Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.09.2016 60.2015.56

Incarto n. 60.2015.56

Lugano 7 settembre 2016/mr

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 16.2.2015 presentato dal

RI 1, ,

contro

la decisione 4.2.2015 dell’allora giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale ha deciso di non emanare ordini d’arresto a carico di PI 3 (ai fini di esecuzione delle pene comminate da alcuni decreti d’accusa) e di sospendere la procedura (inc. GPC 850.2014.716);

richiamate le osservazioni 27.2.2015 dell’allora giudice dei provvedimenti coercitivi, che chiede di respingere il reclamo;

richiamati gli scritti di replica 9.3.2015 e di duplica 24/25.3.2015;

richiamati gli ulteriori scritti 1/2.4.2015, 16/17.4.2015 e 20.4.2015 dell’allora giudice dei provvedimenti coercitivi e 13.4.2015 e 22.12.2015 del procuratore pubblico;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con decreto d’accusa dell’11.11.2013 (DA 2013.4811) PI 3 è stato condannato a una pena pecuniaria pari a 60 aliquote giornaliere di CHF 30.-- l’una, non sospesa condizionalmente, per appropriazione semplice. L’invio raccomandato è stato spedito l’11.11.2013 in via __________ a __________: è ritornato al Ministero pubblico il 14.1.2014.

b. Con decreto d’accusa del 27.2.2014 (DA 2014.841) PI 3 è stato condannato a una pena pecuniaria pari a 20 aliquote giornaliere di CHF 30.-- l’una, sospesa condizionalmente per un periodo di un anno, e alla multa di CHF 200.-- (sostituita da una pena detentiva di tre giorni nel caso in cui non fosse stata pagata) per entrata e soggiorno illegali. L’invio raccomandato è stato spedito il 27.2.2014 in via __________ a __________: è ritornato al Ministero pubblico il 18.4.2014.

c. In data 13.6.2014 PI 3 è stato nuovamente fermato e mantenuto in carcerazione preventiva fino al giorno dopo, quando è stato trasferito nel Canton Soletta per scontare una pena di 30 giorni.

d. Sempre il 13.6.2014 l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) ha pubblicato sul FU il termine scadente il 25.8.2014 per il pagamento della pena pecuniaria comminata con il DA 2013.4811.

e. A seguito del fermo del 13.6.2014, con decreto d’accusa del 25.6.2014 (DA 2014.2818) PI 3 è stato condannato ad una pena detentiva di 40 giorni, non sospesa condizionalmente, alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria del DA del 27.2.2014 (DA 2014.841) per entrata illegale, soggiorno illegale, ripetuta ingiuria, vie di fatto e danneggiamento.

La notificazione del decreto è avvenuta il 27.6.2014, per il tramite delle autorità solettesi nel carcere di Olten.

f. In data 13.7.2014 PI 3 è stato scarcerato.

g. In data 31.7.2014 il Ministero pubblico ha inviato all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi i DA 2014.2818 e 2014.841 per il collocamento iniziale di PI 3 (inc. GPC 850.2014.716).

h. Dopo una pubblicazione sul foglio ufficiale del 14.10.2014, in data 18.12.2014 l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) ha chiesto l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva della multa di CHF 200.-- comminata con il DA 2014.841 e rimasta impagata.

Il medesimo giorno, lo stesso Ufficio ha richiesto l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria comminata con DA 2013.4811 rimasta impagata.

i. Con decisione 4.2.2015 (inc. GPC 850.2014.716) il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ritenuto non date le condizioni per l’emanazione di un ordine d’arresto ai fini dell’esecuzione della pena, in particolare in considerazione del fatto che PI 3, nel periodo dal 13.6.2014 al 13.7.2014, era in detenzione in Svizzera, circostanza questa nota al Ministero pubblico.

Nella motivazione della decisione ha ritenuto perlomeno dubbia l’eseguibilità della pena erogata con il DA 2014.2818, con riferimento all’art. 75 CP e a una sentenza di questa Corte (del 6.7.2012, inc. 60.2012.147).

Il magistrato ha sospeso la procedura, indicando che la stessa avrebbe potuto essere riavviata, se del caso, qualora fosse stata segnalata (o nota) la presenza in Svizzera di PI 3.

Nel dispositivo, il magistrato ha indicato che non si procedeva all’emanazione di ordine d’arresto ai fini dell’esecuzione della pena e che la procedura d’esecuzione era sospesa.

j. Con gravame del 16.2.2015 il procuratore pubblico indica dapprima di ricorrere anche a nome dei due altri procuratori che hanno emanato decreti d’accusa contro PI 3.

Il procuratore pubblico fa una premessa sull’art. 75 cpv. 6 CP (chiedendo a questa Corte di rivedere una propria giurisprudenza citata dal giudice dei provvedimenti coercitivi), argomenta riguardo all’intimazione delle decisioni (che sarebbe stata fatta in modo corretto), contesta l’applicazione dell’art. 75 cpv. 6 CP, contesta la possibilità di sospendere la procedura di emanazione dell’ordine d’arresto (ai fini di esecuzione per procedere ai sensi dell’art. 11 LEPM) per concludere che la decisione impugnata sarebbe anche inadeguata e notificata in modo errato.

k. Dello scambio degli allegati si dirà, se del caso, nel seguito della presente decisione.

in diritto

  1. 1.1.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena (in Ticino, il giudice dei provvedimenti coercitivi, giusta l'art. 73 LOG) la competenza di emanare nei confronti del condannato l’ordine di esecuzione della pena e l’ordine d’arresto (lit. k).

Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Inoltrato il 16.2.2015 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 4.2.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC 850.2014.716), il gravame è tempestivo oltre che proponibile, giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

1.3.

Il procuratore pubblico reclamante, che ha emanato il terzo decreto d’accusa in ordine cronologico, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP: ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio, riconosciuto dalla legge medesima.

Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

La contestazione, sollevata dal giudice dei provvedimenti coercitivi, circa la rappresentanza o meno del procuratore pubblico reclamante degli altri due colleghi (che avevano emesso i due precedenti decreti d’accusa in ordine cronologico) può rimanere aperta, in particolare per quanto si dirà a proposito della notificazione dei primi due decreti d’accusa.

1.4.

Nella presente procedura occorre anche chinarsi sul contenuto della decisione impugnata, con riferimento ai dispositivi della decisione.

Il magistrato indica dapprima (dispositivo n. 1) che non procede all’emanazione di ordini d’arresto ai fini dell’esecuzione delle pene comminate con i tre decreti d’accusa.

Indica dipoi (dispositivo n. 2) che “la procedura di esecuzione è sospesa ai sensi dei considerandi”.

Nei considerandi, e con riferimento al dispositivo, il magistrato ha riferito che la procedura d’esecuzione “potrà essere, se del caso, riavviata qualora dovesse essere segnalata (o nota) ulteriore presenza in Svizzera di PI 3 che permetta di procedere alle necessarie verifiche (…)”.

Di modo che l’emanazione o meno di ordini d’arresto ai fini di esecuzione non è stata definitivamente esclusa o scartata, ma semplicemente sospesa, onde effettuare le necessarie verifiche ed i necessari accertamenti.

Impugnabile è primariamente la sospensione prevista al dispositivo n. 2 della decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

  1. 2.1.

La sospensione è in istituto procedurale che risponde a una preoccupazione di logica e di economia di procedura: prima della codificazione sul piano federale, era prevista, come sospensione provvisoria, da quasi tutti gli ordinamenti cantonali (Commentario CPP, J. NOSEDA, art. 314 CPP n. 1).

La sospensione va applicata restrittivamente, in quanto può entrare in conflitto con l’imperativo di celerità (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 314 CPP n. 1).

2.2.

Nel Codice di procedura penale (CPP) troviamo la sospensione all’art. 314 CPP, per il Ministero pubblico nella fase d’istruzione del procedimento. Troviamo la sospensione anche all’art. 329 cpv. 2 e 3 CPP, per il tribunale di primo grado, dopo la promozione dell’accusa.

Il Codice non prevede la sospensione nella procedura di ricorso: la giurisprudenza l’ha estesa anche a questa fase del procedimento (decisione TPF BB.2016.14 del 28.7.2016).

2.3.

La Legge cantonale sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM) non prevede espressamente la sospensione.

Trattandosi però di un istituto procedurale generalmente riconosciuto, non si vede perché non dovrebbe essere applicabile in materia di esecuzione pene e misure, ed in particolare quando delle verifiche previe appaiano o possono apparire indispensabili prima dell’emanazione di una decisione, a maggior ragione se limitativa (da subito, o potenzialmente) della libertà personale.

In questo senso la censura sollevata dal procuratore pubblico reclamante va respinta e va ritenuta applicabile, restrittivamente, la sospensione anche in ambito LEPM, fermo restando la necessità della certezza della pena.

  1. Sempre per delimitare l’oggetto del reclamo e della procedura, importa sottolineare che la decisione impugnata fa sì riferimento all’art. 75 cpv. 6 CP, ma concretamente non lo applica.

Diversamente, il giudice dei provvedimenti coercitivi non avrebbe sospeso la procedura, ma al contrario avrebbe rifiutato, definitivamente, di emettere degli ordini d’esecuzione o degli ordini d’arresto.

Pertanto, non si entra nel merito delle censure sollevate con riferimento all’applicazione dell’art. 75 cpv. 6 CP. Di conseguenza, non è neppure data l’occasione per questa Corte di riesaminare ed eventualmente modificare la precedente giurisprudenza.

  1. 4.1.

Un pilastro (essenziale), su cui poggia il gravame, è la tesi del procuratore pubblico reclamante di un’avvenuta regolare notificazione dei decreti d’accusa da parte del Ministero pubblico, successivamente da parte dell’UIPA (reclamo pag. 3 e 4).

4.2.

Come indicato in fatto, i primi due (in ordine cronologico) decreti d’accusa (DA 2013.4811 e DA 2014.841) sono stati inviati e notificati a PI 3 all’indirizzo di via __________ di __________.

Come risulta dalle verifiche in Google.map e da ricerche in internet, si tratta di un indirizzo fittizio. È una via virtuale, creata nel 2002 dalla __________ per iscrivere all’anagrafe le persone senza fissa dimora.

Il nome attribuito alla via virtuale è quello di una mendicante morta di stenti il 31.1.1983.

I numeri della via, pure virtuali, pare corrispondano ai municipi della capitale.

Dopo tredici anni di “onorato servizio”, e l’iscrizione all’anagrafe di oltre 11 mila persone in questa via, con delibera dell’11.8.2015 la __________ ha deciso di cancellare via __________.

4.3.

In queste condizioni, risulta che l’indirizzo a cui sono stati notificati i primi due decreti d’accusa è fittizio: non a caso, sono ritornati non ritirati.

Forza è allora di costatare che non vi sia stata una notificazione regolare dei primi due decreti d’accusa, con riferimento all’art. 87 cpv. 1 CPP.

4.4.

La necessità di una notificazione regolare riveste un’importanza notevole in materia di decreti d’accusa, considerato come la mancata tempestiva opposizione ha per effetto di trasformare una proposta di accusa e una proposta di sanzione in un giudizio cresciuto in giudicato, e quindi eseguibile.

In questa materia, la recente giurisprudenza del TF (decisione 6B_87/2016 dell’11.4.2016) ha ritenuto che non si possa applicare simultaneamente la finzione di notificazione dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP (in caso d’invio raccomandato non ritirato) con quella dell’art. 356 cpv. 4 CPP (ritiro dell’opposizione in caso d’ingiustificata non comparsa dell’opponente al successivo dibattimento).

In altro giudizio (decisione 6B_446/2016 del 27.6.2016) il TF ha stabilito che la finzione dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP non andasse applicata a un reclamante che aveva indicato di non aver ricevuto l’avviso dell’invio raccomandato e sostenuto l’esistenza di disguidi postali.

In altro giudizio, il TF ha ritenuto che in caso d’invio per posta A di un decreto d’accusa, l’onere della prova dell’avvenuto invio e della data di notificazione incombe all’autorità penale (DTF 142 IV 125)

Più in generale, forza è di costatare un’evoluzione della giurisprudenza federale particolarmente restrittiva (per le autorità penali) e garantista (per chi è oggetto di decreti d’accusa).

4.5.

Nel presente caso, è pacifico che i primi due decreti d’accusa (in ordine cronologico) non siano stati notificati correttamente.

La fittizia notificazione (per effetto dell’indirizzo __________ inesistete) non è neppure sanabile dalle successive pubblicazioni dell’UIPA.

Allo stato attuale, non si può considerare che le proposte di accusa e le proposte di pena, contenute nei primi due decreti d’accusa, siano state accettate (per difetto di opposizione) da PI 3.

Mancando delle decisioni cresciute in giudicato, non sono date le condizioni per far eseguire detti decreti o emettere un ordine d’arresto a tale scopo.

  1. 5.1.

Rimane il terzo decreto d’accusa (in ordine cronologico), quello del 25.6.2014 (DA 2014.2818), notificato a PI 3 tramite le autorità di esecuzione pena del Canton Soletta (il 27.6.2014).

Pacifico che chi ha emesso il decreto d’accusa sapesse che PI 3 stesse eseguendo una pena in altro Cantone. Pacifico pure che PI 3 sarebbe stato scarcerato (così come poi avvenuto) il 13.7.2014, dopo trascorso il termine di dieci giorni per l’opposizione al decreto d’accusa 2014.2818 notificato il 27.6.2014.

In simile situazione, chi detiene queste determinanti informazioni (dopo l’abolizione della SEPEM, solo il Ministero pubblico, in ogni caso non l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi e neppure l’UIPA) ed intende correttamente far eseguire la sanzione inflitta ed accettata deve farsi parte attiva: presso l’Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi, per cercare di ottenere una tempestiva decisione; in difetto di ciò, prendendo in considerazione la carcerazione preventiva o di sicurezza. Ciò che in concreto non è avvenuto.

5.2.

Nel caso concreto, considerate per un verso la sospensione della procedura ai sensi dei considerandi (a questo punto, limitatamente al terzo decreto d’accusa) e, per altro verso, l’esistenza a carico di PI 3 di una misura amministrativa di divieto d’entrata, quanto indicato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nei propri considerandi appariva come una soluzione adeguata: nel caso in cui PI 3 fosse stato segnalato come presente in Svizzera, sarebbero scattati il fermo e l’arresto. Questo avrebbe consentito di riavviare la procedura in vista dell’esecuzione del terzo decreto, e degli altri due, qualora nel frattempo fosse stato sanato il difetto di notificazione.

5.3.

Essendo nel frattempo scaduto il divieto d’entrata (valido fino al 6.2.2016), occorrerà pertanto sanare i difetti di notificazione dei primi due decreti d’accusa per poi richiedere, in una sola volta, l’esecuzione delle pene e/o l’emissione di ordine d’arresto a tal fine.

  1. Il reclamo è respinto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 10 e 12 LEPM, gli art. 314, 329, 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente la cancelliera

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