Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 01.12.2016 60.2016.244

Incarto n. 60.2016.244

Lugano 1° dicembre 2016/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Giorgia Peverelli, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 18/19.08.2016 presentato da

RE 1

contro

la decisione 25.07.2016 della Divisione della giustizia che ha respinto il reclamo presentato avverso la decisione emessa nei suoi confronti il 04.08.2015 dalla Direzione delle Strutture carcerarie in materia disciplinare;

richiamate le osservazioni 25/29.08.2016 e 07/08.09.2016 (duplica) della Divisione della giustizia (che, esposte le sue considerazioni, ha concluso per la reiezione del gravame), gli scritti 25/29.08.2016 e 06/07.09.2016 (duplica) della Direzione delle Strutture carcerarie (mediante i quali comunica di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi integralmente al giudizio della presente Corte);

ritenuto come con replica 31.08/01.09.2016 il reclamante si è riconfermato nelle proprie allegazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Il reclamante, nel corso dell’estate del 2015, era detenuto presso le strutture carcerarie cantonali, in espiazione di una pena.

b. In data 29.07.2015 la Direzione delle strutture carcerarie ha concesso a RE 1 un congedo per il giorno 02.08.2015 (dalle ore 10:00 alle ore 22:00) per recarsi in Via __________ a __________, presso il domicilio della di lui moglie, e renderle visita, fissando – quale norma di condotta – anche il divieto di assumere alcoolici, precisando l’eventualità di possibili controlli di alcolemia ed urine al suo rientro (inc. CRP __________, doc. 4, allegato 1).

c. Il 02.08.2015 RE 1, al rientro dal congedo, è stato sottoposto ad un controllo dell’alcolemia, a seguito del quale è emerso un tasso dello 0.14 per mille al primo controllo e dello 0.20 per mille al secondo (inc. CRP __________, doc. 4, allegato 2).

Interrogato il 03.08.2015, il reclamante ha ammesso di aver consumato della bevanda alcolica a digiuno nel corso del suo congedo. Comportamento, questo, a suo dire messo in atto unicamente allo scopo di attenuare il dolore patito a seguito ad un infortunio occorsogli in montagna, segnatamente ad __________ (frazione del Comune di __________). Dichiaratosi consapevole del divieto del consumo di bevande alcoliche e dispiaciuto per il suo agire, RE 1 ha precisato che in quel momento non ha pensato alle problematiche che avrebbe potuto riscontrare al suo rientro in carcere (inc. CRP __________, doc. 4, allegato 3).

d. Con decisione 04.08.2015 la Direzione delle strutture carcerarie ha inflitto a RE 1 una sanzione disciplinare, sospendendo i congedi sino alla data della sua scarcerazione, e meglio sino al 19.09.2015. Tale provvedimento è stato emesso nei confronti del reclamante a seguito di diverse violazioni del permesso di congedo 29.07.2015 e di conseguenza anche del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, messe in atto nel corso della giornata del 02.08.2015, in particolare: il consumo (ammesso) di bevande alcoliche (nonostante il divieto previsto dal suddetto Regolamento nonché dalle norme di condotta imposte dal permesso stesso; inc. CRP __________, doc. 4, allegato 1), l’utilizzo del veicolo in stato di ebrezza e, non da ultimo, l’essersi recato – come da sua stessa ammissione – “in montagna” (in particolare ad __________) quando invece il permesso di congedo indicava chiaramente quale luogo di destinazione il domicilio della moglie in Via __________ a __________ (inc. CRP __________, doc. 4, allegato 1).

e. Contro suddetta decisione, il 05.08.2015 RE 1 ha interposto reclamo alla Divisione della giustizia. Oltre ad aver ammesso il consumo di bevande alcoliche nel corso della sua giornata di congedo, il reclamante ha precisato di non essere stato a conoscenza del divieto di lasciare il territorio di Lugano, “in quanto pensavo al “territorio” considerato come Ticino e mi sono recato in montagna su una proprietà di mia moglie e in sua compagnia,… avessi saputo che bisognava specificare in modo dettagliato, lo avrei certamente fatto senza alcun problema!” (inc. CRP __________, doc. 4, allegato 5).

f. Con decisione 25.07.2016 la Divisione della giustizia ha respinto il reclamo, ritenendo la decisione disciplinare 04.08.2015 della Direzione delle strutture carcerarie conforme al principio della proporzionalità, “considerato come simili comportamenti non possono essere tollerati e che le violazioni del permesso di congedo sono state ben due” (inc. CRP __________, doc. 1a, pag. 2, punto 9).

g. Con scritto 27.07.2016 RE 1 è insorto contro la decisione della Divisione della giustizia, ribadendo le proprie considerazioni in merito ai fatti accaduti il 02.08.2015, precisando che, per quanto concerne la giuda in stato di ebrezza, quel giorno, considerata inoltre la ferita da lui riportata a seguito dell’infortunio, al volante vi era la moglie.

Sia con scritto 05.08.2015, sia con il suddetto gravame trasmesso alla Divisione della giustizia, RE 1 ritiene in definitiva di essere stato punito ingiustamente, avendo sempre tenuto una buona condotta nel corso della sua detenzione presso le strutture carcerarie, rispettato sempre le regole impostegli (inc. CRP __________, doc. 4, allegato 5).

Con lettera 08.08.2016 la Divisione della giustizia si è limitata ad invitare il qui reclamante a voler inoltrare il proprio gravame presso l’autorità competente, e meglio la Corte dei reclami penali del Tribunale di appello, entro 10 giorni dalla notifica della decisione di suddetta Divisione, in virtù dell’art. 12 cpv. 2 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010; RL 4.2.1.1., di seguito LEPM). Scritto, questo, poi trasmesso il 18.08.2016 e pervenuto il 19.08.2016 alla scrivente Corte.

h. Delle osservazioni, replica e duplica, si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

in diritto

  1. 1.1.

L’art. 91 CP stabilisce al cpv. 1 che soltanto una violazione colpevole di una prescrizione dell’esecuzione penale o del piano d'esecuzione costituisce un’infrazione disciplinare. Il cpv. 2 di detta norma precisa la natura delle sanzioni disciplinari [tra cui la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell’occupazione del tempo libero o dei contatti con l’esterno (lit. b)]. Il cpv. 3 delega ai Cantoni il compito di regolamentare dettagliatamente il diritto disciplinare, tra cui anche la procedura (cfr., tra tanti, BSK Strafrecht I – T. NOLL, 3. ed., art. 91 CP n. 4 ss.).

1.2.

Nel Canton Ticino la competenza per ordinare sanzioni disciplinari – in particolare l’ammonizione scritta – è attribuita alla Direzione delle strutture carcerarie cantonali [cfr., al proposito, l’art. 49 cpv. 1 del Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., di seguito REPM), così come l’art. 85 cpv. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 4.2.1.1.2., di seguito RSC)].

La decisione della Direzione delle strutture carcerarie cantonali può essere impugnata mediante reclamo alla Divisione della giustizia (cfr. art. 57 cpv. 1 REPM e art. 81 cpv. 2 lit. c RSC).

L’art. 12 cpv. 2 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., di seguito LEPM) stabilisce che sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro dieci giorni le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure (ovverossia non quelle di cui al cpv. 1 dell’art. 12 LEPM emanate dal giudice dell’applicazione della pena nei casi elencati all'art. 10 LEPM, bensì le altre decisioni in materia di esecuzione pene e misure che competono alle autorità amministrative cantonali); si applica per analogia la procedura prevista dagli art. 379 ss. CPP.

1.3.

Giusta l’art. 47 REPM può essere punito con sanzione disciplinare il carcerato che agisce intenzionalmente o per grave negligenza contro le norme del REPM e del regolamento interno dello stabilimento. Il regime disciplinare è applicato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo (art. 47 cpv. 2 REPM).

Nell’applicazione della sanzione si deve tenere conto del comportamento e delle condizioni personali del carcerato. La persona interessata è informata sui fatti che le sono imputati ed è invitata a pronunciarsi oralmente o per iscritto (art. 48 cpv. 1 REPM). La Direzione o i funzionari da essa incaricati procedono, se del caso, a compiere gli accertamenti e i confronti necessari (art. 48 cpv. 2 REPM). Ogni sanzione deve essere motivata (art. 48 cpv. 3 REPM). La decisione è comunicata verbalmente all’interessato con l’indicazione della possibilità di reclamo; la decisione scritta deve essergli intimata entro ventiquattro ore e copia ne deve essere data al giudice dei provvedimenti coercitivi.

Le infrazioni disciplinari possono essere punite con sanzioni (non cumulabili) inflitte dalla Direzione delle strutture carcerarie cantonali, tra cui la sospensione di benefici del regime di incarcerazione (art. 49 cpv. 1 lit. c REPM; cfr. anche art. 85 cpv. 1 lit. b e cpv. 3 RSC).

L’art. 83 cpv. 1 lit. a – lit. o RSC elenca le infrazioni disciplinari. Tra le stesse si annoverano il consumo di bevande alcoliche (lit. j) e l’inosservanza delle norme di condotta del congedo (lit. l).

Anche il RSC regola la procedura disciplinare. L’art. 84 cpv. 1 RSC prevede che se una persona incarcerata, intenzionalmente o per grave negligenza, commette un’infrazione disciplinare, è soggetta a una sanzione proporzionata alla natura e alla gravità dell’infrazione. Prima di procedere alla sanzione, l’interessato è informato e sentito sui fatti a lui imputati. Ha la facoltà di esprimersi verbalmente oppure per iscritto (art. 84 cpv. 2 RSC). Nella commisurazione della sanzione si tiene conto del comportamento e delle condizioni particolari della persona incarcerata, in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. È riservata la sanzione penale (art. 84 cpv. 3 RSC). La sanzione è notificata nella forma scritta, deve essere motivata e contenere i rimedi di diritto. Il ricorso deve essere presentato entro il termine di tre giorni e non ha effetto sospensivo (art. 84 cpv. 4 RSC). Tutte le infrazioni disciplinari commesse da una persona in detenzione preventiva sono segnalate all’autorità competente (art. 84 cpv. 6 RSC).

1.4.

Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il gravame deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.5.

A questo punto occorre rilevare come la decisione emessa il 25.07.2016 dalla Divisione della giustizia (intimata il giorno stesso al qui reclamante; cfr. inc. CRP __________, doc. 4, allegato 6) sia priva dell’indicazione dei mezzi di ricorso. Elemento questo, invece, costitutivo di una decisione finale ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 lit. d CPP, che prevede l’obbligo di menzionare il rimedio giuridico, l’autorità competente presso la quale inoltrare il gravame rispettivamente il termine entro il quale impugnare la decisione. L’obbligo di indicare i rimedi giuridici si applica a tutte le decisioni suscettibili di ricorso. L’indicazione chiara ed esatta del rimedio giuridico è indispensabile al fine di garantire all’interessato l’esercizio dei suoi diritti procedurali, tra cui quello di un processo equo (decisione TF 6B_964/2013 del 06.02.2015, consid. 3.3.2).

A seguito della ricezione del gravame interposto il 27.07.2016 da RE 1 contro la decisione di data 25.07.2016 della Divisione della giustizia, quest’ultima, a fronte della carenza formale di cui sopra, ha provveduto a sanare il difetto, trasmettendo al reclamante lo scritto 08.08.2016 con l’indicazione della corretta autorità a cui inoltrare le sue contestazioni (segnatamente la scrivente Corte) rispettivamente il termine d’impugnazione (e meglio entro 10 giorni dalla notificazione della decisione 25.07.2016; inc. CRP __________, doc. 4, allegato 8).

Premesso come questa Corte auspichi che in futuro la Divisione della giustizia provveda a menzionare chiaramente i rimedi giuridici già nel dispositivo delle sue decisioni (o, perlomeno, che proceda lei stessa a trasmettere il gravame direttamente alla Corte dei reclami penali), si rileva che, nonostante il reclamante abbia provveduto ad inoltrarlo alla scrivente Corte solo il 18/19.08.2016, il gravame è comunque da considerarsi tempestivo e – alla luce di quanto sopra esposto – proponibile, come indicato al punto 1.1.

Di fronte alla mancanza da parte della Divisione di giustizia di indicare nella sua decisione un elemento costitutivo della stessa, la presente Corte ritiene corretto di valutare la situazione a favore del reclamante, e pertanto di calcolare l’inizio della decorrenza del termine di reclamo (10 giorni) non dalla notificazione della decisione della Divisione (emessa il 25.07.2016), bensì dalla notificazione della successiva sua lettera “correttiva” di data 08.08.2016.

Le esigenze di forma e di motivazione sono pertanto rispettate.

1.6.

Giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.

L’interesse giuridicamente protetto presuppone che il ricorrente sia personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che intende impugnare (Commentario CPP − M. MINI, art. 382 CPP n. 5; PK StPO − N. SCHMID, art. 382 CPP n. 2).

Per quanto riguarda in particolare l’attualità della lesione, la stessa è data se espleta ancora i suoi effetti al momento della presentazione del gravame (Commentario CPP − M. MINI, art. 382 CPP n. 8).

La giurisprudenza del Tribunale federale prescinde dall'interesse attuale allorquando lo stesso farebbe ostacolo al controllo di costituzionalità di un atto che potrebbe ripresentarsi in ogni momento in circostanze simili e che, in ragione della sua breve durata o dei suoi effetti limitati nel tempo, sfuggirebbe così sempre alla censura della Corte suprema nonché allorquando esiste un interesse pubblico importante a risolvere una pretesa questione di principio (DTF 127 I 164 consid. 1a; 124 I 231 consid. 1b e sentenze citate; ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 13).

Inoltre per la giurisprudenza più autorevole l'esecuzione del provvedimento disciplinare non sopprime forzatamente l'interesse giuridico attuale al trattamento del gravame. Il reclamante può in particolare avere un interesse a che la sua sanzione disciplinare venga soppressa o ridotta e, se del caso, a che la sanzione nuovamente determinata risulti nel suo fascicolo amministrativo. In effetti la rettificazione dell'incarto amministrativo del detenuto in relazione alla sanzione contestata è importante per la fissazione di un eventuale nuovo provvedimento qualora fosse commessa un'altra infrazione disciplinare. Essa gioca inoltre un ruolo nell'ambito della procedura di liberazione condizionale. Pertanto, per l'Alta Corte costituisce un diniego di giustizia formale dichiarare privo d'oggetto un gravame interposto contro la decisione dell'autorità d'esecuzione delle pene ("Vollzugsbehörde") che infligge un provvedimento disciplinare, per il fatto che tale sanzione è nel frattempo ormai stata eseguita (sentenza TF 6B_34/2009 del 20.04.2009, consid. 3.; DTF 135 I 6 consid. 2.1.; AJP 2009 1503, p. 1516).

In considerazione di quanto appena esposto, RE 1, direttamente e personalmente toccato nei suoi diritti dalla decisione impugnata, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.

Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

  1. 2.1.

Ora, anche qualora si volesse fare astrazione dell’episodio inerente la guida in stato di ebrezza da parte del reclamante (fatto, questo, contestato da quest’ultimo, in quanto “quel giorno ha guidato mia moglie”; inc. CRP __________, doc. 4, allegati 7 e 9), è pacifico e incontestato che il 02.08.2015 RE 1, nel corso del suo congedo accordatogli dalla Direzione delle strutture carcerarie, abbia consumato bevande alcoliche, tanto da presentare al suo rientro in carcere un tasso dello 0.14 per mille al primo colloquio e dello 0.20 per mille al secondo, ciò malgrado il consumo di alcool sia vietato dal RSC e tale divieto fosse sancito come chiara norma di condotta nel suddetto permesso.

Aggiungasi che, come ammesso nel corso del suo verbale di interrogatorio avvenuto il 03.08.2015 presso le strutture carcerarie e ribadito in sede di reclamo, il reclamante ha dichiarato che il 02.08.2015 si trovava in montagna (segnatamente “nella mia proprietà di __________ (__________) a lavorare” in compagnia della moglie; inc. CRP __________, doc. 1), quando invece il permesso di congedo indicava chiaramente quale unico luogo di destinazione il domicilio della moglie (Via Manzoni 8 a Lugano) affinché potesse renderle visita.

Occorre dunque stabilire se tali comportamenti costituiscano effettivamente un’infrazione disciplinare ai sensi dell’art. 83 cpv. 1 RSC.

2.2.

Con sanzione disciplinare 04.08.2015 inflitta al qui reclamante, la Direzione delle strutture carcerarie cantonali, sulla base del rapporto allestito la sera dei fatti accaduti dall’agente di custodia ivi presente (inc. CRP __________, doc. 4, allegato 2) e dell’interrogatorio 03.08.2015 di RE 1 (durante il quale ha ammesso di aver consumato bevande alcoliche a stomaco vuoto per lenire, a suo dire, il dolore patito a seguito dell’infortunio avvenuto il giorno stesso rispettivamente di essersi recato in montagna; inc. CRP __________, doc. 4, allegato 3), ha ritenuto che i comportamenti messi in atto dal reclamante non potessero essere tollerati, in quanto: il consumo di sostanze alcoliche è vietato ai sensi dell’art. 24 RSC e costituisce un’infrazione disciplinare giusta l’art. 83 cpv. 1 lit. j dello stesso RSC.

Medesima conclusione per quanto riguarda l’inosservanza delle norme di condotta indicate nel permesso di congedo del 29.07.2015 (segnatamente il “divieto di prendere alcolici” nonché l’”improntare il tragitto più breve per l’andata e il ritorno”, concretizzato nel caso concreto nel mancato rispetto del luogo di destinazione del congedo ivi indicato) che anch’essa costituisce un’infrazione disciplinare ex art. 83 cpv. 1 lit. l RSC (inc. CRP __________, doc. 4, allegato 4).

2.3.

Per quanto concerne le giustificazioni espresse dal reclamante in merito all’assunzione di alcool (secondo cui avrebbe bevuto del vino unicamente per attenuare il dolore subito a seguito dell’infortunio in montagna), si osserva come le stesse non possano essere prese in considerazione. La scrivente Corte ribadisce e conferma quanto già espresso dalla Divisione della giustizia nella sua decisione 25.07.2016, e meglio che: “nonostante la gravità della ferita non sia qui messa in dubbio, l’assunzione di alcool non è certamente un rimedio consentito e peraltro appropriato” (inc. CRP __________, doc. 1, allegato 1a).

Medesima riflessione per quanto riguarda le motivazioni del reclamante inerenti l’inosservanza del luogo di destinazione, peraltro chiaramente indicato nel permesso di congedo del 29.07.2015.

  1. In considerazione degli elementi esposti in precedenza e richiamato lo scopo del regime disciplinare volto a stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo del carcerato, la tesi della Divisione della giustizia è, a giudizio di questa Corte, da condividere. La decisione 25.07.2016 emanata dalla Divisione della giustizia e la sanzione disciplinare 04.08.2015 della Direzione delle strutture carcerarie cantonali sono quindi confermate, in quanto si deve ritenere che l’agire di RE 1 più sopra descritto costituisce oggettivamente un’infrazione disciplinare ai sensi dell’art. 83 RSC.

Inoltre la sanzione disciplinare è da ritenersi proporzionata alle circostanze del caso concreto, in quanto non ha comportato per il reclamante delle restrizioni eccessive ai suoi diritti, considerato che successivamente gli sono stati nuovamente concessi dei permessi di congedo, seppur con una riduzione delle ore a sua disposizione (inc. CRP __________, doc. 1, in fine).

Il reclamo interposto da RE 1 avverso la decisione 25.07.2016 della Divisione della giustizia (inc. CRP __________, doc. 4, allegato 6) è respinto.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono a carico del reclamante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 393 ss. CPP, l’art. 91 CP, la LEPM, la REPM, il RSC e ogni altra disposizione applicabile

pronuncia

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta) sono poste a carico di RE 1

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:
  • ;
  • ;
  • .

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_002, 60.2016.244
Entscheidungsdatum
01.12.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026