Incarto n. 60.2013.88
Lugano 6 maggio 2013/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/14.03.2013 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare l’incarto penale MP __________ sfociato nell’ABB __________ (passato in giudicato);
premesso che la richiesta datata 11.03.2013 è giunta al Ministero pubblico il 12.03.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Nicola Corti – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 14.03.2013;
richiamate le osservazioni 22/25.03.2013 del procuratore pubblico, mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta, fornendo alcune precisazioni;
richiamati inoltre lo scritto 26/27.03.2013 della PI 4 (patr. da: avv. PR 2, __________), mediante il quale comunica di non avere osservazioni da formulare, nonché le osservazioni 25.03.2013 e 11.04.2013 della PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________), mediante le quali si rimette al giudizio di questa Corte;
richiamato infine lo scritto 17/18.04.2013, mediante il quale l’autorità istante comunica di rinunciare a formulare osservazioni di replica, poiché nessuna delle parti si è formalmente opposta alla presente richiesta;
rilevato che la __________ (patr. da: avv. __________, __________), interpellata, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
La predetta autorità ha evidenziato che "(…). Le spiegazioni fornite dal sig. PI 3 (amministratore della PI 5), gli improvvisi bonifici da parte di PI 4 e l’uscita annunciata dell’importo totale di questi versamenti presso un’altra banca ticinese a favore della __________ (di cui PI 3 sembrerebbe pure mandatario), nonché per gli altri motivi indicati dall’intermediario finanziario, fanno dubitare che dietro a questo giro di soldi vi sia attività criminale. Dal momento che la PI 4 è in stato di insolvenza, si può dubitare che il sig. PI 3 voglia “salvare” una parte del capitale facendola passare da un conto all’altro, su cui conti lui è sempre mandatario/avente diritto economico. (…)" (scritto 2.02.2005 MROS, p. 1 e 2, AI 1).
Il Ministero pubblico, per il tramite dell’allora procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, ha quindi promosso un procedimento penale a carico di PI 3 per i reati di riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni finanziarie e falsità in documenti (inc. MP __________).
Nell’ambito di questo procedimento penale, il 3.12.2008 l’allora procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti ha segnalato all’ispettorato fiscale che sarebbero emerse circostanze che potrebbero configurare un’infrazione fiscale con riferimento alla società PI 2 e alla persona di PI 3 [conto societario apparentemente non inserito nella contabilità; operatività, basata anche in Ticino, con utilizzo di conti bancari intestati a società off-shore] (AI 98).
In data 6.03.2012 il procuratore pubblico Nicola Corti, subentrato nell’inchiesta, giusta in particolare gli art. 8 e 319 cpv. 1 lit. d e lit. e CPP, 53 e 97 CP, ha decretato l’abbandono del surriferito procedimento penale ["(…) In particolare, si prescinde dalla punizione per il reato di grave riciclaggio di denaro, si prescinde dal rinvio a giudizio per il reato di falsità in documenti e vi è impedito a procedere per intercorsa prescrizione per il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie" (decreto di abbandono 6.03.2012, p. 3, ABB __________)].
Il predetto decreto è passato in giudicato il 3.04.2012.
A sostegno della sua richiesta l’autorità istante precisa che a seguito della segnalazione 3.12.2008 dell’allora procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti "(…) l’ispettorato fiscale ha proceduto ad effettuare una verifica fiscale (dagli anni 2007-2011) presso la persona responsabile della tenuta della contabilità della società. Alfine di determinare la corretta imposizione della PI 2, in riferimento all’utilizzo della società off-shore, riteniamo siano dati i presupposti per l’accesso agli atti" (istanza 11/14.03.2013, p. 2, doc. 1.a).
La PI 5, interpellata da questa Corte, non ha presentato osservazioni.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
L’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), in base al previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del Tribunale federale, aveva stabilito quanto segue:
"Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):
"D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II 407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).
Come già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE 1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).
La giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale. In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver motivo di supporre che la legge non sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)".
Gli stessi principi valgono oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
Nell’ambito del procedimento penale in questione, PI 3 durante il suo interrogatorio tenutosi il 18.05.2005 dinanzi al magistrato inquirente aveva in particolare dichiarato che "(…) azionista della __________ è mia moglie, io ho solo una procura individuale. Mie altre società sono anche la __________, la PI 2 e la PI 5" (verbale d’interrogatorio 18.03.2005, p. 2, AI 2).
L’11.10.2005, sempre dinanzi al procuratore pubblico, PI 3 aveva inoltre dichiarato che "(…). Nel caso delle fatture emesse nei confronti della __________ (…), si tratta di fatture parzialmente gonfiate. Infatti una parte della fattura concerne l’acquisto effettivo di componenti (molle, cuscinetti) necessari per l’attività della __________; a sua volta la __________ acquista questi componenti dalla PI 2 di __________ e dalla __________ di __________. La PI 2 è una mia società, che a sua volta rifornisce sul mercato. Una parte della fattura è invece “gonfiata: si tratta della parte che figura poi prelevata a contanti. In realtà non si tratta nemmeno di un prelievo a contanti perché questo denaro non mi viene consegnato fisicamente, ma viene trapassato per cassa su un conto della famiglia __________. __________ emette mensilmente tre o quattro di queste fatture nei confronti della __________ " (verbale d’interrogatorio 11.10.2005, p. 5, AI 4).
Dall’incarto penale emerge inoltre che su un conto intestato alla PI 2 presso la __________ sono transitati fondi che potrebbero essere collegati con la PI 4, società fallita (scritto PP 12.03.2008 alla __________, AI 75). Il 10.03.2008 sono stati perquisiti gli uffici della PI 2 e presso gli uffici della ditta individuale __________, ove è stata in particolare sequestrata documentazione amministrativa e contabile dal 1997 al 2007 inerente alla PI 2 (rapporto d’esecuzione 31.03.2008, AI 86; cfr. anche AI 92). Dal verbale d’interrogatorio 12.03.2008 di __________ tenutosi in sede di polizia e annesso al citato rapporto emergono diverse informazioni riguardanti la PI 2 (AI 86).
Il 3.12.2008 l’allora procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con riferimento alla PI 2 e alla persona di PI 3, ha segnalato all’ispettorato fiscale che nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________ sarebbero emerse circostanze che potrebbero configurare un’infrazione fiscale [conto societario apparentemente non inserito nella contabilità; operatività, basata anche in Ticino, con utilizzo di conti bancari intestati a società off-shore] (AI 98).
Il 9.12.2008, su incarico del magistrato inquirente (allo scopo di identificare le operazioni finanziarie effettuate da due società nel frattempo fallite con società riconducibili a PI 3 e di identificare le somme bonificate dalle società __________ e il destino dei fondi), è stato allestito il rapporto __________ dall’EFIN (AI 100). Dalla documentazione ivi annessa risulta che dal conto intestato alla PI 2 presso la __________, nel 2004 sono stati addebitati complessivamente € 405'044.00 a favore di un’altra società (allegato 2 e allegato 6, AI 100).
Agli atti sono poi stati acquisiti i documenti di apertura e di chiusura della relazione bancaria intestata alla PI 2 presso __________ e gli estratti conto dal I. trimestre 2003 al III. trimestre 2005 (chiusura) (documentazione bancaria, raccoglitore arancione 3, AI 1). Giova al proposito rilevare che __________, interrogato il 12.03.2008 dinanzi alla polizia, contabile e AU dal 2001 fino alla fine del 2008 della PI 2, ha fatto un elenco dei conti intestati alla predetta società, dichiarando tra l’altro che fino al 2007 essa aveva due conti unicamente presso la __________, senza menzionare il conto della __________ (verbale d’interrogatorio 12.03.2008, p. 3, AI 86).
In siffatte circostanze emergono, in effetti, elementi che potrebbero essere potenzialmente utili per l’applicazione della relativa legislazione ai sensi dell’art. 112 cpv. 1 LIFD rispettivamente ai sensi dell’art. 185 cpv. 1 LT.
È dunque, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo da parte dell’Ufficio giuridico istante giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare gli atti dell’incarto penale MP __________, nel frattempo archiviato, che prevale sugli interessi personali delle altre parti coinvolte nel procedimento penale e della PI 2.
Di conseguenza – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – un funzionario dell’IS 1, è autorizzato da questa Corte ad esaminare l’intero incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Nicola Corti compatibilmente con i suoi impegni.
Il funzionario è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti in stretta connessione con la PI 2 rispettivamente utili ai fini delle sue incombenze, ciò a tutela degli interessi privati e della sfera personale delle altre parti coinvolte nel procedimento penale e in ossequio al diritto di essere sentito.
Va da sé che il funzionario è tenuto al segreto fiscale.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la LIFD, la LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera