1B_195/2011, 1B_460/2013, 1B_477/2011, 6B_261/2016, 6B_69/2014, + 1 weiteres
Incarto n. 60.2017.12
Lugano 2 maggio 2017/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Giorgia Peverelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 13/16.01.2017 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
contro
la decisione 23.12.2016 emanata dal procuratore pubblico Arturo Garzoni mediante la quale ha respinto la sua istanza 14.12.2016 di nomina a difensore d’ufficio dell’avv. PR 1, __________, nell’ambito del procedimento penale a suo carico per titolo di rissa, danneggiamento e minaccia (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 20/23.01.2017 e 03/06.02.2017 (duplica) del procuratore pubblico che, esposte le sue considerazioni, ha chiesto la reiezione del gravame;
preso atto della replica 30/31.01.2017 dei RE 1, mediante la quale si riconferma nelle sue allegazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.In data 28.10.2016 la Polizia cantonale è intervenuta a seguito di una lite avvenuta a __________ tra __________ (figlio di RE 1) e __________ per asseriti motivi sentimentali ed economici, che ha portato al ferimento di quest’ultimo.
b. Il giorno successivo, ovvero il 29.10.2016 a __________, tra i due si è verificata una seconda lite, alla quale avrebbe partecipato anche RE 1.
c. Un terzo scontro si è svolto il 30.10.2016. Dopo essersi recati presso la piazza dell’Ufficio postale di __________ dove la madre della sua ex compagna avrebbe dovuto restituirgli i suoi effetti personali, __________ unitamente al padre RE 1, sarebbero stati attaccati da __________, il quale era accompagnato da altre persone, tra cui __________, __________, __________ e __________, armati di bastoni, manganelli e pezzi di legno. Scontro, questo, che ha portato al fermo e al successivo arresto da parte della Polizia cantonale di __________, __________, __________, __________ e __________ per titolo di aggressione subordinatamente rissa, lesioni gravi subordinatamente lesioni semplici, infrazione alla Legge federale sulle armi e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti.
Esperito il loro primo interrogatorio di polizia sempre in data 30.10.2016, gli imputati sono stati scarcerati il giorno successivo.
d. Tra i primi atti d’inchiesta, e meglio le audizioni degli altri compartecipanti alla lite e di alcuni testimoni, il 31.10.2016 sono stati effettuati anche gli interrogatori di __________ e di RE 1 in qualità di persone informate sui fatti, i quali hanno prodotto agli atti i rispettivi certificati medici.
e. Dopo aver formalmente aperto l’istruzione del procedimento penale nei confronti di __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ per titolo di aggressione subordinatamente rissa, lesioni gravi subordinatamente lesioni semplici, infrazione alla Legge federale sulle armi e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti in merito ai fatti avvenuti il 30.10.2016 a __________, in data 04.11.2016 il magistrato inquirente ha conferito mandato alla Polizia cantonale, ordinando, fra altro, di interrogare __________ e RE 1 in qualità di imputati qualora in corso d’inchiesta si fosse consolidato il sospetto che gli stessi avessero provocato/partecipato attivamente allo scontro.
f. Dopo essere stato citato dalla Polizia cantonale a comparire il 21.12.2016 presso Il Commissariato di Lugano per essere interrogato quale imputato, RE 1 si è prontamente rivolto al suo legale, avv. PR 1, per essere assistito nell’ambito della procedura penale in oggetto.
g. Con istanza del 14.12.2016 (inc. MP __________, AI 60) l’avv. PR 1 ha chiesto al magistrato inquirente, a nome e per conto del suo cliente, di essere nominato quale suo difensore d’ufficio. Il legale, oltre a segnalare la difficile situazione finanziaria (allegando della documentazione a sostegno) e a ritenere che la fattispecie in oggetto presenta delle difficoltà di fatto e di diritto alle quali il suo cliente non potrebbe far fronte da solo (art. 132 cpv. 2 CPP), ha precisato che la difesa di RE 1, in ragione dei reati che potrebbero venirgli contestati, è da considerarsi necessaria, in quanto potrebbe essergli prospettata una pena più grave di quelle di cui all’art. 132 cpv. 3 CPP che oltrepassano il caso di tipo bagatellare.
h. In data 21.12.2016 si è svolto l’interrogatorio di RE 1 al quale ha presenziato anche il suo legale in qualità di difensore di fiducia. L’imputato è stato reso attento che nei suoi confronti è stato avviato un procedimento penale per titolo di rissa, danneggiamento e minaccia in relazione ai fatti avvenuto il 28.10.2016 a Camignolo, il 29.10.2016 a __________ e il 30.10.2016 a __________.
i. Con decisione 23.12.2016 (inc. MP __________, AI 67) il procuratore pubblico ha respinto l’istanza 14.12.2016 di cui sopra, ritenendo non trattarsi in concreto di un caso di difesa obbligatoria ai sensi degli artt. 130 e segg. CPP, bensì di un caso bagatellare, non presentando la fattispecie, né in fatto né in diritto, difficoltà a cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.
j. Con reclamo 13/16.01.2017 RE 1 postula l’annullamento della decisione 23.12.2016 e il ritorno dell'incarto al magistrato inquirente affinché si pronunci sugli altri presupposti per la nomina di un difensore d’ufficio, in particolare quello relativo alla mancanza dei mezzi necessari, ignorato nella decisione impugnata.
Inoltre, a mente del reclamante, la sussunzione effettuata dal procuratore pubblico non è da ritenersi corretta, in quanto il caso concreto non costituisce un caso bagatellare, ma presenta difficoltà a cui RE 1 non può far fronte da solo. L’esito del procedimento penale potrebbe inoltre comportare, a suo dire, conseguenze personali gravi e ciò per i motivi seguenti.
A detta del reclamante, dal suo interrogatorio di polizia del 21.12.2016 è emerso che la sua partecipazione allo scontro del 30.10.2016, segnatamente le modalità e l’intensità, non è per nulla chiara. Oltre a rimarcare il fatto che tutti i coimputati nel procedimento penale in oggetto sono patrocinati (che, a detta del reclamante, già solo in virtù del principio della “Waffengleichheit” imporrebbe che anch’egli sia rappresentato da un legaleRE 1 sostiene inoltre che, al fine di poter valutare in fatto e in diritto il suo grado di coinvolgimento allo scontro, decisiva sarà la ponderazione delle dichiarazioni, in parte contraddittorie tra loro, dei testimoni dell’episodio. Una difesa efficace può essergli pertanto garantita unicamente se verrà assistito da un legale, essendo egli peraltro non cognito in materia.
In merito alle conseguenze personali che potrebbe comportare un’ipotetica condanna penale per i reati a lui ipotizzati, il reclamante evidenzia la perdita certa del suo attuale lavoro quale agente di sicurezza. A causa della sua età egli riscontrerebbe non poche difficoltà a trovare un diverso impiego.
k. Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 13/16.12.2016 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 23.12.2016 del procuratore pubblico, è tempestivo e proponibile (BSK StPO I ‒ N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 132 CPP n. 32).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale imputato e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
Giusta l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP chi dirige il procedimento dispone di una difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.
2.2.
2.2.1.
L’imputato è da considerare privo dei mezzi necessari, e quindi indigente, se non può provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 13).
Determinante, al fine di stabilire se l’imputato è privo dei mezzi necessari per il procedimento penale, è la sua complessiva situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda (N. OBER-HOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. ed., n. 454), che deve tenere conto di tutti gli oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio.
La designazione del difensore d’ufficio ha effetto a partire dal momento dell’introduzione dell’istanza, non da quando viene effettivamente nominato il legale d’ufficio (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, op. cit., n. 470).
2.2.2.
Se, fatti i calcoli inerenti al fabbisogno, risulta un’eccedenza, questa deve essere posta in relazione con i previsti oneri processuali e legali del procedimento penale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24). L’interessato deve essere in grado di pagare con l’eccedenza detti oneri in un tempo prevedibile.
Il patrimonio deve essere utilizzato per i costi processuali e legali se è facilmente realizzabile. Si può esigere che un proprietario ipotechi il suo fondo per quanto sia ancora possibile oppure che venda il fondo per diminuire il suo costo della vita (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 26).
2.3.
Giusta l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.
2.3.1.
Il caso bagatella è escluso se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).
Per valutare la necessità dell’imputato di essere assistito da un difensore d’ufficio, non è sufficiente prendere in considerazione - in maniera astratta - la pena che gli si prospetta in virtù della legge, ma bisogna analizzare tutte le circostanze concrete del caso e le reali difficoltà di natura fattuale o giuridica (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38 s.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 20-21).
Da tale principio, si deduce dunque che anche una fattispecie in cui la pena effettivamente prevedibile sia inferiore a quattro mesi, a 120 aliquote giornaliere o a 480 ore di lavoro di pubblica utilità non è, di per sé, automaticamente qualificata di caso bagatella.
2.3.2.
Il caso deve poi presentare delle difficoltà – in fatto e in diritto – cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo (art. 132 cpv. 2 ).
Al fine di effettuare tale esame, non va dimenticato che, il grado di tali difficoltà va misurato, da una parte, alla capacità ed esperienza processuale dell’imputato, e d’altra parte, agli atti procedurali effettivamente necessari a garantire una difesa efficace; va considerata anche la capacità personale dell’imputato di gestire il procedimento che lo riguarda (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 40). Hanno infine rilevanza anche le conseguenze personali che l’esito di un procedimento penale può avere sull’imputato (ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 132 CPP n. 16).
2.4.
Queste disposizioni codificano la costante prassi del Tribunale federale in materia di diritto all’assistenza giudiziaria gratuita nel contesto di un procedimento penale, derivante dall’art. 29 cpv. 3 Cost. e dall’art. 6 cifra 3 lit. c CEDU (sentenze TF ab_500/2012 del 3.12.2012 consid. 2.2.; 1B_477/2011 del 4.1.2012 consid. 2.2.; 1B_195/2011 del 28.6.2011 consid. 3.2.).
Presupposti per la nomina di un difensore d’ufficio sono quindi la mancanza di mezzi finanziari sufficienti e la necessità di tutelare gli interessi dell’imputato; quest’ultimo requisito non è, a priori, dato se il caso in discussione è di tipo bagatellare (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 34 ss.).
Con decisione 23.12.2016 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza di RE 1 volta alla nomina - a suo difensore d’ufficio - dell’avv. PR 1, ritenendo il procedimento (anche) a carico di RE 1 un caso bagatellare, in quanto la fattispecie non presenta in fatto o in diritto alcuna difficoltà a cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.
3.2.
3.2.1.
Come detto, i presupposti per la nomina di un difensore d’ufficio sono la mancanza di mezzi finanziari sufficienti e (cumulativamente) la necessità di tutelare gli interessi dell’imputato. Tuttavia dottrina e giurisprudenza non escludono che la nomina di un difensore d’ufficio possa essere giustificata anche per “altri motivi”, tra questi il rischio di perdere l’autorizzazione ad esercitare il proprio lavoro, come nel caso concreto (ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 16; DTF 6B_261/2016 del 24.03.2017, consid. 1.1.; 1B_477/2011 del 04.01.2012, consid. 2.2).
3.2.2.
Si osserva che, anche in merito al rischio concreto di RE 1 di perdere il lavoro, il magistrato non ha preso alcuna posizione.
Il reclamante è titolare di un’autorizzazione quale agente di sicurezza ai sensi della Legge cantonale sulle attività private di investigazione e di sorveglianza (inc. CRP __________, doc. 1, allegato F), il cui art. 8 cpv. 2 lett. a ne prevede la possibile revoca nel caso in cui il beneficiario, in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso, è iscritto a casellario giudiziale. Aggiungasi che anche il regolamento interno della società di sicurezza per cui lavora da anni il reclamante (__________SA, __________) impone ai dipendenti, quali condizioni fondamentali per il mantenimento del rapporto di lavoro, l’assenza di precedenti penali, di condanne e di procedure penali pendenti che compromettano il rapporto di fiducia tra le parte (inc. CRP __________, doc. 1, allegato E).
Tali condizioni sono importanti per valutare le conseguenze personali concrete che l’esito del suddetto procedimento potrebbe avere sul qui reclamante. A ciò aggiungasi il fatto che il reclamante è totalmente privo di conoscenze e/o esperienze giuridiche/processuali. Per tutti questi motivi un’assistenza legale, nel caso concreto, appare necessaria.
3.2.3.
Oltre alla possibile perdita del lavoro per il reclamante, si deve ritenere – contrariamente all’opinione del magistrato inquirente – che la fattispecie concreta non riguarda un caso “semplice” per il quale non sarebbe necessaria la presenza di un legale.
Anche dal punto di vista delle difficoltà fattuali e giuridiche, le (succinte) considerazioni del procuratore pubblico non possono trovare conferma in questa sede.
Infatti, oltre alle concrete conseguenze professionali alle quali potrebbe andare incontro RE 1 in caso di una sua condanna, non va dimenticato che il caso in questione presenta delle complessità in merito alla determinazione del reale svolgimento dei fatti, alla designazione dei rispettivi ruoli, alle modalità di partecipazione e all’intensità di intervento di ogni persona partecipante allo scontro. Aspetti, questi, che, nei casi di rissa sub. aggressione sono spesso poco chiari e difficili da definire con certezza a causa delle dichiarazioni divergenti delle persone coinvolte e dei testimoni. Anche per queste ragioni e alla luce delle possibili ulteriori risultanze istruttorie, la presenza di un legale nelle circostanze del caso concreto risulta essere obbligatoria nell’interesse del reclamante per far fronte a queste difficoltà fattuali e giuridiche.
Visto quanto precede, il reclamo interposto da RE 1 è accolto.
Di conseguenza la decisione 23.12.2016 del procuratore pubblico Arturo Garzoni è annullata. Allo stesso viene ritornato l’incarto inc. MP __________ per valutare se RE 1 sia sprovvisto dei mezzi necessari per far fronte alle spese legali, tenendo in considerazione che gli altri presupposti per la nomina di un difensore d’ufficio sono - come visto - adempiuti.
4.2.
Non vengono prelevate tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante adeguate ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
§ La decisione 23.12.2016 emanata dal procuratore pubblico Arturo Garzoni (inc. MP __________) è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati al procuratore pubblico per i suoi incombenti.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
(per sé e per RE 1);
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera