DTF 130 IV 54, 1B_313/2012, 1B_549/2012, 6B_1125/2013, 6B_25/2014
Incarto n. 60.2017.8
Lugano 12 aprile 2017/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 9/11.1.2017 presentato da
RE 1
per denegata/ritardata giustizia e violazione del principio di celerità nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________;
richiamate le osservazioni 19.1.2017 e 26.1.2017 (duplica) del procuratore pubblico Zaccaria Akbas, concludenti per la reiezione del gravame;
viste le osservazioni 19/20.1.2017 e 2/3.2.2017 (duplica) del tenente PI 1, __________, mediante le quali postula il respingimento del reclamo;
richiamato lo scritto di replica 23/24.1.2017 di RE 1, con cui si riconferma
nelle proprie allegazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.Con esposto 26.8.2016 RE 1 ha querelato , per titolo di lesioni semplici, vie di fatto e minaccia, in relazione ad un diverbio avvenuto tra i due, in data 13.8.2016, presso la “” di __________, nell’ambito del quale il querelato sarebbe stato stretto al collo e sbattuto contro un muro (AI 1, inc. MP __________).
RE 1 avrebbe subìto le conseguenze indicate nel certificato medico 13.8.2016 allestito dall’__________ di __________ (in AI 1).
b. In data 31.8.2016 il procuratore pubblico ha conferito mandato alla polizia, in fase investigativa, di interrogare querelante e querelato, nonché di interpellarlo per il mandato ex art. 312 cpv. 1 CPP qualora dovessero emergere dei testimoni (AI 2).
c. A seguito di tale mandato, con scritto 11.9.2016 la polizia cantonale ha citato RE 1 a comparire in data 8.10.2016, per essere interrogato in veste di accusatore privato (in Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 7.12.2016, AI 9).
d. In data 10.10.2016 la polizia cantonale ha citato RE 1 a comparire il 19.10.2016, per essere interrogato in veste di accusatore privato (in Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 7.12.2016, AI 9).
e. Con scritto 11.10.2016, RE 1 ha comunicato al Ministero pubblico di aver dato seguito alla citazione per l’8.10.2016, presentandosi in gendarmeria a __________, ma “gli incaricati (...), l’agente app. __________ e l’agente sergente maggiore __________”, non avrebbero voluto verbalizzare i fatti come da lui indicati, ma avrebbero voluto anzi che verbalizzasse altro e gli avrebbero inoltre chiesto di ritirare la denuncia (AI 3).
RE 1 ha quindi concluso chiedendo di procedere con l’inchiesta, “con la comminatoria che, se il procedimento non avrà luogo”, si sarebbe rivolto alla Corte dei reclami penali per denegata giustizia (AI 3).
f. Dal verbale di procedimento risulta che, in data 14.10.2016, RE 1 ha telefonato al Ministero pubblico riferendo le medesime contestazioni di cui allo scritto 11.10.2016 (AI 4).
g. Con decreto 19.10.2016 il magistrato inquirente ha aperto l’istruzione penale nei confronti di __________, per il titolo di lesioni semplici, vie di fatto e minaccia (AI 5).
h. In data 19.10.2016 la polizia cantonale ha interrogato RE 1 in veste di accusatore privato (in Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 7.12.2016, AI 9).
i. In data 21.10.2016 la polizia cantonale ha interrogato __________ in veste di imputato (in Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 7.12.2016, AI 9).
l. Il 18.11.2016 la polizia cantonale ha interrogato __________ in veste di persona informata sui fatti (in Rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 7.12.2016, AI 9).
m. Dal verbale di procedimento risulta ancora che, in data 21.11.2016, RE 1 ha telefonato al Ministero pubblico sollecitando l’evasione dell’incarto e annunciando di voler prendere provvedimenti per denegata giustizia. Gli sarebbe stato riferito che l’incarto si troverebbe ancora in polizia (AI 6).
n. In data 24.11.2016 il Ministero pubblico ha telefonato al sgtm __________ sollecitando l’evasione dell’incarto, e comunicando che avrebbero trasmesso il sollecito in forma scritta (AI 7).
Il medesimo giorno il Ministero pubblico ha inviato il sollecito di cui sopra alla Gendarmeria __________, __________, all’attenzione dell’app. __________ (AI 8).
o. In data 7.12.2016 la polizia cantonale di __________ ha allestito il rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria, contenente gli atti istruttori di cui sopra (AI 9).
p. Dal verbale di procedimento risulta che, in data 12.12.2016, il Ministero pubblico ha telefonato a RE 1 riferendo che era arrivato il rapporto di polizia e che il procuratore pubblico avrebbe provveduto, nelle settimane a venire, ad emanare una decisione (AI 10).
q. In data 21.12.2016 RE 1 ha telefonato al Ministero pubblico sollecitando l’evasione dell’incarto (AI 11).
r. In data 9/11.1.2017 RE 1 ha inoltrato gravame per denegata giustizia del procuratore pubblico Zaccaria Akbas nella trattazione dell’inc. MP __________.
Il reclamante, dopo aver ripreso i fatti, ha ribadito che “nella prima citazione in polizia di sabato 8 ottobre 2016, (...) il gendarme app. __________ e un suo collega sergente maggiore __________, non hanno voluto sottoscrivere i fatti accaduti, questi ultimi volevano intrattenermi e farmi scrivere quello che loro avrebbero voluto, invitandomi a ritirare la denuncia, mi danno dello scostumato e mi dicono di avergli fatto perdere del tempo inutile” (reclamo 9/11.1.2017, p. 2).
Afferma di non aver accettato compromessi e di aver - nel frattempo - contattato delle persone che potrebbero testimoniare, così come pure di aver a disposizione i tabulati della compagnia Sunrise.
Ritiene invece che durante la citazione del 19.10.2016 l’app. __________ avrebbe compiuto il suo lavoro adeguatamente e rispettosamente.
Riprende tutti i solleciti rivolti al Ministero pubblico, ritenendo che non abbiano avuto esito positivo, motivo per cui sarebbe stato costretto ad inoltrare il presente gravame.
s. Nelle more della procedura di reclamo, con scritto 11.1.2017, il procuratore pubblico ha conferito mandato alla polizia, nella fase dell’istruzione, di procedere all’interrogatorio – in veste di testimoni – di __________, __________ e un terzo agente __________ da identificare, nonché – in veste di persona informata sui fatti – di __________ (figlia del querelante nata il 19.02.2003), accompagnata da persona di fiducia (AI 13).
t. Della replica di RE 1, così come delle osservazioni/dupliche del magistrato inquirente e della polizia cantonale, si dirà – se necessario – in corso di motivazione.
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero, in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 9/11.1.2017 per denegata e ritardata giustizia nel contesto del procedimento di cui all’inc. MP __________, non soggiace ad alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP). E’ tempestivo e, secondo l’art. 393 cpv. 2 lit. a CPP, proponibile.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE 1, accusatore privato, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’avanzamento ed alla conclusione del procedimento nonché alla constatazione di eventuali violazioni del principio di celerità.
Il reclamo è pertanto ricevibile in ordine.
2.1.
Commette diniego di giustizia e viola l’art. 29 cpv. 1 Cost. l’autorità che, chiamata ad evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa, non si pronuncia su un tema sottopostole nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (decisione TF 6B_25/2014 del 29.8.2014 consid. 1.).
Si ha denegata/ritardata giustizia quando l’autorità alla quale compete l’emanazione di una decisione o l’impulso di un procedimento semplicemente non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni dell’istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l’aggravio di pratiche pendenti (sentenza TF 6B_1125/2013 del 26.6.2014, consid. 3.4.1.) e ritenuto che la violazione del principio dipende dal comportamento effettivo e oggettivo dell’autorità e può essere violato “même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire” (DTF 130 IV 54).
2.2.
Il principio della celerità (art. 5 cpv. 1 CPP) proibisce che decisioni di competenza dell’autorità siano prese con un ritardo ingiustificato. L’autorità viola questo principio costituzionale (art. 29 cpv. 1 in fine Cost., art. 31 cpv. 3 in fine / 4 in fine Cost.) quando non statuisce sulla decisione di sua pertinenza entro i termini fissati dalla legge o entro un termine ragionevole, tenendo conto della natura della procedura e di tutte le circostanze (M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, 2006, p. 527 ss., in particolare p. 530).
Questi principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art. 12 / 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 s. CPP).
2.3.
La questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è l’apprezzamento globale ad essere decisivo.
Si devono considerare, segnatamente, la gravità dei reati, la complessità del caso, i relativi atti istruttori, la condotta dell’imputato ed il comportamento delle autorità (sentenza TF 6B_1125/2013 del 26.6.2014 consid. 3.4.1.; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 538 ss.).
Il principio di celerità può essere violato in due maniere. Se la durata totale del procedimento appare manifestamente eccessiva, può esserci violazione, senza che sia necessario prendere in considerazione altri fattori. Secondo la giurisprudenza, un’eccessiva durata del procedimento deve essere presa in considerazione come attenuante. Se, invece, prima facie la durata del procedimento non appare eccessivamente lunga, bisogna considerare se la durata dello stesso sia imputabile ad un ritardo dell’Autorità, rispettivamente a periodi ingiustificati di inattività [rilevanti vuoti temporali: ad esempio un’inattività di 13-14 mesi nella fase dell’istruzione]. I ritardi possono sussistere ad ogni fase del procedimento, ad esempio nelle indagini di polizia, nell’assunzione delle prove (per es. negli interrogatori), nella trasmissione dell’incarto al tribunale competente.
Anche il tempo trascorso tra il rinvio a giudizio ed il dibattimento deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (decisione TF 1B_313/2012 del 15.6.2012 consid. 3.1.).
Il principio è leso anche se alle autorità non è imputabile alcuna colpa. Un cronico sovraccarico o deficienze strutturali non giustificano una violazione del postulato (decisione TF 1B_549/2012 del 12.11.2012 consid. 2.4.2.).
2.4.
L'art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di violazione dell'imperativo di celerità. La lesione del principio può nondimeno comportare, segnatamente, l'accertamento della violazione del principio, l'esenzione o l'attenuazione dalla/della pena, il risarcimento del danno rispettivamente la riparazione del torto morale o, ancora, l'archiviazione del procedimento penale (cfr. Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 5 CPP n. 5; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 542 ss.).
Come esposto in fatto, dagli atti dell’incarto penale (cfr. verbale di procedimento dell’inc. MP __________), risulta che - dopo aver ricevuto la querela 26.8.2016 - il procuratore ha conferito mandato alla polizia con decreto 31.8.2016, di procedere alle indagini necessarie al fine di chiarire la fattispecie (AI 2).
3.1.1.
A seguito di tale mandato la polizia ha quindi citato RE 1 per essere interrogato due volte: l’8.10.2016 e il 19.10.2016 (in AI 9).
Dal rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 7.12.2016 (AI 9), risulta che durante il primo interrogatorio, di data 8.10.2016, il querelante avrebbe avuto “un comportamento non collaborante e scontroso. Lo stesso non era intenzionato a rilasciare una deposizione sui fatti, in quanto riteneva che quanto scritto da lui nella denuncia inoltrata in data 26.08.2016, fosse sufficiente a spiegare l’accaduto e inoltre convinto di aver redatto e controfirmato un verbale di interrogatorio la stessa sera dei fatti. Cosa che peraltro non corrisponde al vero” (p. 3, AI 9).
La poca collaborazione del qui reclamante risulta anche dal rapporto di segnalazione 13.1.2017, allestito dal sgtm __________ e dall’app __________, allegato alle osservazioni 19/20.1.2017 della polizia cantonale quale doc. 1: “In data 08.10.2016 si presentava presso gli uffici della GT __________ RE 1 (...), preso a carico da parte dell’appuntato __________, iniziava a proferire frasi senza senso e logica inerenti alle procedure di polizia che a suo modo di vedere riteneva essere scorrette. RE 1 sosteneva nel dire che era già stato verbalizzato la sera dei fatti (...). Da parte nostra gli è stato comunicato che nessun verbale di interrogatorio era stato redatto ed eccetto del VD3 e lo stato civile. Visto che l’appuntato __________ non riusciva ad avere un dialogo costruttivo con il RE 1, veniva chiesta la presenza del capo turno sgmt __________. RE 1, malgrado informato nuovamente dal sgmt, non ha voluto collaborare, mantenendo sempre la sua posizione. (...), in modo sgarbato e maleducato si ostinava nel dire che la polizia aveva fatto sparire tutti gli atti da lui firmati. Motivo per il quale il rubricato non ha voluto essere verbalizzato. RE 1 pretendeva che da parte nostra dessimo seguito alla sua denuncia, senza redigere alcun verbale d’interrogatorio, senza firmare nessuna dichiarazione, ma prendendo in consegna unicamente un suo scritto. Da parte nostra, veniva informato che il documento da lui redatto, avrebbe potuto allegarlo agli atti durante la verbalizzazione. RE 1 non d’accordo, si rifiutava di essere verbalizzato come pure di firmare e/o redigere qualsiasi documento. Malgrado i vari tentavi di convincimento alla redazione del verbale, si rifiutava dichiarando di non avere tempo e di volersene andare via” (rapporto di segnalazione 13.1.2017, p. 1-2).
Durante il secondo interrogatorio, in veste di accusatore privato, in data 19.10.2016, lo stesso RE 1 si sarebbe mostrato calmo e collaborativo, limitandosi tuttavia a consegnare uno scritto da allegare al verbale (cfr. AI 9 e Rapporto di segnalazione 13.1.2017, p. 2).
3.1.2.
Nell’ambito delle sue competenze, la polizia ha poi provveduto ad interrogare __________, in veste di imputato, in data 21.10.2016 e __________, in veste di persona informata sui fatti, in data 18.11.2016 (in AI 9).
Dopo i solleciti indicati in fatto e le relative risposte, in data 7.12.2016 è stato allestito il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, pervenuto al Ministero pubblico in data 9.12.2016 (AI 9).
3.2.
Ora, considerato che la querela che ha dato avvio al procedimento penale che qui ci occupa, è stata inoltrata da RE 1 in data 26.8.2016, considerato anche come lo stesso reclamante sia stato poco collaborativo con la polizia nell’ambito dell’accertamento dei fatti e che il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria sia giunto al procuratore pubblico in data 9.12.2016, non si può certo ritenere che lo stesso abbia condotto il citato procedimento in modo poco celere.
Non va inoltre dimenticato che, dopo l’inoltro del presente gravame, il procuratore pubblico – in data 11.1.2017 – ha conferito alla polizia un nuovo mandato di procedere con l’audizione di alcuni testimoni e di una persona informata sui fatti (cfr. AI 13).
3.3.
In siffatte circostanze, nella fattispecie in esame, non si può che constatare una conduzione regolare del procedimento, vista anche - come detto - la mancata collaborazione iniziale da parte del reclamante stesso nell’accertamento dei fatti.
Al magistrato inquirente non può quindi essere rimproverata ritardata/denegata giustizia od omissione nella trattazione dell’incarto MP __________.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., 5 CPP, l’art. 25 LTG per le spese, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta) sono posti a carico di RE 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera