Incarto n. 60.2017.24
Lugano 2 maggio 2017/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 25/26.1.2017 presentato da
RE 1 patr. da: RA 1
contro
il dispositivo n. 3 (non riconoscimento di un indennizzo per spese legali) del decreto di abbandono 17.1.2017 emanato dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas nei suoi confronti per il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (ABB __________);
richiamate le osservazioni 1.2.2017 del procuratore pubblico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.In data 27.9.2009 alcuni poliziotti hanno fermato presso il distributore Shell di __________, tra gli altri, RE 1 mentre, a dire dei presenti, stava cercando di spostare un servizio igienico provvisorio posato in occorrenza dei mondiali di ciclismo. In quell’occasione quest’ultima veniva anche riconosciuta come probabile autrice di una rapina avvenuta a __________ il giorno precedente (inc. MP __________).
RE 1 dapprima si è rifiutata di farsi identificare dagli agenti di polizia ed in seguito ha commesso diverse vie di fatto, con calci e pugni, nei confronti dell’appuntato __________, del gendarme __________ e dell’appuntato __________. Nei suoi confronti sono stati dunque aperti tre incarti per i reati di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (inc. MP __________).
b. RE 1 è stata sentita una prima volta dalla polizia cantonale in data 27.9.2009 ed una seconda volta dal segretario giudiziario in data 4.7.2013; in entrambi i casi si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il 5.11.2014 sono poi stati sentiti dal Ministero pubblico anche gli agenti di polizia. In data 9.9.2016 RE 1 è stata nuovamente sentita dal Ministero pubblico in merito agli incarti che qui ci occupano, ma anche in merito ad altri fatti accaduti successivamente.
c. Con scritto 19.10.2016 il pubblico ministero ha comunicato alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione in applicazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP prospettando il decreto d’abbandono per il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per intervenuta prescrizione. Ha invitato l’imputata a formulare eventuali pretese di indennizzo (art. 429 ss. CPP), producendo gli atti a sostegno dell’istanza.
d. In data 26/27.10.2016 RE 1 ha domandato la rifusione di CHF 1'359.35 per spese legali.
e. Con decreto 17.1.2017 il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento penale a carico dell’imputata per intervenuta prescrizione. Ha negato a RE 1 la rifusione delle spese legali siccome caso bagatellare (ABB __________).
f. Con gravame 25/26.1.2017 RE 1 postula che, in suo accoglimento, sia annullato il dispositivo n. 3 del decreto di abbandono e le siano riconosciute le pretese di indennizzo di CHF 1'359.35. La reclamante afferma che il reato a lei imputato sarebbe un delitto, passibile di una pena detentiva fino a tre anni. Il patrocinio da parte di un avvocato difensore potrebbe essere, a suo dire, eccezionalmente considerato non adeguato o non necessario unicamente se il procedimento fosse stato abbandonato subito dopo il primo interrogatorio dell’imputato: nel caso in esame sarebbero trascorsi ben sette anni dall’apertura dell’istruzione. Le spese di patrocinio esposte, di complessivi CHF 1'359.35, pari a 4 ore e 10 minuti di onorario più spese, sarebbero inoltre adeguate ad una ordinata, regolare e ragionevole conduzione del mandato.
g. Delle ulteriori argomentazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
in diritto
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
RE 1, imputata prosciolta, è legittimata a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica del dispositivo n. 3. del decreto che gli ha negato un importo a titolo di indennizzo per spese legali (decisione TF 1B_704/2011 dell’11.7.2012 consid. 1.3.; decisioni TPF BB.2014.175 del 21.10.2015 consid. 1.1.; BB.2014.169 del 14.9.2015 consid. 1.1.; BK.2011.19 del 19.6.2012 consid. 1.2.; BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 322 CPP n. 5).
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Il gravame è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
In applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:
a. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità penale esamina d’ufficio le di lui pretese. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
3.2.
L’art. 429 CPP fonda una responsabilità causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (decisioni TF 6B_20/2016 del 20.12.2016 consid. 2.1.; 6B_74/2016 del 19.8.2016 consid. 1.3.1.; 6B_265/2016 dell’1.6.2016 consid. 2.2.; 6B_928/2014 del 10.3.2016 consid. 2.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 2; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 429 CPP n. 6; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità del danno [spese di patrocinio (decisioni TF 6B_237/2016 del 18.7.2016 consid. 3.1.; 6B_657/2015 dell’1.6.2016 consid. 5.3.; 6B_800/2015 del 6.4.2016 consid. 2.3.; DTF 142 IV 45 consid. 2.1.; 138 IV 197 consid. 2.3.), danno economico (decisione TF 6B_1061/2014 del 18.4.2016 consid. 1.3.) e torto morale (decisioni TF 6B_98/2015 del 23.6.2016 consid. 3.2.1.; 6B_1057/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.; 6B_129/2016 del 2.5.2016 consid. 4.2.; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 4 ss.)] cagionato all’imputato (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 2 s.).
Il nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della responsabilità civile, con il procedimento (decisioni TF 6B_20/2016 del 20.12.2016 consid. 2.1.; 6B_74/2016 del 19.8.2016 consid. 1.3.1.; 6B_928/2014 del 10.3.2016 consid. 2.; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231) conclusosi con un decreto di abbandono o di parziale abbandono, con un’assoluzione totale o parziale o con un decreto di non luogo a procedere [DTF 139 IV 241 consid. 1.] (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).
Giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP l’imputato, pienamente o parzialmente assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono, ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Si tratta, essenzialmente, della rifusione delle spese per un difensore di fiducia (decisione TF 6B_1104/2015 del 10.10.2016 consid. 2.2.). Questa disposizione traspone la giurisprudenza federale e cantonale (riferita, per quanto concerne il Canton Ticino, agli art. 317 ss. CPP TI) secondo cui lo Stato si assume queste spese soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico (non deve pertanto trattarsi di un caso bagatella) e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati dal caso (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, op. cit., art. 429 CPP n. 13; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 429 CPP n. 7; messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231).
L’indennizzo per spese legali giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP non è limitato ai casi di difesa obbligatoria secondo l’art. 130 CPP (decisioni TF 6B_1303/2015 del 5.8.2016 consid. 3.1.; 6B_237/2016 del 18.7.2016 consid. 3.1.; DTF 142 IV 45 consid. 2.1.). L’indennità può essere accordata nei casi in cui il ricorso ad un avvocato appaia ragionevole. Si deve considerare che il diritto penale materiale e processuale è complesso e rappresenta, per una persona non avvezza alla materia, un motivo di difficoltà. Nell’ambito di tale valutazione occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione e della complessità del caso in fatto o in diritto, anche della durata del procedimento e del suo impatto sulla vita personale e professionale dell’imputato (decisioni TF 6B_1303/2015 del 5.8.2016 consid. 3.1.; 6B_237/2016 del 18.7.2016 consid. 3.1.; DTF 142 IV 45 consid. 2.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 14).
4.2.
4.2.1.
Con decreto 17.1.2017 il procuratore pubblico ha negato a RE 1, che aveva postulato un indennizzo per ingiusto procedimento, la rifusione delle spese legali siccome caso bagatella: la fattispecie non era complessa e si erano resi necessari soltanto pochi interrogatori della reclamante che erano durati molto poco ed erano “(…) composti da domande basilari senza alcuna complessità giuridica (…)” (ABB __________).
4.2.2.
I fatti alla base dei procedimenti penali che qui ci interessano erano semplici e permettevano di ipotizzare delle vie di fatto (escoriazioni e ferita da morso) procurate da RE 1 ai danni dei tre agenti di polizia intervenuti a __________ e che avevano l’ordine di fermare l’imputata ed il suo correo, riconosciuti quali presunti autori di una rapina avvenuta il giorno precedente presso un centro commerciale di __________.
RE 1 è stata sentita una prima volta dalla Polizia cantonale in data 27.9.2009: in quell’occasione essa si è rifiutata di rispondere alle domande dell’agente che la interrogava affermando chiaramente di non intendere “(…) rispondere a nessuna domanda e non intendo dare nessuna informazione in merito (…)” (verbale di interrogatorio 27.9.2009, AI 1).
Il 4.7.2013 è stata nuovamente interrogata, questa volta presso il Ministero pubblico ed in presenza del suo avvocato. L’imputata si è nuovamente rifiutata di rispondere. L’interrogatorio è così iniziato alle ore 15:10 ed è terminato alle 15:20 (verbale di interrogatorio 4.7.2013, AI 2).
Sono poi stati sentiti dal procuratore pubblico, sempre in presenza dell’avvocato dell’imputata, anche i tre agenti di polizia che hanno descritto i fatti molto brevemente, confermando quanto già dichiarato nel rapporto di polizia 8.4.2010 (interrogatori 5.11.2014 / 3.12.2014, AI 4). L’intervento del legale, durante tali interrogatori, è peraltro stato modesto, a giusta ragione, essendo i fatti semplici.
Il 9.9.2016 RE 1 è stata nuovamente sentita dal magistrato inquirente. Questa volta l’imputata ha risposto alle domande, che le poneva l’interrogante, concernenti tuttavia non solo i fatti che qui ci interessano ma anche in merito ad ulteriori procedimenti penali aperti in seguito nei suoi confronti (verbale di interrogatorio 9.9.2016, AI 6).
I procedimenti penali in oggetto si sono esauriti con questi atti di inchiesta. Non risulta inoltre che l’avvocato abbia interagito con il Ministero pubblico, né, come emerge dalla nota d’onorario, con la stessa cliente.
Se è pur vero che i procedimenti sono stati inattivi per diverso tempo, tant’è che sono stati abbandonati proprio per intervenuta prescrizione, ciò non toglie che essi erano poco complessi. L’imputata è stata peraltro capace di difendersi da sola, rifiutandosi di rispondere alle domande, facendo così valere i propri diritti e scegliendo da sola, dal suo primo interrogatorio, la sua strategia difensiva.
La violazione dell’imperativo di celerità (art. 5 CPP) non può condizionare la peculiarità del caso dal profilo delle difficoltà e delle problematiche fattuali e/o giuridiche.
4.3.
A ragione il procuratore pubblico ha dunque respinto l’istanza intesa ad ottenere la rifusione di CHF 1'359.35 per spese legali.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 e 429 CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera