1B_130/2014, 1B_264/2013, 1B_368/2014, 1B_4/2017, 1B_55/2017, + 5 weitere
Incarto n. 60.2017.172
Lugano 2 novembre 2017/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 17/18.7.2017 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
contro
la decisione 6.7.2017 emanata dall’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario la quale le ha negato l’accesso agli atti del procedimento penale aperto nei suoi confronti (inc. n. __________);
richiamate le osservazioni 26/27.7.2017 e la duplica 9/10.8.2017 dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario;
vista la replica 31.7./2.8.2017 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. L’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario ha aperto un procedimento penale nei confronti di RE 1 per il reato di esercizio abusivo della professione di fiduciario giusta l’art. 23 LFid. A dire dell’Autorità la qui imputata non avrebbe mai avuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di fiduciaria; essa tuttavia, tramite la società __________ SA di __________ di cui sarebbe amministratrice unica, avrebbe svolto attività di tenuta della contabilità, consulenza e rappresentanza fiscale e consulenza aziendale per conto di terzi almeno dal dicembre 2013 (AI 7, inc. __________).
b. In data 5.7.2017 l’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario ha emanato un ordine per la perquisizione domiciliare presso la sede di __________ SA e presso il domicilio dell’imputata, per la perquisizione di carte e registrazioni e per il sequestro di tutta la documentazione rinvenuta (AI 11, inc. __________).
c. Con scritto 5.7.2017 __________ SA e RE 1 hanno chiesto l’apposizione dei sigilli giusta l’art. 248 CPP sul materiale trovato presso l’abitazione di quest’ultima e la possibilità di “(…) urgentemente (…) esaminare gli atti del procedimento, con facoltà concessa di estrarne copia, come pure di partecipare all’assunzione di tutte le prove (…)” (AI 14, inc. __________).
d. Con decisione 6.7.2017 l’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario ha negato l’accesso agli atti asserendo che “(…) per evidenti motivi di iniziale logica processuale (…)” la richiesta appariva prematura (decisione 6.7.2017, AI 15, inc. __________).
e. Con gravame 17/18.7.2017 RE 1 impugna l’ordine di perquisizione e sequestro di cui sopra. Essa sostiene dapprima che la decisione non sarebbe motivata. Inoltre ella afferma che “(…) si ritiene in definitiva che la decisione impugnata, nella misura in cui sic et simpliciter respinge la richiesta di esame degli atti così come formulata e motivata il 5 luglio 2017, non solo violi il diritto, bensì che palesi un eccesso o un abuso del potere d’apprezzamento dell’AV-Fid e che, non concedendo perlomeno l’accesso all’elenco degli atti, la stessa decisione debba per di più essere considerata, da questo profilo, inadeguata (…)” (reclamo 17/18.7.2017, p. 8).
f. Con decisione 9.8.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha stralciato la procedura di disuggellamento presentata dall’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario in quanto, con comunicazione 31.7/2.8.2017, RE 1 aveva revocato la richiesta di apposizione dei sigilli formulata all’atto della perquisizione (decisione 9.8.2017, inc. GPC __________).
g. Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto - entro il termine di dieci giorni - contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4. e 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 17/18.7.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 6.7.2017 dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario, con cui le ha negato l’accesso agli atti, è proponibile (ZK StPO – A. KELLER, 2. ed., art. 393 CPP n. 16; BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 10) e tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, imputata nel procedimento di cui sopra e destinataria della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è - nelle predette circostanze - ricevibile in ordine.
La reclamante rimprovera all’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario di non avere motivato sufficientemente la sua decisione, ciò che violerebbe il suo diritto di essere sentita.
2.2.
Il diritto di essere sentito ex art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. – garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le erano stati negati (cfr., nondimeno, con riferimento alla giurisdizione di reclamo, decisione TF 1B_604/2011 del 7.2.2012 consid. 2.3.) – comprende, oltre alla facoltà di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare o assistere e, ancora, di poter consultare gli atti, il diritto di ottenere una decisione motivata.
L’obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_232/2016 del 21.12.2016 consid. 1.3.3.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
2.3.
Nella sua decisione del 6.7.2107 l’Autorità preposta ha negato l’accesso agli atti del procedimento di cui all’inc. __________ per “(…) evidenti motivi di iniziale logica processuale (…)” ritenendo la richiesta “prematura” sulla base degli art. 101 ss. CPP.
2.4.
Ora, nella fattispecie in esame la motivazione appare sì un po’ concisa ma sufficiente: l’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario ha infatti chiaramente fatto rimando all’art. 101 CPP [che stabilisce, come si vedrà più avanti, che le parti possano esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principale (art. 101 cpv. 1 CPP)], giustificando il diniego in quanto ancora nella fase iniziale del procedimento, sottintendendo il fatto che RE 1 non era stata ancora sottoposta ad interrogatorio.
Anche se la motivazione non è espressa così chiaramente, appare in ogni caso comprensibile. Pertanto il diritto di essere sentita della reclamante è stato rispettato.
Come già sopraindicato il diritto di essere sentiti – sancito in generale dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e in ambito penale dagli art. 32 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 3 CPP n. 33 ss.) e, ancora, 107 CPP – rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell’equo processo a’ sensi degli art. 29 Cost. e 6 CEDU (decisione TF 6B_614/2016 del 23.3.2017 consid. 1.1.).
3.2.
3.2.1.
In relazione allo specifico diritto di accedere agli atti previsto dall’art. 107 cpv. 1 lit. a CPP, i presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un procedimento penale pendente (ovvero avviato giusta l’art. 300 CPP) sono disciplinati dagli art. 101 s. CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 4).
3.2.2.
A’ sensi dell’art. 101 cpv. 1 CPP le parti [secondo gli art. 104 cpv. 1 e 105 cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 101 CPP n. 9; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 101 CPP n. 7)] possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e, cumulativamente, dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l’art. 108 CPP.
In merito all’esame degli atti decide [in un termine ragionevole (decisioni TF 1B_55/2017 del 24.5.2017 consid. 3.4.; 1B_4/2017 del 3.3.2017 consid. 3.5.)] chi dirige il procedimento penale. Questi adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto (art. 102 cpv. 1 CPP). Gli atti si esaminano presso la sede dell’autorità interessata oppure, per mezzo dell’assistenza giudiziaria, presso un’altra autorità penale. Alle altre autorità e ai patrocinatori delle parti gli atti vengono di norma recapitati (art. 102 cpv. 2 CPP) [cfr. decisione CRP 60.2014.157 del 21.7.2014]. Colui che ha diritto di esaminare gli atti può chiedere che gliene siano allestite copie contro emolumento (art. 102 cpv. 3 CPP).
3.2.3.
La nozione di “primo interrogatorio dell’imputato”, menzionato dall’art. 101 cpv. 1 CPP, può essere messa in relazione all’art. 158 CPP, in particolare alla lettera a [“All’inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l’imputato in una lingua a lui comprensibile che: a. è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati; (…)”] (N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 101 CPP n. 3).
Il concetto di “primo interrogatorio” è pertanto connesso all’oggetto del procedimento penale, come si evince dal messaggio (concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, in FF 2006 p. 1098). Esso deve consentire di contestare all’imputato che determinati atti compiuti in un luogo e ad un’ora precisi assurgono a un tale reato (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 158 CPP n. 21 ss.). Il “primo interrogatorio” è allora ogni audizione nel corso della quale il procuratore pubblico comunica e contesta all’imputato una fattispecie per la prima volta. Il concetto di “primo interrogatorio” non è una nozione meramente temporale, ma piuttosto sostanziale. Un imputato, nel corso dello stesso procedimento, si può di conseguenza trovare più di una volta confrontato con un “primo interrogatorio”.
Il “primo interrogatorio” è reputato eseguito anche se è stato effettuato in maniera sommaria oppure non approfondita (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14) rispettivamente anche qualora – dal punto di vista del magistrato inquirente – non sia stato fruttuoso oppure l’imputato si sia rifiutato di rispondere alle domande postegli (decisione TF 1B_368/2014 del 5.2.2015 consid. 1.2.; decisioni TPF BB.2016.346 del 3.2.2017 consid. 2.3.1.; BB.2016.13 del 19.5.2016 consid. 2.2.1.; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 101 CPP n. 4; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 101 CPP n. 3).
3.2.4.
L’art. 101 cpv. 1 CPP implica, quale ulteriore (cumulativa: decisione TF 1B_264/2013 del 17.10.2013 consid. 2.1.1.) condizione per l’esame degli atti, l’“assunzione delle altre prove principali”.
La formulazione della norma richiede un’interpretazione del concetto di “prove principali”, che va valutato per determinare di volta in volta, nel caso concreto, se la prova rivesta qualità di prova “principale” per la fattispecie. Si possono ritenere “prove principali” – per esempio – gli interrogatori del danneggiato o della vittima, le audizioni di testimoni determinanti, l’assunzione agli atti di documentazione bancaria e di rapporti tecnici o medici su fatti decisivi per il procedimento e il compimento di perquisizioni e sequestri (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 15; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 101 CPP n. 5; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 101 CPP n. 4).
In presenza di mezzi di prova rilevanti, deve essere possibile interrogare l’imputato prima che questi ne abbia conoscenza al fine di contestargli dette risultanze. Tra le “prove principali” si deve perciò annoverare anche un’altra audizione dell’imputato sui nuovi mezzi di prova (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 15). E’ ipotizzabile concedere il diritto di accesso agli atti per le prove già contestate, non per quelle da contestare (N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 101 CPP n. 4).
3.2.5.
L’imputato ha il diritto di vedere tutti gli atti del procedimento (come collezionati ex art. 100 CPP) in ragione della qualità di parte (art. 104 cpv. 1 lit. a CPP), senza necessità di dimostrare un interesse (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5/8). Il suo diritto di consultare gli atti non è però assoluto.
Secondo l’art. 108 cpv. 1 CPP le autorità penali possono infatti sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se: a. vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti; b. la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto (ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 3 ss.). Le restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo (cpv. 2) [ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 11 ss.]. Le restrizioni vanno limitate nel tempo o circoscritte a singoli atti procedurali (art. 108 cpv. 3 CPP) [decisione TF 1B_130/2014 del 2.9.2014 consid. 1.4.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 12 ss.]. Secondo il cpv. 4 se il motivo della restrizione persiste, le autorità possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma solo nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi. Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata (art. 108 cpv. 5 CPP).
3.3.
3.3.1.
L’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario ha respinto la richiesta di RE 1 con decisione 6.7.2017 “(…) per evidenti motivi di iniziale logica processuale (…)” ritenendo la richiesta “prematura” sulla base dell’art. 101 ss. CPP (decisione 6.7.2017, AI 15, inc. __________).
3.3.2.
RE 1 è stata oggetto di una perquisizione domiciliare, sia presso la sua società __________ SA, sia presso il suo domicilio a __________. Presso quest’ultimo è stata rinvenuta diversa documentazione potenzialmente utile al procedimento pendente.
L’imputata deve nondimeno ancora essere interrogata sui fatti emergenti dagli atti ai quali ella non ha ancora avuto accesso. Nella fattispecie in esame non è dunque ancora stato svolto il “primo interrogatorio” in applicazione dell’art. 101 cpv. 1 CPP.
Di modo che, oggi, non sono (ancora) adempiuti i presupposti per esaminare gli atti del procedimento penale pendente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 lit. c, 101 ss., la LFid ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 850.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 900.-- (novecento), sono poste a carico di RE 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera