Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 16.12.2015 60.2015.418

Incarto n. 60.2015.418

Lugano 16 dicembre 2015/mr

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 14/15.12.2015 presentato da

RE 1, ,

contro

il decreto 24.11.2015 del procuratore pubblico Paolo Bordoli inerente alla tassazione della nota professionale 6.5.2015 dell’avv. PI 1, __________, già suo difensore d’ufficio nel procedimento a suo carico sfociato nell’ACC 110/2015 del 28.8.2015;

ritenuto che, in considerazione del manifesto esito del gravame, non sono state chieste osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. A partire dal 2010 il procuratore pubblico Paolo Bordoli ha aperto diversi procedimenti penali a carico dell’avv. RE 1 (tra gli altri procedimenti: inc. MP 2010.10322, 2010.10723, 2010.10727, 2013.11926, 2014.1450, 2014.3138 e 2014.9896).

b. Con decreto 3.7.2012 il magistrato inquirente, considerato che si era in presenza di un caso di difesa obbligatoria (art. 130 CPP) e che l’imputata, nonostante ingiunzione, non aveva designato un difensore di fiducia (art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 1 CPP), ha nominato l’avv. PI 1 difensore d’ufficio dell’avv. RE 1.

Questa Corte, con giudizio 5.10.2012, ha respinto il gravame 4.7.2012 di quest’ultima contro detto decreto (inc. 60.2012.272).

Il 30.4.2013 il Tribunale federale, adito dall’imputata, ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso (inc. 1B_699/2012).

c. In data 6.5.2015 l’avv. PI 1 ha presentato la nota professionale per il periodo 15.7.2013 – 6.5.2015 per tassazione.

d. Il 26.8.2015 il pubblico ministero – ritenuto che l’11/15.5.2015 l’avv. PI 1 aveva comunicato (recte: chiesto) di non più patrocinare l’imputata e che quest’ultima non aveva dato seguito all’invito di data 15.5.2015 di designare un nuovo difensore, richiamata tra l’altro la sentenza 30.4.2013 del Tribunale federale, fatto infine riferimento agli art. 133 s. CPP – ha revocato la nomina dell’avv. PI 1 quale difensore d’ufficio con effetto dal 15.5.2015 e ha contestualmente nominato l’avv. __________ quale suo difensore d’ufficio con effetto dal 7.8.2015.

e. Il 28.8.2015, annullati i precedenti atti di accusa 27.2.2014 (ACC 27/2014) e 21.10.2014 (ACC 106/2014), ritornati al magistrato inquirente dal giudice Marco Villa per completazione, il procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei confronti dell’imputata per ripetuta appropriazione indebita, ripetuta sottrazione di cose requisite o sequestrate, ripetuta amministrazione infedele, estorsione (tentata), sub. coazione (tentata), ripetuta coazione, ripetuta soppressioni di documento, ripetuta diffamazione, ingiuria e ripetuta violazione del segreto professionale (ACC 110/2015).

f. Con gravame 14/15.9.2015 l’avv. RE 1 ha chiesto, rivendicando il diritto di difendersi da sola, che il decreto 26.8.2015 fosse annullato e che la nomina del difensore d’ufficio fosse revocata. Il procedimento è ancora pendente (inc. 60.2015.317).

g. Con decreto 24.11.2015 il pubblico ministero, ricordati i principi applicabili, ha approvato la nota professionale in CHF 13'011.85.

h. Con reclamo 14/15.12.2015 l’avv. RE 1 contesta la tassazione che sarebbe avvenuta in maniera arbitraria ed illegittima.

Delle argomentazioni si dirà se necessario in corso di motivazione.

in diritto

  1. Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

  1. Il gravame – inoltrato in data 14/15.12.2015 dall’avv. RE 1 contro il decreto di tassazione 24.11.2015 del procuratore pubblico, a lei pervenuto il 3.12.2015 – è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP).

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

La reclamante, imputata nel procedimento in cui era stata nominata l’avv. PI 1 quale suo difensore d’ufficio, è legittimata ad impugnare il decreto di tassazione in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica dello stesso, in particolare con riferimento a quanto disposto dall’art. 135 cpv. 4 CPP richiamato nella motivazione del decreto di tassazione (“Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputata condannata a pagare le spese procedurali è tenuta a: a. rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone; b. versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale”) [cfr. sul tema decisione 60.2014.349 del 22.1.2015 consid. 3.4.].

Il gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

  1. 3.1.

La retribuzione del difensore d’ufficio – che è designato in applicazione degli art. 132 s. CPP – è disciplinata all’art. 135 CPP.

Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone – con i quali esiste, dopo la sua nomina, un particolare rapporto giuridico, sulla base del quale il legale ha un credito di diritto pubblico (decisione TF 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.) – in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

Il pubblico ministero [se il procedimento non viene concluso dalla decisione di un tribunale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 135 CPP n. 9)] o l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 2 CPP).

3.2.

Il procedimento è diretto, fino all’abbandono dello stesso o fino alla promozione dell’accusa, dal pubblico ministero (art. 61 lit. a CPP). La competenza del procuratore pubblico termina quindi con l’abbandono del procedimento cresciuto in giudicato, con il decreto di accusa cresciuto in giudicato e con la promozione dell’accusa (caso, quest’ultimo, al quale è equiparato il decreto di accusa che, a’ sensi dell’art. 356 cpv. 1 ultima frase CPP, diviene atto di accusa) [BSK StPO – A. JENT, op. cit., art. 61 CPP n. 7; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, 2. ed., art. 61 CPP n. 3].

Giusta l’art. 328 CPP la causa è infatti pendente davanti al giudice dal deposito dell’atto di accusa (cpv. 1); con la pendenza della causa i poteri concernenti il procedimento passano al giudice (cpv. 2). Dal deposito dell’atto di accusa la direzione del procedimento viene dunque immediatamente trasferita al presidente dell’autorità collegiale o al giudice unico (N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 328 CPP n. 1/2; Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 328 CPP n. 2). Da questo momento il procuratore pubblico non ha più competenze procedurali (BSK StPO – J. STEPHENSON / R. ZALUNARDO-WALSER, op. cit., art. 328 CPP n. 2; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 328 CPP n. 4).

3.3.

Con atto di accusa 28.8.2015 il magistrato inquirente ha deferito la reclamante davanti alla Corte delle assise criminali, di modo che la causa è oggi pendente davanti al giudice (art. 328 cpv. 1 CPP).

Ne consegue che al momento dell’emanazione del decreto 24.11.2015, stante il tenore dell’art. 328 cpv. 2 CPP, il procuratore pubblico non poteva più essere la persona che “dirige il procedimento” in applicazione dell’art. 61 lit. a CPP e di conseguenza essere competente per tassare la suddetta nota professionale.

Il decreto di tassazione 24.11.2015 è pertanto nullo siccome prolato da un’autorità non più competente, ovvero incompetente, nullità da constatarsi d’ufficio, in qualsiasi momento, da qualsiasi autorità giudicante (decisioni TF 6B_640/2012 del 10.5.2013 consid. 1.1.; 6B_339/2012 dell’11.10.2012 consid. 1.2.1.), potendo la nullità anche essere accertata nell’ambito di una procedura di ricorso (decisione TPF BB.2012.45 del 9.5.2012 p. 3).

Nel caso di specie non sono peraltro date le circostanze straordinarie riconosciute da questa Corte nel giudizio 60.2015.157 del 16.11.2015 (consid. 2.6.), in cui si era – eccezionalmente – ammessa la competenza del procuratore pubblico a tassare la nota professionale di un difensore d’ufficio in considerazione della già avvenuta emanazione della sentenza di merito contro l’imputato.

In concreto spetterà dunque alla Corte delle assise criminali, davanti alla quale l’avv. RE 1 è stata deferita il 28.8.2015, tassare la nota professionale 6.5.2015 dell’avv. PI 1.

  1. L’impugnativa è accolta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili, la reclamante – giurista di formazione – avendo agito personalmente e il gravame essendo stato accolto per ragioni differenti da quelle invocate nel ricorso.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è accolto.

§ E’ constatata la nullità del decreto 24.11.2015 del procuratore pubblico Paolo Bordoli nel procedimento inc. ACC 110/2015.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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