Incarto n. 60.2018.103
Lugano 9 luglio 2018/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 13/16.4.2018 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
contro
il punto n. 2 del dispositivo del decreto 30.3.2018 del giudice della Pretura penale, Flavio Biaggi, relativo alla retribuzione del difensore avv. PR 1, nominato d’ufficio (inc. PP __________);
richiamati gli scritti 17/18.4.2018, mediante il quale il procuratore pubblico Anna Fumagalli comunica di rimettersi al giudizio di questa Corte, e 19/20.4.2018, con cui anche il giudice della Pretura penale comunica di rimettersi al giudizio di questa Corte, puntualizzando nel contempo alcuni aspetti;
considerato che RE 1, interpellato, non ha presentato osservazioni di replica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 27.10.2016 l’allora procuratore pubblico Roberta Arnold ha posto RE 1 in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di incendio colposo e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (DA __________).
b.Con scritto 7/8.11.2016 l’avv. PR 1, nominato difensore d’ufficio di RE 1 con decreto 1.9.2015 (cfr. AI 12, inc. MP __________), ha inoltrato formale opposizione contro il suddetto decreto di accusa, a nome e per conto del suo patrocinato.
c. L’incarto è stato quindi trasmesso alla Pretura penale (inc. PP __________).
d. In data 21/22.3.2018 l’avv. PR 1, sempre in nome e per conto di RE 1, ha comunicato alla Pretura penale di ritirare l’opposizione interposta al decreto di accusa di cui sopra, comunicando altresì che, in qualità di difensore d’ufficio, avrebbe inviato nei giorni a seguire la sua nota d’onorario e le spese per la relativa tassazione (doc. 16 inc. PP).
e. Con decreto 30.3.2018 il giudice della Pretura penale, visto il citato ritiro dell’opposizione al DA, ha stralciato il procedimento dai ruoli, ritenendo il decreto di accusa esecutivo e ritornando l’incarto al procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
Al punto 2 del dispositivo il giudice ha approvato la nota professionale del difensore d’ufficio, avv. PR 1, relativa alle prestazioni fino al 31.12.2017 per complessivi CHF 1'502.40 (a fronte dei CHF 2'663.15 richiesti; cfr. doc. 12 inc. PP) e quella relativa alle prestazioni sino all’1.1.2018 per complessivi CHF 231.-- (a fronte dei CHF 351.85 richiesti; cfr. doc. 17 inc. PP).
f. Con reclamo 13/16.4.2018 RE 1, rappresentato dal difensore d’ufficio, postula l’accoglimento del gravame con la conseguente modifica del punto 2 del dispositivo del suddetto decreto, nel seguente modo: “quale retribuzione per il mandato di patrocinio lo Stato verserà al difensore d’ufficio avv. PR 1 l’importo di CHF 2'108.15” (reclamo 13/16.4.2018, p. 4).
Il reclamante ha sostanzialmente contestato le decurtazioni operate dal Tribunale di primo grado, con motivazioni di cui si dirà, laddove necessario, in seguito.
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, ad eccezione delle decisioni ordinatorie e dei casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr. sentenza TF 6B_492/2016 del 12.1.2017 consid. 2.2.1.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 13/16.4.2018 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 30.3.2018 (inc. __________), è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
Giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP il pubblico ministero o l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio al termine del procedimento. L’art. 421 cpv. 1 CPP prevede che la decisione sulle spese (comprese le spese per la difesa d’ufficio e il gratuito patrocinio, art. 422 cpv. 2 lit. a CPP) interviene con la decisione finale.
Il Tribunale di primo grado deve quindi pronunciarsi sulla retribuzione del difensore d’ufficio nella sentenza di merito (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 421 CPP n. 1 ss).
2.2.
In applicazione dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo, contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado. Solo il difensore d’ufficio può quindi contestare l’entità della retribuzione mediante reclamo (sentenza TF 6B_611/2012 – 6B_693/2012 del 19.4.2013, parzialmente pubblicata in DTF 139 IV 199 consid. 5.2.; cfr. anche sentenza TF 6B_451/2016 dell’8.2.2017).
Per il pubblico ministero e per le altre parti che possono essere chiamate a rimborsare i costi della difesa d’ufficio o del gratuito patrocinio, non sussiste la possibilità di impugnare con reclamo la decisione di tassazione dell’istanza di primo grado. Tali parti hanno la possibilità di postulare la riduzione della retribuzione mediante il rimedio giuridico dell’appello, essendo il reclamo sussidiario (art. 394 lit. a CPP; sentenza TF 6B_48/2013 del 13.6.2013 consid. 2.2.).
Se una delle parti interpone appello e l’appello medesimo risulta ricevibile in ordine, tutte le censure relative all’indennizzo vanno determinate nella procedura d’appello. Un eventuale reclamo separatamente interposto dal difensore d’ufficio sulla base dell’art. 135 cpv. 3 CPP diviene privo d’oggetto (sentenza TF 6B_360/2014 del 30.10.2014, parzialmente pubblicata in DTF 140 IV 213, consid. 1.4.).
Considerato che, come esposto sopra, le parti (salvo il difensore d’ufficio) hanno la possibilità di contestare la tassazione della nota professionale, postulando un diverso importo di retribuzione nella procedura d’appello, e che il reclamo è di conseguenza un rimedio giuridico sussidiario, nel caso in esame occorre innanzitutto determinare l’ammissibilità del reclamo inoltrato da RE 1 contro il punto del dispositivo del decreto 30.3.2018 relativo alla retribuzione dell’avv. PR 1.
3.2.
Contro le sentenze dei Tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento, può essere proposto l’appello (art. 398 cpv. 1 CPP). Ciò vale anche per le conseguenze “in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale” (art. 399 cpv. 4 lit. f CPP).
Come esposto al consid. 2.2., la possibilità del pubblico ministero e delle altre parti di postulare la riduzione della retribuzione del difensore d’ufficio nella procedura d’appello, rende il reclamo sussidiario (art. 394 lit. a CPP).
3.3.
Di conseguenza, RE 1, nella sua veste di imputato nel procedimento di cui all’inc. MP __________, può postulare la riduzione della retribuzione del suo difensore d’ufficio unicamente nella procedura d’appello.
Alla luce di quanto sopra esposto, mediante il reclamo 13/16.4.2018 che qui ci occupa lo stesso ha utilizzato un rimedio di diritto sussidiario rispetto all’appello giusta gli art. 398 ss. CPP. Di conseguenza, in applicazione dell’art. 394 lit. a CPP il reclamo 13/16.4.2018 è inammissibile.
Tale esito, di principio, comporterebbe la trasmissione degli atti dell’incarto alla Corte d’appello e revisione penale per competenza.
Tuttavia, considerati gli argomenti addotti ed il petitum del gravame volto a chiedere l’aumento della retribuzione del difensore d’ufficio (rispetto a quanto indicato nel decreto impugnato), la trasmissione dell’incarto all’autorità competente appare superflua, come verrà esposto qui di seguito.
4.1.
Chi dirige il procedimento (art. 61 CPP) dispone una difesa d’ufficio (art. 132 cpv. 1 CPP) designando il difensore d’ufficio (art. 133 cpv. 1 CPP).
Tale nomina fonda un rapporto di diritto pubblico tra cantone e legale (sentenza TF 6B_151/2013 del 26.9.2013 consid. 2.2.1.).
4.2.
Come visto, l’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP prevede che in materia di retribuzione il difensore d’ufficio può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo contro la decisione del tribunale di primo grado (art. 393 cpv. 1 lit. b CPP).
Di contro, l’imputato che reputa troppo elevata la retribuzione del difensore d’ufficio è legittimato a contestarla (mediante appello) impugnando il dispositivo della decisione di merito relativo alla stessa. Ciò a motivo del fatto che l’imputato, non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, in caso di condanna al pagamento delle spese procedurali, potrebbe essere tenuto a rimborsare la suddetta retribuzione alla Confederazione o al Cantone giusta l’art. 135 cpv. 4 lit. a CPP (PC – CPP, art. 135 CPP n. 10).
4.3.
Nel caso in esame, dalla prima pagina del gravame 13/16.4.2018 si legge “Reclamo ex art. 135 CPP che presenta RE 1, __________ (rappr. dall’avv. PR 1 e dall’MLaw __________, __________) contro il decreto 30 marzo / 3 aprile 2018 della Pretura penale, Bellinzona, relativo all’assistenza giudiziaria, e segnatamente il punto 2 del dispositivo di quest’ultimo (...)” [reclamo 13/16.4.2018, p. 1].
In ordine si legge poi che “la legittimazione è pacifica” (reclamo 13/16.4.2018, p. 2), senza alcuna ulteriore precisazione. Quali prove vengono indicate in maniera generale “documenti, in part. doc. 1” (reclamo 13/16.4.2018, p. 2).
Il doc. 1 è il decreto della Pretura penale qui impugnato.
4.4.
Come detto, in applicazione dell’art. 135 cpv. 3 CPP l’unico ad avere un interesse personale e giuridicamente protetto alla modifica del punto 2 del citato dispositivo, volta ad ottenere una retribuzione più elevata è l’avv. PR 1, quale difensore d’ufficio.
Nella fattispecie in esame, il gravame è stato presentato da RE 1 e non personalmente dall’avv. PR 1, come prescritto dall’art. 135 cpv. 3 CPP. Il legale risulta unicamente quale rappresentante del reclamante.
In considerazione di quanto esposto sopra (cfr. consid. 4.2.), RE 1 sarebbe quindi legittimato a contestare, mediante la procedura di appello ex art. 398 ss, la retribuzione del suo difensore d’ufficio definita nel decreto qui impugnato, se (a suo dire) troppo elevata, poiché in caso di condanna al pagamento delle spese procedurali, potrebbe essere tenuto al rimborso della stessa.
Al contrario, nel presente gravame il reclamante fa valere motivi a sostegno di una retribuzione più elevata rispetto all’importo complessivo riconosciuto dal giudice della Pretura penale.
Risulta quindi evidente che RE 1 non ha alcun interesse giuridicamente protetto a sostenere tali argomenti (cfr. sentenza TF 6B_960/2013 del 22.5.2014 consid. 3).
L’interesse a postulare una retribuzione più elevata lo avrebbe, se del caso, unicamente l’avv. PR 1, in quanto parte nell’ambito del giudizio di tassazione della propria nota professionale, visto il rapporto di diritto pubblico tra il Cantone ed il difensore medesimo che la sua nomina fonda.
In concreto tuttavia, l’avv. PR 1, sottoscrive il reclamo ed interviene nella procedura unicamente in rappresentanza di RE 1 e non a proprio nome e per proprio conto.
4.5.
Pertanto, RE 1, chiedendo una retribuzione più elevata del suo difensore d’ufficio, non è legittimato ad impugnare il punto 2 del dispositivo del decreto di tassazione 30.3.2018.
La questione non merita ulteriori approfondimenti.
Vista la particolare situazione si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135, 393 ss., 398 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è irricevibile.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera