Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 02.06.2016 60.2016.57

Incarto n. 60.2016.57

Lugano 2 giugno 2016/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 19/22.2.2016 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1

in merito al (dis-)sequestro del veicolo marca BMW 135i targato ZH __________ nel contesto del procedimento penale di cui all’inc. MP __________ aperto dal procuratore pubblico Marisa Alfier a carico di __________ per il reato (fra gli altri) di guida nonostante la revoca della licenza;

richiamate le osservazioni 4.3.2016 del magistrato inquirente e la replica 11/14.3.2016 della reclamante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che il procuratore pubblico Marisa Alfier ha aperto un (nuovo) procedimento penale nei confronti di __________ per guida nonostante la revoca della licenza e messa a disposizione del veicolo a un conducente senza licenza (inc. MP __________);

che il procedimento è stato poi esteso al reato di incitamento alla falsa testimonianza;

che il 5.5.2015 è stato sentito __________, taxista e amico di __________, il quale avrebbe riferito di aver visto più volte quest’ultima guidare, malgrado la revoca della licenza, un’autovettura di colore blu marca BMW targata Zurigo;

che con ordine 5.5.2015 (AI 31, inc. MP __________) il magistrato inquirente ha così sequestrato (fra gli altri) il veicolo BMW targato ZH __________ presso il domicilio dell’imputata a __________ (AI 44, inc. MP __________);

che la macchina è risultata essere intestata alla RE 1;

che con scritto 12.2.2016 la intestataria dell’autoveicolo in oggetto, considerato che “(…) già a far tempo dal novembre 2015 alla signora __________ è stata ridata la licenza di condurre (…)”, ha richiesto il dissequestro della stessa (AI 72, inc. MP __________);

che la RE 1 ha inoltrato reclamo a questa Corte in data 19/22.2.2016, postulando il dissequestro dell’autovettura marca BMW 135i targata ZH __________;

che il reclamo in oggetto è rivolto contro “(…) l’ordine di sequestro del 5 maggio 2015, l’omissione di dissequestro e la decisione di mantenimento del sequestro della PP Marisa Alfier avente come oggetto il sequestro di un veicolo di proprietà della Ricorrente (…)” (reclamo 19/22.2.2016, p. 1);

che con decisione 4.3.2016 il procuratore pubblico ha respinto la richiesta di dissequestro inoltrata in data 12.2.2016 dalla RE 1;

che in data 11/14.3.2016 quest’ultima ha inoltrato reclamo a questa Corte contro la decisione 4.3.2016 sopraindicata (inc. CRP 60.2016.76);

che giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP il procuratore pubblico e le parti possono, entro dieci giorni dalla ricezione della decisione impugnata, presentare alla Corte dei reclami penali un reclamo nei casi previsti dagli art. 393 e 20 CPP;

che, quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se il reclamo è consegnato presso la posta Svizzera o ad un rappresentante diplomatico o consolare svizzero al più tardi entro la mezzanotte dell’ultimo giorno del termine (art. 91 cpv. 2 CPP), diversamente risulta tardivo (sentenza TF 6B_22/2013 del 21.2.2013 consid. 1; BSK StPO – C. RIEDO, 2a. ed., art. 91 CPP n. 13; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, 2a. ed., art. 91 CPP n. 2);

che l’ordine di sequestro dell’autovettura BMW 135i targata ZH __________ è datato 5.5.2015;

che in data 15/18.5.2015 la RE 1 aveva presentato reclamo a questa Corte contro tale ordine di sequestro (inc. CRP __________);

che con scritto 2/3.6.2015 la reclamante aveva tuttavia comunicato il ritiro del gravame;

che il reclamo è stato dunque stralciato dai ruoli con sentenza di questa Corte di data 8.6.2015 (inc. CRP __________);

che la RE 1 non può ripresentare reclamo contro il medesimo ordine di sequestro, poiché il termine di ricorso è ormai trascorso;

che il reclamo è dunque tardivo;

che nella misura in cui il reclamo in oggetto è rivolto anche contro “(…) l’omissione di dissequestro e la decisione di mantenimento del sequestro (…)” (reclamo 19/22.2.2016, p. 1), esso è prematuro;

che giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;

che tuttavia, nel caso in esame, alla richiesta di dissequestro inoltrata dalla RE 1 in data 12.2.2016 il magistrato inquirente ha dato seguito solo con decisione di data 4.3.2016;

che contro la stessa la RE 1 ha inoltrato reclamo a questa Corte in data 11/14.3.2016 (inc. CRP __________);

che la reclamante non solleva nel suo reclamo neppure una denegata o ritardata giustizia nei confronti del magistrato inquirente;

che il presente reclamo, in assenza di una decisione da impugnare, deve dunque essere considerato, anche su questo punto, irricevibile;

che tassa di giustizia e spese sono a carico della reclamante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamate le normi applicabili,

pronuncia

  1. Il reclamo è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della RE 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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