Incarto n. 60.2013.411
Lugano 11 marzo 2014/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura di exequatur a seguito della richiesta 23/24.10.2013 dell’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, concernente
RE 1, , patr. da: PR 1, ,
in relazione
alla nota diplomatica 26.9.2013 con cui le competenti autorità __________ hanno chiesto alla Svizzera di fare eseguire la pena privativa della libertà di sette anni e due mesi come da “ordine di esecuzione per la carcerazione” 23.1.2007 della __________;
richiamati gli scritti 10/13.1.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli – che si è rimesso al giudizio di questa Corte –, 16/17.1.2014 della Divisione della giustizia – che parimenti si è rimessa al giudizio della Corte dei reclami penali –, 20.1.2014 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna – che ha proposto l’accoglimento della domanda di esecuzione in Svizzera –, 29/30.1.2014 di RE 1 – che ha postulato la reiezione della domanda di esecuzione – e 4/5.2.2014 (replica) dell’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni – che si è confermato nelle sue allegazioni –;
preso atto che il giudice dei provvedimenti coercitivi (scritto 6/7.2.2014), il magistrato inquirente (scritto 7.2.2014) e RE 1 (scritto 7/10.2.2014) hanno comunicato di non duplicare e che la Divisione della giustizia, pure interpellata, non si è espressa;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con “ordine di esecuzione per la carcerazione” 23.1.2007 la __________, Ufficio esecuzioni penali, ha disposto la carcerazione di RE 1, __________, cittadino __________ e svizzero, dal 1999 residente a __________, per l’espiazione della pena di reclusione di sette anni e due mesi inerente alle condanne 13.2.2001 del Tribunale di __________, 18.7.2002 della Corte d’Appello di __________ e 4.4.2003 della Corte d’Appello di __________ per reati commessi in __________ nel periodo 1989 – marzo 1995.
b. Il 22.11.2007 / 28.7.2008 il __________, __________, ha domandato al Dipartimento federale di giustizia e polizia, in applicazione dell’art. 6 della Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957, il perseguimento penale di RE 1 per le fattispecie di cui alle suddette condanne penali __________.
La richiesta di assunzione del perseguimento penale e l’incarto sono stati trasmessi dal Dipartimento al Ministero pubblico, che ha proceduto all’apertura del procedimento penale (inc. MP __________) e, il 20.1.2009, all’interrogatorio di RE 1. Nei suoi confronti – per i fatti oggetto delle condanne a dieci anni e due mesi, ridotte per atto di indulto a sette anni e due mesi – è stata promossa l’accusa per titolo di truffa per mestiere sub. semplice, appropriazione indebita aggravata sub. semplice, amministrazione infedele commessa con indebito profitto sub. semplice, falsità in documenti, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, estorsione e corruzione di pubblico ufficiale.
c. Il 30.3.2009 il __________ – in considerazione dell’entrata in vigore per la Svizzera, il 12.12.2008, dell’acquis di Schengen e di conseguenza delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria internazionale previste dalla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS) – ha riformulato la domanda 22.11.2007 / 28.7.2008 intesa al perseguimento di RE 1, postulando – ora – l’esecuzione in Svizzera delle sentenze penali di condanna emesse dalle autorità __________, sulla base di quanto disposto dagli art. 67, 68 e 69 CAS, in conformità all’art. 4 comma 3 della Convezione sottoscritta a Strasburgo il 21.3.1983 (Convenzione sul trasferimento dei condannati).
d. Il 3.4.2009 l’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, ha trasmesso alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure la citata domanda di esecuzione chiedendo di farla eseguire.
La Sezione, il 6.4.2009, ha invitato RE 1 a prendere contatto al fine di definire il periodo e le modalità di esecuzione.
Il 10.4.2009 quest’ultimo, per il tramite del suo legale, ha comunicato alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure che occorreva analizzare la richiesta di esecuzione della pena dal profilo della sua fondatezza giuridica stante la precedente domanda di assunzione del procedimento penale e la successiva promozione dell’accusa nei suoi confronti da parte del Ministero pubblico. Comunicazione/richiesta che ha indotto la Sezione a domandare un parere alla Divisione della giustizia, la quale – a sua volta – ha interpellato il Dipartimento federale di giustizia e polizia [che si è espresso il 24.6.2009: “Con nota diplomatica del 3 aprile 2009, l’Ambasciata d’__________ a Berna ci ha trasmesso uno scritto del __________ datato del 1° aprile 2009 con il quale quest’ultimo ha riformulato la precedente richiesta di delega del perseguimento del 22 novembre 2007 chiedendo ormai l’esecuzione delle pene (vedasi allegato). Visto questo scritto dobbiamo considerare che le autorità __________ chiedono alla Svizzera di procedere all’esecuzione delle pene inflitte al predetto. Siccome è l’__________ che ci ha chiesto in un primo tempo di assumere il perseguimento penale per poi chiederci l’esecuzione delle pene, il principio “ne bis in idem” non si applica nella fattispecie. Vi preghiamo quindi di dare seguito alla richiesta __________ di fare eseguire in Svizzera le pene pronunciate in __________ contro il predetto”].
e. Il 17.8.2009 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha ordinato l’esecuzione della pena privativa della libertà di sette anni e due mesi inflitta a RE 1 dai tribunali __________.
La Sezione, esposto il tenore degli art. 67, 68 e 69 CAS, ha ritenuto applicabili dette disposizioni al caso di RE 1, che si era trasferito in Svizzera nel mese di agosto 1999 proprio in seguito ai problemi giudiziari emersi in __________. Ha rilevato che il __________, il 22.11.2007 / 28.7.2008, aveva chiesto alle autorità elvetiche – che avevano poi effettivamente operato in tal senso – di perseguire RE 1 e che, dopo l’entrata in vigore per la Svizzera della predetta Convenzione, aveva riformulato la domanda – fondata sugli art. 67, 68 e 69 CAS – postulando l’esecuzione in Svizzera della pena privativa della libertà inflittagli. Ha quindi concluso che il __________ poteva legittimamente trasformare la sua richiesta poiché un simile atto, dal profilo giuridico, era ammissibile unicamente dopo l’adesione della Svizzera alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen. Ha sottolineato che gli art. 54 - 58 CAS vertevano sull’applicazione del principio “ne bis in idem”, per cui essi non si attagliavano al caso concreto, dove non era in discussione una domanda di apertura di un nuovo procedimento, ma una richiesta volta all’esecuzione in Svizzera di una pena privativa della libertà inflitta in __________. La domanda del __________ poteva pertanto, in linea di principio, essere accolta. Di seguito, alla luce delle disposizioni della Convenzione sul trasferimento dei condannati, ha ritenuto compatibile con la legislazione svizzera la pena di sette anni e due mesi. Ha evidenziato che non si intravedeva alcun problema relativo alla prescrizione della pena. Ha concluso che, risultando adempiuti i presupposti per far eseguire in Svizzera la pena di sette anni e due mesi, la richiesta __________ di assunzione del procedimento penale era priva di oggetto ed il procedimento penale promosso dal Ministero pubblico avrebbe dovuto essere abbandonato.
f. Con gravame 27/28.8.2009 RE 1 ha chiesto all’allora Camera dei ricorsi penali di annullare la decisione 17.8.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure.
g. Con sentenza 24.3.2010 (inc. __________) l’allora Camera dei ricorsi penali – riconosciuta la propria competenza giusta i combinati art. 7 vlegge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti e art. 62 cpv. 3 vLOG – ha accolto il citato ricorso presentato da RE 1 annullando la decisione 17.8.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure.
Ha reputato che gli art. 67 ss. CAS fossero applicabili ai condannati detenuti, che si erano sottratti, fuggendo verso il proprio paese, all’esecuzione della pena o della misura di sicurezza. RE 1 si era trasferito nell’agosto 1999, prima dei processi. Al momento dei processi non era privato della libertà, come si evinceva dagli atti, dove veniva indicato quale “libero contumace”. Quando, nell’agosto 1999, RE 1 si era trasferito in Svizzera, paese di cui aveva la nazionalità, “(…) proprio a seguito dei problemi giudiziari emersi in ” (verbale di interrogatorio 20.1.2009, p. 2, inc. MP ), non era detenuto e neppure era stato condannato, per cui non si poteva certo considerare persona evasa a’ sensi dell’art. 68 CAS, per la quale l’ aveva chiesto la continuazione dell’esecuzione della pena, che del resto mai aveva cominciato ad espiare, anche perché – quando aveva lasciato l’ nel 1999 – le sentenze di condanna a cui si riferiva l’“ordine di esecuzione per la carcerazione” 23.1.2007 non erano ancora state prolate. In queste circostanze, gli art. 67, 68 e 69 CAS non erano base legale adeguata/corretta per disporre l’esecuzione in Svizzera della pena privativa della libertà comminata a RE 1 dai tribunali __________.
h. L’Ufficio federale di giustizia ha contestato la pronuncia davanti al Tribunale penale federale, che con decisione 10.6.2010 ha dichiarato inammissibile il gravame (inc. __________). Il Tribunale federale, al quale era stato trasmesso l’incarto dal citato tribunale, ha ritenuto inammissibile il ricorso (sentenza __________ del 20.7.2010). Le due autorità giudiziarie hanno nondimeno evidenziato che la procedura adottata dalle autorità cantonali non era stata corretta: competente per la procedura di exequatur era infatti il presidente del Tribunale penale cantonale, la cui decisione era impugnabile davanti all’allora Corte di cassazione e di revisione penale (art. 18 legge del 16.5.1988 di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale).
i. Con decreto 6.9.2010 il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna ha abbandonato il procedimento penale promosso nel 2008, di cui all’inc. MP __________, per intervenuta prescrizione dell’azione penale: i fatti contestati all’imputato RE 1 risalivano al periodo 1989 - marzo 1995 (ABB __________).
j. Con scritto 23/24.10.2013 l’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, ricordata la nota diplomatica 26.9.2013 con cui le autorità __________ avevano nuovamente chiesto alla Svizzera di fare eseguire la pena di sette anni e due mesi di reclusione, ha domandato al Tribunale penale cantonale (lo scritto era invero indirizzato a “Tribunale penale cantonale Corte dei reclami penali Via Pretorio 16 6900 Lugano”) che, sulla base degli art. 94 ss. AIMP e dell’art. 62 cpv. 5 LOG, rendesse esecutiva la pena.
Il Tribunale penale cantonale, nella persona del giudice Marco Villa, il 24/25.10.2013 ha trasmesso la richiesta – per esame e se del caso per evasione – al giudice dei provvedimenti coercitivi.
k. L’8.11.2013 il giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli ha comunicato all’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, che non era competente per dare seguito alla domanda. Ha segnalato che l’allora Camera dei ricorsi penali si era già pronunciata sulla questione riguardante l’esecuzione della pena con sentenza 24.3.2010, conosciuta all’autorità federale. Ha ritornato gli atti a quest’ultima autorità per i suoi (eventuali) incombenti.
l. Con scritto 25/26.11.2013 l’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, ritenute adempiute le condizioni per l’esecuzione giusta gli art. 94 ss. AIMP, ha ritrasmesso gli atti al giudice dei provvedimenti coercitivi per determinare l’autorità competente per l’exequatur della pena erogata a RE 1 dall’__________.
m. Il 26/27.11.2013 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha inviato alla Corte dei reclami penali, per quanto eventualmente di sua competenza (art. 62 cpv. 5 LOG), la corrispondenza con l’autorità federale e l’inc. SEPEM __________ inerente a RE 1.
n. Il presidente di questa Corte, il 29.11.2013, ha interpellato l’Ufficio federale di giustizia concedendogli la facoltà di esprimersi sulla competenza della Corte, che già aveva prolato la decisione 24.3.2010, a pronunciarsi sull’esecuzione della pena.
o. L’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, con scritto 17/18.12.2013, ha rimarcato che erano applicabili al caso gli art. 94 ss. AIMP. Ha aggiunto che la Corte dei reclami penali era competente, in applicazione dell’art. 62 cpv. 5 CPP, a rilasciare la dichiarazione di esecutività delle decisioni penali definitive ed esecutive di uno Stato estero. Ha rilevato che il giudizio 24.3.2010 della Camera dei ricorsi penali, così come in precedenza la decisione 17.8.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, era stato emanato, come si evinceva dalle sentenze 10.6.2010 del Tribunale penale federale e 20.7.2010 del Tribunale federale, da un’autorità non competente [per la procedura di exequatur essendo allora competente il presidente del Tribunale penale cantonale, la cui decisione era impugnabile davanti all’allora Corte di cassazione e di revisione penale (art. 18 legge del 16.5.1988 di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale)]. Il principio di favore permetteva alle autorità svizzere di concedere una determinata forma di collaborazione in ragione delle proprie leggi interne, se più favorevoli al fine della cooperazione internazionale.
in diritto
L’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, in applicazione dei combinati art. 94 ss. AIMP e 62 cpv. 5 CPP, ritiene questa Corte competente nella procedura di exequatur inerente all’esecuzione della pena privativa della libertà di sette anni e due mesi inflitta a RE 1 dalle competenti autorità __________. Da qui la sua domanda di effettuare la predetta procedura.
2.1.
Si deve anzitutto determinare la competenza della Corte dei reclami penali ad emanare il richiesto giudizio di exequatur.
2.2.
L’esecuzione delle decisioni penali – prolate dalle competenti autorità degli Stati esteri – è prevista agli art. 94 ss. AIMP.
2.2.1.
L’art. 104 cpv. 1 AIMP, per quanto concerne in particolare la procedura (art. 103 ss. AIMP), sancisce che l’Ufficio federale, dopo aver conferito con l’autorità di esecuzione, decide se accettare la domanda estera; se l’accetta, trasmette l’inserto e la sua proposta a questa autorità e ne informa lo Stato richiedente.
2.2.2.
La procedura di exequatur è regolamentata agli art. 105 e 106 AIMP, ovvero alla sezione due del capitolo due (“procedura”) della parte quinta (“esecuzione di decisioni penali”) della AIMP.
Il giudice competente a’ sensi dell’art. 32 CPP (norma che disciplina, tra l’altro, il foro in caso di reati commessi all’estero) informa il condannato sulla procedura, lo sente sull’affare in presenza del patrocinatore e decide dell’esecuzione (art. 105 AIMP).
Per quanto riguarda la dichiarazione di esecutività, il giudice esamina d’ufficio se sono adempiute le condizioni di esecuzione e assume le prove necessarie (art. 106 cpv. 1 AIMP). Se le condizioni sono adempiute, il giudice dichiara esecutiva la decisione e prende le disposizioni necessarie per l’esecuzione (art. 106 cpv. 2 AIMP). La decisione è emessa in forma di sentenza motivata (art. 106 cpv. 3 prima frase AIMP). Il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico (art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP).
2.3.
Il diritto cantonale stabilisce “il giudice competente” giusta l’art. 32 CPP (art. 105 AIMP), ovvero la concreta autorità cantonale competente per pronunciarsi nella procedura di exequatur.
2.3.1.
La legge del 20.4.2010 sull’adeguamento della legislazione cantonale all’introduzione del CPP è del tutto silente in merito all’autorità cantonale competente per la suddetta procedura.
Il messaggio n. 6165 del 21.1.2009 concernente l’adeguamento della legislazione cantonale all’introduzione del CPP (p. 34/37) riferisce che la legge del 16.5.1988 di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [che all’art. 18 stabiliva che la decisione di esecutività di decisioni penali di uno Stato estero erano pronunciate dal presidente del Tribunale penale cantonale o dal magistrato dei minorenni (cpv. 1) e che contro la decisione era dato ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale per i motivi previsti dalla AIMP e dal CPP TI (cpv. 2)] era da abrogare perché toccava aspetti già disciplinati dal diritto federale. Aggiunge che da tale legge veniva ripreso, oltre ad alcune disposizioni da inserire nella legge sulla polizia, l’art. 19, il cui testo (secondo il quale il Dipartimento delle istituzioni è competente per ordinare l’esecuzione della pena giusta l’art. 99 AIMP) era da riportare (quale art. 3, secondo cui il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per ordinare l’esecuzione della pena giusta l’art. 99 AIMP) nella legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti. Il rapporto n. 6165 R del 31.3.2010 non aggiunge nulla al messaggio.
I lavori preparatori non si esprimono però sulla sorte del ricordato art. 18 legge del 16.5.1988 di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale.
2.3.2.
Il legislatore, con la legge del 15.12.2011 concernente l’istituzione della figura di assessore-giurato del Tribunale penale cantonale e della Corte di appello e di revisione penale, ha introdotto il cpv. 5 dell’art. 62 LOG, secondo cui, in materia di dichiarazione di esecutività (exequatur) di decisioni penali definitive ed esecutive di uno Stato estero, la Corte dei reclami penali (nella composizione secondo l’art. 63 cpv. 3 e 4 LOG, applicabile per analogia) svolge un dibattimento pubblico, salvo rinuncia del procuratore pubblico, del condannato e, anche, della vittima.
Il messaggio n. 6474 del 16.3.2011 non si confronta con l’art. 62 cpv. 5 LOG. Il rapporto n. 6474 R del 16.11.2011 (p. 38) indica che l’AIMP attribuiva genericamente al “giudice” (art. 105 AIMP) la competenza per l’exequatur. Ha aggiunto che l’art. 55 cpv. 4 CPP precisava che competente era la giurisdizione di reclamo. La sua decisione era poi impugnabile con ricorso in materia penale al Tribunale federale. Ha esposto che, trattandosi di una sentenza penale che accertava la validità in Svizzera di una condanna estera, la Corte dei reclami penali avrebbe proceduto, salvo rinuncia, ad un dibattimento (se del caso, in base alla pena comminata all’estero, con gli assessori-giurati). La nuova disposizione colmava una lacuna legislativa del diritto cantonale.
2.3.3.
La legge del 4.6.2012 concernente la modificazione di alcune leggi in materia di procedura civile e di procedura penale ha modificato il cpv. 5 dell’art. 62 LOG. Secondo questa norma, in vigore dal 10.8.2012, la Corte dei reclami penali è competente a rilasciare la dichiarazione di esecutività (procedura di exequatur) delle decisioni penali definitive ed esecutive di uno Stato estero.
Il legislatore ha dunque mantenuto la competenza di questa Corte in materia di exequatur; ha nondimeno stralciato le indicazioni procedurali (che prevedevano dibattimento ed assessori-giurati).
Il messaggio n. 6493 del 6.4.2011 non si esprime sulla menzionata modifica legislativa. Il rapporto n. 6493 R del 16.5.2012 (p. 6) si limita a riportare il nuovo articolo, senza accenno alcuno alle motivazioni a fondamento del nuovo tenore della legge.
2.4.
2.4.1.
Il Tribunale federale, nel giudizio 1E_1/2009 del 21.12.2009, pubblicato in DTF 136 IV 44, sancisce – pronunciandosi in materia di esecuzione di una sentenza penale estera in Svizzera – che l’Ufficio federale di giustizia decide, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 AIMP, dopo avere conferito con il cantone interessato (in ossequio al diritto di essere sentito), sull’accettazione dell’esecuzione da parte della Svizzera e del cantone designato (consid. 1.2.). Il cantone interessato, prima che sia effettuata la procedura di exequatur secondo gli art. 105 s. AIMP, può contestare giusta l’art. 120 cpv. 2 LTF, davanti al Tribunale federale, la decisione sulla competenza cantonale (consid. 1.3.). Dopo la crescita in giudicato della delibera sulla competenza, il cantone deve esperire la procedura di exequatur, pronuncia impugnabile con un rimedio di diritto cantonale (art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP) e poi con un ricorso in materia penale al Tribunale federale in applicazione dell’art. 78 cpv. 2 lit. b LTF (consid. 1.4.).
2.4.2.
Con giudizio 1B_467/2013 del 13.1.2014 il Tribunale federale conferma i principi di cui alla sentenza pubblicata in DTF 136 IV 44. Ribadisce anzitutto che la decisione inerente al cantone competente per la procedura di exequatur è impugnabile giusta l’art. 120 cpv. 2 LTF. Dopo la crescita in giudicato della pronuncia sulla questione della competenza, il cantone designato deve esperire la procedura di exequatur a’ sensi degli art. 105 s. AIMP, decisione censurabile con un rimedio di diritto cantonale (art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP) e poi, davanti all’Alta Corte, con un ricorso in materia penale (secondo i combinati art. 78 cpv. 2 lit. b e 80 cpv. 2 LTF e 1 cpv. 1 lit. d AIMP) [consid. 2.].
Reitera che, giusta l’art. 104 cpv. 1 prima frase AIMP, l’Ufficio federale di giustizia decide innanzitutto formalmente, dopo avere conferito con l’autorità di esecuzione, sull’accettazione della domanda di esecuzione estera. Se l’accetta, trasmette – secondo l’art. 104 cpv. 1 seconda frase AIMP – l’inserto e la sua proposta a questa autorità e ne informa lo Stato richiedente. A’ sensi dell’art. 105 AIMP in merito a domande di esecuzione di decisioni penali ex art. 94 ss. AIMP decide poi, materialmente, il giudice cantonale competente (giusta l’art. 32 CPP) [consid. 3.2.].
L’Alta Corte, esposto di seguito il tenore dell’art. 106 AIMP, rileva che nel caso censurato la domanda di exequatur era stata decisa, quale prima ed unica istanza, dalla presidente del Tribunale di appello, richiamato l’art. 55 cpv. 4 CPP. Modo di procedere che contrasta con l’art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP e con l’art. 80 cpv. 2 LTF, che esigono un doppio grado di giurisdizione cantonale. Non si tratta di un caso che costituisce un’eccezione legale a’ sensi dell’art. 80 cpv. 2 terza frase LTF. L’art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP è al contrario lex specialis per la via di ricorso nella procedura di exequatur nel contesto dell’assistenza giudiziaria. Il doppio grado di giurisdizione cantonale non serve soltanto alla protezione giuridica della persona interessata, ma anche a sgravare il Tribunale federale. L’art. 55 cpv. 4 CPP non sopprime questo ordine procedurale, ma dichiara espressamente competente l’autorità di reclamo nei casi in cui il diritto federale assegna compiti di assistenza giudiziaria ad un’(unica) autorità giudiziaria. Questo vale primariamente per la competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale quale autorità di ricorso in materia di estradizione e di questioni accessorie di assistenza giudiziaria a’ sensi degli art. 25 cpv. 1, 55 cpv. 2 e 80e AIMP. Né dal CPP medesimo né dal messaggio al CPP si evince che il legislatore volesse scostarsi dal principio del doppio grado di giurisdizione cantonale nell’ambito della procedura di exequatur secondo gli art. 105 s. AIMP (consid. 3.3.).
2.5.
Ora, in ragione del tenore dell’art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP, disposizione la cui applicazione è stata esplicitata dal Tribunale federale nella decisione 1B_467/2013 del 13.1.2014, si deve necessariamente concludere che la regolamentazione di cui all’art. 62 cpv. 5 LOG non è conforme al diritto federale.
Questa norma prevede infatti che la Corte dei reclami penali decida nella procedura di exequatur quale prima ed unica istanza, in manifesto contrasto con quanto stabilito dall’art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP (articolo a cui i lavori preparatori alla LOG non fanno riferimento) ed espresso dal Tribunale federale.
Il legislatore cantonale, emanando l’art. 62 cpv. 5 LOG, non ha dunque tenuto conto dell’art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP, a differenza di quanto aveva fatto promulgando la legge del 16.5.1988 di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (ora abrogata), che all’art. 18 cpv. 2 esponeva che la decisione del presidente del Tribunale penale cantonale rispettivamente del magistrato dei minorenni era impugnabile all’allora Corte di cassazione e di revisione penale.
In queste circostanze, questa Corte è incompetente per pronunciarsi sulla richiesta 23/24.10.2013 dell’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, relativa alla procedura di exequatur riguardante la pena inflitta a RE 1 dalle autorità __________: l’art. 62 cpv. 5 LOG è lesivo dell’art. 106 cpv. 3 seconda frase AIMP e, pure, dell’art. 80 cpv. 2 prima e seconda frase LTF.
2.6.
Si deve peraltro aggiungere che l’art. 104 cpv. 1 AIMP prevede che l’Ufficio federale di giustizia, prima di trasmettere gli atti alla competente autorità cantonale per la procedura di exequatur, decida formalmente, dopo avere conferito con l’autorità di esecuzione, se accettare la domanda estera, decisione impugnabile al Tribunale federale, come sancito da quest’ultimo nel giudizio 1E_1/2009 del 21.12.2009, pubblicato in DTF 136 IV 44.
Nel caso concreto non pare però che l’autorità federale abbia proceduto nel senso indicato. Lo scritto 23/24.10.2013, con cui l’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, ricordata la nota diplomatica 26.9.2013 con cui le autorità __________ avevano nuovamente chiesto alla Svizzera di fare eseguire la pena di sette anni e due mesi di reclusione, ha domandato al Tribunale penale cantonale che, sulla base degli art. 94 ss. AIMP e dell’art. 62 cpv. 5 LOG, rendesse esecutiva la pena, non sembra adempiere i requisiti esatti dall’art. 104 cpv. 1 AIMP: esso non pare in effetti essere una decisione formale a’ sensi del disposto di legge.
Anche gli altri scritti alle autorità cantonali (di data 25/26.11.2013 al giudice dei provvedimenti coercitivi e 17/18.12.2013 a questa Corte) non appaiono rispettare i principi giurisprudenziali esposti.
Neppure si può fare riferimento, quale decisione giusta l’art. 104 cpv. 1 AIMP, allo scritto 3.4.2009 dell’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, alla Divisione della giustizia, con cui aveva preso avvio la procedura poi sfociata nella sentenza 24.3.2010 dell’allora Camera dei ricorsi penali (inc. __________). L’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, si era infatti limitato a riportare che “(…) mediante scritto del 30 marzo 2009 il __________ __________ ha inoltrato allo scrivente Ufficio una domanda di esecuzione di pene delle competenti autorità __________ nei confronti del predetto (RE 1). In allegato vi trasmettiamo questa domanda di esecuzione basata su diverse sentenze pregandovi di farle eseguire. Vi preghiamo d’informarci sul seguito dato alla domanda __________”. Non sembra trattarsi manifestamente di una decisione formale in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 AIMP, norma che esige inoltre che, prima di trasmettere gli atti, sia sentita l’autorità cantonale di esecuzione.
Nell’impossibilità di rimettere il caso all’autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP), non ancora designata dal legislatore, questa Corte trasmette copia della sentenza alla Divisione della giustizia, a cui il caso è peraltro già noto, per i suoi incombenti.
Per questi motivi,
richiamati gli articoli di legge citati ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Non si dà seguito, come ai suddetti considerandi, alla richiesta 23/24.10.2013 dell’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, di pronunciarsi nella procedura di exequatur riguardante la pena privativa della libertà di sette anni e due mesi inflitta a RE 1, __________, dalle competenti autorità __________.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.
Rimedio di diritto:
Contro la decisione è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera