Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.12.2017 60.2017.234

Incarto n. 60.2017.234

Lugano 14 dicembre 2017/mr

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 26/27.9.2017 presentato da

RE 1,

per denegata o ritardata giustizia del procuratore generale John Noseda nel contesto del procedimento inc. MP __________;

preso atto dello scritto 29.9/2.10.2017 del magistrato inquirente, con cui si riconferma in un decreto di non luogo a procedere 31.1.2017 ed in una lettera 18.5.2017, intimati a RE 1 per raccomandata e mai ritirati;

considerata la replica 19/20.10.2017 di RE 1, le cui motivazioni si esporranno in seguito;

visto che il procuratore generale, interpellato, non ha presentato osservazioni di duplica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. In data 12.1.2017 RE 1 ha denunciato il __________ per titolo di favoreggiamento e abuso di autorità, in quanto lo stesso, “venuto a conoscenza che il sottoscritto aveva commesso un reato penale nei confronti del __________, non si adoperava per denunciare al Ministero Pubblico quanto venuto a conoscenza dal suo collega, commettendo così i reati di cui si chiede di procedere” (p. 2, inc. AMM __________).

b. In data 16.1.2017 RE 1 ha presentato denuncia nei confronti di un (ignoto) agente della polizia cantonale per il titolo di discriminazione razziale, in relazione alla frase “__________di merda”, proferita nei suoi confronti, nel corso del suo arresto, avvenuto il 29.7.2013, a __________, con successiva traduzione presso il Commissariato di __________ (inc. MP __________).

c. In data 23.1.2017 RE 1 ha sporto denuncia nei confronti dei magistrati che – a vario titolo – si erano occupati del procedimento penale promosso nei suoi confronti nel corso del 2013 (sfociato nella sentenza di condanna, confermata dal Tribunale federale il 27.9.2016), segnatamente i procuratori pubblici __________ e __________, ed i giudici __________ e __________, per i reati di favoreggiamento e abuso di autorità, “in quanto, venuti a conoscenza che nella registrazione da me effettuata il 29.07.2013 da __________ a __________, il Poliziotto proferiva nei miei confronti frasi razziste e xenofobe, non si sono adoperati per denunciare al Ministero Pubblico quanto venuti a conoscenza dalla registrazione, anzi cercando in tutti i modi di non fare emergere i reati penali commessi dal Commissario di Polizia, non consegnando al sottoscritto la registrazione, commettendo così i reati di cui si chiede procedere” (p. 4, inc. MP __________).

d. In data 13.2.2017 RE 1 ha denunciato __________, segretaria del __________, per titolo di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari e abuso di autorità, in relazione ad una e-mail che la stessa ha inviato al procuratore pubblico __________, in data 2.10.2013, circa gli incontri avvenuti in relazione alla pratica __________ (inc. AMM __________).

e. Mediante una nota all’incarto MP __________, di data 31.1.2017, il procuratore generale, unitamente alla responsabile amministrativa, dopo aver proceduto all’ascolto delle registrazioni assunte agli atti del procedimento penale inc. MP __________, menzionate nelle denunce di RE 1 del 16.1.2017 e del 23.1.2017, ha ritenuto che “dalla registrazione della durata di 3 ore e 20 minuti, (...), risulta che, dopo 3h18m27sec (...), una voce pronuncia l’espressione ‘pezzo di merda’ e non ‘__________di merda’, espressione subito dopo ripetuta da un’altra voce”, constatando per il resto “l’assenza di qualsiasi altra affermazione di possibile contenuto discriminatorio secondo l’art. 261bis CP per tutta la durata della registrazione” (inc. MP 2017.672).

f. Con decisione 31.1.2017 il procuratore generale ha emanato un decreto di non luogo a procedere, in capo alle denunce 16.1.2017 e 23.1.2017, per i reati di discriminazione razziale, abuso di autorità e favoreggiamento, ritenuto che gli addebiti contenuti in entrambe le segnalazioni sarebbero privi di fondamento. Dalla registrazione di cui sopra risulterebbe che non sarebbero state proferite espressioni di contenuto discriminatorio ai sensi dell’art. 261bis CP. Di conseguenza, non entrerebbe minimamente in considerazione qualsivoglia addebito nei confronti dei magistrati che si sono occupati della vicenda, “non essendo manifestamente dati gli estremi per una segnalazione volta all’apertura di un procedimento per discriminazione razziale contro gli agenti intervenuti” (decreto di non luogo a procedere 31.1.2017, p. 2, NLP __________, inc. MP __________).

Tale decreto è stato intimato, alle parti, a mezzo raccomandata, il medesimo giorno. Non essendo la raccomandata stata ritirata da RE 1, il decreto gli è stato nuovamente inviato, per posta semplice, il 21.3.2017 (cfr. timbri apposti sul decreto di non luogo a procedere).

g. Con scritto 11/12.4.2017 RE 1, richiamate le sue denunce nei confronti del __________ (del 12.1.2017), dell’ignoto commissario di polizia (del 16.1.2017), del procuratore pubblico __________ (del 23.1.2017), del procuratore pubblico __________ (del 23.1.2017), del giudice __________ (del 23.1.2017), del giudice __________ (del 23.1.2017) e di __________ (del 13.2.2017), e “visto il tempo trascorso senza ricevere alcuna risposta, anche solo interlocutoria, da parte del Ministero pubblico”, ha fissato un termine scadente il 24.4.2017 al procuratore generale, per prendere posizione (scritto p. 2, inc. MP __________).

h. Con ulteriore scritto 17/18.5.2017, richiamato il sollecito di cui sopra, nonché le suddette denunce, RE 1 ha fissato – al procuratore generale – un termine scadente il 31.5.2017 per prendere posizione, rendendolo attento del fatto che, trascorso infruttuoso il suddetto termine, si sarebbe riservato di presentare reclamo contro il suo operato per ritardata, rispettivamente denegata giustizia (inc. MP __________).

i. In risposta a tale scritto, in data 18.5.2017, il procuratore generale ha comunicato a RE 1, che le denunce 16.1.2017 e 23.1.2017 sono sfociate in un decreto di non luogo a procedere, “regolarmente intimatole per raccomandata al suo indirizzo __________ ma non ritirato (art. 85 cpv. 4 CPP)”, che alla denuncia 13.2.2017 non sarebbe stato dato seguito alcuno, essendo riferita ad una e-mail che non potrebbe costituire falso ideologico ex art. 317 CP e che medesimo destino spettava alla segnalazione 12.1.2017, “per evidente carenza degli estremi dei reati ipotizzati” [inc. AMM __________ e inc. __________].

Tale scritto è stato intimato a RE 1, il medesimo giorno, a mezzo raccomandata. Lo stesso è ritornato al Ministero pubblico con l’indicazione “sconosciuto” sulla busta (cfr. busta agli atti).

j. Con scritto 26/27.9.2017 RE 1 ha chiesto a codesta Corte di agire nei confronti del Ministero pubblico per denegata, rispettivamente ritardata giustizia, allegando copia dei due solleciti rivolti al procuratore generale di data 11.4.2017 e 17.5.2017.

Tale scritto è stato trattato alla stregua di un reclamo, e intimato al procuratore generale.

k. In sede di osservazioni 29.9/2.10.2017 il procuratore generale si è riconfermato nel decreto di non luogo a procedere 31.1.2017 e ha rinviato alla lettera 18.5.2017, precisando che entrambi sarebbero stati intimati per raccomandata all’indirizzo indicato al reclamante ma mai ritirati (doc. 3, inc. CRP).

l. Con replica 19/20.10.2017 RE 1, dopo aver elencato le denunce sporte nel corso del 2017, oltre che aggiungere una denuncia sporta nei confronti di __________ in data 14.10.2016 per titolo di violazione del segreto d’ufficio, afferma di essere venuto a conoscenza “per la prima volta dalla lettura del suo scritto del 2 ottobre 2017 (...) che il Procuratore Generale aveva emanato un decreto di non luogo a procedere in data 31 gennaio 2017”, nonché una lettera il 18.5.2017 (replica 19/20.10.2017, p. 1, doc. 5, inc. CRP).

Sostiene di essere stato all’estero nel periodo di intimazione dei documenti di cui sopra (dal 24.1.2017 al 1°.4.2017, dal 6.5.2017 al 5.7.2017) e di aver presentato in tempi precedenti, diversi reclami alle poste __________ in quanto non veniva consegnata la corrispondenza al suo domicilio.

Ritiene errato l’accenno che il procuratore generale fa all’art. 85 cpv. 4 CPP nel suo scritto 18.5.2017, in quanto quando una parte è domiciliata all’estero sarebbe applicabile l’art. 87 cpv. 2 CPP.

Entra poi nel merito delle motivazioni addotte nel decreto di non luogo a procedere 31.1.2017 (NLP __________), contestandole mediante asserzioni che verranno eventualmente esposte in seguito, laddove indispensabile per il presente giudizio.

Delle ulteriori argomentazioni, si dirà – se necessario – in corso di motivazione.

in diritto

  1. 1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero, in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 26/27.9.2017 per denegata e ritardata giustizia nel contesto del procedimento di cui all’inc. MP __________, non soggiace ad alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP). E’ tempestivo e, secondo l’art. 393 cpv. 2 lit. a CPP, proponibile (BSK StPO – P. GUIDONI, 2. ed., art. 393 CPP n. 15a).

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE 1 è certamente denunciante ai sensi dell’art. 301 CPP. Non risulta si sia costituito accusatore privato. Tuttavia, visto l’esito del presente gravame, può rimanere aperto il quesito a sapere se abbia o meno un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP.

  1. Come visto, RE 1 ipotizza l’inazione del procuratore generale nella trattazione delle sue denunce.

2.1.

Commette diniego di giustizia e viola l’art. 29 cpv. 1 Cost. l’autorità che, chiamata ad evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa, non si pronuncia su un tema sottopostole nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (decisione TF 6B_1369/2016 del 20.7.2017 consid. 3.1.).

Si ha denegata/ritardata giustizia quando l’autorità alla quale compete l’emanazione di una decisione o l’impulso di un procedimento semplicemente non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni dell’istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l’aggravio di pratiche pendenti (sentenza TF 6B_1125/2013 del 26.6.2014, consid. 3.4.1.) e ritenuto che la violazione del principio dipende dal comportamento effettivo e oggettivo dell’autorità.

2.2.

Il principio della celerità (art. 5 cpv. 1 CPP) proibisce che decisioni di competenza dell’autorità siano prese con un ritardo ingiustificato. L’autorità viola questo principio costituzionale (art. 29 cpv. 1 in fine Cost., art. 31 cpv. 3 in fine / 4 in fine Cost.) quando non statuisce sulla decisione di sua pertinenza entro i termini fissati dalla legge o entro un termine ragionevole, tenendo conto della natura della procedura e di tutte le circostanze (M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, 2006, p. 527 ss., in particolare p. 530).

Questi principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art. 12 / 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 s. CPP) [decisione TF 6B_647/2017 del 10.8.2017 consid. 3.2.]. Hanno diritto alla celerità della procedura gli imputati, ma anche gli altri partecipanti al procedimento, come gli accusatori privati (decisione TF 1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.).

2.3.

La questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è l’apprezzamento globale ad essere decisivo.

Si devono considerare, segnatamente, la gravità dei reati, la complessità del caso, i relativi atti istruttori, la condotta dell’imputato ed il comportamento delle autorità (decisione TF 6B_870/2016 del 21.8.2017 consid. 4.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 538 ss.).

Il principio di celerità può essere violato in due maniere. Se la durata totale del procedimento appare manifestamente eccessiva, può esserci violazione, senza che sia necessario prendere in considerazione altri fattori. Secondo la giurisprudenza, un’eccessiva durata del procedimento deve essere presa in considerazione come attenuante. Se, invece, prima facie la durata del procedimento non appare eccessivamente lunga, bisogna considerare se la durata dello stesso sia imputabile ad un ritardo dell’Autorità, rispettivamente a periodi ingiustificati di inattività [rilevanti vuoti temporali: ad esempio un’inattività di 13-14 mesi nella fase dell’istruzione]. I ritardi possono sussistere ad ogni fase del procedimento, ad esempio nelle indagini di polizia, nell’assunzione delle prove (per es. negli interrogatori), nella trasmissione dell’incarto al tribunale competente (BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8).

Anche il tempo trascorso tra il rinvio a giudizio ed il dibattimento deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (decisione TF 1B_313/2012 del 15.6.2012 consid. 3.1.).

Il principio è leso anche se alle autorità non è imputabile alcuna colpa. Un cronico sovraccarico o deficienze strutturali non giustificano una violazione del postulato: compete allo Stato dotare le autorità del personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine adeguato (decisione TF 6B_545/2015 del 10.2.2016 consid. 4.1.; BSK StPO – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 14).

2.4.

L'art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di violazione dell'imperativo di celerità. La lesione del principio può nondimeno comportare, segnatamente, l'accertamento della violazione del principio, l'esenzione o l'attenuazione dalla/della pena, il risarcimento del danno rispettivamente la riparazione del torto morale o, ancora, l'archiviazione del procedimento penale (decisione TF 6B_934/2016 del 13.7.2017 consid. 1.4.1.; cfr. anche Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 5 CPP n. 5; BSK – StPO, S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 15 ss.; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, p. 542 ss.).

  1. 3.1.

Nel caso concreto, come esposto in fatto, risulta che il procuratore generale, nell’ambito dell’inc. MP __________ relativo alle denunce 16.1.2017 e 23.1.2017 ha emanato, in data 31.1.2017, un decreto di non luogo a procedere (NLP __________).

Gli scritti di denunce del 12.1.2017 e del 13.2.2017 non avrebbero per contro portato all’apertura di un procedimento penale, come comunicato con lettera 18.5.2017 (inc. AMM __________).

3.2.

Alla luce di ciò, e anche del poco tempo trascorso tra l’inoltro dei suddetti esposti e le prese di posizioni da parte del procuratore generale, non si può affermare che vi sia stata ritardata, rispettivamente denegata giustizia.

In siffatte circostanze il reclamo, incentrato sulla denegata/ritardata giustizia, dev’essere respinto.

3.3.

In sede di replica 19/20.10.2017, RE 1 sostiene di essere venuto a conoscenza del decreto di non luogo a procedere 31.1.2017 e della lettera 18.5.2017 unicamente al momento dell’intimazione, da parte di questa Corte, delle osservazioni 29.9/2.10.2017 del procuratore generale al reclamo che qui ci occupa, che gli sarebbero pervenute l’11.10.2017.

Il reclamante afferma inoltre di essere stato all’estero al momento delle intimazioni delle raccomandate contenenti i suddetti documenti e di aver già avuto problemi con le poste __________ che non consegnerebbero la corrispondenza la suo domicilio.

Ora, tali argomenti, esposti in sede di replica, esulano dall’oggetto del presente gravame, inoltrato per denegata/ritardata giustizia.

3.4.

Abbondanzialmente, per quanto attiene le notificazioni, si rileva che, RE 1, dopo aver inoltrato le suddette denunce, avrebbe dovuto attendersi delle comunicazioni ufficiali da parte dell’Autorità penale, di modo che doveva adottare delle misure per consentire la notificazione di atti anche in sua assenza, prima di partire per l’estero, peraltro per periodi prolungati (dal 24.1.2017 all’1.4.2017 e dal 6.5.2017 al 5.7.2017).

La questione non merita quindi ulteriori approfondimenti in questa sede, relativa alla denegata e ritardata giustizia.

3.5.

3.5.1.

In ambito internazionale è in vigore la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.1) [in seguito: Convenzione Europea].

L’art. 7 cpv. 1 della Convenzione Europea prevede che la Parte richiesta provvederà alla consegna degli atti procedurali e delle decisioni giudiziarie che le saranno trasmesse a questo scopo dalla Parte richiedente. La consegna potrà essere effettuata per semplice trasmissione dell’atto o della decisione al destinatario. Se la Parte richiedente ne fa espressa domanda, la Parte richiesta effettuerà la consegna in una delle forme previste nella sua legislazione per trasmissioni analoghe o in una forma speciale compatibile con la sua legislazione.

A completamento della Convenzione Europea vi è il Secondo protocollo addizionale (RS 0.351.12) [in seguito: Secondo Protocollo], al cui art. 16 cpv. 1 prevede che le autorità giudiziarie competenti di ogni Parte possono inviare direttamente, a mezzo posta, gli atti processuali e le decisioni giudiziarie alle persone che si trovano nel territorio di ogni altra parte. Il cpv. 2 della medesima norma prevede che gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie sono corredati di un avviso in cui è specificato che il destinatario può ottenere informazioni dall’autorità specificata nell’avviso circa i suoi diritti e obblighi riguardo alla notifica degli atti.

3.5.2.

Tra Svizzera ed Italia vige l’Accordo che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.945.41) [in seguito: Accordo]. L’Accordo citato prevede all’art. XII cpv. 1 che qualsiasi atto processuale e provvedimento giudiziario in materia penale può essere indirizzato direttamente per via postale alle persone che si trovano sul territorio dell’altro Stato. Ai fini del suddetto articolo la competente autorità dello Stato richiesto fornirà, su domanda della competente autorità dello Stato richiedente, ogni notizia utile sulle generalità e sull’indirizzo della persona a cui deve essere inviato l’atto o il provvedimento (cpv. 4).

3.5.3.

Ora, in presenza di accordi internazionali che permettono la notifica di atti direttamente al destinatario

  • come nel caso concreto - decade l’obbligo di eleggere domicilio in Svizzera per le parti aventi domicilio all’estero ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 CPP (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 87 CPP n. 4).

La notifica deve dunque aver luogo in applicazione di tali accordi internazionali (cfr. art. 87 cpv. 2 CPP in fine).

Come detto, l’Accordo stipulato tra Svizzera e Italia permette una notifica diretta, per via postale, alle persone che si trovano sul territorio dell’altro Stato (art. XII cpv. 1 Accordo).

L’invio corrente (cfr. anche art. 85 cpv. 2 CPP) dovrà essere l’invio raccomandato con ricevuta di ritorno internazionale. Questo è il metodo usato più frequentemente. La notifica formale, per il tramite delle autorità dello Stato estero, è invece il mezzo che dovrà essere utilizzato quando la comunicazione classica avrà fallito per qualsiasi ragione (cfr. il sito www.rhf.admin.ch per ulteriori precisazioni concernenti le notifiche ufficiali) [J. PITTELOUD – Code de procédure pénale suisse, n. 200 ss.).

  1. Per questi motivi, il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., 5 CPP, l’art. 25 LTG per le spese, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è respinto.

  1. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta) sono poste a carico di RE 1, __________.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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