Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.06.2015 60.2015.176

Incarto n. 60.2015.176

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 21/22.05.2015 presentato da

RE 1

contro

la decisione 13.5.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena, sull’esecuzione della pena inflittagli l’11.2.2015 dalla Corte delle assise criminali (inc. GPC __________);

richiamate le osservazioni 27/28.5.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi con cui conferma il contenuto e la conclusione della decisione impugnata, osservando che né il reclamante né il suo patrocinatore hanno mai segnalato alcunché a sostegno della non carcerabilità del reclamante;

preso atto che il Presidente della Corte delle assise criminali, con scritto 27/28.5.2015, ed il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, con scritto 29.5./1.6.2015, hanno entrambi comunicato di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. In data 11.2.2015 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 (__________1965) autore colpevole di ripetuta truffa (consumata e tentata), ripetuta falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, omissione della contabilità e, con procedura abbreviata (art. 358 ss. CPP), lo ha condannato alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, di cui 2 anni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e 6 mesi di detenzione da espiare.

La sentenza è passata in giudicato.

b. Con scritto 30.3.2015 l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi ha invitato l’avv. __________, patrocinatore di RE 1 nel processo di merito, a contattarlo entro e non oltre il 20.4.2015, al fine di concordare tempi e modalità di espiazione della pena pronunciata dalla Corte delle assise criminali.

c. Vista l’impossibilità di determinare con il qui reclamante la data d’inizio d’esecuzione, malgrado siano intercorsi due colloqui telefonici con l’avv. __________ (il 20.4.2015 e l’11.5.2015), con decisione 13.5.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha collocato RE 1 in sezione aperta ed ha fissato all’8.6.2015, tra le ore 10.00 e le ore 11.00, l’inizio dell’espiazione della pena detentiva (6 mesi) inflittagli dalla Corte delle assise criminali. Il giudice ha altresì fissato al 7.8.2015 l’espiazione del primo terzo, al 7.9.2015 la metà pena e al 7.12.2015 la data in cui la pena sarà interamente scontata.

d. Con scritto 21/22.5.2015 RE 1 chiede a questa Corte di “annullare l’ordine di collocamento, contenuto nel provvedimento del Giudice”, sostenendo di non essere “assolutamente in grado di potermi presentare, e questo a causa della mia grave malattia, che peggiora costantemente”. A sostegno di ciò produce un certificato medico ed uno scritto del dr. med. __________.

e. Il giudice dei provvedimenti coercitivi con scritto 27/28.5.2015 osserva che né il reclamante né il suo patrocinatore “hanno mai segnalato alcun motivo o documento a sostegno della non carcerabilità di RE 1”, e nel contempo riconferma il contenuto e le conclusioni della sua decisione di collocamento iniziale.

f. Il procuratore pubblico e il Presidente della Corte delle assise criminali, rinunciano a presentare delle osservazioni al reclamo e si rimettono al giudizio di questa Corte.

g. Nel frattempo RE 1 non ha dato seguito alla decisione 13.5.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi e l’8.6.2015 non si è presentato al Settore immatricolazioni del Carcere giudiziario La Farera per l’inizio dell’esecuzione della pena.

in diritto

  1. 1.1.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

Il Canton Ticino ha adottato il 20.4.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.1.2011.

Giusta l'art. 10 cpv. 1 LEPM il giudice dell'applicazione della pena - funzione esercitata in Ticino dall'1.1.2011 dal nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - è competente, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP (lit. h) e le deroghe alle forme di esecuzione ex art. 80 CP (lit. h), come pure ad emanare nei confronti del condannato l’ordine di esecuzione (lit. k) previsto dall’art. 439 cpv. 4 CPP.

Contro tali decisioni, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

1.2.

Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3.

Il gravame, inoltrato il 21/22.5.2015, contro la decisione 13.5.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata il 14.5.2015, è tempestivo.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L'art. 382 cpv. 1 CPP stabilisce che contro una decisione sono legittimate a ricorrere le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.

Un interesse è giuridicamente protetto se, fra l'altro, è attuale. In altre parole la lesione sostenuta dal reclamante è attuale se espleta ancora i suoi effetti al momento della presentazione del gravame (M. MINI, Commentario al CPP, art. 382 CPP n. 8).

La censura deve di regola ancora persistere al momento della decisione da parte dell’autorità di reclamo (ZK StPO − V. LIEBER, art. 382 CP n. 13).

In concreto, il termine dell’8.6.2015 − stabilito dal giudice dei provvedimenti coercitivi entro il quale il reclamante è/era tenuto a presentarsi al Servizio immatricolazioni del penitenziario per dare inizio all’esecuzione della pena inflittagli − è nel frattempo trascorso (infruttuoso) e l’impugnativa è priva di effetto sospensivo, nemmeno richiesto. Ciomalgrado permane un interesse attuale al presente reclamo.

Infatti, onde attuare la pretesa punitiva dello Stato, è necessario che, alle persone che si oppongono all’esecuzione della pena detentiva o della misura privativa della libertà pronunciata in una sentenza passata in giudicato, l’espiazione delle stesse venga loro imposta mediante coercizione da parte dello Stato. L’ordine di esecuzione di cui all’art. 439 cpv. 4 CPP costituisce di conseguenza la norma a livello federale che fornisce assistenza giudiziaria nel caso di condannati giudicati con sentenza passata in giudicato (“bildet somit die bundesrechtliche Rechtshilfenorm für rechtskräftig verurteilte Personen”) [BK − StPO, B. F. BRÄGGER, 2a. ed., art. 439 CPP n. 23).

Lo spirare della data d’inizio dell’esecuzione stabilita dal giudice dei provvedimenti coercitivi nulla muta al carattere di ordine di esecuzione della decisione di collocamento del 13.5.2015, contro cui si aggrava il reclamante chiedendone l’annullamento davanti a questa Corte, che deve verificarne la legittimità.

RE 1, quale condannato e persona contro la quale è diretto l’ordine di esecuzione che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e proponibile.

  1. Nella decisione 13.5.2015, qui impugnata, il giudice dei provvedimenti coercitivi, in assenza di indicazioni utili da parte del reclamante, ha fissato all’8.6.2015 l’inizio dell’esecuzione della pena, rendendo attento quest’ultimo che, per l’attuazione dell’ordine di esecuzione, qualora non vi fosse dato seguito, avrebbe potuto far diramare un mandato di ricerca.

Il giudice ha altresì ordinato il collocamento in sezione aperta, ritenuta la tipologia dei reati perpetrati da RE 1 e considerato come egli sia domiciliato in Svizzera.

Il reclamante chiede in questa sede “di annullare l’ordine di collocamento, contenuto nel provvedimento del Giudice”, in ragione di un’asserita grave malattia che peggiorerebbe costantemente e che gli impedirebbe − come in concreto ha fatto − di presentarsi in carcere alla data stabilita per l’inizio dell’esecuzione della pena. Egli sostiene in particolare che “la mia attuale situazione psichica e fisica, non permette attualmente una carcerazione. Secondo le affermazioni dei miei medici, una carcerazione potrebbe avere gravi conseguenze” (reclamo 21/22.5.2015).

A sostegno delle sue dichiarazioni produce lo scritto 11.5.2015 del dr. med. __________, abilitato in medicina generale FMH e medicina psicosomatica, al quale egli si è rivolto per un sostegno psichiatrico. In detto scritto il dr. med. __________ invita la psichiatra e psicoterapeuta, dr. med. __________, di prendere in cura il reclamante − al quale viene diagnosticata “ansia con claustrofobia e depressione” nonché “__________non più misurabile” per il quale si trova in cura antivirale da circa un anno presso un altro medico − siccome “da 5-6 mesi si sente depresso e da pochi mesi è molto ansioso, esce con fatica di casa. Da poche settimane non sopporta la gente e non riesce ad entrare nel lift” (scritto 11.5.2015 del dr. med. __________).

Il reclamante produce altresì il certificato medico di data 11.5.2015, pure del dr. med. __________, in cui quest’ultimo attesta un’inabilità al lavoro al 100% per motivi di salute (malattia) per il periodo dall’1 al 21.5.2015.

  1. 3.1.

In materia di esecuzione delle pene detentive, l'art. 76 CP prevede che esse siano scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

L’art. 80 cpv. 1 CP dispone inoltre che alle norme in materia di esecuzione − fra cui l’art. 76 CP − può essere derogato a favore del detenuto, tra l’altro, qualora il suo stato di salute lo richieda (lit. a).

Infine per l’art. 92 CP l’esecuzione di pene e misure può essere interrotta per gravi motivi.

Quest’ultima norma sancisce in particolare il principio dell’esecuzione ininterrotta di tutte le pene detentive e delle misure privative della libertà. Ciò nell’interesse pubblico di difendere la credibilità del sistema penitenziario e il rispetto dell’effettività delle pene in un’ottica di prevenzione generale e speciale, in quanto lo Stato deve assicurare l’esecuzione delle pene conformemente al loro scopo di risocializzazione e di espiazione (nella prospettiva di un comportamento corretto in libertà tendente a evitare il rischio di recidiva), tenendo conto del bisogno di protezione della società, senza tuttavia mettere in pericolo la vita e l’integrità corporale, fisica e psichica dei detenuti (DTF 136 IV 97 consid. 5.2.2.1.). Si tratta quindi di operare in concreto una ponderazione dei vari interessi, pubblici e privati, che si contrappongono (BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 92 CP n. 10).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’interesse pubblico all’esecuzione delle condanne cresciute in giudicato ed il principio dell’uguaglianza limitano notevolmente il margine di apprezzamento delle autorità di esecuzione circa il differimento a data indeterminata dell’esecuzione di una pena. Esecuzione che comporta sempre per l’interessato un male, che l’uno può sopportare meglio di un altro (decisioni TF 6B_606/2013 del 27.9.2013 consid. 1.2.; 6B_377/2010 del 25.5.2010 consid. 2.1.; DTF 108 Ia 69).

Di principio il trattamento e la cura di un detenuto devono essere assicurati nell’ambito dell’esecuzione della pena, se del caso, adattata a quanto necessario. Un eccezione a tale principio non è possibile se non quando la malattia è di natura tale da comportare l’incapacità totale di subire un’incarcerazione di durata indeterminata o quantomeno di lunga durata, e se la liberazione s’impone a tal punto che il bisogno di cure e di guarigione prevale sugli scopi perseguiti dall’esecuzione della pena. Allorquando un trattamento medico idoneo è compatibile con la carcerazione, l’esecuzione della pena non ha da essere interrotta rispettivamente differita (decisione TF 6B_249/2009 del 26.5.2009 consid. 2.1.; DTF 106 IV 321; 103 IB 184; CR Code pénal I − B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 80 CP n. 2 e Y. BENDANI art. 92 CP n. 17).

La mera possibilità che la vita o la salute del condannato possano essere messe in pericolo non è manifestamente sufficiente per il differimento dell’esecuzione della pena a tempo indeterminato. È necessario che sia altamente probabile che l’esecuzione della pena metta in pericolo la vita o la salute del condannato. Anche in questo caso si deve procedere ad una ponderazione degli interessi, considerando, oltre alle indicazioni mediche, la natura e la gravità del reato commesso e la durata della sanzione. Più gravi sono i fatti e la sazione inflitta, più è importante la pretesa punitiva dello Stato, rispetto al pericolo per la vita o per la salute (decisioni TF 6B_606/2013 del 27.9.2013 consid. 1.2.; 6B_377/2010 del 25.5.2010 consid. 2.1.).

In altre parole il rinvio o l’interruzione può essere concesso, per gravi motivi di salute, solo in via eccezionale e a titolo sussidiario, qualora non siano sufficienti, per rapporto al caso concreto, altre forme d’esecuzione ex art. 80 CP o altri alleggerimenti di pena (CR Code pénal I − Y. BENDANI, art. 92 CP n. 5; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, op. cit., art. 92 n. 11); come pure deve essere inefficace o impossibile il trattamento medico impartito all’interno del penitenziario (DTF 136 IV 97 consid. 5.2.1.) o in una struttura ospedaliera o in una comunità (CR Code pénal I − Y. BENDANI, art. 92 CP n. 18).

3.2.

In base al Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, nel nostro cantone le strutture carcerarie si compongono di: La Farera, quale carcere giudiziario, La Stampa, quale carcere penale, Lo Stampino, quale sezione aperta del carcere penale e del Naravazz, quale carcere aperto (art. 2).

Giusta l’art. 8 del medesimo Regolamento, applicabile anche alle persone che si presentano su convocazione per espiare una pena privativa di libertà, esse devono, fra l’altro, presentarsi in condizioni di salute idonee alla carcerazione (lit. d) e produrre eventuali certificati medici attestanti un handicap, uno stato di salute problematico o la necessità di assumere medicinali particolari o di osservare un regime alimentare particolare.

L’art. 27 di detto Regolamento dispone inoltre che alla Farera e alla Stampa, la persona incarcerata è sottoposta a visita medica generale nella settimana che segue la sua entrata (cpv. 1). Tutte le persone incarcerate, che soffrono di problemi di salute o che sono sottoposte ad un trattamento medico, sono tenute a segnalarlo al momento dell’incarcerazione, eventualmente presentando il relativo certificato medico. Sono visitate dal personale competente del Servizio medico nel più breve termine (cpv. 2).

L’assistenza medica, medico-dentaria e psichiatrica è garantita dai medici designati dalle strutture carcerarie (art. 28 cpv. 2).

  1. 4.1.

Nel caso in esame RE 1, ha fatto valere problemi di salute soltanto in sede di reclamo.

In occasione del processo davanti alla Corte delle assise criminali tenutosi l’11.2.2015, seppure in forma abbreviata e durato una quindicina di minuti, egli è comparso assistito dal proprio difensore di fiducia, senza lamentare particolari problemi di salute, pur essendo già a quel momento affetto da __________. Al più tardi in quella data egli ha avuto la conferma della pena inflittagli, segnatamente che dei 2 anni di detenzione comminatigli, 6 mesi dovevano essere espiati, ritenuto tuttavia che, trattandosi di procedura abbreviata, giusta i disposti dell’art. 360 CPP, già in precedenza aveva dato la sua adesione alle proposte di pena formulate dal procuratore pubblico.

Tramite il difensore di fiducia, contattato in via epistolare a fine marzo 2015 e telefonicamente il 20.4.2015 dall’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi onde stabilire la data d’inizio dell’esecuzione della pena detentiva (allegati 2 e 3, inc. GPC __________), egli ancora nulla ha segnalato. Soltanto in occasione di un secondo contatto telefonico svoltosi ancora tra l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi e l’avv. __________ l’11.5.2015 − data, si rileva, pure della visita di RE 1 presso lo studio del dr. med. __________ − il legale, in base a una nota d’incarto interna (allegato 4, inc. GPC __________), ha segnalato di non essere riuscito a farsi dare una data di inizio dal cliente e “che è caduto un po’ in depressione”, pertanto ha ritenuto che “la cosa migliore è mandare una decisione con data di inizio stabilita da noi (Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, ndr)”. In quel contatto telefonico già veniva indicato che l’inizio dell’esecuzione sarebbe avvenuto di lì a 3 settimane/1 mese. Ed in effetti due giorni dopo tale telefonata, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha emanato la decisione di collocamento 13.05.2015 fissando all’8.6.2015 la data d’inizio dell’espiazione della pena.

Stante che un certificato medico, secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, non assurgendo a mezzo di prova bensì a semplice allegazione di parte (decisione TF 6B_377/2010 del 25.5.2010 consid. 2.6.), deve essere valutato con prudenza, in concreto il certificato medico 11.5.2015 del dr. med. __________ attesta una semplice inabilità lavorativa al 100% “per motivi di salute (malattia)” durante una ventina di giorni in un periodo (1.5 - 21.5.2015) per’altro precedente la prevista data di inizio dell’espiazione della pena. In nulla esso può quindi influire sulla carcerabilità del qui reclamante, su cui il medico interpellato nemmeno si esprime. Nemmeno nello scritto di medesima data lo stesso medico si pronuncia a tale proposito. In nessun modo vi si certifica un probabilità alta che la vita o la salute del condannato sia messa in pericolo in caso di esecuzione della pena. Il dr. med. __________, interpellato dal reclamante per un sostegno psichiatrico, si è limitato ad indirizzarlo presso una collega psichiatra e psicoterapeuta, per una presa a carico. In tale scritto egli attesta semplicemente una diagnosi di ansia con claustrofobia e depressione, oltre il __________ (sotto cura antivirale presso un altro medico da all’incirca un anno), riportando di sentimenti di depressione nel qui reclamante esistenti negli ultimi 5-6 mesi (dunque pure precedenti il procedimento penale di merito) nonché di più recenti stati ansiosi, per i quali quest’ultimo faticherebbe ad uscire di casa e ancora più recentemente non sopporterebbe la gente e non riuscirebbe ad entrare nel lift. Ciò sulla base di quanto riferitogli da RE 1 stesso, al di fuori di uno specifico approfondimento medico, tant’è che non vengono precisati i motivi scatenanti di detti sentimenti depressivi ed ansiosi, né tantomeno vengono posti in relazione con la prevista espiazione di pena.

Dei 4 medicamenti indicati come terapia, soltanto un farmaco, il __________, contenente il principio attivo duloxetina, serve a trattare la depressione e il disturbo d’ansia generalizzato. Lo stesso gli è stato prescritto nella dose di una capsula di 30 mg al giorno.

In tali circostanze allo stato attuale e per quanto risulta agli atti, il qui reclamante non presenta in alcun modo problemi di salute di una gravità tale da metterne in pericolo la vita o la sua salute così da richiedere l’interruzione o il differimento a tempo indeterminato dell’inizio dell’espiazione ai sensi della giurisprudenza più sopra descritta. Ciò ove più si pensi alla brevità della pena detentiva che il reclamante è chiamato ad espiare (6 mesi) e il collocamento in regime aperto deciso dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella sentenza qui impugnata.

Nulla pertanto osta a che l’attuale terapia farmacologica così come un eventuale trattamento psichiatrico di tipo ambulatoriale possano essere continuati rispettivamente iniziati nel corso dell’esecuzione della pena detentiva, per il tramite del servizio psichiatrico delle strutture carcerarie o, se del caso, presso uno specialista di fiducia.

In conclusione l’ordine di esecuzione non può essere annullato e il reclamo ha da essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.

4.2.

Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha fissato per il giorno 8.6.2015 l’inizio dell’esecuzione della pena, nel frattempo spirato infruttuoso.

Egli è dunque chiamato a fissare una nuova data (giorno e ora) di inizio di detta espiazione nonché stabilire i nuovi termini dell’esecuzione.

Nella nuova decisione egli avrà altresì cura di ordinare che la visita medica di entrata, di cui all’art. 27 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, avvenga il medesimo giorno in cui RE 1 è tenuto a presentarsi al servizio immatricolazioni del penitenziario.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 CPP, 80, 92 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l’art. 25 LTG, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Il giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena, al quale è ritornato l’inc. GPC __________, fisserà nuovamente il giorno e l’ora di inizio dell’esecuzione della pena detentiva di sei mesi comminata a RE 1 dalla Corte delle assise criminali con sentenza 11.2.2015 (inc. TPC __________).

  3. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di __________.

  4. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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