Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.11.2017 60.2017.13

Incarto n. 60.2017.13

Lugano 14 novembre 2017/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Giorgia Peverelli, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 16/17.01.2017 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1

contro

la decisione 19.12.2016 emanata dal procuratore pubblico Francesca Lanz mediante la quale ha negato l’uso di dispositivi informatici/elettronici durante gli interrogatori di Polizia nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________;

richiamate le osservazioni 03.02.2017 e 16.02.2017 (duplica) del procuratore pubblico che, esposte le sue considerazioni, chiede che il reclamo venga respinto;

preso atto della replica 10/13.02.2017 di __________ AG con la quale si riconferma nelle sue allegazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.Nell’ambito del procedimento penale aperto nei confronti di due ex dipendenti di RE 1 AG per titolo di truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti, il procuratore pubblico ha ordinato alla Polizia, tramite conferimento di mandato, l’esecuzione degli interrogatori di tutti i clienti asseritamente danneggiati dall’agire degli imputati.

b. Dopo essere stata informata dalla Polizia in merito alle date d’esecuzione degli interrogatori, con lettera 15.12.2016 RE 1 AG, costituitasi accusatrice privata, ha richiesto al magistrato inquirente, per il tramite del suo legale, che venisse concesso a quest’ultimo l’utilizzo di un PC/tablet e del cellulare nel corso di tutti gli interrogatori di Polizia. Richiesta, questa, formulata sulla base del punto 3 delle disposizioni di sicurezza per i locali della Polizia cantonale del 02.05.2016 (inc. CRP __________, doc. 1, allegato E) e motivata dal volume della documentazione agli atti (inc. CRP __________, doc. 1, allegato D).

c. Con decisione 19.12.2016 il procuratore pubblico ha respinto la richiesta di RE 1 AG, negando al di lei legale l’utilizzo di dispositivi informatici/elettronici durante gli interrogatori di Polizia relativi al procedimento penale in oggetto, ritenendo come nel caso concreto non sussista una situazione tale da permettere l’utilizzo eccezionale di questi apparecchi. A detta del magistrato inquirente una miglior gestione dell’incarto non giustifica infatti una deroga alle misure di sicurezza contenute nella direttiva citata da RE 1 AG (inc. CRP __________, doc. 1, allegato E).

d. Con gravame 16/17.01.2017 RE 1 AG impugna la suddetta decisione, chiedendone l’annullamento e la conseguente concessione a favore del suo legale di poter partecipare agli interrogatori di Polizia utilizzando gli apparecchi elettronici indicati.

La reclamante invoca in primis la violazione della libertà personale del suo legale necessaria, a suo dire, per esercitare coscienziosamente il suo lavoro. Limitazione, questa, che, a detta dell’insorgente, essendo prevista dalle disposizioni di sicurezza del 02.05.2016, non adempierebbe i requisiti costituzionali di cui all’art. 36 Cost. Avendo come unico fondamento questo regolamento “privo di valore”, la decisione 19.12.2016 deve essere annullata, poiché in contrasto con i diritti fondamentali e costituzionali quali la libertà personale e il diritto di essere sentito.

Negando al legale della reclamante di accedere alla voluminosa documentazione agli atti (in parte già in formato digitale) tramite supporti elettronici, impedendogli così, a suo dire, di poter intervenire efficacemente a tutela dei suoi interessi nel corso dei verbali di Polizia, il magistrato inquirente, con la sua decisione ostacola altresì l’esercizio di una difesa efficace dei diritti di RE 1 AG.

Oltre ad invocare l’assenza di proporzionalità del provvedimento impugnato, la mancanza di un interesse pubblico nonché di una base legale formale, l’insorgente sostiene che il magistrato inquirente, non menzionando i motivi alla base del rifiuto della sua richiesta e non specificando nemmeno le possibili eccezioni previste per la concessione dell’utilizzo di apparecchi elettronici, avrebbe violato l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. Ulteriori argomenti, questi, che giustificano, a dire della reclamante, l’annullamento della decisione impugnata.

e. Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni/duplica del procuratore pubblico, si dirà, se necessario, in corso di motivazione nei successivi considerandi.

in diritto

  1. 1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 16/17.01.2017 contro la decisione 19.12.2016 (intimata per raccomandata in data 29.12.2016 e validamente notificata il 05.01.2017) del procuratore pubblico di negare alla reclamante l’utilizzo di apparecchi informatici/elettronici nel corso degli interrogatori di polizia nel contesto del procedimento di cui all’inc. MP __________, è tempestivo e proponibile.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

  1. 2.1.

Ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della stessa.

Per stabilire se sia dato un interesse giuridicamente protetto secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP, è necessario considerare la disposizione violata ed il bene giuridico difeso. Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), legittimato è colui che subisce l’illecito. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare legittimati coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell’azione delittuosa (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5) [cfr. per es. decisione TF 6B_1105/2013 del 18.7.2014 consid. 1.2.].

L’interesse giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente e (di principio: decisione TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.) attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse soltanto virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

Una parte ha un interesse giuridicamente protetto giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (il cosiddetto Beschwer) qualora sia direttamente toccata dalla decisione nei suoi diritti (ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 7; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 1/2). La lesione diretta si deduce dal dispositivo (art. 81 cpv. 1 lit. c CPP) della decisione impugnata, non dalla sua motivazione. Sussiste dunque un tale interesse soltanto nella misura in cui il dispositivo contenga disposizioni che aggravano la parte (ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 8). E’ peraltro soltanto il dispositivo che acquista forza di cosa giudicata, non la motivazione (decisione TF 6B_114/2011 del 30.6.2011, consid. 2.3.).

Quanto alla nozione di parti, si fa riferimento agli art. 104 s. CPP.

2 2.

RE 1, in quanto accusatrice privata nel procedimento penale inc. MP __________, è legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento della decisione impugnata. La possibilità che il suo patrocinatore (destinatario della decisione 19.12.2016) possa utilizzare i dispositivi informatici/elettronici durante gli interrogatori di Polizia richiesti nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________, gli permetterebbe in particolare di esercitare pienamente il suo diritto ad una difesa efficace. RE 1 può dunque essere ritenuta personalmente, direttamente e attualmente lesa dalla decisione impugnata.

Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.3.

Tuttavia si osserva che tra le censure elencate nel gravame 16/17.01.2017, figura la violazione della libertà personale del difensore (art. 10 Cost). Tale bene giuridico tutelato è di natura individuale. Pertanto legittimato ad invocarne un’eventuale lesione è colui che la subisce personalmente/direttamente/attualmente. Dalle considerazioni esposte in sede di reclamo, emerge che la persona vittima dell’asserita violazione della libertà personale è il patrocinatore della reclamante, e non la reclamante stessa, destinataria della decisione. Il provvedimento impugnato non comporta infatti alcuna lesione/restrizione alla libertà personale di RE 1 AG, ma, semmai, dell’avv. PR 1.

In considerazione di quanto precede, questa censura non è proponibile dalla reclamante, in quanto non colpita nella sua libertà personale e quindi non legittimata a far valere un’asserita violazione della stessa.

  1. 3.1.

Nel suo reclamo RE 1 sostiene (fra altro) che la decisione impugnata non le permetterebbe di esercitare una difesa efficace in questa fase procedurale. La richiesta formulata dal suo legale di poter partecipare agli interrogatori di Polizia dei clienti asseritamente danneggiati dall’agire di due suoi ex-dipendenti (imputati nel procedimento in oggetto) facendo uso dei propri dispositivi informatici/elettronici (PC/tablet e cellulare), è motivata da un’esigenza di consultazione degli atti in caso di audizione. Questi dispositivi conterrebbero infatti la voluminosa documentazione bancaria acquisita all’incarto (in parte peraltro in formato digitale) che potrebbe essere oggetto di contestazioni nel corso degli interrogatori e permetterebbero così al legale dell’accusatrice privata di intervenire efficacemente e puntualmente a tutela della sua cliente.

3.2.

A seguito dei numerosi ordini di perquisizione e sequestro bancari emessi dal magistrato inquirente, è stata infatti raccolta diversa documentazione bancaria. Agli atti sono inoltre presenti alcuni CD e chiavette USB, contenenti l’esito dei controlli effettuati sui supporti informatici degli imputati.

La richiesta della reclamante era volta a permettere al suo legale durante gli interrogatori di Polizia sia di consultare quegli atti disponibili unicamente in formato digitale, sia di avere con sé tutta la voluminosa documentazione che, a livello cartaceo, sarebbe estremamente difficile da trasportare. Nel caso concreto l’utilizzo dei dispositivi elettronici sarebbe quindi stato necessario al legale all’unico scopo di avere tutti i documenti necessari con sé, permettendogli, tra l’altro, di effettuare delle ricerche intertestuali e di far capo così alle informazioni con maggiore celerità e precisione.

  1. 4.1.

Giusta il punto 3 delle disposizioni di sicurezza 02.05.2016 della Polizia cantonale (emanate dal Comandante della Polizia cantonale e approvate dal procuratore generale del Ministero pubblico) applicabili a tutte le persone che accedono ai locali “securizzati” della Polizia cantonale, presso tutte le sedi, “è obbligatorio depositare all’entrata, negli appositi armadietti, tutti gli apparecchi elettronici (segnatamente: telefoni cellulari, smartphone, palmari, computer portatili, tablet e simili). Eccezioni possono essere concesse, per iscritto, dal magistrato titolare del procedimento o, in loco, dall’agente responsabile per le persone a cui è concessa l’eccezione. La chiave dell’armadietto è conservata dal proprietario degli oggetti. La presente diposizione si applica anche ad avvocati e interpreti” (allegato E al reclamo).

4.2.

Queste disposizioni di sicurezza trovano in parte fondamento nell’art. 63 CPP (articolo espressamente menzionato) volto alla tutela della polizia delle udienze, il cui rispetto implica il mantenimento della sicurezza e dell’ordine nei locali ove esse si svolgono, ossia, nel caso concreto, negli spazi in uso alla Polizia cantonale non accessibili da chiunque.

Queste disposizioni di sicurezza intendono anche evitare ogni e qualsiasi uso improprio di apparecchi elettronici da parte delle persone presenti (compresi difensori e interpreti), segnatamente per escludere registrazioni audio/video del verbale d’interrogatorio, riprese di immagini non autorizzate, comunicazioni online con terze persone non partecipanti all’interrogatorio, ecc., che possano mettere a rischio la sicurezza e la segretezza del procedimento penale. Divieto, quello delle riprese visive o sonore di atti procedurali eseguiti all’interno di (anche) altro luogo (rispetto al tribunale) sancito dall’art. 71 cpv. 1 CPP, la cui violazione prevede la punizione con una multa disciplinare di cui all’art. 64 cpv. 1 CPP (art. 71 cpv. 2 CPP).

  1. 5.1.

L’obbligo di consegna dei mezzi elettronici da parte di tutte le persone presenti nei locali “securizzati”, che sostanzialmente si traduce nel divieto di utilizzare tali apparecchi, rappresenta una limitazione dei diritti delle parti e dei patrocinatori, che come tale deve fondarsi su di una base legale, essere giustificata da un interesse pubblico, ossequiare il principio della proporzionalità e non ledere in modo sostanziale il diritto limitato.

La base legale di una tale limitazione deve consistere in una base legale in senso formale.

Nel caso di specie, il divieto d’uso di dispositivi informatici/elettronici durante gli interrogatori di Polizia nell’ambito del procedimento penale, che limita il diritto della reclamante ad avere una difesa efficace dei suoi diritti, non si fonda su una sufficiente base legale, non potendosi considerare tali delle “semplici” disposizioni di sicurezza emanate dalla Polizia cantonale e approvate dal Ministero pubblico.

Si osserva come nemmeno le disposizioni di cui agli artt. 63 e 71 CPP possono essere prese di riferimento per vietare in modo assoluto l’utilizzo di questi apparecchi elettronici.

5.2.

L’art. 63 CPP ha come scopo quello di garantire la polizia delle udienze per permettere il corretto e sicuro svolgimento delle attività d’inchiesta allo scopo di evitare possibili rischi di collusione e di inquinamento delle prove, nonché quello di tutelare la non pubblicità della procedura preliminare (art. 69 cpv. 3 lett. a CPP). La norma può rivelarsi una base legale sufficiente, non per un divieto “tout cour” d’utilizzazione di questi apparecchi, ma per disciplinarne l’uso, secondo le circostanze nel caso concreto.

5.3.

Onde evitare ogni tipo di abuso e/o uso improprio di questi apparecchi, è pertanto possibile che vengano adottati degli accorgimenti, tali da, per una parte, permettere al patrocinatore di accedere, ad esempio, agli atti del procedimento in corso e tali da, per l’altra, evitare abusi (ad esempio comunicazioni con terzi, registrazioni non autorizzate, ecc.).

Spetterà al magistrato inquirente o alla Polizia determinare le modalità di interrogatorio, in base alle circostanze del caso concreto: di principio all’inizio dell’audizione, se del caso, anche durante la stessa, se vi fosse la necessità di intervenire per comportamenti abusivi o non corretti.

L’interrogante ricorderà le norme di comportamento da rispettare, con riferimento agli artt. 63 CPP, 71 cpv. 1 CPP e 69 cpv. 3 lett. a CPP, evocando pure che, in caso di violazione delle stesse, l’avvocato si esporrà a sanzioni disciplinari (artt. 71 cpv. 2 CPP e 64 CPP) e/o a segnalazioni alle Autorità di vigilanza sulla professione.

  1. 6.1.

In considerazione di quanto precede, nel caso concreto, si osserva come l’uso di mezzi informatici, in particolare per la consultazione di atti in formato digitale, da parte del legale della reclamante, debba essere di principio concesso. Questo a maggior ragione viste le motivazioni addotte, ovvero consentire al patrocinatore di avere con sé, in forma digitale, tutti gli atti necessari, onde poter consultare i pertinenti documenti nel corso dei verbali di Polizia dei danneggiati, al fine di garantire il suo diritto a una difesa attiva ed efficace. Ciò in ragione del fatto che l’incarto MP __________ è particolarmente voluminoso, e la consultazione cartacea nel corso delle verbalizzazioni risulterebbe difficoltosa.

6.2.

Al fine di escludere eventuali abusi e/o usi impropri di tali strumenti nel corso dei verbali, sarà compito del magistrato inquirente adottare gli eventuali necessari accorgimenti per assicurare nel caso concreto che l’utilizzo di PC portatili e/o tablet dal parte del patrocinatore sia finalizzato a quanto richiesto (e meglio, nel caso concreto, ad una efficace e migliore consultazione della voluminosa documentazione agli atti), e ciò nel rispetto del diritto ad una difesa efficace.

  1. 7.1.

Visto quanto precede, il reclamo interposto da RE 1 AG è accolto. Di conseguenza la decisione 19.12.2016 del procuratore pubblico Francesca Lanz è annullata.

7.2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante adeguate ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 63, 64, 69, 71, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG, le disposizioni di sicurezza 02.05.2016 della Polizia cantonale ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è accolto.

§ La decisione 19.12.2016 emanata dal procuratore pubblico Francesca Lanz (inc. MP __________) è annullata.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1 AG, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:
  • , (per sé e per RE 1 AG);
  • sede (rif. inc. MP __________).

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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