Incarto n. 60.2013.404
Lugano 28 aprile 2014/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 22/25.11.2013 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
in relazione
al decreto di abbandono 14.11.2013 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini nei suoi confronti, per titolo di lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto e coazione (ABB __________);
richiamate le osservazioni 2.12.2013 del magistrato inquirente, mediante le quali si riconferma nelle proprie motivazioni;
visti gli scritti 4/5.12.2013, 16/17.1.2014 e 12/13.3.2014 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.In data 8.10.2012 RE 1, educatore presso la __________, avrebbe maltrattato un utente della struttura: egli avrebbe, secondo la testimonianza di una collega, preso per la testa il ragazzo, l’avrebbe scosso e successivamente gli avrebbe dato una forte sberla sul volto (cfr. segnalazione di maltrattamento 16/18.10.2012, p. 1, AI 1, inc. MP __________).
Il 12.10.2012 RE 1 è stato sentito dai responsabili dell’__________ ed informato delle accuse rivolte a suo carico; alla fine dell’incontro gli è stata comunicata la decisione di sospenderlo a titolo cautelativo dalle sue funzioni (cfr. verbale 12.10.2012 allegato alla segnalazione di maltrattamento 16/18.10.2012, AI 1, inc. MP __________).
b. In data 16.10.2012 l’__________ ha segnalato al Ministero pubblico il presunto caso di maltrattamento (cfr. segnalazione di maltrattamento 16/18.10.2012, p. 1, AI 1, inc. MP __________).
c.Lo stesso giorno RE 1 è stato informato dall’__________ della segnalazione sopraindicata e del prolungamento della sua sospensione dal servizio “(…) fino all’eventuale apertura di un’inchiesta nei suoi confronti (…)” (cfr. segnalazione di maltrattamento 16/18.10.2012, p. 1, AI 1, inc. MP __________).
d. Il procuratore pubblico Nicola Respini, a seguito della summenzionata segnalazione, ha aperto un procedimento penale a carico di RE 1 per titolo di lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto.
e.In data 26.10.2012 l’__________ ha comunicato ad RE 1 la sospensione dello stipendio a partire dal 1.11.2012 (istanza 22/25.11.2013, p. 3).
f. L’imputato è stato sentito la prima volta dalla polizia il 10.1.2013 (rapporto di polizia 28.2.2013, AI 10, inc. MP __________).
g. Con lettera 28.2.2013 l’__________ ha notificato all’imputato la disdetta del contratto di lavoro per il 31.5.2013, apparentemente con un preavviso di tre mesi (cfr. istanza d’indennizzo 23/24.5.2013, p. 2, AI 18, inc. MP __________).
h. Dopo aver esperito le indagini preliminari necessarie, con decisione 7.5.2013 il magistrato inquirente ha decretato la chiusura dell’istruzione, prospettando ad RE 1 l’emanazione di un decreto d’abbandono nei suoi confronti. L’imputato è stato poi invitato a formulare eventuali pretese d’indennizzo e di torto morale, producendo la documentazione a sostegno della richiesta (AI 17).
i. In data 23/24.5.2013 RE 1 ha presentato al magistrato inquirente una richiesta di indennizzo par complessivi CHF 356'694.50, di cui CHF 10'000.-- per torto morale, CHF 5'744.50 per spese di patrocinio e CHF 340'950.-- per perdita di guadagno (AI 18).
l. Con decisione 14.11.2013 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento nei confronti di RE 1 in quanto “(…) non si sono corroborati sufficienti indizi di reato (…)” (decreto d’abbandono 14.11.2013, p. 5, ABB __________). A suo dire “(…) dagli atti all’incarto, ad eccezione di quanto dichiarato dalla collaboratrice (…) e dall’infermiera (…) non vi è nessun altro elemento oggettivo atto a comprovare le lesioni, rispettivamente le costrizioni che RE 1 avrebbe messo in atto nei confronti (…)” delle due persone ospiti della __________; “(…) L’inchiesta non ha permesso di assumere prove che potessero rendere (più) plausibile la versione dei fatti resa dalle collaboratrici rispetto a quella insanabilmente divergente addotta dal denunciato che ha categoricamente contestato ogni addebito (…)” (decreto d’abbandono 14.11.2013, p. 5, ABB __________).
Nella decisione di cui sopra il magistrato inquirente ha poi unicamente riconosciuto ad RE 1 le spese di patrocinio per le prestazione dell’avv. PR 1, sua patrocinatrice, per complessivi CHF 4'395.--. Il procuratore pubblico ha infatti negato qualsivoglia indennizzo per danno economico a favore dell’imputato: “(…) La __________ ha sospeso a titolo cautelativo RE 1 dal lavoro già il 12 ottobre 2012 ‘in attesa della conclusione dell’inchiesta amministrativa’ (…). (…) La stessa __________ ha poi inoltrato la segnalazione alla scrivente Autorità con scritto datato 16 ottobre 2012, cioè dopo avere sospeso dalla sua funzione RE 1. Alla segnalazione è stata allegata copia dell’art. 18 del contratto collettivo di lavoro per il personale occupato nelle istituzioni sociali del Cantone Ticino, articolo che regola le sanzioni disciplinari. Dallo stesso si evince come la fondazione abbia preso autonomamente una decisione di sua competenza. Non vi è quindi nessun nesso causale tra questo provvedimento e il successivo licenziamento di RE 1, con l’apertura del procedimento penale in oggetto. Dalla cronologia dei fatti emerge infatti in modo evidente come la __________, ancor prima di effettuare la segnalazione penale abbia deciso di sospendere il suo collaboratore, dopodiché lo ha licenziato senza neppure attendere l’esito del procedimento penale, del quale per altro non si è mai interessata (…)” (decreto d’abbandono 14.11.2013, p. 8, ABB __________).
In merito all’importo di CHF 10'000.-- preteso da RE 1 a titolo di torto morale, il procuratore pubblico non ha ritenuto che l’imputato avesse subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali tali da giustificare un indennizzo in tal senso (decreto d’abbandono 14.11.2013, p. 9, ABB __________).
m. Con gravame 22/25.11.2013 RE 1 postula l’accoglimento dello stesso e critica la conclusione alla quale è giunto il procuratore pubblico. A suo dire il magistrato inquirente avrebbe basato il suo giudizio su di una “(…) sua (…) disattenta analisi della cronologia: È vero che la segnalazione è stata inoltrata dopo che __________ aveva sospeso dalla sua funzione il sig. RE 1. Ma il mantenimento della sospensione dal servizio, e soprattutto la sospensione dallo stipendio, è chiara conseguenza dell’apertura di un procedimento penale, come __________ scrive a RE 1 il 26 ottobre 2012 e come d’altronde aveva rilevato già nella segnalazione allegando l’art. 18 cpv. 6 CCL (…)” (reclamo 22/25.11.2013, p. 7 s.). Il nesso causale tra l’apertura dell’inchiesta e la sospensione/licenziamento sarebbe dunque dato.
RE 1 avrebbe inoltre subito una lesione dei propri interessi a tal punto grave da dargli diritto ad un risarcimento per danno morale: egli avrebbe perso il posto di lavoro a pochi anni dal pensionamento, in un’età in cui è difficile ritrovare un impiego; inoltre la ricerca dello stesso sarebbe stata ancor più difficoltosa con un procedimento penale pendente con accuse relative all’ambito lavorativo (cfr. reclamo 22/25.11.2013, p. 8).
In merito alle spese di patrocinio egli contesta la riduzione effettuata dal procuratore pubblico in merito all’istanza di indennizzo ed al tempo impiegato per la visione degli atti presso il Ministero pubblico ed alla loro lettura/studio.
Riassumendo egli postula dunque che gli venga riconosciuto, quale indennizzo, l’importo complessivo di CHF 417'529.52 (CHF 402'190.-- per perdita di guadagno, CHF 10'000.-- per torto morale e CHF 5'339.52 per spese di patrocinio).
n. Con scritti 16/17.1.2014 e 12/13.3.2014 RE 1 ha ridotto le sue pretese a CHF 298'551.52, in quanto l’__________ gli ha versato gli stipendi che gli erano stati precedentemente sospesi fino al giorno della disdetta.
in diritto
Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo (art. 322 cpv. 2 CPP).
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 22/25.11.2013, contro la decisione 14.11.2013 del procuratore pubblico con cui ha abbandonato il procedimento penale a carico dell’imputato e ha assegnato un indennizzo ex art. 429 CPP limitatamente alle spese di patrocinio (dispositivo no. 2, ABB __________), è tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE 1 quale imputato nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ex art. 429 cpv. 1 CPP, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio che gli ha, in parte, negato pretese a’ sensi dell’art. 429 CPP.
Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a:
a. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
L’indennizzo e la riparazione del torto morale possono essere ridotti o rifiutati a determinate condizioni (art. 430 CPP).
2.2.
L’art. 429 CPP fonda una responsabilità causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 6; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1; Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità del danno [spese di patrocinio, danno economico e torto morale (Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 4 ss.)] cagionato all’imputato (cfr., sul concetto di imputato, BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 8; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 2 s.).
Il nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della responsabilità civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 9; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1; Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1231) conclusosi con un decreto di abbandono oppure anche di parziale abbandono o, ancora, con un’assoluzione totale oppure soltanto parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 1/4; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 3).
Le autorità penali devono pronunciarsi d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale, come peraltro stabilisce esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF 1B_475/2011 dell’11.1.2012 consid. 2.2.; decisione 1.9.2011 di questa Corte in re F.C., consid. 5.2., inc. CRP __________).
3.Il procedimento penale promosso nei confronti di RE 1, imputato ai sensi dell’art. 111 cpv. 1 CPP, è stato abbandonato con decreto 14.11.2013.
Il procuratore pubblico gli ha ridotto le spese di patrocinio ed ha negato qualsivoglia indennizzo per danno economico e torto morale.
4.4.1.
Ora, ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, l’imputato assolto ha diritto innanzitutto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Quali spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali si intendono in particolare i costi di difesa dell'imputato, allorquando la presenza di un patrocinatore era necessaria giusta l'art. 130 CPP e gli stessi costi sono direttamente legati al procedimento ed ai relativi atti preliminari, e risultano indispensabili per un'accurata ponderazione degli interessi (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006, p. 1329).
La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso della causa, suscettibile di influire sulla responsabilità del mandatario. Né possono essere dimenticati il tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a).
4.2.
Nel presente caso, non sono contestati l’esigenza di un patrocinatore ed il diritto ad una rifusione, ma unicamente le riduzioni delle note d’onorario operate dal magistrato inquirente. Si rileva come l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata.
Vanno quindi esaminate le poste relative alle note d’onorario riguardanti la difesa di RE 1 che il procuratore pubblico ha ridotto nella decisione impugnata e che quindi il reclamante ha contestato in questa sede.
4.3.
Per quanto riguarda l’esposizione di 2 ore per l’allestimento dell’istanza di indennizzo 23/24.5.2013, non riconosciuta dal magistrato inquirente, si rileva come la stesura e l’inoltro di tale istanza faccia parte dell’adeguato esercizio dei diritti procedurali dell’imputato e come tale debba essere indennizzata a quest’ultimo giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a. CPP.
RE 1 contesta inoltre la riduzione effettuata dal magistrato inquirente per la visione / lettura degli atti del 26.3.2013: “(…) non è accettabile una riduzione da 180 a 90 minuti: non si tratta di leggere un romanzo, ma di studiare gli atti, confrontare le varie affermazioni, prepararsi per l’interrogatorio del cliente davanti al Procuratore pubblico (…)” (reclamo 22/25.11.2013, p. 9). A giusta ragione: la lettura attenta dell’intero incarto, comprendente il rapporto di polizia con le diverse testimonianze, e lo studio dello stesso, analizzando gli aspetti giuridici della fattispecie, può giustificare un dispendio orario di 180 minuti, considerato anche il fatto che non vi sono, nella nota d’onorario 22/24.5.2013, altre prestazioni dello stesso genere (cfr. AI 18).
4.4.
Di conseguenza, alla luce di quanto sopra, questa Corte può riconoscere ad RE 1, quali spese di patrocinio, complessivi CHF 5'318.-- [CHF 4'750.-- (19 ore a 250.--/ora), CHF 174.-- spese ed esborsi, CHF 394.-- di IVA].
5.5.1.
RE 1 chiede inoltre la rifusione di un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (cfr. art. 429 cpv. 1 lit. b CPP).
5.2.
La valutazione del danno economico si fa secondo le regole applicate in materia di responsabilità civile. La prova del nesso di causalità tra la procedura penale ed il danno economico non deve essere sottoposta ad esigenze troppo elevate. Ci si limiterà dunque all’alta verosimiglianza (CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 429 CPP n. 41) Il danno deve tuttavia essere stato causato dall’apertura del procedimento penale. Deve esserci dunque un nesso causale fra il danno economico e l’apertura delle indagini nei confronti dell’imputato (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 9 e n. 24).
Il danno economico ai sensi dell’art. 429 CPP può essere così composto: incapacità di guadagno; il caso particolare della perdita di salario o di rendite in caso di detenzione prima del giudizio; danno al futuro economico e altri elementi del danno economico.
5.3.
Come risulta dalla segnalazione __________ 16/18.10.2012 (AI 1, inc. MP __________) e dall’istanza di indennizzo 23/24.5.2013 (AI 18, inc. MP __________) (non essendovi nell’incarto altri scritti o lettere in merito), il 12.10.2012 RE 1 è stato sospeso dal servizio [“(…) al termine dell’incontro gli è stata comunicata da parte nostra la decisione di sospenderlo a titolo cautelativo dalle sue funzioni, per il momento senza applicare le sanzioni disciplinari previste dall’art. 18 del CCL per il personale occupato nelle istituzioni sociali del Cantone Ticino, in attesa della conclusione della nostra inchiesta amministrativa (…)” (segnalazione __________ 16/18.10.2012, p. 1, AI 1, inc. MP __________)], e in data 15.10.2012 gli sarebbe stato comunicato il prolungamento della sospensione (cfr. istanza di indennizzo 23/24.5.2013, p. 1, AI 18, inc. MP ). Solo in data 16.10.2012 l’ ha inoltrato una segnalazione di maltrattamento presso il Ministero pubblico denunciando i fatti (scritto 16/18.10.2012, AI 1, inc. MP __________). Il 26.10.2012 l’istituto ha poi comunicato ad RE 1 la sospensione dello stipendio a partire dal 1.11.2012, e ciò non legato ad atti d’inchiesta.
RE 1 ha ricevuto il 4.3.2013, come risulta dalle sue stesse ammissioni [“(…) con lettera 28.2.2013, pervenuta il 4.3.2013, il datore di lavoro ha notificato all’imputato la disdetta del contratto di lavoro per il 31 maggio 2013 (…)” (cfr. istanza di indennizzo 23/24.5.2013, AI 18, p. 2, inc. MP __________)], la lettera di licenziamento.
Successivamente, in data 7.5.2013, il procuratore pubblico ha chiuso l’istruzione preannunciando un decreto d’abbandono (AI 17, inc. MP __________).
Pertanto la sospensione del qui reclamante dalle sue funzioni all’interno della struttura __________ è antecedente l’avvio del procedimento penale. La sospensione dallo stipendio non sembra legata al procedimento; infatti il reclamante è stato sentito la prima volta dalla polizia cantonale il 10.1.2013. Il suo licenziamento è avvenuto prima che la procedura nei suoi confronti fosse terminata ed il rapporto di lavoro ha avuto un esito (negativo) diverso rispetto al procedimento penale (positivo). Ancor prima della chiusura dell’istruzione, RE 1 aveva già ricevuto la lettera di licenziamento, peraltro (sembrerebbe) ordinario, con preavviso di tre mesi. La decisione di interrompere il rapporto di lavoro con RE 1 è dunque stata presa indipendentemente dall’esito del procedimento penale.
Parrebbe inoltre che l’__________ non si sia minimamente interessata del procedimento penale e dell’istruzione penale intrapresa a seguito della sua segnalazione, prima di procedere con il licenziamento. Agli atti non vi è alcunché che dimostri il contrario o che possa collegare il procedimento penale al licenziamento (non essendovi né la lettera di licenziamento, né lo scritto dell’__________ 26.10.2012 citati nell’istanza di indennizzo 23/24.5.2013, AI 18, inc. MP __________).
Sulla scorta di questi elementi temporali, questa Corte ritiene che l’eventuale danno economico addotto dal reclamante non risulti dalla sua “partecipazione necessaria al procedimento penale” giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. b CPP o derivi in altro modo dal procedimento penale. Non vi è infatti alcun nesso causale tra l’apertura del procedimento penale nei confronti di RE 1 ed il suo licenziamento; la disdetta del suo contratto di lavoro rientrerebbe più nel normale rapporto fra datore di lavoro e lavoratore. Non può lo Stato rimediare ad un ipotetico licenziamento non fondato dal punto di vista del diritto civile: l’eventuale danno dovrebbe essere fatto valere in quella sede e contro il datore di lavoro. Inoltre, le possibili pretese civili, qualora il licenziamento fosse risultato ingiustificato, sarebbero molto più limitate rispetto a quelle qui richieste.
6.6.1.
RE 1 chiede infine la riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali (art. 429 cpv. 1 lit. c CPP).
6.2.
La riparazione del torto morale è concessa regolarmente se l’imputato è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, op. cit., p. 1231). Il versamento di un’indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione particolarmente grave della personalità a sensi dell’art. 28 cpv. 2 CC o dell’art. 49 CO (BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 27).
L’imputato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova, o rende almeno verosimile, che, a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (quali ad esempio perquisizioni, sequestri, ecc.) o per il solo fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della sua personalità. La fissazione della riparazione morale costituisce una decisione secondo l’equità, fondata di principio sull’apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze del caso. Essa deve essere fissata in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all’integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e professionale (decisione TF 1B_484/2012 del 17.10.2012). Lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (N. SCHMID, Schweizerische StPO, Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 10 e 11).
Quanto alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO. L’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo.
6.3.
RE 1 sostiene di aver subito un grave danno alla sua personalità e postula un’indennità per torto morale di CHF 10'000.--: “(…) come emerge anche dal curriculum vitae, il sig, RE 1 è particolarmente impegnato nella propria professione, in cui ha continuato a formarsi anche negli ultimi anni con grande impegno. Perdere il posto di lavoro a pochi anni dal pensionamento, in un’età in cui già è difficile ritrovare un impiego, oltretutto con un procedimento penale pendente con accuse relative all’ambito lavorativo è grave. Qui non si tratta solo di aver dovuto vivere per mesi (…) senza stipendio, ma anche di aver perso un lavoro, l’attività quotidiana, il contatto con utenti e colleghi, un senso di vita (…)” (reclamo 22/25.11.2012, p. 8).
Queste affermazioni del reclamante non possono essere messe in discussione, ma non risulta da specifici accertamenti, né emerge chiaramente dagli atti, che RE 1 abbia subito delle lesioni a tal punto gravi (così come ammesse dalla giurisprudenza e dalla dottrina sopraindicate) da giustificare un versamento di un’indennità per torto morale. Le sue uniche dichiarazioni non bastano a sostanziare una lesione particolarmente grave della sua personalità.
7.Il gravame è pertanto solo parzialmente, e molto limitatamente, accolto per quanto attiene alla nota d’onorario. Per il resto, l’ingente richiesta risarcitoria avanzata è totalmente respinta. Dato il valore della pretesa, la tassa di giustizia di CHF 5’000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 5’100.--, sono poste a carico del reclamante nella misura di 9/10.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 429 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
§ Il dispositivo 2 del decreto d’abbandono 14.11.2013 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini è riformato come segue:
“Ad RE 1 è riconosciuto l’importo complessivo di CHF 5'318.-- (IVA compresa) quale risarcimento per le spese di patrocinio da lui sostenute, non vengono invece accordati né indennizzi per il danno economico né riparazione del torto morale.”
La tassa di giustizia di CHF 5’000.-- e le spese di CHF 100.-- per complessivi CHF 5’100.-- (cinquemilacento), sono poste a carico di RE 1, __________, nella misura di CHF 4'590.-- (quattromilacinquecentonovanta).
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera