Incarto n. 60.2014.363
Lugano 13 novembre 2014/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Sabrina Gianola, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 28.10.2014 presentato da
RE 1, , patr. da: PR 1, ,
contro
la decisione 24.10.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi (inc. GPC __________) mediante la quale ha negato la sua liberazione condizionale;
richiamato lo scritto 3/4.11.2014 del procuratore pubblico Chiara Borelli mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
viste le osservazioni 4/5.11.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi mediante le quali chiede che il reclamo sia respinto e la sua decisione confermata;
richiamati gli scritti di replica del 6.11.2014 del patrocinatore di RE 1, di duplica del 12/13.11.2014 del procuratore pubblico e dell’11/12.11.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.Prima dei fatti oggetto dei procedimenti che hanno condotto alla sua condanna da parte della Corte di appello e di revisione penale il 4.9.2014 (inc. CARP n. __________), RE 1 era già stato inchiestato e condannato, a seguito di precedenti episodi di rilevanza penale.
Con sentenza del 4.9.2007 egli era stato punito con una pena di 16 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente, per infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (di seguito LStup), ripetuto furto, danneggiamento, violazione di domicilio, guida senza assicurazione per la responsabilità civile, contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico.
Con sentenza della Pretura penale del 13.7.2010, egli è stato condannato a trenta aliquote giornaliere di CHF 80.-- cadauna per infrazione alla LF sugli stranieri (LStr), lesioni semplici e contravvenzione alla LStup.
Con decisione 20.10.2010 egli è stato ritenuto colpevole dal Tribunale militare 8 di __________ che gli ha inflitto 30 aliquote giornaliere di CHF 80.-- cadauna per omissione del servizio militare ed assenza ingiustificata.
Con decreto d’accusa 28.11.2011 è stato condannato per violazione alla LStr a 120 aliquote giornaliere di CHF 80.-- cadauna.
b. Per i fatti oggetto dei procedimenti penali che hanno portato alla condanna - che attualmente sta scontando - RE 1 è stato in detenzione preventiva dal 9 all’11.5.2012, dal 7.3.2014 al 3.4.2014 e, poi, in regime di carcerazione di sicurezza dal 4.4.2014 fino al dibattimento.
c. Il Ministero pubblico ha emesso contro di lui, il 23.7.2012, un decreto d’accusa DA __________ ed il 4.4.2014 un atto d’accusa ACC __________. I fatti contestatigli sono relativi al 2012 (quelli del decreto di accusa) e al 2013/2014 (quelli dell’atto di accusa).
d.RE 1 è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di __________ in data 12.5.2014 (inc. TPC __________) per diverse imputazioni (vie di fatto, lesioni semplici, minaccia ripetuta, danneggiamento ripetuto, contravvenzione alla LStup, infrazione alla LStup ripetuta, furto e violazione di domicilio) ad una pena detentiva di 10 mesi non sospesi condizionalmente, ad una multa di CHF 100.--, alla revoca di due sospensioni condizionali di pena (120 aliquote e 30 aliquote).
e. Con sentenza del 4.9.2014, motivata per iscritto il 29.9.2014, la Corte di appello e di revisione penale ha parzialmente accolto il gravame presentato dal qui reclamante, riducendo la pena a 9 mesi detentivi, non sospesi condizionalmente (inc. CARP __________).
f. L’esecuzione della pena è iniziata il 4.4.2014. Con decisione di collocamento del 2.10.2014 (inc. GPC __________), il giudice dei provvedimenti coercitivi, agente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento in sezione chiusa del qui reclamante. Ha stabilito che i 2/3 della pena erano scaduti il 2.9.2014.
g.Dopo gli accertamenti necessari per statuire sulla liberazione condizionale, con decisione 24.10.2014 (inc. GPC __________), qui impugnata, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha negato al reclamante il beneficio dell’art. 86 CP.
Sebbene a favore della liberazione condizionale si fossero espressi sia la direzione delle Strutture carcerarie, sia l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (di seguito UAR), il magistrato ha ritenuto che il pericolo di recidiva fosse particolarmente presente per il reclamante, in considerazione anche dei reati per cui era stato condannato.
Per il pericolo di recidiva, nella decisione il magistrato ha fatto riferimento alla violazione delle norme sostitutive alla carcerazione preventiva, all’elenco delle infrazioni esposte a pag. 32/33 della sentenza di primo grado, a passaggi relativi alla mancata sospensione condizionale dell’esecuzione della pena nella decisione di appello, ricordando inoltre che proprio per il pericolo di recidiva il reclamante era giunto a processo in stato di detenzione (preventiva prima, di sicurezza poi).
Questi elementi oggettivi non risultano controbilanciati dal progetto presentato dall’UAR.
Il magistrato ha ritenuto che il maggior problema risiedesse nella personalità del reclamante, nella sua impulsività, nell’incapacità a controllarsi, passando facilmente all’atto o alle minacce, facendo così prevalere il pericolo di recidiva.
h.Con il gravame qui in esame, RE 1 evidenzia anzitutto la necessità dell’adozione in tempi brevi di una decisione. Riprende poi un passaggio della sentenza d’appello (a p. 52 della sentenza 4/29.9.2014, inc. __________), evidenziando come i giudici di secondo grado abbiano lasciato aperta la possibilità di richiedere la liberazione condizionale.
Dopo aver ricordato i motivi che hanno portato alla decisione sulla (mancata) liberazione condizionale, il reclamante censura un accertamento inesatto dei fatti e un’errata applicazione dell’art. 86 CP, e ciò con riferimento ad un passaggio di p. 52 della sentenza d’appello e ad un estratto della decisione 4.9.2014 che l’ha mantenuto in carcerazione di sicurezza (allegato E al reclamo), che dimostrerebbero come egli abbia intrapreso un percorso di elaborazione dell’accaduto. Questo sarebbe confermato dalla sua disponibilità a cambiare dimora, in relazione al programma elaborato dall’UAR. La prognosi negativa operata dalla Corte di appello e di revisione penale, menzionata dal magistrato, sarebbe riferita unicamente alla sospensione condizionale della pena, non alla liberazione condizionale. Determinante per la decisione sarebbe l’importante processo di maturazione evidenziato dalla CARP, completato con l’accettazione del piano di sostegno preparato dall’UAR.
Sulla personalità del reclamante, nel gravame si evidenzia come occorra tener presente quanto indicato dalla CARP, la disponibilità a seguire il piano riabilitativo, lo scritto allegato L al reclamo, la condotta positiva tenuta in carcere, i preavvisi favorevoli raccolti dal giudice.
Ci sarebbero segni chiari e inequivocabili di un percorso di rieducazione, con risultati positivi. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice, il progetto riabilitativo, in quanto prevede lo spostamento della dimora del reclamante, sarebbe adeguato ad eliminare il pericolo di recidiva.
Nell’ottica dell’inadeguatezza, il reclamante sostiene che la mancata liberazione escluda l’applicazione del piano riabilitativo, di modo che, una volta scarcerato, si troverà senza dimora e senza possibilità di essere seguito da un sostegno psicologico. La liberazione condizionale permetterebbe di imporre delle norme di comportamento e quindi un reinserimento più adeguato.
Per questi motivi, conclude chiedendo la concessione della libertà condizionale, con un periodo di prova di un anno, ritenuto che dovrà attenersi al progetto UAR. Chiede inoltre la concessione del gratuito patrocinio, e trasmette la relativa nota in data 29.10.2014.
i. Il procuratore pubblico, interpellato, non presenta particolari osservazioni alla richiesta del reclamante.
j. Nelle proprie osservazioni il giudice dei provvedimenti coercitivi sostiene che la decisione di non concessione della libertà condizionale rispetterebbe l’interesse pubblico, visto l’elevato rischio di recidiva, evidenziato anche dagli scritti della patrocinatrice di una vittima dei suoi reati. Il magistrato sostiene poi che il progetto di liberazione condizionale dell’UAR non contenga norme di condotta. Il sostegno da parte dell’UAR potrà essere fornito anche in assenza di un obbligo legale. Il magistrato conclude chiedendo di respingere il reclamo.
k. In replica, il reclamante indica che, per decidere sulla libertà condizionale, occorre valutare se la pericolosità dell’agente diminuisca, rimanga invariata o aumenti qualora la pena sia scontata interamente. Occorre poi determinare se una liberazione, accompagnata da norme di condotta, non sia più favorevole alla risocializzazione.
l. Nelle osservazioni di duplica 11/12.11.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi indica come il residuo di pena che RE 1 è ancora astretto a scontare non può fungere da deterrente nell’ottica di un’eventuale liberazione condizionale, posti i precedenti dell’insorgente ed il rischio di recidiva.
in diritto
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM), entrata in vigore il 1°.1.2011, conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dal 1°.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisione TF 1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.). La giurisdizione di ricorso non può modificare una decisione a pregiudizio dell’imputato (art. 391 cpv. 2 CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Inoltrato il 28.10.2014 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 24.10.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________), il gravame è tempestivo, oltre che proponibile giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
2.2.
La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 12; Commentaire romand, Code pénal I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).
Si tratta della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; Commentaire romand, Code pénal I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).
L’adempimento delle condizioni per la sua concessione deve essere esaminato d’ufficio dalla competente autorità, che chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario (art. 86 cpv. 2 CP).
2.3.
Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.9.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).
Con l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisione TF 6B_900/2010 del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisione TF 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201).
La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni del TF 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4., 6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3). Al riguardo, di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV 193 consid. 4).
La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore il 1°.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).
Nel presente caso, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha formulato una prognosi negativa, ravvisando un pericolo di recidiva con riferimento ai reati commessi, ai precedenti, nonché al comportamento anche processuale del reclamante, più in generale alla sua personalità.
3.2.
Nel proprio gravame, il reclamante propugna la concessione della liberazione condizionale sostenendo un proprio ravvedimento, a seguito dell’elaborazione di quanto accaduto, nonché argomenta che la liberazione condizionale favorirebbe il suo reinserimento sociale, mentre che l’espiazione integrale della pena non diminuirebbe la pericolosità.
3.3.
Si deve constatare che il reclamante ha dei precedenti: inoltre la condanna che sta attualmente espiando è riferita a molteplici episodi a pregiudizio di vittime. Nel corso del procedimento, messo in libertà provvisoria con misure sostitutive, ha violato queste ultime, arrivando pertanto al processo in detenzione preventiva prima, in detenzione di sicurezza poi. La prognosi riferita alla pena inflitta è stata negativa, sia in primo, sia in secondo grado. Il presidente di quest’ultima istanza ha mantenuto la carcerazione di sicurezza anche dopo il giudizio d’appello.
Nel giudizio di primo grado (sentenza 12.5.2014, p. 35), nell’elaborazione della prognosi per la sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto “D’altra parte è ancora presente un alto rischio di recidiva, con riferimento ai coniugi (...), rischio ampiamento dimostrato dall’inadempienza alle norme di condotta sostitutive all’arresto, dalle difficoltà nel distacco da (...), dall’evidente rancore verso il (…), dal suo atteggiamento processuale dal quale traspare evidentemente che non ha imboccato la via del ravvedimento. ”
Da una valutazione complessiva, riferita ai precedenti, alla personalità, al comportamento, sono dati concreti elementi a sostegno del pericolo di recidiva. Considerato anche il breve periodo che rimane prima dell’espiazione integrale della pena, è difficile ritenere che la concessione della libertà condizionale sia una misura tale da diminuirne la pericolosità.
3.4.
Nel gravame, il reclamante riporta un passaggio della sentenza della Corte di appello e di revisione penale, così come una frase contenuta nella decisione del presidente della CARP che ha mantenuto la carcerazione di sicurezza.
Se la Corte di appello e di revisione penale ha riscontrato “…un barlume di elaborazione dell’accaduto che è apparso brillare durante il processo d’appello, segno che questa esperienza detentiva lo ha finalmente portato a comprendere che è giunto il momento di tirare i remi in barca e inizare a mettere le basi per una vita futura degna di tale nome” (sentenza 4/29.9.2014, p. 52), ciò malgrado la medesima Corte ha, per un verso, formulato una prognosi negativa riguardo la sospensione della pena e, per altro verso, ha indicato che “È indiscutibile che senza la seria volontà di cambiare lo stile di vita ed il modo di rapportarsi agli altri e alle regole, che passa inevitabilmente per la decisione di far capo all’aiuto di persone esperte, le buone intenzioni arrischiano di rimanere tali” (p. 52).
Anche la frase contenuta nella decisione 4.9.2014 del presidente della Corte di appello e di revisione penale “(…) ritenuto anche che l’imputato ha dimostrato d’aver in questi ultimi mesi elaborato convenientemente quanto accaduto (...)”, va inserita nel giusto contesto, ovvero quello di una decisione che comunque ha mantenuto lo stato di detenzione di sicurezza del reclamante, dopo che anche la Corte di appello ha formulato una prognosi negativa per la sospensione condizionale della pena. Di modo che difficilmente si può sostenere che questi due passaggi siano la prova di un ravvedimento del reclamante, tale da sovrastare gli elementi oggettivi precedentemente menzionati. Questo risultato non sembra neppure scaturire dal piano dell’UAR, che peraltro non contiene norme di condotta precise e vincolanti. Pure il cambiamento di dimora prospettato, menzionato quale elemento di ravvedimento, va collocato nel contesto (ovvero dello scritto doc. L): appare più come merce di scambio che non atto unilaterale di ravvedimento.
3.5.
Per tutti questi motivi, il reclamo è respinto.
4.4.1.
Con l’entrata in vigore del CPP l’1.1.2011 è stata abrogata la legge (cantonale) del 3.6.2002 sul patrocinio d'ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.3.2011 (in vigore retroattivamente all’1.1.2011), tendente a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno mantenuto la loro competenza a legiferare. È il caso dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1 CPP, e in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).
Giusta l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito: da questa norma discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui reclamante, in base alle nuove normative in vigore dall’1.1.2011.
4.2.
Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
4.3.
Nel presente caso, la situazione economica del reclamante emerge dall’incarto ed è particolarmente debitoria, di modo che adempie la condizione della mancanza di mezzi necessari.
Neppure si può considerare che il reclamo fosse, a priori, privo di probabilità di esito favorevole, ritenuto inoltre come l’assistenza giudiziaria è stata concessa anche dal giudice dei provvedimenti coercitivi.
4.4.
Nella quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio designato, occorre per un verso tener presente la nota prodotta in data 29.10.2014, e d’altra parte valutare il tempo esposto (otto ore) che, in concreto, va ridotto a sei ore per il reclamo (considerato, per un verso, come il patrocinatore ben conoscesse l’incarto, avendo patrocinato nel merito e avendo assistito il reclamante avanti il giudice dei provvedimenti coercitivi, e, per altro verso, in applicazione di una valutazione dello scritto di reclamo medesimo), a cui si può aggiungere un’ora per la replica del 6.11.2014. Di modo che l’importo riconosciuto è di CHF 1'260.-- di onorario.
Non viene per contro riconosciuta la posta d’IVA pari a CHF 100.80, posto come l’avv. __________ non è personalmente soggetto ad IVA, ma bensì lo è lo studio presso il quale lavora. L’importo relativo a tale imposta non può essere riconosciuto, visto come, nell’ambito del patrocinio presso quest’istanza, si deve considerare che egli abbia agito come avvocato indipendente (cfr. per analogia sentenza TF 6B_638/2012 del 10.12.2012, consid. 3.7.).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 86 CP, la LEPM, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
La domanda di gratuito patrocinio è accolta. La nota 29.10.2014 è tassata in CHF 1'260.--.
3.Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera