DTF 140 IV 57, 1B_193/2014, 1B_198/2012, 1B_212/2014, 1B_410/2013, + 4 weitere
Incarto n. 60.2015.168
Lugano 18 gennaio 2016/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 15/18.5.2015 presentato da
RE 1 rappr. da: RE 2 patr. da: PR 1
contro
la decisione 29.4.2015 emanata dal procuratore generale John Noseda mediante la quale ha respinto l’istanza di dissequestro 31.3/2.4.2015 nell’ambito del procedimento penale a carico di PI 2 (patr. da: avv. PR 3, __________) per titolo di truffa (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 19.5.2015 del procuratore generale, 1°.6.2015 di PI 2, 29.5/2.6.2015 e 22/23.6.2015 (duplica) di PI 1, tutte concludenti per la reiezione del gravame, nonché la replica 15/16.6.2015 mediante la quale la reclamante si riconferma nelle proprie allegazioni;
preso atto che il magistrato inquirente e PI 2, interpellati, non hanno presentato alcuna osservazione di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il quadro “Mousquetaire. Buste” è stato dipinto da Pablo Picasso con la tecnica di olio su tavola il 15.9.1968; nel luglio 2012 la casa d’aste __________ lo ha stimato ad un valore compreso tra gli USD 1,8 mio e 2,5 mio. Ad oggi non risulta ancora chiarito se, apparentemente fino al 2005, sia stato di proprietà di PI 2, titolare di una galleria d'arte a __________ e domiciliato a __________, o dell’allora esistente società a lui riconducibile __________ con sede a __________, o di una terza persona.
b. Tra il 22.6. ed il 30.9.2005 (cfr. AI 23 all. 1, inc. MP __________) l’opera risulta essere stata acquistata dalla non meglio definita società __________, di cui RE 2, conoscente di lunga data di PI 2, ha dichiarato essere avente diritto economico.
c. Il 29.5.2006 il dipinto è stato depositato dalla pure non meglio definita società __________ (nemmeno emerge a chi sia riconducibile detta società) presso la società di spedizione __________ ‒ dove si trova tutt’oggi ‒ nell’area del punto franco di __________ (ordinanza di stralcio 30.12.2014 emanata dalla Camera penale del Tribunale cantonale del Canton __________, AI 40 all. 1).
d. Il 22.10.2013 PI 1, pure gallerista e con domicilio a __________, ha sottoscritto con la surriferita __________, rappresentata dal denunciato, un contratto di compravendita del “Mousquetaire. Buste” per la somma di EUR 2,3 mio. Il giorno successivo l’acquirente avrebbe versato un primo acconto, mentre con due bonifici datati 31.10.2013 e 6.11.2013 PI 1 ha versato a __________ un totale di EUR 2,42 mio, comprendente anche l’importo di EUR 120'000.-- relativo al saldo di una precedente operazione rimasta incontestata (verbale d’inter-rogatorio 3.3.2015, p. 2, AI 32).
e. Il 5.5.2014 la società RE 1, apparentemente costituita il 15.8.2013 con sede alle __________, il cui avente diritto economico risulta RE 2 (AI 20 all. 1), per il tramite dello stesso RE 2 ha autorizzato PI 2 ‒ che ha controfirmato l’autorizzazione “per ricevuta ed accettazione” ‒ “unitamente ai suoi clienti interessati all'acquisto, a visionare l'opera di Pablo Picasso (…), di nostra proprietà, depositata presso lo spedizioniere __________ a __________. Precisandole che tale dipinto, attualmente in punto franco, non potrà essere spostato in nessun caso se non al perfezionamento della vendita, si rimane in attesa di una Sua proposta di acquisto per una nostra tempestiva valutazione” (AI 20 all. 3).
f. Con esposto 17/18.6.2014 PI 1 ha denunciato PI 2 presso il Ministero pubblico del canton __________ per titolo di truffa: ha fatto valere di aver versato in anticipo ad PI 2 il denaro pattuito nel surriferito contratto di compravendita 22.10.2013, senza che quest’ultimo abbia poi provveduto a consegnare l’opera o, in luogo della consegna, restituito l’importo al denunciante (rapporto d’esecuzione allegato ad AI 1).
g. Il 1°.10.2014 magistrato inquirente __________ ha ordinato il sequestro del quadro. __________, direttore della __________, avrebbe comunicato a RE 2 l’avvenuto sequestro; in corso d’inchiesta, quest’ultimo avrebbe appreso del surriferito contratto di compravendita (verbale d’interrogatorio 11.12.2014, p. 3, AI 20).
h. Con scritto 14/17.10.2014 il Ministero pubblico __________ ha richiesto ed ottenuto dall’omologa autorità inquirente ticinese la ripresa del procedimento, visto il domicilio a __________ di PI 2 (AI 1).
L’11.12.2014 il procuratore generale ha interrogato RE 2 in veste di persona informata sui fatti (AI 20); il 19.12.2014 ha sentito l’imputato PI 2 (AI 23) ed il 3.3.2015 ha interrogato PI 1 in qualità di accusatore privato (AI 32).
i. Con istanza 31.3.2015 RE 1 ha postulato il dissequestro del quadro, facendo valere che tutte le persone coinvolte nella vicenda erano state interrogate e che l’imputato “ha dovuto ammettere che l'opera d'arte appartiene in realtà al signor RE 2 e che non aveva nessuna procura per la vendita” (AI 33).
j. Sentite le parti, con decisione 29.4.2015 il procuratore generale ha respinto l’istanza, considerando che “dalle risultanze documentali e dalle deposizioni assunte, emergono importanti divergenze circa il diritto all'attribuzione del quadro in sede di confisca, ribadita pertanto la necessità di demandare la decisione di dissequestro in sede di merito” (AI 41).
k. Con reclamo 15/18.5.2015 RE 1 postula l’annullamento della decisione impugnata ed il conseguente dissequestro del Picasso (reclamo 15/ 18.5.2015, p. 7).
Quanto alla paventata confisca dell’opera, sostiene che essa “non è evidentemente provento di reato e la sua confisca (!) non può seriamente entrare in linea di conto. È certo ed incontestato che il qui reclamante l’ha legalmente acquistata nel 2005 e ne è divenuto proprietario a tutti gli effetti. Neppure può essere affermato che l'opera è stata successivamente venduta: tutt'al più vi è stato un maldestro tentativo di vendita ad un prezzo stracciato da parte di un terzo non autorizzato (…). Il provento di reato di cui parla il PG non consiste nell'opera, ma nei 2,3 milioni di euro incassati da PI 2 tramite la truffa da lui commessa ai danni di PI 1. Si rileva infine che l'opera in questione non solo non è provento di reato, ma nemmeno un suo bene sostitutivo. L'ipotesi di una sua confisca è quindi insostenibile” (reclamo 15/ 18.5.2015, p. 4-5).
Con riferimento alle presunte importanti divergenze circa l'attribuzione del quadro, rileva che “il potenziale compratore, truffato da PI 2, vorrebbe ottenere l'opera per cui ha pagato. Egli non ne ha però alcun diritto, neppure sotto il profilo del diritto civile (…). In concreto, sarebbe poi paradossale se il risarcimento del danneggiato dovesse avvenire a scapito dei beni di un terzo estraneo al reato, parimenti danneggiato dall'agire di PI 2” (reclamo 15/18.5.2015, p. 5).
Infine, circa la evocata necessità di demandare la decisione di dissequestro alla sede di merito, la società insorgente sottolinea che l’imputato “è accusato non solo della truffa qui descritta, ma anche del riciclaggio di importati somme verso la __________. In tale ambito sono state avviate procedure d'assistenza giudiziaria e vi è da attendersi che un giudizio di merito avverrà semmai nel corso dei prossimi anni. Il perdurare del sequestro per tempi lunghi e indefiniti comporterebbe un rilevante danno per il legittimo proprietario che, come detto, ha ora l'intenzione di alienarlo a clienti seri e solvibili ed al reale prezzo di mercato, conformemente alle sue attuali necessità finanziarie (…). Con l'interrogatorio delle tre persone coinvolte e l'acquisizione di documentazione bancaria, l'istruttoria relativa alla truffa può oggi considerarsi conclusa, né l'autorità inquirente ipotizza un approfondimento di questo filone d'inchiesta. In altri termini, la fattispecie è già oggi matura per decidere il dissequestro” (reclamo 15/ 18.5.2015, p. 6).
l. Delle osservazioni, della replica e della duplica si dirà, se necessario, in corso di motivazione nei considerandi successivi.
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 15/18.5.2015 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione in materia di dissequestro 29.4.2015 (inc. MP __________), notificata il 4.5.2015, è ‒ ritenuta la festività dell’Ascensione di giovedì 14.5.2015 (in applicazione dell’art. 90 cpv. 2 CPP e dell’art. 1 della Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino del 15.12.2009, RL 10.1.1.1.2) ‒ tempestivo e proponibile (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO II – J. STEPHENSON / G. THIRIET, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, destinataria della decisione impugnata che sostiene ‒ peraltro senza fornire una documentazione dettagliata in tal senso, non essendo, tra l’altro, la deponente ‒ di essere proprietaria del quadro tuttora sotto sequestro, può in concreto essere considerata legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’an-nullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
A’ sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha perciò lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_198/2012 del 14.8.2012 consid. 2.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – solo se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisioni TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.; 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.; BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.
2.2.
Giusta l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell’imputato oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle condizioni secondo l’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato oppure erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).
La confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.
2.3.
2.3.1.
Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 3].
2.3.2.
Giusta l’art. 267 cpv. 2 CPP, se è incontestato che – mediante il reato – un oggetto o un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l’autorità penale lo restituisce all’avente diritto prima della chiusura del procedimento penale [ovvero prima della decisione finale (ex art. 267 cpv. 3 CPP)].
La legge esige pertanto due condizioni per la restituzione anticipata: l’avente diritto deve essere incontestato e l’oggetto oppure il valore patrimoniale deve essere stato direttamente sottratto ad una data persona, fatto – anche questo – che deve essere incontestato (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 16/24/27; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 4; messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1150).
La situazione giuridica del caso deve essere sufficientemente liquida (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 27). L’applicazione della norma in questione presuppone dunque un contesto giuridico chiaro e limpido, ovvero non incerto (decisione TF 1B_410/2013 del 24.10.2014 consid. 3.1-3.5.). Non devono di conseguenza esserci dubbi sulla sussistenza di un comportamento penalmente rilevante attraverso il quale l’oggetto oppure il valore patrimoniale è stato sottratto ad una determinata persona (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 27). Incertezze relative all’adempimento della fattispecie oggettiva e/o soggettiva del reato, così come all’esistenza di un eventuale motivo di giustificazione, escludono una restituzione anticipata (BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 27). Il provvedimento giusta l’art. 267 cpv. 2 CPP implica, altrimenti detto, che siano realizzati i presupposti fattuali e giuridici per la restituzione secondo l’art. 70 cpv. 1 in fine CP (ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 4). Deve essere certo dal profilo giuridico e fattuale che la pretesa di restituzione sia fondata (ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 4).
Interrogato dal procuratore generale l’11.12.2014, RE 2 ha dichiarato: “io avevo acquistato nel corso del 2005 da PI 2 il quadro di Picasso in questione” (verbale d’interrogatorio 11.12.2014, p. 2, AI 20). Nel corso dell’interrogatorio ha prodotto una attestazione redatta e sottoscritta manoscritta da PI 2, secondo la quale il denunciato riconosceva a RE 2 la proprietà del quadro (AI 20 all. 2). Tale scritto reca la data del 15.1.2014; nel medesimo interrogatorio RE 2 ha dichiarato che la dichiarazione “firmata davanti ai testimoni __________, __________ e __________, miei dipendenti, è stata datata da PI 2 in modo non corretto. In effetti essa è stata firmata circa un mese fa ossia agli inizi di novembre 2014” (verbale d’interrogatorio 11.12.2014, p. 2, AI 20). Ha poi spiegato di non conoscere PI 1: “ignoravo assolutamente che quest'ultimo avesse preso contatto con PI 2 per l'acquisto del Picasso. PI 2 non mi ha detto che PI 1 era interessato all'acquisto e non mi ha detto di aver sottoscritto il contratto (…) con il quale gli ha venduto l'opera per 2,3 milioni di Euro. Tantomeno sapevo che il contratto fosse stato sottoscritto per conto della società __________. lo sono stato informato di questa operazione per la prima volta quando mi ha telefonato il direttore della __________, __________, per comunicarmi che era intervenuta la polizia per sequestrare il quadro” (verbale d’interrogatorio 11.12.2014, p. 3, AI 20).
Infine, il magistrato inquirente ha fatto notare a RE 2 che l’8.11.2013 PI 2 ha versato EUR 200'000.-- con la causale “acconto su Picasso” su un conto presso la banca __________ di __________ intestato alla società __________, pure riconducibile a RE 2; quest’ultimo ha risposto che si tratterebbe di un acconto su un altro Picasso, denominato “Buste de femme”, poi restituito contro rimborso ad PI 2, e non su quello oggetto del procedimento. Anche quest’ul-timo quadro si troverebbe tutt’ora “presso il punto franco di __________, in pegno, in attesa della completazione del rimborso” (verbale d’interrogatorio 11.12.2014, p. 4, AI 20).
3.2.
Nel corso dell’interrogatorio 19.12.2014 PI 2 ha anzitutto confermato di essere l’avente diritto economico della __________ e di aver sottoscritto la dichiarazione datata 15.1.2014 (AI 20 all. 2) non alla data indicata, bensì poche settimane prima dell’interrogatorio, come già spiegato da RE 2, aggiungendo che “il documento è stato sottoscritto a __________, su richiesta di RE 2 a seguito dei problemi sorti dopo il sequestro del quadro e nella speranza di poterlo recuperare. È inoltre falsa la dichiarazione richiestami da RE 2 ‘con la presente dichiaro di non essere mai stato autorizzato alla vendita della medesima opera se non con l'autorizzazione del proprietario RE 2’. lo avevo infatti ottenuto l'autorizzazione da parte di RE 2 di vendere il quadro. RE 2 ha sempre comperato e venduto quadri per mio tramite, facendo degli affari e voleva ottenere analogo risultato anche in questo caso (…). Raggiunto l'accordo con PI 1, RE 2 mi disse che l'importo era troppo basso e che voleva 3 milioni. Ciò avveniva nel corso del mese ottobre-novembre del 2013. Io nel frattempo avevo tuttavia già incassato l'intero prezzo del quadro in diverse tranche (…). Trovandomi spiazzato, ho proposto a __________ [padre del denunciante, con il quale PI 2 aveva intavolato la trattativa di vendita, ndr.] una diversa soluzione, anche perché non potevo disporre del quadro senza il consenso di RE 2 (…). Nell'operazione è inoltre coinvolto anche un altro quadro di Picasso (denominato ‘Buste de femme’) che io gli avevo già venduto in passato tramite permuta per un valore, a mio parere, di 1,6 milioni di Euro. RE 2 voleva tuttavia restituirmi questo quadro per un importo di 2,6 milioni. Ma anche questa operazione non si è conclusa. Il PG mi chiede se l'importo di 1'471'000 Euro corrisponde ad un acconto sulla vendita del quadro Mousquetaire a PI 1 o per il riacquisto del Buste de femme. Rispondo che tale importo si riferisce al riacquisto di questo secondo quadro, che non si è tuttavia concluso (…). [RE 2] sapeva che io stavo trattando il quadro ma, come detto, non con chi e per quale prezzo. All'inizio di novembre gli ho quindi detto di averlo venduto per 2,2 milioni di Euro (poiché 100'000 era la mia commissione) e lui ha reagito dicendo che non gli andava bene. Abbiamo discusso perché gli ho ricordato che lui mi aveva autorizzato a venderlo per quella cifra” (verbale d’interrogatorio 19.12.2014, p. 2-4, AI 23).
3.3.
L’accusatore privato PI 1, interrogato il 3.3.2015, ha dal canto suo dichiarato che “nel corso dell'autunno 2013 PI 2 propose a me e a mio padre l'acquisto del quadro oggetto del procedimento, che peraltro aveva già esposto negli anni precedenti presso alcune gallerie d'arte italiane, lo ero evidentemente convinto che il quadro fosse di sua proprietà (…). PI 2 mi aveva garantito, seppure verbalmente che il quadro mi sarebbe stato consegnato a mia libera disposizione o in __________ o in Svizzera, quindi concluse tutte le operazioni di sdoganamento e di trasporto”. Alla domanda sul motivo per cui avesse effettuato il pagamento dell'intero saldo del prezzo prima di ricevere fisicamente il quadro, PI 1 ha risposto che in precedenza aveva fatto “altre transazioni con il signor PI 2 che non avevano mai comportato alcun problema” (verbale d’interrogatorio 3.3.2015, p. 2, AI 32).
Il magistrato inquirente ipotizza a carico di PI 2 il reato di truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (BSK Strafrecht II – G. ARZT, 3. ed., art. 146 CP n. 12 ss.)] in relazione al contratto di compravendita 22.10.2013 del quadro “Mousquetaire. Buste” di Pablo Picasso, senza che la società venditrice __________, riconducibile al denunciato, ne fosse proprietaria.
4.2.
Un inganno è astuto ex art. 146 CP se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile oppure non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare; anche in queste ipotesi l’astuzia è esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali / elementari di prudenza, ovvero quando avrebbe potuto proteggersi con un minimo di attenzione o avrebbe potuto evitare l’errore con il minimo di prudenza che si poteva attendere da lei (decisione TF 6B_243/2014 del 15.7.2014 consid. 3.3.; BSK Strafrecht II – G. ARZT, op. cit., art. 146 CP n. 58 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 2. ed., art. 146 CP n. 7 ss.; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 224 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. ed., art. 146 CP n. 16 ss.).
4.3.
In concreto, al momento della ripresa del procedimento da parte del Ministero pubblico ticinese, dalle tavole processuali agli atti non risultava accertato se, alla conclusione del contratto di compravendita 22.10.2013 tra __________ e PI 1, RE 1 fosse o meno effettivamente proprietaria del Picasso in questione e fosse subentrata quale deponente presso la __________. Nemmeno era accertato l’effettivo legame tra la società qui reclamante e RE 2, né se ed in quale misura quest’ultimo poteva rappresentarla in maniera vincolante. Neanche dalla dichiarazione manoscritta da PI 2, erroneamente datata 15.1.2014, emerge che RE 1 abbia diritto di proprietà sul quadro (ordinanza di stralcio 30.12.2014 emanata dalla Camera penale del Tribunale cantonale del Canton __________, AI 40 all. 1).
4.4.
Dagli interrogatori di RE 2 (AI 20), PI 2 (AI 23) e PI 1 (AI 32), così come dagli atti istruttori successivi e da quelli prodotti nelle more della presente procedura di reclamo, non emergono dichiarazioni, né sono stati forniti attestati o documenti tali da chiarire la proprietà del quadro, certamente non in maniera tale da poter definire la fattispecie “sufficientemente liquida”.
In particolare non sono stati ben chiariti i legami tra RE 1, __________ e RE 2.
La surriferita dichiarazione manoscritta da PI 2, prodotta da RE 2 nel corso dell’interrogatorio 11.12.2014 (AI 20), è stata contestata nei suoi contenuti dal medesimo imputato in occasione del suo interrogatorio 19.12.2014 (AI 23): a mente di PI 2 non corrisponderebbe al vero che “‘con la presente dichiaro di non essere mai stato autorizzato alla vendita della medesima opera se non con l'autorizzazione del proprietario RE 2’. lo avevo infatti ottenuto l'autorizzazione da parte di RE 2 di vendere il quadro” (verbale d’interrogatorio 19.12.2014, p. 3, AI 23).
Con lo scritto 5.5.2014 RE 1, rappresentata da RE 2, ha autorizzato PI 2 unicamente a far visionare l’opera, non a rappresentare RE 1 nella vendita, in quanto “si rimane in attesa di una Sua proposta di acquisto per una nostra tempestiva valutazione” (AI 20 all. 3).
La certificazione 1°.12.2014 fornita dalla __________, secondo cui “la sola persona abilitata a dare ordini per conto della società RE 1 è il signor RE 2 e nessuno ha accesso alle opere senza il suo accordo” (AI 20 all. 1) è indiziante ma non ancora sufficiente, da sola, a definire la proprietà del Picasso qui in discussione e nemmeno a chiarire quale grado di rappresentanza abbia RE 2 nei confronti di RE 1.
Con le proprie osservazioni 15/16.6.2015 RE 1 ha sì prodotto il proprio “Certificate of good standing” datato 10.6.2015, ma nemmeno da esso emerge l’effettivo grado di rappresentanza esercitabile da RE 2.
Ora, considerato come dall’istanza di dissequestro, dal testo del reclamo e dalle varie osservazioni prodotte dalle parti, il loro interesse al procedimento penale in questione sembra vertere esclu-sivamente sulla proprietà del “Mousquetaire. Buste”, un dissequestro appare al momento attuale prematuro, in quanto l’art. 267 CPP è applicabile solamente in presenza di prove definitive ed inconfutabili, non ancora emerse in questa sede, circa la proprietà dell’opera d’arte qui in discussione.
4.5.
Una volta stabilito meglio ed in modo più chiaro i rapporti tra RE 1, __________ e RE 2 riguardo alla proprietà, un dissequestro potrà entrare in linea di conto anche prima del processo di merito, ritenuto che l’ipotizza-ta truffa verte solo indirettamente sulla proprietà del quadro: in realtà, l’eventuale inganno astuto ha comportato quali atti di disposizione dei pagamenti effettuati da PI 1 ad PI 2, che quest’ultimo ha in parte girato a RE 2 per altre operazioni. Solo il provento della truffa può entrare in linea di conto per un sequestro in vista della confisca.
4.6.
In conclusione, la decisione 29.4.2015 mediante la quale il procuratore generale ha respinto l’istanza di dissequestro 31.3/ 2.4.2015 di RE 1 merita tutela.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 263, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 1'200.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'300.-- (milletrecento), sono poste a carico di RE 1, la quale rifonderà a PI 1, , e PI 2, , CHF 500.-- (cinquecento) ciascuno a titolo di ripetibili.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il cancelliere