Incarto n. 60.2015.270
Lugano 26 ottobre 2015/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 16/21.7.2015 presentato da
RE 1
contro
il decreto 3.7.2015 del presidente della Pretura penale, giudice Marco Kraushaar, mediante il quale ha dichiarato irricevibile l’opposizione al decreto di accusa BIL – __________ emesso nei suoi confronti l’11.12.2014 dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (inc. __________);
richiamato lo scritto 31.7/3.8.2015 con il quale il presidente della Pretura penale comunica di non avere osservazioni in merito rimettendosi al giudizio di questa Corte e rilevando alcuni aspetti di cui si dirà – se necessario – in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con decreto 11.12.2014 l’PI 1 ha posto in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1 siccome ritenuto “presunto autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (LDist)” e l’ha condannato al pagamento di una multa di CHF 2'500.-- (inc. BIL – __________, AI 4).
b. Con scritto 15/23.1.2015 RE 1 ha inoltrato formale opposizione al suddetto decreto di accusa (inc. BIL – __________, AI 6).
c. Con decisione 29.1.2015, a seguito di tale opposizione, l’PI 1 ha confermato il decreto di accusa 11.12.2014, trasmettendo gli atti del procedimento alla Pretura penale (doc. 1, inc. Pretura penale __________).
d. Con scritto 2.3.2015 il presidente della Pretura penale ha assegnato alle parti (RE 1 e l’PI 1) un termine di 10 giorni “per presentare e motivare eventuali istanze probatorie” (doc. 3, inc. __________).
e. Con scritto di medesima data il presidente della Pretura penale ha citato l’autorità inquirente e l’imputato a comparire il giorno 7.5.2015, alle ore 14:00, per procedere al dibattimento, avvertendo nel contempo che “se l’opponente ingiustificatamente non compare né si fa rappresentare (art. 127 cpv. 5 CPP), l’opposizione è considerata ritirata (art. 356 cpv. 4 CPP)” [doc. 4, inc. __________).
f. In sede di verbale di dibattimento 7.5.2015 il giudice Marco Kraushaar ha preso atto “dell’assenza dell’imputato e visto che la citazione è stata inviata al suo domicilio estero (...) procederà a una nuova citazione in applicazione dell’art. 366 cpv. 1 CPP” (doc. 6, inc. __________).
g. Con scritto 11.5.2015, indirizzato a RE 1 presso il suo domicilio __________, il presidente della Pretura penale ha comunicato all’imputato che l’opposizione interposta contro il suddetto decreto di accusa “è stata trasmessa alla scrivente autorità per il proseguo della procedura e in particolare per la celebrazione del pubblico dibattimento, previsto il 7 maggio 2015 alle ore 14.00 e al quale non si è presentato; tuttavia è emerso che con ogni verosimiglianza la firma sull’opposizione datata 15 gennaio 2015, che le alleghiamo in copia, non sia la sua. Se così fosse con la presente, in applicazione dell’art. 110 CPP le viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per inoltrarci l’opposizione con apposta la sua firma in originale oppure per controfirmare e ritornarci la copia della lettera allegata, con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, l’opposizione sarà dichiarata irricevibile e il decreto di accusa definitivo. Se invece la firma autografa in calce all’opposizione fosse la sua, entro lo stesso termine e pena le medesime conseguenze giuridiche sopra riportate, dovrà darcene comunicazione scritta” (doc. 8, inc. __________).
A tale comunicazione il presidente della Pretura penale ha allegato una nuova citazione delle parti a comparire il giorno 10.7.2015 alle ore 14:00 per procedere al dibattimento, “con l’avvertenza che se l’imputato non si presenta neppure questa volta si procederà in sua assenza (art. 366 cpv. 2 CPP)” [doc. 7, inc. __________
h. Lo scritto di cui al doc. 8, unitamente alla nuova citazione (doc. 7), sono stati spediti all’imputato in data 11.5.2015 (cfr. timbro apposto sul retro di entrambi i documenti), e sono stati notificati allo stesso RE 1, presso il suo domicilio in __________, in data 19.5.2015 (cfr. verifica postale agli atti, doc. 8, inc. __________).
i. Con decreto 3.7.2015 il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l’opposizione 15/23.1.2015, in quanto “l’imputato, al quale è stata notificata la raccomandata con la richiesta di cui sopra il 19 maggio 2015 (cfr. verifica postale agli atti), non ha provveduto a sanare il vizio entro il termine impartitogli” [doc. 9, inc. __________].
l. Con gravame 16/21.7.2015 RE 1 afferma di essersi erroneamente presentato il giorno della prima convocazione, segnatamente il 7.5.2015, alle ore 15:00, convinto che il pubblico dibattimento fosse fissato per quell’ora, mentre che era previsto per le ore 14:00; non sarebbe dunque stato accolto e sarebbe invece stato rimandato indietro.
In merito alla seconda raccomandata ricevuta (di data 11.5.2015) il reclamante ha affermato che “per (...) negligenza non ho letto con attenzione, in quanto la mia concentrazione si è focalizzata sulla nuova data 10 luglio 2015 per poter effettuare un nuovo dibattito, di conseguenza non ho risposto entro i termini da Voi indicati, dove mi si chiedeva se la firma apposta sull’opposizione formale fosse realmente mia” (reclamo 16/21.7.2015).
Precisa che la firma apposta sull’opposizione 15.1.2015 è stata apposta dal suo commercialista, al fine di accelerare l’iter e risolvere la questione in tempi brevi.
Afferma di essersi presentato il 10.7.2015 “alla convocazione fissata, dove nuovamente non sono stato accolto in quanto non avendo risposto alla precedente raccomandata non mi è stata data neanche la possibilità di controbattere e farvi capire come fossero andate realmente le cose” (reclamo 16/21.7.2015).
Conclude ribadendo che la colpa sarebbe unicamente la sua, per aver letto in modo superficiale le comunicazioni ricevute, precisando altresì che l’autorità sarebbe stata eccessivamente fiscale, considerato che la sua volontà di risolvere la questione l’avrebbe sempre dimostrata presentandosi alle convocazioni.
Delle ulteriori motivazioni del reclamante, si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto.
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1. e 1B_40/2013 del 26.2.2013 consid. 3.2.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 16/21.7.2015 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 3.7.2015 del presidente della Pretura penale (inc. __________), è tempestivo. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, imputato e destinatario del decreto qui impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
Ai sensi dell’art. 354 cpv. 1 lit. a CPP (applicabile alla fattispecie giusta l’art. 357 cpv. 2 CPP), il decreto d’accusa può essere impugnato dall’imputato entro dieci giorni con opposizione scritta.
Giusta l’art. 90 cpv. 1 CPP, i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Ai sensi dell’art. 91 cpv. 2 CPP le istanze o memorie devono inoltre essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, per finire, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento medesimo (decisione TF 1B_139/2012 del 29.3.2012 consid. 3.). Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
2.2.
La nozione di termine di cui all’art. 90 cpv. 1 CPP comprende sia i termini legali, improrogabili giusta l’art. 89 cpv. 1 CPP (come ad esempio il termine di opposizione al decreto d’accusa), sia i termini impartiti dall’autorità competente: ad esempio il termine di 10 giorni impartito dal presidente della Pretura penale a RE 1 con scritto 11.5.2015, per provvedere a sanare il vizio di forma riscontrato nell’opposizione (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, 2. ed., art. 89 CPP n. 1; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., vor art. 89-94 CPP n. 2-3).
Pertanto, una volta notificato lo scritto con il quale l’autorità competente impartisce al destinatario un termine, esso decorre dal giorno successivo alla notifica.
2.3.
Giusta l’art. 91 cpv. 1 CPP il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno. Per il cpv. 4 il termine è reputato osservato anche quando la memoria o l’istanza perviene al più tardi l’ultimo giorno del termine a un'autorità svizzera non competente. Questa la inoltra senza indugio all'autorità penale competente.
Ai sensi dell’art. 93 CPP, vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale o non compare a un’udienza. Il motivo dell’inosservanza è irrilevante (CR CPP – D. STOLL, art. 93 CPP n. 2; BSK StPO .C. RIEDO, 2. ed., art. 93 CPP n. 5).
Come sopra esposto, dopo aver constatato che la firma apposta sull’opposizione 15.1.2015 al decreto d’accusa 11.12.2014 dell’PI 1 (BIL – __________) non apparteneva (con ogni verosimiglianza) all’imputato stesso, con scritto 11.5.2015 [pervenuto a RE 1 il 19.5.2015 (cfr. consid. h)], il presidente della Pretura penale, ha assegnato a quest’ultimo, un termine di dieci giorni per sanare tale vizio di forma.
Il reclamante non ha provveduto a sanare tale vizio entro il termine impartitogli e si è (semplicemente) presentato il 10.7.2015 per il dibattimento previsto per le ore 14:00.
3.2.
Nel gravame che qui ci occupa, RE 1 si limita ad affermare di non aver rispettato il termine di cui sopra per sua “negligenza” e “colpa”, in quanto si sarebbe concentrato unicamente sulla data della nuova citazione, senza preoccuparsi di rispondere alla domanda dell’autorità che gli chiedeva se la firma apposta sull’opposizione 15.1.2015 fosse realmente la sua. Lo stesso conferma poi che la citata firma è stata apposta dal suo commercialista, il quale si sarebbe occupato lui di tutto al fine di accelerare i tempi di conclusione della pratica.
Nella fattispecie concreta non è dunque contestato il ricevimento o meno della raccomandata 11.5.2015, così come neppure è contestato il mancato rispetto del termine assegnato dal presidente della Pretura penale per sanare il vizio di forma riscontrato nell’opposizione. RE 1 si limita a rilevare un certo formalismo da parte dell’autorità, che non riconoscerebbe la sua volontà di risolvere la questione.
3.3.
In siffatte circostanze questa Corte non può che confermare il decreto 3.7.2015 del presidente della Pretura penale. L’opposizione 15.1.2015 interposta avverso il decreto di accusa 11.12.2014 dell’PI 1 è dunque da considerarsi irricevibile in quanto il vizio di forma non è stato sanato nei termini prescritti, ciò che il reclamante nemmeno pretende.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 85, 90, 94, 354, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF).
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera