono un’infrazione disciplinare (lit. a) (BSK Strafrecht I − T. NOLL, op. cit., art. 91 CP n. 3).

Soltanto poche disposizioni cantonali prevedono un elenco esaustivo dei comportamenti vietati, in ragione del carattere sempre incompleto di un simile catalogo e dei rischi di confusione che comporta la descrizione di determinate fattispecie disciplinari. Pertanto viene perlopiù fatto ricorso (tra cui anche il Ticino) a clausole generali, assortite o meno da un elenco esemplificativo delle fattispecie più gravi, che permettono d’inglobare i vari comportamenti illeciti che la vita in detenzione può comportare, ma che non è possibile descrivere in tutti i loro aspetti (CR Code pénal I − D. FAVRE, art. 91 CP n. 8 segg. e 13; BSK Strafrecht I − T. NOLL, op. cit., art. 91 CP n. 6).

La sicurezza giuridica dal punto di vista dei detenuti e una migliore accettazione della legittimità di eventuali sanzioni, implicano la pubblicazione nei regolamenti interni degli stabilimenti carcerari delle principali e più frequenti infrazioni (CR Code pénal I − D. FAVRE, art. 91 CP n. 9).

L’enumerazione dei comportamenti vietati, costitutivi di un’infrazione disciplinare, ancorché non abbia carattere esaustivo, dimostra che ogni altro comportamento contrario ai regolamenti dei diversi stabilimenti carcerari non può essere oggetto di una repressione disciplinare, se non quando riveste una gravità equivalente alle fattispecie citate nelle leggi e nei regolamenti CCR Code pénal I − D. FAVRE, art. 91 CP n. 7.

Da tutto ciò discende che la fattispecie alla base di un’infrazione disciplinare (“Disziplinartatbestand”) deve sgorgare da una determinata disposizione, e non può fondarsi su un’asserita “prassi” o una pretesa “regola non scritta” interna alla struttura carceraria.

Ciò che, da un’interpretazione letterale, lo stesso testo dell’art. 83 cpv. 1 lit. o RSC impone (e comunque anche se così non fosse, dovrebbe in ogni caso essere interpretato conformemente all’art. 91 CP), richiedendo infatti un atto che sia represso dalla legge, da una disposizione del RSC o di altri disposti in materia di esecuzione delle pene e delle misure.

4.3.3.

Nel caso in esame, a RE 1 viene rimproverato (e il reclamante stesso l’ha riconosciuto) di aver il 30.01.2018 occultato nei propri pantaloni, mentre ancora si trovava nella saletta adibita alla consultazione del proprio incarto penale, delle mappette contenenti i propri verbali, al fine di poterli terminare di leggere nella propria cella. Mappette, che ha prontamente restituito, non appena interpellato al proposito dall’agente di custodia.

Questa Corte, nella sentenza 14.09.2017 (inc. CRP 60.2017.65, consid. 5.2.), ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa cantonale e/o carceraria che disciplinasse le modalità di accesso e di consultazione dell’incarto penale di un detenuto, tant’è che in quella sede la scrivente autorità ha auspicato, vista l’importanza del diritto fondamentale toccato, una codificazione in tal senso.

Solo l’8.02.2018 la Direzione delle strutture carcerarie ha emanato (con entrata in vigore immediata) a destinazione della popolazione carceraria, la Disposizione 021, che ha affisso agli albi delle Sezioni B, I, G, D, Acc del penitenziario cantonale. Con la stessa, come visto al considerando f. in fatto, è stato disposto che “i verbali delle varie procedure penali devono rimanere depositati nell’ufficio Capisorveglianti” e che tali documenti “possono essere consultati, secondo necessità e in accordo con il personale di custodia, in una delle salette situate tra i cancelli di sicurezza, unicamente durante il tempo libero” (Disposizione 021 dell’8.02.2018, AI 1e).

Richiamato quanto esposto ai punti 4.2.1. e 4.3.2., solo dopo l’entrata in vigore di tale disposizione un comportamento contrario ad essa potrebbe essere sanzionato quale infrazione disciplinare (o il tentativo di commettere la stessa!) ai sensi dell’art. 83 cpv. 1 lit. o RSC.

4.3.4.

Ora, per quanto attiene al caso in disamina, al momento in cui RE 1 ha agito, la Disposizione 021 non era ancora in vigore e nemmeno esposta negli albi. Pertanto con il suo comportamento il reclamante non ha contravvenuto ad alcuna norma d’esecuzione o disposizione interna, come richiesto dall’art. 91 CP, non essendo sufficiente una “prassi” o una regola non scritta” a fungere da base legale o regolamentare (cfr. punto 4.3.2.).

Di conseguenza la sanzione disciplinare inflittagli il 31.01.2018 dalla Direzione delle strutture carcerarie va annullata, per difetto di base legale e/o regolamentare.

4.3.5.

Di nessuna consistenza si rivela l’argomentazione, ventilata dalla Divisione della giustizia e dalla Direzione, secondo cui l’atto stesso dell’occultamento dei verbali e/o la consegna di documentazione da parte della zia del reclamante con la dicitura “copie dei verbali di RE 1 da depositare presso Uffici Capi Sorveglianti”, dimostrerebbero l’esistenza di un divieto (quello di tenere i propri verbali in cella) − ancorché non previsto in una disposizione scritta − su cui fondare la sanzione disciplinare.

Come visto sopra, per rispetto al principio della legalità saldamente ancorato all’art. 91 cpv. 3 CP, un determinato comportamento del detenuto, per dar luogo a sanzionamento disciplinare, deve poter essere sussunto alla fattispecie di una delle infrazioni disciplinari previste in una disposizione d’esecuzione cantonale.

Ciò che, come detto, non era il caso prima dell’entrata in vigore della Disposizione 021.

4.3.6.

Per tutto quanto visto, la decisione 22.05.2018 della Divisione della giustizia (DG __________) va (integralmente) annullata. Di conseguenza è annullata la sanzione disciplinare pronunciata il 31.01.2018 a carico di RE 1 dalla Direzione delle strutture carcerarie (con restituzione dell’importo della multa di CHF 30.- e il ripristino dei benefici del regime di incarcerazione “Gastronomico” e Silva”) e la tassa di giudizio di CHF 50.- ha da essere rimborsata al reclamante.

  1. Ancorché non previsto nei motivi a fondamento della sanzione disciplinare 31.01.2018, in via abbondanziale, si rileva che il comportamento rimproverato al reclamante nemmeno può essere sussunto alla fattispecie disciplinare di cui all’art. 83 cpv. 1 lit. i RSC, non costituendo i verbali del reclamante, in quanto atti formanti il proprio incarto penale di cui egli ha diritto di consultare, documenti non permessi, alla stregua degli oggetti vietati, quali le armi e gli altri oggetti pericolosi, elencati nella citata infrazione disciplinare.

  2. Il reclamo è accolto. A RE 1 non vengono assegnate ripetibili, non essendo stato assistito da un rappresentante legale.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 segg., 393 segg. CPP, l’art. 78 segg. LTF, 74 segg., 91 CP, la LEPM, il REPM, il RSC, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è accolto.

§. Di conseguenza è annullata la decisione 22.05.2018 della Divisione della giustizia, che conferma la sanzione disciplinare 31.01.2018 pronunciata dalla Direzione delle strutture carcerarie a carico di RE 1, che parimenti è annullata, ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese giudiziarie, che restano a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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