Incarto n. 60.2016.225
Lugano 6 dicembre 2016/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelleria
sedente per statuire sul reclamo 2/3.8.2016 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
contro
il dispositivo n. 2. (mancato riconoscimento di indennizzi e riparazione del torto morale) del decreto d’abbandono 19.7.2016 emanato dal procuratore pubblico Andrea Pagani a suo favore nel contesto del procedimento promosso (anche) nei suoi confronti per titolo di ricettazione sub. riciclaggio di denaro (ABB __________);
richiamate le osservazioni 8.8.2016 del magistrato inquirente;
considerato che RE 1, interpellato, non ha replicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. RE 1 è stato arrestato in data 21.3.2001, su ordine dell’allora procuratore pubblico Bruno Balestra, nell’ambito di un’inchiesta relativa ad un furto perpetrato - da ignoti - il 9/10.3.2001 a danno di __________. (cfr. AI 3, inc. MP __________). Al momento dell’arresto, l’imputato si stava apprestando a cambiare delle banconote da CHF 1'000.-- (parzialmente bruciate) presso la __________ __________, __________, risultate essere parte della refurtiva del reato di cui sopra. Contro di lui sono stati ipotizzati i reati di ricettazione sub. riciclaggio di denaro.
RE 1 è stato scarcerato il 17.4.2001, sempre su ordine del magistrato competente.
b. In data 15.6.2016 il procuratore pubblico Andrea Pagani, nel frattempo subentrato nell’inchiesta, ha comunicato a RE 1 l’imminente chiusura dell’istruzione, prospettandogli l’emanazione di un decreto di abbandono (per intervenuta prescrizione dell’azione penale) e informandolo altresì che eventuali istanze probatorie andavano presentate entro l’1.7.2016. Lo stesso era inoltre invitato – entro il medesimo termine – a formulare eventuali pretese di indennizzo e di torto morale (AI 190).
c. Entro il termine impartitogli, per il tramite del suo legale, RE 1 ha chiesto la rifusione delle spese di patrocinio di CHF 6'298.40, nonché la riparazione del torto morale quantificata in CHF 6'200.-- (relativi a 31 giorni di carcerazione per un importo di CHF 200.-- al giorno) [AI 192].
d. Con decreto 19.7.2016 il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento a carico – tra gli altri – di RE 1 per intervenuta prescrizione, il 21.9.2008 per quanto attiene il reato di riciclaggio di denaro e il 20.3.2016 per il reato di ricettazione.
Il procuratore pubblico ha poi negato qualsiasi indennizzo e riparazione di torto morale in applicazione dell’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP, in quanto l’imputato avrebbe provocato l’apertura del procedimento penale in modo illecito e colpevole, avendo preso in consegna denaro proveniente da un furto e tentando di sostituirlo presso un istituto di credito, “sapendo di agire ‘in una zona grigia’ quo all’origine del contante ed avendo quindi agito accollandosi un rischio” (decreto di abbandono 19.7.2016, p. 5, ABB __________).
Non ha di contro accollato le spese procedurali a RE 1, giusta l’art. 426 cpv. 2 CPP, in quanto - anche se lo stesso ha provocato in modo colpevole e illecito il procedimento penale a suo carico - le citate spese non sarebbero in nesso causale con il suo “fehlerhaftes Verhalten”, essendo volte all’identificazione del/degli autore/i del furto, del quale RE 1 non è mai stato indiziato (decreto di abbandono 19.7.2016, p. 6, ABB __________).
e. Con gravame 2/3.8.2016 RE 1 impugna il suddetto dispositivo chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso che gli venga accordato un indennizzo di CHF 6'298.40 per le spese di patrocinio e una riparazione del torto morale per CHF 6'200.--.
Dopo aver ripercorso i fatti il reclamante contesta la conclusione alla quale è giunto il procuratore pubblico, affermando che l’esenzione delle spese procedurali a suo carico non reggerebbe. Infatti, come stabilito dall’Alta Corte, essendo state poste le spese procedurali a carico dello Stato, a RE 1 doveva essere riconosciuto l’indennizzo richiesto e la riparazione del torto morale.
Ritiene inammissibile sostenere che avrebbe provocato (in modo illecito e colpevole) il procedimento penale a suo carico, in quanto non vi sarebbe alcuna prova in merito al fatto che il reclamante avesse la consapevolezza che il denaro ricevuto proveniva da un furto. Sarebbe anche inammissibile, da un lato decretare l’abbandono in quanto l’autorità inquirente avrebbe omesso di agire durante il periodo di prescrizione, e dall’altro imputare comunque all’imputato atti di rilevanza penale.
Il rifiuto di indennizzo e di riparazione del torto morale apparirebbe dunque ingiustificato e contrario alle norme applicabili.
Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero (per es. avverso il decreto di abbandono secondo l’art. 319 CPP, atto impugnabile in applicazione dell’art. 322 cpv. 2 CPP) e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, presentato il 2/3.8.2016 contro il decreto di abbandono 19.7.2016 del procuratore pubblico, è tempestivo e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10).
RE 1, imputato nei cui confronti è stato decretato l’abbandono del procedimento penale, è legittimato a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica del dispositivo n. 2. che gli ha negato il riconoscimento di indennizzi e la riparazione del torto morale (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 322 CPP n. 5).
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Il gravame è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
In applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è stato pienamente oppure parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:
a. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
Ai sensi dell’art. 429 cpv. 2 CPP l’autorità penale deve pronunciarsi d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale (decisione TF 6B_802/2015 del 9.12.2015 consid. 6.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 10/31). Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
2.2.
La pretesa d’indennizzo alla quale ha diritto una persona che è stata assolta è indipendente da una responsabilità delle autorità penali (decisione TF 6B_566/2015 del 18.11.2015 consid. 2.4.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6). Lo Stato è chiamato a rispondere della totalità del danno (spese di patrocinio, danno economico e torto morale) cagionato all’imputato.
Il suddetto danno deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della responsabilità civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 9) conclusosi con un decreto di abbandono o di parziale abbandono, con un’assoluzione totale o parziale o con un decreto di non luogo a procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.).
2.3.
Come sopra esposto, ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, l’imputato assolto in parte o totalmente o nei confronti del quale è stato emanato un decreto di abbandono ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
L’indennità in questione copre in particolar modo gli onorari dell’avvocato, a condizione che il ricorso a quest’ultimo abbia come scopo un esercizio ragionevole dei diritti procedurali. Lo Stato si assume le spese di difesa unicamente nel caso in cui il patrocinio di un avvocato era necessario, tenuto conto della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati [Messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1231 (in seguito: Messaggio)].
2.4.
2.4.1.
Ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. c CPP, l’imputato prosciolto ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. Il versamento di un’indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione particolarmente grave della personalità ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 CC o dell’art. 49 CO.
La fissazione della riparazione morale costituisce una decisione secondo l’equità, fondata di principio sull’apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso, deve tenere conto segnatamente del pregiudizio all’integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e professionale.
La gravità oggettiva della lesione della personalità deve essere percepita dall’imputato prosciolto come una sofferenza morale (DTF 128 IV 53); è peraltro quest’ultimo che deve dimostrare che la lesione è stata da lui percepita come soggettivamente grave (DTF 120 II 97).
2.4.2.
La privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’imputato. La riparazione del torto morale è concessa regolarmente se l’imputato è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio, p. 1231). In caso di carcerazione ingiustificata, il torto morale deve essere fissato secondo il “metodo bifasico” (decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014 consid. 1.2.). Nella prima fase si stabilisce un importo base in funzione, soprattutto, della durata della carcerazione; nella seconda fase l’importo base può essere aumentato o diminuito, alla luce delle circostanze del caso, vale a dire dei vari fattori ricordati e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’imputato (decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014 consid. 1.2.). Il Tribunale federale riconosce CHF 200.--/giorno per privazioni della libertà di breve durata, qualora non sussistano circostanze straordinarie che giustifichino un aumento o una diminuzione (decisione TF 6B_437/2014 del 29.12.2014 consid. 3.).
2.5.
Ai sensi dell’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP l’autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento.
Il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha cagionato, in nesso causale adeguato, l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica che si deduce dall’ordinamento giuridico svizzero (decisione TF 6B_291/2013 del 12.12.2013 consid. 4.2.).
L’autorità penale, per determinare se il comportamento in questione giustifichi l’esclusione o la riduzione dell’indennità, deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (decisione TF 6B_950/2014 del 18.9.2015 consid. 1.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 430 CPP n. 9 ss.).
Secondo la giurisprudenza, il diritto civile non scritto vieta di creare uno stato di fatto idoneo a cagionare ad altri un danno senza prendere le misure necessarie allo scopo di impedire l’insorgenza del pregiudizio; chi disattende questa norma (non scritta) può essere tenuto, giusta l’art. 41 CO, a risarcire il danno che risulta dalla sua inosservanza (decisione TF 1B_475/2012 del 10.6.2013 consid. 2.1.). Ora, le spese dirette e indirette di una procedura penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere pagata all’imputato prosciolto, costituisce un danno per la collettività pubblica. In tal senso il diritto di procedura penale impedisce implicitamente di creare senza necessità l’apparenza che un’infrazione sia stata o avrebbe potuto essere commessa, poiché un tale comportamento è suscettibile di provocare l’intervento delle autorità di repressione e l’apertura di una procedura penale e quindi causare alla collettività il danno rappresentato dalle spese legate all’istruzione di un procedimento penale aperto inutilmente. Vi è quindi comportamento colpevole nel caso in cui l’imputato avrebbe dovuto rendersi conto, viste le circostanze e la sua situazione personale, che la sua attitudine rischiava di provocare l’apertura di un’inchiesta (sentenza TF 1B_475/2012 del 10.6.2013 consid. 2.1.).
Tra il comportamento che viola le norme di responsabilità civile e l’apertura dell’inchiesta con i relativi costi deve sussistere un rapporto di causalità. Il Tribunale deve spiegare in che modo la persona imputata ha, mediante il suo agire, infranto delle norme di comportamento, violando così illecitamente ed in maniera chiara delle norme di responsabilità civile (sentenza TF 6B_1126/2014 del 21.4.2015, consid. 1.3.).
Il procuratore pubblico ha deciso di non concedere indennizzi e riparazione del torto morale a RE 1 a ragione del fatto che, mediante il suo comportamento illecito e colpevole, avrebbe provocato il procedimento penale a suo carico.
Dal canto suo il reclamante contesta tale conclusione ritenendo non esserci alcuna prova circa il suo asserito comportamento illecito e colpevole.
Per evadere la questione, occorre riassumere la fattispecie per quanto attiene il ruolo avuto da RE 1 nel procedimento penale in esame.
3.2.
Dagli atti dell’incarto penale risulta che, nella notte tra il 9 e il 10.3.2001 è stato perpetrato un furto - da ignoti - a danno di __________. La refurtiva ammontava approssimativamente ad una cifra tra i CHF 200'000.-- ed i CHF 250'000.--, parte anche in contanti in banconote da CHF 1'000.--.
L’operazione di scasso della cassaforte, mediante l’utilizzo di bombole di ossigeno acetilene, ha comportato il danneggiamento di varie banconote che sono state (parzialmente) bruciacchiate.
A seguito di tali fatti la polizia ha inviato agli istituti bancari una segnalazione riguardante la presenza in circolazione di banconote bruciate.
In data 21.3.2001, è stato richiesto l’intervento della polizia, da parte di un funzionario della __________, __________, in quanto si erano presentate allo sportello due persone intenzionate a cambiare varie banconote da CHF 1'000.-- , in parte bruciacchiate, per un totale di CHF 160'000.--, provenienti dunque dal suddetto furto.
Le due persone sono state identificate in __________ e RE 1. Il procedimento penale è stato dunque aperto – tra gli altri – nei confronti di quest’ultimo per titolo di ricettazione subordinatamente riciclaggio di denaro.
3.3.
Per quanto qui interessa, la posizione del reclamante può essere riassunta come segue in base alle sue ammissioni.
3.3.1.
Lo stesso ha affermato di aver ricevuto la somma di CHF 160'000.-- da un certo __________ (conosciuto per motivi lavorativi), presso il __________ di __________. __________ gli avrebbe chiesto se poteva cambiargli del denaro, in quanto danneggiato. Il reclamante avrebbe riferito che non vi era alcun problema, l’importante era che i soldi fossero “giusti” (cfr. Rapporto d’arresto 21.3.2001 di RE 1, p. 2, AI 4). Ha precisato di non aver chiesto la provenienza dei suddetti soldi e che era la prima volta che collaborava con __________.
Ha successivamente asserito di aver chiesto ad __________ se i soldi fossero “buoni”, inteso come non falsi. Quando __________ gli assicurò che non erano falsi, decise di accettare di cambiare il denaro, credendo alla spiegazione di __________ secondo cui il denaro gli era caduto nel camino bruciandosi leggermente. Non si sarebbe posto la questione del perché – essendo soldi “buoni” – non sarebbe andato direttamente __________ a cambiarli (cfr. verbale di interrogatorio 17.4.2001, AI 59).
Sentito nuovamente il 22.5.2001, RE 1 ha precisato che, al momento della ricezione dei soldi, insieme ad __________ vi sarebbe stato anche un “__________” che non sarebbe intervenuto per dare spiegazioni circa l’origine dei soldi e sulla cui presenza non si sarebbe fatto troppe domande (cfr. AI 65).
3.3.2.
Quando chiese consiglio all’avv. __________ circa l’operazione di cambio, il reclamante non gli raccontò la verità sulla provenienza del denaro, in quanto “sapevo benissimo che si sarebbe rifiutato di cambiarlo e che mi avrebbe proibito di effettuare un’operazione del genere. Questo ritengo perché lui non si sarebbe fidato sulla provenienza del denaro in questione e perché sono cose che non si fanno. (...) forse qualche paura sulla reale provenienza dei fr. 160'000.- ce l’avevo. È vero che se cambiare così tanto denaro fosse stato così facile l’avrebbe fatto l’__________ stesso senza darne incarico a me” (verbale di interrogatorio 17.4.2001, p. 3, AI 59).
Il reclamante aveva inoltre omesso di indicare all’avv. __________ la presenza del __________ alla consegna dei soldi, in quanto era consapevole che se avesse raccontato la verità al legale, questo non gli avrebbe lasciato fare l’operazione concordata con __________. Per lo stesso motivo avrebbe raccontato all’avvocato che i soldi erano suoi e che erano danneggiati in quanto li avrebbe bruciati la di lui figlia, al fine di evitare “ulteriori domande sull’origine dei fondi e sulla natura dei soldi” (verbale di interrogatorio 22.5.2001, p. 3, AI 65).
Dopo l’arrivo, durante il verbale 17.4.2001, dell’allora procuratore generale Bruno Balestra, RE 1 ha nuovamente ammesso di non aver informato l’avv. __________ circa l’operazione di cambio propostagli da __________, in quanto aveva capito che si trattava di “un’operazione un po’ strana” che lui non gli avrebbe lasciato fare. Ha altresì affermato che, “dal momento che avevo chiesto al mio amico __________ se i soldi erano buoni o no è chiaro che ero consapevole che l’operazione di cambio si situava in una zona grigia. Non ho però voluto sapere di più” (verbale di interrogatorio 17.4.2001, p. 5, AI 59).
3.3.3.
Su consiglio del suo legale, si sarebbe dunque rivolto a , della __________ di __________ (), al fine di concludere l’operazione di cambio del denaro danneggiato. Al proposito, gli avrebbe comunicato che “doveva cambiare quella somma perché la figlioletta li aveva gettati nel camino e quindi si erano danneggiati” (cfr. Rapporto d’arresto 21.3.2001 di __________, p. 3, AI 4). Avrebbe asserito tale circostanza ingenuamente, pensando che la cosa sarebbe così funzionata senza tante complicazioni.
3.4.
In data 28.8.2001 è stato interrogato - per via rogatoriale - __________. Lo stesso ha innanzitutto negato di aver consegnato personalmente a RE 1 la citata somma, precisando di essersi limitato a metterlo in contatto con un potenziale cliente, intenzionato ad acquistare - pagandoli in franchi svizzeri - una cinquantina di videogiochi. Il suddetto cliente gli avrebbe poi chiesto se avesse clienti __________ disposti a cambiare una somma ingente di valuta. Gli avrebbe quindi presentato RE 1 dopo essersi accertato della disponibilità di quest’ultimo ad eseguire l’operazione. RE 1 avrebbe accettato di eseguire l’operazione “a patto che si trattasse di valuta non ‘CIUCCA’ (falsa), al che gli risposi che non ne ero a conoscenza ma ritenevo si trattasse di valuta regolare in quanto il cliente aveva chiesto un contatto in __________ per cambiarli in territorio __________” (in AI 70).
Da quel giorno non avrebbe più né visto né sentito il potenziale cliente, venendo a conoscenza dell’avvenuto arresto di RE 1.
3.5.
Dall’incarto penale risulta che, in data 5.8.2016, nelle more della procedura di reclamo, è stata acquisita agli atti la sentenza di condanna del Tribunale di __________, depositata il 28.1.2016, nell’ambito del procedimento penale promosso – tra gli altri – nei confronti di RE 1, per il medesimo complesso di fatti (AI 195).
Da tale decisione risulta in particolare che “proprio le dichiarazioni contrastanti e contraddittorie rese da RE 1 ed __________ (...) nel corso delle indagini e da ultimo nel corso del dibattimento confermano l'evidente loro conoscenza della provenienza illecita del denaro. Proprio sapendo di tale illecita provenienza, RE 1 non si avvale di un soggetto qualunque ma chiede l'intervento di un direttore di Banca, __________, pensando così di poter sfuggire ad eventuali e possibili controlli, anche tenuto conto della circostanza anomala che tale somma di denaro, certamente non di entità ridotta, era costituita da banconote bruciate; tale scelta conferma la mancanza di buona fede del RE 1. Deve ritenersi sussistente anche l'elemento soggettivo del dolo generico in capo ai due imputati, quantomeno nelle forma eventuale in quanto RE 1 ed __________ si erano certamente rappresentati la concreta possibilità, accettandone così il rischio, della provenienza illecita del denaro ricevuto ed oggetto del cambio, tenuto conto della complessiva entità della somma di denaro, dal taglio di banconote da cui era costituita, tutte da mille franchi, dalla parziale bruciatura di tutte le banconote attribuita ad un fatto accidentale di cui RE 1 si assume, in una fase anche la responsabilità in proprio. (...). Tali condotte integrano (...) l'ipotesi di tentativo punibile, figura ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza anche in relazione al reato di riciclaggio (..). Il cambio delle banconote, tenuto conto della natura fungibile del denaro, è sufficiente ad integrare il delitto di riciclaggio creandosi un ostacolo alla tracciabilità di quanto provento di reato” (cfr. sentenza, p. 28-30).
3.6.
Ora, alla luce di tutto quanto sopra questa Corte non può che concordare con la motivazione addotta dal magistrato inquirente.
In considerazione delle allegazioni rese da RE 1 nei vari verbali di interrogatorio, va ritenuto come lo stesso fosse consapevole di agire in un’operazione strana, in zona grigia, in relazione alla quale ha mentito al funzionario di banca ed al propio legale, prestandosi al cambio di denaro pur non avendo approfondito le strane circostante circa la sua origine.
È quindi corretto affermare che lo stesso ha provocato in modo illecito e colpevole il procedimento penale a suo carico per ricettazione sub. riciclaggio di denaro.
In ragione di tutte le circostanze (strane ed ambigue) emerse dagli atti, RE 1 avrebbe dovuto rendersi conto, che il suo comportamento rischiava di provocare l’apertura di un procedimento penale. Agendo in tale modo lo stesso ha dunque violato la regola di diritto civile (non scritto) che impedisce di creare uno stato di fatto proprio a causare un danno ad altri, senza prendere le misure necessarie atte a evitarne l’accadimento. Come visto, chi disattende questa norma può essere tenuto – giusta l’art. 41 CO – a risarcire il danno.
Il comportamento scorretto tenuto dal reclamante è inoltre in nesso di causalità adeguata con l’apertura del suddetto procedimento.
Appare quindi giustificato, in applicazione dell’art. 430 cpv. 1 litt. a CPP, negare il riconoscimento di qualsiasi indennizzo per le spese legali. Per i medesimi motivi devesi rifiutare la riparazione del torto morale postulata.
Il reclamante ritiene innanzitutto che l’esenzione delle spese procedurali a suo carico non reggerebbe, con la conseguenza che non avendogliele accollate, avrebbe dovuto riconoscergli indennizzi e riparazione di torto morale.
4.1.
Come visto, nello specifico, il procuratore pubblico ha ritenuto di non accollare le spese procedurali a RE 1, pur riconoscendo che lo stesso avrebbe provocato in modo illecito e colpevole il procedimento penale a suo carico, in quanto le suddette spese non sarebbero in nesso causale con il suo comportamento scorretto.
Le spese vive relative all’incarto penale in questione consisterebbero “nelle fatture pagate per i controlli telefonici (...) e per l’analisi del DNA (...). Costi, questi, che si sono resi necessari (...) per tentare di identificare il/gli autore/i del furto perpetrato a danno di __________. Costi, dunque, che non sono addebitabili al RE 1, che non è mai stato indiziato del crimine commesso (da ignoti) a danno di quest’ultima (...)” (decreto di abbandono 19.7.2016, p. 6, ABB __________).
4.2.
In merito alle spese procedurali il CPP prevede che, in caso di condanna, le sostiene
Ora, se da un lato è vero che tra la regolamentazione degli oneri processuali e quella dell’indennizzo, esisterebbe una certa corrispondenza (cfr. ad esempio decisione TF 6B_1034/2016 del 31.3.2016 consid. 3.1.2.), segnatamente che un’indennità entrerebbe in considerazione di massima in un’analoga proporzione all’assunzione delle spese procedurali da parte dello Stato; dall’altro è pur vero che il comportamento illecito e colpevole rimproverato all’imputato prosciolto, deve trovarsi in una relazione di causalità adeguata con l’apertura dell’inchiesta e le relative spese oppure con gli ostacoli cagionati a questa.
La relazione di causalità è realizzata quando, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, il comportamento della persona toccata era di natura tale da provocare l’apertura della procedura penale e il danno oppure le spese che questa ha provocato (PC – CPP, art. 426 CPP n. 18).
4.3.
Come rettamente motivato dal magistrato inquirente, le spese relative all’incarto penale erano afferenti all’identificazione del/gli autore/i del furto commesso (ad esempio l’analisi DNA, AI 47), reato per il quale RE 1 non è mai stato indiziato.
In mancanza dunque di un nesso causale tra il comportamento scorretto imputato al reclamante e le spese vive causate dal procedimento per furto, a ragione il procuratore pubblico ha deciso di accollarle allo Stato.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. e 426, 429 e 430 CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’050.-- (millecinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera