Incarto n. 60.2016.164
Lugano 4 ottobre 2016/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 10/13.6.2016 presentato da
RE 1 patr. da: RA 1
contro
la decisione 1.6.2016 emanata dal procuratore pubblico Antonio Perugini mediante la quale gli ha negato l’accesso agli atti del procedimento penale pendente nei suoi confronti (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 14/15.6.2016 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;
visto lo scritto di replica 21/22.6.2016 di RE 1;
considerato l’ulteriore scritto 27/30.6.2016 inviato da RE 1 al magistrato inquirente, che in data 28/30.6.2016 l’ha inviato a questa Corte per conoscenza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
a. In data 27.1.2016 la polizia cantonale, V° Reparto stradale, ha inviato a RE 1, al suo domicilio in __________, uno scritto denominato “Richiesta generalità conducente”, con cui gli ha comunicato che “in data 23.01.2016, alle ore 00:32 è stato oggetto di un’infrazione alla LCStr. (controllo della velocità): Veicolo
__________ (__________) Località, direzione __________, A.2., carreggiata B (N/S), Km 2.350, dir. sud. Velocità costatata Km/h 146. Velocità prescritta Km/h 100. Velocità punibile Km/h 142 Art. 90, cpv. 2 LCStr. Vi comunichiamo che, secondo l'articolo 16 della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985, il detentore di un veicolo a motore o di un velocipede ha l'obbligo di fornire agli organi di polizia le informazioni necessarie al fine di identificare l'autore di un'infrazione alla LCStr. commessa con il suo veicolo”, invitando lo stesso "a fornirci, entro 30 giorni (...), le generalità del conducente responsabile dell'infrazione. A ricezione delle informazioni, la persona da voi indicata riceverà un avviso di contravvenzione. Tale procedura permetterà all’autore dell’infrazione stradale di pagare l’importo della multa senza che l’infrazione debba essere segnalata alle autorità competenti del suo Paese (...)” (in AI 1, inc. MP __________).
b. In data 3.2.2016 la polizia cantonale ha nuovamente inviato a RE 1, al suo domicilio __________, il formulario denominato “Richiesta generalità conducente”, con cui gli ha comunicato che “in data 31.01.2016, alle ore 01:07 è stato oggetto di un’infrazione alla LCStr. (controllo della velocità): Veicolo __________ Località, direzione __________ A.2., carreggiata B (N/S), Km 2.350, dir. sud. Velocità costatata Km/h 193. Velocità prescritta Km/h 100. Velocità punibile Km/h 188 Art. 90, cpv. 2 LCStr.”, indicando le medesime comunicazioni di cui al precedente formulario (in AI 1, inc. MP __________).
c. Al primo formulario, RE 1 ha risposto in data 10.2.2016, indicando le sue generalità complete, quale conducente al momento della constatazione dell’infrazione (in AI 1, inc. __________).
d. Con scritto 4.2.2016 (recte: 4.3.2016), per il tramite del suo patrocinatore, RE 1 ha chiesto e ottenuto la documentazione fotografica inerente il controllo della velocità del 23.1.2016 (cfr. doc. D-E, allegati al reclamo 10/13.6.2016).
e. In data 18.3.2016, la polizia cantonale ha informato l’avv. RA 1 del fatto che “tramite il primo formulario richiesta generalità conducente”, RE 1 sarebbe “stato identificato come l'autore del reato alla LCStr. (art. 90, cpv 3 & 4) del giorno 31.01.2016, ore 01.07, in territorio di __________ A.2.” (cfr. doc. F, allegato al reclamo 10/13.6.2016).
Con quell'atto, la polizia cantonale ha altresì trasmesso al legale “due avvisi di contravvenzioni” (n. __________ e n. __________), invitando RE 1 “a compilare i due formulari allegati e versarci gli importi di CHF 1'000.-- & 2'600.--“. La polizia ha anche ricordato che RE 1 “ha la facoltà di essere verbalizzato presso i nostri uffici di __________ previo appuntamento” (cfr. doc. F, allegato al reclamo 10/13.6.2016).
Negli avvisi di contravvenzione in questione, risulta, tra l'altro, che la polizia cantonale, premettendo che “a seguito della nostra richiesta generalità conducente in merito al (...) controllo della velocità (...), siamo stati informati che alla guida del veicolo era Lei”, ha informato RE 1 del fatto che “l’applicazione della presente procedura permette all’autore dell’infrazione stradale di pagare immediatamente l’importo della multa senza che l’infrazione debba essere segnalata alle autorità competenti del suo Paese”. La polizia ha dunque impartito a RE 1 un “termine perentorio di 60 giorni”, da un lato, per compilare, firmare e inviare entrambi i predetti formulari “Richiesta generalità conducente”, dall'altro, per pagare - a titolo di “Pagamento della contravvenzione (CPP art. 268)” - gli importi di EUR 952.-- e EUR 2'476.-- “sul nostro conto bancario presso la Banca __________ di __________” (in doc. F, allegato al reclamo 10/13.6.2016).
Allegato ai citati avvisi di contravvenzione, vi era uno scritto prestampato, con il quale la polizia ha informato il destinatario che “in base alla legislazione svizzera, il superamento di velocità di cui si è reso colpevole il conducente del vostro veicolo il giorno indicato sul formulario ‘Avviso di contravvenzione’, viene trattato come reato alla LCStr. (art. 90, cpv. 3 & 4)” e che, “in ogni caso, come richiesto dal formulario ‘Avviso di contravvenzione’, vi invitiamo a versare l’importo per la copertura delle spese (art. 268 CPP) e rinviarci il formulario richiesta generalità conducente compilato e firmato” (in doc. F, allegato al reclamo 10/13.6.2016).
f. Con scritto 23.3.2016, l’avv. RA 1, ha chiesto alla polizia cantonale la documentazione fotografica inerente i fatti del 31.1.2016. Inoltre, anche in considerazione della richiesta di versamento degli importi di cui sopra, il legale ha chiesto di sapere se i fatti in questione fossero già stati oggetto di rapporto rispettivamente di denuncia nel contesto di una procedura preliminare al pubblico ministero, nonché la conferma del fatto che la polizia agisse “in veste di polizia giudiziaria” (cfr. doc. G, allegato al reclamo 10/13.6.2016).
g. In data 24.3.2016, la polizia cantonale ha trasmesso al patrocinatore di RE 1 la documentazione fotografica relativa al controllo della velocità riferito ai fatti del 31.1.2016, confermando altresì che “al momento della procedura si tratta di un'inchiesta preliminare di polizia” (cfr. doc. H, allegato al reclamo 10/13.6.2016).
h. Con successivo scritto 31.3.2016, l’avv. RA 1, ha chiesto alla polizia cantonale ulteriori delucidazioni, segnatamente circa le basi legali, con riferimento all'invito indirizzato a RE 1 di compilare i cosiddetti formulari “Richiesta di generalità del conducente”, così come pure in merito alla richiesta di “Pagamento della contravvenzione” (cfr. doc. I, allegato al reclamo 10/13.6.2016).
i. Con risposta 4.4.2016, mediante due distinti scritti, la polizia cantonale ha informato l’avv. RA 1 che “il caso può essere concluso tramite la procedura conducenti stranieri (pagamento dell'importo citato e la compilazione del formulario richiesta generalità conducente completo). Una volta ricevuto l'importo e le informazioni richieste, i nostri servizi effettueranno una segnalazione alle autorità competenti. Stessa cosa in caso di non pagamento. Tuttavia, vi è la possibilità per il sig. RE 1 di essere sentito a verbale presso i nostri uffici di __________ e quindi verrà avviata la procedura svizzera. Alla stessa occasione, avrete l'occasione di verificare la taratura dell'apparecchiatura radar” (cfr. doc. L-M, allegati al reclamo 10/13.6.2016).
l. In data 22.4.2016, non avendo ottenuto risposta precisa alle precedenti richieste d'informazione, RE 1 - sempre per il tramite del suo legale -, si è nuovamente rivolto alla polizia cantonale chiedendo, fra l'altro, conferma del fatto che lo stesso RE 1, nei procedimenti penali di cui sopra, fosse considerato in veste di imputato (ex art. 111 cpv. 1 CPP). Ha inoltre chiesto di sapere se, attraverso la serie di domande postegli mediante gli scritti inviatigli, la polizia intendeva raccogliere la deposizione dell’imputato. Ha inoltre domandato se il fatto di “essere sentito a verbale” di cui allo scritto 4.4.2016, potesse consistere nell'interrogatorio ai sensi degli art. 142 ss. e 157 ss. CPP, nonché di sapere se gli inviti di procedere al “Pagamento della contravvenzione” fossero individuabili nella norma procedurale indicata quale base legale (cfr. doc. N, allegato al reclamo 10/13.6.2016).
m. In data 29.4.2016 la polizia cantonale ha trasmesso al procuratore pubblico Antonio Perugini il rapporto di segnalazione concernente RE 1 per infrazione alle norme della circolazione stradale (ex art. 90 cpv. 3-4 LCStr) [AI 1, inc. MP __________].
n. In data 4.5.2016 il magistrato inquirente ha conferito l’incarico alla polizia, nella fase dell’istruzione, di acquisire tutte le prove tecnico-documentali a carico dell’imputato, di verbalizzarlo (alla presenza del difensore) contestandogli puntualmente gli elementi di reato a suo carico nonché di assumere tutte le eventuali ulteriori prove legate al procedimento in esame (AI 2).
o. In data 6.5.2016 la polizia cantonale ha comunicato all’avv. RA 1, che “ritenuta l’apertura dell’istruzione”, era opportuno che lo stesso si rivolgesse direttamente al procuratore competente (cfr. doc. P, allegato al reclamo 10/13.6.2016).
p. Con scritto 13/17.5.2016 RE 1, per il tramite del suo difensore di fiducia, ha chiesto al procuratore pubblico di poter esaminare gli atti del procedimento (AI 3).
q. Non ottenendo risposta alla suddetta istanza, in data 31.5/1.6.2016, RE 1 ne ha sollecitato l’evasione (AI 4).
r. In risposta all’istanza di esaminare gli atti del procedimento in questione, il procuratore pubblico, con lettera 1.6.2016, ha comunicato all’avv. RA 1, che “ciò è possibile solo dopo il primo interrogatorio dell’imputato (art. 101 cpv. 1 CPP; DTF 137 IV 172)” [AI 5].
s. Con gravame 10/13.6.2016 RE 1 impugna la decisione di cui sopra. Preliminarmente chiede che questa Corte ordini, provvisionalmente, la sospensione dell’istruzione. In via principale, chiede “che sia riformata, nel senso che autorizzi l’esame degli atti di cui al procedimento INC.__________ da parte del reclamante, eventualmente limitatamente alla presa di conoscenza dell’elenco atti; oppure in via subordinata, che la causa sia retrocessa al pubblico ministero per una nuova decisione motivata” (reclamo 10/13.6.2016, p. 3).
Il reclamante, dopo aver ripreso i fatti, segnatamente con particolare riferimento allo scambio di corrispondenza tra l’avv. RA 1 e la polizia cantonale, Servizio controlli velocità, ritiene che la decisione impugnata sarebbe sommaria, nella misura in cui sosterrebbe che “consultare gli atti del procedimento ‘è possibile solo dopo il primo interrogatorio’, con ciò ovviamente sottintendendo di ritenere che il reclamante non sarebbe ancora stato interrogato” (reclamo 10/13.6.2016, p. 7).
RE 1 espone poi le norme applicabili alla fattispecie, in particolare l’art. 107 cpv. 1 lit. a CPP, nonché i combinati disposti di cui agli art. 101 cpv. 1 e 108 CPP, ritenendo che “la formulazione indeterminata dell’art. 101 cpv. 1 CPP conferisce alla direzione del procedimento (solo) un certo potere d’apprezzamento (...); anche perché, ovviamente, la condizione del primo interrogatorio non appare né deve essere considerata una condizione formalmente dirimente” (reclamo 10/13.6.2016, p. 7).
Ritiene che “se quindi l’esame degli atti da parte della persona imputata prima del suo primo interrogatorio non è dunque garantito dal CPP e se di principio una volta nato il diritto di accedere al dossier è totale (...), si deve necessariamente anche ritenere che nulla impedisca al pubblico ministero, anche per il fatto che questi sempre e in ogni stadio del procedimento è tenuto a garantire il rispetto del principio della proporzionalità, di acconsentire già a quel momento un accesso parziale, segnatamente concedendo l’accesso all’elenco degli atti la cui tenuta, in generale e fatta salva l’eccezione che ivi è prevista – che certo qui non è data – è prescritta dall’art. 100 cpv. 2 CPP” (reclamo 10/13.6.2016, p. 8).
Nel caso concreto dunque, già dal complesso dei fatti così come esposti, RE 1 “ritiene di poter capire come, meno che mai e in nessun modo, accedendo e quindi consultando agli atti del procedimento che lo riguarda, il ricorrente potrebbe ostacolare l’istruzione o, per dirla con il legislatore, la ricerca della verità” (reclamo 10/13.6.2016, p. 8).
Sarebbe del resto “l’autorità penale stessa a confermare questo fatto, in primo luogo laddove si consideri che già il 18 marzo 2016, quindi già dopo circa due mesi dalla constatazione dei fatti alla base dell’avvio della sua attività investigativa, la polizia giudiziaria, dando conto di aver ricevuto di ritorno un c.d. formulario ‘Richiesta generalità conducente’ assicurava che ‘tramite il primo formulario richiesta generalità conducente’ l’autore del reato relativo ai fatti del 23 gennaio sarebbe ‘stato identificato [... anche ...] come l’autore del reato alla LCStr. (art. 90, cpv 3 & 4) del giorno 31.01.2016, ore 01.07, in territorio di __________ ‘, e in secondo luogo laddove si osservi che pure lo stesso pubblico ministero, il 4 maggio nel conferire incarico alla polizia giudiziaria - peraltro la stessa che ha effettuato e raccolto i primi accertamenti del procedimento - ordinava a quest’ultima di ‘contestare puntualmente all’imputato gli elementi di reato a suo carico’, con ciò sottintendendo, si ritiene anche di poter concludere, che tutte le prove necessarie all’accertamento della verità materiale, precisamente per quanto è delle prove necessarie riguardo al reato, già sarebbero state raccolte e in quanto tali raccolte negli atti che il reclamante senza ottenere ragione ha chiesto di poter visionare in base al suo diritto” (reclamo 10/13.6.2016, p. 8-9).
Alla luce di ciò, la decisione impugnata non solo violerebbe il diritto ma paleserebbe un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento del pubblico ministero. Inoltre, non concedendo perlomeno l’accesso all’elenco atti, la stessa sarebbe anche da considerarsi “inadeguata” (reclamo 10/13.6.2016, p. 9).
Ritiene inoltre che “il rapporto scritto di cui all’art. 145 CPP a determinate condizioni e in determinati ambiti può sostituire l’interrogatorio (...)” (reclamo 10/13.6.2016, p. 9).
Sarebbe poi di “disarmante evidenza che il c.d. formulario ‘Richiesta identità del conducente’, inviato in __________ direttamente al reclamante per via postale, mira alla raccolta dell’identità del conducente del veicolo a motore al momento della (constatata o presunta) violazione delle norme della LCStr, e precisamente, dal profilo penale, alla determinazione dell’autore del delitto o del crimine” (reclamo 10/13.6.2016, p. 9).
RE 1 indica che “ove appunto si consideri che nel procedimento penale, (...), il c.d. ‘formulario’ materialmente non può che consistere in un’attività finalizzata all’acquisizione probatoria, in tutto e per tutto analoga, principalmente dal profilo della sua finalità ma pure da quello della forma scritta nella quale tale acquisizione è stata trasposta, all’interrogatorio della persona sospettata e imputata previsto dal CPP, o eventualmente al succedaneo costituito rapporto previsto dal suo art. 145, non v’è chi non veda come – benché, segnatamente al cospetto di quanto discende dall’art. 107 cpv. 2 CPP e riferitamente all’obbligo del richiamo ai diritti che concretizzano i principi fondamentali che si riassumono nel principio di cui alla massima nemo tenetur se ipsum prodere vel accusare previsto dall’art. 113 cpv. 1 CPP e peraltro anche sancito dall’art. 31 cpv. 2 Cst.,con modalità sulle quali il reclamante si riserva all’occorrenza di ritornare – a ‘un primo interrogatorio’ il reclamante sia già stato sottoposto” (reclamo 10/13.6.2016, p. 10).
Il reclamante ritiene infine che nella decisione impugnata non si troverebbe “motivazione alcuna con cui si giustifichi il diniego totale della richiesta di consultazione del dossier”, di modo che sarebbe violato il suo diritto di essere sentito, ciò che comporterebbe – anche solo per questo motivo – l’annullamento della stessa (reclamo 10/13.6.2016, p. 12).
RE 1 chiede infine, sulla base dell’art. 388 CPP, che questa Corte ordini, quale provvedimento cautelare, “la sospensione dell’istruzione e i.s. degli atti procedurali già previsti, in particolare dell’interrogatorio cui il reclamante è stato citato; questo sino alla decisione della TC/CRP alternativamente, in caso di retrocessione della causa, sino alla nuova decisione del pubblico ministero” (reclamo 10/13.6.2016, p. 12).
t. Delle ulteriori argomentazioni si dirà – se necessario – in corso di motivazione.
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto - entro il termine di dieci giorni - contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4. e 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 10/13.6.2016 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 1.6.2016 del procuratore pubblico, con cui ha gli negato l’accesso agli atti dell’incarto MP __________, è proponibile (ZK StPO – A. KELLER, 2. ed., art. 393 CPP n. 16; BSK StPO – P. GUIDONI, 2. ed., art. 393 CPP n. 10) e tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, imputato nel procedimento di cui sopra e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è - nelle predette circostanze - ricevibile in ordine.
Il diritto di essere sentiti sancito, in generale, dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e, in ambito penale, dagli art. 32 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 3 CPP n. 33 ss.) e 107 CPP, rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell’equo processo ai sensi degli art. 29 Cost. e 6 CEDU (decisione TF 6B_93/2014 del 21.08.2014 consid. 3.1.1.).
Tale diritto costituisce una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell'esercizio dei diritti negati.
2.2.
Il suddetto diritto viene ulteriormente concretizzato dall’art. 107 CPP, in base al quale – secondo il cpv. 1 – le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di esaminare gli atti (lit. a), di partecipare agli atti procedurali (lit. b), di far capo a un patrocinatore (lit. c), di esprimersi sulla causa e sulla procedura (lit. d) e di presentare istanze probatorie (lit. e)
I presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un procedimento penale pendente (ovvero avviato ai sensi dell’art. 300 CPP) sono disciplinati dagli art. 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 4).
2.2.1.
Giusta l’art. 101 cpv. 1 CPP le parti (tra cui l’imputato ex art. 104 cpv. 1 lit. a CPP) possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e, cumulativamente, dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto comunque salvo l’art. 108 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5 ss.).
In merito all’esame degli atti decide, entro un termine ragionevole (decisione TF 1B_19/2015 del 18.03.2015 consid. 4.2.), chi dirige il procedimento penale. Questi adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto (art. 102 cpv. 1 CPP).
2.2.2.
La nozione di "primo interrogatorio dell’imputato", menzionato dall’art. 101 cpv. 1 CPP, può essere messa in relazione all’art. 158 CPP, in particolare alla litt. a secondo cui all’inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l’imputato in una lingua a lui comprensibile che è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati (N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 101 CPP n. 3).
Il concetto di "primo interrogatorio" è pertanto connesso all’oggetto del procedimento penale, come si evince dal Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005 (p. 1098) [in seguito: Messaggio]. Esso deve consentire di contestare all’imputato che determinati atti compiuti in un luogo e a un’ora precisi assurgono a un tale reato (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 158 CPP n. 21 ss.).
Nella contestazione dei reati è compresa anche la contestazione delle prove e degli indizi già raccolti dalle autorità penali.
Il legame tra la nozione di "primo interrogatorio" e l’art. 158 cpv. 1 CPP risulta anche dal fatto che se, nel corso del procedimento, vengono estese le imputazioni ad altre fattispecie, l’imputato deve nuovamente essere informato dei suoi diritti, poiché si tratta – con riferimento alle nuove fattispecie – di "primo interrogatorio" (ZK StPO – G. GODENZI, op. cit., art. 158 CPP n. 10).
Il "primo interrogatorio" è allora ogni audizione nel corso della quale il procuratore pubblico comunica e contesta all’imputato una fattispecie per la prima volta.
Il concetto di "primo interrogatorio" non è dunque una nozione meramente temporale ma sostanziale.
Nell’ambito del medesimo procedimento penale l’imputato può trovarsi confrontato più di una volta con un "primo interrogatorio" (decisione TF 1B_132/2014 del 23.04.2014 consid. 2.1). È il caso quando un’unica imputazione si sviluppa su diverse audizioni, per esempio nel caso in cui la fattispecie (a fondamento dell’imputazione) sia complicata ed estesa, e perciò non esaminabile in un unico interrogatorio (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14); oppure quando, alla presenza di diverse imputazioni, ognuna di esse è singolarmente contestata in una specifica audizione; oppure ancora, quando, dopo un "primo interrogatorio" ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 CPP e successive ulteriori audizioni di approfondimento (non più, pertanto, "primi interrogatori"), ci sia la necessità di prospettare all’imputato altre, differenti fattispecie, così che la nuova audizione costituisce di conseguenza un "nuovo interrogatorio" (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14). In questi casi è pensabile e auspicabile, in base al principio della proporzionalità, un accesso agli atti progressivo e parziale, in corrispondenza dei “primi interrogatori” già effettuati e quelli ancora da operare.
Il "primo interrogatorio" dell’imputato da parte del pubblico ministero – che, secondo gli art. 158 e 312 cpv. 2 CPP, ingloba anche il "primo interrogatorio" effettuato dalla polizia su delega del pubblico ministero (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14) – è reputato eseguito, anche se è stato compiuto in maniera sommaria o non approfondita (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14) rispettivamente anche qualora, dal punto di vista del magistrato inquirente, non sia stato fruttuoso o l’imputato si sia rifiutato di rispondere alle domande (decisione TF 1B_368/2014 del 5.02.2015 consid. 1.2.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 101 CPP n. 14; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 101 CPP n. 4; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 101 CPP n. 3).
2.2.3.
L’art. 101 cpv. 1 CPP presuppone poi quale ulteriore (cumulativa) condizione per l’esame degli atti, l’"assunzione delle altre prove principali".
Si possono ritenere "prove principali" – per esempio – gli interrogatori del danneggiato o della vittima, le audizioni di testimoni determinanti, l’assunzione agli atti di documentazione bancaria e di rapporti tecnici o medici su fatti decisivi per il procedimento e il compimento di perquisizioni e sequestri (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 15; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 101 CPP n. 5; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 101 CPP n. 4).
In presenza di mezzi di prova rilevanti, deve essere possibile interrogare l’imputato prima che questi ne abbia conoscenza al fine di contestargli dette risultanze. Tra le "prove principali" si deve perciò annoverare anche un’altra audizione dell’imputato sui nuovi mezzi di prova (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 15).
In queste situazioni si può dunque concedere il diritto di accesso agli atti per le prove già contestate, non per quelle da contestare (N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 101 CPP n. 4).
2.2.4.
Per concludere, le parti hanno il diritto di esaminare gli atti al più tardi dopo il primo interrogatorio e l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero.
Nel caso di specie il magistrato inquirente ha negato al qui reclamante l’accesso agli atti del procedimento di cui all’incarto MP __________ aperto nei suoi confronti, in quanto “ciò è possibile solo dopo il primo interrogatorio dell’imputato” (AI 5).
Come visto, nel proprio gravame RE 1 ritiene - in sostanza - che il “primo interrogatorio” sarebbe già stato esperito, mediante l’invio da parte della polizia, e la conseguente compilazione e trasmissione alla stessa, del cosiddetto formulario “richiesta generalità conducente”.
3.2.
Ora, come riportato in fatto (cfr. consid. a. e b.), mediante i suddetti formulari è stato dato atto a RE 1 che il veicolo di sua proprietà è stato oggetto di infrazione alla LCStr (controllo della velocità), nelle circostanze di data e ora ivi indicate.
Nei formulari vi è inoltre indicato che, in base all’art. 16 della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (LALCStr), il detentore di un veicolo a motore o di un velocipede - se richiesto - ha l’obbligo di fornire agli organi di polizia le informazioni necessarie al fine di identificare l’autore di un’infrazione alla LCStr commessa con il suo veicolo.
La polizia cantonale, mediante i suddetti formulari, ha dunque invitato RE 1, nella sua veste di proprietario del veicolo con cui è stata commessa l’infrazione, a fornire le generalità del conducente responsabile della stessa. Gli ha altresì spiegato che a ricezione delle informazioni, la persona indicata riceverà un avviso di contravvenzione. Tale procedura permetterà all’autore dell’infrazione di pagare l’importo della multa senza che l’infrazione debba essere segnalata alle autorità competenti del suo Paese.
In calce ai formulari in questione, vi è dunque lo spazio da compilare con le relative generalità richieste (cfr. in AI 1).
3.3.
Si rileva innanzitutto che l’attività di cui sopra della polizia cantonale è stata svolta ex art. 306 ss CPP, segnatamente nell’ambito della procedura investigativa al fine di accertare i fatti penalmente rilevanti.
Alla luce già di questa circostanza i formulari “Richiesta generalità conducente” non possono essere ritenuti degli interrogatori ai sensi dell’art. 101 cpv.1 CPP, come preteso da RE 1.
Avendo la polizia agito nella fase investigativa, manca infatti un requisito per poter ritenere tali formulari alla stregua di un interrogatorio ex art. 101 cpv. 1 CP. Il "primo interrogatorio" dell’imputato ai sensi della citata norma dev’essere infatti effettuato da parte del pubblico ministero o, in alternativa, dalla polizia su delega di quest’ultimo (cfr. art. 312 cpv. 2 CPP; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14).
3.4.
In merito poi alle informazioni nel primo interrogatorio dell’imputato l’art 158 cpv. 1 CP, prevede che all’inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l’imputato in una lingua a lui comprensibile che: è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati (lit. a); ha facoltà di non rispondere e di non collaborare (lit. b); ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d’ufficio (lit. c.); può esigere la presenza di un traduttore o interprete (lit. d).
Tali informazioni essenziali, la cui assenza comporta la non utilizzabilità dell’interrogatorio (ex art. 158 cpv. 2 CPP), non sono contenute nei formulari prestampati di cui sopra.
A parte un accenno alla disposizione di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr, in riferimento alla velocità punibile, a RE 1 è stato unicamente comunicato che con il suo veicolo era stata commessa un’infrazione alla LCStr. Alla luce di ciò gli sono dunque state chieste le generalità del conducente al momento dell’infrazione e non di prendere posizione sui fatti.
A quello stadio della procedura, segnatamente nella fase iniziale della stessa, volta all’identificazione del conducente, non era dunque possibile (neppure) sapere in quale veste interveniva il destinatario del formulario, se non in quella di proprietario del veicolo.
In siffatte circostanze ed alla luce della mancanza delle informazioni ex art. 158 CPP è evidente che i suddetti formulari non possono essere qualificati di “primi interrogatori” ai sensi dell’art. 101 CPP.
3.5.
Neppure i suddetti formulari possono essere considerati dei rapporti scritti ex art. 145 CP, secondo cui l’autorità penale può invitare chi deve essere o è stato interrogato a consegnare un rapporto scritto in vece o a complemento dell’interrogatorio, come preteso da RE 1.
Infatti, anche per quanto attiene tali rapporti, gli interessati – in casu l’imputato – devono essere adeguatamente informati in merito ai loro diritti ed ai loro obblighi. Si applicano dunque per analogia le disposizioni di cui all’art. 143 CPP e (in particolare per l’imputato) di cui all’art. 158 CP (CR – CPP, art. 145 CPP n. 6; Messaggio, p. 1092).
3.6.
Per tutti questi motivi, la decisione del magistrato inquirente di negare a RE 1 l’accesso agli atti dell’inc. MP __________ è meritevole di tutela, non essendo lo stesso ancora stato interrogato ai sensi dell’art. 101 cpv. 1 CPP.
RE 1, nel gravame che qui ci occupa, lamenta altresì una motivazione sommaria della decisione impugnata, ciò che violerebbe il suo diritto di essere sentito.
4.2.
Il diritto di essere sentito, oltre le garanzie esposte sopra (cfr. consid. 2.), comporta
4.3.
Ora, nella fattispecie in esame, la motivazione contenuta nella decisione impugnata è sì concisa, ma sufficiente: il magistrato inquirente ha infatti indicato, in modo chiaro, che l’accesso agli atti è possibile solo dopo il primo interrogatorio. Considerato appunto il fatto che RE 1 non è ancora stato interrogato, non si vede cosa avrebbe dovuto aggiungere il magistrato inquirente nella sua decisione.
Alla luce di ciò si può quindi concludere che il diritto di essere sentito del reclamante sia stato rispettato.
La richiesta provvisionale di RE 1 di voler sospendere l’istruzione del procedimento è priva d’oggetto, considerato che – a seguito dell’inoltro del gravame che qui ci occupa – l’incarto MP __________ è stato trasmesso a questa Corte, di modo che l’istruzione è stata di fatto rimasta sospesa.
Il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost., gli art. 3 cpv. 2 lit. c, 80, 101 e ss, 143, 158 CPP, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo è respinto.
2.La richiesta provvisionale di sospensione dell’istruzione di cui al procedimento inc. MP __________ è priva d’oggetto.
3.La tassa di giustizia di CHF 750.- (settecentocinquanta) e le spese di CHF 50.-- (cinquanta), per complessivi CHF 800.--(ottocento), sono poste a carico di RE 1, __________.
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera