Incarto n. 60.2017.73
Lugano 17 luglio 2017/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 10/13.3.2017, completato nella motivazione il 28.4./2.5.2017, presentato dall’
RE 1
contro
il punto 9.1. del dispositivo della sentenza 3.3.2017 emanata dalla Corte delle assise criminali, relativo alla sua retribuzione quale difensore d’ufficio (inc. TPC __________);
richiamate le osservazioni 9/10.5.2017 del presidente della Corte delle assise criminali, giudice Marco Villa;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con sentenza 3.3.2017 la Corte delle assise criminali, presieduta dal giudice Marco Villa, ha dichiarato PI 1 autore colpevole di tentata rapina aggravata, rapina aggravata ed infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni, e lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi di carcere. Al punto n. 9.1. del dispositivo, la Corte di primo grado ha tassato le note professionali 22.12.2016 e 3.3.2017 (di totali CHF 9'419.75), prodotte dall’avv. RE 1, difensore d’ufficio di PI 1, approvandole in ragione di CHF 6'301.80 (sentenza 3.3.2017, p. 31, inc. TPC __________).
b. Contro tale sentenza PI 1 ha interposto appello alla Corte di appello e di revisione penale in data 2.5.2017. Il dibattimento è previsto per il 25.7.2017 (inc. CARP __________).
c. Con reclamo 10/13.3.2017, completato il 28.4./2.5.2017 in seguito all’emanazione della sentenza motivata TPC 72.2016.233, l’avv. RE 1 postula l’annullamento del punto 9.1. del dispositivo e l’approvazione delle due surriferite note d’onorario per complessivi CHF 9'100.25 (reclamo motivato 28.4./2.5.2017, p. 6).
Egli contesta in particolar modo la decurtazione eseguita dalla Corte delle assise criminali concernente il suo onorario relativo alla “preparazione dibattimento”, posizione che avrebbe subito la maggior decurtazione: “(…) Non si può al riguardo nascondere il fatto che se da un lato i fatti non erano contestati, dal punto di vista squisitamente giuridico la fattispecie in oggetto presentava (…) una difficoltà giuridica non indifferente, stante il fatto che la differenza tra rapina e presa di ostaggio è fortemente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza e non è di facile risoluzione, essendo dunque necessarie diverse ore tese a trovare il fatidico ‘bandolo della matassa’ (…)” (reclamo 10/13.3.2017, p. 3). Tant’è che PI 1 è stato poi prosciolto dall’imputazione di presa di ostaggio (sentenza 3.3.2017, p. 30, inc. TPC __________).
d. Delle ulteriori argomentazioni, così come delle osservazione del presidente della Corte delle assise criminali, giudice Marco Villa, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
in diritto
Il difensore d’ufficio, in applicazione dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, può presentare reclamo in materia di retribuzione contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 10/13.3.2017 alla Corte dei reclami penali, a quel momento competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il punto 9.1. del dispositivo della sentenza 3.3.2017 (inc. TPC 72.2016.233), è tempestivo e proponibile. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
L’avv. RE 1, difensore d’ufficio e destinatario della sentenza con cui sono state tassate, a lui sfavorevolmente, le proprie note professionali, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 135 cpv. 3 lit. a CPP.
1.3.
Solo il difensore d’ufficio può contestare l’entità della retribuzione mediante reclamo (sentenza TF 6B_611/2012 – 6B_693/2012 del 19.4.2013, parzialmente pubblicata in DTF 139 IV 199, consid. 5.2.; cfr. anche sentenza TF 6B_451/2016 dell’8.2.2017). Per il pubblico ministero e per le altre parti che possono essere chiamate a rimborsare i costi della difesa d’ufficio o del gratuito patrocinio, non sussiste la possibilità di impugnare con reclamo la decisione di tassazione dell’istanza di primo grado. Dette parti devono pretendere la riduzione dell’indennizzo mediante il rimedio giuridico dell’appello.
Se una delle parti interpone appello e l’appello medesimo risulta ricevibile in ordine, tutte le censure relative all’indennizzo vanno determinate nella procedura d’appello. Un eventuale reclamo separatamente interposto dal difensore d’ufficio in applicazione dell’art. 135 cpv. 3 CPP diviene privo d’oggetto (sentenza TF 6B_360/2014 del 30.10.2014, parzialmente pubblicata in DTF 140 IV 213, consid. 1.4.; sentenza TF 6B_611/2012 – 6B_693/2012 del 19.4.2013, parzialmente pubblicata in DTF 139 IV 199, consid. 5.6.; cfr. anche sentenza TF 6B_451/2016 dell’8.2.2017).
1.4.
Nel caso concreto, il 10/13.3.2017 l’avv. RE 1 ha annunciato a questa Corte l’intenzione di reclamare contro la tassazione della sua nota professionale contenuta del dispositivo della sentenza TPC __________ del 3.3.2017. Il 2.5.2017 PI 1 ha inoltrato la dichiarazione di appello contro la suddetta sentenza. Come già sopra indicato, il procedimento è tuttora pendente presso la Corte di appello e di revisione penale, e il dibattimento è stato aggiornato il 25.7.2017 (inc. CARP __________).
1.5.
Pertanto, vista la giurisprudenza federale sopraindicata e la prassi di questa Corte (rif. sentenza CRP __________ del 7.4.2015), le censure sollevate in questa sede dall’avv. RE 1 relative alla sua retribuzione vanno determinate nella procedura d’appello.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135, 379 ss., 393 ss. e 398 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo è evaso ai sensi del considerando 1.5..
§. Il reclamo 10/13.3.2017, completato il 28.4./2.5.2017, dell’avv. RE 1 è trasmesso per competenza alla Corte di appello e di revisione penale.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Copia per conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera