Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 19.09.2017 60.2017.98

Incarto n. 60.2017.98

Lugano 19 settembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 12/13.4.2017, motivato in data 26.5.2017, presentato da

RE 1

contro

il punto n. 9.1. del dispositivo della sentenza 11.4.2017 emanata dalla Corte delle assise criminali, relativo alla sua retribuzione quale difensore d’ufficio (inc. TPC __________);

richiamate le osservazioni 9/12.6.2017 del presidente della Corte delle assise criminali, giudice Marco Villa, mediante il quale comunica di riconfermare le motivazioni espresse nella sentenza indicando nel contempo alcune considerazioni;

considerato che PI 1, interpellato, non ha presentato osservazioni al gravame;

ritenuto che l’avv. RE 1, interpellata, non ha inoltrato osservazioni di replica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.Con sentenza 11.4.2017, la Corte delle assise criminali ha ritenuto PI 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla LFStup, condannandolo alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto), all’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 8 anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese procedurali.

La Corte non ha ordinato la revoca della sospensione condizionale di una pena precedentemente inflittagli, mentre che ha ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro (v. dispositivo della sentenza di condanna 11.4.2017, p. 15-16, inc. TPC __________).

Al punto n. 9 del dispositivo è stato previsto che le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato e che le note professionali 11.1.2017 e 10.4.2017 dell’avv. RE 1 sono approvate per CHF 4'332.15, comprensivi di onorario, spese e trasferte (cfr. p.to 9.1., p. 16, inc. TPC __________).

b. Con scritto 12/13.4.2017 l’avv. RE 1 ha comunicato a questa Corte di intendere interporre reclamo in merito alla quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio di cui al punto 9.1 del dispositivo della sentenza 11.4.2017 della Corte delle assise criminali.

Questa Corte - in data 13.4.2017 - ha fissato un termine alla stessa per provvedere alla motivazione del reclamo, non appena le sarebbero state intimate le motivazioni indicanti le ragioni delle decurtazioni delle sue note professionali (doc. 2, inc. CRP __________).

c. Nella motivazione scritta della sentenza 11.4.2017 la Corte delle assise criminali ha precisato la decurtazione delle note d’onorario della patrocinatrice dell’imputato sopraindicate, approvandole limitatamente a CHF 4'332.15 [di cui CHF 4'072.15 per onorari e CHF 260.-- per spese e trasferte], in luogo dei postulati complessivi CHF 4'580.50.

Il Tribunale di primo grado ha operato delle decurtazioni dalle note professionali dell’avv. RE 1, di cui si dirà in corso di motivazione.

d. Con la motivazione 26.5.2017 al gravame, l’avv. RE 1 chiede la riforma della decisione impugnata nel senso che le sue note professionali siano integralmente approvate.

La reclamante contesta nel dettaglio tutte le decurtazioni operate dalla Corte, censurando “l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento, nonché l’inadeguatezza dell’agire della Corte a tal proposito” (reclamo motivato 26.5.2017, p. 1).

Delle allegazioni relative alle singole poste decurtate e/o ridotte nella decisione impugnata, si dirà, nei considerandi in diritto.

in diritto

  1. 1.1.

Giusta l’art. 135 cpv. 3 CPP, in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado (cfr. art. 393 cpv. 1 lit. b CPP), (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 6).

Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere inoltrato entro dieci giorni, non dalla recezione del dispositivo, ma dal momento in cui sono pervenute le motivazioni scritte della decisione (sentenza 6B_654/2016 del 16.12.2016 cons. 3.4.4, destinata a pubblicazione).

Il reclamo va presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione

Esso deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 12/13.4.2017 e completato il 26.5.2017, contro la decisione 11.4.2017 della Corte delle assise criminali, con cui ha tassato le note professionali dell’avv. RE 1, è tempestivo, in quanto presentato nel termine di 10 giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP, e proponibile, con riferimento all’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

Il legale, designato quale difensore d’ufficio di PI 1 (con decreto 14.11.2016, AI 5, inc. MP __________) e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 135 cpv. 3 CPP.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

  1. 2.1.

Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato con i quali è venuto in essere, dopo la nomina, un particolare rapporto giuridico, sulla base del quale il legale ha un credito di diritto pubblico (sentenze TF 6B_730/2014 del 2.3.2015 consid. 3.1.; 6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.1.).

2.2.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008. Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar).

La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 135 CPP n. 3/6; StPO PK – N. SCHMID, 2. ed., art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte nella decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.).

Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.--/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar).

L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.--/ora (art. 5a Rtar).

2.3.

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

2.4.

2.4.1.

La decisione relativa alla tassazione della nota professionale del difensore d’ufficio deve inoltre essere motivata, come esatto dal diritto di essere sentito.

Tale diritto (cfr. art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.) comprende infatti, oltre al diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare o assistere e di poter consultare gli atti, anche il diritto di ottenere una decisione motivata.

Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le erano stati negati (cfr., nondimeno, con riferimento alla giurisdizione di reclamo, decisione TF 1B_604/2011 del 7.2.2012 consid. 2.3.).

2.4.2.

L’obbligo di motivazione, previsto esplicitamente dal CPP all’art. 80 cpv. 2 prima frase, impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro, in modo da porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sul medesimo (decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013).

In base alla giurisprudenza in materia di spese, la garanzia del diritto di essere sentito implica che, qualora il giudice decida in base ad una lista dettagliata, se intende scostarsi dalla stessa, deve indicare almeno brevemente le ragioni per le quali ritenga ingiustificate determinate prestazioni, in modo che il destinatario possa impugnare la decisione con conoscenza di causa (decisione 6B_1251/2016 del 19.4.2017 cons. 3.1)

  1. Il caso presente consente, a questa Corte, prima di entrare nel merito della tassazione delle note professionali contestate, di formulare alcune considerazioni di carattere generale.

3.1. Sul ruolo del difensore d’ufficio

3.1.1.

Come indicato dalla dottrina, pur non essendo il difensore penale considerato alla stregua di un “ausiliario della giustizia” (non essendo tenuto alla ricerca della verità materiale e alla giusta applicazione del diritto), assurge però a interlocutore privilegiato delle autorità penali di perseguimento o di giudizio.

3.1.2.

Questo ruolo di interlocutore privilegiato delle autorità penali di perseguimento o di giudizio vale a maggior ragione per il difensore d’ufficio (ex art. 132 ss. CPP).

Come ricordato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, con la nomina di un difensore d’ufficio si instaura un rapporto di diritto pubblico a tre, tra Stato, avvocato d’ufficio e imputato (DTF 131 I 217, consid. 2.4): un “öffentlich-rechtliches Auftragsverhältnis zugunsten eines Dritten” (ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 1).

Per un avvocato, l’assunzione della funzione di difensore d’ufficio è un dovere civico, con riferimento all’art. 12 LLCA, secondo cui l’avvocato è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto (lit. g.).

Il difensore penale concorre con i giudici, i pubblici ministeri e gli eventuali patrocinatori degli accusatori privati, all’adempimento di una delle funzioni essenziali dello Stato moderno.

3.1.3.

Pur vincolato da un rapporto di diritto pubblico, nei confronti dell’imputato, il difensore d’ufficio ha i medesimi obblighi professionali del difensore di fiducia (CR – CPP, art 132 CPP n. 6). Deve in particolare assicurare una difesa effettiva ed efficace, fornendo tutto il suo zelo e tutte le sue attenzioni agli interessi del suo cliente, segnatamente assistendolo attivamente durante gli interrogatori, studiando con cura l’incarto penale e stabilendo un sistema coerente di difesa (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO - Procédure pénale suisse, 3. ed., n. 841).

3.1.4

Il diritto dell’imputato ad avere una difesa sufficiente, efficace ed effettiva è un diritto fondamentale, convenzionale, previsto dall’art. 6 cifra 3 lit. c CEDU (decisione Eurofinacom c. Francia del 7.9.2004; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO - Procédure pénale suisse, op. cit., n. 842).

3.1.5

Riguardo la remunerazione dei difensori d’ufficio, la stessa dev’essere equa, segnatamente coprire le spese generali sostenute dal legale e permettergli d’ottenere un guadagno modesto che non sia solo simbolico.

Come ricordato sopra, il difensore d’ufficio ha anzitutto l’obbligo di assumere l’incarico.

Deve garantire una difesa sufficiente, efficace ed effettiva: caso contrario, le eventuali mancanze potrebbero essere rimproverate al difensore (con un’azione disciplinare) e allo Stato di nomina, se adeguatamente informato di tali mancanze o in presenza di carente manifeste (S. BARTOLE / P. DE SENA / V. ZAGREBELSKI - Commentario breve alla CEDU, p. 235).

Il difensore d’ufficio deve dar prova di diligenza e fedeltà, analogamente al difensore di fiducia.

3.2. Principi generali

3.2.1.

Incombe alle autorità cantonali, che dispongono di un largo potere di apprezzamento, determinare il carattere ragionevole delle prestazioni del difensore d’ufficio (DTF 141 I 124 consid. 3.2; PC – CPP, 2. ed., art. 135 CPP n. 3a).

Nell’esercizio del potere di apprezzamento, occorre dar prova di un certo riserbo.

Diversamente, un esercizio restrittivo dello stesso, che riducesse eccessivamente le prestazioni riconosciute e/o la loro durata, potrebbe concretamente privare gli imputati di una difesa sufficiente, efficace ed effettiva, svuotando il senso di questo diritto convenzionale.

Da qui il fatto che il TPF ritiene che l’intervento del giudice si giustifica soltanto qualora esista una sproporzione tra il valore della prestazione effettuata e l’onorario (decisione TPF BB.2016.14 del 28.7.2016 cons. 7.2).

Il potere di apprezzamento, pur ampio, va dunque esercitato con cautela anche tenendo presente il ruolo e la funzione del difensore d’ufficio.

3.2.2.

Con riferimento all’esercizio del potere di apprezzamento, ma anche per ragioni di economia di procedura, questa Corte ha già deciso di escludere l’esame di eventuali decurtazioni della durata di prestazioni, pari o inferiori a 5 minuti (cfr. decisione 14.4.2016, inc. CRP __________ consid. 4.1.).

Questa scelta è qui confermata, ritenuto che decurtazioni di simile ristretta portata non possono essere il frutto di un corretto esercizio del potere d’apprezzamento, proprio in ragione della loro esiguità.

Inoltre, in senso analogo si era già espresso a suo tempo anche il Consiglio di moderazione, con una decisione dell’1.7.2002 (pubblicata sul Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 24 del dicembre 2002, p. 38):

“Certo, in regime di assistenza giudiziaria si richiede all’avvocato anche stringatezza. D’altro lato però il giudice della tassazione non deve defalcare a beneplacito. Se riduce la durata di una prestazione, deve anche motivare la sua scelta in modo che il Consiglio di moderazione possa seguire il suo ragionamento e valutare la legittimità della decurtazione. Ridurre sistematicamente (o quasi) di 20, 100 anche di 5 minuti solo perché il patrocinatore ha operato in regime d’assistenza giudiziaria non è ammissibile”.

3.2.3.

Giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. a CPP (cfr. anche art. 5 cpv. 3 e 9 Cost.), le autorità penali si attengono al principio della buona fede. In virtù di questo principio, che devono rispettare anche le parti (decisione TF 6B_397/2015 del 26.11.2015 consid. 1.3.), unitamente al divieto dell’abuso di diritto, le autorità penali hanno l’obbligo di rispettare la lealtà nella ricerca della verità e nell’applicazione del diritto (PC - CPP, 2. ed., art. 3 CPP n. 9 ss.).

Tal principio è l’emanazione di un principio più generale, quello della fiducia, che presuppone che i rapporti giuridici si fondino e si organizzino su una base di lealtà (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO - Procédure pénale suisse, op. cit., n. 423). Questa fiducia va applicata nei confronti dei difensori d’ufficio.

3.2.4.

L’osservanza delle regole di procedura (sia da parte dell’autorità che da parte dei prevenuti) s’impone per assicurare il buon svolgimento del processo, l’uguaglianza di trattamento e prevenire ogni abuso di potere. Tuttavia, come detto, l’applicazione del principio della legalità ha i suoi limiti, in quanto le regole di procedura devono essere interpretate secondo le regole della buona fede (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO - Procédure pénale suisse, op. cit., n. 189). Vi è infatti formalismo eccessivo se la rigida applicazione di disposizioni formali non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, è fine a sé stessa e complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale oppure impedisce in modo inammissibile l'accesso ai tribunali (decisione TF 2P.89/2003 del 7.11.2003 consid. 3.2. e riferimenti).

3.3. Obblighi istituzionali

3.3.1.

Nella decisione impugnata, un riferimento è fatto anche ai compiti istituzionali incombenti alla Corte di merito.

3.3.2

Il compito istituzionale primario del Tribunale di primo grado, se deve entrare nel merito dell’accusa, è quello di prendere senza indugio le disposizioni necessarie per il dibattimento (ex art. 330 cpv. 1 CPP; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO - Procédure pénale suisse, op. cit., n. 1783), svolgere i dibattimenti ed emanare le relative sentenze, con celerità e diligenza (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO - Procédure pénale suisse, op. cit., n. 495), nonché motivare le sentenze nei termini fissati dalla legge.

In questi compiti istituzionali rientrano anche le incombenze di tassazione delle note: si tratta di un compito parziale, limitato, correlato all’insieme delle surriferite funzioni.

3.3.3.

È indubbio che l’entrata in vigore del CPP ha comportato, per il Canton Ticino così come per altri Cantoni, un aumento dei costi delle difese d’ufficio e del gratuito patrocinio.

Si tratta di una problematica di portata generale, conseguente all’applicazione della nuova normativa procedurale, e non già il frutto di un’ipotetica prassi di sistematici abusi da parte dei patrocinatori.

In quanto problematica di carattere generale, la stessa travalica i singoli casi che le Corti di merito sono chiamati a giudicare: la problematica non può pertanto essere affrontata e risolta con le singole decisioni di tassazioni, generalizzando ad esempio criteri eccessivamente restrittivi per contenere le spese, né con esternazioni di carattere generale al momento delle comunicazioni dei dispositivi. Nei giudizi si può, anzi si deve, come sempre fatto, correggere eventuali singoli abusi.

La problematica di portata generale assurge a questione organizzativa dello Stato, con rilevanza politica.

Non incombe in primis alle autorità giudiziarie risolvere questa tematica: compete alle autorità politiche (legislativo ed esecutivo) eventualmente affrontarla e disciplinarla.

A queste autorità dello Stato si possono, se del caso, indirizzare le preoccupazioni e gli eventuali auspici, consigli e raccomandazioni delle autorità giudiziarie.

Anche questa Corte (chiamata in passato e anche ora a tassare delle note o verificare delle tassazioni) è sensibile a questa problematica: ha fatto presente nelle opportune sedi (al parlamento in primis, cui spetta l’alta vigilanza, ma anche all’esecutivo) l’eventualità di intervenire, facendo ad esempio riferimento ad una sentenza del TF che aveva ammesso la possibilità di una remunerazione forfetaria (decisione TF 6B_730/2014 del 2.3.2015, pubblicata in DTF 141 I 124 consid. 4.2 e 4.3). Si rimanda al Rendiconto del Tribunale d’Appello del 2015, nella parte riferita a questa Corte (p. 20).

  1. 4.1.

Nella fattispecie in esame, la Corte delle assise criminali ha approvato le note professionali dell’avv. RE 1, di complessivi CHF 4'580.50 (onorario e spese), per l’importo totale di CHF 4'332.15 (onorario e spese).

Le prestazioni riconosciute e non decurtate dal Tribunale di primo grado sono ammesse senza ulteriore esame da parte di questa Corte.

Analogamente avviene, come detto, per le prestazioni che hanno subìto delle decurtazioni inferiori o pari a 5 minuti.

Nei punti seguenti saranno perciò esaminate le altre decurtazioni.

4.2. Nota professionale 11.1.2017

  • 11.11.2016 - “(...), trasferta __________ (55 km esposti per CHF 55.-- di spesa: 54 Km riconosciuti, per CHF 54.- di spesa da parte del Tribunale di primo grado. I costi di trasferta vengono riconosciuti in modo integrale, come esposti dall’avv. RE 1, in quanto occorre tener presente che lo studio del difensore è sito a __________: anche se “__________è ora __________” (osservazioni del presidente della Corte delle assise criminali 9/12.6.2017, p. 1), determinante è il quartiere di partenza (data la particolare estensione del comune di __________). Inoltre, una rettifica di 1 km su 55 km, di 1.-- CHF su 55.-- CHF (ovvero dell’1.81%) assurge a formalismo eccessivo.

Analoga conclusione s’impone per la riduzione del tempo esposto in medesima data (da 250 minuti esposti a 246 minuti riconosciuti: meno di 5 minuti, meno dell’1,6%). Una differenza di 4 minuti può comodamente trovare giustificazione con le formalità di apertura e di chiusura del verbale.

  • 13.11.2016 - “esame rapporto arresto + osservazioni a istanza carcerazione per GPC” 40 minuti. La prestazione viene riconosciuta integralmente in quanto tale prestazione consta nella lettura del Rapporto di arresto provvisorio di 5 pagine (cfr. AI 1), nonché nella stesura delle osservazioni all’istanza di carcerazione inoltrate al GPC il 13.11.2016 di quasi due pagine (cfr. in AI 9). Il tempo indicato nella nota appare proporzionato alla prestazione effettuata.

  • 5.1.2017 - “posteggio __________” CHF 3.10. È indubbio che non è stato versato agli atti un documento giustificativo del parcheggio, come richiesto con lettera raccomandata al difensore.

Applicando un creterio ragionevole, derivato dall’esperienza quotidiana (“secondo il corso normale delle cose e l’esperienza della vita”), si può riconoscere che il costo esposto (posteggio: CHF 3.10) sia in rapporto adeguato con la correlata prestazione (trasferta per l’interrogatorio dell’imputato presso il Ministero pubblico di __________ in data 5.1.2017).

Rifiutarsi di rimborsare detta spesa unicamente in ragione dell’assenza di un documento giustificativo assurge manifestamente a formalismo eccessivo.

La nota professionale 11.1.2017 è dunque approvata integralmente per complessivi CHF 3'566.10, di cui CHF 3'308.-- di onorario e CHF 258.10 di spese e trasferte .

4.3. Nota professionale 10.4.2017

  • 23.1.2017 - “ricezione e lettura rapporto di inchiesta” 0.33 h. (esposto-decurtato). È riconosciuta integralmente, in quanto il rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria consta di 7 pagine oltre i numerosi allegati (cfr. AI 52): il tempo indicato dal legale appare adeguato e comunque non eccessivo.

  • 7.4.2017 - “ripresa verbali e incarto in vista di incontro con cliente e di preparazione al processo” 0.67 h. Tale prestazione è riconosciuta integralmente, considerato che, come rettamente indicato dall’avv. RE 1, “i verbali resi dall’imputato (...), risalgono (...) ad almeno 4/5 mesi prima della data del dibattimento” [cfr. reclamo motivato 26.5.2017, p. 2]. Si giustifica una rilettura, sia per discutere con il cliente, sia per preparare il dibattimento. Di conseguenza il tempo esposto non appare eccessivo.

  • 7.4.2017 - “sessione con cliente c/o Stampa, rilettura con cliente dei passi principali dei verbali + AA + spiegazione processo + trasferta a/r ufficio (30 min)” 1.50 h. Anche tale prestazione viene riconosciuta integralmente in quanto 60 minuti relativi al colloquio con l'imputato non appaino eccessivi, considerati anche i tempi morti che tali visite comportano (entrata/uscita dal carcere, attesa del detenuto,...) e in ragione dell’imminente dibatimento da preparare.

  • 10.4.2017 - “preparazione dibattimento e arringa” 3.00 h. Pure questa prestazione viene riconosciuta in modo integrale, così come esposta nella suddetta nota. La preparazione al dibattimento, peraltro dinnanzi ad una Corte delle assise criminali, presentava almeno quattro questioni che andavano valutate compiutamente: l’aggravante della banda, l’espulsione dell’imputato (nuova problematica giuridica), la revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna e la commisurazione della pena.

Nel calcolo totale, ai surrifeiriti importi vanno aggiunti 165 minuti (2.75 h) relativi alla durata del dibattimento, così come indicato nella sentenza impugnata.

Le spese di trasferta chieste (unicamente) in sede di reclamo nella misura di 20 minuti, non possono essere riconosciute, non essendoci una previa decisione da parte del Tribunale di primo grado su tale prestazione.

In siffatte circostanze, la nota professionale 10.4.2017 è dunque approvata per complessivi CHF 1'509.40, di cui CHF 1'499.40 di onorario e CHF 10.-- di spese.

  1. Il gravame è parzialmente accolto, con riforma del punto 9.1. della decisione 11.4.2017 della Corte delle assise criminali, per i motivi indicati.

Le note professionali 11.1.2017 e 10.4.2017 sono approvate per la somma complessiva di CHF 5'075.50 (comprensiva di onorari e spese).

Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante, in considerazione della vertenza (art. 135 CPP), adeguate ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 3, 5, 132 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG, il Rtar ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è parzialmente accolto.

§. Il punto 9.1. del dispositivo della sentenza 11.4.2017 della Corte delle assise criminali è riformato come segue:

Le note professionali 11.1.2017 e 10.4.2017 dell’avv. RE 1 sono approvate per:

onorario fr. 4'807.40

spese e trasferte fr. 268.10

totale fr. 5'075.50

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1, __________, CHF 500.-- (conquecento) a titolo di ripetibili.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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25.03.2026