Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 24.05.2016 60.2016.50

Incarto n. 60.2016.50

Lugano 24 maggio 2016/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 9/12.02.2016 presentato da

RE 1

contro

il decreto 1.02.2016 emanato dal Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. PP __________), mediante il quale ha respinto la sua istanza 18.12.2015 tendente ad ottenere la nomina di un difensore d’ufficio nell’ambito del procedimento penale a suo carico dipendente dalla sua opposizione al decreto d’accusa 10.12.2015 emanato dal procuratore pubblico Raffaella Rigamonti (DA __________);

richiamate le osservazioni 22.02.2016 del procuratore pubblico mediante le quali chiede la conferma della decisione impugnata, nonché la sua duplica 3/4.03.2016 con cui si rimette al giudizio di questa Corte senza formulare ulteriori osservazioni;

richiamata la replica 29.02./1.03.2016 di RE 1, mediante la quale ha ribadito le proprie allegazioni e richieste;

preso atto che con scritto 15/16.02.2016 il Presidente della Pretura penale comunica di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte, e che, successivamente interpellato, non ha presentato osservazioni di duplica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con decreto d’accusa 10.12.2015 il procuratore pubblico Raffaella Rigamonti ha ritenuto RE 1 colpevole di appropriazione indebita e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 70.-- cadauna, corrispondenti a CHF 2'100.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di CHF 400.--. Le pretese civili dell’accusatore privato le ha rinviate al foro civile (DA __________).

b. Con scritto 14/15.12.2015 RE 1 ha interposto formale opposizione contro il suddetto decreto d’accusa, richiedendo nel contempo la concessione del gratuito patrocinio.

Successivamente, con lettera datata 18.12.2015, essa ha inoltrato la necessaria documentazione volta all’ottenimento del gratuito patrocinio, oltre che argomentare la propria richiesta asserendo che “durante l’interrogatorio (davanti al procuratore pubblico in data 10.06.2015, ndr) e, successivamente non sono stata tutelata dall’avvocato __________ che ha omesso di comunicarmi dettagli basilari e ha omesso di comunicare in Pretura informazioni importanti pertanto, senza un avvocato non posso scrivere in poche righe quali siano le motivazioni per le quali faccio opposizione e quali siano i testimoni che potrei portare in causa. Necessito di un avvocato proprio per spiegare con precisione, senza incorrere in errori, quali sono le mie motivazioni e prove” (istanza di assistenza giudiziaria 18.12.2015).

c. In data 15.01.2016 il procuratore pubblico ha deciso di confermare il proprio decreto d’accusa del 10.12.2015 a carico della qui reclamante. Di conseguenza gli atti sono stati trasmessi alla Pretura penale al fine di procedere al dibattimento pubblico.

d. Con decreto 1.02.2016 il Presidente della Pretura penale ha respinto l’istanza 18.12.2015 di RE 1, non essendo, a suo avviso, dati i presupposti per la nomina di un difensore d’ufficio.

In particolare il magistrato ha ritenuto che, visto il reato ipotizzato e la proposta di pena di cui al decreto d’accusa impugnato, “si è di fronte ad un caso bagatellare per il quale, non emergendo dall’incarto penale particolari problemi fattuali o giuridici, l’istante sembra in grado di far valere le sue (eventuali) ragioni davanti al giudice”. Inoltre “nell’evenienza concreta non sono certamente dati i presupposti della difesa obbligatoria, avendo oltretutto il Procuratore pubblico segnalato in data 15 gennaio 2016 di non essere intenzionato a presenziare al dibattimento” (decreto 1.02.2016 del Presidente della Pretura penale, p. 1 e 2).

e. RE 1 insorge contro il suddetto decreto con gravame 9/12.02.2016, postulando la nomina di un difensore d’ufficio.

Essa sostiene di rientrare nel caso di applicazione dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, di non essere stata tutelata nei propri interessi, di essere impossibilitata a difendersi da sola “soprattutto in ambito penale” (reclamo 9/12.02.2016, p. 1) e di non avere sufficienti mezzi finanziari, avendo perso il lavoro e il relativo sostentamento.

Lamenta in particolare una carente informazione dei propri diritti in occasione del suo interrogatorio davanti al procuratore pubblico così come un’insoddisfacente patrocinio da parte dell’allora suo rappresentante legale.

Contesta che il suo costituisca un caso bagatellare, poiché a suo avviso “avere una denuncia penale per due anni per appropriazione indebita e dover risarcire al signor __________ circa 9000 chf che non gli sono dovuti non è una bagatella” (reclamo 9/12.02.2016, p. 3).

f. Nelle proprie osservazioni il procuratore pubblico, riassunti brevemente i fatti e l’iter del procedimento penale fin qui svolto, evidenzia come i diritti della reclamante in occasione del di lei interrogatorio del 10.06.2015 siano stati pienamente rispettati.

Richiamati gli art. 130 ss. CPP conferma che il caso concreto costituisce un caso bagatellare sia dal profilo della pena prospettata nel decreto d’accusa 10.12.2015 sia dalla semplicità della fattispecie, così che non sarebbero manifestamente adempiuti i requisiti per la designazione di un difensore d’ufficio. In conclusione chiede la conferma del decreto pretorile impugnato.

g. Il Presidente della Pretura penale non ha formulato osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Corte.

Delle ulteriori argomentazioni e della replica, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

in diritto

  1. Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, ad eccezione delle decisioni ordinatorie.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

La persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1.).

  1. Il gravame, inoltrato il 9.02.2016 alla Pretura penale, che l’ha trasmesso d’ufficio a questa Corte (a cui è pervenuto il 12.02.2016) contro il decreto pretorile 1.02.2016, intimato il 3.02.2016, è tempestivo e proponibile.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE 1, quale imputata e destinataria del decreto impugnato, è pacificamente legittimata a reclamare, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio ex art. 382 cpv. 1 CPP.

Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

  1. 3.1.

Giusta l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP chi dirige il procedimento dispone di una difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi. Per il cpv. 2 una difesa s’impone per tutelare gli interessi dell’im-putato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.

Secondo il cpv. 3 non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore.

3.2.

In sostanza, l’art. 132 cpv. 1 lit. b (combinato al cpv. 2) CPP codifica la costante prassi del Tribunale federale in materia di diritto all’assistenza giudiziaria gratuita nel contesto di un procedimento penale, derivante dall’art. 29 cpv. 3 Cost. e dall’art. 6 cifra 3 lit. c CEDU (sentenze TF ab_500/2012 del 3.12.2012 consid. 2.2.; 1B_477/2011 del 4.1.2012 consid. 2.2.; 1B_195/2011 del 28.6.2011 consid. 3.2.). Presupposti per la nomina di un difensore d’ufficio sono la mancanza di mezzi finanziari sufficienti e la necessità di tutelare gli interessi dell’imputato; quest’ultimo requisito non è, a priori, dato se il caso in discussione è un chiaro caso di tipo bagatellare (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 132 CPP n. 34 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 132 CPP n. 9; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. ed., n. 448; CR CPP – M. HARARI / T. ALIBERTI, art. 132 CPP n. 5-8; per la casistica relativa ai presupposti cfr. N SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 741 nota a piè di pagina 212).

3.3.

Con particolare riferimento al presupposto del caso non bagatellare, dal testo di legge dell’art. 132 cpv. 3 CPP si deduce che anche una fattispecie in cui la pena effettivamente prevedibile – non la sanzione massima prevista dai disposti di legge applicabili – sia inferiore a quattro mesi, a 120 aliquote giornaliere o a 480 ore di lavoro di pubblica utilità non è, di per sé, automaticamente qualificata di caso bagatella. Va tenuto conto delle concrete difficoltà rilevanti di natura fattuale o giuridica (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38 s., 42 s.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 14, 19; StPO PK – N. SCHMID, 2. ed., art. 132 CPP n. 13; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 20-21; per la casistica relativa ai casi bagatellari cfr. N SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 741 nota a piè di pagina 215). Il grado di tali difficoltà – che deve essere, per la concessione della difesa d’ufficio, tanto più elevato, quanto più mite è la pena effettivamente prevedibile – va misurato, da una parte, alla capacità ed esperienza processuale dell’imputato, e d’altra parte, agli atti procedurali effettivamente necessari a garantire una difesa efficace; va considerata anche la capacità personale dell’impu-tato di gestire il procedimento che lo riguarda (DTF 128 I 225 consid. 2.5.2.; BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 40; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, op. cit., n. 454), così come pure difficoltà di natura linguistica (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 17), sempreché l’assegnazione di un interprete non risulti, da sola, sufficiente (sentenza TF 1B_162/2015 del 1.07.2015 consid. 2.2.; DTF 121 I 196 consid. 5a; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, op. cit., n. 455). Infine, hanno rilevanza anche le conseguenze personali che l’esito di un procedimento penale può avere sull’imputato, ad esempio la revoca del permesso di lavoro in caso di condanna (ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 16).

3.4.

Per stabilire se l’imputato sia sprovvisto dei mezzi necessari, è determinante il momento dell’introduzione dell’istanza (N. OBER-HOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, op. cit., n. 454).

La designazione del difensore d’ufficio ha effetto a partire dal momento dell’introduzione dell’istanza, non da quando viene effettivamente nominato il legale d’ufficio (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, op. cit., n. 470; decisioni TF 1B_227/2011 dell’11.8.2011 consid. 2.; 6B_745/2010 del 31.3.2011 consid. 2.4.).

  1. 4.1.

Nel caso che qui ci occupa, dalla documentazione prodotta dalla reclamante contestualmente alla sua istanza di difesa d’ufficio risp. di gratuito patrocinio del 18.12.2015, emerge come essa è nubile e vive in un appartamento di sua proprietà in un condominio sito a __________, insieme al figlio quattordicenne per il quale riceve un contributo di mantenimento di CHF 1'050.-- mensili. Deve far fronte ad interessi ipotecari, che per il 2013 ha quantificato in quasi CHF 2'000.--. Per la cassa malati propria e del figlio, essa versa mensilmente un importo di all’incirca CHF 550.-. Nel certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria essa ha dichiarato di avere a suo carico esecuzioni pendenti per complessivi CHF 15'756.-- contro cui ha interposto opposizione, ma di non avere mai subito pignoramenti. Ha altresì dichiarato di essere a quel momento (dicembre 2015) in attesa dell’assistenza da parte del comune.

Essa, quale socia e gerente della società__________, è titolare (unica) di una agenzia di viaggi a __________ dal 2007. Con decisione 9.07.2014 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento di tale società con effetto dal 10.07.2014, conseguente al mancato pagamento di CHF 6'239.-- oltre accessori vantati dalla __________. Decisione questa annullata il 30.07.2014 dalla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) in accoglimento del reclamo interposto da RE 1, visto che delle 19 esecuzioni pendenti a carico della società, 4 erano state nel frattempo pagate (fra queste anche quella della suddetta creditrice tacitata con il pagamento di CHF 7'614.20 effettuato dalla qui reclamante in data 11.07.2014), mentre per le altre, trovandosi allo stadio dell’opposizione totale, i relativi debiti non potevano considerarsi ancora certi e la metà di essi erano risalenti al 2012, per cui potevano essere perenti.

Per il resto essa risulta avere beneficiato di prestazioni LADI, percependo per il 2014 indennità complessive di poco oltre i CHF 20'000.-- e nel 2015 di poco inferiori ai CHF 30'000.--.

Ora, malgrado che dagli atti non sia possibile ricostruire in modo esauriente la situazione economica della qui reclamante e per quali periodi, da un esame sommario si potrebbe ammettere che la stessa si sia trovata ancora nel dicembre 2015 in una situazione finanziaria disagiata, stante che essa fino all’ottobre 2015 ha percepito la disoccupazione malgrado l’attività svolta in seno all’agenzia di viaggi, di cui non si conosce il grado d’impiego e gli introiti.

4.2.

Sia come sia, nel caso concreto, per concedere un difensore d’ufficio difetta comunque l’ulteriore presupposto della necessità di un rappresentante legale, non presentando la fattispecie in esame difficoltà fattuali e giuridiche tali da rendere obbligatoria la presenza di un legale nell’interesse della reclamante.

La presente fattispecie innanzitutto rientra nei casi bagatellari definiti dall’art. 132 cpv. 3 CPP, avendo il procuratore pubblico nel decreto d’accusa 10.12.2015 prospettato a RE 1 la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 70.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre che la multa di CHF 400.-- (DA __________).

Ad essa viene imputato il reato di appropriazione indebita ex art. 138 cifra 1 CP, poiché a mente della Pubblica accusa, in qualità di socia e gerente dell’agenzia di viaggi __________, nel mese di marzo 2014, avrebbe utilizzato a proprio profitto l’importo di CHF 6'820.-- versatogli dal cliente __________, destinato al pagamento di due biglietti aerei a destinazione di __________ con andata il 26.12.2014 e ritorno il 6.01.2014.

Biglietti questi prenotati dalla qui reclamante via internet ma di cui __________ non sarebbe venuto in possesso, così che egli sarebbe stato costretto a procedere ad un nuovo acquisto direttamente presso la compagnia aerea mediante una nuova prenotazione ed un nuovo pagamento (per dei biglietti divenuti nel frattempo più cari), con un danno pari a CHF 8'180.--.

La qui reclamante avrebbe in effetti versato in data 11.07.2014 (ovvero il giorno successivo la dichiarazione di fallimento della di lei agenzia di viaggi pronunciata dal Pretore) la somma di CHF 7'614.20 a tacitazione del credito vantato da una creditrice di tale società, che il 7.03.2014 aveva chiesto il fallimento. Fallimento così evitato, come accennato più sopra.

__________ è stato sentito in qualità di accusatore privato il 10.03.2015 dalla segretaria giudiziaria, agente su delega del procuratore pubblico, alla presenza del proprio patrocinatore di fiducia (all. 3, inc. MP __________). RE 1 è stata sentita, pure dalla segretaria giudiziaria, in qualità di imputata il 10.06.2015 alla presenza, durante tutto il verbale, del suo rappresentante legale di fiducia, avv. __________. Entrambi hanno sottoscritto tutte le pagine del verbale, comprese quelle in cui la qui reclamante è stata resa attenta della sua facoltà di non rispondere e di non collaborare (art. 158 cpv. 1 lettera b CPP), del fatto che le sue dichiarazioni potevano essere utilizzate come mezzo di prova, così come del suo diritto di avvalersi di un difensore di fiducia a sue spese oppure di richiedere la nomina di un difensore d’ufficio, qualora fosse sprovvista dei mezzi necessari per sopportare i costi della procedura (art. 158 cpv. 1 lett. c CPP) e che l’autorità avrebbe allora deciso se i presupposti per una difesa d’ufficio sarebbero stati adempiuti, e in particolare se la stessa fosse stata necessaria per tutelare i suoi interessi ex art. 132 cpv. 1 lett. b CPP

Nell’audizione essa si è avvalsa in due occasioni del diritto di non rispondere e non ha fatto alcun cenno a problemi al proprio PC o al proprio sistema informatico, che le avrebbero impedito l’accesso ai dati ivi archiviati. Anzi, a conforto delle proprie dichiarazioni, essa si è impegnata a trasmettere al Ministero pubblico, entro la settimana successiva, tramite il proprio legale, tutta la documentazione inerente il pagamento da lei effettuato a favaore della compagnia aerea e l’emissione dei biglietti aerei destinati a __________ (all. 15, inc. MP __________).

Soltanto nello scritto del 24.09.2015 al Ministero pubblico, dopo alcuni solleciti da parte del procuratore pubblico indirizzati all’allora suo patrocinatore volti alla produzione della documentazione promessa nell’interrogatorio, RE 1 ha sostenuto che “nei giorni immediatamente successivi al mio interrogatorio ho comunicato all’avvocato __________ che dal dicembre 2014 non ho più accesso al mio sistema amministrativo «Mago» e che nonostante le rassicurazioni (di cui ho copia scritta e testimoni) da parte del tecnico che avrebbe risolto la situazione proprio nei giorni del mio interrogatorio, ad oggi non ho ancora l’accesso. Sono anche in possesso del dischetto con i salvataggi di tutta la mia amministrazione ma purtroppo se non rimettono in funzione il sistema Mago non posso neanche visionare il contenuto dei dischetti!” (lettera 24.09.2015, all. 22 inc. MP __________).

Il procuratore pubblico, con scritto 28.09.2015 alla qui reclamante, le ha quindi impartito un ultimo termine di 10 giorni a far tempo dalla ricezione di tale scritto per produrre la documentazione inerente la conferma di pagamento da parte della __________ dei biglietti aerei destinati al cliente __________, come pure la documentazione relativa alla loro emissione, avvisandola che in caso di mancata produzione egli avrebbe preso una decisione sulla scorta di quanto agli atti (all. 23, inc. MP __________).

Con scritto 30.09.2015 l’avv. __________ ha comunicato al procuratore pubblico di aver revocato quello stesso giorno il mandato conferitogli da RE 1 (all. 24, inc. MP __________).

Nel seguito con una nuova lettera del 29.09.2015 RE 1 ha comunicato al procuratore pubblico la sussistenza degli asseriti problemi ad accedere al proprio sistema informatico, addossando al suo legale, avv. __________, la colpa di non aver tempestivamente comunicato alla Procura pubblica tali suoi problemi tecnici. Essa ha altresì sostenuto, in buona sostanza, di non essere giunta preparata al proprio interrogatorio e che a distanza di un anno e mezzo dai fatti non poteva ricordare dettagli circa la prenotazione di tali biglietti aerei.

Dopo di che il procuratore pubblico in data 10.12.2015 ha emanato il decreto d’accusa sulla scorta di quanto agli atti, senza aver mai ricevuto la documentazione promessa dalla qui reclamante nell’interrogatorio del giugno 2015. Decreto d’accusa che il magistrato ha confermato in data 15.01.2016, indicando di non voler partecipare al dibattimento pubblico, di non avere osservazioni da inoltrare alla Pretura penale unitamente alla trasmissione dell’incarto e di non assumere ulteriori prove.

Con scritti 14 e 18.12.2015 RE 1 ha potuto e saputo sollevare opposizione al decreto d’accusa, producendo la documentazione a fondamento della propria richiesta di un difensore d’ufficio.

Orbene, per tutto quanto visto, il caso in esame, che rientra nel caso bagatellare per la pena proposta dal Pubblico ministero, non presenta difficoltà giuridiche o fattuali, per cui la qui reclamante si trova nella necessità di essere patrocinata d’ufficio da un legale al dibattimento in Pretura penale. Dibattimento in cui il procuratore pubblico nemmeno presenzierà e non apporterà nuovi elementi di prova.

Al pari dell’accusatore privato nell’interrogatorio presso il Ministero pubblico essa è stata assistita da un rappresentate legale di fiducia. Opportunamente informata sui propri diritti e sui motivi per cui si procedeva nei suoi confronti in veste di imputata, essa ha potuto esporre le proprie argomentazioni.

In buona sostanza in concreto è la produzione della documentazione relativa alla ricevuta di pagamento effettuata dalla reclamante nonché quella relativa all’emissione dei biglietti aerei − a supporto delle di lei asserzioni −, a risultare di particolare importanza per la difesa, più che un supporto di tipo legale. Produzione che rimane nella sfera di competenza della reclamante stessa.

Essa stessa d’altronde, nel proprio scritto del 24.09.2015, si è lasciata sfuggire che “molto probabilmente avrei fatto prima a presentarmi da sola all’interrogatorio anche perché il sistema operativo delle agenzie viaggi deve essere conosciuto, ci sono delle regole ben precise che devono essere rispettate” (lettera 24.09.2015, p. 1 e 2). E ciò in relazione alle sue argomentazioni, secondo cui lo stesso cliente, con le sue manipolazioni in internet, agendo direttamente sul sito della compagnia aerea, avrebbe fatto sì di cancellare tutti i dati relativi alla prenotazione dei suoi biglietti.

In conclusione, i requisiti per la nomina di un difensore d’ufficio a favore di RE 1 non sono dati, così che il decreto pretorile qui impugnato merita tutela.

  1. Il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132, 379 ss., 393 ss. CPP, 25 LTG, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di RE 1.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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