DTF 130 IV 72, 1B_40/2013, 1B_460/2013, 6B_289/2013, 6B_318/2012, + 2 weitere
Incarto n. 60.2015.237
Lugano 14 settembre 2015/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera,
sedente per statuire sul reclamo 2/3.7.2015 presentato da
RE 1
contro
il decreto 18.6.2015 emanato dal presidente della Pretura penale, giudice Marco Kraushaar, mediante il quale ha respinto l’stanza di restituzione del termine di opposizione al decreto di accusa 18.12.2014 (DA __________) [inc. __________];
richiamate le osservazioni 8/9.7.2015 del presidente della Pretura penale e 10/13.7.2015 del magistrato inquirente, con le quali entrambi si rimettono al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.Con decreto 18.12.2014 il procuratore pubblico ha posto in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1, siccome ritenuto colpevole di guida senza autorizzazione, per avere, a __________, il 31.10.2014, “condotto l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 09.09.2014, per un periodo indeterminato”, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di 70 aliquote giornaliere da CHF 610.-- cadauna, ed alla multa di CHF 2’000.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 20 giorni.
Il magistrato inquirente ha altresì revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da CHF 650.-- ciascuna, decretata nei suoi confronti il 26.2.2014 (decreto di accusa 18.12.2014, p. 1-2, DA __________, AI 3, inc. MP __________).
Nel decreto in questione risulta indicata la facoltà, per l’imputato e le altre parti, di interporre opposizione entro il termine di dieci giorni dall’intimazione, con riferimento ai relativi disposti di legge.
b. Il decreto di accusa 18.12.2014 è stato spedito, per raccomandata, all’imputato in medesima data (cfr. timbro apposto sul retro della seconda pagina dell’atto, cfr. AI 3, inc. MP __________).
Il 19.12.2014 è stato emesso l’avviso di ritiro. Visto che la suddetta raccomandata, nonostante l’avviso di ritiro di cui sopra, non è stata ritirata, l’ufficio postale – in data 30.12.2014 – ha ritornato al mittente l’invio in questione (cfr. tracciamento degli invii).
Il Ministero pubblico - in data 2.1.2015
c. In assenza di opposizione, al decreto di accusa 18.12.2014 è stato apposto il timbro di crescita in giudicato il 5.2.2015 (cfr. timbro sulla prima pagina dell’atto, cfr. AI 3, inc. MP __________).
d. Con fax 25.3.2015 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha richiesto al Ministero pubblico copia del decreto di accusa DA __________, nell’ambito di un ricorso amministrativo pendente presso la citata autorità. In tale scritto vi era indicato, quale rappresentante di RE 1, l’avv. __________ (cfr. AI 5, inc. MP __________).
e. Con scritto 30.4.2015, l’avv. __________, in nome e per conto di RE 1, ha inoltrato al Ministero pubblico un’istanza di restituzione in intero, sostenendo che l’istante “non poteva immaginarsi, né tantomeno attendersi la notifica del predetto decreto di accusa essendo patrocinato dall’avv. __________” (istanza di restituzione in intero 30.4.2015, p. 3, doc. 1, inc. Pretura penale __________).
Sostiene che in data 9.12.2014 l’avv. __________, “rappresentante legale dell’istante nella parallela procedura amministrativa, presentava ricorso al Consiglio di Stato avverso la decisione di revoca della licenza di condurre di data 20.11.2014”, il procuratore pubblico era dunque a conoscenza di tale rappresentanza “per mezzo della consueta comunicazione da parte del servizio ricorsi, e ciò già ben prima della notifica del decreto di accusa in oggetto avvenuta in data 18.12.2014” (istanza di restituzione in intero 30.4.2015, p. 4).
In sostanza dunque, l’istante sarebbe venuto a conoscenza (non per sua colpa) dell’esistenza del DA __________ nei suoi confronti, nel frattempo cresciuto in giudicato, “casualmente, o meglio accidentalmente, in occasione della lettura del dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato n. __________ notificata all’avv. __________ in data 20 aprile 2015” (istanza di restituzione in intero 30.4.2015, p. 4).
Contestualmente all’inoltro dell’istanza RE 1 ha formulato opposizione al DA __________.
f. Con scritti 4/5.5.2015 e 11/12.5.2015 il procuratore pubblico ha trasmesso alla Pretura penale, l’istanza di cui sopra per competenza, rispettivamente il doc E inviatogli in seguito alla suddetta istanza dall’avv. __________ relativo alla copia del bollettino di pagamento 30.4.2015 dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, inviato (direttamente) all’attenzione dell’avv. __________, __________, a differenza del decreto di accusa DA __________ (doc. 2, inc. __________).
g. Con scritto 11.5.2015 il presidente della Pretura penale ha assegnato al procuratore pubblico un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni circa la suddetta istanza di restituzione (doc. 3, inc. __________).
In risposta, con invio 12/13.5.2015, il magistrato inquirente ha proposto la reiezione dell’istanza, rilevando che “un avvocato esercitante in Ticino deve pur sapere che i procedimenti amministrativo e penale, seguono due distinte vie procedurali davanti ad autorità altrettanto distinte. Ciò che implica la doverosa formale notifica del mandato, ad ogni Istanza giudiziaria davanti alla quale è pendente il procedimento. Eventuali omissioni in tal senso da parte del patrocinatore, non può certo essere invocato come motivo giustificativo addebitabile al MP” (doc. 4, inc. __________).
h. Con scritto 15.5.2015 il presidente della Pretura penale ha intimato – tra l’altro – all’avv. __________, le osservazioni 12/13.5.2015 del procuratore pubblico, assegnandole un termine di 10 giorni per eventualmente replicare (doc. 5, inc. __________).
Mediante replica 29.5/1.6.2015 RE 1, per il tramite del suo legale, ha ribadito che non poteva/doveva attendersi la notifica di un atto giudiziario nei suoi confronti, in quanto “egli sapeva dell’invio del ricorso al Consiglio di Stato presentato dall’avv. __________ in data 9 dicembre 2014 e, conseguentemente, che l’autorità penale era a conoscenza dell’esistenza di una persona responsabile della cura dei suoi interessi legali già prima dell’invio raccomandato di data 18 dicembre 2014” (replica 29.5/1.6.2015, p. 2, doc. 6, inc. __________). Il decreto in questione avrebbe dunque dovuto essere notificato, perlomeno per posta semplice, anche all’avv. __________.
In sede di duplica 3/5.6.2015 il procuratore pubblico si è riconfermato nelle proprie allegazioni (doc. 8, inc. __________).
i. Con decreto 18.6.2015 il presidente della Pretura penale ha respinto l’istanza di restituzione del termine, ritenendo non sufficienti i motivi addotti dall’istante, e di conseguenza, ha dichiarato irricevibile l’opposizione inoltrata contestualmente all’istanza e definitivo il decreto di accusa DA __________ (doc. 9, inc. __________).
l. Con reclamo 2/3.7.2015 RE 1 postula l’annullamento della decisione di cui sopra.
Il reclamante ritiene che, “in perfetta buona fede, sapendo per altro che il mio patrocinatore in sede amministrativa non può patrocinarmi in sede penale, non mi attendevo ad una notifica diretta di qualsivoglia provvedimento. Sicuro di essere rappresentato regolarmente e quindi di avere un referente atto a ricevere qualsiasi comunicazione non ho mai nemmeno dubitato del fatto che qualsiasi atto rivolto a me per i fatti occorsomi il 31 ottobre 2014 potesse essermi notificato direttamente” (reclamo 2/3.7.2015, p. 2).
Ritiene “dannoso per i diritti della difesa che un’autorità dello stesso cantone per gli stessi fatti emani un decisione, il decreto di accusa, senza che l’autorità adita precedentemente, ancorché quella amministrativa, gli abbia trasmesso il ricorso” (reclamo 2/3.7.2015, p. 2).
Conclude affermando che se il Ministero pubblico avesse svolto le necessarie indagini, avrebbe senz’altro appreso del suo patrocinio in sede amministrativa, notificando al suo patrocinatore il decreto in questione.
Delle ulteriori argomentazioni, si dirà – se necessario – in corso di motivazione.
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, ad eccezione delle decisioni ordinatorie e dei casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1. e 1B_40/2013 del 26.2.2013 consid. 3.2.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 2/3.7.2015 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 18.6.2015 del presidente della Pretura penale (inc. __________), è tempestivo e proponibile (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 356 CPP n. 3; decisioni CRP __________ e __________ entrambe del 13.8.2014).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, imputato e destinatario del decreto impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
Nell’ambito della procedura di cui agli art. 352 ss. CPP l’imputato può impugnare il decreto di accusa entro dieci giorni al pubblico ministero con opposizione scritta (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP), non necessariamente motivata (cpv. 2). In assenza di valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (cpv. 3).
Se è fatta opposizione il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 989 ss., p. 1194), che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposi-zione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP) e decide se confermare il decreto di accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto di accusa oppure promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 lit. a-d CPP).
Se decide di confermare il decreto di accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).
Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto di accusa e dell’opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP).
2.2.
Una volta notificato (secondo l’art. 85 cpv. 2-4 CPP) il decreto d’accusa, il termine di opposizione (art. 354 cpv. 1 CPP) decorre dal giorno successivo alla notifica stessa (art. 90 cpv. 1 CPP).
Per l’art. 91 cpv. 1 CPP il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno.
Ai sensi dell’art. 93 CPP, vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale o non compare a un’udienza. Il motivo dell’inosservanza è irrilevante (CR CPP – D. STOLL, art. 93 CPP n. 2).
2.3.
2.3.1.
L’art. 94 CPP, che disciplina i presupposti per la restituzione di un termine, prevede al cpv. 1 che la parte che – non avendo osservato un termine – abbia subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile, può chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell’inosservanza.
L’istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso; entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso (cpv. 2).
L’istanza di restituzione ha effetto sospensivo soltanto se l’autorità competente lo accorda (art. 94 cpv. 3 CPP). Sull’istanza di restituzione decide l’autorità penale in procedura scritta (art. 94 cpv. 4 CPP).
2.3.2.
La possibilità della restituzione del termine è esclusa quando sia data una qualsiasi colpa, quindi anche nel caso di una negligenza solo lieve (CR CPP – D. STOLL, art. 94 CPP n. 10; decisione TF 6B_318/2012 del 21.1.2013 consid. 1.2.). La restituzione del termine è concessa quando ci sono motivi oggettivamente riscontrabili (quali ad esempio eventi naturali, infortuni, malattia), cioè ragioni che hanno reso impossibile il rispetto del termine medesimo (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 94 CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 94 CPP n. 6).
L’irrimediabile pregiudizio giuridico di cui all’art. 94 cpv. 1 CPP può consistere nella perdita di una possibilità di ricorso (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 94 CPP n. 1), come anche della possibilità di interporre opposizione ad un decreto d’accusa (sentenze TF 6B_289/2013 del 6.5.2014 consid. 10.2; 6B_360/2013 del 3.10.2013 consid. 3.3.; 6B_503/2013 del 27.8.2013 consid. 3.1.).
Ora, è incontestato che nella fattispecie in esame, RE 1 ha subito un pregiudizio irrimediabile, dal mancato rispetto del termine per inoltrare opposizione al DA __________, ai sensi della disposizione sopra citata.
Occorre dunque esaminare se siano dati motivi oggettivamente riscontrabili, che hanno reso impossibile il rispetto del termine di cui sopra.
3.2.
Il reclamante ritiene sostanzialmente che, almeno una copia del citato DA, andava notificata anche all’avv. __________, in veste di suo rappresentante in sede amministrativa, in quanto l’autorità penale doveva essere a conoscenza di tale circostanza.
La questione è dunque quella di sapere se, agli atti dell’incarto penale, vi sia una valida procura e/o comunicazione circa l’esistenza del patrocinio di RE 1 da parte dell’avv. __________.
L’incarto penale MP __________, sfociato nel noto DA, è composto da (cfr. verbale di procedimento):
Rapporto di costatazione per infrazioni alla LCStr 1.11.2014 (AI 1), contenente il verbale di interrogatorio 31.10.2014 di RE 1 dinanzi alla polizia cantonale, il formulario relativo al sequestro licenza di condurre 31.10.2014 nonché la dichiarazione stato civile e patrimoniale 31.10.2014;
estratto del casellario giudiziale svizzero (AI 2);
decreto di accusa 18.12.2014 (DA __________), con il tracciamento degli invii della relativa raccomandata (AI 3);
busta di ritorno relativa al DA in questione, ritornato poi per posta B all’imputato (AI 4);
Fax 25.3.2015 del Consiglio di Stato che richiede copia del DA (AI 5);
trasmissione 26.3.2015 DA al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (AI 6);
trasmissione 23.4.2015 fotocopia incarto completo e DA all’avv. __________ (su sua richiesta telefonica) [AI 7];
ricezione copia procura 2.12.2014 da parte dell’avv. __________ (AI 8);
istanza di restituzione in intero 30.4.2015.
Da nessun atto presente nell’incarto penale di cui sopra, esperito prima dell’emanazione del DA __________ del 18.12.2014, risulta che RE 1, nell’ambito del procedimento penale a suo carico per infrazione alla LCStr, fosse difeso da un avvocato.
4.2.
Si rileva innanzitutto che l’avv. __________ non ha mai prodotto, in sede penale, alcuna copia della procura in suo favore (in ambito amministrativo) da parte del qui reclamante, prima dell’emanazione del DA il 18.12.2014.
Copia della procura 2.12.2014 a favore dell’avv. __________, peraltro indicante espressamente il numero di incarto relativo la procedura amministrativa a carico di RE 1, a seguito delle revoca della licenza di condurre (cfr. inc. __________), è pervenuta al Ministero pubblico (unicamente) il 27.4.2015 (cfr. AI 8).
A prescindere (anche) dall’invio o meno della procura da parte dell’avvocato, il magistrato inquirente è venuto a conoscenza della rappresentanza di RE 1 da parte dell’avv. __________ (in sede amministrativa), al più presto in data 25.3.2015, a seguito dello scritto – inviato per fax – da parte del Servizio ricorsi del Consiglio di Stato che richiedeva copia del DA __________ a carico dello stesso (AI 5).
In siffatte circostanze non risulta che RE 1 avesse dato validamente procura ad un legale per assisterlo nel procedimento penale a suo carico. Del resto dal gravame si evincerebbe peraltro l’impossibilità dell’avv. __________ a patrocinare in sede penale.
Rettamente, pertanto, il procuratore pubblico ha intimato, in data 18.12.2014, il DA __________ direttamente all’imputato e non (anche) all’avv. __________.
4.3.
L’asserzione poi secondo cui il procuratore pubblico avrebbe dovuto essere a conoscenza della rappresentanza dell’ avv. __________ “per mezzo della consueta comunicazione da parte del servizio ricorsi, e ciò già ben prima della notifica del decreto di accusa in oggetto avvenuta in data 18.12.2014” (istanza di restituzione in intero 30.4.2015, p. 4), non trova alcun riscontro agli atti, non essendo presente (e nemmeno prodotta in questa sede) la prova dell’asserita consueta comunicazione all’autorità penale da parte del Servizio ricorsi del Consiglio di Stato.
Il fatto inoltre che nella sentenza 15.4.2015 del Consiglio di Stato, allegata all’istanza di restituzione 30.4.2015 quale doc. B (cfr. doc. 1, inc. __________), vi sia indicato, quale rappresentante di RE 1, l’avv. __________, nulla muta alla presente fattispecie. Tale decisione è infatti posteriore all’emanazione del DA in questione, avvenuta il 18.12.2014, e prolata in una procedura differente, amministrativa.
Neppure soccorre la tesi del reclamante il fatto che la fattura 30.4.2015 dell’Ufficio dell’incasso e delle pene sia stata inviata direttamente all’avv. __________, per conto di RE 1. Tale fattura è infatti posteriore alla ricezione da parte del Ministero pubblico, avvenuta il 27.4.2015, della procura a favore dell’avv. __________ (AI 8).
4.4
Non va del resto dimenticato che, in sede di verbale di interrogatorio 31.10.2014, RE 1 è stato reso attento del fatto che nei suoi confronti era stato avviato un procedimento penale per infrazione alla LCStr e che avrebbe avuto il diritto di disegnare un avvocato di fiducia a sue spese o ad un difensore d’ufficio a determinate condizioni.
Apponendo la sua firma in calce al suddetto verbale l’imputato ha dunque confermato di aver preso atto e compreso i suoi diritti ed i suoi obblighi (cfr. verbale di interrogatorio 31.10.2014, in AI 1, inc. MP __________).
Inoltre, non era la prima volta che RE 1 fosse oggetto di una procedura penale sfociata in un decreto di accusa per violazione alla LCStr, visto il precedente del 26.6.2014 (cfr. AI 2, inc. MP __________).
4.5.
Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che RE 1 non ha fornito un motivo oggettivamente riscontrabile, che abbia reso impossibile il rispetto del termine di opposizione al decreto d’accusa che lo concerne. Il decreto 18.6.2014 del presidente della Pretura penale è dunque meritevole di tutela.
Si rileva che ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione: se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta (lit. a); se la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti (lit. b).
Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e rilevanti. Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a).
L’art. 411 cpv. 1 CPP prevede che le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al Tribunale d’appello. La decisione sulle stesse compete, dunque, alla Corte di appello e di revisione penale. Giusta l’art. 411 cpv. 2 CPP le istanze di revisione di cui all’art. 410 cpv. 1 lit. a CPP non sono subordinate al rispetto di alcun termine mentre quelle di cui all’art. 410 cpv. 1 lit. b CPP vanno presentate entro 90 giorni da quando l’interessato è venuto a conoscenza della decisione in questione.
5.2.
Quanto allegato in sede di reclamo, segnatamente che “al momento del mio fermo in data 31 ottobre 2014, sono venuto a conoscenza del fatto che, per mancata presentazione della necessaria documentazione medica, di essere oggetto di una revoca della licenza di condurre. Immediatamente dopo il fermo mi sono recato nello studio del dottor __________, __________ il quale dopo aver consultato la mia scheda, confermava aver eseguito la visita medica in data 18.11.2013 e che sia in tale data che in quella del 31 ottobre 2014 il sottoscritto era idoneo alla guida di veicoli a motore e che inspiegabilmente il formulario era andato perso” (reclamo 2/3.7.2015, p. 1-2), andrà dunque fatto valere, se del caso, tramite un’istanza di revisione alla competente Corte di appello e di revisione penale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 85, 90, 94, 354, 379 ss., 410 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.-- (settecento), sono poste a carico di RE 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera