DTF 141 IV 1, 1B_1/2015, 1B_109/2016, 1B_459/2016, 1B_516/2011, + 2 weitere
Incarto n. 60.2017.173
Lugano 2 novembre 2017/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 17/18.7.2017 presentato da
RE 1 RE 2, , entrambe patr. da: PR 1
contro
l’ordine di perquisizione e sequestro 5.7.2017 emanato dall’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario nell’ambito dell’inc. __________ promosso nei confronti di RE 1, __________, per l’ipotesi accusatoria di esercizio abusivo della professione di fiduciario;
richiamate le osservazioni 25.7.2017 e la duplica 9/10.8.2017 dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario;
vista la replica 31.7./2.8.2017 di RE 1 e della RE 2;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. L’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario ha aperto un procedimento penale nei confronti di RE 1 per il reato di esercizio abusivo della professione di fiduciario giusta l’art. 23 LFid. A dire dell’Autorità la qui imputata non avrebbe mai avuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di fiduciaria; essa tuttavia, tramite la società RE 2 SA di __________ di cui sarebbe amministratrice unica, avrebbe svolto attività di tenuta della contabilità, consulenza e rappresentanza fiscale e consulenza aziendale per conto di terzi almeno dal dicembre 2013 (AI 7, inc. __________).
b. In data 5.7.2017 l’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario ha emanato un ordine per la perquisizione domiciliare presso la sede di RE 2 SA e presso il domicilio dell’imputata, per la perquisizione di carte e registrazioni e per il sequestro di tutta la documentazione rinvenuta (AI 11, inc. __________).
c. Con scritto 5.7.2017 RE 2 SA e RE 1 hanno chiesto l’apposizione dei sigilli giusta l’art. 248 CPP sul materiale trovato presso l’abitazione di quest’ultima, affermando inoltre di ravvedere “(…) nel fondamento e nella modalità d’esecuzione del (…) provvedimento di perquisizione domiciliare (…), segnatamente gli estremi della violazione del principio della proporzionalità; inoltre una carenza di motivazione, quella riportata in tale suo provvedimento (…) non adempiendo, (…), i requisiti minimi al riguardo posti dal CPP (…)” (AI 14, inc. __________).
d. Con gravame 17/18.7.2017 RE 1 e RE 2 impugnano l’ordine di perquisizione e sequestro di cui sopra. Innanzitutto, a loro dire, il provvedimento non sarebbe sufficientemente motivato; inoltre la misura non sarebbe proporzionata: “(…) oggetto del procedimento contravvenzionale sarebbe l’accertamento del sospetto esercizio abusivo (semplice) dell’attività di fiduciario (…) da parte della reclamante, quindi una sospetta contravvenzione, ai sensi dell’art. 101 CP, in relazione alla quale si applica la prescrizione triennale (…) e per la cui violazione la legge cantonale prevede la pena edittale della multa per un massimo di CHF 50'000.-- (…)” (reclamo 17/18.7.2017, p. 4).
e. Con decisione 9.8.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha stralciato la procedura di disuggellamento presentata dall’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario in quanto, con comunicazione 31.7/2.8.2017, RE 1 aveva revocato la richiesta di apposizione dei sigilli formulata all’atto della perquisizione (decisione 9.8.2017, inc. GPC __________). Ciò che risolve il possibile concorso di competenza con la presente Corte.
f. Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
in diritto
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
RE 1, quale imputata nel procedimento e titolare del proprio domicilio, e RE 2, detentrice della documentazione oggetto di perquisizione e sequestro, sono legittimate a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto a censurare la carente motivazione e quindi la violazione di diritti procedurali dell’ordine 5.7.2017 che le concerne personalmente (decisione TF 6B_151/2016 dell’1.6.2016 consid. 1.2.; cfr. DTF 141 IV 1).
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
Giusta l’art. 246 CPP carte, registrazioni su supporto visivo o sonoro e altre registrazioni, supporti di dati nonché apparecchi destinati all’elaborazione e all’archiviazione di informazioni possono essere perquisiti qualora si debba presumere che contengano informazioni soggette a sequestro. Sono considerate carte o registrazioni, secondo il messaggio, tutte le informazioni su carta, su supporto visivo o sonoro o su un altro supporto di dati, in particolare quelle salvate in apparecchi per il trattamento o l’immagazzinamento di dati (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1141).
3.2.
A’ sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_1/2015 del 19.3.2015 consid. 3.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – solo se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.; decisione TPF BB.2016.335-336 dell’8.2.2017 consid. 3.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
RE 1 e RE 2 censurano dapprima una carenza di motivazione dell’ordine.
4.2.
Il diritto di essere sentito ex art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. – garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le erano stati negati – comprende, oltre alla facoltà di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare o assistere e, ancora, di poter consultare gli atti, il diritto di ottenere una decisione motivata.
L’obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_697/2017 del 9.8.2017 consid. 3.1.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
Questi principi devono essere ossequiati anche in relazione alla motivazione di un ordine di perquisizione/sequestro (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP n. 6), sebbene l’art. 263 cpv. 2 prima frase CPP esiga una motivazione soltanto succinta. La motivazione (pur tenendo conto che all’inizio di un procedimento – l’inchiesta dovendo ancora svilupparsi – non si può esigere che il magistrato inquirente conosca già tutti i dettagli) deve comunque esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della misura: l’ordine deve indicare gli indizi di reato a carico dell’imputato, la connessione tra il reato ipotizzato e l’oggetto del sequestro in relazione alle necessità (o funzioni) probatorie e/o di confisca (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP n. 7) e gli elementi comprovanti la sua proporzionalità.
4.3.
Il primo presupposto per ordinare la perquisizione ed il sequestro (e poi mantenere nel seguito quanto eventualmente sequestrato) – in merito alle finalità di cui all’art. 263 cpv. 1 CPP – è l’esistenza di sufficienti indizi di reato giusta l’art. 197 cpv. 1 lit. b CPP: il sospetto di reato deve evincersi da fatti concreti, che permettano una provvisoria sussunzione ad un determinato reato; mere supposizioni e congetture non fondano sufficiente sospetto (decisione TF 1B_516/2011 del 17.11.2011 consid. 2.1.; cfr. pure decisione TF 1B_109/2016 del 12.10.2016 consid. 4.2.).
La decisione concernente la perquisizione e il sequestro deve pertanto indicare sufficienti indizi dei reati ipotizzati nell’ordine.
4.4.
L’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario, nell’ordine di perquisizione e sequestro del 5.7.2017, ha riportato il nome dell’imputata e l’ipotesi accusatoria “(…) in relazione a fatti avvenuti almeno da dicembre 2013 a __________, __________ e altre ignote località del Cantone Ticino (…)” (ordine di perquisizione e sequestro 5.7.2017, p. 1). Ha di conseguenza ordinato la perquisizione domiciliare presso la sede di RE 2 e presso il domicilio dell’imputata, la perquisizione di carte e registrazioni (in particolare di computer, laptop ed altri apparecchi di stoccaggio di dati), ed il sequestro di tutta la documentazione rinvenuta “(…) che possa avere importanza per l’istruzione del procedimento, come mezzo di prova (…), in particolare il sequestro di: a. contratti di mandato e di incarico stipulati a beneficio di persone fisiche e giuridiche terze (…); b. altri atti attestanti dello svolgimento delle attività di cui al pto. a. (…); c. documentazione di RE 2 dalla quale si evincano i ricavi delle attività di cui al pto. a. (…)” (ordine di perquisizione e sequestro 5.7.2017, p. 2).
Come già sopraindicato il primo presupposto per ordinare, e poi mantenere, il sequestro è l’esistenza di sufficienti indizi di reato. Nel caso in esame l’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario non ha invero in nessun modo spiegato, in ossequio al diritto di essere sentito secondo gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost., quali fossero gli indizi di reato a carico dell’imputata. L’Autorità avrebbe dovuto, almeno succintamente ed in grandi linee, spiegare i fatti all’origine del procedimento penale e la connessione tra il reato ipotizzato (esercizio abusivo della professione di fiduciario) e l’oggetto del sequestro in relazione alle necessità probatorie. L’Autorità si è limitata, per contro, a far riferimento a “(…) fatti avvenuti da dicembre 2013 (…)” in diverse località del Ticino senza, in alcun modo, precisare gli indizi di reato a carico di RE 1.
L’ordine di perquisizione e sequestro 5.7.2017 non può dunque essere tutelato.
Non si assegnano tassa di giustizia e spese. Le ripetibili a favore della reclamante sono poste a carico dello Stato.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 70 e 71 CP, LFid ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino verserà a RE 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera