Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 02.05.2017 60.2017.46

Incarto n. 60.2017.46

Lugano 2 maggio 2017/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 8/9.2.2017 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1

contro

la decisione 31.1.2017 emanata dal procuratore generale John Noseda con cui ha parzialmente accolto l’istanza 10.9.2016 di __________, __________, volta ad ottenere l’accesso integrale agli atti di cui ai procedimenti penali inc. MP __________ e __________, aperti anche nei suoi confronti per titolo di riciclaggio di denaro;

richiamato lo scritto 13.2.2017 del procuratore generale mediante il quale comunica di rimettersi al giudizio di questa Corte;

considerato che, visto l’esito del presente gravame, si è rinunciato all’intimazione dello stesso a __________ per eventuali osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. A seguito di due segnalazioni MROS, di data 18.12.2012 e 20.1.2013, il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali nei confronti di RE 1 e di un’altra persona, entrambi per il titolo di riciclaggio di denaro ex art. 305bis cifra 1 CP (inc. MP __________ rispettivamente inc. MP __________).

b. Dopo aver esperito vari atti istruttori, il procuratore generale – in data 6.3.2013 – ha emanato un decreto di abbandono in capo ai suddetti procedimenti penali, considerato che “dagli atti non emergono elementi che consentano di ipotizzare, quali reati a monte del riciclaggio, dei crimini bensì delle evasioni fiscali non sufficienti a fondare gli estremi dell’art. 305bis CPP (recte: CP)” (p. 2, ABB __________).

Tale decisione è cresciuta in giudicato.

c. Con scritto 13.9.2016, il procuratore generale, ha comunicato all’avv. PR 1, che sarebbe stato informato dal portavoce del Ministero pubblico, “di aver ricevuto una richiesta da parte di un giornalista del settimanale ‘__________’, volta ad avere accesso agli atti del procedimento relativo” a RE 1, conclusosi con un decreto di abbandono, precisando che “il giornalista chiede una copia della decisione, in alternativa poterlo visionare presso l’MP. Chiede inoltre di avere informazioni sull’intera inchiesta”.

Ha quindi chiesto al legale di comunicargli “l’accordo del suo cliente alla concessione dell’accesso agli atti”.

d.Mediante e-mail 27.9.2016, l’avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1, ha comunicato al magistrato inquirente che il suo cliente non concorda con il preteso accesso agli atti da parte del giornalista.

e. Con decisione 31.1.2017 il procuratore generale ha parzialmente accolto la richiesta 10.9.2016 di __________ di accesso agli atti di cui ai procedimenti penali inc. MP __________ e __________, conclusisi con un decreto di abbandono (ABB __________) - cresciuto in giudicato -, nonché ad ottenere copia del suddetto decreto.

Il magistrato inquirente ha innanzitutto indicato che il giornalista, a sostegno della sua richiesta, avrebbe asserito “che il procedimento di cui sopra era legato all’inchiesta italiana ‘__________’ condotta dalla Procura di __________ per titolo di associazione a delinquere, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e dichiarazione infedele (secondo il Codice penale __________) in relazione al traffico d’oro e che tale inchiesta è stata avviata nei confronti di, tra gli altri, RE 1, persona residente in Ticino, e di alcune società con sede a __________ a lui riconducibili e che le autorità __________ hanno chiesto alla Confederazione Svizzera l’esecuzione di diverse rogatorie” (decisione 31.1.2017, p. 1).

Ha altresì precisato che il giornalista vorrebbe ottenere informazioni circa la conduzione e la conclusione dell’inchiesta di cui agli inc. MP __________ e __________, nonché le motivazioni che hanno portato al decreto di abbandono tenuto conto che la persona coinvolta è presente sul territorio ticinese.

Il procuratore generale, dopo aver ripreso le disposizioni applicabili alla fattispecie, nonché la giurisprudenza del Tribunale federale e di questa Corte in materia, ha ritenuto - in concreto

  • dati i presupposti di legge per la trasmissione di copia del decreto di abbandono 6.3.2013 (ABB __________), “posto come alla fattispecie si possa riconoscere un interesse pubblico nella ricostruzione della vicenda che riguarda RE 1 e alla quale era stato dato risalto pubblico e mediatico nazionale e internazionale, suscitando interesse tra la popolazione. Tuttavia, a tutela delle altre persone coinvolte e del diritto all’oblio, la richiesta di __________ (...) viene accolta con alcune limitazioni, e meglio previa anonimizzazione del coimputato” (decisione 31.1.2017, p. 2).

In merito alla richiesta di accesso agli atti istruttori dei suddetti incarti penali, nonché di ottenimento di informazioni sull’intera inchiesta, il procuratore generale ha ritenuto non esserci, per il giornalista, un interesse giuridico legittimo che prevarrebbe sui diritti delle parti implicate, considerato che la trasmissione del decreto di abbandono di cui sopra - seppur in parte anonimizzato - garantirebbe già la pubblicità della giustizia.

f. Con gravame 8/9.2.2017 RE 1 impugna la suddetta decisione, chiedendone l’annullamento.

Il reclamante, dopo aver ripreso le motivazioni di cui alla suddetta decisione, ritiene che l’art. 16 cpv. 1 Cost garantirebbe la libertà di informazione, mentre il cpv. 3 della medesima norma prevedrebbe il diritto di ricevere liberamente informazioni. Quest’ultimo sarebbe limitato a fonti accessibili a tutti. Con la conseguenza che, nel caso in cui la fonte non fosse accessibile a tutti - di principio - “l’ambito tutelato dal diritto di ricevere informazioni non sarebbe toccato” (reclamo 8/9.2.2017, p. 4).

RE 1 ritiene poi che la circostanza a sapere in che misura una “fonte ufficiale” sarebbe accessibile a tutti, non sarebbe - secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte - “deducibile direttamente dalla libertà di informazioni, ma è il risultato delle circoscrizioni e valutazioni del legislatore e del costituente” (reclamo 8/9.2.2017, p. 4). Una fonte ufficiale sarebbe dunque accessibile a tutti solo nel caso in cui, sulla base di norme specifiche (Legge o Costituzione), questa sia pubblica. “Pubblica non è la fonte, l’accesso alla quale può essere permesso a chi giustifica un interesse giuridico (...), indipendentemente dal fatto che questo possa prevalere sui diritti personali delle parti implicate nel processo” (reclamo 8/9.2.2017, p. 4).

Ne deduce dunque che i decreti di abbandono non sarebbero fonti accessibili a tutti e per questo, l’ambito tutelato dalla libertà di informazione, non sarebbe toccato.

Anche il principio della pubblicità della giustizia di cui agli art. 30 cpv. 3 Cost, 6 n. 1 CEDU e 14 n. 1 Patto ONU II, garantirebbe la libertà d’informazione, che sarebbe tuttavia limitata alle fonti accessibili a tutti. Tale principio sarebbe anche limitato “all’udienza e alla pronuncia della sentenza, non agli atti di un processo. Essendo il decreto di abbandono ABB __________ agli atti di un processo non ancora iniziato ad __________, lo stesso non è coperto dal principio di pubblicità della giustizia” (reclamo 8/9.2.2017, p. 5).

Ai sensi dell’art. 14b cpv. 3 LEPM, in caso di diritti personali prevalenti delle persone implicate nel processo, l’ispezione degli atti di un processo, nonché l’estrazione di copie non sarebbe permessa. Tali interessi privati sarebbero da ponderare con l’interesse pubblico nella ricostruzione di una vicenda giudiziaria.

Nella fattispecie in esame, e secondo il principio di proporzionalità, all’interesse pubblico nella ricostruzione della suddetta vicenda sarebbero opposti gli interessi del reclamante, segnatamente il suo diritto alla segretezza, il diritto all’oblio e il diritto ad un processo

  • quello __________ - non influenzato da media stranieri o locali.

L’anonimizzazione del decreto di abbandono in questione non sarebbe di aiuto “in quanto le udienze del processo che avrà inizio ad __________ sono pubbliche e tracciare i paralleli tra processi il cui oggetto è il medesimo è una banalità. Per questo la tutela di tutte le persone coinvolte e del diritto all’oblio non è garantita dall’anonimizzazione” (reclamo 8/9.2.2017, p. 5).

in diritto

  1. 1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto - entro il termine di dieci giorni - contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame, inoltrato l’8/9.2.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ai sensi dell’art. 14b cpv. 4 LEPM, contro la decisione 31.1.2017 del procuratore generale, con cui ha disposto l’accesso parziale agli atti di una procedura conclusa di cui agli inc. MP __________ e __________, concedendo a , giornalista del settimanale “”, la trasmissione di copia del decreto di abbandono 6.3.2013 (ABB __________), cresciuto in giudicato (ex art. 14b cpv. 2 LEPM), è proponibile e tempestivo.

RE 1, imputato a beneficio di un abbandono nei procedimenti di cui sopra, a cui è stata notificata la decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

Il reclamo è ricevibile in ordine.

  1. 2.1.

Ai sensi dell’art. 14b cpv. 3 LEPM, l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.

In concreto, occorre ponderare l’asserito interesse professionale del giornalista con l’interesse privato di RE 1 alla tutela del segreto.

2.2.

L’art. 14b cpv. 3 LEPM, in vigore dal 5.2.2016 (cfr. BU 2016, 42), si rifà all’art. 62 cpv. 4 LOG, ormai abrogato, che a sua volta riprendeva il previgente art. 27 CPP-TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), secondo cui, dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione.

Come visto, la competenza a decidere sulla consultazione di atti di procedure concluse è ora passata al Ministero pubblico (cfr. art.14b cpv. 2 LEPM) e questa Corte - sulla scorta dell’art.14b cpv. 4 LEPM - è divenuta autorità di reclamo su tali decisioni.

2.3.

Alla luce di quanto sopra, non vi è motivo di scostarsi dalla giurisprudenza di questa Corte, sviluppata sotto l’egida del previgente diritto. In aggiunta alla medesima, si può far riferimento - per analogia - alle norme sull’accesso agli atti dei procedimenti pendenti.

  1. 3.1.

Il diritto di essere sentiti sancito, in generale, dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e, in ambito penale, dagli art. 32 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP (ZK StPO – W. WOHLERS, 2. ed., art. 3 CPP n. 33 ss.) e 107 CPP, rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell’equo processo ai sensi degli art. 29 Cost. e 6 CEDU (decisione TF 6B_93/2014 del 21.08.2014 consid. 3.1.1.).

3.2.

Il suddetto diritto viene ulteriormente concretizzato dall’art. 107 CPP, in base al quale – secondo il cpv. 1 – le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto - tra gli altri - di esaminare gli atti (lit. a).

I presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un procedimento penale pendente (ovvero avviato ai sensi dell’art. 300 CPP) sono disciplinati dagli art. 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, 2. ed., art. 101 CPP n. 4).

3.3.

Giusta l’art. 101 cpv. 3 CPP anche dei terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 23 ss.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 101 CPP n. 11).

I “terzi” ai sensi della suddetta norma sono tutte quelle persone, giuridiche o fisiche, che non possono essere considerate né “parti” giusta l’art. 104 CPP, né “altri partecipanti al procedimento” giusta l’art. 105 CPP e neppure “autorità” giusta l’art. 101 cpv. 2 CPP. Rientrano dunque in questa definizione le società di assicurazione, i media, gli statistici, i professori, o altre persone che necessitano la visione degli atti per motivi scientifici (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 23). I “terzi” devono pertanto avere un giustificato interesse - scientifico o professionale - alla conoscenza degli atti, da ponderare con l’interesse privato delle parti coinvolte, in particolare con la protezione della personalità e la tutela del segreto (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1069).

Il rifiuto di autorizzare l’accesso agli atti per interessi privati o pubblici preponderanti dev’essere inteso quale ultima ratio. Si deve in ogni caso esaminare se questi interessi non possono essere tutelati mediante provvedimenti meno drastici (come ad esempio mediante la cancellazione di nomi e di determinati passaggi oppure trattenendo solo determinati atti) [BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 22; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1118].

3.4.

Alla luce di quanto sopra, __________, nella sua veste di giornalista, può essere qualificato come terzo ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPP, potendo giustificare un interesse professionale alla conoscenza degli atti dei procedimenti penali in questione.

  1. 4.1.

Come esposto in fatto (cfr. consid. e), il procuratore generale ha ritenuto - di principio - dati i presupposti di legge per ammettere un accesso agli atti, però limitato alla trasmissione in copia del decreto di abbandono 6.3.2013 (ABB __________), “posto come alla fattispecie si possa riconoscere un interesse pubblico nella ricostruzione della vicenda che riguarda __________ e alla quale era stato dato risalto pubblico e mediatico nazionale e internazionale, suscitando interesse tra la popolazione” (decisione 31.1.2017, p. 2).

A ragione.

4.2.

Pur non risultando, la richiesta di accesso agli atti di __________, dalle tavole processuali, si può riprendere quanto addotto nella decisione impugnata, secondo cui lo stesso - a sostegno della sua domanda - avrebbe asserito che il procedimento in questione sarebbe legato all’inchiesta italiana ‘__________condotta dalla Procura di __________ per titolo di associazione a delinquere, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e dichiarazione infedele (secondo il Codice penale __________) in relazione al traffico d’oro.

Tale inchiesta sarebbe poi stata avviata anche nei confronti di __________, persona residente in Ticino, e di alcune società con sede a __________ a lui riconducibili.

Infine, le autorità __________ avrebbero chiesto alla Confederazione Svizzera l’esecuzione di diverse rogatorie.

4.3.

Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti da __________ nella richiesta al Ministero pubblico e la finalità perseguita – si deve senz’altro ammettere l’esistenza di un interesse (professionale) giuridico legittimo ai sensi dell’art. 14b cpv. 3 LEPM prevalente o da contemperare con i diritti personali del reclamante.

Si può infatti ammettere un interesse professionale del giornalista a ricostruire la vicenda riguardante il reclamante, alla quale - come rettamente indicato dal magistrato inquirente - era già stato dato ampio spazio anche sulla stampa internazionale (cfr. - tra gli altri - articolo, apparso sul sito , dal titolo “, la Svizzera collabora con i Pm: accettate le richieste di rogatoria sul maxi-traffico di lingotti in nero. Indagini per chiarire il ruolo determinante di RE 1, snodo dell’operazione: milioni sequestrati all’affarista __________”, ultimo aggiornamento 22.7.2015; nonché - da ultimo - l’articolo apparso il 9.2.2017 sul sito __________, dal titolo “Processo __________: tutto rimandato a fine marzo. L’inchiesta è figlia dell’operazione della Guardia di Finanza che nel 2012, con un blitz in un casolare di __________ (denominato appunto __________), scoprì un giro di metallo a nero - soprattutto oro - per un volume d’affari che all’epoca gli inquirenti stimarono in circa 180 milioni di euro”).

4.4.

4.4.1.

Non va inoltre dimenticato che, nel ponedrare gli interessi in gioco, il procuratore generale ha concesso al giornalista solo un accesso parziale agli atti di cui sopra, disponendo l’invio (unicamente) di copia del decreto di abbandono 6.3.2013 (ABB __________), peraltro in forma in parte anonimizzata.

4.4.2.

Inoltre, dalla citata decisione emerge - tra l’altro - che l’istruzione è stata aperta al fine di verificare se le attività delle società riconducibili a RE 1 possano essere costitutive del reato di cui all’art. 305bis CP.

Il magistrato inquirente ha poi ritenuto che, dagli accertamenti effettuati è risultato che “la __________ acquista regolarmente dalle società svizzere __________ e __________ partite di oro fino che vengono successivamente rivendute alla __________ per ulteriore raffinazione e rivendita a banche, industrie informatiche e orologierie, nonché gioiellerie. Inoltre, la __________ acquista oro da ditte __________, con importazione doganale ufficiale tramite spedizionieri professionisti. Per quanto riguarda la __________ e la __________, entrambe le società acquistano oro fino, ufficialmente e con contestuale tracciabilità bancaria delle singole operazioni, peraltro sottoposte a regolari verifiche antiriciclaggio. Non vi sono pertanto elementi atti a suffragare l’ipotesi che i fornitori della __________ e della __________ abbiano effettuato consegne di oro provento di reati costititivi di un crimine secondo l’art. 305bis. Anzi, dalla descrizione delle importazioni promosse nell’ambito del procedimento __________ (...) risulta che esse si riferiscono alla ‘raccolta di ingenti quantitativi di oro di dubbia provenienza’ e comunque ‘a nero su tutto il territorio nazionale’ e che esso era ‘in prevalenza raccolto attraverso la catena dei compro oro’ ovvero tramite ‘operazioni commerciali che avvenivano in nero’” (p. 1-2, ABB __________).

Alla luce di tali constatazioni, come detto, i procedimenti di cui agli inc. MP __________ e __________ sono dunque stati abbandonati.

4.5.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione 31.1.2017 emanata dal magistrato inquirente è meritevole di tutela ed il gravame è da respingere, ritenuto che sarà compito del giornalista ricordare - nei dovuti modi – l’intervenuto abbandono del procedimento in Svizzera.

  1. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico del reclamante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 101 ss. e 393 ss. CPP, 14b LEPM, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

Il reclamo è respinto.

  1. La tassa di giustizia di CHF 300.- e le spese di CHF 50.-, per complessivi CHF 350.- (trecentocinquanta) sono poste a carico di RE 1,.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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