Incarto n. 60.2017.5
Lugano 24 febbraio 2017/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 9/10.01.2017 presentato da
RE 1
contro
la decisione 30.12.2016 della Divisione della giustizia mediante la quale ha confermato la decisione 10.06.2016 della Direzione delle Strutture carcerarie con cui è stato deciso il trasferimento presso il Penitenziario di __________;
richiamato lo scritto 17/18.01.2017 della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, in cui dichiara di non avere osservazioni da formulare ma conferma il contenuto e le motivazioni della decisione impugnata;
richiamate le osservazioni 20.01.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, mediante le quali ripercorre alcuni fatti della drammatica tentata evasione del 1992 accertati nella sentenza 7.03.1994 della Corte delle assise criminali, che contrasterebbero con le motivazioni della decisione impugnata, nonché le osservazioni 20/23.01.2017 della Divisione della Giustizia, concludenti per la reiezione del gravame;
preso atto che, interpellato, il procuratore generale John Noseda non ha fatto pervenire alcuno scritto di osservazioni;
preso altresì atto che non sono pervenute osservazioni di replica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 3.10.1992 a Cadro presso il Penitenziario cantonale La Stampa, dove stava espiando la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione (inflittagli il 26.08.1992 dalla Corte delle Assise criminali per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti ed infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri) RE 1 ha partecipato ad una drammatica e sanguinosa evasione dal carcere insieme ad altri 7 detenuti, di cui due di essi sono rimasti uccisi unitamente ad un agente di custodia.
b. Sventato il piano di fuga lo stesso giorno, dal 24.11.1992 RE 1 è stato trasferito dal Penitenziario cantonale La Stampa di Cadro al Penitenziario __________ __________ (__________).
c. Per i fatti accaduti il 3.10.1992 la Corte delle Assise criminali in data 7.03.1994 (inc. TPC __________) ha condannato RE 1, insieme ad altri 4 detenuti, alla pena di 6 anni di reclusione oltre che all’espulsione a vita, avendolo riconosciuto colpevole di ammutinamento di detenuti qualificato, presa d’ostaggi, sequestro di persona, esposizione a pericolo della vita altrui, contravvenzione alla LC sul commercio di armi e delle munizioni e sul porto d’arma, come pure per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (per dei consumi di haschisch).
d. In parziale accoglimento del ricorso interposto da RE 1, l’allora Corte di cassazione e di revisione penale con sentenza 12.07.1994 (inc. CCRP __________) ha ridotto la suddetta pena a 5 anni e 9 mesi di reclusione, avendolo prosciolto dal reato di esposizione a pericolo della vita altrui (siccome il 3.10.1992 egli aveva fatto uso di un’arma disassicurata, con il cane armato, ma senza colpo in canna). Per il resto la condanna della Corte di primo grado è rimasta invariata.
La sentenza dell’allora Corte di cassazione e di revisione penale è passata in giudicato.
e. In data 24.01.1995 RE 1 è stato trasferito dall’Istituto penale __________ sito a __________ (__________) al Penitenziario cantonale La Stampa di Cadro.
f. Il 14.02.1995 a RE 1 sono stati inflitti 3 giorni di isolamento cellulare di rigore presso le celle pretoriali di __________, per motivi disciplinari.
In data 25.07.1995 e 28.07.1995 il reclamante ha proferito insulti e minacce nei confronti di un Capo arte risp. degli addetti allo spaccio interno al Penitenziario cantonale.
Di conseguenza, per motivi disciplinari, egli è stato trasferito all’Istituto penale __________ di __________ (__________) a far tempo dal 3.08.1995.
g. Presso il Penitenziario __________, dopo aver beneficiato il 19.03.1996 di un’uscita accompagnata, svoltasi positivamente, RE 1 a inizio agosto 1996 è stato trasferito nella sezione aperta.
h. Il 9.08.1996 durante una nuova uscita accompagnata a __________ (della durata di 12 ore) il qui reclamante non ha fatto rientro all’orario previsto, sottraendosi alla vigilanza e rendendosi irreperibile.
A quel momento gli restava un residuo di pena di 3 anni, 11 mesi e 5 giorni.
i. Le ricerche subito messe in atto hanno dato esito negativo.
Con richieste 20.08.1996 risp. 22.08.1996 sono stati pubblicati un ordine di arresto nazionale risp. internazionale a carico di RE 1, entrambi scadenti il 9.08.2016.
j. In data 8.10.1997 RE 1 è incappato in un normale controllo della squadra di polizia giudiziaria della Stradale di __________ sull’autostrada A26 Genova-Sempione. Nel bagagliaio del veicolo sul quale egli viaggiava gli agenti hanno rinvenuto 10 kg di marijuana, così che egli è stato tratto in arresto.
k. Ne sono seguiti vari scambi di corrispondenza fra le autorità svizzere e quelle italiane, in esito alle quali l’autorità d’esecuzione ticinese ha comunicato di voler ritirare la propria (precedente) domanda di assunzione del procedimento penale in Italia, mantenendo solamente il mandato d’arresto internazionale, ad esclusione dell’Italia.
l. In data 12.03.2014 RE 1 è stato arrestato nel Canton __________ e dal 4.09.2014 è stato posto in anticipata esecuzione di pena. Egli è stato associato alle strutture carcerarie del Penitenziario di __________ (__________).
m. Con sentenza 11.05.2016 il Kriminalgericht del Canton __________ lo ha condannato, con rito abbreviato, alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi, avendolo riconosciuto colpevole di rapina qualificata, violazione di domicilio e ripetuta violazione contro la legge sulle armi, per fatti risalenti all’11.03.2014.
n. Sulla base della delega 29.03.2016 alle autorità d’esecuzione ticinesi da parte dei Vollzugs- und Bewährungsdienste del Canton __________, con decisione 2.06.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi (ticinese), visto il pesante trascorso penale di RE 1 e ravvisato un concreto pericolo di fuga e di recidiva, ha ordinato il collocamento di quest’ultimo in sezione chiusa, presso il Penitenziario cantonale La Stampa. Ha altresì dato mandato alla Direzione delle strutture carcerarie ticinesi di organizzare il trasferimento del qui reclamante in Ticino.
Il giudice ha poi determinato i seguenti termini d’esecuzione della pena:
1/3 31.12.2016
1/2 27.05.2018
2/3 23.10.2019
Fine 15.08.2022.
Nel contempo con scritto 2.06.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha revocato il mandato di accompagnamento su Ripol emanato a suo tempo a carico di RE 1 (inc. GPC __________).
o. Otto giorni dopo la decisione del GPC, in data 10.06.2016, il direttore delle Strutture carcerarie cantonali ha ordinato il trasferimento di RE 1 al Penitenziario di __________ a partire dal giorno stesso, per motivi di sicurezza e di ordine interno (giusta l’art. 86 RSC).
La Direzione ha in particolare ritenuto il collocamento presso il Penitenziario La Stampa “a tutti gli effetti inopportuno”, vista la tentata evasione del 1992 “con il grave epilogo che si evita di menzionare” (decisione 10.06.2016, p. 1) e visto che sarebbe tuttora presente del personale di custodia che avrebbe subito l’ammutinamento con presa di ostaggi e sequestro di persona del 3.10.1992. Pertanto la presenza in Ticino del reclamante sarebbe esclusa per “le più che comprensibili conseguenze psicologiche che verosimilmente potrebbero riacutizzarsi, come pure l’ambiente di lavoro tra il corpo del personale uniformato e non solo, che ne rimarrebbe giustamente risentito” (decisione 10.06.2016 p. 2).
p. In data 13.06.2016 RE 1 ha presentato reclamo presso la Divisione della giustizia, Bellinzona, contro la decisione 10.06.2016 della Direzione delle Strutture carcerarie.
Ha innanzitutto rilevato che se nel 1995 − dopo pochi anni dalla tentata evasione − per diversi mesi era comunque stato detenuto presso il Penitenziario cantonale ticinese, a distanza di 24 anni dai tragici fatti del 1992 e visti gli ormai suoi 58 anni d’età, non è comprensibile il suo trasferimento oltralpe ancora in ragione di questi accadimenti.
Ha poi evidenziato che siccome incarcerato presso il Penitenziario di __________ dall’ottobre 2014, per via della lunga distanza, non avrebbe fino a quel momento potuto incontrare i propri familiari più stretti, e tra questi il figlio quattordicenne, che ha potuto solo sentire telefonicamente.
Pertanto per “avere la possibilità di rinsaldare il rapporto affettivo sia con i miei figli che con mia moglie e anche con il resto della mia famiglia” egli ha postulato, in accoglimento del suo reclamo, di poter espiare la pena presso il Penitenziario La Stampa.
q. Nel contempo RE 1 con esposto 17/20.06.2016 è insorto contro la decisione di collocamento iniziale in sezione chiusa (presso le Strutture carcerarie cantonali) emanata il 2.06.2016 dal giudice dei provvedimenti coercitivi.
Gravame che questa Corte ha respinto con decisione 27.10.2016, confermando il perdurare di un pericolo di recidiva e di fuga che esclude il collocamento in sezione aperta (inc. CRP 60.2016.172).
r. Con decisione 30.12.2016 la Divisione della giustizia ha respinto il reclamo interposto da RE 1 contro la decisione 10.06.2016 della Direzione delle Strutture carcerarie ed ha quindi confermato il trasferimento del reclamante presso il Penitenziario di __________ per motivi di sicurezza e di ordine interno.
La Divisione della giustizia, riassunti i fatti e le argomentazioni delle parti, in relazione ai drammatici fatti accaduti il 3.10.1992 ha rilevato che RE 1 “ha ricoperto un ruolo fondamentale nel piano di fuga e che è stato altresì in grado di identificare, come sottolineato dalla Direzione, i punti deboli del Penitenziario in modo tale da sfruttarli a proprio vantaggio, fattori questi che, come noto, hanno compromesso gravemente l’ordine e la sicurezza all’interno della struttura carceraria” (decisione 30.12.2016 p. 3). Inoltre ha sottolineato “come ancora oggi lavorino presso le Strutture carcerarie alcuni agenti che il 3 ottobre 1992 hanno assistito al tentativo di evasione e che sono rimasti segnati in maniera profonda dalla drammatica vicenda” (decisione 30.12.2016 p. 3). Fatti di “estrema gravità oggettiva, unica ed eccezionale”, che, secondo la Divisione, non “verranno mai dimenticati nel contesto particolare di un carcere e in una realtà come quella del Canton Ticino”. Fatti che neppure vanno relativizzati perché occorsi 24 anni fa. Al complesso compito svolto dagli agenti di custodia “occorre dare tutta la sua dignità”, per cui “un loro disagio legato alla presenza del reclamante (…) va dunque preso molto sul serio proprio per le conseguenze che potrebbe avere per la sicurezza della collettività”. Al proposito, per la Divisione, occorre tenere in debita considerazione le indicazioni della Direzione del carcere “che è in grado di compiere una lettura oggettiva e corretta della situazione, contestualizzata nel delicato e particolare ambito dell’esecuzione e pene” (decisione 30.12.2016 p. 3).
L’autorità inoltre, riprendendo le conclusioni espresse da questa Corte nella sentenza 27.10.2016 circa il valutato rischio di fuga e di recidiva, sostiene come la sussistenza di tali rischi sia la “dimostrazione ulteriore della fondatezza dei motivi di ordine interno che giustificano il trasferimento del reclamante in un’altra struttura fuori Cantone”. Pertanto conclude che “confermare quale luogo di detenzione La Stampa, penitenziario che il qui reclamante conosce molto bene e che peraltro, a distanza di 24 anni, è noto non abbia subito modifiche logistiche sostanziali oltre al fatto che presenta una costante sovraoccupazione, è più che inopportuno quanto imprudente dal punto di vista della sicurezza” (decisione 30.12.2016 p. 3).
L’autorità sostiene dipoi, che il fatto che il qui reclamante stia scontando il residuo di pena afferente all’evasione dalla Stampa del 1992 sia un ulteriore argomento a fondamento dell’esecuzione in un altro penitenziario.
Sarebbe inoltre, per la Divisione, ininfluente il buon svolgimento dell’ultima detenzione attestata dalla Direzione delle Strutture carcerarie __________, giacché “la Corte dei reclami penali del Tribunale di appello ha indicato come il rischio di fuga e di recidiva è ad oggi concreto ed attuale, un rischio che può essere contenuto nel modo migliore presso la struttura di __________, peraltro i cui costi di detenzione risultano ad oggi inferiori a quelli della carcerazione nel nostro Cantone” (decisione 30.12.2016 p. 3).
Infine ha rilevato che la distanza dai propri familiari creatasi con il trasferimento del reclamante presso il Penitenziario di __________, non sarebbe tale “da pregiudicare le sue relazioni personali o da ledere la sua vita famigliare, considerato il fatto che egli continua a rimanere detenuto in Svizzera e che la sua famiglia risiede nel Nord Italia” (decisione 30.12.2016 p. 4).
s. Con reclamo 9/10.01.2017 RE 1 si aggrava contro la decisione della Divisione della giustizia.
Egli postula l’annullamento della stessa e, quindi, il suo trasferimento al Penitenziario ticinese per potersi avvicinare ai propri stretti familiari residenti nel __________, con i quali da oltre due anni, siccome in detenzione presso la struttura carceraria di __________ (nel Canton Argovia), non si sarebbe più potuto vedere, limitandosi a semplici contatti telefonici.
Evidenzia in particolare di avere un figlio ormai quindicenne, che non vede da quando quest’ultimo aveva dodici anni d’età e che soffrirebbe per tale lontananza. Solo una volta lo avrebbe potuto incontrare a __________ durante un colloquio durato solo mezz’ora.
Egli pure avrebbe una nipote nata nell’agosto 2015 e che non avrebbe ancora avuto la possibilità di vedere a causa della lunga distanza.
Sottolinea il lungo tempo trascorso dalla tragica tentata evasione, il suo buon comportamento tenuto presso la struttura carceraria argoviese, dove svolge una mansione di responsabilità quale aiuto cuoco. Riconoscendo la sua responsabilità per i reati commessi per i quali, consapevolmente, dà atto di dover espiare la pena, rileva che “mi sembra un po’ esagerato questo accanimento nei rapporti affettivi che oltre a far soffrire me che ho commesso il reato, punisce tutti i membri della mia famiglia allo stesso modo”.
t. Il giudice dei provvedimenti coercitivi nelle proprie osservazioni 20.01.2017 rileva in primo luogo come la decisione impugnata sia in contrasto, seppure in diverso procedimento, con la decisione di collocamento iniziale emanata il 2.06.2016.
Evidenzia dipoi, che l’evasione − come accertato nella sentenza di merito del 7.03.1994 − è esclusivamente avvenuta grazie all’indispensabile aiuto di due agenti di custodia corrotti e non per la conoscenza dei luoghi o degli impianti di sicurezza da parte dei detenuti medesimi. Pertanto ritiene incomprensibile il riferimento della Divisione della giustizia alla mancanza di “modifiche logistiche sostanziali”, stante comunque che con l’edificazione del carcere giudiziario sarebbe sostanzialmente mutata la situazione dell’accettazione e dei cancelli d’entrata della struttura. Pure non sarebbe chiaro al magistrato a quali “punti deboli del penitenziario” la Divisione della giustizia fa riferimento e che sarebbero stati sfruttati dai detenuti ai fini dell’evasione. Infatti se presumibilmente fossero da ritenere “di natura tecnica, organizzativa o architettonica (…), ammesso e non concesso ci fossero stati, si spera siano anche stati (una volta individuati) corretti nel corso degli ultimi 25 anni” (osservazioni 20.01.2017 p. 2).
Evidenzia infine di mal comprendere come i pericoli di fuga e di recidiva, a fondamento della decisione di collocamento iniziale in sezione chiusa e persistenti anche presso la struttura carceraria di __________, possano essere meglio contenuti presso quest’ultima, stante che pure presso il Penitenziario cantonale, quale carcere chiuso, vengono collocati detenuti pericolosi.
u. Con scritto 17/18.01.2017 la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, confermando il contenuto e le motivazioni della decisione impugnata, ha dichiarato di astenersi dal formulare ulteriori osservazioni.
Il procuratore generale, dal canto suo, non ha fatto pervenire alcuno scritto di osservazioni.
v. Con osservazioni 20/23.01.2017 la Divisione della giustizia evidenzia in primo luogo come il reclamante davanti a questa Corte sollevi le medesime ragioni di natura familiare già avanzate nel reclamo 13.06.2016 presentato alla Divisione della giustizia.
Ribadisce quindi che “il collocamento di RE 1 presso il carcere penale La Stampa è del tutto inopportuno e mette seriamente a repentaglio la sicurezza e l’ordine interno del carcere ticinese” (osservazioni 20/23.01.2017 p. 2). Interessi pubblici questi ultimi che prevarrebbero sull’interesse privato del reclamante di essere collocato in una struttura carceraria più prossima alla sua famiglia.
Sostiene dipoi, citando della giurisprudenza federale, che le motivazioni addotte dal reclamante, e segnatamente la separazione e l’allontanamento dal suo nucleo familiare, costituirebbero delle “conseguenze inevitabili della detenzione che unicamente in condizioni straordinarie sono in grado di rendere una visita difficoltosa a tal punto da costituire un influsso sulla vita famigliare del detenuto” (osservazioni 20/23.01.2017 p. 2).
Evidenzia che “il tentativo di evasione, nel quale morì anche un agente di custodia, ha segnato profondamente i collaboratori del penitenziario, sia quelli ancora presenti ma anche i nuovi assunti” (osservazioni 20/23.01.2017 p. 3).
Ribadisce che la presenza di RE 1 nel Penitenziario La Stampa “comporterebbe seri problemi di ordine interno, in quanto tornerebbero alla luce i tragici eventi di quel periodo” (osservazioni 20/23.01.2017 p. 3). Eventi ancora molto presenti nella memoria collettiva, così che “relativizzare indicando il tempo trascorso dai fatti, nella nostra piccola realtà del Canton Ticino e delle Strutture carcerare, non è un argomento plausibile”. Permettere il ritorno del reclamante nella struttura carceraria ticinese “sarebbe una misura del tutto irresponsabile”. Pertanto alla luce di ciò, a mente della Divisione, il fatto che il reclamante avrebbe mantenuto un buon comportamento nel carcere oltralpe “è del tutto irrilevante”.
Sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, la Divisione lamenta “un più che comprensibile disagio degli agenti di custodia nel gestire un detenuto, che si è reso autore dei terribili fatti del 1992”. Da qui la necessità di prevenire possibili focolai che potrebbero, a mente della Divisione, degenerare in atti di violenza nei confronti del personale penitenziario e/o della popolazione carceraria.
Infine l’autorità pone in risalto la pericolosità di RE 1 a fronte del concreto ed attuale pericolo di fuga e di recidiva accertato da questa Corte nella decisione 27.10.2016, ed asserisce quindi come tali pericoli possono essere contenuti “nel modo migliore solo nella struttura di __________”. Circa il pericolo di fuga sostiene altresì quanto lo stesso sia “ancor più concreto ed attuale, se si considera, come detto, che in questi 24 anni dalla tentata evasione, la struttura non ha subito modifiche logistiche sostanziali” (osservazioni 20/23.01.2017, p. 4).
in diritto
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) − in vigore dall’1.01.2011 − e, in applicazione di quest’ultima, il Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM), in vigore dal 9.03.2007, con successive modifiche.
Sulla base di tali regolamentazioni è inoltre stato adottato il 15.12.2010 il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC), in vigore dall’1.01.2011.
La persona incarcerata gode del diritto di reclamo (art. 81 cpv. 1 RSC e art. 56 REPM).
I reclami interposti contro l’operato della Direzione delle Strutture carcerarie devono essere direttamente inviati alla Divisione della giustizia, entro 5 giorni dalla pretesa infrazione, e non hanno effetto sospensivo (art. 57 cpv. 1 e 2 REPM e art. 81 cpv. 2 lit. c RSC).
Per l’art. 12 cpv. 2 LEPM le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure, che non rientrano in quelle rese dal giudice dei provvedimenti coercitivi nei casi previsti dall’art. 12 cpv. 1 LEPM, sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e segg. CPP.
Fra queste decisioni rientrano anche quelle rese dalla Divisione della giustizia inerenti al trasferimento di un detenuto fuori cantone, posto che non riguardano solo la mera esecuzione della pena, ma influiscono anche sui contatti del condannato con l’esterno e segnatamente con le persone a lui vicine, disciplinati dall’art. 84 CP. La competenza di questa Corte a statuire non deriva quindi soltanto dalla normativa cantonale, bensì, quale ultima istanza cantonale ex art. 80 cpv. 2 LTF, è pure direttamente fondata sulla legislazione federale che impone un doppio grado di giurisdizione (sentenza TF dell’8.10.2013, 6B_581/2013, consid. 2.3.).
1.2.
Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
1.3.
Il gravame, inoltrato il 9/10.01.2017, contro la decisione 30.12.2016 della Divisione della giustizia, è tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e proponibile.
L’art. 372 CP obbliga i Cantoni ad eseguire sia le sentenze pronunciate dai loro tribunali sia quelle pronunciate dalle autorità giudiziarie della Confederazione.
Gli art. 13 e 14 dell’Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare del 19.09.2006 (OCP-CPM, RS 311.01) regolano inoltre la competenza sull’esecuzione in caso di concorso di più sanzioni ordinate da sentenze pronunciate in Cantoni diversi.
2.2.
Il REPM si applica, fra l’altro, alle persone condannate dalle autorità ticinesi (art. 2 lit. a REPM), alle persone condannate da autorità di altri Cantoni o da autorità penali della Confederazione, se l’esecuzione della pena è affidata al Cantone Ticino (art. 2 lit. b REPM), come pure alle persone condannate da autorità ticinesi, ma che eseguono la loro pena in un altro Cantone, nella misura in cui le competenze sono riservate al Cantone di giudizio e fatta riserva della delega di competenze (lit. c dell’art. 2 REPM).
Il giudice dei provvedimenti coercitivi è l’autorità competente a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP (art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM i.c.c. l’art. 73 LOG).
Esso può, a norma dell’art. 28 cpv. 1 REPM, ordinare l’espiazione di una pena o l’esecuzione di una misura in uno stabilimento di un altro Cantone, quando ciò sia giustificato dalla personalità del condannato, per il raggiungimento degli obbiettivi previsti nel piano di esecuzione della sanzione penale, o da necessità di cura medica; la Direzione delle Strutture carcerarie può ordinarla quando ciò sia giustificato da motivi di sicurezza o di ordine interno.
Quest’ultima facoltà della Direzione viene ribadita all’art. 86 lit. b cifra 4 RSC.
Nel caso in esame, ricevuta la necessaria delega da parte delle autorità d’esecuzione __________, il giudice dei provvedimenti coercitivi in data 2.06.2016 ha deciso il collocamento iniziale di RE 1 in sezione chiusa (avendo valutato un concreto rischio di fuga e di recidiva) presso le Strutture carcerarie cantonali, al fine di espiare la pena inflittagli dal Kriminalgericht di __________ (4 anni e 6 mesi) a cui ha aggiunto il residuo di pena di cui alla sentenza 7.03.1994 (3 anni 11 mesi 5 giorni).
Occorre quindi in concreto esaminare se la decisione di trasferimento di RE 1 resa dalla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali e confermata nella decisione della Divisione della giustizia, qui impugnata − che si trova in contrasto con la decisione di collocamento iniziale 2.06.2016 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi così come con la richiesta del reclamante di potersi riavvicinare ai propri familiari più stretti − è giustificata da sufficienti motivi di sicurezza e di ordine interno come prevedono l’art. 28 cpv. 1 REPM e l’art. 86 lit. b cifra 4 RSC.
3.2.
Siccome detenuto (a tutt’oggi) oltralpe dal giorno del suo arresto, avvenuto il 12.03.2014 a __________, la Divisione della giustizia, così come la Direzione delle Strutture carcerarie, in buona sostanza, pronosticano che la presenza del reclamante presso il penitenziario cantonale metterebbe (ancora) attualmente in serio pericolo la sicurezza e l’ordine interno della struttura carceraria cantonale, visti i drammatici avvenimenti del 3.10.1992, cui RE 1 è stato compartecipe, e vista la di lui personalità, stante che egli presenta un pericolo di fuga e di recidiva, come confermato recentemente anche da questa Corte.
Ora, come ricostruito ed accertato nella sentenza 7.03.1994 della Corte della assise criminali, la tentata evasione di 8 detenuti avvenuta il 3.10.1992, si è realizzata non grazie alla conoscenza di falle di ordine tecnico e/o logistico interne all’istituto penale, bensì grazie alla corruzione di due agenti di custodia, da parte di due detenuti (non RE 1) pericolosi, di cui uno è rimasto leggermente ferito mentre l’altro è perito nella tentata fuga. Un agente di custodia corrotto − condannato in un procedimento penale separato − ha in particolare permesso l’introduzione nel carcere delle armi, poi utilizzate nel piano di fuga. Mentre l’altro secondino corrotto ha aperto le celle e i cancelli del penitenziario, ha messo a disposizione i due autoveicoli con cui fuggire e ha preso posto su uno di essi fingendosi preso in ostaggio, per poi rimanere ucciso insieme ad altri due detenuti che viaggiavano con lui.
RE 1 non ha fatto parte del gruppo dei detenuti promotori del piano di fuga ma, come accertato dalla corte del merito, vi ha aderito nel seguito (facendosi influenzare dalle personalità più forti di alcuni altri detenuti), assumendo comunque un ruolo non indifferente. In particolare ha impugnato un’arma carica (ma senza colpo in canna, circostanza questa per cui l’allora Corte di cassazione e di revisione penale l’ha prosciolto dal reato di esposizione a pericolo della vita altrui), con cui ha direttamente minacciato un agente di custodia (agente poi deceduto nel 2004, e dunque non quello ancora in servizio presso il penitenziario cantonale), per scappare dal carcere insieme agli altri.
Si ricorda che del piano d’evasione le forze dell’ordine, a suo tempo, erano venute a conoscenza, tant’è che si erano preparati all’esterno del carcere penale, allestendo un posto di blocco. Giunta davanti allo stesso la vettura su cui avevano preso posto RE 1 con altri tre detenuti e due agenti di custodia (realmente) tenuti in ostaggio (di cui uno, come più sopra accennato, deceduto nel 2004 e l’altro ormai al beneficio della pensione) si è fermata all’alt imposto dalla Polizia, così che non ne è conseguito ferimento per alcuno. L’altra vettura invece, su cui viaggiava l’altro gruppo di detenuti (tre) considerati più pericolosi (segnatamente quelli che hanno ideato e organizzato il piano di fuga, che hanno corrotto i due agenti di sorveglianza, e quello che ha minacciato con un’arma l’agente di custodia attualmente ancora in servizio presso il penitenziario, oltre all’agente di custodia corrotto che si fingeva in ostaggio) ha innescato un’improvvisa manovra di retromarcia per sfuggire al posto di blocco. Di conseguenza le forze dell’ordine hanno aperto il fuoco contro il veicolo in fuga, così che sono rimasti uccisi due detenuti e l’agente di custodia corrotto.
Come riconosce l’autorità amministrativa stessa tali accadimenti sono stati tanto tragici, quanto unici ed eccezionali. Infatti sull’arco di quasi un quarto di secolo, non si sono più verificati eventi di tale portata e con simili tragiche conseguenze, a riprova del buon funzionamento delle Strutture carcerarie cantonali e dell’ottimo e corretto lavoro prestato dal personale attivo, nel tempo, presso tale istituto. È proprio tale unicità ed eccezionalità a tenerne vivo il ricordo, ma − appunto − di mero ricordo si tratta.
Senza nulla togliere alla reale drammaticità degli eventi del 1992 e al conseguente impatto psicologico, dagli atti risulta che un unico agente di custodia, che ha vissuto in prima persona la tentata evasione, è rimasto in servizio presso il penitenziario cantonale. Pur ritrovandosi quotidianamente nei medesimi luoghi teatro dei fatti di sangue, a stretto contatto con detenuti, pure del calibro del reclamante, che presentano un rischio di fuga e/o di recidiva, con le tensioni e le difficoltà che l’ambiente carcerario notoriamente comporta, egli ha ammirevolmente mantenuto il proprio posto di lavoro, dimostrando così di aver potuto e saputo superare quei tragici eventi.
In questo lungo lasso di tempo vi sono inoltre stati svariati avvicendamenti nell’organico nel settore della giustizia, segnatamente sia in seno alla Direzione delle Strutture carcerarie, sia a capo della Direzione del Dipartimento di giustizia, sia al Comando della Polizia cantonale, sia in Consiglio di Stato e, non da ultimo, sia nel personale di custodia.
Pure l’apertura del carcere giudiziario La Farera, accanto al carcere penale La Stampa, ha comportato alcuni cambiamenti strutturali.
Si rileva pertanto inconsistente, poco pertinente e non credibile l’argomentazione sostenuta dall’autorità amministrativa, secondo cui a distanza di 24 anni vista l’assenza di “modifiche logistiche sostanziali” e visto il problema della “costante sovraoccupazione” la presenza di RE 1 metterebbe in serio pericolo la sicurezza e l’ordine interno, in quanto egli “conosce molto bene” il penitenziario La Stampa a seguito del tentativo di fuga risalente al 1992.
L’autorità amministrativa non ha né ventilato né fatto emergere circostanze tali, da rendere concreto un pericolo in questo senso, come ad esempio l’eventuale presenza nelle strutture carcerarie cantonali di altri detenuti, con cui RE 1 è entrato in passato o potrebbe prevedibilmente entrare in contatto o in conflitto, in modo tale da originare possibili disordini interni. Nemmeno ha messo in luce esternazioni e/o agiti di rancore e/o di vendetta da parte del reclamante o di altri detenuti o (eventualmente) di agenti di custodia, atti a suscitare possibili focolai che potrebbero degenerare in atti di violenza nei confronti del personale del penitenziario e/o della popolazione carceraria. Nemmeno infine ha evidenziato aspetti personali o comportamentali di RE 1, emersi durante quest’ultima carcerazione, per cui è richiesto nei suoi confronti l’impiego di misure di contenimento più specifiche onde arginare concreti pericoli per l’incolumità di terze persone, qualora poste in contatto con il reclamante.
Si ricorda che l’evasione solo nella misura in cui assurge ad ammutinamento di detenuti con l’impiego della violenza, delle minacce o della forza nei confronti di terzi, costituisce un reato grave di rilevanza penale. Altrimenti la fuga del detenuto in quanto tale è punita a livello di mera sanzione disciplinare (art. 83 cpv. 1 lit. a RSC).
Tutti i detenuti se si trovano collocati nella sezione chiusa di un penitenziario, è perché, conformemente all’art. 76 cpv. 2 CP, presentano un rischio di fuga e/o di recidiva.
Al proposito si evidenzia che la valutazione circa il pericolo di fuga e di recidiva del reclamante, operata recentemente da questa Corte in altro procedimento volto ad avallare o meno la decisione di collocamento in sezione chiusa di RE 1 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. CRP 60.2016.172), è stata effettuata sulla base di criteri giuridici e giurisprudenziali applicati indistintamente a tutti i condannati chiamati ad espiare una pena detentiva (segnatamente condizioni di vita, legami familiari, situazione professionale e finanziaria, relazioni con l’estero risp. assenza di legami con il nostro paese, precedenti penali). Non sgorga quindi dal fatto che il reclamante è stato condannato, fra l’altro, per il reato di ammutinamento di detenuti qualificato.
Come per la prognosi nella procedura di liberazione condizionale, la natura del reato per cui il detenuto si trova in carcere di per sé non è determinante per la prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell’autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Riconoscendo senz’altro lo stress, le tensioni e la necessaria padronanza di sé che la funzione di agente di custodia comporta, alla luce di tutto quanto sopra, l’autorità non ha sufficientemente concretizzato un maggior pericolo o un maggior disagio a cui il personale delle strutture carcerarie cantonali sarebbe maggiormente esposto con la presenza del reclamante, rispetto al personale di custodia di __________, dove quest’ultimo è attualmente detenuto. Non si vede né per quale ragione né in quale modo, il personale del penitenziario di __________ sarebbe maggiormente in grado di arginare il pericolo di fuga e di recidiva presente nel reclamante − pericoli presenti in tutti i detenuti collocati in sezione chiusa −, stante che tale struttura al pari di quella ticinese non è ritenuta un carcere ad alta sicurezza, né si è appalesato in concreto un bisogno in tal senso.
La decisione qui impugnata ha da essere annullata, con accoglimento del gravame.
Fa stato la decisione 2.06.2016 di collocamento iniziale emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 76, 84, 372 CP, 80 LTF, l’OCP-CPM, la LEPM, il REPM, il RSC, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
§. Di conseguenza la decisione 30.12.2016 della Divisione della giustizia è annullata.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera