Incarto n. 60.2017.228
Lugano 11 dicembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 22/25.09.2017 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
contro
la decisione 11.09.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi, Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale ha rifiutato la liberazione condizionale (inc. GPC __________);
preso atto dello scritto 2/3.10.2017 del procuratore pubblico Nicola Respini, in cui dichiara di non avere osservazioni da formulare e si rimette al giudizio di questa Corte;
richiamate le osservazioni 5/6.10.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi, con cui si riconferma nella propria decisione, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con sentenza 11.02.2010 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 colpevole di omicidio intenzionale (per avere con un coltello colpito 9 volte un giovane di 27 anni, causandone la morte nel 2009), lesioni semplici, vie di fatto, coazione, infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti nonché ripetuta infrazione alla LF sulle armi e le munizioni. Lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 11 anni, dedotto il carcere preventivo sofferto, trattandosi di pena aggiuntiva a quelle inflitte il 19.08.2008 e il 4.02.2009 dal Ministero pubblico (inc. TPC 72.2009.134).
Contro il giudizio di primo grado il 2.04.2010 RE 1 ha presentato ricorso davanti all’allora Corte di cassazione e di revisione penale, che in data 18.06.2010 lo ha respinto (inc. CCRP __________).
Giudizio questo che nel seguito è passato in giudicato, non essendo stato ulteriormente impugnato.
b. Con ordine di esecuzione 21.09.2010 dell’allora Sezione esecuzione delle pene e delle misure (SEPEM) RE 1 è stato collocato in sezione chiusa presso il carcere penale della Stampa, Lugano.
c. Tenuto conto del carcere preventivo sofferto e ritenuto che RE 1 si trova in carcere dal 25.04.2009, egli ha raggiunto il 1/3 di pena il 2.01.2013, la metà pena il 7.11.2014 e i 2/3, per la liberazione condizionale, l’11.09.2016; in data 21.05.2020 terminerà l’espiazione della pena (rapporto 8.06.2017 dell’EPO, all. 4, inc. GPC __________).
d. Con decisione 5.12.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto una prima domanda di primo congedo presentata da RE 1 (inc. GPC __________).
e. Non ha avuto miglior esito, la successiva richiesta di primo congedo, che il giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 2.07.2013 ha nuovamente respinto, permanendo, a suo avviso, fortemente negativa la prognosi circa il concreto pericolo di fuga e di recidiva, già valutata in precedenza.
Nel medesimo giudizio il magistrato ha ordinato il trasferimento di RE 1 nella sezione chiusa dell’__________ (inc. GPC __________).
Il trasferimento è stato eseguito il 23.04.2014 (inc__________).
f. In data 27.02.2014 questa Corte ha respinto il reclamo presentato da RE 1 contro la decisione 2.07.2013 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. CRP 60.2013.222).
In particolare la Corte qui giudicante ha confermato l’esistenza di un concreto pericolo di fuga e, subordinatamente, di un pericolo di recidiva, ciò che impediva la concessione del primo congedo. In relazione all’ordine di trasferimento in uno stabilimento fuori cantone questa Corte ha concluso che il giudice dei provvedimenti coercitivi non aveva in concreto abusato del proprio libero potere d’apprezzamento, essendosi fondato sulle proposte formulate dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e sul PES, nonché non avendo il reclamante apportato argomenti tali da far risultare inadeguato il giudizio impugnato, stante l’esistenza di un elevato pericolo di recidiva, strettamente legato alla permanenza in territorio ticinese.
Contro tale giudizio il qui reclamante si è aggravato davanti al Tribunale federale, che con decisione 1.04.2014 ha dichiarato l’impugnativa inammissibile per carente motivazione (decisione TF 6B_301/2014 dell’1.04.2014).
g. Mediante lettera del 15.09.2014 RE 1 ha nuovamente postulato la concessione del primo congedo, a cui il giudice dei provvedimenti coercitivi ha risposto con scritto 22.09.2014, segnalando come la stessa non poteva essere presa in considerazione, non essendo stata presentata mediante formulario ufficiale e non adempiendo la stessa ai requisiti minimi. Nel contempo il magistrato ha evidenziato, l’esigenza in concreto di analizzare nel dettaglio la pericolosità sociale del reclamante, ciò che avrebbe richiesto il preavviso della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, una nuova perizia psichiatrica specifica e/o una perizia criminologica (lettera 22.09.2014, doc. 2, inc. GPC __________).
h. Nel seguito RE 1 con scritto 24.09.2014 ha richiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi il trasferimento presso il carcere La Stampa “dove è mia intenzione finire la mia pena nella sua integralità”.
Rilevato come egli non ha mai approvato il suo trasferimento nelle Strutture carcerarie __________ e che tale lontananza danneggerebbe il suo rapporto con la figlia, ha quindi informato il magistrato “che rinuncio a eventuali congedi, declino anche una liberazione condizionale. Di conseguenza, finirò la mia pena nel 2020, ovviamente la carcerazione verrà sofferta in un ambito chiuso; per questi motivi, il Giudice capirà che la migliore delle scelte è sicuramente un ritorno in Ticino, dove il rapporto padre figlia rimarrà intatto” (lettera 24.09.2014, doc. 3, inc. GPC __________).
i. In data 5.12.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha sentito RE 1 presso il carcere di __________, nel corso del quale quest’ultimo ha precisato di voler restare nel carcere d’Oltralpe nel caso in cui gli venisse concesso il primo congedo o un’apertura del regime di esecuzione, mentre che in caso negativo avrebbe voluto rientrare presso le strutture carcerarie ticinesi per l’espiazione della pena (doc. 12, inc. GPC __________).
Nel successivo scritto datato 9.12.2014 RE 1 ha confermato la sua richiesta di apertura del regime, segnatamente il trasferimento in sezione aperta e la concessione dei congedi (doc. 18 e 19, inc. GPC __________).
j. Dopo che con scritto 20.01.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ricordato al reclamante la necessità di procedere previamente all’allestimento di una perizia psichiatrica tendente ad appurare il suo rischio di recidiva (doc. 21, inc. GPC __________), in data 22.01.2015 RE 1 ha comunicato telefonicamente al magistrato di non volersi sottoporre alla stessa, ed ha nuovamente richiesto il trasferimento in Ticino, rinunciando nel contempo al congedo e al trasferimento in sezione aperta (doc. 22 e 23, inc. GPC __________).
Anche davanti all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa egli ha ribadito in data 21.04.2015 il suo rifiuto a sottoporsi ad esame alcuno, temendo che il responso dello stesso possa peggiorare le sue condizioni di esecuzione della pena. Nel contempo egli ha considerato con l’operatrice sociale la prospettiva di una graduale preparazione e apertura alla vita esterna tramite organizzazioni protette __________ (rapporto 13.05.2015 dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, doc. 29 e 31, inc. GPC __________).
k. Con lettera 17.06.2015 il reclamante ha nuovamente richiesto il trasferimento in sezione aperta e l’apertura del regime, nell’ottica di una sua “partenza per l’Italia” (lettera 17.06.2015, doc. 35, inc. GPC __________).
l. Dopo avere sentito RE 1 il 10.07.2015 e preso atto del preavviso (sfavorevole) della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, con decisione 13.11.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi, ha respinto sia la domanda di primo congedo e sia la domanda di trasferimento in sezione aperta, avendo valutato l’esistenza di una prognosi fortemente negativa circa il rischio di recidiva del qui reclamante, già formulata nell’ambito delle decisioni rese il 5.12.2012 e il 2.07.2013 (decisione 13.11.2015, doc. 53, inc. GPC __________).
m. Nel settembre 2016, approssimandosi il termine dei 2/3, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha avviato la procedura tendente alla liberazione condizionale.
n. Preso atto dei preavvisi (prevalentemente negativi vista la mancata sottomissione del reclamante a perizia psichiatrica e/o criminologica) della Direzione dello stabilimento __________, dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, sentito altresì il reclamante il 12.08.2016 e viste le ulteriori argomentazioni presentate dal difensore di RE 1, con decisione 6.09.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi gli ha negato la liberazione condizionale (inc. GPC __________).
Nel dettaglio, il giudice, riprendendo le argomentazioni sviluppate nelle precedenti decisioni, vagliata la situazione personale, famigliare, sociale e professionale del qui reclamante, vista la di lui (mancata) evoluzione nel corso dell’esecuzione della pena, come pure i precedenti penali e la gravità dei reati per cui si trova in carcere, il giudice ha concluso che la pericolosità sociale di RE 1 sarebbe tuttora presente, senza che vi sia la possibilità in concreto di contenerla con misure alternative alla detenzione in corso. Pericolosità che sarebbe inoltre consolidata dalla di lui refrattarietà ad ogni presa a carico psicologica/psichiatrica e al di lui rifiuto di sottoporsi a delle valutazioni specialistiche inerenti al rischio di recidiva.
o. Nel maggio 2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi si è nuovamente chinato sulla questione della liberazione condizionale nell’ambito della procedura di riesame prescritta dall’art. 86 cpv. 3 CP, ed ha richiesto i preavvisi delle autorità interessate.
p. Preso atto dei preavvisi (nuovamente negativi) delle autorità interpellate, sentito il qui reclamante in data 11.07.2017 e 22.08.2017, viste altresì le argomentazioni del patrocinatore di RE 1 esposte nello scritto 4.09.2017, con decisione 11.09.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha nuovamente negato la liberazione condizionale.
Il magistrato, in particolare, ha nuovamente formulato una prognosi negativa sul comportamento futuro di RE 1 circa il rischio di recidiva, dipartendosi dalle precedenti decisioni inerenti al reclamante e ripercorrendo la di lui vita e il trascorso penale, che ha preso avvio in giovane età ed è proseguito con successive condanne e periodi di detenzione. Ha quindi posto in evidenza il di lui uso indiscriminato di sostanze stupefacenti allorquando posto in libertà, combinato con il grave disturbo di personalità rilevato dal perito giudiziario in sede del giudizio di prime cure. Disturbo ritenuto allora dal perito non curabile e che, a parere del magistrato, il reclamante avrebbe ostinatamente negato e del quale non avrebbe mai preso veramente coscienza.
A fronte di ciò il semplice, asserito, supporto e vicinanza della famiglia (madre, sorella e figlia), comunque già presente nel passato e rivelatosi in concreto privo di effetto deterrente, monco altresì di una concreta prospettiva lavorativa, sarebbe insufficiente ad arginare il rischio di recidiva ripetutamente rilevato dal magistrato in occasione delle precedenti decisioni di esecuzione della pena. Ciò anche se messo in relazione con la recente decisione del reclamante, espressa nelle osservazioni 4.09.2017 (laddove non debba essere considerata funzionale all’ottenimento della liberazione condizionale, vista la tempistica) di sottoporsi ad assistenza riabilitativa e a ogni norma di condotta ritenuta necessaria, fra cui anche la cura medico psicologica.
Tali esternazioni, nella misura della loro serietà, secondo il giudice, andrebbero piuttosto sin d’ora implementate, così da essere già efficaci al momento della rivalutazione della liberazione condizionale.
In definitiva la liberazione condizionale del reclamante dovrebbe essere supportata “da un progetto interdisciplinare completo in ogni suo aspetto, condiviso dai servizi di esecuzione della pena, sociali e di assistenza riabilitativa, e supportato dalla rete sociale e medico psicologica locale. In assenza di questo progetto è da ritenere inattuabile la liberazione condizionale di RE 1, che, comunque dovrà essere preceduta da un periodo di osservazione in sezione aperta” (decisione 11.09.2017, p. 11).
q. Con reclamo 22/25.09.2017 RE 1 chiede, in via principale, l’annullamento della decisione 11.09.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi e quindi di “ordinare la liberazione condizionale immediata del Signor RE 1; ordinare un’assistenza riabilitativa ed impartire al Signor RE 1 le norme di condotta che la Corte dei reclami penali riterrà opportune; condannare il Cantone Ticino a pagare tutte le spese giudiziarie e ripetibili dell’istanza”. In subordine postula l’annullamento della decisione 11.09.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi e di “rinviare la causa all’autorità inferiore per nuovo giudizio; condannare il Cantone Ticino a pagare tutte le spese giudiziarie e ripetibili dell’istanza” (reclamo 22/25.09.2017, p. 7-8).
Nel dettaglio il reclamante esordisce rilevando le carenze e i malfunzionamenti in seno all’amministrazione delle strutture carcerarie di __________, riportate anche nella stampa locale (di cui allega degli articoli di giornale); come pure lamenta un problema di (illecita) sorveglianza e registrazione con mezzi audio/video degli incontri tra il detenuto e il proprio rappresentante legale. Da qui sostiene, in violazione delle garanzie di cui agli art. 74 segg. CP, come “la maniera in cui l’esecuzione delle pene è condotta negli __________ lede il rispetto dovuto alla dignità dei detenuti, perché negli __________ prevalgono delle norme presentate in un approccio repressivo ottuso, che impedisce alla pena di sviluppare gli effetti voluti e pregiudica la percezione di sé del detenuto, il quale è così stigmatizzato ed escluso da qualunque opportunità di reinserimento” (reclamo 22/25.09.2107, p. 4).
Stigmatizza la mancata elaborazione di programmi di recupero e di formazione specifici per il reclamante, l’assenza di un suo coinvolgimento attivo in proposte concrete nonché la mancanza di trasparenza, conseguenti alla disorganizzazione interna delle strutture carcerarie toccate e all’opinione generale che vi aleggerebbe, secondo cui i detenuti sarebbero considerati “irrecuperabili”.
Nell’ottica della postulata liberazione condizionale pone in risalto il buon comportamento tenuto in esecuzione di pena.
Per quanto attiene al rischio di recidiva, evidenzia come la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi si sia accontentata “di deplorare il fatto di non avere potuto sentire il Reclamante e di conseguenza analizzare la sua situazione” (reclamo 22/25.09.2017, p. 6). Per il resto lamenta di non avere avuto la possibilità di esprimersi, nell’ambito delle proprie osservazioni di data 4.09.2017, sul preavviso 4.09.2017 di detta Commissione, avendolo ricevuto soltanto il 6.09.2017. Lo stesso dicasi per le spiegazioni fornite dal Service pénitentiaire dell’EPO nello scritto 1.09.2017, circa il funzionamento e lo scopo dell’Unité d’évaluation criminologique interna alle strutture carcerarie. Di quest’ultima contesta ad ogni modo le competenze e la legittimità ad esprimersi parallelamente – ed eventualmente contraddittoriamente – alla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi.
Pone altresì in risalto di godere di “un ambiente familiare saldo ed una capacità lavorativa piena ed effettiva” (reclamo 22/25.09.2017, p. 6).
Lamenta un’inazione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi, il quale, a suo dire, avrebbe dovuto “fin dalla sua prima analisi della richiesta di liberazione condizionale, istituire le tappe necessarie all’apertura del regime di detenzione per permettere al Reclamante di procedere verso la detta liberazione condizionale. Rifiutando a torto di prendere le decisioni che fanno parte delle sue competenze, il Giudice impedisce ogni evoluzione del detenuto, il che rinvia la scadenza alla fine della pena del signor RE 1. In tal modo, il Giudice dell’applicazione della pena e la Direzione degli __________ cercano di deteriorare la situazione del detenuto. Tale approccio, che vuole, e sa, essere distruttore, è incompatibile con il codice penale e gli obblighi costituzionali e convenzionali della Svizzera” (reclamo 22/25.09.2017, p. 7).
Propone infine la disponibilità del reclamante a sottomettersi a delle appropriate norme di condotta, che questa Corte vorrà pronunciare, in concomitanza con la concessione della postulata liberazione condizionale.
Da ultimo chiede la concessione del gratuito patrocinio.
r. Con scritto 5/6.10.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi chiede la conferma della propria decisione impugnata, mentre che in data 2.10.2017 il procuratore pubblico, Nicola Respini, comunica di non avere osservazioni particolari da formulare, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte.
in diritto
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 22/25.09.2017 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 11.09.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) – notificata al reclamante il 12.09.2017 –, è tempestivo, oltre che proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale condannato, in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
2.2.
La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).
Si tratta della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).
La concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).
2.3.
Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).
Con l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP).
Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.
Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).
2.4.
La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.; 6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).
La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Infatti per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.).
Di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).
2.5.
Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF
È pacifico, nel presente caso di rivalutazione della liberazione condizionale, l’adempimento della prima condizione, stante che ormai dall’11.09.2016 RE 1 ha raggiunto i 2/3 della pena da scontare.
3.2.
Con riguardo all’attuale espiazione di pena presso la sezione chiusa dell’____________________ (EPO) a decorrere dal 23.04.2014 – fatta eccezione per una sanzione disciplinare inflittagli il 22.04.2015 (di 3 giorni di detenzione cellulare, sospesi per 2 anni, per avere consumato sostanze vietate e per essersi rifiutato di sottoporsi al test dell’alcolemia) – il rapporto 8.06.2017 del __________ fa stato di un comportamento corretto tenuto dal reclamante nei confronti del personale di custodia e dei codetenuti, come pure di un attitudine positiva per il lavoro svolto regolarmente presso il reparto lavanderia (rapporto 8.06.2017 Service pénitentiaire EPO, all. 4, inc. GPC __________).
3.3.
Contestato risulta in questa sede il pronostico sul comportamento futuro del reclamante circa il pericolo di recidiva e di fuga.
3.3.1.
La Direzione dell’__________, nel rapporto 8.06.2017, ha espresso un parere negativo circa la liberazione condizionale del reclamante, ritenuto come egli: si sia rifiutato di sottomettersi ad una valutazione criminologica da parte dell’Unità criminologica interna allo stabilimento carcerario, così come ad una nuova perizia psichiatrica, che di conseguenza ha impedito di apprezzarne il rischio di recidiva e di conoscere come si confronta con i reati commessi; non abbia voluto discutere dei suoi progetti futuri con il preposto servizio sociale interno al carcere, col pretesto di stare allestendo al proposito un dossier con il proprio legale; non abbia a tutt’oggi beneficiato di alcun alleggerimento nell’esecuzione della pena; abbia avuto un atteggiamento oppositivo nei confronti del sistema carcerario, impedendo una sua progressione (rapporto 8.06.2017, p. 7, all. 4, inc. GPC __________).
3.3.2.
L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, nello scritto 7.06.2017 – dopo aver preso contatto con l’assistente sociale di riferimento dell’__________, che ha riferito che “il sig. RE 1 lunedì (22.05.2017, ndr) non ha voluto dare informazioni sui suoi progetti, dice che ci penserà il suo avvocato. E dice che non c’è bisogno che tu venga a incontrarlo” (e-mail 24.05.2017 dell’assistente sociale __________ all’assistente sociale __________, all. 3, inc. GPC __________) – ha confermato “l’utilità di ordinare una rivalutazione psichiatrica e/o criminologica in prospettiva di una progressione nell’esecuzione della pena”. Ha poi concluso che ”mancando un programma in prospettiva della liberazione, ma anche una rivalutazione psichiatrica e/o criminologica che permetta di stabilire la progressione nell’esecuzione della pena (congedi, trasferimento in una sezione aperta, lavoro esterno), riteniamo che manchino i presupposti per una liberazione condizionale” (rapporto 7.06.2017 dell’UAR, all. 3, inc. GPC __________).
3.3.3.
Infine la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi in data 4.09.2017 ha dapprima “preso atto che ancora una volta il condannato si è rifiutato di sottoporsi all’audizione, questa volta asserendo che tale rifiuto «è unicamente dovuto alle atroci modalità di trasporto»” e ha ritenuto che “a parte il fatto che RE 1 non spiega in che cosa consisterebbero le asserite atrocità, a quanto risulta a questa commissione si tratta di modalità applicate indistintamente a tutte le persone che si trovano in stato di detenzione, di guisa che quanto asserito non trova alcun fondamento. La Commissione ha pertanto ritenuto ingiustificata la mancata presenza del condannato, con le conseguenze indicate dalla nota giurisprudenza”.
Dopodiche la Commissione ha concluso che “nel merito si osserva che dall’incarto non emergono novità che inducano a scostarsi dai precedenti preavvisi, sottolineando come desta particolare preoccupazione il persistente rifiuto del condannato a sottoporsi ad un affidante accertamento peritale circa la sua pericolosità e continui a, nella sostanza, limitarsi ad attendere la scadenza naturale della pena. D’altro canto, solo un accertamento peritale consentirebbe di calibrare un’eventuale presa a carico psicoterapica in vista di un’eventuale liberazione condizionale. Questa commissione ritiene ora, visto l’orizzonte di pena, necessaria la verifica delle condizioni di applicazione dell’art. 65 cpv. 1 CP, con l’esperimento di una perizia che, se del caso, potrà avvenire anche senza la collaborazione del condannato” (preavviso 4.09.2017 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, all. 37, inc. GPC __________).
Il preavviso 4.09.2017 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, è stato inviato al patrocinatore del reclamante in data 5.09.2017(all. 38, inc. GPC __________).
3.3.4.
Assistito dal proprio rappresentante legale il reclamante è comparso davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi presso l’__________ una prima volta in data 11.07.2017, in cui egli si è limitato a prendere atto dei rapporti 8.06.2017 della Direzione dell’__________ risp. 7.06.2017 dell’UAR e a richiedere la fissazione di una nuova udienza, dopo ricezione della decisione circa la contestuale richiesta d’ammissione all’assistenza giudiziaria come pure dopo ricezione dei suddetti rapporti, che a loro dire non sarebbero stati loro inviati.
Ciò malgrado che con scritto 14.06.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, segnalando al patrocinatore di RE 1, avv. , l’avvio della procedura di rivalutazione della liberazione condizionale, gli comunicava di inviare in allegato i rapporti dell’UAR e della Direzione dell’ (oltre che a richiedergli di formulare istanza di ammissione al gratuito patrocinio), e che successivamente a ciò con scritto 15.06.2017 l’avv. __________ ringraziava il magistrato per la sua lettera del 14 giugno 2017, senza tuttavia segnalare alcunché sulla (asserita) mancata ricezione dei menzionati rapporti (all. 7 e 8, inc. GPC __________).
Sia come sia, in data 22.08.2017 – dopo che l’avv. __________ ha potuto incontrarsi con il reclamante il 7.08.2017 – ha avuto luogo la seconda audizione di RE 1 in presenza del proprio patrocinatore, nel corso della quale quest’ultimo ha prodotto varia documentazione e ha comunicato che: “au niveau du travail on aura une information demain”. Ha inoltre comunicato di essere in attesa della presa di posizione dell’Unité d’évaluation criminologique e del Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire a proposito dei loro compiti e delle loro conclusioni circa il reclamante riprese nel rapporto 8.06.2017 della Direzione dell’__________. Dopo ricezione di ciò, ha quindi segnalato che avrebbe inviato una presa di posizione scritta in merito alla liberazione condizionale, previo nuovo incontro con il reclamante (verbale 22.08.2017, all. 34, inc. GPC __________).
3.4.
3.4.1.
Sulla persona e la vita del reclamante, dalla sentenza 11.02.2010 di primo grado, si ha che RE 1, nato nel 1978 a __________, ha avuto un’infanzia travagliata e difficile. All’età di due anni, suo padre ha lasciato la madre, ed è poi deceduto nel 1992. Egli è quindi cresciuto con la madre, unitamente al di lei nuovo compagno “che non avrebbe mai esplicato un ruolo genitoriale” (sentenza 11.02.2010 della Corte delle assise criminali, p. 11) per il reclamante, e a una sorellastra nata nel 1975. Anche la madre, rimasta orfana all’età di 10 anni, avrebbe avuto delle difficoltà ad assolvere i propri compiti genitoriali, tant’è che essa sarebbe stata privata per un certo periodo del diritto di custodia, così che i figli sarebbero stati collocati in foyers e presso famiglie affidatarie.
Poco incline all’accettazione dell’autorità, il reclamante non ha terminato le scuole dell’obbligo, disertando le lezioni per andare in giro con altri adolescenti problematici; nemmeno ha completato una qualsivoglia formazione professionale, né ha praticamente mai lavorato onde mantenersi e ciò anche perché caduto nella tossicodipendenza. Infatti all’età di 11 anni ha iniziato con il consumo di THC per poi passare a quello di ecstasy e LSD dai 14 ai 16 anni, e nel seguito alla cocaina e all’eroina, dapprima fumate, e poi assunte per endovena.
L’abuso di stupefacenti ha avuto influsso sin dalla giovane età anche sulle sue vicissitudini giudiziarie.
3.4.2.
Nel 1996 egli risulta essere stato denunciato 17 volte per violazione alla LF sugli stupefacenti, oltre che per reati patrimoniali.
Arrestato nel 1996 egli ha subito la sua prima condanna nel 1998, in cui – per infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e altri reati patrimoniali – gli è stata inflitta la pena di 2 anni di detenzione, sospesa ai sensi dell’allora vigente art. 44 cpv. 1 vCP. Tuttavia avendo il reclamante sofferto ben 542 giorni di carcere preventivo, tale pena di fatto è stata espiata per i 2/3, con contestuale trattamento ambulatoriale della tossicodipendenza. Riacquistata la libertà, egli è giunto in Ticino per raggiungere l’allora sua compagna, dalla quale nel 1999 aveva avuto una figlia, ma già dal gennaio 2000 egli ha iniziato a spacciare pesantemente eroina, al fine di mantenere sé stesso e i propri consumi di tale sostanza. Nuovamente arrestato nel gennaio 2001, nel febbraio 2002 è stato condannato alla pena di 3 anni di detenzione, sospesi per dar luogo al collocamento nella struttura di __________. Il percorso terapeutico, comunque caratterizzato da ripetuti consumi di cocaina durante le libere uscite, è stato dichiarato fallito dopo che nell’estate del 2002 il reclamante è stato trovato a spacciare cocaina. In quel contesto, nel maggio 2001, sulla sua persona è stato stilato un profilo psicologico, che ha messo in luce tratti d’impulsività e aggressività, oltre che tratti paranoidi.
Terminata la carcerazione conseguente al fallimento della misura del collocamento, come avvenuto in passato, RE 1, per procurarsi il denaro con cui vivere, si è rimesso a trafficare stupefacenti, e segnatamente cocaina. Arrestato di nuovo nel maggio 2005 con sentenza 3.05.2006 è stato condannato alla pena di 2 anni di detenzione, interamente espiata.
Liberato nel maggio 2007, egli, anche a seguito di un infortunio, ha vissuto in parte con la madre nel Canton __________, ove percepiva la pubblica assistenza, e in parte in Ticino presso l’allora sua compagna. Nel 2008 e nel 2009, mediante due decreti d’accusa, gli sono state inflitte due sanzioni minori (per furto, danneggiamento e violazione di domicilio risp. per infrazione alla LF sulle armi, per avere detenuto senza diritto un bastone estensibile in metallo).
Dal 2008 egli ha poi ripreso il consumo e il commercio illecito di sostanze stupefacenti, che si è interrotto solo con il suo arresto avvenuto nell’aprile 2009, conseguentemente all’omicidio di un giovane, poi sfociato nella condanna alla pena detentiva di 11 anni pronunciata l’11.02.2010 dalla Corte delle assise criminali, per cui egli si trova ora in espiazione di pena.
3.4.3.
La perizia psichiatrica esperita nell’ambito del procedimento sfociato nella condanna dell’11.02.2010 ha messo in luce “l’insensibilità del prevenuto per la violazione delle norme etiche e legali e per la sofferenza provocata ad altri, come pure l’assenza di facoltà autocritiche”. Sono quindi stati rilevati tratti di personalità narcisistici e paranoidi, per giungere alla diagnosi “di un «serio disturbo di personalità con elementi paranoidi, narcisistici ed antisociali», ovvero di un «disturbo di personalità antisociale abbinato a uso dannoso di sostanze psicotrope», ritenuto non curabile dall’esperto” (sentenza 11.02.2010 della Corte delle assise criminali, p. 21-22).
3.4.4.
Il reclamante si ritrova in un quadro personale, economico e professionale non solo preoccupante, bensì drammatico, in cui il pericolo che egli possa ricadere nel delinquere appare molto elevato. Non ha ultimato la scuola dell’obbligo, è privo di una completa formazione professionale e di esperienza lavorativa (al di fuori di quella prestata in carcere), con una grave politossicodipendenza radicatasi sin dalla sua adolescenza e proseguita costantemente per oltre vent’anni e dalla quale non ha saputo (e voluto) uscirne nemmeno in occasione del suo collocamento all’età di 23 anni (allorquando malgrado la giovane età aveva già alle spalle numerose denunce per reati inerenti il mondo della droga e una prima, relativamente lunga, esperienza carceraria). Oltre a ciò soffre di un disturbo di personalità antisociale che il perito giudiziario ha messo in relazione con il reato contro la vita da lui commesso. In queste condizioni è estremamente alto il rischio che egli non solo ricada nei consumi e nei traffici illeciti di droga, come puntualmente accaduto dopo ogni suo rilascio e persino nel corso del suo collocamento, ma anche nei reati più violenti, contro la vita e l’integrità personale, se si pone mente a quanto accertato nel giudizio di primo grado, circa l’instaurarsi, prima del suo ultimo arresto, di una sua abitudine di girare armato (con tirapugni, manganello, spray al pepe e coltello) e all’assunzione di comportamenti aggressivi, arroganti, prevaricatori dei più deboli, come pure al passaggio all’atto violento con le armi in suo possesso, sino quasi al sadismo, ossia per il puro piacere di provocare paura e dolore (sentenza 11.02.2010 della Corte delle assise criminali, p. 17-18).
Questa pericolosità non viene a tutt’oggi, da quanto in atti, in qualche modo mitigata dall’evoluzione avuta dal reclamante in espiazione di pena. Pur dando atto del buon comportamento da lui tenuto in carcere nei confronti del personale di custodia e dei codetenuti, lo stesso si inserisce tuttavia in un ambiente chiuso, controllato, istituzionalizzato, e con un regime che ancor oggi non è stato possibile alleggerire. Ciò che sarebbe stato un trampolino di lancio per una successiva messa in libertà condizionale.
3.4.5.
Malgrado il riconoscimento di una forma di emendamento per l’omicidio da lui commesso e la volontà di risarcire i familiari della vittima (accertati nel rapporto 8.06.2017 della Direzione dell’__________) e ritenuti altresì i buoni propositi espressi in questa sede dal reclamante e la sua dichiarata disponibilità a sottoporsi all’assistenza riabilitativa e alle necessarie norme di condotta, forza è di constatare l’assenza, in esecuzione di pena e a tutt’oggi, di una concreta ed avviata sua presa a carico psicologica e/o psichiatrica, così come di un aggiornamento – al quale egli si è sempre sottratto – della sua valutazione psichiatrica che si esprima pure, in forma specialistica, sul suo rischio di recidiva.
Pur preso atto dei problemi di disorganizzazione interni alla struttura carceraria nonché di un asserito lassismo in seno alle autorità carcerarie e giudiziarie, è di fatto assente un qualsivoglia concreto progetto di formazione e/o di inserimento professionale, come pure l’avvio di un’effettiva presa a carico da parte dei competenti servizi sociali, che sia in Svizzera romanda o in Ticino, strumenti questi indispensabili in concreto, in caso di anticipata libertà, stante l’evidenziata pericolosità del reclamante. La vicinanza e il supporto dei soli famigliari, come da lui fatto valere, e segnatamente della madre e della sorellastra (comunque in Cantoni romandi diversi e prevalentemente circoscritto all’aspetto logistico) risp. della figlia (residente invece Ticino, laddove comunque, al di là di una vicinanza affettiva, viste la di lei giovane età e le condizioni economiche, essa nemmeno dichiara di essere in grado di offrire al padre un alloggio e/o un sostegno di tipo finanziario), a fronte del pesante trascorso penale del reclamante (in cui egli in buona sostanza ha sempre tratto i mezzi con cui sostentarsi non dall’esercizio di un lavoro onesto bensì dal delinquere), e delle di lui dipendenze e difficoltà economiche, personali e sociali (sfociate in un grave fatto di sangue), risultano essere chiaramente insufficienti, come d'altronde rivelatosi nel passato.
3.4.6.
In conclusione, in tale scenario, l’attuale prognosi sul comportamento futuro del reclamante, qualora posto in libertà anticipata, sia pure con l’eventuale ausilio dell’assistenza riabilitativa e/o di norme di condotta, non può non essere che fortemente negativa, come d'altronde già lo era in sede di prima valutazione della liberazione condizionale, in una situazione che a distanza di un anno, è in buona sostanza rimasta immutata.
Di conseguenza la decisione qui impugnata del giudice dei provvedimenti coercitivi merita tutela.
Le competenti autorità devono, per quanto visto sopra, vagliare il graduale alleggerimento del regime del reclamante.
Il reclamante postula in questa sede di “concedere al Signor RE 1 il gratuito patrocinio”, sostenendo la necessità dell’assistenza di un avvocato nel presente procedimento vista la situazione personale e finanziaria del reclamante, nonché la gravità dei reati commessi, l’entità della pena, la pena residua e la complessità del caso (reclamo 22/25.09.2017, p. 2 e 7).
4.2.
A seguito dell’entrata in vigore del CPP l’1.01.2011, si è reso necessario adattare il diritto cantonale al diritto federale.
In materia di assistenza giudiziaria è stata abrogata la legge (cantonale) del 3.06.2002 sul patrocinio d'ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.03.2011 (RL 3.1.1.7, in vigore retroattivamente all’1.01.2011), tendente a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno mantenuto la loro competenza a legiferare; è il caso dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1 CPP, ed in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).
Giusta l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito. Ne discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui reclamante, in base alle nuove normative in vigore dall’1.01.2011.
Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
4.3.
Anche in questa sede si riconosce la situazione di ristrettezze economiche in cui versa il reclamante, che in precedenza gli ha già valso la concessione del gratuito patrocinio nel procedimento davanti al giudice di prime cure, così come il beneficio dell’assistenza giudiziaria nelle procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi.
La complessità della procedura conseguente alla situazione particolare del reclamante, come pure il bene giuridico in discussione, attualmente e nel prossimo futuro, giustificano la concessione del gratuito patrocinio, oltre il prescindere dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Pertanto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio viene accolta e al patrocinatore di RE 1 è riconosciuto il versamento di un’adeguata indennità per la presente procedura.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 379 segg., 393 segg., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta e al patrocinatore del qui reclamante, PR 1, è riconosciuto il versamento di un importo di CHF 1'500.-- (millecinquecento) a titolo di indennità per la procedura di reclamo davanti a questa Corte.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera