Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 26.08.2016 60.2016.232

Incarto n. 60.2016.232

Lugano 26 agosto 2016/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliere:

Carlo Iazeolla, vicecancelliere

sedente per statuire sulla domanda di ricusazione 8/10.8.2016 presentata da

RE 1 patr. da: PR 1

nei confronti

del procuratore pubblico Valentina Tuoni nell’ambito del procedimento penale a suo carico per violenza carnale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, lesioni semplici, coazione, abbandono e falsità in documenti (inc. MP __________, ACC __________);

richiamato lo scritto 11.8.2016 mediante il quale il procuratore pubblico si pronuncia sulla domanda di ricusazione (ex art. 58 cpv. 2 CPP), chiedendone l’integrale reiezione;

richiamate le osservazioni di replica di RE 1 del 22.8.2018 e le ulteriori osservazioni del procuratore pubblico Valentina Tuoni del 24.8.2016;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. L'istante è stato fermato in data 15.12.2014 nell'ambito di un procedimento penale a suo carico (inc. MP __________) perché sospettato dei seguenti reati: violenza carnale; atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere; lesioni semplici; coazione; abbandono; falsità in documenti.

b. L'istanza di carcerazione preventiva, presentata il 17.12.2015 dal procuratore pubblico, è stata accolta il giorno successivo dal giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________).

Con successiva decisione del 13.3.2015, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha prorogato la carcerazione preventiva del qui istante fino al 14.6.2015 (inc. GPC __________).

In data 22.5.2015 il qui istante ha chiesto, ed ha ottenuto il giorno successivo, di essere posto in esecuzione anticipata della pena (AI 216).

Una domanda di scarcerazione, presentata il 3.7.2015, è stata preavvisata negativamente dal procuratore pubblico il 6.7.2015, e respinta dal giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 16.7.2015 (inc. GPC __________). Il reclamo interposto da RE 1 avverso quest'ultima decisione è stato respinto da questa Corte con sentenza __________ del 12.8.2015.

c. L'istruzione a carico del qui istante è terminata, ed ha portato all'emanazione dell'atto d'accusa ACC __________ in data 22.3.2016. Il Tribunale penale cantonale (e per esso, la Corte delle assise criminali, inc. __________) ha aggiornato il dibattimento per il 25.8.2016.

d. Nella fase del procedimento successiva all'emanazione dell’atto d'accusa e in vista del dibattimento, in data 24.6.2016 la difesa di fiducia di RE 1 ha presentato alla direzione del procedimento un lungo scritto.

Nello stesso era criticata la modalità di conduzione della fase istruttoria, e conseguentemente contestata l'ammissibilità delle prove così raccolte nella procedura preliminare, in ragione di ipotizzate violazioni di norme procedurali e dei diritti della difesa (a quel tempo nominata d'ufficio, e assunta da un precedente patrocinatore) e dell'imputato RE 1.

Nel medesimo scritto la difesa di fiducia ha presentato una serie di richieste probatorie in vista del dibattimento.

Tra le critiche mosse alla conduzione dell'istruzione, la difesa di fiducia ha in particolare sollevato delle censure sulle modalità degli aggiornamenti e delle citazioni dei verbali, che avrebbero fatto mancare il contraddittorio.

e. Interpellato dal tribunale di primo grado, il procuratore pubblico ha preso posizione con scritto 18.7.2016, respingendo le critiche e chiedendo la reiezione integrale delle istanze probatorie presentate dalla difesa.

Al proprio scritto, il procuratore pubblico ha allegato uno scritto 6.7.2016 del precedente patrocinatore d'ufficio, nel quale indica di essere stato regolarmente informato degli interrogatori previsti, allegando a sua volta una serie di e-mail e rinviando il dettaglio delle prestazioni esposte nelle note professionali, a comprova di quanto sostenuto. Lo scritto del procuratore pubblico del 18.7.2016, con i diversi allegati, è stato trasmesso al patrocinatore di fiducia il 3.8.2016.

f. Con scritto 8/10.8.2016, contestualmente inviato a questa Corte, alla direzione del procedimento (presso il tribunale di primo grado) e al procuratore pubblico, RE 1 presenta una domanda di ricusazione del procuratore pubblico, e una richiesta di annullamento degli atti istruttori.

Nella stessa si indica che lo scritto 18.7.2016 del procuratore pubblico, con l'allegato scritto 6.7.2016 del precedente patrocinatore d’ufficio, sarebbero i fatti che “hanno scoperchiato il classico vaso di pandora ed hanno messo in tutta la loro vera luce una serie di sconcertanti fatti accaduti man mano nel corso della procedura”.

Nella domanda, l’istante espone alcune considerazioni circa la tempestività e la ricevibilità della stessa: in particolare, ritiene che l’insorgere di uno o più nuovi fatti (quale quello contingente addotto, ovvero lo scritto 18.7.2016 del procuratore pubblico e i relativi allegati) possa rendere invocabili anche precedenti fatti, qualora i motivi di ricusazione risulterebbero fondati.

Di seguito, l’istante ripercorre la fase istruttoria del procedimento, censurando: le modalità di conduzione dell’interrogatorio 16.12.2014; la reazione del precedente patrocinatore (d’ufficio) alla richiesta di sua revoca; il comportamento del precedente difensore d’ufficio durante un verbale di confronto con una vittima; il trattamento riservato dal procuratore pubblico ad istanze probatorie presentate tempestivamente dalla difesa di fiducia in sede di 318 CPP; l’emanazione di comunicati stampa all’inizio del procedimento, macchiati da una violazione del segreto istruttorio; le modalità di aggiornamento degli interrogatori, in generale, e rispetto agli impegni ed ai giorni lavorativi del precedente difensore (d’ufficio); più in generale, la violazione dei diritti della difesa e dell’imputato, nonché l’inopportunità dello scritto del precedente difensore (d’ufficio) del 6.7.2016 allegato allo scritto 18.7.2016 del procuratore pubblico, a difesa dell’operato di quest’ultimo, che assurgerebbe anche a violazione del segreto professionale.

L’istante ritiene che tutto ciò dimostrerebbe una “certa intesa” tra procuratore pubblico e precedente difensore d’ufficio, tala da assurgere a “rapporto simbiotico”.

Questa situazione dovrebbe inoltre portare le autorità penali ticinesi a riflettere sulle modalità con cui vengono assegnate le difese d’ufficio.

La domanda di ricusazione termina chiedendo l’accoglimento della ricusazione e l’annullamento di tutti gli atti istruttori, da ripetersi integralmente, con riferimento all’art. 60 cpv. 1 CPP.

g. Nella propria pronuncia sulla domanda di ricusazione, il procuratore pubblico chiede che la stessa sia respinta perché destituita di fondamento.

Precisa che una richiesta (relativa alle modalità di citazioni e degli aggiornamenti degli interrogatori) sarebbe stata fatta non solo al precedente difensore (d’ufficio), ma anche al patrocinatore degli accusatori privati e alla polizia giudiziaria.

Contesta che quanto riferito dal precedente difensore (d’ufficio) possa rientrare nel segreto professionale, trattando informazioni sulla modalità di svolgimento del procedimento.

Ritiene inconsistenti e infondate le congetture contenute nella domanda di ricusazione per cercare di addurre una sua pretesa parzialità nella conduzione del procedimento.

Aggiunge che le circostanze invocate nella domanda di ricusazione per sostenere il teorema della sua imparzialità sarebbero note all’imputato e alla sua attuale difesa di fiducia da almeno dodici mesi.

Conclude ribadendo di aver sempre agito senza parzialità, nel rispetto delle norme, raccogliendo mezzi di prova in modo legale.

h. Nelle osservazioni 22.8.2016 denominate di replica, l’istante riprende gli argomenti già addotti nella domanda di ricusazione, approfondendone alcuni, in particolare le presenze e le assenze del precedente difensore d’ufficio agli interrogatori. Rimproverando al procuratore pubblico una passività, in violazione del principio del “fair trial”, nella fase istruttoria (in relazione all’assenza di un’effettiva difesa e alla reazione del precedente patrocinatore d’ufficio alla domanda di sua revoca), trasformatasi poi in attività eccessiva (con la richiesta al precedente difensore di prendere posizione sulle modalità di citazioni e di aggiornamento degli interrogatori).

Quali ulteriori argomenti, l’istante fa riferimento ad un verbale del 12.2.2015 (in relazione al mancato colloquio con la moglie) ed a una notizia stampa pubblicata sul sito del Corriere del Ticino il 18.8.2016 (nelle quale viene riportata una frase virgolettata, attribuita al procuratore pubblico, poi tolta dal sito).

i. Nelle ulteriori osservazioni del 24.8.2016 il procuratore pubblico si è riconfermato nelle precedenti osservazioni dell’11.8.2016 rispondendo alle diverse contestazioni operate dall’istante.

Contesta in particolare che un eventuale mancato esercizio di un diritto di difesa possa motivare una sua ricusazione, e che una richiesta alle parti, ed all’ex patrocinatore (d’ufficio), possa dimostrare a posteriore una sua precedente parzialità.

in diritto

  1. 1.1.

Giusta l’art. 58 cpv. 1 CPP la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.

Con la domanda si possono invocare i motivi di cui all’art. 56 lit. a-f CPP, segnatamente che chi opera in seno ad un'autorità penale, a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa (lit. f).

Per l’art. 59 cpv. 1 lit. b CPP, se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lit. a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lit. b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria (di regola, ma cfr. sentenza TF 1B_227/2013 del 15.10.2013 consid. 4.1.) e definitivamente la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado.

1.2.

Inoltrata l’8/10.8.2016, sia al procuratore pubblico interessato, sia alla direzione del procedimento, sia a questa Corte, la domanda di ricusazione è proponibile.

Dopo l’avvenuta pronuncia (ex art. 58 cpv. 2 CPP), questa Corte (quale giurisdizione di reclamo, ex art. 62 cpv. 2 LOG) è competente a decidere nei casi di ricusazione in cui è interessato un pubblico ministero, come in concreto è il caso del procuratore pubblico Valentina Tuoni per l’inc. MP __________.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

1.3.

RE 1, imputato nel procedimento penale che qui interessa e, perciò, parte conformemente agli art. 58 e 104 cpv. 1 lit. a CPP, è pacificamente legittimato a domandare la ricusazione del procuratore pubblico, nella misura in cui fa valere un atteggiamento parziale nei suoi confronti da parte del magistrato inquirente.

1.4.

Come detto, per l’art. 58 cpv. 1 CPP la parte deve domandare la ricusazione senza indugio non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione.

1.4.1.

Dottrina e giurisprudenza specificano che la domanda va posta nei giorni immediatamente seguenti la conoscenza del motivo di ricusazione, pena la perenzione del diritto stesso di ricusazione (sentenze TF 1B_213/2015 del 22.9.2015 consid. 2.1.; 1B_754/2012 del 23.5.2013 consid. 3.1.; TPF BB.2015.71 del 10.9.2015 p. 2 s.; BSK StPO I – M. BOOG, 2. ed., art. 58 CPP n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, 2. ed., art. 58 CPP n. 3).

Non fissando il testo di legge un numero di giorni preciso, per determinare la tempestività occorre valutare di volta in volta le circostanze del caso concreto e lo stadio del procedimento, ritenuto che in virtù del principio della buona fede il motivo di ricusazione deve essere fatto valere prima del prossimo atto procedurale onde escludere tatticismi (DTF 124 I 121 consid. 2; 119 Ia 221 consid. 5a; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3 s.; Commentario CPP – M. MINI, art. 58 CPP n. 4).

Decisivo, al fine del giudizio sulla tempestività della domanda di ricusazione, è il momento in cui la parte – che deve comprovare la tempestività dell'istanza e il momento in cui ha scoperto il motivo di parzialità – ha effettivamente conosciuto il motivo di ricusazione o con la dovuta attenzione avrebbe potuto conoscerlo; la parte non è però tenuta, né all’inizio né nel corso del procedimento, ad effettuare indagini per rilevare possibili censure concernenti l'imparzialità e l'indipendenza (BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5).

1.4.2.

In concreto l’istante fa dipendere la tempestività della domanda di ricusazione dal momento (il 3.8.2016) in cui ha ricevuto copia dello scritto 18.7.2016 del procuratore pubblico con i relativi allegati (in particolare lo scritto 6.7.2016 del precedente difensore d’ufficio).

Rispetto a questo specifico evento, l’istanza appare certamente tempestiva, avendo RE 1 prontamente reagito.

Gli altri episodi o argomenti invocati nella domanda di ricusazione sono per contro relativi principalmente alla conduzione dell’istruttoria e all’esercizio (o mancato esercizio) dei diritti della difesa e dell’imputato in quella fase. In buona parte erano già stati sollevati nello scritto 24.6.2016 alla direzione del procedimento presso il tribunale di primo grado.

A giustificazione della tempestività della domanda di ricusazione rispetto anche a questi episodi o argomenti, l’istante indica che lo scritto 18.7.2016 del procuratore pubblico con allegato la lettera 6.7.2016 del precedente difensore (d’ufficio) avrebbe “messo in tutta la loro vera luce una serie di sconcertanti fatti accaduti man mano nel corso della procedura”: si tratterebbe pertanto della goccia che ha fatto traboccare il vaso.

1.4.3.

Per un verso è innegabile che ci sia stata un’immediata reazione all’invio dello scritto 18.7.2016 del procuratore pubblico con allegato lo scritto 6.7.2016 del precedente patrocinatore (d’ufficio).

Per altro verso, gli altri episodi o argomenti principali addotti a fondamento della ricusazione sono riferiti alla fase istruttoria e/o al precedente patrocinio (d’ufficio), e soprattutto sono in sostanza già stati invocati, certamente nello scritto 24.6.2016.

L’episodio contingente invocato (lo scritto 18.7.2016 e i suoi allegati), per un verso, non farebbe che confermare nell’istante quanto già prima almeno in parte invocato e adotto con altri atti procedurali, non in una domanda di ricusazione.

L’episodio addotto quale goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, potrebbe, per altro verso, apparire come un improbabile appiglio per riproporre, in altra sede, argomenti già addotti precedentemente (soprattutto avanti la direzione della procedura presso il tribunale di primo grado) e per ottenere, in altro modo (art. 60 cpc. 1 CPP), l’annullamento degli atti istruttori, o di parti dei medesimi.

Nel caso concreto il quesito della tempestività può rimanere aperto, prevalendo comunque gli argomenti a favore della tempestività rispetto a quelli contrari.

  1. 2.1.

Secondo gli art. 6 cifra 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Il principio dell’indipendenza è ripreso dall’art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali secondo gli art. 12 e 13 CPP.

La garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l’influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarla della necessaria oggettività a favore o pregiudizio di una parte (sentenza TF 1B_55/2015 del 17.8.2015 consid. 3.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia sottoposto a tali influenze non può in effetti essere un “giusto mediatore” (BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2).

Sebbene la semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non basta a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (sentenza TF 1B_55/2015 del 17.8.2015 consid. 3.3.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 7/10; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9).

Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse (sentenza TF 1B_55/2015 del 17.8.2015 consid. 3.3.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 8). Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato sono oggettivamente giustificate (sentenza TF 1B_417/2014 del 20.5.2015 consid. 2.1.).

La ricusazione riveste un carattere eccezionale (sentenza TF 1B_285/2012 del 20.12.2012 consid. 3.2.), per non intralciare l'ordinato e ordinario funzionamento della giustizia: deve dunque essere ammessa unicamente in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare dell'imparzialità del giudice ricusando (sentenza TF 1B_405/2014 del 12.5.2015 consid. 4.3.).

2.2.

I principi ricordati valgono sostanzialmente anche nell'ipotesi di ricusazione di un procuratore pubblico, tenuto però conto del suo specifico ruolo nella procedura penale (sentenza TF 1B_417/2014 del 20.5.2015 consid. 2.2.; DTF 138 IV 142 consid. 2.2.).

Fino all’abbandono del procedimento o fino alla promozione dell'accusa, il procedimento è diretto dal procuratore pubblico (art. 61 CPP), il quale deve garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge (art. 62 cpv. 1 CPP).

Durante l'istruzione penale il pubblico ministero accerta d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, e questo a carico ed a scarico dell'imputato (art. 6 cpv. 2 CPP), e, di seguito, ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare (art. 308 cpv. 1 CPP).

In questo contesto, istruzione, il magistrato inquirente è tenuto ad una certa imparzialità (sentenza TF 1B_148/2015 del 24.7.2015 consid. 3.1.).

2.3.

Chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

La lit. f dell’art. 56 CPP riporta una clausola generale che disciplina la ricusazione per motivi differenti da quelli menzionati alle lit. a-e dello stesso (sentenza TF 1B_148/2015 del 24.7.2015 consid. 3.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 38; StPO PK – N. SCHMID, 2. ed., art. 56 CPP n. 14 s.).

Giusta l’art. 56 lit. f CPP, dunque, chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa altresì se, “per altri motivi”, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte oppure con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa (sentenza TF 1B_207/2015 del 15.7.2015 consid. 2.1.).

  1. 3.1.

Nel presente caso, come sostenuto nella domanda di ricusazione, l’episodio contingente e scatenante la ricusazione (lo scritto 6.7.2016 del precedente patrocinatore d’ufficio allegato allo scritto 18.7.2016 del procuratore pubblico) avrebbe portato alla luce una certa intesa tra procuratore pubblico e precedente patrocinatore (d’ufficio), qualificata di “rapporto simbiotico”. In questa prospettiva l’istante riesamina episodi o argomenti riferiti alla fase istruttoria, svoltisi, a suo dire, in violazione di norme procedurali ed in spregio dei diritti della difesa e dell’imputato.

3.2.

Si deve anzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza, eventuali errori nel corso del procedimento non fondano, di principio, motivo di ricusazione: essi possono essere censurati nell’ambito dei rimedi di diritto previsti al proposito (decisione TF 1B_150/2016 del 19.5.2016 consid. 2.1.).

In particolare decisioni oppure atti di procedura che nel seguito si rivelassero essere errati non costituiscono di per sé un'apparenza oggettiva di prevenzione: soltanto errori particolarmente gravi e ripetuti costitutivi di violazioni gravi dei doveri di magistrato possono fondare un sospetto di parzialità se le circostanze mostrano che il magistrato è prevenuto o giustificano almeno oggettivamente l’apparenza di prevenzione. Il ruolo di magistrato obbliga in effetti a determinarsi velocemente su elementi spesso contestati e delicati. È compito dell’autorità di ricorso constatare e correggere gli errori commessi (cfr., sul tema degli errori nel procedimento, sentenze TF 1B_92/2016 del 26.5.2016 consid. 2.2.; 1B_150/2016 del 19.5.2016 consid. 2.1.; 1B_46/2016 del 29.4.2016 consid. 3.1.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., art. 56 CP n. 59; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 40-42). Una decisione sfavorevole, finanche sbagliata, non fonda quindi un sospetto di prevenzione (sentenza TF 6B_388/2015 del 22.6.2015 consid. 1.4.).

3.3.

3.3.1.

Nel presente caso, l’assunto principale (e che si vorrebbe nuovo) addotto con la domanda di ricusazione, sarebbe, come detto, una vicinanza tra il procuratore pubblico e il precedente difensore (d’ufficio), tale da assurgere a “rapporto simbiotico”, ai danni dell’imputato, e in violazione del CPP.

Ciò sarebbe emerso con evidenza e comprovato dallo scritto 6.7.2016 del precedente patrocinatore (d’ufficio) allegato allo scritto 18.7.2016 del procuratore pubblico.

Ciò permetterebbe di ricomprendere, in un’ottica diversa e nuova, errori procedurali e violazioni probatorie già eccepiti dalla difesa di fiducia.

3.3.2.

Lo scritto 18.7.2016 del procuratore pubblico, così come lo scritto 6.7.2016 (allegato) del precedente patrocinatore (d’ufficio), sono una risposta rispetto a puntuali censure sollevate dalla difesa di fiducia con scritto 24.6.2016, che mettevano in discussione la modalità di citazione e di aggiornamento degli interrogatori. Tali censure erano riferite primariamente all’operato del procuratore pubblico e della polizia, ma indirettamente coinvolgevano e censuravano (neppure tanto velatamente) l’operato del precedente difensore (d’ufficio).

L’aver interpellato quest’ultimo non è certo stata, da parte del procuratore pubblico, né una risposta adeguata, né brillante.

Non adeguata, perché la prova del regolare svolgimento del procedimento dovrebbe essere verificabile attraverso gli atti del procedimento, in applicazione dell’obbligo di documentazione (che s’impone alle autorità penali, art. 76 CPP), e non attraverso dichiarazioni del precedente patrocinatore.

L’obbligo di documentazione, in combinazione con quello di allestire i fascicoli in maniera ordinata (cfr. art. 100 CPP), ha una duplice funzione. Da un lato assolve compiti di tipo “mnemonico” o di “perpetuazione”, poiché gli atti procedurali sono registrati per poi essere utilizzati in ulteriori fasi del procedimento (procedura della sentenza e procedura di ricorso). D’altro lato, l’obbligo di documentazione ha una funzione di garanzia, poiché consente di verificare a posteriori se il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme processuali e delle forme prescritte (Messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in: FF 2006, p. 989 ss., p. 1062).

L’interpellare il precedente patrocinatore, in luogo di rimandare agli atti dell’incarto (ad esempio alll’AI 363a) appare pertanto come una risposta con strumenti non immediatamente adeguati, per rispondere alle censure sollevate dalla difesa di fiducia.

Risposta non brillante, a maggior ragione poiché l’operato del precedente patrocinatore (d’ufficio) era contestato dal successivo difensore (di fiducia).

Detto questo, non si tratta però di una risposta così fuori luogo, come sostenuto dall’istante. Le censure sollevate da quest’ultimo mettevano in discussione non solo il procuratore pubblico (e con esso la polizia), ma anche il precedente patrocinatore (d’ufficio). L’iniziativa del procuratore pubblico è, per certi versi, una risposta in logico rapporto con il tipo di censura sollevata dall’istante (che, come detto, finiva per coinvolgere pesantemente il precedente patrocinatore d’ufficio).

3.3.3.

Lo scritto di quest’ultimo, in risposta ad una sollecitazione del procuratore pubblico, per un verso, non è tale da sanare, in quanto tale, irregolarità procedurali eventualmente commesse: neppure però è sufficiente a comprovare, per altro verso, e come vorrebbe l’istante, un “rapporto improprio” e di tipo “simbiotico” del precedente patrocinatore (d’ufficio) con il procuratore pubblico.

Lo scritto 6.7.2016 del precedente difensore (d’ufficio), preso “a sé stante”, non permette di trarre le conclusioni pretese dall’istante.

3.3.4.

Lo scritto 6.7.2016 del precedente difensore (d’ufficio) deve essere messo in relazione ad altri episodi o argomenti, addotti dall’istante, per verificare se in tal modo si possano trovare eventuali appigli alla tesi dell’istante di un “rapporto improprio”.

Si fa anzitutto riferimento al “gesto dell’ombrello”, del precedente difensore (d’ufficio) in occasione del confronto del 20.5.2015 (AI 207 e 214). Un simile gesto, indipendentemente dalle spiegazioni che, interpellato, l’autore ha dipoi fornito nell’interrogatorio 22.5.2016 (AI 215), andava non solo fatto spiegare, ma soprattutto stigmatizzato, in particolare dal procuratore pubblico, come comportamento del tutto fuori luogo da parte di un patrocinatore.

Si fa inoltre riferimento all’episodio del 12.2.2015, alla surreale discussione instauratasi circa il possibile colloquio con la moglie e le condizioni poste, in manifesta violazione di un diritto costituzionale (art. 15 Cost.). Nel proprio intervento, il precedente patrocinatore avrebbe dovuto chiedere di ragionare, non al suo difeso, ma al commissario di polizia e per esso al procuratore pubblico (AI 103, p. 10 e 11).

3.3.5.

Anche messo in relazione a questi episodi, lo scritto 18.7.2016 del procuratore pubblico e lo scritto 6.7.2016 del precedente patrocinatore (d’ufficio) non consentono di concludere per un effettivo “rapporto improprio”, “simbiotico”.

3.3.6.

Mancando la prova di un “rapporto simbiotico”, non è consentito, come invece fa l’istante, addebitare al procuratore pubblico (per chiederne la ricusazione) le eventuali lacune o comportamenti inadeguati del precedente patrocinatore (d’ufficio).

Neppure è comprovata un’eventuale propensione del procuratore pubblico ricusato a scegliere e nominare quale difensore d’ufficio il precedente patrocinatore (d’ufficio) del qui istante. Fermo restando che da un punto di vista generale, le critiche mosse nella domanda al sistema di nomina dei difensori d’ufficio, non sono prive di pertinenza.

3.3.7.

Ritornando a esaminare la sola posizione del procuratore pubblico ricusato, va anzitutto richiamata la giurisprudenza in base alla quale eventuali errori nel corso del procedimento non fondano, di principio, motivo di ricusazione: essi possono, di regola, essere censurati nell’ambito dei rimedi di diritto previsti al proposito.

In assenza di rimedi di diritto, per difetto d’impugnabilità o per mancata impugnazione (se impugnabili), le eventuali irregolarità sono censurabili (con le possibili conseguenze giuridiche, in caso di accettazione) anzitutto avanti al tribunale di merito di primo grado, così come peraltro fatto dalla difesa di fiducia dell’istante con lo scritto 24.6.2016.

Sono invocabili in quella sede, nell’esame dell’accusa (art. 329 CPP), nelle questioni incidentali o pregiudiziali (art. 339 CPP). Sono eventualmente invocabili poi anche in procedura d’appello (art. 398 ss. CPP).

3.3.8.

Senza voler sminuire l’importanza della fase preliminare (in considerazione della relativizzazione del principio dell’immediatezza operato dal CPP rispetto, ad esempio, al precedente Codice cantonale ticinese, CPP TI), le censure sollevate con lo scritto 24.6.2016, che riguardano unicamente il procuratore pubblico, non sono tali da giustificarne una ricusazione.

Anzitutto le censure sollevate riguardo alle reiezioni di istanze probatorie da parte del procuratore pubblico non sono invocabili mediante reclamo (art. 394 lit. b CPP): non può rientrare dalla finestra della ricusazione ciò che non passa dalla porta del reclamo. Come previsto dal CPP, le istanze probatorie sono riproponibili presso il tribunale di primo grado, e successivamente, presso la giurisdizione d’appello.

Inoltre, le critiche ai comunicati stampa, oltre che tardive, non possono essere fondate semplicemente su una mancata reazione del procuratore pubblico allo scritto 24.6.2016, indirizzato in primis al tribunale di primo grado.

L’episodio della notizia di stampa del 18.8.2016 non sembrerebbe, a prima vista, essere riconducibile al procuratore pubblico, per il fatto che la frase in grassetto e virgolettata è stata tolta dal sito: ciò che fa piuttosto ritenere che vi sia stata una forzatura giornalistica.

Infine, occorre ricordare come la posizione del procuratore pubblico cambi, dopo l’emanazione dell’atto d’accusa.

Come visto, la sollecitazione del precedente patrocinatore (d’ufficio) per rispondere alle obiezioni contenute nello scritto 24.6.2016, pur non essedo adeguata e brillante, non è però illogica, ed interviene dopo l’emanazione dell’atto d’accusa, quando la posizione del procuratore pubblico è già cambiata, divenendo egli stesso parte a pieno titolo (art. 104 cpv. 1 lit. c CPP).

È un agire anche in parte indotto dall’istante, che, contrariamente a quanto sostiene nella domanda di ricusazione, aveva criticato in modo sostanziale l’operato del precedente patrocinatore (d’ufficio).

Come detto in precedenza, tale iniziativa non comprova (come invece vorrebbe l’istante), l’esistenza di un “rapporto simbiotico”.

3.3.9.

Per questo motivo, i rimproveri sollevati rispetto al precedente patrocinatore (d’ufficio), e che riguardano solo quest’ultimo, non possono essere ascritti direttamente al procuratore pubblico per una sua ricusazione.

Ciò vale in particolare per le reazioni del precedente patrocinatore (d’ufficio) rispetto all’istanza di sua revoca, per l’episodio (invero inammissibile) accaduto nel corso del confronto 20.5.2015, per l’ipotetica violazione del segreto d’ufficio in relazione allo scritto 6.7.2016, per l’eventuale mancata o insufficiente partecipazione agli interrogatori.

3.3.10.

Certo è che una precisa percezione delle proprie rispettive posizioni delle parti processuali, nelle diverse fasi del procedimento, così come una precisa delimitazione e rispetto dei differenti ruoli processuali, sono importanti premesse non solo per la ricerca della verità materiale ai sensi dell’art. 6 CPP, ma anche per evitare d’ingenerare anche solo le sembianze, o il dubbio, di possibili parzialità.

  1. La domanda di ricusazione è respinta. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 56 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. La domanda di ricusazione è respinta.

  2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di RE 1,.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il cancelliere

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