Incarto n. 60.2017.317
Lugano 1 ottobre 2018/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 27/28.12.2017 presentato da
Avv. RE 1
contro
la decisione 19.12.2017 della Divisione della giustizia inerente alla tassazione della sua nota d’onorario per le sue prestazioni nella procedura ricorsuale contro la decisione 1.03.2016 della Direzione delle Strutture carcerarie con cui è stato ordinato il trasferimento di PI 1 presso un penitenziario d’oltralpe (rif. DG __________);
preso atto che con scritto 4/5.01.2018 la Divisione della giustizia ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, riconfermandosi nelle argomentazioni della propria decisione e postulando la reiezione del gravame;
richiamate le osservazioni 8/9.01.2018 di PI 1, con cui dichiara di sostenere integralmente il gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con sentenza 24.11.2010 PI 1 è stato condannato dalla Corte delle assise criminali alla pena detentiva a vita.
b. Con decisione 1.03.2016 (intimata al detenuto brevi manu) la Direzione delle strutture carcerarie ha ordinato il trasferimento di PI 1 presso un penitenziario della Svizzera interna con effetto il 2.03.2016.
c. Con scritto 1.03.2016 (anticipato via fax il giorno medesimo) l’avv. RE 1, in qualità di patrocinatore di PI 1 (che infatti lo aveva subito contattato telefonicamente) ha presentato reclamo − con richiesta di effetto sospensivo − davanti alla Divisione della giustizia contro il surriferito ordine di trasferimento, che tuttavia è stato eseguito nel presto mattino del 2.03.2016.
Lo scritto 1.03.2016 è poi stato integrato con il ricorso di data 11.03.2016 in cui l’avv. RE 1, sempre per conto del suo assistito, ha esposto nel dettaglio le proprie motivazioni, concludendo per l’annullamento dell’ordine di trasferimento, e postulando nel contempo il ripristino dell’effetto sospensivo e la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ne è seguito uno scambio di allegati in cui nelle rispettive osservazioni di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni e conclusioni.
d. Nel frattempo la Divisione della giustizia in data 10.03.2016 ha negato il ripristino dell’effetto sospensivo al reclamo 1.03.2016, mentre che con decisione 20.01.2017 ha respinto il gravame nel merito, respingendo pure la richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
e. PI 1, per il tramite del proprio patrocinatore, si è aggravato davanti a questa Corte, che con giudizio 13.07.2017 (inc. CRP 60.2017.42) ha annullato integralmente la decisione 20.01.2017 della Divisione della giustizia e di rimando anche l’ordine 1.03.2016 di trasferimento in altro carcere fuori Cantone emanato dalla Direzione delle strutture carcerarie. Parimenti ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, assegnando al reclamante un’importo di CHF 2'000.- a titolo di indennità per il patrocinio in tale procedura di reclamo.
Il giudizio 13.07.2017 è nel seguito passato in giudicato, avendo il Tribunale federale, con sentenza 23.08.2017, dichiarato inammissibile il ricorso interposto dal Consiglio di Stato ticinese (decisione TF 6B_890/2017 del 23.08.2017).
f. Con scritto 4.08.2017 l’avv. RE 1 ha chiesto alla Divisione della giustizia il versamento dell’indennità di CHF 2'000.- (nel seguito saldata) riconosciuta da questa Corte nella decisione 13.07.2017 e ha trasmesso la sua nota d’onorario di complessivi CHF 4'651.56 (di cui CHF 3'870.- per onorario e CHF 781.56 per spese e IVA), inerente alle prestazioni legali da lui fornite dall’1.03.2016 nella procedura ricorsuale davanti all’autorità amministrativa e tendente all’annullamento dell’ordine di trasferimento di PI 1 fuori Cantone.
g. Dopo vario scambio epistolare, in data 19.12.2017 la Divisione della giustizia, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata dal reclamante per la procedura ricorsuale davanti a tale autorità ed ha approvato la nota professionale dell’avv. RE 1 per complessivi CHF 2'192.40, di cui CHF 1'800.- di onorario e CHF 392.40 di spese e IVA (inc. DG __________).
Nel proprio giudizio l’autorità amministrativa, richiamate le norme e la giurisprudenza applicabili, ha in particolare decurtato le ore di lavoro esposte dal legale (di 21,5 ore), reputando essere “ampiamente sufficienti 10 ore di lavoro in una procedura amministrativa riguardante il trasferimento di un detenuto, ai sensi dell’art. 86 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15 dicembre 2010, che non presenta complessità giuridiche e in cui non sono stati esperiti particolari atti istruttori se non lo scambio di vari allegati” (decisione DG 19.12.2017, p. 1).
h. Con reclamo 27/28.12.2017 l’avv. RE 1 chiede che la sua nota professionale del 4.08.2017 venga integralmente approvata e quindi gli sia riconosciuto l’importo complessivo di CHF 4'651.56, costituito dall’onorario di CHF 3'870.- (conseguente alle 21.5 ore di lavoro esposte a CHF 180.- l’ora), al quale si aggiungono: CHF 50.- di apertura incarto, CHF 387.- di spese (pari al 10 % sull’onorario) e CHF 344.56 di IVA (pari all’8 % su CHF 4'307.-).
A suo avviso in sede amministrativa la ricostruzione dei fatti e la necessità di approfondire tutta la vicenda avrebbe comportato un dispendio di tempo e di energie tutt’altro che indifferente, essendosi trattato di un trasferimento illecito. Sottolinea quindi i tempi ristretti per la preparazione dell’impugnativa in prima sede, le difficoltà avute nello smantellare tutta una serie di argomenti a suo avviso inveritieri ma difesi dalle autorità interessate con manifesto impegno, tanto da rimproverare alla Divisione della giustizia di essere stata parziale.
Sottolinea l’impegno profuso conseguente anche ai meandri della legislazione sulle strutture carcerarie e sull’esecuzione pena.
Evidenzia altresì, a titolo di paragone, che la scrivente Corte ha riconosciuto nelle more della procedura in seconda istanza (meno complessa e impegnativa rispetto a quella davanti all’autorità amministrativa), un’indennità di CHF 2'000.-.
i. Nelle proprie osservazioni 4/5.01.2018 la Divisione della giustizia si riconferma integralmente nelle argomentazioni e conclusioni di cui alla propria decisione, qui impugnata, postulando la reiezione del reclamo.
l. Con scritto 8/9.01.2018 PI 1 chiede la conferma integrale del reclamo introdotto dal proprio patrocinatore.
in diritto
Giusta l’art. 10 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) del 15.03.2011 (RL 178.300) − applicabile nei procedimenti davanti alle autorità amministrative (art. 1 LAG e Messaggio del Consiglio di Stato n. 6407 del 12.10.2010, p. 1) − l’autorità competente a concedere l’assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d’ufficio è quella del merito.
La decisione qui impugnata (inerente all’assistenza giudiziaria e alla tassazione della nota professionale) è stata resa dalla Divisione della giustizia quale autorità del merito, in relazione al procedimento di reclamo (ex art. 57 cpv.1 e 2 REPM e art. 81 cpv. 2 lit. c RSC) avviato da PI 1 per il tramite del proprio rappresentante legale, avv. RE 1, contro la decisione 1.03.2016 della Direzione delle strutture carcerarie con cui è stato ordinato il suo trasferimento presso uno stabilimento carcerario fuori Cantone.
Per l’art. 12 cpv. 2 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM) del 20.04.2010 (RL 341.100) le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure, che non rientrano fra quelle rese dal giudice dei provvedimenti coercitivi sedente in materia di applicazione della pena nei casi previsti dall’art. 12 cpv. 1 LEPM, sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli art. 379 segg. CPP.
Rientrano in tali decisioni, fra l’altro, quelle rese da un’autorità amministrativa in ambito di assistenza giudiziaria per procedimenti concernenti l’esecuzione delle pene e delle misure, come nel caso in esame.
Come recentemente ribadito dalla massima Corte svizzera (decisione TF 6B_243/2017 del 21.09.2017 consid. 1.), una decisione relativa alla difesa d’ufficio in una causa penale può essere oggetto di un ricorso in materia penale al Tribunale federale conformemente all’art. 78 della Legge sul Tribunale federale (LTF) del 17.06.2005 (RS 173.110). Alla stessa stregua le decisioni rese in ambito di esecuzione delle pene e delle misure (e di riflesso quelle inerenti all’assistenza giudiziaria in tali procedure), sebbene non rilevano direttamente dal diritto penale, ma presentano con lo stesso un sufficiente rapporto di connessione, soggiacciono al ricorso in materia penale ex art. 78 cpv. 2 lit. b LTF, indipendentemente da quale autorità (amministrativa o giudiziaria) le abbia emanate (Commentaire de la LTF − P. FERRARI, 2a. ed., art. 78 LTF n. 33).
Ciò per rispetto al doppio grado di giurisdizione imposto − come riconosciuto dalla giurisprudenza federale (decisione TF 6B_581/2013 dell’8.10.2013 consid. 2.3.) – dall’art. 78 LTF nel tenore in vigore dall’1.01.2011 –, secondo cui il ricorso in materia penale, aperto contro le decisioni concernenti l’esecuzione di pene e misure (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF) – comprese quelle rese in prima istanza da un’autorità amministrativa (Commentaire de la LTF – P. FERRARI, op. cit., art. 78 LTF n. 33 segg.; Commentaire sur la Loi sur le Tribunal fédéral – Y. DONZALLAZ, art. 78 LTF n. 2489 seg.) –, è possibile solo contro le decisioni emanate da un tribunale superiore (art. 80 cpv. 2 LTF).
La Corte dei reclami penali interviene quindi a dirimere le vertenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure, quale tribunale superiore cantonale di ultima istanza sulla base dell’art. 80 cpv. 2 LTF, stante che né la Divisione della giustizia né il giudice dei provvedimenti coercitivi sedente in materia di applicazione della pena adempiono tale requisito (decisione TF 6B_581/2013 dell’8.10.2013 consid. 2.3.), riservati i casi previsti dall’art. 80 cpv. 2 seconda frase LTF.
1.2.
Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo contro decisioni comunicate per scritto od oralmente dev’essere presentato e motivato per iscritto (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
1.3.
Il gravame, inoltrato il 27/28.12.2017, contro la decisione 19.12.2017 della Divisione della giustizia, notificata il 21.12.2017, è tempestivo, in quanto rispettoso del termine di 10 giorni stabilito dall’art. 12 cpv. 2 LEPM.
1.4.
1.4.1.
In base alla prima pagina dell’esposto 27/28.12.2018 il reclamo è (erroneamente) presentato da PI 1 rappresentato dal proprio patrocinatore, avv. RE 1, contro la decisione 19.12.2017 della Divisione della giustizia.
Questa Corte ha ritenuto opportuno soprassedere a tale erronea indicazione, considerato che con ogni evidenza il merito del reclamo è stilato dal suddetto legale nel proprio esclusivo interesse (che infatti presenta argomentazioni tutte volte al riconoscimento della totalità delle prestazioni da lui fornite nel patrocinio di PI 1 nelle more ricorsuali davanti alla Divisione della giustizia contro la decisione di trasferimento 1.03.2017 della Direzione delle strutture carcerarie), ed è diretto contro la decisione di tassazione dell’autorità amministrativa 19.12.2017 a lui solo intimata (con copia all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative) e resa a seguito della sua istanza di tassazione del 4.08.2017 (doc. 1C).
Di fatto la scrivente Corte, con decreto 29.12.2017, ha intimato il gravame anche a PI 1, che con osservazioni 8/9.01.2018 ha espresso il proprio sostegno allo stesso (AI 4).
L’avv. RE 1, quale destinatario della decisione impugnata, che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5; PK StPO – N. SCHMID, art. 382 CPP n. 2) dimostra quindi di avere un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa ex art. 382 cpv. 1 CPP.
In tali particolari circostanze il reclamo è ricevibile in ordine e proponibile.
D’altronde, trattandosi nel merito di una questione attinente all’esecuzione delle pene e delle misure, la via dell’appello, riservata dall’art. 399 cpv. 4 lit. f CPP, è preclusa alle parti del procedimento di merito, per cui l’art. 394 lit. a CPP non torna applicabile. Inoltre l’autorità di ricorso per le questioni di merito è, in quest’ambito, ancora la presente Corte.
1.4.2.
Ciò pure in analogia all’art. 135 cpv. 3 CPP, applicabile quale diritto cantonale suppletivo. Infatti trattandosi di una norma speciale riservata dall’art. 439 cpv. 1 seconda frase CPP, la stessa è applicabile anche in materia di esecuzione delle pene e delle misure (DTF 141 IV 187).
In particolare l’art. 135 cpv. 3 CPP permette al difensore d’ufficio – che non è parte né partecipante al procedimento ai sensi degli art. 104-105 CPP –, di inoltrare un reclamo per contestare la decisione relativa alla sua retribuzione e indica l’autorità di reclamo competente.
Su questa base il Tribunale federale ha stabilito che l’art. 135 cpv. 3 CPP regola i rimedi giuridici a disposizione del difensore d’ufficio in relazione alla retribuzione del suo lavoro, senza distinzioni in base alla causa penale in questione. Non si giustifica infatti sottoporre il difensore d’ufficio (che adempie a un mandato conferitogli dallo Stato e che non può quindi rifiutare se non per motivi eccezionali) a differenti vie del diritto federale a dipendenza se egli assiste una persona nell’ambito del procedimento penale o in seno al procedimento attinente all’esecuzione della pena pronunciata (DTF 141 IV 187 consid. 1.1.).
A tenore dell’art. 135 cpv. 1 CPP − applicabile a titolo di diritto cantonale suppletivo per l’art. 439 cpv. 1 CPP (secondo cui la Confederazione e i Cantoni designano le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura; sono fatte salve le norme speciali previste nel CPP e nel CP (decisione TF 6B_243/2017 del 21.09.2017, consid. 2.1.) – il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
In Ticino si applica in particolare il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar) del 19.12.2007 (RL 178.310), in vigore dall’1.01.2008, che all’art. 2 cpv. 1 riconosce all’avvocato l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del Rtar.
La retribuzione di una difesa d’ufficio copre il reale dispendio di tempo necessario ad un’efficace difesa (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4). In altre parole devono essere indennizzate quelle prestazioni – necessarie e proporzionali –, che sono in nesso causale con la tutela dei diritti dell’assistito nel procedimento a suo carico, ritenuto che il difensore d’ufficio gode di un ampio margine di apprezzamento sulla conduzione della difesa e sulla scelta della strategia difensiva (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, 2. ed. art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 135 CPP n. 6 e art. 134 CPP n. 15; decisione TF 6B_307/2’16 del 17.06.2016 consid. 2.3.4.).
In forza all’art. 1 cpv. 2 Rtar per la fissazione dell’onorario fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della Legge sull’avvocatura (LAvv) del 13.02.2012 (RL 951.100).
Secondo quest’ultima norma l’avvocato determina il proprio onorario avendo riguardo alla complessità e all’importanza del caso, al valore e all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale e alla sua responsabilità, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito e alla sua prevedibilità.
L’art. 4 cpv. 1 Rtar stabilisce che l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.- l’ora.
Oltre all’onorario il rappresentante legale ha diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Segnatamente in base a quest’ultima norma al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto. Per un onorario fino a CHF 5'000.- è previsto un tasso del 10 % (art. 6 cpv. 1 Rtar).
2.2.
Nel caso che qui ci occupa è pacifica e incontestata la tariffa oraria applicata dall’avv. RE 1 nella sua nota professionale (di CHF 180.- all’ora), così come la percentuale dell’onorario adottata per il rimborso dell’importo forfettario (10%), che pure sono conformi ai succitati disposti di legge.
Contestato in questa sede è il dispendio orario esposto dal patrocinatore d’ufficio (21,5 ore), che l’autorità amministrativa ha ridotto in complessive 10 ore.
Dopo attento esame della fattispecie di merito – riguardante un ordine di trasferimento di un detenuto subito eseguito, che non beneficiando del postulato effetto sospensivo, ha avuto grande impatto sulla vita del patrocinato, per cui è stato necessario intervenire repentinamente e a più riprese, allestendo in buona sostanza due allegati e per cui ha dovuto essere vagliata la legislazione applicabile –, come pure valutate le poste esposte dal legale nella propria parcella del 4.08.2017, questa Corte ritiene adeguato ridurre il tempo esposto per la stesura e l’invio del ricorso (di 13 pagine) alla Divisione della giustizia da 660 minuti a 420 minuti (- 240 minuti), come pure quello per la stesura e l’invio delle osservazioni di replica (di 10 pagine) da 220 minuti a 160 minuti (- 60 minuti). Così che appare congruo ridurre di complessive 5 ore il tempo di lavoro fatturato dal patrocinatore (21 ore e mezzo), che viene di conseguenza decurtato a 16 ore e mezzo.
Di conseguenza, in riforma del dispositivo n. 3. della decisione 19.12.2017 della Divisione della giustizia, qui impugnata, la nota d’onorario dell’avv. RE 1 è approvata per:
apertura incarto CHF 50.--
onorario: 16,5 ore a CHF 180.-/ora CHF 2'970.--
spese: 10% di CHF 2'970.- CHF 297.--
IVA: 8% su CHF 3'317.- CHF 265.35
Totale finale CHF 3'582.35
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135, 379 segg. CPP, 78 segg. LTF, la LEPM, il REPM, il RSC, la LAG, la LAvv, il Rtar, la LTG, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
§. Il dispositivo n. 3 della decisione 19.12.2017 della Divisione della giustizia è riformato ai sensi del considerando 2.2., e la nota professionale dell’avv. RE 1 è approvata in ragione di CHF 3'582.35 (IVA inclusa) e posta a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
§§. La richiesta di pagamento deve essere inviata dal patrocinatore all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disci
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera