Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 08.04.2013 60.2013.27

Incarto n. 60.2013.27

Lugano 8 aprile 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 24/28.1.2013 presentato da

RE 1

in relazione

al decreto 14.1.2013 emanato dal presidente della Pretura penale Marco Kraushaar, mediante il quale ha dichiarato irricevibile l’opposizione al decreto di accusa DA __________ emesso nei suoi confronti il 27.6.2012 (inc. __________);

richiamato lo scritto 30.1/1.2.2013 del presidente della Pretura penale, con cui comunica di non avere osservazioni in merito;

visti gli scritti 30/31.1.2013 (osservazioni), 8/11.2.2013 (duplica) e 20/21.2.2013 (osservazioni allo scritto 16/18.2.2013 del reclamante) del procuratore pubblico Arturo Garzoni, mediante i quali comunica di non avere particolari osservazioni da formulare e chiede la conferma della decisione impugnata;

vista la replica 5/7.2.2013, nonché gli scritti 16/18.2.2013 e 27/28.2.2013 di RE 1, mediante i quali si riconferma nelle proprie allegazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.Con decreto 27.6.2012 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1 siccome ritenuto colpevole di maltrattamento di animali per negligenza (DA __________, AI 11, inc. MP __________).

La decisione, intimata per invio raccomandato in data 27.6.2012, non è stata ritirata dall’imputato. Il 6.7.2012, in mancanza di ritiro, l’invio raccomandato è stato ritornato al mittente. Con lettera semplice 9.7.2012 il Ministero pubblico ha, per informazione, nuovamente inviato copia del decreto di accusa a RE 1 (AI 12).

b. In data 19/20.7.2012 RE 1 ha interposto opposizione al citato decreto d’accusa, sostenendo di non accettare “la condanna” e affermando nel contempo che “lavorando con 600 animali sull’Alpe __________ fino ottobre non sono in grado di ritirare una raccomandata o fare altre cose in pianura per eventuali necessarie” (AI 13).

Con decisione 25.7.2012 il magistrato inquirente ha confermato il decreto di accusa DA __________ ed ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per procedere al dibattimento, indicando nel contempo che a suo avviso l’opposizione sarebbe tardiva (doc. 1, inc. Pretura penale __________).

c. In data 6.11.2012 il presidente della Pretura penale ha assegnato un termine di 10 giorni a RE 1 per prendere posizione in merito alla tempestività dell’opposizione di cui sopra e per eventualmente produrre la necessaria documentazione (doc. 2, inc. Pretura penale __________).

RE 1 non ha comunicato alcunché entro il termine assegnatogli.

d. Con decreto 14.1.2013 il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l’opposizione 19/20.7.2012 ritenendola tardiva e non ritenendo validamente giustificato il ritardo (doc. 5, inc. Pretura penale __________).

e.Con scritto intitolato “Reclamo motivato”, RE 1 ribadisce di non accettare la condanna per maltrattamento di animali ed in merito alla questione della tempestività afferma che “visto che lavoro sull’Alpe __________ come pastore non è possibile per me reagire immediatamente così passa il tempo di reclamo prima che lo ricevo e quindi non è fairplay!” (reclamo 24/28.1.2013).

in diritto

  1. 1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 24/28.1.2013 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 14.1.2013 del presidente della Pretura penale (inc. ____________________), è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE 1, quale imputato e destinatario del decreto qui impugnato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è - di conseguenza - ricevibile in ordine.

2.2.1.

Ai sensi dell’art. 354 cpv. 1 lit. a CPP, il decreto d’accusa può essere impugnato dall’imputato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero.

2.2.

Giusta l’art. 90 cpv. 1 CPP, i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Il cpv. 2 prevede che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.

2.3.

Secondo l’art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta. Per il cpv. 2, la notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia. Il cpv. 4 lit. a prevede che la notificazione è considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.

2.4.

L’onere della prova per le notifiche delle decisioni incombe normalmente alle autorità. Tuttavia, contrariamente a tale onere della prova generale, per gli invii raccomandati vi è la presunzione che l’ufficio postale o il dipendente abbia correttamente inserito l’avviso di raccomandata nella buca lettere del destinatario e che la data della notifica sia registrata in modo corretto. Ciò vale anche se l'invio é registrato nel sistema di controllo "track and trace", mediante il quale é possibile rintracciare la spedizione fino al momento in cui viene recapitata al destinatario (cfr. decisione TF 1B_695/2011 del 25.9.2012).

  1. 3.1.

Dagli atti (cfr. AI 12 e relativa ricerca postale) risulta che l’invio raccomandato è stato ritornato dalla Posta al mittente - come “Non ritirato” - in data 6.7.2012 ed è pervenuto al Ministero pubblico il 9.7.2012. In medesima data è stato rispedito al reclamante con lettera semplice per conoscenza.

3.2.

Prima di emanare la propria decisione sulla tardività dell’opposizione, la Pretura penale ha comunque fissato un termine di dieci giorni a RE 1 per prendere posizione sulla prospettata tardività (doc. 2, inc. Pretura penale ____________________). In tal modo, la Pretura penale ha ossequiato la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui l'autorità che intende dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.09.2004 con ulteriori riferimenti).

Come detto nei considerandi in fatto, il reclamante non ha preso posizione in merito alla tempestività della sua opposizione nel termine impartitogli.

Il Pretore ha poi emanato, in data 14.1.2013, la decisione qui impugnata.

3.3.

Anche in sede di reclamo a codesta Corte, in merito alla tempestività dell’atto, RE 1 si è limitato a sostenere che “visto che lavoro sull’Alpe __________ come pastore non è possibile per me reagire immediatamente e così passa il tempo di reclamo prima che lo ricevo e quindi non è fairplay” (reclamo 24/28.1.2013).

3.4.

Il reclamante tuttavia non allega nulla per provare quanto da lui asserito. È pacifico che il fatto di semplicemente asserire di essere impossibilitato a ritirare degli invii raccomandati in quanto occupato su un alpe non può essere ritenuto un valido motivo per accogliere il reclamo e dichiarare tempestiva l’opposizione al DA __________.

Non va del resto dimenticato che, in sede di verbale di interrogatorio 23.12.2011 (cfr. rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 17/31.1.2012, AI 5, inc. MP __________), RE 1 è stato reso edotto dalla polizia cantonale del fatto che avrebbe dovuto tenersi a disposizione delle autorità di perseguimento penale nonché comunicare immediatamente eventuali cambiamenti di indirizzo a chi dirige il procedimento (p. 3).

Pacifico quindi, e del resto nemmeno contestato dal reclamante, il fatto che lo stesso dovesse aspettarsi una notificazione (cfr. art. 85 cpv. 4 lit. a in fine CPP).

Pertanto, il reclamante cosciente di aver un procedimento penale a suo carico in corso, avrebbe quantomeno dovuto organizzarsi per ricevere o farsi recapitare da altra persona la sua corrispondenza ed essere raggiungibile.

Si rileva poi che il fatto che RE 1 abbia reagito in data 19.7.2012, inoltrando l’opposizione in questione al DA __________ inviatogli in data 9.7.2012 dal Ministero pubblico mediante lettera semplice, dimostra che lo stesso era perfettamente in grado di ricevere la posta nonostante la sua presenza sull’Alpe __________.

  1. Alla luce di quanto sopra e del chiaro testo di legge di cui all’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, essendo il primo tentativo di recapito avvenuto il 28.6.2012, il decreto di accusa DA __________ va considerato notificato all’insorgente il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito, in questo caso il 5.7.2012.

Di conseguenza, per effetto dell’art. 90 cpv. 1 CPP il termine per interporre opposizione al decreto di accusa in questione è cominciato a decorrere il 6.7.2012 ed è scaduto il 16.7.2012 (essendo il 15.7.2012 domenica).

L’opposizione inoltrata al procuratore pubblico il 19/20.7.2012 è dunque viziata da inosservanza del termine in applicazione dell’art. 93 CPP.

In considerazione di quanto precede occorre constatare la tardività dell’opposizione e la correttezza della decisione del Pretore.

  1. 5.1.

In questa sede RE 1 ha motivato l’inosservanza del termine di opposizione al decreto di accusa sostenendo di non aver potuto “reagire immediatamente” al ritiro della raccomandata in questione in quanto occupato come pastore sull’Alpe __________.

5.2.

Giusta l’art. 94 cpv. 1 CPP la parte che, non avendo osservato un termine, ha subìto un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve render verosimile di non avere colpa dell’inosservanza. Per il cpv. 2, l’istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’auto-rità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso.

5.3.

Nel caso concreto, un eventuale motivo di inosservanza del termine di opposizione al decreto di accusa DA __________ è cessato al più tardi alla data dell’invio dell’atto viziato da inosservanza del termine, ovverossia il 19.7.2012. Nei 30 giorni successivi, RE 1 non ha prodotto alcuna istanza di restituzione dei termini.

Nemmeno su richiesta, da parte della Pretura penale, di motivare la prospettata tardività dell’opposizione (doc. 2, inc. __________72) il reclamante ha fatto valere motivi che potessero, se sufficienti, comportare la restituzione del termine di opposizione al decreto di accusa emanato nei suoi confronti. Lo stesso non ha neppure preso posizione in merito alla tempestività della sua opposizione nel termine assegnatogli.

Rettamente, pertanto, il presidente della Pretura penale ha considerato tardiva l’opposizione interposta dall’imputato il 19/20.7.2012.

  1. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 85, 90, 354, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di RE 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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