Incarto n. 60.2015.14
Lugano 21 dicembre 2015/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 8/12/15.01.2015 (e sull’istanza di ricusazione 25/29.01.2015) presentati da
RE 1
contro
la decisione 30.12.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale ha ordinato il suo trasferimento/collocamento presso le Strutture carcerarie di __________ in sezione chiusa (inc. GPC __________);
richiamate le osservazioni 25/29.01.2015 e 13/18.03.2015 di RE 1, in cui, solleva svariate censure, oltre ad esprimersi sulla tempestività del gravame, e postula la difesa d’ufficio;
preso altresì atto degli scritti 5/9/12.02.2015, 13/17/18.02.2015, 5/6/9.03.2015, 12/17.03.2015, 19/20/23.03.2015, 24/27.03.2015 e 1/2/7.04.2015 di RE 1;
richiamate le osservazioni 23.02.2015 del Procuratore generale John Noseda, in cui comunica di rimettersi al giudizio di questa Corte;
viste le osservazioni 20/24.02.2015 della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, mediante il quale dichiara di rimettersi al giudizio di questa Corte circa la questione della tempestività del gravame, rilevando che le osservazioni di merito verranno, se del caso, presentate dopo accertamento della tempestività del ricorso;
preso pure atto delle osservazioni 24/25.02.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi, in cui prende posizione sulle singole censure sollevate dal reclamante e conclude rimettendosi al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con sentenza 23.02.2010 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 autore colpevole dei reati di coazione sessuale, violenza carnale e atti sessuali con fanciulli (in danno di una bambina minorenne) e lo ha condannato alla pena detentiva di 6 anni, dedotto il carcere preventivo sofferto (inc. TPC 72.2009.140).
b. In data 30.09.2010 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato da RE 1 contro il giudizio di primo grado (inc. CCRP 17.2010.16).
Questa decisione è passata in giudicato.
c. Ritenuto che l’espiazione della pena ha avuto inizio il 23.02.2010 e dedotto il carcere preventivo sofferto dal 24.06.2009 al 23.02.2010, il qui reclamante ha raggiunto il 1/3 dell’esecuzione della pena il 24.06.2011, il termine della metà pena il 23.06.2012 e i 2/3 per la liberazione condizionale il 23.06.2013. La fine pena è stata raggiunta il 23.06.2015.
d. Dopo essere stato sanzionato disciplinarmente in 5 occasioni, in data 14.04.2013 RE 1 è stato trasferito presso il carcere di __________ (__________) e il 26.06.2014 egli è stato ritrasferito al Penitenziario La Stampa.
e. Con scritto 22.12.2014 la Direzione delle strutture carcerarie ha chiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi di emanare una decisione formale volta a far trasferire dal 5.01.2015 il qui reclamante “presso il carcere di __________, in una cella di alta sicurezza” (lettera 22.12.2014 delle Strutture carcerarie cantonali, Lugano, allegato 1, inc. GPC ). Ciò dopo che la Direzione del penitenziario, riassumendo il periodo di detenzione fino ad allora subito da RE 1, ha rilevato come quest’ultimo sin dall’inizio della carcerazione “ha mostrato un comportamento oppositivo e in permanente conflitto con l’autorità e le regole”, così come con i codetenuti e con i collaboratori. Tant’è che dopo essere incorso in 5 sanzioni disciplinari egli ha dovuto essere trasferito il 14.04.2013 presso il carcere di __________ (). Il suo rientro nel penitenziario ticinese nel giugno 2014, ha evidenziato la Direzione, è conseguito al fatto che “la situazione era divenuta insostenibile per un analogo comportamento a quello registrato in precedenza presso di noi”. Dopo ciò il qui reclamante è nuovamente incorso in 3 sanzioni disciplinari; inoltre il 9.12.2014, ha rilevato la Direzione, si sarebbe reso necessario il suo collocamento in cella di contenimento per questioni di sicurezza, avendo il reclamante “chiamato due volte la Polizia dicendo che era a conoscenza di dove erano depositi (recte: depositati, ndr) 750 kg di esplosivo C4” (lettera 22.12.2014 delle Strutture carcerarie cantonali, Lugano, allegato 1, inc. GPC __________). Da qui la necessità, secondo la Direzione, di trovare una “struttura adeguata” che potesse accogliere il reclamante. Ricerca risultata difficile a causa del costante sovraffollamento delle carceri in Svizzera.
f. Il 23.12.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi, onde emanare la postulata decisione, ha richiesto alla Direzione del penitenziario cantonale di poter avere la “corrispondenza intercorsa con il carcere di __________ (e/o autorità competente del Canton __________), nonché di un «verbale di audizione» (o scritto) del detenuto dal quale risulti che gli è stata data la possibilità di esprimersi in merito” (lettera 23.12.2014 del GPC, allegato 2, inc. GPC __________); richiesta questa, ha precisato, da evadere entro il 29.12.2014 al più tardi.
g. Il 29.12.2014 il Direttore delle Strutture carcerarie cantonali ha inviato uno scritto a RE 1, con copia all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, in cui − facendo riferimento ad un incontro avvenuto il 24.12.2014 tra lo stesso direttore, il vicedirettore, il capo degli agenti ed il reclamante – conferma che “le informazioni che le sono state rese in questo frangente, precisamente che la Direzione delle Strutture carcerarie ha deciso, quindi proposto al Giudice dei provvedimenti coercitivi, il suo collocamento nel carcere di __________ nel Canton __________”. Provvedimento che, viene precisato nella missiva, “è dovuto al comportamento da lei assunto successivamente al rientro dal carcere di __________, situazione insostenibile che perturba ed esaspera l’ambiente nella sezione dove risiede, nonché pone seri problemi di sicurezza in penitenziario” (scritto 29.12.2014 delle Strutture carcerarie cantonali, Lugano, p. 1, allegato 3, inc. GPC __________).
La Direzione ha quindi esposto le motivazioni di tale provvedimento, procedendo dapprima ad elencare, in ordine cronologico, le sanzioni disciplinari inflitte al reclamante, e meglio (scritto 29.12.2014 delle Strutture carcerarie cantonali, Lugano, p. 1-2, allegato 3, inc. GPC 850.2014.1147:
· “il 21.07.2014 le sono stati inflitti 8 giorni di cella di rigore per aver bruciato uno strofinaccio ed insultato il Capo arte;
· il 29.07.2014 comminati 6 giorni di cella di rigore per aver nuovamente dato fuoco ad uno strofinaccio;
· il 25.11.2014 impartiti 5 giorni di cella di rigore per degli scatti d’ira e grave danneggiamento;
· il 9.12.2014 nel corso della serata ha chiamato due volte la Polizia dicendo che era a conoscenza di dov’erano depositati 750 kg di esplosivo C4, episodio per il quale si è reso necessario per questioni di sicurezza il suo collocamento in una cella di contenimento ed ha attivato le autorità di polizia;
· il 10.12.2014 è stato verbalizzato da parte nostra, ma ha rifiutato di firmare il verbale e si è detto estraneo ai fatti, asserendo di non voler dichiarare nulla e che non sapeva di cosa si stava parlando;
· il 12.12.2014 ha insultato un Agente di custodia e minacciato di incendiare qualcosa in cella se non avesse ricevuto copia del verbale 10.12.2014, documento in seguito messole eccezionalemente a disposizione in copia;
· il 18.12.2014 è stato incontrato dalla Direzione a tutela del suo diritto di essere sentito e, a nostro scarico, sono state chiarite e chiuse alcune pendenze che concernevano lei e la Struttura di __________, segnatamente ha preso atto della prevista sanzione, che ha avuto luogo dal 19.12. al 24.12.2014”.
La Direzione ha poi riportato in sunto e in modo indiretto le esternazioni che avrebbe fatto il reclamante in relazione al suo prospettato trasferimento, ovvero (scritto 29.12.2014 delle Strutture carcerarie cantonali, Lugano, p. 2, allegato 3, inc. GPC __________):
· “ha ringraziato dell’opportunità di essere trasferito a __________
· in precedenza aveva già chiesto di poter essere collocato in detta struttura
· voleva sapere la data della partenza
· ha auspicato di essere trasferito il più presto possibile in quanto tiene a questo cambiamento”.
La Direzione ha quindi concluso il proprio scritto precisando che “Ritenute le compiute anticipazioni, daremo inizio ai preparativi per il trasferimento al nostro interno e, non appena in possesso della Decisione di collocamento del GPC, la informeremo sulla data e metteremo in atto il suo trasferimento nel carcere di __________” (scritto 29.12.2014 delle Strutture carcerarie cantonali, Lugano, p. 2, allegato 3, inc. GPC 850.2014.1147.
h. Il 29.12.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ricevuto un e-mail, inotratogli dal vicedirettore del penitenziario cantonale, in cui in data 19.12.2014 il Direttore delle Strutture carcerarie di __________ ha confermato la loro disponibilità ad accogliere il qui reclamante “für eine Dauer von maximal 6 Monaten, frühestens ab 05. Januar 2015, in der Sicherheitsabteilung B (Kosten: 501.-/Tag) aufzunehmen”, precisando altresì che “die Aufnahme, respektive der Transfer kann erst erfolgen, wenn die Anstalten __________ über eine schriftliche Verfügung der einweisenden Behörde verfügen” (e-mail 29.12.2014, allegato 4, inc. GPC __________).
i. Nel contempo con scritto datato 29.12.2014 (spedito il 31.12.2014) indirizzato al giudice dei provvedimenti coercitivi (e pervenutogli solo il 2.01.2015) RE 1 ha accusato ricevuta, quel pomeriggio stesso, della lettera di medesima data della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali circa il suo prospettato trasferimento. Ritrascrivendo quanto riportato dalla Direzione relativamente alle sue esternazioni che avrebbe rilasciato in occasione dell’ivi asserito colloquio del 24.12.2014, egli ha precisato che “vi comunico che quelli che la Direzione ha scritto assolutamente non corrispondono alla realtà” (scritto 29.12.2014, allegato 7, inc. GPC __________).
Egli ha quindi chiesto al giudice destinatario della missiva di essere sentito “per poter presentare i miei motivi per cui io non sono d’accordo per il mio trasferimento a carcere penale di __________ nel Cantone __________” (scritto 29.12.2014, allegato 7, inc. GPC __________).
j. Il giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 30.12.2014, richiamati gli incarti di precedenti decisioni rese dal medesimo giudice relative a RE 1, riassunti i fatti, ripreso in esteso lo scritto 22.12.2014 con cui la Direzione delle Strutture carcerarie ticinesi ha richiesto il trasferimento del qui reclamante in un altro penitenziario come pure ricordate le normative applicabili, ha ritenuto fondata la richiesta posta dalla Direzione ed ha ordinato il trasferimento/collocamento del qui reclamante presso le Strutture carcerarie di __________ a far tempo dal 5.01.2015, precisando che egli “dovrà essere collocato/mantenuto in sezione chiusa e ogni eventuale decisione relativa ad alleggerimenti rimane nelle competenze delle autorità del Cantone Ticino” (decisione 30.12.2014, p. 5).
Il magistrato ha altresì rilevato che “il condannato è stato sentito, in merito al trasferimento, dalla Direzione delle Strutture carcerarie in data 24.12.2014 e risulta aver dato il suo assenso, rispettivamente auspicato che il trasferimento avvenga il più presto possibile. Ciò esenta da ulteriori necessità di motivazione” (decisione 30.12.2014, p. 3).
Infine il giudice ha dichiarato la propria decisione immediatamente esecutiva “in considerazione del fatto che il fondamento della decisione consiste in motivi disciplinari e di sicurezza, e tenuto conto pure della data indicata dalle Strutture carcerarie di __________ per l’accoglienza del condannato” (decisione 30.12.2014, p. 4).
k. Il 30.12.2014 RE 1 viene avvertito dalla Cancelleria dell’Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi che la decisione circa il suo trasferimento è stata emanata e che contro la stessa è possibile aggravarsi con reclamo davanti alla Corte dei reclami penali (scritto 2.01.2015, allegato 9, inc. GPC __________).
l. Il 2.01.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato a RE 1 di aver ricevuto solo quel giorno la sua missiva del 29.12.2014 e che “come già dettole il 30 dicembre 2014 dalla Cancelleria di questo Ufficio (su mia indicazione), la decisione è stata emanata e contro la stessa è dato reclamo alla CRP” (scritto 2.01.2015, allegato 9, inc. GPC __________).
m. In data 5.01.2015 RE 1 viene trasferito dal Penitenziario La Stampa alle Strutture carcerarie di Thorberg.
n. Con scritto datato 8.01.2015 − spedito il 12.01.2015 dall’Ufficio postale di __________ e giunto a questa Corte il 15.01.2015 − RE 1 manifesta l’intenzione di voler interporre ricorso contro la decisione 30.12.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi, limitandosi a chiedere che “per poter presentare ricorso contro decisione di mio trasferimento in __________ vorrei avere i atti e vorrei avere un avvocato di ufficio” (AI 1).
o. Il 15.01.2015 questa Corte, rilevato come sulla base dei timbri postali il termine per l’inoltro del reclamo sarebbe venuto a scadere il 9.01.2015, conformemente alla giurisprudenza dell’Alta Corte, invita RE 1 a volersi esprimere in merito alla tempestività del suo gravame nel termine di 10 giorni (AI 3).
p. Con lettera datata 25.01.2015 − giunta a questa Corte il 29.01.2015 − RE 1 sostiene essere la Direzione dell’istituto penale di __________ a dover spiegare i motivi della consegna ritardata all’Ufficio postale del suo reclamo, avendolo lui consegnato l’8.01.2015.
Rileva che tutti gli scritti da lui redatti e consegnati alla Direzione delle Strutture carcerarie ticinesi, fra cui il gravame in oggetto (“Quando ero ancora nella Stampa, avevo inviato diverse lettere a diverse autorità e uffici tra cui anche vostro corte”, lettera 25.01.2015 di RE 1, p. 1, AI 5), sarebbero stati poi consegnati alla Direzione del penitenziario di __________, «essendo la sua contabilità già stata chiusa» presso l’istituto penale ticinese conseguentemente al suo trasferimento avvenuto il 5.01.2015.
Osserva poi che tutte le sue missive sarebbero soggette a censura e a controlli da parte della Direzione/del personale del carcere __________, siccome egli sin dall’inizio del suo trasferimento sarebbe detenuto in cella di sicurezza e non nella sezione chiusa in regime ordinario come disposto dal giudice dei provvedimenti coercitivi, di cui chiede la ricusazione. Ricusazione in quanto il magistrato ticinese avrebbe, a suo avviso, reso la decisione 30.12.2014, qui impugnata, in violazione del suo diritto di essere sentito e del diritto di accedere agli atti. Conclude ribadendo che “per poter presentare un ricorso proprio come deve essere io ho bisogno di tutti atti” (AI 5).
q. Con scritto 2.02.2015 (con copia a RE 1) questa Corte ha richiesto alla Direzione del penitenziario di __________ di comunicare “quando il detenuto ha consegnato alla Direzione della vostra struttura il ricorso datato 8.1.2015 diretto alla Corte dei reclami penali” (AI 6).
Ha fatto seguito un colloquio telefonico in cui la segreteria dell’istituto penale ha comunicato al Presidente di questa Corte, che, essendo stato inviato il reclamo tramite corriere di posta A, non dispongono di alcuna ricevuta al proposito (AI 6).
r. Il 5.02.2015 questa Corte, dando seguito allo scritto 25/29.01.2015 di RE 1, ha trasmesso a quest’ultimo copia dei documenti da 1 a 10 dell’incarto GPC __________ relativo al suo trasferimento nel Penitenziario di __________, assegnandogli nel contempo un termine di 10 giorni per eventualmente completare il suo reclamo dell’8/15.01.2015 (AI 7).
s. Nel contempo con scritto datato 5.02.2015 − spedito il 9.02.2015 dall’Ufficio postale di __________ e pervenuto a questa Corte il 12.02.2015 − RE 1 accusa ricevuta dello scritto 2.02.2015 inviato da questa Corte alla Direzione delle Strutture carcerarie di __________.
Pone in particolare rilievo parte delle argomentazioni già esposte nella sua precedente missiva di data 25.01.2015, segnatamente che “quando ero ancora nella Stampa, avevo inviato diverse lettere a diverse autorità e uffici tra cui anche a vostro corte” e il direttore del penitenziario ticinese “ha inviato tutte le quel miei lettere indietro a Direzione di __________ dicendo che mio conto gia era stato chiuso che per questo non hanno inviato le miei lettere” (AI 8).
Inoltre sottolinea che pur avendo espressamente richiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi di essere sentito in merito all’imminente previsto suo trasferimento in altro istituto penale, il magistrato non vi ha dato seguito in violazione del suo diritto di essere sentito e del diritto di accesso agli atti. Per questi motivi egli sostiene di aver tempestivamente inoltrato il presente gravame.
Conferma la richiesta di ricusa del giudice dei provvedimenti coercitivi formulata nello scritto di data 25.01.2015, per avere, a suo avviso, il magistrato leso il suo diritto di essere sentito.
Pure ribadisce la richiesta di un avvocato d’ufficio presentata pure nel medesimo scritto (AI 8).
t. Il 13.02.2015 RE 1 in un ulteriore scritto − spedito il 17.02.2015 dall’Ufficio postale di __________ e pervenuto a questa Corte il 18.02.2015 − accusa ricevuta di “qualche documenti da vostro corte ma ancora ci sono i documenti che mancano. Quel documenti che mancano sono molto importante” (AI 9). In particolare egli chiede pure di ricevere copia di tutti gli atti relativi alle sanzioni disciplinari inflittegli il 21.07.2014, il 29.07.2014, il 25.11.2014 e il 12.12.2014, come pure tutti i documenti relativi alla richiesta della Direzione delle strutture carcerarie ticinesi in merito al suo trasferimento e alle richieste di trasferimento effettuate presso altri istituti penali, che avrebbero poi risposto negativamente per ragioni di sovraffollamento (AI 9). Pure esige di ricevere tutti gli atti, i tabulati, le registrazioni delle telefonate, i verbali di interrogatorio − tra cui quelli delle asserita audizioni del 10.12.2014 e del 18.12.2014 − e i rapporti di polizia riguardanti i fatti del 9.12.2014, come pure il verbale d’interrogatorio della pretesa audizione del 24.12.2014.
Egli richiede inoltre tutta la documentazione in possesso del giudice dei provvedimenti coercitivi concernente “un’inchiesta penale in cui parlano di attentati al’Autorita Cantonali al’Autorita federali e in fine attacare a strutture carcerarie con armi pesanti”, quella relativa a “materiali informatici vietato che tenevo in cella (La Stampa) illegalmente e dentro di quel materiali informatici illegali c’erano i dati riservati che riguardano a diversi cittadini svizzeri e stranieri che hanno legame con la Svizzera che basando sul quel dati riservati è stato scattato un inchiesta penale nei miei confronti” (scritto 13.02.2015, p. 3, AI 9), così come quella inerente l’attentato avvenuto in Marocco, a Marrakesh, il 28.04.2011.
Fa inoltre richiesta di tutti gli atti riguardanti la sua detenzione presso il carcere di __________ e lamenta di un trattamento inappropriato (“lasciato proprio nudo in cella di contenimento che si trova sotto la Farera”, scritto 13.02.2015, p. 6, AI 9) che avrebbe subito tra il 19.12.2014 e il 24.12.2014 per ordine del Direttore del penitenziario La Stampa.
Infine contesta di aver dato il suo accordo al suo previsto rimpatrio in __________ allo scadere (il 23.06.2015) del termine di espiazione della pena.
Conclude pertanto chiedendo “1.Vorrei che tutti quel atti che ho spracitato, vengeno consegnati a me con ordine di CRP per poter presentare un ricorso come deve essere 2.Vorrei che CRP tramite GPC fa ordinare a __________ che devono smettere di fare pressione per farmi parlare con Ambasciata della __________” (scritto 13.02.2015, p. 8, AI 9).
u. Con scritto 19.02.2015 il Presidente di questa Corte ha comunicato a RE 1 di avergli già trasmesso tutti gli atti “contenuti nell’incarto del GPC”, così da ritenere evasa la sua richiesta, mentre per quanto riguarda gli altri documenti e/o atti menzionati nella lettera 13.01.2015 ha evidenziato che “non erano e non sono contenuti nell’incarto del GPC”, segnatamente quelli relativi a tutte le misure disciplinari e alla questione del rimpatrio. Lo ha poi reso edotto del fatto che il suo reclamo e lo scritto 13.02.2015 venivano trasmessi alle parti (GPC, Direzione delle strutture carcerarie e Ministero pubblico) per osservazioni, dopodiché, egli avrebbe potuto introdurre uno scritto di replica, una volta ricevute tali prese di posizione (AI 10).
v. Il 23.02.2015 il Procuratore generale dichiara di rimettersi al giudizio di questa Corte (AI 12). Pure il Direttore delle Strutture carcerarie cantonali il 20/24.02.2015 comunica di rimettersi al giudizio di questa Corte, per quanto attiene alla tempestività del gravame, e che dopo accertamento di quest’ultima questione farà, se del caso, pervenire le osservazioni di merito (AI 13).
w. Con osservazioni 24/25.02.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi prende posizione sulle censure sollevate dal reclamante. In particolare il magistrato (AI 14):
quo alla tempestività del gravame: attesta che la decisione qui impugnata è stata notificata a RE 1 il 31.12.2014 e che lo scritto 29.12.2014 di quest’ultimo è stato consegnato alla posta il 31.12.2014 così che è pervenuto al giudice il 2.01.2015;
quo al collocamento in sezione di sicurezza: evidenzia che la propria decisione 30.12.2014 pronuncia il trasferimento/collocamento in sezione chiusa a __________, senza ulteriori specificazioni, pur essendo stato fatto riferimento nello scritto del 22.12.2014 della Direzione delle Strutture carcerarie ad una cella di alta sicurezza e nell’e-mail del 19.12.2014 alla “Sicherheitsabteilung B”; al momento della decisione non è quindi stata valutata una “differenza” al proposito, ciò sia perché non è stata evidenziata, sia perché dallo scritto 22.12.2014 il giudice ha desunto che il qui reclamante non si opponeva e sia perché ulteriori specificazioni/determinazioni riguardanti le eventuali componenti di una sezione chiusa non gli competono;
quo alla violazione del diritto di essere sentito: rileva l’assenza di un diritto generalizzato di essere sentito de visu e in udienza davanti al giudice (eccetto i casi di cui all’art. 86 cpv. 2 CP) e che in concreto il magistrato è intervenuto in “sostituzione” della Direzione; sostiene che il diritto di essere sentito del condannato è stato rispettato e che soltanto ora l’adesione del detenuto “può forse essere definita apparente (o ironica)” (p. 2, AI 14).
quo alla violazione del diritto di accedere agli atti: dichiara che tutti gli incarti relativi al qui reclamante sono a disposizione di questa Corte, e produce nel contempo un elenco degli stessi;
quo alla ricusa: sostiene di non essere stato a conoscenza di una trasmissione di “Falò” che potesse riguardare RE 1 e di non avere competenze specifiche sulle numerose questioni da quest’ultimo sollevate che non riguardano l’applicazione della pena.
Conclude riconoscendo “che gli atti non permettono cristallina trasparenza sulla procedura e sulla situazione venutasi a creare” e dichiara di rimettersi al giudizio di questa Corte (AI 14).
x. Il 25.02.2015 il Presidente di questa Corte ha intimato a RE 1 le osservazioni 23.02.2015 del Procuratore generale, 20/24.02.2014 della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali e 24/25.02.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi, assegnandogli un termine di 5 giorni per eventualmente replicare (AI 15).
y. Recapitatagli il 26.02.2015 (tracciamento degli invii sub AI 15 e Empfangsbestätigung sub AI 24d) con invio raccomandato la busta (chiusa) − di cui al punto x. −, con lettera datata 5.03.2015 − spedita il 6.03.2015 dall’Ufficio postale di __________ e pervenuta il 9.03.2015 − RE 1 ha confermato a questa Corte di aver ricevuto tale busta contenente lo scritto del 25.02.2015 ma ha asserito di non avervi trovato gli ivi menzionati allegati. Ha quindi richiesto un nuovo invio degli stessi, sostenendo che “se avevo un avvocato non penso che succedeva una cosa di genere e io non venivo costretto di scrivere queste cose”, così che ha rinnovato la sua domanda di un avvocato d’ufficio (p. 1, AI 16).
z. In data 11.03.2015 il Presidente di questa Corte ha nuovamente intimato a RE 1 le osservazioni 23.02.2015 del Procuratore generale, 20/24.02.2014 della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali e 24/25.02.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi, assegnandogli un nuovo termine di 5 giorni per eventualmente replicare (AI 17).
aa. La busta (chiusa) − di cui al punto z. − è stata recapitata per invio raccomandato a RE 1 il 12.03.2015 (tracciamento degli invii sub AI 17 e Empfangsbestätigung sub AI 24e). Quest’ultimo con lettera datata 12.03.2015 − pervenuta il 17.03.2015 − ha accusato ricevuta dello scritto 11.03.2015 di questa Corte ma, a suo dire, privo un’altra volta degli ivi citati allegati. Ha quindi nuovamente postulato l’invio degli stessi e l’assegnazione di un avvocato d’ufficio (AI 18).
bb. Per la terza volta il 17.03.2015 il Presidente di questa Corte ha intimato a RE 1 le osservazioni 23.02.2015 del Procuratore generale, 20/24.02.2014 della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali e 24/25.02.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi, assegnandogli nuovamente un termine di 5 giorni per eventualmente replicare. Nella lettera il Presidente ha precisato che “la busta con gli allegati è vidimata e controllata dal sottoscritto” (AI 19).
cc. La busta (chiusa, controllata e vidimata dal Presidente della CRP) − di cui al punto bb. − è stata recapitata a RE 1 per invio raccomandato il 19.03.2015 (Empfangsbestätigung sub AI 24f). Quest’ultimo con lettera datata 19.03.2015 − spedita il 20.03.2015 dall’Ufficio postale di __________ e pervenuta il 23.03.2015 − ha confermato a questa Corte la ricezione dello scritto del 25.02.2015, sostenendo tuttavia, ancora una volta, di non aver ricevuto i menzionati allegati ed ha riformulato la sua richiesta di avere un avvocato d’ufficio (AI 20).
dd. Con lettera 23.2015 il Presidente di questa Corte ha chiesto a RE 1 di comunicargli se lo scritto 17.03.2015 gli fosse pervenuto “chiuso o aperto” (AI 21).
ee. Il 24.03.2015 il qui reclamante ha risposto che “non solo vostro scritto del 17.3.2015 è stato aperto ma tutti i vostri lettere sono stati aperti prima di essere consegnati a me” (p. 1, AI 22). Producendo una lettera (in lingua inglese) del 25.03.2015 del servizio sociale del Penitenziario di __________, egli in buona sostanza ha sostenuto che, ad esclusione delle missive provenienti da un legale, tutta l’altra corrispondenza viene aperta presso tale istituto penale (AI 22).
ff. In data 27.03.2015 il Presidente di questa Corte ha chiesto alla Direzione delle Strutture carcerarie di __________ “1. se la corrispondenza inviata dalla nostra Corte viene da voi aperta e se sì, con quale base legale?; 2. se dei documenti allegati sono stati sottratti” (AI 23).
gg. In risposta il Direttore del Penitenziario di __________ ha dichiarato che “Briefe Ihres Gerichts gehen verschlossen und unkontrolliert an Herrn RE 1” ed ha nel contempo prodotto tutte le ricevute controfirmate da quest’ultimo, che attestano come ogni invio (raccomandato) gli sia stato consegnato in busta chiusa (AI 24).
hh. Il 31.03.2015 il Presidente di questa Corte ha quindi comunicato a RE 1 che la Direzione del Penitenziario di __________ aveva confermato che la corrispondenza proveniente dalla Corte dei reclami penali gli era stata consegnata chiusa e non controllata e che al proposito la Direzione aveva prodotto le ricevute da lui controfirmate. Nel contempo il Presidente ha fissato un ulteriore termine di 5 giorni per l’eventuale replica (AI 25).
ii. Con scritto datato 1.04.2015 − spedito il 2.04.2015 dall’Ufficio postale di __________ e pervenuto il 7.04.2015 − RE 1 ha confermato a questa Corte la ricezione dello scritto 31.03.2015 ed ha sostenuto che “firmare la ricevuta non significa confermare di aver ricevuto anche quel documenti allegati. Destinatorio si firma la ricevuto per dimostrare di aver ricevuto la busta. La firma di ricevuto non vale per i contenuti della busta” (p. 1, AI 26). Egli ha quindi ipotizzato che la Corte stessa non gli avrebbe inviato la documentazione annessa oppure che “qualcuno/qualcuni in Ticino apre/aprono la corrispondenza e fa/fanno sparire i documenti allegati” (p. 1, AI 26), ribadendo di non aver per finire mai ricevuto gli allegati menzionati nelle lettere di questa Corte, e di volere l’assegnazione di un avvocato d’ufficio. Ha postulato in conclusione l’invio per la quarta volta dei documenti di cui è parola, e che venga ordinato che alla consegna della busta, la stessa venga aperta alla presenza di un notaio (AI 26).
in diritto
1.1. Competenza
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (codice di procedura penale, CPP), all’art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l’1.01.2011 e, in applicazione di quest’ultima, il Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (REPM), con le modifiche entrate in vigore l’1.01.2011.
L’art. 28 cpv. 1 REPM stabilisce in particolare che il giudice dell’applicazione della pena (GIAP) − funzione quest’ultima attribuita in Ticino dall’1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l’art. 73 LOG − può ordinare l’espiazione di una pena o l’esecuzione di una misura in uno stabilimento di un altro Cantone, quando ciò sia giustificato dalla personalità del condannato, per il raggiungimento degli obbiettivi previsti nel piano di esecuzione della sanzione penale, o da necessità di cura medica; la Direzione può ordinarla quando ciò sia giustificato da motivi di sicurezza o di ordine interno.
All’art. 86 lit. b) del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 viene altresì precisato che la persona incarcerata può essere trasferita in un altro Cantone: 1. a dipendenza delle fasi di carcerazione in applicazione del PES, su decisione dell’autorità competente; 2. su sua richiesta motivata, in accordo con l’autorità competente; 3. per motivi di inchiesta o di esecuzione di pena, su decisione dell’autorità competente; 4. su decisione della Direzione, per motivi di sicurezza o di ordine interno.
Pur rientrando la decisione sul trasferimento per motivi disciplinari e di sicurezza nelle competenze della Direzione ex art. 28 REPM, nel caso in esame è stato il giudice dei provvedimenti coercitivi a rendere tale decisione, in quanto, come motivato da detto Ufficio, “è l’autorità del cantone «destinatario» a richiedere una decisione del GPC” (decisione 30.12.2014 del GPC, p. 3) e non essendosi comunque esso ritenuto incompetente nella materia, avendo a suo avviso, sulla base dell’art. 10 lit. h LEPM, la competenza a statuire sul collocamento iniziale di cui all’art. 76 CP.
La Corte dei reclami penali, in applicazione dell’art. 62 cpv. 3 LOG, è l’autorità competente a statuire sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure nei casi previsti dalla legge. L’art. 12 cpv. 2 LEPM prevede in particolare che per le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni.
Seguendo la sistematica di detta norma, con “altre decisioni”, sono da intendersi quelle decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure non contemplate dall’art. 12 cpv. 1 LEPM, segnatamente quelle non emanate dal giudice dei provvedimenti coercitivi (sedente in materia di applicazione della pena) nei casi elencati all’art. 10 LEPM alle lettere da a) a l).
Né il rapporto della Commissione preparatoria, né il Messaggio del 21.01.2009 n. 6165 del Consiglio di Stato, né il Rapporto 31.03.2010 n. 6165 R della Commissione della legislazione sono di supporto nel definire oltre il campo d’applicazione del suddetto art. 12 cpv. 2 LEPM.
In una sentenza dell’8.10.2013 il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che − conformemente all’art. 80 cpv. 2 LTF (in relazione con l’art. 130 cpv. 1 LTF) − i cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza che giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui, secondo il (nuovo) CPP, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice si pronuncia quale istanza cantonale unica (art. 80 cpv. 2 terza frase LTF). Su questa base l’Alta Corte ha concluso che la Legge sul Tribunale federale (LTF), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, impone un doppio grado di giurisdizione in cui il giudizio di ultima istanza cantonale è emanato da un tribunale superiore, ed ha precisato − riferendosi al caso esaminato da detta istanza − che né la Divisione della giustizia né il giudice dell’applicazione della pena adempiono questo requisito (sentenza TF 6B_581/2013 dell’8.10.2013, consid. 2.3.).
Pertanto, tenuto conto di detta giurisprudenza, il reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi concernente il trasferimento/collocamento del qui reclamante presso le Strutture carcerarie di un altro Cantone è ricevibile davanti a questa Corte, adita quale ultima istanza cantonale, onde garantire il doppio grado di giurisdizione.
Può quindi in concreto rimanere indecisa la questione a sapere se la decisione qui impugnata rientra o meno nel campo d’applicazione dell’art. 12 cpv. 2 LEPM oppure in quello del cpv. 1 di detta legge, quale decisione analoga a quella sul collocamento iniziale ex art. 10 lit. h LEPM in relazione all’art. 76 CP.
1.2. Interesse giuridicamente protetto
Giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.
L’interesse giuridicamente protetto presuppone che il ricorrente sia personalmente, direttamente e (di principio: decisione TF 1B_72/2014 del 15.04.2014 consid. 2.1.) attualmente leso dalla decisione che intende impugnare (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 2); in taluni casi, è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382, n. 5).
La lesione è personale nel senso che la decisione tocca il ricorrente nei suoi diritti: non è ammesso in materia penale un ricorso "popolare" (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 6).
La lesione inoltre è diretta se tocca la persona o il patrimonio del ricorrente (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7); un semplice effetto riflesso ("Reflexwirkung") non è sufficiente (ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 7).
Infine un interesse è giuridicamente protetto se la lesione è attuale, ovverossia se la stessa espleta ancora i suoi effetti al momento della presentazione del gravame (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 8).
La giurisprudenza del Tribunale federale prescinde dall'interesse attuale allorquando lo stesso farebbe ostacolo al controllo di costituzionalità di un atto che potrebbe ripresentarsi in ogni momento in circostanze simili e che, in ragione della sua breve durata o dei suoi effetti limitati nel tempo, sfuggirebbe così sempre alla censura della Corte suprema nonché allorquando esiste un interesse pubblico importante a risolvere una pretesa questione di principio (DTF 127 I 164 consid. 1a; 124 I 231 consid. 1b e sentenze citate; ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 13).
Nel caso in esame RE 1 è stato trasferito dal Penitenziario La Stampa alle Strutture carcerarie di __________ in data 5.01.2015. Il 23.06.2015 ha terminato l’espiazione della pena detentiva inflittagli dalla Corte del merito, così che egli è stato trasferito presso il penitenziario __________ a __________ (__________), in detenzione amministrativa, in attesa di poter essere rimpatriato nel suo paese d’origine (decisione 18.09.2015 della CRP, inc. CRP 60.2015.257).
Mentre che l’interesse personale e diretto sono pacifici, essendo il qui reclamante il condannato/detenuto destinatario della decisione impugnata, v’è al contrario da chiedersi se allo stadio attuale egli abbia ancora un interesse attuale a vedersi dirimere il reclamo.
Infatti per analogia alla giurisprudenza federale relativa alla detenzione preventiva, qualora quest’ultima viene a cadere di regola non esiste più un interesse giuridico e attuale a dirimere un ricorso contro la stessa (decisione TF 6B_617/2015 del 27.08.2015 consid. 2.1.; DTF 125 I 394). Permane se del caso un interesse giuridico alla constatazione della nullità della decisione oggetto del gravame in relazione ad un’eventuale richiesta di indennità per ingiusta carcerazione (in concreto comunque non ventilata).
La questione può ad ogni buon conto rimanere irrisolta, visto l’esito del gravame sulla base dei considerandi che seguono.
1.3. Tempestività del reclamo
1.3.1.
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).
1.3.2.
Dagli atti emerge che la decisione 30.12.2014 prolata dal giudice dei provvedimenti coercitivi, qui impugnata, è stata inviata per fax lo stesso giorno a RE 1 presso il Carcere penale La Stampa (cfr. dichiarazione di ricevuta sottoscritta di proprio pugno da RE 1, allegato 6, inc. GPC 850.2014.1147). Sempre il 30.12.2014 detta decisione è stata pure spedita per posta alla medesima Struttura carceraria, dove è stata consegnata al qui reclamante il mercoledì 31.12.2014, come risulta dalla relativa dichiarazione di ricevuta firmata di proprio pugno dal qui reclamante (allegato 6, inc. GPC __________).
Il termine di reclamo di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), che ha iniziato a decorrere ex art. 90 cpv. 1 CPP da mercoledì 31.12.2014, è dunque venuto a scadere venerdì 9.01.2015.
Lo scritto datato da RE 1 8.01.2015, con cui egli manifesta l’intenzione di interporre “ricorso contro decisione di mio trasferimento in carcere penale __________ emanata da GPC Edy Meli il 30.12.2014”, secondo il timbro postale apposto sulla relativa busta, risulta essere stato spedito per Posta A dall’Ufficio postale di __________ il lunedì 12.01.2015, per poi giungere a questa Corte il giovedì 15.01.2015.
Alla luce di ciò il reclamo sarebbe stato spedito tardivamente.
Ora, l’Alta Corte ha stabilito che per non incorrere nella violazione del diritto di essere sentito, l’autorità che intende dichiarare irricevibile un ricorso fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione del gravame, deve dare la possibilità al mittente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.09.2004 consid. 2).
Richiesto in tal senso da questa Corte, con scritto datato 25.01.2015 (pervenuto a questa Corte il 29.01.2015) RE 1 ha sostenuto che “per il motivo per cui mio ricorso del 8 gennaio 2015 è partito da __________ il 12 gennaio 2015, dovete rivolgere a Direzione del __________. Io ho consegnato ricorso il 8 gennaio 2015”. Egli ha inoltre asserito che essendo detenuto in cella di sicurezza i suoi invii postali sarebbero censurati , aperti e controllati dal personale carcerario.
Infine egli ha affermato di aver correttamente rispettato il termine di reclamo, in quanto il suo scritto di data 29.12.2014 indirizzato al giudice dei provvedimenti coercitivi (in cui egli gli chiedeva di poter essere sentito e di contestare le motivazioni del suo trasferimento espresse dalla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali nella lettera 29.12.2014 al giudice dei provvedimenti coercitivi) già costituiva un reclamo e che come tale il giudice dei provvedimenti coercitivi avrebbe dovuto trasmetterlo a codesta Corte.
Per quanto attiene all’osservanza dei termini l’art. 91 cpv. 2 CPP stabilisce che le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.
La nozione di direzione dello stabilimento è da intendere in senso largo: è reputata avvenuta tempestivamente non solo la consegna dell’atto procedurale al formale detentore della direzione del penitenziario bensì anche la consegna ad ogni funzionario incaricato dell’esecuzione (“Vollzugsbeamten”), in quanto il detenuto non ha di fatto alcun influsso sul proseguimento del suo memoriale (BSK StPO I − C. RIEDO, 2a. ed., Art. 91 n. 32). L’onere della prova compete a colui che è tenuto al rispetto del termine interessato (BSK StPO − C. RIEDO, op. cit., Art. 91 n. 68), segnatamente la prova della notifica incombe all’autorità, mentre quella dell’osservanza del termine, ovverossia della spedizione dell’atto tempestivamente, alla parte (Y. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 48 LTF n. 1240). È lecito essere rigidi in materia di rispetto dei termini da cui dipende la ricevibilità di un ricorso. Non vi è dunque formalismo eccessivo dichiarare l’atto irricevibile, qualora fosse stato inoltrato tardivamente. Il ricorrente deve, da un lato, agire nel termine e, dall’altra parte, procurarsi i mezzi di prova atti a comprovare, in caso di contestazione, di avere agito nel termine risp. a comprovare il contenuto del proprio invio (Y. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, op. cit., art. 48 LTF n. 1241).
Tutti i mezzi di prova utili sono ammessi, in particolar modo il rilascio di ricevute o di attestazioni (Y. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, op. cit., art. 48 LTF n. 1242).
Interpellata da questa Corte con scritto del 2.02.2015 sulla questione a sapere “quando il detenuto ha consegnato alla Direzione della vostra struttura il ricorso datato 8.1.2015 diretto alla Corte dei reclami penali” (AI 6), in un colloquio telefonico che ne è seguito il 4.02.2015 la Segreteria delle Strutture carcerarie di __________ ha comunicato di non disporre di alcuna ricevuta al proposito essendosi trattato di un invio per Posta A.
Da tutto ciò ne discende che il qui reclamante non ha ottemperato al suo onere di dimostrare − con ricevute, attestazioni, prove testimoniali o quant’altro − di aver, come da lui sostenuto, interposto reclamo nel termine utile (scadente il venerdì 9.01.2015), equivalendo la data apposta sul suo memoriale a mera allegazione di parte.
RE 1 è infatti una persona non sprovveduta che ha presentato innumerevoli ricorsi o reclami, e quindi come minimo poteva esigere una ricevuta datata al momento della consegna dello scritto. Poteva, e forse doveva, inviare o esigere l’invio per raccomandata e non per semplice Posta A. Inoltre, l’atteggamento da egli tenuto nei confronti di questa Corte in relazione all’invio dei documenti (di cui ai punti da r. a u.) non giova certo alla sua credibilità.
A nulla giova l’argomento ventilato da RE 1 secondo cui mentre egli si trovava ancora presso il Penitenziario La Stampa egli avrebbe redatto alcune lettere destinate “a diverse autorità e uffici tra cui anche vostro corte” e che le stesse tempestivamente consegnate alla Direzione di detto istituto penale sarebbero poi state da questo inviate alla Direzione del penitenziario di __________ (lettera 25.01.2015 di RE 1, AI 5). Nella misura in cui egli volesse con ciò sottintendere che fra dette missive vi sarebbe stato anche il suo esposto dell’8.01.2015, le sue allegazioni cadono nel vuoto, dal momento che il suo trasferimento alle Strutture carcerarie di __________ risale al 5.01.2015 ed è dunque precedente al suo scritto dell’8.01.2015.
Pacifico infine che lo scritto 29.12.2014 (cfr. consid. i. in fatto), contrariamente a quanto sostenuto dal qui reclamante, già solo perché precedente alla notifica della decisione 30.12.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi (oltre che per il suo contenuto), non costituisce un reclamo a tenore degli art. 393 ss CPP.
Per tutto quanto visto sopra, il reclamo è irricevibile, in quanto tardivo. La tardività esclude pertanto che si prenda in considerazione la ricusazione. Ciò vale parimenti per la richiesta del patrocinio d’ufficio nella procedura davanti a questa Corte.
Tenuto conto della particolare situazione economica del reclamante e la particolarità del caso, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e le spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 56 ss, 90 ss, 379 ss, 393 ss., 439 CPP, la LOG, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è irricevibile.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera