Incarto n. 60.2017.71
Lugano 30 marzo 2017/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Giorgia Peverelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 7/8.3.2017 presentato da
RE 1
contro
la decisione 8.2.2017 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti, sedente in materia di applicazione della pena, che ha ordinato il suo collocamento in sezione aperta (inc. GPC __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
che, con decisione 8.2.2.2017, il giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti ha decretato il collocamento in sezione aperta della qui reclamante (inc. GPC);
che, con scritto 7/8.3.2017, RE 1 ha contestato la decisione, chiedendo una rateizzazione di quanto dovuto, considerata la sua situazione personale ed economica;
che giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP il procuratore pubblico e le parti possono, entro dieci giorni dalla ricezione della decisione impugnata, presentare reclamo alla Corte dei reclami penali;
che la decisione impugnata dell’8.2.2017 è stata intimata a mezzo raccomandata ed è stata recapitata alla reclamante il 20.2.2017 a Giubiasco (cfr. risultato ricerca invii raccomandati);
che il termine di dieci giorni di cui all'art. 396 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere il 21.2.2017 ed è venuto a scadere il 2.3.2017;
che il reclamo è stato spedito il 7.3.2017 ed è pervenuto a questa Corte il giorno seguente (cfr. timbri sulla busta agli atti);
che quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se il reclamo è consegnato presso la posta Svizzera o a un rappresentante diplomatico o consolare svizzero al più tardi entro la mezzanotte dell’ultimo giorno del termine (art. 91 cpv. 2 CPP), diversamente risulta tardivo (sentenza TF 6B_22/2013 del 21.2.2013 consid. 1; BSK StPO – C. RIEDO, art. 91 CPP n. 13; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 91 CPP n. 2);
che nel presente caso l’invio è avvenuto il 7/8.3.2017, ovvero dopo la scadenza del termine per presentare il gravame;
che pertanto, con decreto 8.3.2017, questa Corte ha invitato la reclamante ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione;
che il 23/28.3.2017 la reclamante ha ritornato il decreto di questa Corte con iscrizioni manoscritte illeggibili e ha nuovamente allegato il testo già inviato il 7/8.3.2017, senza nulla dire rispetto alla tempestività o meno del proprio gravame;
che il gravame è irricevibile, in quanto tardivo;
che, data la particolare situazione della reclamante, si rinuncia al carico della tassa di giustizia ed al recupero delle spese.
Per questi motivi,
richiamate le normi applicabili,
pronuncia
Il reclamo è irricevibile.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera