Incarto n. 60.2014.380
Lugano 11 febbraio 2015/dr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/11.11.2014 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto MP __________, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria della causa di cui all’incarto __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
A seguito della querela sporta il 25/27.08.2012 da __________ a carico di sua moglie PI 1 e del suo compagno __________ per varie ipotesi di reato in relazione ai presunti fatti avvenuti a __________ il __________, l’allora procuratore pubblico Amos Pagnamenta ha decretato l’apertura dell’istruzione (inc. MP 2012.7962) nei confronti di PI 1 per le ipotesi di reato di lesioni semplici, diffamazione, calunnia, ingiuria e minaccia, e nei confronti di __________ per le ipotesi di reato di diffamazione, calunnia, ingiuria e minaccia. Il procedimento penale è sfociato nel decreto di non luogo a procedere 28.11.2012 per recesso di querela (NLP __________).
Con la presente istanza la IS 1, richiamando l’art. 62 cpv. 4 LOG e la giurisprudenza dell’allora Camera dei ricorsi penali, postula la trasmissione degli incarti penali MP __________, __________ e __________, essendo stati richiamati con il consenso del pretore e delle parti con ordinanza sulle prove 7.11.2014 ai fini dell’istruttoria della causa di cui all’incarto __________ promossa in data 3.02.2014 da PI 1 (patr. da: avv. PR 1, __________), contro PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), tendente ad ottenere l’accertamento dell’inesistenza del debito di CHF 5'645.20, oltre interessi e spese.
Da informazioni assunte da questa Corte è emerso che l’incarto MP __________ è stato archiviato (NLP 4195/2012), mentre gli incarti MP __________ e __________ sono tuttora pendenti presso il Ministero pubblico (doc. CRP 3). Di conseguenza gli incarti MP __________ e __________ sono stati restituiti, unitamente ad una copia della presente istanza, al Ministero pubblico per competenza e per evasione in applicazione dell’art. 101 cpv. 2 CPP (secondo cui altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali, amministrativi pendenti se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti; cfr., ad esempio, decisione TF 1B_530/2012 del 12.11.2012, consid. 4; decisione TF 1B_545/2010 del 12.11.2012, consid. 4).
Per quanto concerne, per contro, l’incarto MP __________ è data la competenza di questa Corte giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG, poiché il procedimento penale è sfociato in un NLP ed è quindi concluso.
Su richiesta 19.11.2014 di questa Corte (sollecitata il 9.12.2014), la IS 1 ha trasmesso la motivazione alla base del richiamo dell’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________, mediante lo scritto 13.01.2015 dell’avv. PR 1. Il citato legale osserva che i tre incarti richiamati conterrebbero della documentazione falsificata e le dichiarazioni degli imputati da cui sarebbe possibile chiarire come sia avvenuta la falsificazione della firma della sua assistita ai fini dell’istruttoria della vertenza (doc. CRP 7.a).
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
In effetti, la fattispecie del procedimento penale sfociato nel NLP __________ non riguarda l’oggetto del contendere civile, in particolare non contiene alcuna documentazione falsificata e non concerne alcuna falsificazione della firma.
Di conseguenza l’istanza deve essere respinta.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è respinta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera