Incarto n. 60.2017.215
Lugano 10 gennaio 2018/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Giovan Maria Tattarletti, assente)
cancelliera:
Giorgia Peverelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 13/14.09.2017 presentato da
RE 1 __________ – __________, patr. da: PR 1
contro
la decisione 08.09.2017 emessa dal procuratore pubblico Andrea Gianini mediante la quale ha respinto la sua istanza 21.07.2017 di svincolo della cauzione nell’ambito del procedimento penale di cui all’ inc. MP __________;
richiamate le osservazioni 25.09.2017 e 23.10.2017 (duplica) del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerata la replica 13/16.10.2016 di RE 1;
rilevato che gli ulteriori interessati, interpellati, non si sono pronunciati;
visti gli scritti 18/19.10.2017 e 24/26.10.2017 inerenti la difesa di PI 1;
letti ed esaminati gli atti;__________
considerato
in fatto
a.Nell’ambito del procedimento penale aperto a seguito della denuncia 09.08.2010 sporta da __________ nei confronti di PI 1 (in. MP __________), in data 31.08.2010 è stato arrestato RE 1 per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele aggravata, sub. semplice, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e denuncia mendace. Arresto convertito in carcerazione preventiva dal Giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 01.09.2010.
Per quanto concerne i reati patrimoniali, ad RE 1 viene rimproverato, agendo in qualità di amministratore delegato della __________ e in correità/complicità con PI 1, di avere distratto illecitamente dal conto corrente intestato alla società ed aperto presso la banca __________ di __________ averi per circa complessivi EUR 13'683'000.00. In merito alle ipotesi (alternative) di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e denuncia mendace, gli viene rimproverato di avere invece denunciato falsamente PI 1 o di aver indotto un notaio ticinese ad attestare in un brevetto fatti di rilevanza giuridica.
b. In data 23.12.2010 RE 1 è stato scarcerato con contestuale versamento di una cauzione di EUR 350'000.00, ritenuta dal Giudice dei provvedimenti coercitivi adeguata in considerazione dell’esistente pericolo di fuga. Questa somma è stata prestata all’imputato dall’amico , () __________.
c.Non essendo più stato citato a comparire dinnanzi al magistrato inquirente, il 29.01.2013 RE 1 ha inoltrato istanza di svincolo sub. riduzione della cauzione. Richiesta accolta il 19.02.2013 dal procuratore pubblico che ha ridotto la cauzione di EUR 250'000.00.
d. Il 21.07.2017 RE 1 ha inoltrato una seconda istanza di svincolo di cauzione, sollecitata il 21.08.2017, non essendo più stato interpellato.
e. Con decisione 08.09.2017 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza, osservando che “le indagini non si sono arenate, ma ho dovuto privilegiare atti d’inchiesta correlati ad altri indagati, che sono tutt’ora pendenti”, precisando inoltre che l’istruttoria non è ancora conclusa (inc. CRP __________, doc. 1a).
f. Con gravame 13/14.09.2017 RE 1 impugna suddetta decisione, postulandone l’annullamento e il conseguente accoglimento della sua istanza di svincolo della cauzione di (restanti) EUR 100'000.00, siccome ritenuta infondata. A distanza di sette anni dalla sua scarcerazione, il reclamante ritiene che l’eventuale pericolo di fuga alla base della misura sostitutiva del suo arresto “sia del tutto venuto meno, ritenuto come le prospettive di una pena da espiare siano ormai remote”. Riconosce il fatto che l’inchiesta non si sia arenata, precisando però di non essere più stato citato dinnanzi al magistrato inquirente dopo la sua scarcerazione avvenuta il 23.12.2010. Egli non ha pertanto avuto modo nemmeno di dimostrare la sua collaborazione alle indagini, rispettivamente l’assenza di un qualsivoglia suo intento di sottrarsi agli atti d’inchiesta. Il reclamante sostiene inoltre che la misura sostitutiva in questione non sia nemmeno più proporzionata allo scopo per cui è stata ordinata, e ciò proprio in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso.
Il reclamante desidera inoltre poter estinguere il debito contratto con l’amico __________, restituendogli, dopo ben sette anni, la somma prestata (inc. CRP , doc. 1
g. Con osservazioni 25.09.2017 e 23.10.2017 (duplica), il procuratore pubblico riconosce che RE 1 (da sempre residente all’estero) non sia stato più sottoposto ad alcun interrogatorio. Tuttavia precisa che il procedimento penale di cui all’inc. MP __________ non è ancora da ritenersi concluso e che la dilatazione dei tempi non è dovuta a un’inattività degli inquirenti, “bensì alle inchieste che si sono aperte successivamente e che riguardano alcuni co-indagati coinvolti nella fattispecie in oggetto, che si stanno sviluppando a cavallo tra __________ e la __________” (…) “L’impossibilità di chiudere l’istruttoria e quindi di interrogare nuovamente RE 1, è riconducibile unicamente ai filoni d’inchiesta che si sono aperti durante gli ultimi anni” e, in ragione del segreto istruttorio e dell’interesse pubblico, non è possibile entrare nel merito di queste indagini. Il magistrato aggiunge che “tali inchieste esistono e potrebbero avere degli effetti anche per il reclamante”.
A detta del magistrato inquirente nessuno dei motivi di svincolo previsti dall’art. 239 CPP risulta essere dato nel caso concreto. La cauzione va mantenuta anche nell’interesse dello stesso reclamante; infatti “la definizione dell’intera posizione di PI 1 e degli altri indagati, dovrebbe essere di primario interesse anche per il reclamante” (inc. CRP __________, doc. 3).
h. Delle ulteriori argomentazioni e della replica del reclamante, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto - entro il termine di dieci giorni - contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 13/14.09.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 08.09.2017 del procuratore pubblico, con cui ha respinto la richiesta di svincolo della cauzione nell’ambito dell’incarto MP __________, è proponibile (trattandosi di una decisione del procuratore pubblico) e tempestivo (con riferimento all’art. 396 cpv. 1 CPP).
RE 1, imputato nel procedimento di cui sopra, destinatario (per il tramite del suo legale) della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
Il reclamo è ricevibile in ordine.
Per quanto concerne la cauzione, secondo l’art. 238 CPP “Se vi è pericolo di fuga, il giudice competente può disporre il deposito di una somma di denaro da parte dell’imputato per garantire che questi non si sottrarrà agli atti procedurali o a una sanzione privativa della libertà” (cpv. 1). “L’importo della cauzione è determinato in funzione della gravità dei reati contestati all’imputato e tenuto conto della sua situazione personale” (cpv. 2). “La cauzione può essere versata in contanti o mediante la garanzia di una banca o di un’assicurazione in Svizzera” (cpv. 3).
Trattasi quindi di una misura sostitutiva alla carcerazione in presenza di un pericolo di fuga (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 238 CPP n. 1), volta ad assicurare la presenza dell’imputato a tutti gli atti processuali ai quali viene citato ed a garantire che lo stesso si renda disponibile per l’esecuzione dell’eventuale pena inflittagli (BSK StPO – M. HÄRRI, art. 238 CPP n. 1)].
La determinazione dell’importo della cauzione dipende da due criteri: la gravità del reato e la situazione personale dell’imputato, rispettivamente l’importanza del pericolo di fuga stabilito in considerazione anche ad altri elementi inerenti la situazione personale. Nel caso in cui la cauzione venga prestata da altre persone oltre all’imputato, dovrà essere presa in considerazione anche della loro situazione economica e delle loro relazioni personali con l’imputato (Commentario CPP – E. MELI, art. 238 cpv. 2 CPP n. 4 e giurisprudenza ivi citata).
2.2.
L’art. 239 cpv. 1 CPP menziona i casi in cui essa può essere svincolata, e meglio quando i motivi di carcerazione ex art. 221 CPP sono venuti meno (gravi indizi di reato o pericolo di fuga; lit. a), quando il procedimento penale si è concluso con abbandono o con assoluzione passati in giudicato (lit. b), oppure quando l’imputato ha cominciato a scontare una sanzione privativa della libertà (lit. c). In questi casi, infatti, non c’è più alcun motivo di assicurare la presenza dell’imputato (Commentario CPP – E. MELI, art. 239 cpv. 1 CPP n. 1).
Sullo svincolo della cauzione decide l’autorità davanti alla quale la causa è pendente o che se ne è occupata per ultima (art. 239 cpv. 3 CPP), ovvero – secondo lo stadio del procedimento – il procuratore pubblico (come nel caso concreto) o il giudice (BSK StPO – M. HÄRRI, art. 239 CPP n. 14; ZK StPO – M. HUG, art. 239 CPP n. 9; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 239 CPP n. 8).
Va in particolare ricordato che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, non spetta alla scrivente Corte esprimersi in termini definitivi, trattandosi di una questione che rientra nella competenza del giudice di merito. Aggiungasi in particolare che l’esistenza dei gravi indizi non è peraltro nemmeno contestata nel gravame. Ci si potrebbe chiedere se un lasso di tempo di sette anni senza che l’imputato, in libertà provvisoria, sia stato interrogato, non sia idoneo a relativizzare l’esistenza dei gravi indizi di reato; presupposto della misura coercitiva quale la misura sostitutiva della carcerazione preventiva. Nel presente caso l’interrogativo può rimanere aperto in quanto l’attenzione del reclamante è posta essenzialmente sul tema del pericolo di fuga.
Di principio il pericolo di fuga dev’essere analizzato in funzione di un insieme di criteri (quali il carattere dell’interessato, la sua moralità, le risorse di cui dispone, i legami con lo Stato che lo persegue ed i suoi contatti con l’estero) che facciano apparire il rischio di fuga non solo possibile, ma anche probabile (DTF 117 Ia 69, consid. 4a p. 70).
Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Corte, il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità. In altri termini, lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena (inc. CRP 60.2007.327, consid. 6).
La gravità dell’infrazione non può, sola, giustificare la protrazione della detenzione, anche se permette spesso di presumere un pericolo di fuga in ragione dell’importanza della pena che incombe sull’accusato (DTF 125 I 60, consid. 3a p. 62; decisione TF 1B_92/2007 – 1B_94/2007 del 19.6.2007, consid. 7 p. 3).
L’imputato risiede, oggi come al momento della scarcerazione, in __________ e, non essendo mai stato citato o interpellato, non ha potuto dimostrare la sua intenzione a collaborare all’inchiesta senza venir meno agli ordini impartitigli, e la sua non volontà a sottrarsi alle indagini in corso.
Il trascorrere del tempo in un’inchiesta ha degli effetti, con riferimento al principio della celerità, sulla possibile condanna e sull’eventuale pena (nel senso di ridurla).
Questo effetto si riflette anche sul pericolo di fuga, che diminuisce con il trascorrere del tempo.
Aggiungasi che il procuratore pubblico, nella decisione e nelle osservazioni, non ha nemmeno indicato/sostanziato motivi che potrebbero far ritenere che il reclamante voglia sottrarsi al procedimento penale in corso. Anzi, proprio il reclamante, con il fatto di rendersi ancora reperibile, ha dimostrato che in questi anni non si è concretizzato il pericolo di fuga inizialmente alla base dell’adozione della misura sostitutiva del suo arresto.
Con riferimento al principio della proporzionalità, di rango costituzionale, nel presente caso, per effetto del trascorrere del tempo, si giustifica di ridurre ulteriormente la cauzione a EUR 35'000.00, ovvero a 1/10 dell’importo iniziale. Questo residuo ridotto importo è mantenuto per garantire la presenza agli atti finali (si spera prossimi) e all’eventuale dibattimento.
Visto quanto precede, il reclamo interposto da RE 1 è parzialmente accolto. La decisione 08.09.2017 del procuratore pubblico deve essere annullata.
6.2.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante adeguate ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 238 s., 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo è parzialmente accolto.
§ La decisione 08.09.2017 emanata dal procuratore pubblico Andrea Gianini (inc. MP __________) è parzialmente annullata.
§§ Alla crescita in giudicato della presente decisione, l’importo della cauzione sarà ridotto a EUR 35'000.00.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, (__________) __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera