Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 18.08.2015 60.2015.136

Incarto n. 60.2015.136

Lugano 18 agosto 2015/jf

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 16/17.4.2015 presentato dalla

RE 1 patr. da: PR 2

contro

l’ordine di dissequestro 1.4.2015 emanato dal procuratore pubblico Andrea Gianini nell’ambito del procedimento penale nei confronti di ignoti per titolo di appropriazione indebita (inc. MP __________), integrato (ex art. 30 CPP) nel procedimento penale nei confronti di PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________) e ignoti per titolo di truffa, ricettazione e falsità in documenti (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 28.4.2015 e 18.5.2015 (duplica) del magistrato inquirente, e 29/30.4.2015 della PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 3, __________), tutte concludenti per la reiezione del gravame;

visto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni (nemmeno di duplica) al gravame;

considerata la replica 12/13.5.2015 della RE 1, mediante la quale si riconferma nelle proprie allegazioni;

visto che la PI 1, interpellata, non ha presentato osservazioni di duplica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.Con esposto 30.1.2013 la PI 1, società di leasing, ha denunciato ignoti per titolo di appropriazione indebita, in quanto l’autovettura marca __________, telaio numero __________, matricola numero __________, di proprietà della denunciante e concessa - in data 25.6.2012 - in leasing alla __________ (ora in liquidazione), sarebbe stata venduta da ignoti (il 30.1.2013) al garage RE 1 (AI 1, inc. MP __________).

b. Con decisione 5.2.2013 il magistrato inquirente ha confermato il sequestro di quanto indicato nel verbale di perquisizione e sequestro 31.1.2013 stilato dalla polizia giudiziaria (Commissariato di __________) e concernente __________, socio e gerente (con firma individuale) della RE 1, in particolare del veicolo summenzionato targato __________, della licenza di circolazione, di due chiavi di avviamento nonché del contratto di compravendita dello stesso (AI 2, inc. MP __________).

c.Con decisione 5.2.2013 il magistrato inquirente ha chiesto alla Sezione inquirente Dogane Svizzere la trasmissione della documentazione riferita alla pratica doganale di importazione in Svizzera del veicolo in questione, in quanto – da informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria – emergerebbe che la citata autovettura sarebbe stata illecitamente distratta in __________ ed importata (in seguito) in __________, il 20.6.2012, dal valico commerciale di __________ (AI 3, inc. MP __________).

d. In data 6/7.2.2013 al procuratore pubblico è pervenuto il rapporto di segnalazione della polizia cantonale – Reparto giudiziario 2 – __________ (AI 4, inc. MP __________).

e.Con decisione 4.3.2013 il procuratore pubblico ha decretato l’apertura dell’istruzione nei confronti di ignoti per il titolo di appropriazione indebita (AI 6, inc. MP __________).

f. In data 20.3.2013 il magistrato inquirente ha provveduto ad interrogare __________ in veste di persona informata sui fatti (AI 8, inc. MP __________), rispettivamente __________ [socio e gerente della __________ ora in liquidazione (cfr. estratto del Registro di commercio del cantone Ticino), società che avrebbe venduto l’autovettura alla PI 1] in veste di testimone (AI 9, inc. MP __________).

g. L’autovettura qui in questione proverrebbe da un traffico (illecito) di veicoli di alta gamma messo in atto tra l’__________ e la , a seguito del quale è stato aperto un procedimento penale contro PI 2 e † (nel frattempo deceduto), per i reati di truffa, ricettazione e falsità in documenti (rif. inc. MP __________).

h. Per tale motivo, con decisione 20.6.2013, il magistrato inquirente ha mantenuto sotto sequestro l’autovettura marca __________, “fintanto che non saranno condotte le necessarie indagini destinate ad appurare la fattispecie criminale in oggetto, con particolare riferimento all’identificazione degli autori degli illeciti”, nonché, richiamando l’art. 30 CPP, ha integrato il procedimento penale inc. MP __________ nell’inchiesta penale inc. MP __________ (AI 11, p. 2, inc. MP __________; AI 83, inc. MP __________).

i. Con scritto 14/15.5.2014 la RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha chiesto il dissequestro e la riconsegna del veicolo in questione, considerato come la suddetta società debba essere protetta nella proprietà ex art. 933 CCS, ritenute le rigorose modalità di acquisto del veicolo, nel pieno rispetto della buona fede, nonché visto che non risulterebbero richieste di restituzione da parte di un presunto legittimo proprietario (AI 184, inc. MP __________).

l. In data 23/24.6.2014 la PI 1 ha chiesto al magistrato inquirente se e quando l’autovettura sopra citata verrà dissequestrata a suo favore (AI 185, inc. MP __________).

m. Con ulteriori scritti 10/14.7.2014 e 13/15.10.2014 la RE 1, sempre per il tramite del suo legale, ha sollecitato il dissequestro della citata autovettura (AI 207 e 236, inc. MP __________).

n. Con ulteriore scritto 4/5.11.2014 la PI 1 ha nuovamente chiesto al magistrato inquirente di sapere se e quando la citata autovettura verrà dissequestrata (AI 244, inc. MP __________).

o. In data 27/28.11.2014 la __________, in veste di ultimo assicuratore RC Auto del citato mezzo, ha trasmesso (così richiesta) al magistrato inquirente, la perizia datata 18.11.2014 concernente il valore della vettura in questione, quantificando in CHF 42'400.-- il valore attuale del veicolo, rispettivamente in CHF 59'001.-- il valore venale maggiorato secondo l’art. K8 delle condizioni contrattuali; precisando altresì che un’eventuale indennità del valore venale maggiorato sarebbe limitata (ex art. K8 condizioni contrattuali) al prezzo di acquisto pagato (ad esempio in caso di veicolo di occasione) [AI 250, inc. MP __________].

p. Nel termine impartitogli dal magistrato inquirente (scritto 5.12.2014, AI 252, inc. MP __________), la RE 1, per il tramite del suo legale, ha preso posizione in merito alla perizia di cui sopra, precisando di aver acquistato la vettura dalla __________ in perfetta buona fede, perfezionando l’acquisto dinnanzi ad un notaio, senza che la licenza di circolazione riportasse una possibile riserva di proprietà, di modo che la fattispecie sarebbe un caso classico di applicazione dell’acquisizione in buona fede ex art. 933 CCS, mentre che la società di leasing PI 1 non avrebbe in alcun modo reso verosimile che il suo diritto di proprietà fosse in qualche modo individuabile (AI 256, inc. MP __________).

q.Il procuratore pubblico, in data 1.4.2015, ha ordinato il dissequestro dell’autovettura marca __________, telaio numero __________, matricola numero __________ (attualmente fuori circolazione), attribuendola - ex art. 267 cpv. 5 CPP - alla società di leasing PI 1 ed impartendo un termine di 60 giorni (dalla crescita in giudicato della decisione) alla RE 1 per promuovere azione al foro civile, al fine di far valere il suo (preteso) diritto alla restituzione dell’autovettura.

Il magistrato inquirente ha ritenuto che:

· __________ è un commerciante di autovetture quindi persona cognita in materia di compra-vendita di veicoli;

· il mezzo in questione è un veicolo di occasione;

· il prezzo di vendita applicato dalla __________ alla RE 1 (in data 23.1.2013 CHF 31'000.--) sarebbe nettamente inferiore di quello precedentemente applicato dalla __________ alla PI 1 (il 25.6.2012 CHF 80'000.--) ed anche in relazione alla valutazione 18.11.2014 effettuata dalla __________ (CHF 42'400.-- / CHF 59'001.--);

· al momento dell’acquisto inoltre l’autovettura era immatricolata nel canton __________, mentre che la società venditrice ha sede in canton Ticino;

· tali anomalie avrebbero dovuto indurre l’acquirente ad effettuare maggiori verifiche, rispettivamente astenersi dall’acquisto.

Alla luce di tali circostanze il procuratore pubblico ha quindi ritenuto che, “già da un esame prima facie dei rapporti di diritto civile, (...) difficilmente la società RE 1 può essere considerata in buona fede e conseguentemente prevalersi della finzione prevista all’art. 933 CC”, di modo che è la PI 1 “ad apparire la persona maggiormente legittimata ad essere considerata possessore e quindi proprietaria dell’autovettura, in virtù del contratto di acquisto stipulato con __________” (ordine di dissequestro 1.4.2015, p. 5, AI 265, inc. MP __________).

r. Con gravame 16/17.4.2015 la RE 1 impugna la suddetta decisione, chiedendone l’annullamento nonché postulando il dissequestro e l’attribuzione della vettura __________, telaio numero __________, matricola numero __________.

La reclamante afferma innanzitutto di non essere stata a conoscenza del fatto che la suddetta autovettura sarebbe stata implicata in un traffico illecito di autoveicoli, di modo che occorrerebbe “partire dal presupposto che la vettura sia stata – fino a prova contraria – acquistata e importata regolarmente dall’__________, per quanto poteva legittimamente sapere __________” (reclamo 16/17.4.2015, p. 2).

Dichiara che sarebbe “assolutamente errato ritenere che __________ si sarebbe dovuto insospettire per il fatto che la vettura era immatricolata nel Canton __________” (reclamo 16/17.4.2015, p. 2), in quanto dalla licenza di circolazione risulterebbe che la vettura era stata targata sei mesi prima a nome della __________. Tale circostanza non potrebbe insospettire nessuno, nemmeno un professionista del ramo.

Inoltre, “__________non aveva modo di verificare i precedenti passaggi di mano. (...). Ma non solo. Lo stesso __________ [ndr: già amministratore unico della __________ (ora in liquidazione)], unico soggetto con il quale __________ ha trattato l’acquisto, è risultato estraneo a ogni attività illecita rispetto al veicolo in esame” (reclamo 16/17.4.2015, p. 3).

La RE 1 osserva poi che “nessun elemento permette di ritenere che __________ (recte: __________) abbia pagato la vettura CHF 75'000.-/80'000.-“, sarebbe stato “ingenuo” il magistrato inquirente “a credere alla parole di __________, il quale aveva certo interesse a indicare somme del genere, per giustificare la cessione palesemente truffaldina a PI 1 a CHF 80'000.-!! (reclamo 16/17.4.2015, p. 3).

Precisa che una vettura d’importazione avrebbe sempre un prezzo di mercato di circa il 20 % inferiore rispetto al mercato delle vetture indigene, ciò che avrebbe dovuto constatare anche il perito __________ nella perizia della __________.

Afferma che una “vettura __________ come quella in esame d’importazione ha un prezzo a nuovo di circa CHF 60'000.-/65'000.- e un prezzo d’occasione, con circa 30'000 km, di circa CHF 45'000.-. Se in ottimo stato. Questo vale sul mercato attuale e valeva naturalmente anche sul mercato del gennaio 2013. Una vettura d’importazione, nelle pietose condizioni del veicolo che qui ci occupa, non sarà mai e poi mai pagato, da nessuno, CHF 42'200.-” (reclamo 16/17.4.2015, p. 4).

Alla luce di ciò, il prezzo pagato dalla RE 1 “di CHF 31'000.- è indubbiamente il prezzo corretto di mercato del veicolo in esame all’epoca dei fatti”, di modo che la suddetta società “ha (...) acquisito in assoluta buona fede – e non vi è pertanto alcun elemento oggettivo per ritenere il contrario – la vettura __________, che deve esserle pertanto riconosciuta in esclusiva proprietà ex art. 930 e 933 CC e 267 cpv. 5 CPP” (reclamo 16/17.4.2015, p. 5).

Delle ulteriori argomentazioni nonché delle osservazioni del procuratore pubblico e della PI 1, si dirà – se necessario – in corso di motivazione.

in diritto

  1. 1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1.; 1B_40/2013 del 26.2.2013 consid. 3.2.; 1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).

1.2.

Il gravame inoltrato il 16/17.4.2015 contro la decisione 1.4.2015 è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP).

Nella misura in cui chiede che la vettura in questione sia “(...) attribuita alla RE 1” (reclamo 16/17.4.2015, p. 6), il reclamo è inammissibile (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art 393 CPP n. 11). Per il resto è proponibile.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

1.3.

RE 1, nella sua veste di (asserita) proprietaria dell’autovettura marca __________, telaio numero __________, matricola numero __________, è legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione che ha proceduto al dissequestro ed all’attribuzione della stessa alla PI 1.

Il gravame è perciò, nelle predette circostanze e limitatamente a quanto sopra indicato, ricevibile in ordine.

  1. A’ sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_198/2012 del 14.8.2012 consid. 2.].

Il sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all’art. 197 CPP – unicamente se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF 1B_416/2012 del 30.10.2012 consid. 2.1.; CR CPP – S. LEMBO / A. V. JULEN BERTHOD, art. 263 CPP n. 16 ss.).

La decisione in merito agli oggetti ed ai valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

  1. 3.1.

A norma dell’art. 267 cpv. 1 CPP, se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

Il sequestro dev’essere quindi levato non appena le condizioni che hanno giustificato la sua messa in atto non sono più riunite, oppure quando la misura non risulta più essere necessaria.

3.2.

L'art. 267 cpv. 4 e 5 CPP disciplina il modo di procedere quando più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare.

L'art. 267 cpv. 4 CPP conferisce al giudice la facoltà di decidere sui medesimi: questa possibilità di pronunciarsi in via definitiva entra tuttavia in considerazione solo quando la situazione giuridica è chiara.

In caso contrario o anche qualora la situazione sia chiara, ritenuto che il giudice non è comunque obbligato a statuire direttamente su pretese di diritto civile, egli deve procedere secondo l'art. 267 cpv. 5 CPP, vale a dire deve attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali a una persona ed impartire alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile.

Concretamente sarà unicamente allo scadere del termine fissato e a condizione che nessun’altra parte abbia rivendicato gli oggetti o valori patrimoniali in questione, che questi ultimi saranno restituiti alla persona indicata nella decisione (PC – CPP, art. 267 CPP n. 18 e s.).

3.3.

Diversamente dal giudice, nel caso in cui l'oggetto o il valore patrimoniale sia rivendicato da più persone, il Ministero pubblico può procedere esclusivamente secondo l'art. 267 cpv. 5 CPP (decisioni TF 1B_298/2014 consid. 3.2. e 1B_299/2014 consid. 3.2. entrambe del 21.11.2014; 6B_2/2012 dell’1.2.2013 consid. 8.4. e 1B_270/2012 del 7.8.2012 consid. 2.2.; Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale, del 21 dicembre 2005, in: FF 2006, p. 1150).

Nell'ambito della decisione sull'attribuzione dell'oggetto o del valore patrimoniale, l'autorità penale deve ispirarsi alle regole del diritto civile.

In primo luogo entra quindi in considerazione l'attribuzione al possessore, che in virtù dell'art. 930 CC è presunto proprietario.

Se tuttavia esistono chiare indicazioni circa l'inesistenza del diritto reale, l'assegnazione deve avvenire a favore della persona maggiormente legittimata.

Nella procedura dell'art. 267 cpv. 5 CPP occorre effettuare unicamente un esame prima facie dei rapporti di diritto di civile. Con l'attribuzione provvisoria prevista da questa norma vengono infatti solo determinati i ruoli delle parti in un eventuale successivo processo civile, senza pregiudicare la decisione del relativo giudice.

L'assegnazione del termine persegue lo scopo di tutelare l'autorità penale da un'attribuzione dell'oggetto o del valore patrimoniale a una persona non avente diritto (cfr. decisioni TF 1B_298/2014 consid. 3.2. e 1B_299/2014 consid. 3.2. entrambe del 21.11.2014; 6B_2/2012 dell’1.2.2013 consid. 8.4. e 1B_270/2012 del 7.8.2012 consid. 2.2. e 4.3.).

  1. Alla luce della succitata giurisprudenza dell’Alta Corte e considerato come nel caso concreto la vettura in questione è rivendicata sia dalla PI 1 che dalla RE 1, a ragione il magistrato inquirente ha dunque applicato l’art. 267 cpv. 5 CPP.

In merito alle motivazioni alla base di tale decisione si rinvia, per economia, al consid. q..

Va quindi ora valutato se il procuratore pubblico ha agito correttamente attribuendo il veicolo alla società di leasing PI 1 ed impartendo un termine di 60 giorni (dalla crescita in giudicato della decisione) alla RE 1, qui reclamante, per promuovere azione al foro civile, al fine di far valere il suo (preteso) diritto alla restituzione dell’autovettura.

  1. 5.1.

Ora dagli atti delle tavole processuali (cfr. rapporto di segnalazione 6/7.2.2013, AI 4, inc. MP __________) risulta innanzitutto che l’autovettura in questione è stata immatricolata – una prima volta – in __________, in data 1.5.2012, con targhe __________, intestata alla società __________.

Tale società __________ avrebbe venduto la citata vettura alla __________, in data sconosciuta, per la cifra di Euro 33'000.-- (cfr. autocertificazione, All. 8 in AI 4, inc. MP __________).

In data 20.6.2012 l’autovettura è stata importata in Svizzera dalla __________ dal valico commerciale di __________. A quel momento l’auto aveva un chilometraggio di km 1'300.

Dal documento di sdoganamento risulta che il valore del veicolo era pari a CHF/EURO 33'000.-- (cfr. All. 7 in AI 4, inc. MP __________).

Il giorno seguente (21.6.2012) l’autovettura è stata portata presso il competente Ufficio della circolazione di Camorino per le pratiche di espertizzazione.

Dopo aver ottenuto il nulla osta per l’immatricolazione in Svizzera, la vettura – sempre in data 21.6.2012 – veniva immatricolata presso l’Ufficio di circolazione del canton __________, tramite il nuovo proprietario, la __________, con targhe __________ __________. Nello stesso giorno le targhe venivano depositate e l’autovettura messa fuori circolazione.

In data ignota, la __________ ha venduto il suddetto veicolo alla __________, per la cifra di CHF 75'000.-- / CHF 80'000.--, a detta di __________ (cfr. verbale di interrogatorio 20.3.2013, p. 2, AI 9, inc. MP __________).

In data 25.6.2012 la __________ ha venduto il veicolo alla società di leasing PI 1, qui denunciante, per la cifra di CHF 80'000.-- (cfr. fattura 25.6.2012 della __________, indicante la cifra totale di CHF 95'000.- e a mano CHF 80'000.--, in AI 1, inc. MP __________).

In data 25.6.2012 è stato stipulato un contratto di leasing tra la PI 1 e la società importatrice, la __________, per la cifra di CHF 95'000.--, comprensiva di IVA (cfr. contratto di leasing 25.6.2012, in AI 1, inc. MP __________).

L’autovettura è stata dunque immatricolata - il 25.6.2012 - a Camorino a nome della __________, __________, con targhe __________ __________. Sulla relativa licenza di circolazione è stato annotato il Codice 178 “Cambiamento di detentore non autorizzato”.

In data 3.7.2012 le targhe __________ sono state depositate presso l’Ufficio della circolazione di Camorino e l’autovettura (nuovamente) messa fuori circolazione.

Il 4.7.2012 l’autovettura intestata alla __________, è stata oggetto di un cosiddetto “targa/starga” presso l’Ufficio della circolazione del canton __________. L’auto è stata dunque targata __________, sempre a nome della __________, ma sulla licenza di circolazione non è più stato annotato il Codice 178, relativo al divieto di cambio di detentore.

5.2.

Come risulta dal verbale di interrogatorio 5.2.2012 di __________, sentito dalla polizia cantonale in veste di persona informata sui fatti, lo stesso ha acquistato la società __________ in data 16.1.2013, pagando CHF 50'000.-- (in contanti), per 123 azioni al portatore di nominali CHF 1'000.--, all’allora proprietaria del pacchetto azionario, __________ (cfr. in AI 4, inc. MP __________).

Tra i beni della citata società vi era (tra gli altri) l’autovettura oggetto della decisione impugnata in questa sede.

5.3.

In data 23.1.2013 __________ [agente per la __________ nonostante il suo stato di (nuovo) amministratore unico non fosse ancora registrato al Registro di commercio del canton Ticino] ha venduto il citato veicolo ad __________ (socio e gerente della RE 1) per la cifra di CHF 31'000.--. L’autovettura era (ancora) targata __________ (cfr. verbale di interrogatorio 5.2.2103 di __________, in AI 4, inc. MP __________).

5.4.

Come esposto in fatto il sequestro del veicolo è avvenuto in data 31.1.2013, lo stesso presentava – a quel momento – un chilometraggio di km 32'000.--.

5.5.

La perizia fatta allestire dal magistrato inquirente ha calcolato il valore dell’autovettura - in data 18.11.2014 - in CHF 42'400.--, mentre che il valore venale maggiorato ammontava a CHF 59'001.-- (cfr. AI 250, inc. MP __________).

  1. 6.1.

6.1.1.

Ora, alla luce di tutto quanto sopra esposto, a ragione il magistrato inquirente ha attribuito l’autovettura in questione alla società di leasing PI 1, ritenendola maggiormente legittimata ad essere considerata possessore/proprietaria del veicolo.

Anche se non è (del tutto) possibile ritenere la malafede di RE 1, neppure è accertabile - ad un esame prima facie come imposto dal Tribunale federale in casi analoghi - la sua perfetta buona fede nel citato acquisto del veicolo, e ciò (soprattutto) in riferimento al prezzo pagato dalla qui reclamante.

L’insorgente reputa la cifra di CHF 31'000.-- pagata, il 23.1.2013, per la vettura in questione, congrua, anche per i danni presenti sulla stessa.

6.1.2.

Ora, la perizia allestita dalla __________ ha determinato un valore di CHF 42'400.-- al 18.11.2014. Nella citata perizia, sono stati presi in considerazione anche i danni che l’autovettura presentava a quel momento (cfr. AI 250, p. 2, inc. MP __________).

Dunque, se l’autovettura al mese di novembre 2014 aveva un valore di CHF 42'400.-- (tenuto conto dello stato in cui si trovava), è lecito ritenere che la stessa, all’inizio del 2013 e più precisamente il 23.1.2013 (data dell’acquisto da parte della reclamante), quindi quasi due anni prima, avesse un valore ancora maggiore.

6.1.3.

Sempre in merito al prezzo d’acquisto, non va inoltre dimenticato che dalle cifre attestate agli atti risulta che l’auto avrebbe avuto un deprezzamento di più di CHF 60'000.-- in pochi mesi, ciò che per la reclamante non sarebbe inusuale.

Infatti, in data 25.6.2012 l’auto è stata ceduta in leasing per la cifra di CHF 95'000.-- e neppure sette mesi dopo, e meglio in data 23.1.2013, la stessa è stata acquistata dalla RE 1 per CHF 31'000.--. Ciò che appare perlomeno dubbio per una vettura del tipo di quella in discussione, anche presi in considerazione gli asseriti danni, peraltro calcolati nella perizia in poco più di CHF 9'000.-- (AI 250).

6.2.

Non soccorre la tesi della RE 1 neppure l’asserzione secondo cui il fatto che __________ abbia dichiarato di aver pagato l’auto alla __________ la cifra di CHF 75'000.-- / CHF 80'000.--, come dallo stesso dichiarato in sede di verbale di interrogatorio 20.3.2013 (cf. p. 2, AI 9, inc. MP __________), sarebbe inveritiero e il procuratore pubblico ingenuo a credere alle sue parole.

La congruità di tale prezzo di acquisto è infatti stata confermata da __________ (della PI 1) durante il verbale di interrogatorio 20.3.2013 di : [“Il signor __________ (PI 1) osserva che questo modello di automobile venduta sul mercato svizzero senza preventiva importazione ha un valore di CHF 110'000.-. In questo caso l’auto è stata importata nuova dall’ ed è per questo che è stata venduta a CHF 15'000.- in meno come risulta dal (Doc. 4) fattura per la vendita auto di data 25.06.2012” (verbale di interrogatorio, p. 4, AI 8, inc. MP __________)].

6.3.

In siffatte circostanze, non potendo questa Corte ora, e neppure il magistrato inquirente prima, effettuare un esame approfondito dei rapporti di diritto civile in merito alla proprietà della citata vettura, non si può che confermare la decisione 1.4.2015.

A ragione infatti il procuratore pubblico ha attribuito il veicolo alla società di leasing, in quanto sembra essere maggiormente l’avente diritto e non potendosi determinare con la necessaria certezza sulla buona fede o meno della RE 1.

La reclamante, potrà – se del caso – far valere i suoi diritti presso l’autorità civile competente per esaminare nel merito la questione, il cui giudizio non è pregiudicato dalla presente decisione.

  1. L’impugnativa è respinta. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è, per quanto ammissibile, respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’050.-- (millecinquanta), sono poste a carico della RE 1, __________, la quale rifonderà alla PI 1, __________, CHF 200.-- (duecento) a titolo di ripetibili.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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