Incarto n. 60.2017.65
Lugano 14 settembre 2017/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 27/28.02.2017 presentato da
RE 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione 8.02.2017 emanata dalla Divisione della giustizia, mediante la quale ha respinto il suo reclamo 2.12.2016 avverso la decisione 25.11.2016 della Direzione delle strutture carcerarie cantonali, con cui gli è stato vietato di tenere in cella il proprio dossier penale risp. i verbali inerenti il proprio procedimento penale;
richiamate le osservazioni 15/16.03.2017 e 3/4.04.2017 (duplica) della Divisione della giustizia, mediante le quali si riconferma nelle proprie argomentazioni, postulando la reiezione del gravame; come pure richiamate le osservazioni 16/17.03.2017 e 3/4.04.2017 (duplica) della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, mediante le quali, confermate le argomentazioni della decisione impugnata, conclude chiedendo la reiezione del reclamo;
vista la replica 27/28.03.2017 del reclamante, in cui si è confermato nelle proprie argomentazioni e conclusioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. RE 1 è stato fermato e quindi posto in detenzione preventiva dal 15.12.2014.
In accoglimento della di lui richiesta, egli è stato autorizzato dal procuratore pubblico a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP presso il carcere penale La Stampa a far tempo dal 23.05.2015.
b. Con decisione 21.09.2016 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 colpevole di violenza carnale, ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, lesioni semplici, ripetuta coazione e abbandono in danno di pazienti degenti in varie case per anziani risp. assistiti da strutture per l’assistenza e la cura a domicilio, per le quali lavorava in qualità di infermiere. Lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 5 anni, dedotto il carcere preventivo sofferto (inc. TPC __________).
Contro tale giudizio egli ha interposto appello davanti alla Corte di appello e di revisione penale, che in parziale accoglimento dello stesso, in data 21.07.2017 lo ha prosciolto da diversi reati e lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, per titolo di coazione sessuale.
c. Con decisione 25.11.2016 la Direzione delle strutture carcerarie cantonali ha respinto la richiesta di RE 1, volta “a tenere il suo dossier in cella o perlomeno di permettergli, sotto la propria responsabilità, di poter portare in cella la sera i propri verbali, per poi restituirli al mattino” (e-mail 24.11.2016 dell’avv. RA 1, doc. B, allegato al doc. 2, inc. DG __________).
La Direzione ha ritenuto che ciò contrasterebbe con una prassi consolidata, secondo cui gli atti (il classeur) vengono custoditi dal personale di custodia e possono essere consultati dal detenuto nei locali appositi per tutto il tempo ritenuto necessario, oltre ad avere la possibilità – in caso di bisogno – di prendere eventuali appunti.
Inoltre la facoltà di portare in cella i verbali non consentirebbe di stabilire con certezza che il materiale, sebbene sia sotto la responsabilità del detenuto, venga restituito nella sua integralità.
A mente della Direzione la suddetta prassi sarebbe altresì rispettosa della garanzia di cui all’art. 98 cifra 2 delle Raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee [secondo cui gli imputati accusati di un reato devono disporre di tutte le agevolazioni per preparare la propria difesa ed incontrare il proprio avvocato].
La prassi in questione, pure non lederebbe il diritto costituzionale alla consultazione degli atti, in quanto sarebbe giustificata da motivi “riconducibili al buon andamento del penitenziario, alla sicurezza di terzi o all’interesse stesso del detenuto” (decisione 25.11.2016 della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, p. 1, doc. 1, inc. DG __________), così come da “motivi di sicurezza e organizzazione interna, nonché per una questione di equità di trattamento nei confronti del resto della popolazione carceraria“ (decisione 25.11.2016 della Direzione delle strutture carcerarie cantonali, p. 2, doc. 2, inc. DG __________).
d. Il 2.12.2016 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore, si è aggravato avverso la decisione 25.11.2016 della Direzione delle strutture carcerarie cantonali davanti alla Divisione della giustizia, chiedendo, in via cautelare, la concessione dell’effetto sospensivo, e nel merito: in via principale, l’accoglimento del gravame e il permesso di tenere in cella il proprio dossier penale; in via subordinata, il permesso di portare in cella la sera, dopo il lavoro, la parte di dossier penale a lui necessaria, per riconsegnarla al mattino; in via ancora più subordinata, che il dossier penale, ad ogni consultazione da parte del detenuto, venga sigillato, e che gli venga concesso di visionare il dossier, in modo continuato, anche per otto ore, in un locale tranquillo ed in orari in cui non lavora, al fine di evitargli di dover scegliere tra lavoro e l’esercizio effettivo dei suoi diritti di difesa.
e. In data 22.12.2016 la Divisione della giustizia ha respinto la concessione del postulato effetto sospensivo al reclamo 2.12.2016 (di cui la Direzione delle strutture carcerarie cantonali chiedeva la reiezione in quanto lo riteneva privo di senso trattandosi di decisioni negative).
La Divisione ha rilevato che il conferimento della provvisoria esecutività alle decisioni dell’autorità amministrativa è una misura eccezionale, volta ad evitare che interessi preponderanti vengano pregiudicati durante la procedura d’impugnazione, e che la stessa deve scaturire da un’attenta ponderazione degli interessi contrapposti ed essere sorretta da motivi convincenti.
Ha altresì confermato che “in caso di decisioni negative che respingono richieste volte alla costituzione o alla modificazione di diritti od obblighi, l’effetto sospensivo insito nel reclamo è logicamente privo d’efficacia” (decisione 22.12.2016, p. 2, doc. 5, inc. DG __________).
f. Con decisione 8.02.2017 la Divisione della giustizia ha respinto il reclamo 2.12.2016 di RE 1, ed ha confermato la decisione 25.11.2016 della Direzione delle strutture carcerarie cantonali.
In particolare, l’Autorità amministrativa, riassunti brevemente i fatti e le argomentazioni sollevate dalle parti, ha in primo luogo giustificato il rifiuto ad assumere la prova offerta dal reclamante – segnatamente di sentire il capo servizio del carcere e il vicedirettore – alla facoltà concessa all’autorità amministrativa di poter procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove, nell’ambito del principio inquisitorio applicabile nella procedura amministrativa cantonale. Facoltà, che permette all’autorità di rifiutare l’assunzione dei mezzi probatori ritenuti palesemente superflui. Ciò che sarebbe stato il caso per i richiesti interrogatori, in quanto di fatto gli atti componenti l’incarto sarebbero stati a suo avviso sufficienti ai fini del proprio giudizio.
In secondo luogo, l’autorità amministrativa ha precisato come il reclamante ha chiesto la possibilità di visionare e conservare direttamente in cella il proprio incarto penale (segnatamente dei verbali), e non la corrispondenza e/o gli scritti tra difensore e cliente, per cui ha negato che il rifiuto in tal senso costituisca una violazione del segreto professionale e della libertà personale, stante comunque che la Corte europea dei diritti dell’uomo e il Tribunale federale ammettono la possibilità di un certo controllo della corrispondenza dei detenuti.
Facendo riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza relativa al diritto di essere sentito e al divieto di diniego di giustizia formale, l’autorità amministrativa ha concluso che nel caso concreto la limitazione dell’accesso agli atti dell’interessato in una zona definita nello spazio e nel tempo (atto a mettere quest’ultimo in condizione di comunque poter visionare il suo incarto e preparare efficientemente la sua difesa) non costituisce una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost, in quanto dall’esercizio della facoltà di esaminare gli atti potrebbe derivare il rischio di successivi comportamenti di rilevanza penale.
La limitazione della facoltà di esaminare gli atti è pertanto, a suo avviso, in concreto lecita e non lesiva delle garanzie costituzionali, in quanto giustificata da un interesse pubblico (sicurezza interna) e rispettosa del principio di proporzionalità. Tale facoltà non verrebbe nemmeno svuotata del suo contenuto, vista la possibilità di consultare il proprio dossier penale in un’apposita saletta.
Infine l’autorità amministrativa ha osservato di non essere entrata nel merito della ventilata disparità di trattamento tra detenuti non essendo stata comprovata dal reclamante e ritenendola, comunque, irrilevante nella procedura in questione.
g. Il patrocinatore del qui reclamante, appreso dalla lettura della decisione 8.02.2017 dell’esistenza della duplica 26.01.2017 della Direzione delle strutture carcerarie, con scritto 17.02.2017 ha richiesto alla Divisione della giustizia una copia di tale allegato, segnalando la propria intenzione di inoltrare gravame “trattandosi di una questione di principio” (doc. 11, inc. DG __________).
L’allegato di duplica 26.01.2017 è quindi stato inviato, lo stesso giorno, per e-mail dalla Divisione della giustizia al legale del qui reclamante (doc. 12, inc. DG __________).
h. Con esposto 27/28.02.2017 RE 1 impugna la decisione 8.02.2017 della Divisione della giustizia, postulando, in accoglimento del proprio gravame:
in via principale, l’annullamento della decisione impugnata “per violazione del diritto di essere sentito e la Divisione di Giustizia, dopo avere permesso di prendere posizione sulla duplica, è tenuta ad assumere le prove richieste dal Reclamante ed eventuali altre prove necessarie per chiarire la fattispecie”;
in via subordinata “di primo grado”, la concessione al reclamante “di tenere in cella il proprio dossier penale”;
in via subordinata “di secondo grado”, la concessione al reclamante “di portare in cella la sera, dopo il lavoro, la parte del dossier penale a lui necessaria, per riconsegnarla al mattino”;
in via subordinata “di terzo grado”, il sigillo del dossier penale dopo ogni consultazione da parte del reclamante e il permesso “di visionare il dossier in modo continuato, anche per otto ore, in un locale tranquillo ed in orari in cui non lavora, alfine di evitargli di dover scegliere tra lavoro e l’esercizio effettivo dei suoi diritti di difesa” (reclamo 27/28.02.2017, p. 9).
Parimenti postula l’esonero dal pagamento delle spese di giustizia e il beneficio del gratuito patrocinio.
Il reclamante censura in primo luogo la violazione del diritto di essere sentito, in quanto la Divisione della giustizia avrebbe omesso di notificargli – prima che la stessa rendesse la decisione 8.02.2017 – l’allegato 26.01.2017 di duplica della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, ciò che renderebbe nulla la decisione qui impugnata.
Il proprio diritto di essere sentito sarebbe altresì stato violato dalla Divisione della giustizia, avendo quest’ultima rifiutato l’assunzione delle prove richieste, segnatamente l’audizione testimoniale del capo servizio del carcere, del vicedirettore, come pure di Pierangelo Casarotti (ex detenuto e coautore del sito www.giustizialismo.ch).
Il diritto in questione sarebbe inoltre stato violato dalla Divisione della giustizia perché non avrebbe preso posizione sulle richieste subordinate del reclamante.
In secondo luogo il reclamante contesta che la prassi di non permettere di tenere i dossiers penali in cella, asserita dalla Direzione delle strutture carcerarie, venga applicata indistintamente a tutti i detenuti.
Il reclamante censura inoltre l’assenza di una base legale e la violazione del principio della proporzionalità della limitazione imposta dalla Direzione del carcere. La modalità di consultazione del dossier penale concessa al reclamante sarebbe inoltre molto problematica, sia per gli orari “molto limitati”, vista l’occupazione delle salette, e sia perché non permetterebbe una lettura tranquilla per il vociare al di fuori delle salette.
Contesta un (eventuale) rischio di pressioni da parte di coimputati e/o di violazione della “privacy” del reclamante, asserito dalla Direzione qualora egli tenesse nella sua cella il proprio dossier penale, non essendoci in concreto coimputati ed essendo la propria privacy meglio protetta se il dossier penale e la corrispondenza avvocato-imputato fosse tenuta nella sua cella. Infatti per l’art. 12 cpv. 8 RSC la persona incarcerata è responsabile di quanto è in suo possesso.
Sostiene come il “materiale in questione” sia coperto dal segreto professionale dell’avvocato e non essendo tale documentazione posta sotto sigillo “quando viene tenuta nel locale delle guardie”, non vi sarebbe “nessuna garanzia, né per lo scrivente legale, né per l’imputato, che un terzo, non autorizzato, vada a consultare quei dossier, senza averne diritto” (reclamo 27/28.02.2017, p. 5).
Precisa che “nel concetto di corrispondenza tra avvocato e cliente, rientrano anche i verbali spediti e consegnati da un legale ad un imputato”, per cui pure tale documentazione sarebbe coperta dal segreto professionale dell’avvocato.
Evidenzia quindi che per l’art. 264 cpv. 1 lit. a CPP (applicabile in virtù del rinvio previsto dall’art. 52 cpv. 2 RSC) i documenti inerenti i contatti dell’imputato con il difensore non potrebbero essere sequestrati, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e indipendentemente dal momento in cui sono stati allestiti.
Censura, infine, la violazione dell’art. 8 CEDU, in quanto la limitazione imposta dalla Direzione delle strutture carcerarie (divieto di tenere in cella il proprio dossier penale e obbligo di consegna ai custodi) violerebbe il diritto di ognuno al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
Evidenzia dipoi come anche il patrocinatore sia obbligato a consegnare i documenti e i verbali ai custodi, al fine di permettere al proprio rappresentato di “studiare il proprio dossier, se non si vuole andare continuamente in carcere, portando con se ogni volta i verbali, con conseguente aumento dei costi legali” (reclamo 27/28.02.2017, p. 7).
Rileva per finire come al reclamante sia stata negata anche la possibilità di tenere in cella la sentenza di condanna di primo grado.
i. Con osservazioni 15/16.03.2017 la Divisione della giustizia postula la reiezione del gravame.
Sostiene che con la mancata notifica della duplica del 26.01.2017 prima della decisione dell’8.02.2017 non sarebbe stato violato il diritto di essere sentito del reclamante, non avendo tale allegato portato alcun elemento nuovo ed essendosi limitata la Direzione delle strutture carcerarie a ribadire nello stesso quanto già espresso in sede di osservazioni. Pertanto in sede di replica il reclamante avrebbe avuto la possibilità di far valere ampiamente le proprie argomentazioni. Di fatto egli, nella procedura di reclamo davanti a questa Corte, non avrebbe sollevato alcuna contestazione in merito al contenuto della duplica. Inoltre trattandosi della conclusione dello scambio degli allegati scritti, anche in caso di intimazione della duplica prima della decisione 8.02.2017, l’autorità amministrativa non avrebbe assegnato al reclamante un ulteriore termine per prendere posizione sulla stessa. Pertanto l’annullamento della decisione impugnata sulla base di questa censura costituirebbe un eccesso di formalismo.
Asserisce che in virtù dell’apprezzamento anticipato delle prove, l’offerta di mezzi probatori del reclamante è stata ritenuta da tale autorità ininfluente sul proprio giudizio, avendo, a proprio parere, già esperito una sufficiente istruttoria al fine di potersi determinare con cognizione di causa sulla vertenza. Vertenza che tratterebbe unicamente la questione del diritto di poter custodire o meno verbali in cella.
Contesta altresì di aver, con la decisione impugnata, violato il diritto alla parità ed equità di trattamento, come pure il diritto di consultare gli atti e ribadisce come la stessa sia pienamente giustificata da motivi di sicurezza e ordine interno.
Contesta che la limitazione posta dalla Direzione delle strutture carcerarie alla consultazione degli atti costituisca un sequestro ai sensi dell’art. 264 cpv. 1 lit. a CPP.
Infine postula la reiezione della richiesta di assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio del reclamante, stante l’assenza di probabilità di successo della presente procedura e l’assenza di argomenti prettamente giuridici che impongono la presenza di un legale.
l. Con osservazioni 16/17.03.2017 la Direzione delle strutture carcerarie conferma le proprie argomentazioni espresse nella propria decisione e nella procedura di reclamo davanti alla Divisione della giustizia, come pure le argomentazioni espresse da quest’ultima nella decisione qui impugnata.
Elenca nel seguito una serie di motivi di ordine interno alla base delle limitazioni poste al libero accesso degli atti concernenti il reclamante e sostiene come tale diritto non venga in alcun modo violato, stante l’ampio tempo lasciato a disposizione per detta consultazione e la professionalità e il riserbo garantiti dal personale di custodia.
m. Con scritto 27/28.03.2017 il reclamante, in replica, conferma le argomentazioni e conclusioni espresse nel proprio gravame.
In particolare conferma la violazione del proprio diritto di essere sentito sia con la mancata intimazione della duplica nella procedura di reclamo davanti alla Divisione di giustizia; e sia per l’assenza di base legale e proporzionalità della limitazione a tale diritto, che pure lederebbe il segreto professionale avvocato-cliente tutelato dall’art. 8 CEDU. Limitazione inoltre che non sarebbe idonea a perseguire lo scopo prefissato.
Lamenta una disparità di trattamento tra i detenuti circa la facoltà di tenere il proprio dossier in cella.
Rileva il tempo limitato a disposizione per la consultazione della documentazione e censura la mancanza di tranquillità e riservatezza.
n. La Direzione delle strutture carcerarie, in duplica, riconferma tutte le proprie considerazioni espresse in precedenza, così come le motivazioni alla base della decisione impugnata.
Evidenzia l’esistenza di un diverso regime per il carcere penale La Stampa (dove è collocato il reclamante) e per la sezione aperta dello Stampino (presso cui era collocato l’ex detenuto consultato dal patrocinatore del reclamante in merito alla prassi esistente in carcere), in quanto perseguono diversi obiettivi. In particolare presso lo Stampino il regime di carcerazione sarebbe più allentato rispetto a quello presso La Stampa, visto che il carcere aperto persegue principalmente lo scopo di preparare il detenuto al reinserimento sociale. È in tale contesto che al detenuto è concesso, fra l’altro, di detenere in camera tutta la documentazione che lo concerne. Contesta quindi la censura di una disparità di trattamento sollevata dal reclamante.
Pone in risalto che il reclamante, collocato presso il carcere penale La Stampa, ha la possibilità di consultare il proprio dossier per 1 ora e 30 minuti nei giorni feriali tra il lunedì e il venerdì, e per 6 ore il sabato e la domenica, per un totale di 19 ore e 30 minuti alla settimana.
Pone nuovamente in risalto la professionalità e affidabilità del personale di custodia nell’adempimento della sua missione, pure consapevole dell’ “imprescindibile osservanza del segreto professionale e d’ufficio”.
o. La Divisione della giustizia dal canto suo, con duplica 3/4.04.2017, postula la reiezione del gravame e la conferma integrale della propria decisione, qui impugnata, nonché delle proprie osservazioni 15.03.2017.
Rileva che il reclamante già in sede di replica avrebbe potuto richiedere l’audizione del teste, e non solo dopo la notifica (omessa) della duplica 26.01.2017 della Direzione delle strutture carcerarie.
Evidenzia che l’art. 6 par. 3 lit. c CEDU, citato dal reclamante, regolerebbe unicamente il diritto di beneficiare dell’assistenza di un patrocinatore non invece la problematica dell’accesso agli atti.
Assevera che l’art. 74 CP, che conterrebbe i principi centrali dell’esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà, costituisce una valida base legale, così che le censure del reclamante circa l’adozione di una legge cantonale e la delega di competenze, cadrebbero nel vuoto.
Ribadisce infine come il divieto di custodire i propri verbali in cella “allo scopo di evitare la creazione di disordini interni e alfine di garantire l’ordine e la sicurezza interna dell’istituto carcerario” costituisca una restrizione ad un diritto fondamentale proporzionale e giustificata da un interesse pubblico.
Conferma la reiezione del beneficio dell’assistenza giudiziaria.
in diritto
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all’art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) − in vigore dall’1.01.2011 − e, in applicazione di quest’ultima, il Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM), in vigore dal 9.03.2007, con successive modifiche.
Sulla base di tali regolamentazioni è inoltre stato adottato il 15.12.2010 il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC), in vigore dall’1.01.2011.
La Divisione della giustizia e la Direzione delle strutture carcerarie – quest’ultima subordinata alla prima (art. 6 RSC) – sono fra le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure (art. 3 cpv. 1 REPM).
In particolare per l’art. 7 REPM la Direzione delle strutture carcerarie fa eseguire la detenzione preventiva e le pene privative di libertà, come pure le misure che debbono essere scontate nel Penitenziario cantonale (cpv. 1) ed esercita inoltre le competenze che le sono attribuite dal REPM e dal RSC (cpv. 2).
Contro l’operato della Direzione delle strutture carcerarie la persona incarcerata può interporre reclamo davanti alla Divisione della giustizia nel termine di 5 giorni (art. 57 REPM e art. 81 cpv. 2 RSC). Il reclamo non ha effetto sospensivo (art. 57 cpv. 2 REPM).
Le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure, che non rientrano fra quelle rese dal giudice dei provvedimenti coercitivi nei casi previsti dall’art. 12 cpv. 1 LEPM, per l’art. 12 cpv. 2 LEPM sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e segg. CPP.
Sono comprese nelle suddette decisioni quelle che concernono la facoltà del detenuto di disporre della documentazione che lo riguarda, in quanto viene toccato, in relazione al proprio incarto penale, un suo diritto fondamentale (il diritto di essere sentito), i cui limiti in generale vengono ripresi dall’art. 74 CP, rispettivamente, in attinenza alla sua corrispondenza, le sue relazioni con il mondo esterno regolati dall’art. 84 CP.
Ciò è conforme al doppio grado di giurisdizione imposto dal Tribunale federale sulla base della Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) – nel tenore in vigore dall’1.01.2011 –, secondo cui il ricorso in materia penale, aperto contro le decisioni concernenti l’esecuzione di pene e misure (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF) – comprese quelle rese in prima istanza da un’autorità amministrativa (Commentaire del la LTF –, P. FERRARI, art. 78 LTF n. 33 segg., 2a. ed., 2014; Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire – Y. DONZALLAZ, art. 78 LTF n. 2489 seg.) –, è possibile solo contro le decisioni emanate da un tribunale superiore (art. 80 cpv. 2 LTF). Da qui la competenza della Corte dei reclami penali a dirimere le vertenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure, quale tribunale superiore cantonale di ultima istanza, stante che né la Divisione della giustizia né il giudice dell’applicazione della pena (in Ticino, il giudice dei provvedimenti coercitivi) adempiono tale requisito (sentenza TF dell’8.10.2013, 6B_581/2013, consid. 2.3.), riservati i casi previsti dall’art. 80 cpv. 2 seconda frase LTF.
Di fatto, visto che con la modifica della parte generale del CP, in vigore dall’1.01.2007, il legislatore ha voluto migliorare la posizione dei detenuti, e che anche la più recente interpretazione dei diritti fondamentali va in tal senso (“das neue Grundrechtsverständnis dahingehend auszulegen ist”), i principi generali dell’esecuzione posti dall’art. 74 CP, come pure l’obiettivo generale e i principi specifici dell’esecuzione dell’art. 75 CP, così come le ulteriori norme federali sull’esecuzione delle pene e delle misure, nell’ambito di una procedura ricorsuale, possono essere direttamente invocate dalla persona interessata (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 74 CP n. 8).
1.2.
Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
1.3.
Il gravame, inoltrato il 27/28.02.2017, contro la decisione 8.02.2017 della Divisione della giustizia, notificata il 15.02.2017, è tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE 1, quale detenuto in anticipata esecuzione di pena ex art. 236 CPP sottoposto al regime ordinario, e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
In particolare, malgrado le decisioni nel frattempo rese dalla Corte di prime cure e dalla Corte di appello e di revisione penale, la lesione espletata dalla decisione qui impugnata nei confronti del reclamante mantiene la sua attualità, nella misura in cui la di lui condanna non è passata in giudicato e ad egli permane la facoltà di sottoporre quest’ultima al vaglio di ulteriori istanze superiori.
Il reclamante lamenta la violazione del diritto di essere sentito, da un lato, per avere la Divisione della giustizia omesso di notificargli la duplica 26.01.2017 della Direzione delle strutture carcerarie e, dall’altro lato, per avere essa rifiutato l’assunzione delle prove richieste. Già per questo la decisione 8.02.2017 qui impugnata sarebbe nulla.
L’autorità amministrativa, in sintesi, contesta tali censure: da un lato costituirebbe un formalismo eccessivo annullare la sua decisione per la suddetta omissione, posto che la duplica in questione oltre a non aver sollevato alcun nuovo argomento, qualora fosse stata intimata, non avrebbe permesso al reclamante di aggiungere nuove censure (come infatti sarebbe accaduto). In ogni caso tale inavvertenza sarebbe stata sanata dalla presente procedura ricorsuale. Per quanto attiene all’offerta di prove, le stesse sarebbero state ritenute ininfluenti per il giudizio, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove e avendo l’autorità, a proprio giudizio, già eseguito una sufficiente istruttoria al fine di determinarsi con cognizione di causa.
2.2.
2.2.1.
Il diritto di essere sentito – sancito in generale dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e, in ambito penale, dagli art. 32 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP e 107 CPP, mentre che, nella procedura amministrativa, dagli art. 26-35 PA, 34 segg. LPamm – rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell’equo processo ai sensi degli art. 29 Cost. e 6 CEDU (decisione TF 6B_93/2014 del 21.08.2014 consid. 3.1.1.). Esso ha una doppia funzione: da un lato serve ad istruire la vertenza e, dall’altro lato, permette alle parti di partecipare all’emanazione delle decisioni che ledono la loro situazione giuridica (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a. ed., 2006, p. 105 n. 126).
Il diritto di essere sentito comprende, fra l’altro, il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all’amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (TAF C-2866/2015 del 2.05.2016 consid. 3.1.1.; TPF BB.2014.132 del 9.12.2014 consid. 2.2.1.).
Il diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame. Nondimeno, secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave di tale diritto può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi davanti ad un’istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l’eccezione (sentenza TF 6B_1251/2016 del 19.07.2017 consid. 3.1.; sentenza TPF BB.2014.132 del 9.12.2014 consid. 2.2.1.).
Per giurisprudenza federale – posto che la violazione del diritto di essere sentito è di principio sanabile – l’annullabilità della decisione è la regola mentre che la nullità costituisce l’eccezione, che viene ammessa soltanto nel caso di una violazione delle regole essenziali di procedura, in quanto ritenuta un grave vizio di procedura al pari dell’incompetenza qualificata, funzionale o materiale, dell’autorità che ha reso la decisione (sentenza TAF A-5228/2016 del 25.04.2017 consid. 3.2.2. e 3.2.3.).
Anche di fronte ad una violazione grave del diritto di essere sentito, si può prescindere dal rinviare la causa all’istanza precedente, per economia processuale, laddove si tratterebbe di un atto puramente formalistico (“formalistischer Leerlauf”), che ritarderebbe inutilmente il giudizio definitivo della vertenza, risultato questo incompatibile con l’interesse della parte ad ottenere una rapida conclusione della vertenza (sentenza TPF BB.2017.87 del 28.06.2017 consid. 3.3.1.; DTF 133 I 201 consid. 2.2.; 132 V 387 consid. 5.1.). In ogni caso, non viene ammesso che l’autorità, mediante la violazione del diritto di essere sentito, giunge ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto se avesse proceduto correttamente (sentenza TAF A-5228/2016 del 25.04.2017 consid. 3.2.3.).
2.2.2.
Nel caso concreto la Divisione della giustizia, avendo reso la propria decisione prima di intimare al reclamante la duplica della Direzione delle strutture carcerarie, ha formalmente leso il di lui diritto di essere sentito.
Ciò tuttavia non costituisce una violazione di una norma procedurale essenziale, talmente grave da rendere nulla la decisione presa in esito a tale iter viziato.
Può (semmai) entrare in linea di conto l’annullamento della decisione viziata con rinvio degli atti all’autorità giudicante per nuovo giudizio.
Ora, nella duplica 26.01.2017, la Direzione delle strutture carcerarie si è limitata a confermare le argomentazioni sollevate in precedenza. In modo particolare, essa si è espressa nei seguenti termini:
“(…) Nel merito:
Dal momento che nella replica del patrocinatore non emergono elementi che già non siano stati espressi nel reclamo, se non una disposizione che pertiene il carcere giudiziario e non quello penale (dove è collocato il detenuto), e una frase ripetuta due volte che mette in dubbio la buona fede della direzione in quanto la si taccia di mentire scientemente, ci si astiene dal duplicare in quanto si ripeterebbero i concetti già espressi nelle osservazioni, alle quali si rimanda l’autorità giudicante.
Per questi motivi:
· si conferma la richiesta di respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata”.
Non sollevando l’autorità amministrativa in tale allegato nuove censure o argomenti, rilevanti per il giudizio, e non essendo stato, il contenuto dello stesso, direttamente posto a fondamento della decisione qui impugnata, con la mancata intimazione della duplica il reclamante non è stato precluso dall’esprimersi compiutamente sulla causa a tutela dei suoi interessi, prima che venisse resa la decisione a lui sfavorevole.
Non si vede quindi, da quale (nuova) particolare precisazione contenuta nell’allegato in questione, il reclamante avrebbe – come da lui sostenuto – potuto richiedere l’assunzione dell’audizione dell’ex detenuto __________, allo scopo di dimostrare l’infondatezza della prassi vantata dalla Direzione (secondo cui un detenuto non potrebbe tenere il proprio incarto penale in cella).
Tale offerta di prove in realtà gli era possibile già in precedenza. In effetti l’e-mail con cui il suo patrocinatore ha contattato il citato ex detenuto tramite il sito __________ risale al 14.01.2017 (dunque precedentemente non solo alla duplica del 26.01.2017 ma anche alla propria replica del 16.01.2017), e la successiva risposta è del 19.01.2017.
D’altronde nella replica 16.01.2017 lo stesso rappresentante legale del reclamante, a dimostrazione dell’inesistenza di una prassi che vieterebbe ai detenuti di tenere in cella il “proprio dossier” ha chiesto “l’audizione testimoniale del capo servizio del carcere __________, nonché del vicedirettore del carcere __________, riservandosi la facoltà di richiedere poi l’audizione di alcuni detenuti od ex detenuti, i quali erano e/o sono tuttora in carcere” (replica 16.01.2017, p. 3, all. 7, inc. DG __________).
Pertanto l’annullamento della decisione impugnata sulla base della mancata intimazione della duplica – poi comunque avvenuta in data 17.02.2017 (cfr. e-mail 17.02.2017 della Divisione della giustizia, all. 12, inc. DG __________), risulterebbe senz’altro, in concreto, un atto puramente formalistico, contrario al principio di economia processuale e all’interesse della parte ad avere una rapida decisione. Decisione questa che non muterebbe, comunque, nel suo risultato.
Di conseguenza, la censura del reclamante, su questo punto, cade nel vuoto.
2.3.
2.3.1.
Il diritto di essere sentito non impedisce all’autorità cantonale di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare la sua opinione (sentenze TF 6B_53/2017 del 2.05.2017 consid. 1.3.; 2C_59/2013 dell’11.08.2014 consid. 2.2.; sentenze TAF F-3127/2016 dell’8.05.2017 consid. 3.1. e A-2637/2016 del 7.04.2017 consid. 1.5.). Il rifiuto di istruire delle prove viola il diritto di essere sentito delle parti, soltanto quando l’apprezzamento anticipato della pertinenza del mezzo di prova offerto, operato dal giudice, è viziato d’arbitrio (sentenze TF 6B_476/2016 del 23.02.2017 consid. 2.1. e 6B_335/2016 del 24.01.2017 consid. 1.1.).
2.3.2.
Ora, nel caso che qui ci occupa, la questione della limitazione del diritto di essere sentito del reclamante, e segnatamente del suo diritto ad accedere agli atti, ha da essere valutata sulla base dell’ordinamento giuridico applicabile e dalla ponderazione dei contrapposti interessi in gioco in concreto, al di fuori di un raffronto con la situazione particolare delle altre persone incarcerate.
Pertanto, la Divisione della giustizia, non ritenendo pertinenti le audizioni testimoniali richieste dal reclamante ai fini del proprio giudizio, non è andata oltre il proprio margine di apprezzamento anticipato delle prove.
La censura del reclamante non può quindi trovare accoglimento.
Ciononostante la Corte qui giudicante ha potuto dirimere la presente vertenza facendo capo ai diritti fondamentali garantiti alla persona incarcerata, ai regolamenti e alla giurisprudenza in concreto applicabili in relazione (in generale) agli atti formanti l’incarto penale dell’interessato.
A decorrere dal 23.05.2015 RE 1 si trova collocato presso il carcere chiuso La Stampa in anticipata esecuzione della pena detentiva.
4.2.
Conformemente all’art. 236 cpv. 4 CPP con il passaggio nello stabilimento d’esecuzione l’imputato inizia, di fatto, a scontare la pena o la misura, e sottostà al regime di esecuzione (CPP Commentario – E. MELI, art. 236 CPP n. 3).
L’esecuzione anticipata rappresenta una misura sulla soglia tra il procedimento penale (“Strafverfolgung”) e l’esecuzione della pena (“Strafvollzug”). Sul piano procedurale l’imputato mantiene il diritto di avvalersi delle garanzie procedurali inerenti alla carcerazione preventiva sancite dall’art. 31 Cost. e di presentare domanda di scarcerazione, mentre che sul piano dell’esecuzione della pena egli fruisce di un regime di carcerazione ordinario, di regola meno limitativo di quello applicato in carcerazione preventiva (CPP Commentario – E. MELI, art. 236 CPP n. 3), tranne nel caso in cui venga messo in pericolo lo scopo della carcerazione preventiva o di sicurezza e gli obiettivi dell’inchiesta (BSK StPO, 2a. ed., art. 236 CPP n. 18).
4.3.
L’art. 74 CP, introdotto con la modifica della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, consacra due principi generali, sanciti dalle norme svizzere e internazionali e riconosciuti da lungo tempo di primordiale importanza dalla giurisprudenza federale. Principi che reggono l’esecuzione delle pene e delle misure, e che le autorità d’esecuzione e gli stabilimenti d’esecuzione devono rispettare (Petit commentaire, CP Code pénal, 2a. ed., art. 74 CP no. 1; CR Code pénal I – A. VALLOTTON/ B. VIREDAZ, art. 74 CP n. 1).
Trattasi segnatamente del rispetto della dignità umana (sancita dall’art. 7 Cost.) del detenuto e del collocato, nell’ambito di qualsiasi forma di privazione della libertà personale – anche quella concernente l’esecuzione della carcerazione preventiva e di sicurezza – e del rispetto del principio di proporzionalità, secondo il quale i diritti del detenuto e del collocato possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell’istituzione d’esecuzione lo richiedano. Tali limitazioni sono da ritenere sempre legittime (“rechtmässig”) allorquando sono necessarie (“notwendig”) e ragionevoli (“sinnvoll”), per assicurare un’ordinata convivenza all’interno dell’istituto d’esecuzione (“um ein geordnetes Zusammenleben in der Anstalt zu gewährleisten”), tengono sufficientemente conto dell’esigenza di proteggere la sicurezza pubblica (“den Anspruch des Schutzes der öffentlichen Sicherheit genügend berücksichtigen”) e non sono sproporzionate (“nicht unverhältnismässig sind”). Il modo e l’ampiezza delle restrizioni della libertà personale dipendono in larga misura dal regime d’esecuzione (“Vollzugsregime”), dalla fase di progressione dell’espiazione della pena (“Vollzugsstufe”) in cui si trova l’incarcerato, come pure dal giudizio circa la sua concreta pericolosità nell’ambito del quotidiano vivere in carcere (“von der Beurteilung seiner konkreten Gefährlichkeit im Vollzugsalltag”) e dalla prognosi della sua potenziale pericolosità per la sicurezza pubblica per rapporto allo stadio di alleggerimento del regime di esecuzione (“von der Prognose seiner potentiellen Gemeingefährlichkeit für die öffentliche Sicherheit bei Vollzugslockerungen hängt”) [BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 74 CP n. 9).
In altre parole le persone incarcerate sono sottomesse alle restrizioni che derivano dalla misura coercitiva che viene loro imposta; quest’ultima tuttavia non deve andare oltre quanto necessario allo scopo della carcerazione e al normale funzionamento dello stabilimento. È di primordiale importanza effettuare una ponderazione degli interessi tra la salvaguardia dei diritti del detenuto e quelli dei terzi (personale del penitenziario, codetenuti, collettività pubblica) [Petit commentaire, CP Code pénal, 2a. ed., art. 74 CP n. 5-6; DTF 124 I 336 consid. 4 c].
All’art. 75 cpv. 1 CP viene consacrato l’obiettivo generale dell’esecuzione della pena – segnatamente lo sviluppo del comportamento sociale del detenuto, e in particolare la sua capacità a vivere esente da pena –, che viene completato da quattro regole fondamentali che devono servire da linee direttrici per tutti i tipi di stabilimenti e per tutti i detenuti. Fra queste, in particolare la protezione della collettività, del personale incaricato dell’esecuzione e degli altri detenuti (Petit commentaire, CP Code pénal, op. cit., art. 75 CP n. 2-3; BSK Strafrecht I, 2a. ed., art. 75 CP n. 1 ss e 11].
4.4.
Per quanto attiene all’esecuzione della carcerazione preventiva e di sicurezza, l’art. 235 CPP riprende i suddetti principi fondamentali, laddove stabilisce che la libertà personale dell’incarcerato può essere limitata soltanto nella misura richiesta dallo scopo della carcerazione e dalle esigenze di ordine e di sicurezza nello stabilimento carcerario (cpv. 1).
Infatti la persona incarcerata fruisce dei diritti fondamentali, compreso quello della libertà personale, ma ciò non vale necessariamente per tutte le sue componenti, per ovvia sottomissione (in applicazione dell’art. 36 Cost.) alle restrizioni che derivano dallo stato di detenzione stesso. Sono le eventuali ulteriori restrizioni imposte dal regime carcerario, qualora intacchino (ulteriormente) i diritti fondamentali, che devono essere limitate a quanto strettamente necessario per garantire lo scopo della detenzione (per es. evitare il pericolo di collusione) e/o il normale funzionamento dello stabilimento (CPP Commentario – E. MELI, art. 235 CPP n. 1).
Ai Cantoni viene poi lasciata la competenza di disciplinare i diritti e gli obblighi degli incarcerati, le loro possibilità di reclamo, i provvedimenti disciplinari e la vigilanza sugli stabilimenti carcerari (art. 235 cpv. 5 CPP), senza che con tale facoltà, nell’ottica del funzionamento dello stabilimento, si arrivi al punto da rendere inutilmente difficoltosa o addirittura impossibile la salvaguardia delle garanzie fondamentali (ZK StPO, 2a. ed., art. 235 CPP n. 18). Occorre piuttosto che venga osservata e concretizzata la giurisprudenza federale determinante e i principi fondamentali più sopra illustrati. In particolare i regolamenti carcerari concretizzano la situazione giuridica del detenuto (“Rechtsstellung des Gefangenen”) nei confronti delle autorità d’esecuzione (“Gefängnisbehörden”) [BSK StPO, 2a. ed., art. 235 CPP n. 60-61].
A livello cantonale, conformemente a quanto esposto più sopra, l’art. 78 RSC prevede che la persona incarcerata gode di tutti i diritti riservati all’individuo e al cittadino e protetti dalla legge, ad eccezione di: a) quelli espressamente esclusi o limitati dalla legge o dal RSC; b) quelli il cui esercizio è incompatibile con lo stato di privazione della libertà.
La Direzione è l’autorità competente a promuovere, coordinare e gestire l’organizzazione e le attività delle strutture nonché ad emanare tutte le disposizioni di ordine generale per l’applicazione del REPM (art. 6 cpv. 1 RSC). Essa inoltre vigila a che la privazione di libertà alla quale sono sottoposte le persone carcerate avvenga: a) nelle condizioni materiali e morali di rispetto della dignità umana; b) nel rispetto dell’art. 75 CPS e del CPP; c) in conformità con il RSC (art. 6 cpv. 4 RSC).
Il regolamento deve essere applicato con imparzialità; nessuno può essere discriminato, in particolare, a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, o di menomazioni fisiche, mentali o psichiche (art. 6 cpv. 6 RSC).
5.2.
In Ticino, né la LEPM, né il REPM, né il RSC prevedono disposizioni particolari sul modo, la durata e il luogo in cui la persona incarcerata può accedere al proprio incarto penale presso le strutture carcerarie, sia egli collocato in sezione chiusa, sia in quella aperta, e nemmeno dove e come tale incarto venga, se del caso, custodito presso le strutture carcerarie.
Gli art. 37 e 38 RSC prevedono soltanto la possibilità di sottoporre la persona incarcerata a perquisizioni risp. a controlli; gli art. 39-40 REPM e 48 RSC regolano i contatti con l’esterno e l’art. 52 RSC garantisce il diritto alla difesa o alla rappresentanza legale, assicurando di principio contatti liberi e non limitati col proprio difensore o rappresentante legale.
Nel caso che qui ci occupa la Direzione delle strutture carcerarie (confermata dalla Divisione della giustizia nel giudizio qui impugnato) ha negato al reclamante la facoltà di tenere nella propria cella (foss’anche solo durante la sera e la notte per riconsegnarli subito la mattina successiva), atti inerenti al proprio procedimento (fra cui i propri verbali e, parrebbe, anche il proprio giudizio di primo grado) a lui asseritamente necessari, per preparare la propria difesa.
Ha giustificato tale restrizione, ravvedendo in particolare un pericolo per la sicurezza e il mantenimento dell’ordine interni.
Ciò per il tipo di reati ascritti al reclamante, attinenti alla sfera sessuale, che lo vedrebbero in una posizione di debolezza e di disprezzo per rapporto agli altri detenuti che rispondono di un altro tipo di reati, per una sorta di gerarchia degli autori dei reati commessi stilata tra la popolazione carceraria. Infatti in virtù della stessa i rapinatori godrebbero del massimo rispetto, mentre gli autori di reati sessuali godrebbero del minimo. Fra gli stessi autori di reati sessuali sussisterebbe un’ulteriore simile gerarchia.
Egli, inoltre, se in possesso in particolare di verbali di interrogatorio, potrebbe esporsi ad una serie di pressioni e/o di violenze da parte dei detenuti “più forti” in seno al carcere, perennemente alla ricerca dell’ “infame”, ovverossia di colui che segnalerebbe alle autorità gli autori di infrazioni ai regolamenti, oppure interessati a conoscere i capi d’imputazione dei codetenuti, le generalità delle vittime o di terzi.
Oltre a ciò nulla impedirebbe al qui reclamante di sottrarre della documentazione per mostrarla ai codetenuti.
Infine se egli fosse autorizzato in tal senso, egli costituirebbe un precedente, per cui anche altri detenuti rivendicherebbero una pari autorizzazione, così che un’estensione generale in tal senso metterebbe ulteriormente in pericolo la sicurezza interna e destabilizzerebbe l’ordine interno.
Dal canto suo, il qui reclamante, in estrema sintesi, lamenta un’ingiustificata e sporporzionata limitazione dei propri diritti fondamentali.
6.2.
Il diritto di essere sentito, da cui discende il diritto di esaminare gli atti, garantito sia all’imputato e sia al detenuto – come visto ai considerandi che precedono – può essere limitato nella misura richiesta dalla pena o dal buon funzionamento dello stabilimento. In ogni caso concreto, la restrizione dovrà essere proporzionata allo scopo perseguito, essere giustificata da un interesse pubblico e non ledere l’essenza dei diritti fondamentali (A. BAECHTOLD, Esécution des peines, p. 203 n. 172; DTF 124 I 203 consid. 2b).
Le regole penitenziarie europee del Consiglio d’Europa devono essere prese in considerazione nell’ambito dell’attuazione dei diritti fondamentali (A. BAECHTOLD, Esécution des peines, p. 203 n. 172).
L’art. 23 n. 6 delle Regole penitenziarie europee [Allegato alla Raccomandazione R (2006) 2 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa l’11.01.2006] – da cui l’interessato non può dedurre direttamente dei diritti soggettivi ma in qualità di standard minimi esse costituiscono delle linee guida per il legislatore, le autorità giudiziarie e la giurisprudenza (BSK Strafrecht I, op. cit., B.F. BRÄGGER, art. 74 CP n. 3) – stabilisce che i detenuti devono avere libero accesso ai documenti relativi alla loro procedura penale oppure essere autorizzati a detenerli.
Questa norma mira in particolare ad aiutare i detenuti, consentendo loro l’accesso ai documenti giuridici che li riguardano. Quando, per ragioni di sicurezza e di ordine interno, non è possibile conservare tali documenti nella propria cella, devono essere date disposizioni per consentirvi un libero accesso (Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Ufficio studi ricerche legislazione e rapporti internazionale, Ministero della giustizia, Roma 2007, p. 75).
6.3.
Nel caso in esame la Direzione delle strutture carcerarie non impedisce al qui reclamante (o al suo rappresentante legale), di prendere visione in parte o in tutto di documenti attinenti al proprio incarto penale – competenza comunque riservata, in pendenza di procedura, alla Direzione del procedimento (art. 102 cpv. 1 CPP). Essa gli impone che la consultazione degli stessi avvenga in un determinato locale e a determinati orari, non permettendogli di tenere tali documenti nella propria cella.
Da quanto in atti, emerge che al qui reclamante, collocato in sezione chiusa in anticipata esecuzione della pena, viene concessa la facoltà di consultare gli atti inerenti il proprio procedimento penale, così come il giudizio di primo grado a lui relativo, individualmente, in una saletta prevista per i colloqui con le persone esterne, al di fuori degli orari cui egli è astretto al lavoro, per complessive 19 ore e mezzo la settimana, di cui 6 ore consecutive il sabato e la domenica (oltre i giorni festivi infrasettimanali) e per 1 ora e mezza (spezzata in due intervalli, dalle ore 11.00 alle ore 11.45 e dalle ore 14.00 alle ore 14.45) nei giorni feriali.
6.4.
Ora, in una struttura carceraria chiusa, che raggruppa numerose persone per reati, pericolosità, vissuto penale, carisma, personalità, etnia e cultura molto diversi, con conseguenti possibili problemi di coesistenza e di inserimento sociale, è del tutto verosimile che se della documentazione riguardante un procedimento penale (indipendentemente se costituita da pochi o da svariati atti) venisse lasciata liberamente in possesso del detenuto nella propria cella potrebbe, sia a seguito di pressioni fisiche e/o psicologiche da parte di altri detenuti o sia volontariamente dal diretto interessato, facilmente essere sottratta, circolare all’interno del carcere, ed entrare in possesso di persone non autorizzate. Documentazione, il cui contenuto, al contrario della semplice comunicazione verbale, è dettagliato nella descrizione dei fatti, dei luoghi di commissione dei reati, del modus operandi, delle persone coinvolte quali vittime o quali testimoni, ecc.. Così che, come tale, esso è potenzialmente atto a suscitare, oggettivamente, sentimenti di ritorsione, malcontento, pressioni o disprezzo nella comunità carceraria, sia per un paragone con i reati commessi, sia per la precisa conoscenza della dinamica dei fatti e del ruolo avuto dal suo autore, sia per la conoscenza delle generalità delle persone coinvolte in varie qualità nel procedimento e che potrebbero avere un rapporto di parentela, di amicizia e/o di sola conoscenza con le persone in seno al carcere. Ciò metterebbe concretamente in pericolo l’incolumità del diretto interessato, di altri detenuti coinvolti direttamente o indirettamente e/o finanche del personale di custodia, creando quindi i presupposti per possibili atti di violenza e/o suscitare altri eventi che possono recare pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina e all’ordine interno.
Sebbene il procedimento a carico del qui reclamante non coinvolga direttamente dei coimputati, la documentazione ivi inerente, per il tipo di reati ipotizzati (attinenti alla sfera sessuale e, pertanto, da un lato, particolarmente delicati con riguardo alle vittime coinvolte, tant’è che il dibattimento pubblico si è svolto a porte chiuse, e, dall’altro lato, in considerazione delle reazioni di spregio che suscitano in generale), per l’ambiente toccato esteso sia dal profilo geografico (l’imputato ha lavorato presso diverse strutture situate in varie località del nostro cantone) e sia in funzione della tematica (quella dell’assistenza in seno alle case anziani e alle cure a domicilio), nonché per il numero non esiguo di persone coinvolte nel procedimento in qualità di vittime risp. di accusatori privati e/o di persone informate sui fatti – qualora circolasse all’interno del penitenziario – è atta a creare in seno al carcere reazioni tali da turbare l’ordine interno e da minacciare la sicurezza verso terzi, che siano codetenuti o personale penitenziario.
Di conseguenza la limitazione posta dalla Direzione delle strutture carcerarie poggia senz’altro su sufficienti motivi d’interesse pubblico e appare necessaria e ragionevole, per evitare la circolazione di documentazione il cui contenuto è atto a suscitare i disordini più sopra illustrati.
La stessa risulta pure proporzionata allo scopo di salvaguardare l’ordine e la sicurezza interna e non svuota il suo diritto di accesso agli atti del suo contenuto, posto che il reclamante ha la possibilità di consultarli, da solo, in una saletta appartata dagli altri detenuti, per un’ora e mezza nei giorni feriali e per sei ore consecutive nei fine settimana e nei giorni festivi, per complessive 19 ore e mezza settimanali. Tempo questo che la Corte qui giudicante, pur tenendo conto della complessità e delle peculiarità del concreto procedimento, considera sufficiente, affinché il reclamante possa adeguatamente preparare la propria strategia difensiva. Ciò ove più si pensi che al reclamante, assistito da un patrocinatore, non compete la stesura degli allegati ricorsuali, bensì è sufficiente che egli indichi al proprio rappresentante legale i fatti e le argomentazioni, che egli ritiene debbano essere evidenziati ai fini della propria difesa.
Pertanto, in considerazione di tutto quanto visto, la decisione 8.02.2017 emanata dalla Divisione della giustizia, qui impugnata, che conferma la decisione 25.11.2016 della Direzione delle strutture carcerarie cantonali merita tutela, posto che anche per questa Corte non vengono in concreto lesi i diritti fondamentali del reclamante. Il gravame va di conseguenza respinto nel merito.
Ciononostante, vista l’importanza del diritto fondamentale in concreto toccato, questa Corte auspica che, conformemente ai principi fondamentali convenzionali, costituzionali, concordatari e federali applicabili, nonché ispirandosi alle Raccomandazioni adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, vengano opportunamente codificate le modalità di consultazione della documentazione in questione, come pure la loro (eventuale) custodia in seno alle strutture carcerarie, in modo da garantire un trasparente e imparziale esercizio di tale facoltà.
Il reclamante, chiede in questa sede, “di essere esonerato dal pagamento delle spese di giustizia e, per il buon ordine, di beneficiare del gratuito patrocinio, anche per il presente allegato”.
8.2.
Trovandosi il reclamante a tutt’oggi in anticipata esecuzione di pena e non essendo egli ancora stato condannato con sentenza passata in giudicato, in realtà, quale imputato, egli può solo postulare una difesa d’ufficio a norma dell’art. 132 cpv. 1 CPP.
Norma questa che scaturisce dalla giurisprudenza relativa all’art. 29 cpv. 3 Cost. e all’art. 6 cifra 3 lit. c CEDU (Commentario CPP – M. GALLIANI/L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 10).
Considerato che nella procedura d’appello la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha concesso la nomina di un difensore d’ufficio, nella persona dell’avv. __________, con effetto dal 27.12.2016, questa Corte non ravvede ulteriori elementi che impediscano il riconoscimento di tale istituto a beneficio del reclamante anche per quanto riguarda la presente procedura.
D’altronde la concreta fattispecie, in assenza di una specifica regolamentazione in seno alle strutture carcerarie, ha richiesto un approfondimento dal profilo giuridico, che non poteva essere preteso dal reclamante, non cognito di nozioni giuridiche e il cui esito, malgrado quanto disposto per finire in questa sede, non appariva d’acchito essere privo di probabilità di successo.
Le spese per la difesa sono a carico dello Stato.
è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino quanto da questi anticipato per la sua difesa d’ufficio per la presente procedura, non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
In assenza di una nota d’onorario particolareggiata sulle prestazioni fornite dall’avv. __________, viene riconosciuto un importo di CHF 1'200.--, oltre le spese, a titolo d’indennità, ritenuto che, a norma dell’art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura del Cantone in cui si svolge il procedimento, e che nella presente procedura, determinata essenzialmente dalla stesura dei due allegati di reclamo e di risposta, egli ha potuto riprendere gran parte delle argomentazioni esposte in sede di reclamo davanti alla Divisione della giustizia.
Vista la particolare situazione del caso concreto e le effettive ristrette condizioni economiche in cui versa il reclamante –accertate dalla CARP nella decisione di nomina del difensore d’ufficio del 9.01.2017 resa sulla base del certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dei relativi allegati –, si può prescindere dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 ss., 235 ss., 379 ss., 393 ss. CPP, 74 ss. CP, 29 Cost., 6 CEDU, la LEPM, il REPM, il RSC, le Regole penitenziarie europee, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
§. A RE 1 è nominato l’avv. __________ quale difensore d’ufficio, al quale viene riconosciuta un’indennità di complessivi CHF 1'300.--, a titolo d’indennità per la procedura di reclamo davanti a questa Corte.
§§. __________ è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino quanto da questi anticipato per la sua difesa d’ufficio per la presente procedura, non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera