Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.09.2017 60.2017.103

Incarto n. 60.2017.103

Lugano 6 settembre 2017/mr

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 21/24.4.2017 presentato da

RE 1 RE 2 RE 3 RE 4 RE 5 RE 6 RE 7 tutti patr. da: PR 1

contro

l’ordine di perquisizione e sequestro 30.3.2017 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi nell’ambito del procedimento penale promosso, tra gli altri, nei loro confronti per titolo di riciclaggio di denaro (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 3.5.2017 del procuratore pubblico;

viste la replica 15/16.5.2017 dei reclamanti e la duplica 24.5.2017 del magistrato inquirente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Il 24.3.2017 l’Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ha informato il Ministero pubblico che in data 24.2.2017 __________ SA aveva proceduto ad una segnalazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 litt. a LRD concernente RE 1, RE 2, __________, __________ ed alcune società a loro facenti capo (AI 1, inc. MP __________).

b. Il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi ha decretato l’apertura del procedimento penale nei confronti di RE 1, __________ e altri per titolo di riciclaggio di denaro ex art. 305bis CP.

c. Con ordine 30.3.2017 il magistrato inquirente ha disposto, all’indirizzo di __________ SA, l’identificazione delle relazioni riconducibili a __________ e RE 1. Inoltre ha ordinato l’identificazione delle relazioni bancarie intestate a __________ SA, RE 1 e RE 2, RE 6, RE 7, RE 4. In tale contesto ha ordinato il sequestro di ogni avere in essere sulle relazioni di cui sopra e la documentazione ad esse riferita (AI 5, inc. MP __________).

L’ordine, che riprende essenzialmente la segnalazione del 24.3.2017 dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), si fonda sui sospetti di eventuali transazioni relative alla società __________ plc (società inglese quotata alla borsa danese dal 2014 ad agosto 2015). Le azioni di tale società (di cui azionista principale e presidente risulterebbe essere RE 1) avrebbero, a dire delle Autorità federali, dall’agosto 2015 (quando tale mercato azionario sarebbe stato chiuso), un valore pari a zero. Malgrado ciò risulterebbe che tali titoli siano stati oggetto di variate transazioni con prezzi elevati. Operazioni finanziarie legate a tali azioni e/o direttamente alla società __________ plc sarebbero state registrate su relazioni bancarie presso __________ SA connesse con __________, RE 1 o a società a loro legate.

Con l’ordine in oggetto il procuratore pubblico ha impartito ad __________ SA il divieto di informazione con la comminatoria dell’art. 292 CP.

Nei confronti di __________ il Ministero pubblico ha aperto ulteriori due incarti, sempre legati alla compravendita di titoli __________ plc, per le ipotesi di reato di appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti ed amministrazione infedele (inc. MP __________; inc. MP __________).

d. Con scritto 10.4.2017 il magistrato inquirente ha revocato il divieto d’informazione impartito ad __________ SA con l’ordine di perquisizione e sequestro di data 30.3.2017 (AI 11, inc. MP __________).

e. Con gravame 21/24.4.2017 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6, RE 7 hanno impugnato il citato ordine di perquisizione e sequestro censurando innanzitutto una violazione del diritto di essere sentiti, segnatamente la carenza di motivazione. Inoltre non vi sarebbero, a loro dire, “(…) indizi sul crimine a monte, neppure indicato dalla PP, (…). Non basta certo indicare che sarebbero state vendute azioni della società __________ plc dal presunto valore nullo per concretizzare l’esistenza di sufficienti indizi di reato (quale?); non sono indicate transazioni sospette suscettibili di configurare un atto vanificatorio ai sensi dell’art. 305bis CP (…)” (reclamo 21/24.4.2017, p. 7 s.). L’ordine di perquisizione e sequestro andrebbe inoltre annullato anche perché lesivo del principio di proporzionalità. Essi ne chiedono dunque l’annullamento.

f. Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni del pubblico ministero, si dirà, se necessario, in seguito.

in diritto

  1. Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

  1. 2.1.

Il gravame, inoltrato il 21/24.4.2017 da RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6 e RE 7 contro la decisione 30.3.2017 del pubblico ministero (comunicata alle parti dall’istituto bancario in data 10.4.2017 e ricevuta in data 11.4.2017) con cui ha ordinato il sequestro dei fondi e dei conti bancari, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni a’ sensi dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile (secondo l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15].

2.2.

I reclamanti sono o imputati nel procedimento penale o titolari e co-titolari dei conti bancari oggetto della misura di perquisizione e sequestro. Essi hanno dunque un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica del provvedimento impugnato, che impedisce loro di disporre degli stessi (decisioni TF 1B_228/2016 dell’8.12.2016 consid. 1.2.; 1B_380/2016 del 6.12.2016 consid. 2.). Hanno inoltre un interesse giuridicamente protetto a censurare la carente motivazione della pronuncia, e quindi la violazione di diritti procedurali, ovvero del diritto di essere sentiti, la cui lesione costituisce un diniego di giustizia formale (decisione TF 6B_1028/2016 del 10.2.2017 consid. 2.1.).

Sono dunque legittimati a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP.

2.3.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

ll gravame è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

  1. 3.1.

A’ sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisioni TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.; 1B_364/2016 del 16.11.2016 consid. 3.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e, ancora, se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e di giudizio (decisioni TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.; 1B_364/2016 del 16.11.2016 consid. 3.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

3.2.

La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 3].

Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 5).

  1. 4.1.

I reclamanti censurano innanzitutto una carenza di motivazione dell’ordine.

4.2.

Il diritto di essere sentito ex art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. – garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le erano stati negati (cfr., nondimeno, con riferimento alla giurisdizione di reclamo, decisione TF 1B_604/2011 del 7.2.2012 consid. 2.3.) – comprende, oltre tra le altre facoltà al diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare o assistere e, ancora, di poter consultare gli atti, il diritto di ottenere una decisione motivata.

L’obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_232/2016 del 21.12.2016 consid. 1.3.3.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

Questi principi devono essere ossequiati anche in relazione alla motivazione di un ordine di perquisizione/sequestro (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP n. 6), e più in generale delle successive decisioni su questo tema, sebbene l’art. 263 cpv. 2 prima frase CPP esiga una motivazione soltanto succinta. La motivazione deve comunque esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della misura: l’ordine deve indicare gli indizi di reato a carico dell’imputato, la connessione tra il reato ipotizzato e l’oggetto del sequestro in relazione alle necessità (o funzioni) probatorie e/o di confisca (decisione TPF BB.2016.1-3 del 12.4.2016 consid. 3.1.; Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP n. 7) e gli elementi comprovanti la sua proporzionalità. Con il trascorrere del tempo, la “verosimiglianza” di una confisca, garantita in corso di procedura dalla misura del sequestro, deve essere valutata con maggior rigore rispetto all’inizio del procedimento (decisioni TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.; 1B_364/2016 del 16.11.2016 consid. 3.1.), momento in cui le esigenze probatorie sono differenti (e minori) per rapporto alle sue fasi successive (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP n. 3). Postulato, questo, che si riflette necessariamente anche sui requisiti di motivazione di una decisione che mantiene la misura cautelare: al magistrato inquirente, con il passare del tempo, incombe un obbligo accresciuto di motivazione, che deve riferirsi a tutti gli elementi a sostegno del provvedimento coercitivo.

4.3.

L’ordine 30.3.2017, emanato all’indirizzo di __________ SA, riprendendo la segnalazione dell’Ufficio federale di polizia (MROS) che a sua volta riprende la comunicazione operata dalla banca, afferma:

“Da quanto indicato nella suddetta segnalazione, sarebbe stata rilevata l’esistenza di tutta una serie di transazioni relative alle azioni della società __________ plc, società costituita nel 2010 e quotata alla borsa __________ __________ dal 2014 fino al 18 agosto 2015 quando tale mercato azionario è stato chiuso. Stando alla segnalazione, attualmente le azioni __________ plc non avrebbero una quotazione e azionista principale e presidente della società risulta essere lo stesso RE 1. Nonostante dunque il valore delle azioni della __________ plc sia nullo dall’agosto 2015, le operazioni rilevate si riferirebbero allo scambio di tali titoli per prezzi molto elevati, tra numerose controparti e prevalentemente dopo la chiusura del mercato finanziario. In particolare, si registrerebbero svariate transazioni di questo tipo su una relazione accesa presso __________ SA ed intestata alla __________ SA, società di cui l’attuale amministratore risulta essere __________; direttore fino a settembre 2014 invece sarebbe stato RE 1. Alcuni importi dei fondi ricevuti da __________ SA e collegati ai titoli azionari della __________ plc, verrebbero girati su di un conto intestato a __________, il quale avrebbe altresì in deposito alcuni di questi titoli. (…). Visto quanto precede, il presente ordine si rende necessario al fine di accertare i fatti, raccogliere mezzi di prova e reperire eventuale provento di reato. Vi è infatti il forte sospetto che i fondi confluiti sulle relazioni da perquisire possano costituire provento di reato penale, derivante dalla compravendita di azioni __________ plc, prive di valore, messa in atto, stando alla segnalazione da RE 1 (…)” (ordine di perquisizione e sequestro 30.3.2017, p. 1 s., AI 5, inc. MP __________).

4.4.

Il primo presupposto per ordinare la perquisizione ed il sequestro (e poi mantenere nel seguito quanto eventualmente sequestrato) – in merito alle finalità di cui all’art. 263 cpv. 1 CPP – è l’esistenza di sufficienti indizi di reato giusta l’art. 197 cpv. 1 lit. b CPP: il sospetto di reato deve evincersi da fatti concreti, che permettano una provvisoria sussunzione ad un determinato reato; mere supposizioni e congetture non fondano sufficiente sospetto (decisione TF 1B_516/2011 del 17.11.2011 consid. 2.1.; cfr. pure decisione TF 1B_713/2012 del 21.5.2013 consid. 3.1.).

La decisione concernente la perquisizione e il sequestro deve pertanto indicare sufficienti indizi dei reati ipotizzati nell’ordine.

4.5.

Nel presente caso la motivazione può essere ritenuta appena sufficiente solo in ragione dell’urgenza dell’intervento, anche se un po’ carente nell’esame giuridico degli indizi di reato riferiti agli elementi costitutivi del reato ipotizzato.

Il procuratore pubblico, per giustificare la perquisizione ed il sequestro, si è infatti limitato a richiamare la segnalazione dell’Ufficio federale di Polizia MROS, che a sua volta si è basato sulla comunicazione di sospetto fondato dell’art. 9 LRD effettuata dalla __________ SA in data 23.2.2017. Egli non ha approfondito in alcun modo gli indizi del reato di cui all’art. 305bis CP atti a giustificare una perquisizione ed un sequestro. Limitarsi ad affermare che vi sarebbe un sospetto di reato, in quanto le azioni di __________ plc avrebbero (a dire delle Autorità federali e prima ancora della banca), un valore pari a zero dall’agosto 2015 (ovvero dalla data nella quale quest’ultima non sarebbe più stata quotata in borsa), ma sarebbero comunque state vendute ad importi elevati, non è sufficiente per fondare seri indizi di reato. Come già sopraindicato, gli indizi del reato di riciclaggio di denaro devono evincersi da fatti concreti, che permettano una provvisoria sussunzione a tale reato; semplici ipotesi non fondano sufficiente sospetto.

Una simile motivazione può essere ritenuta appena sufficiente unicamente in ragione dell’urgenza insita nel meccanismo previsto dalla LRD e dall’art. 305ter cpv. 2 CP, che richiede un intervento rapido dell’autorità penale in ragione del blocco del conto conseguente alla segnalazione da parte del MROS. L’urgenza però non preclude un’analisi giuridica, anche sommaria ed iniziale, dell’ipotesi di reato di riciclaggio, compreso l’elemento caratteristico dell’eventuale reato a monte da cui provengono i valori patrimoniali. È importante infatti evitare l’instaurazione di un meccanismo o automatismo acritico tra comunicazione (banca), segnalazione (MROS) e ordine (MP).

4.6.

Nel frattempo sia RE 1 (interrogatorio 7.6.2017, AI 32, inc. MP __________) che __________ (interrogatorio 25.7.2017, AI 38, inc. MP __________) sono stati sentiti dal procuratore pubblico ed è stato analizzato l’incarto che era a suo tempo stato richiamato dal Cantone __________.

Al pubblico ministero compete, con il progredire dell’inchiesta, di verificare d’ufficio regolarmente le condizioni del mantenimento del sequestro (con riferimento in particolare agli indizi di reato, alla connessione dei valori con l’ipotizzata infrazione e con riferimento anche alla proporzionalità), procedendo se del caso alla revoca del sequestro e/o ai dissequestri parziali, quando i motivi alla base della misura provvisionale vengono meno (art. 267 cpv. 1 CPP) [decisione TF 1B_377/2011 del 13.12.2011 consid. 2.2.; Commentario CPP – E. MELI, art. 267 CPP n. 4]. Di modo che, stante detto obbligo, nell’ipotesi in cui siano date le condizioni, il magistrato inquirente deve dissequestrare d’ufficio – parzialmente o totalmente – averi non più utili ai fini del procedimento penale (art. 267 cpv. 1 CPP), ancora prima della decisione finale (art. 267 cpv. 3 CPP).

4.7.

L’ordine 30.3.2017, con riferimento ai reclamanti, era, al momento dell’emanazione, giustificato anche se parzialmente carente. Ciò che, come detto, non esclude la necessità di riverificare d’ufficio il fondamento dell’ordine con il progredire dell’inchiesta.

  1. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dei reclamanti, soccombenti.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è respinto.

  1. La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di RE 1, __________, RE 2, __________, RE 3, __________, RE 4, __________, RE 5, __________, RE 6, __________ e RE 7, __________.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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