Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 18.10.2013 60.2013.211

Incarto n. 60.2013.211

Lugano 18 ottobre 2013/ps

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 1/2.7.2013 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1

contro

la decisione 21.6.2013 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________) che ha dichiarato irricevibile la di lui opposizione del 22/23.5.2013 al decreto di accusa 29.4.2013 del procuratore pubblico Margherita Lanzillo (DA __________);

richiamate le osservazioni 10/11.7.2013 del presidente della Pretura penale – che, esprimendo le sue considerazioni, postula la reiezione del gravame –, 3/4.7.2013 e 29/30.7.2013 (duplica) del magistrato inquirente – che, senza presentare osservazioni, si rimette al giudizio di questa Corte – e 24/25.7.2013 (replica) di RE 1 – che si riconferma nelle sue allegazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con decreto 29.4.2013 il procuratore pubblico ha posto RE 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stranieri (inganno nei confronti delle autorità) “per avere, a __________, in data 18.05.2009, fornendo dati falsi in merito ai suoi precedenti penali, e meglio dichiarando, in occasione della compilazione del formulario ‘Autocertificazione precedenti penali per cittadini UE-AELS e di Stati terzi dove non vige l’obbligo della presentazione del certificato penale’, di non essere mai stato condannato, nonostante i suoi precedenti penali in __________, ottenuto il rilascio del permesso di dimora su territorio svizzero”. Ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere corrispondenti a complessivi CHF 2'200.--, sospendendo l’esecuzione della pena condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di CHF 200.-- (con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 giorni) ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).

Il decreto è stato intimato all’imputato per raccomandata in data 29.4.2013. Il 10.5.2013 è stato rinviato al magistrato inquirente, che l’ha ricevuto il 13.5.2013, siccome non ritirato. Il decreto è stato rispedito all’imputato per lettera semplice il 13.5.2013.

b. Con scritto 22/23.5.2013 RE 1 – per il tramite dell’avv. PR 1 – ha interposto opposizione al decreto di accusa, esprimendo le motivazioni per ritenere l’opposizione tempestiva, e meglio affermando di essersi trovato presso l’Ospedale di __________ per un’operazione all’occhio, nel periodo della notifica per raccomandata del decreto d’accusa.

Ha contestualmente contestato i fatti e l’imputazione addotti a suo carico.

c. Il 24.5.2013 il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per procedere al dibattimento.

d. Il presidente della Pretura penale, il 5.6.2013, considerato che l’opposizione sembrava essere tardiva, ha assegnato a RE 1 un termine di dieci giorni per pronunciarsi in merito alla tempestività dell’atto e per produrre eventuali documenti.

e. L’11/12.6.2013 RE 1, sempre per il tramite del suo legale, con riferimento alla predetta comunicazione 5.6.2013, ha ribadito di non aver potuto ritirare, senza sua colpa, la decisione notificatagli per raccomandata il 29.4.2013, in quanto assente all’estero per un intervento chirurgico. Lo stesso ha aggiunto che non si aspettava la notifica di un decreto di accusa in quel periodo, in quanto la polizia, dopo averlo “ascoltato” una volta, aveva solo annunciato che il caso sarebbe stato inviato al magistrato inquirente per il proseguimento dell’inchiesta.

Ha chiesto che venisse considerata quale valida notifica l’invio del decreto d’accusa per posta semplice, e di conseguenza l’opposizione tempestiva.

In via subordinata RE 1 ha chiesto che l’opposizione inoltrata sia ammessa a titolo di restituzione dei termini ex art. 94 cpv. 1 CPP, ritenuto come avrebbe subito un pregiudizio giuridico importante con la pena formulata nei suoi confronti, ed il mancato ritiro della raccomandata sarebbe “sicuramente scusabile dal momento che (...) era in __________ occupato da visite mediche e da un’operazione all’occhio come dimostrato sopra. Esso è rientrato il 12.5.2013” (cfr. scritto 11/12.6.2013, p. 2, doc. 3, inc. Pretura penale __________).

f. Con decreto 21.6.2013 il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l’opposizione interposta al decreto di accusa.

Ha ritenuto che essa fosse stata presentata in maniera tardiva.

Lo stesso ha nel contempo respinto l’istanza di restituzione dei termini, confermando che la crescita in giudicato del decreto d’accusa costituirebbe effettivamente un irrimediabile pregiudizio giuridico, ma che tuttavia è importante che non vi sia colpa alcuna, neppure lieve, nel mancato rispetto dei termini.

Il presidente della Pretura penale ha affermato che “in ogni caso martedì 30 aprile 2013 l’imputato si trovava a casa e quindi ha per forza di cose visto l’avviso di ricevimento della raccomandata da parte del Ministero pubblico, (...); che l’imputato, dando per buona la sua versione dei fatti, si è infatti assentato il 1 maggio 2013 verso l’__________ per essere sottoposto il 6 maggio 2013 all’intervento chirurgico (...)”, e che se fosse stato diligente avrebbe dovuto incaricare qualcuno di ritirare la sua corrispondenza, ritenuto inoltre come egli avrebbe dovuto attendersi di ricevere una decisione (decreto 21.6.2013, p. 4, doc. 5, inc. Pretura penale __________).

g. Con gravame 1/2.7.2013 RE 1 postula, in accoglimento dell’impugnativa, che la citata decisione sia annullata, che sia accolta l’istanza di restituzione per inosservanza del termine e che sia accolta l’opposizione al noto decreto di accusa.

Il reclamante, ripercorsi i fatti relativi al mancato ritiro della raccomandata in questione ed all’inoltro dell’opposizione dopo l’invio del citato decreto d’accusa per posta semplice, contesta la conclusione alla quale è giunto il presidente della Pretura penale nel decreto impugnato.

In particolare, RE 1 conferma di essere stato assente dal suo domicilio anche in data 29/30.4.2013, e ciò contrariamente a quanto preteso nel decreto impugnato. A riprova di ciò, lo stesso allega la dichiarazione 27.6.2013 dell’avv. __________, __________ (cfr. doc. B allegato al reclamo 1/2.7.2013), dalla quale risulta che il reclamante si trovava presso il suo studio – per una vertenza di natura successoria a seguito del decesso della madre – in data 29.4.2013 alle ore 14:30 ed il giorno successivo alle ore 17:00.

Il reclamante ha poi precisato di aver passato la notte tra il 29 ed il 30.4.2013 presso l’abitazione della defunta madre a __________ (__________), e ciò al fine di recuperare la documentazione mancante da consegnare al legale.

Ciò a suo dire dimostrerebbe l’assenza di colpa da parte sua nel non aver visto l’avviso di ritiro della raccomandata del Ministero pubblico.

Lo stesso ribadisce che dall’1.5.2013 al 12.5.2013 è rimasto in __________ “a seguito delle varie visite a cui si è sottoposto correlate all’intervento del 6 maggio 2013 come già documentato alla Pretura penale” (reclamo 1/2.7.2013, p. 4).

In siffatte circostanze, il motivo di impedimento per interporre opposizione sarebbe decaduto il 12.5.2013, di modo che la richiesta di restituzione in intero dell’11.6.2013 sarebbe rispettosa del termine di 30 giorni di cui all’art. 94 cpv. 2 CPP.

Delle ulteriori argomentazioni, della replica e delle osservazioni del presidente della Pretura penale si dirà, se necessario, in seguito.

in diritto

  1. Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali, dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. a CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

  1. Il gravame, inoltrato l’1/2.7.2013 contro il decreto 21.6.2013 del presidente della Pretura penale, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP).

L’impugnativa

è anche proponibile: la decisione del tribunale di primo grado – competente a

pronunciarsi, tra l’altro,

sulla tardività dell’opposizione (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 356 CPP

  1. 3; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 354 CPP n. 17 e art. 356 CPP n. 2; ZK StPO –
  2. SCHWARZENEGGER, art. 356 CPP n. 2) – è impugnabile, in applicazione degli

art. 393 ss. CPP, alla giurisdizione di reclamo (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,

art. 356 CPP n. 3; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 356 CPP n. 2; ZK StPO – C.

SCHWARZENEGGER, art. 356 CPP n. 2; decisioni di questa Corte 8.7.2011, inc.

60.2011.175; 18.10.2011, inc. 60.2011.309; 18.10.2011, inc. 60.2011.310).

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE 1, imputato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del menzionato decreto.

Il gravame è perciò nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

  1. 3.1.

La procedura del decreto di accusa è disciplinata agli art. 352 ss. CPP.

Il decreto di accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da: a. l’imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata (art. 354 cpv. 2 CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP).

Se è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero (Messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 355 CPP n. 1), che assume se del caso le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione (art. 355 cpv. 1 CPP). Una volta assunte le prove, il pubblico ministero decide se: a. confermare il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento; c. emettere un nuovo decreto di accusa; d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 CPP).

Se decide di confermare il decreto di accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).

Secondo l’art. 356 cpv. 2 CPP il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto di accusa e dell’opposizione.

3.2.

In applicazione dell’art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali – comunicazioni da notificarsi al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario (art. 87 cpv. 1 CPP) – rivestono la forma scritta.

La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP).

Secondo l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, disposizione che ha codificato i principi giurisprudenziali (decisione TF 6B_314/2012 del 18.2.2013 consid. 1.2.), la notificazione è pure considerata avvenuta, tra l’altro, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.

Una persona deve attendersi una notificazione quando c’è una procedura in corso che la concerne, circostanza che impone alle parti di comportarsi conformemente alle regole della buona fede, che prescrive, segnatamente, che le parti devono fare in modo che le decisioni inerenti alla procedura possano essere loro notificate. Il dovere procedurale di doversi attendere con una certa probabilità la ricezione di una notificazione di un atto ufficiale sorge con l’apertura del procedimento penale e vale durante tutto il corso dello stesso (decisione TF 6B_314/2012 del 18.2.2013 consid. 1.3.1.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 85 CPP n. 9; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 85 CPP n. 6).

L’onere della prova per la notifica delle decisioni incombe, di principio, alle autorità (decisione TF 6B_465/2012 del 12.9.2012 consid. 5.3.). Tuttavia, contrariamente a tale onere della prova, per gli invii raccomandati vi è la (confutabile) presunzione che l’ufficio postale abbia correttamente inserito l’avviso di raccomandata nella buca lettere del destinatario e che la data della notifica sia registrata correttamente (decisione TF 6B_314/2012 del 18.2.2013 consid. 1.4.1.; BSK StPO – S. ARQUINT, art. 85 CPP n. 11; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 85 CPP n. 7).

3.3.

A’ sensi dell’art. 90 cpv. 1 CPP i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade, secondo l’art. 90 cpv. 2 CPP, il primo giorno feriale seguente; è determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.

Il termine è osservato se l’atto procedurale è compiuto presso l’autorità competente al più tardi l’ultimo giorno (art. 91 cpv. 1 CPP). In applicazione dell’art. 91 cpv. 2 CPP le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, per finire, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.

Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza (art. 93 CPP). Il motivo dell’inosservanza del termine – con colpa, senza colpa – è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, art. 93 CPP n. 5; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 93 CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 93 CPP n. 2).

  1. 4.1.

L’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP presuppone anzitutto che il destinatario dovesse aspettarsi la notificazione di un atto.

Tale aspetto viene esaminato nella fattispecie nonostante non sia stato contestato in sede di reclamo, in quanto utile anche per quanto attiene all’istanza di restituzione dei termini di cui si dirà in seguito.

4.2.

Come detto sopra, RE 1, unicamente dinanzi alla Pretura penale, ha contestato di doversi aspettare la notifica di un decreto d’accusa in quel periodo, e ciò in quanto era stato ascoltato una volta in Polizia, senza che gli sarebbe stato prospettato un qualsiasi particolare provvedimento nei suoi confronti, se non che il caso sarebbe stato inviato al magistrato inquirente per il proseguimento dell’inchiesta.

Dal rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 25.2.2013 (AI 1, inc. MP __________) risulta che RE 1 è stato sentito quale imputato il 20.2.2013.

All’inizio dell’interrogatorio la polizia ha comunicato all’imputato l’apertura di un procedimento penale a suo carico per conseguimento fraudolento di una falsa attestazione in relazione ai fatti in questione. RE 1 ha poi confermato di aver preso atto dei suoi diritti e obblighi e di averli compresi (cfr. verbale di interrogatorio 20.2.2103, p. 1, in AI 1).

Al termine dell’audizione l’agente di polizia interrogante gli ha fatto prendere atto che “(…) vengo rilasciato ed informato che mi devo tenere a disposizione delle Autorità penali per il proseguimento dell’inchiesta” (verbale di interrogatorio 20.2.2013, p. 9).

In siffatte circostanze si può concludere che RE 1 fosse ben cosciente di essere parte di un procedimento penale. Egli doveva di conseguenza aspettarsi di ricevere atti da parte delle autorità penali nel contesto di questo procedimento penale a suo carico, tra i quali (anche) un decreto di accusa, peraltro emanato solo due mesi dopo il citato verbale di interrogatorio.

Il fatto che il reclamante sia stato informato in merito all’apertura del procedimento penale a suo carico dalla polizia e non dal procuratore pubblico non muta la predetta conclusione.

Per ammettere che una persona dovesse attendersi la notificazione di un decreto di accusa non è necessario che l’informazione sia effettuata dal magistrato inquirente (decisione TF 6B_314/2012 del 18.2.2013 consid. 1.3.2.).

4.3.

Come esposto nei considerandi in fatto (cfr. consid. a.), dagli atti risulta che il decreto di accusa 29.4.2013 (DA __________) è stato intimato, per raccomandata, a RE 1 il medesimo giorno.

Dalla busta agli atti dell’incarto penale, emerge che in data 30.4.2013 il destinatario è stato informato dell’invio per mezzo dell’usuale avviso (“emesso avviso di ritiro”) e che il termine di giacenza scadeva il 7.5.2013.

Risulta poi che il 10.5.2013 la raccomandata è stata rinviata al magistrato inquirente, che l’ha ricevuta il 13.5.2013, siccome non ritirata. Il decreto è stato rispedito all’imputato, per conoscenza (come esplicitamente indicato sullo stesso decreto di accusa), per lettera semplice il 13.5.2013.

Si deve quindi ritenere che, in applicazione dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP, il termine per presentare opposizione, ex art. 354 cpv. 1 e 90 cpv. 1 CPP, ha perciò cominciato a decorrere l’8.5.2013 ed è scaduto il 17.5.2013.

L’opposizione è stata introdotta il 22.5.2012, oltre la scadenza del termine, per cui non è stato osservato (art. 93 CPP).

L’invio di data 13.5.2013 del decreto di accusa per posta semplice è irrilevante al fine della decorrenza del termine: determinante è soltanto l’intimazione per raccomandata occorsa il 29.4.2013.

A ragione il presidente della Pretura penale ha dunque reputato tardiva l’opposizione e pertanto irricevibile la medesima.

  1. 5.1.

Il presidente della Pretura penale, nel suo decreto, ha inoltre respinto l’istanza 11/12.6.2013 di restituzione del termine giusta l’art. 94 CPP, ritenuto come – secondo le motivazioni addotte da RE 1 – lo stesso avrebbe dovuto essere al suo domicilio in data 30.4.2013, di modo che avrebbe potuto vedere l’avviso di ricevimento della raccomandata da parte del Ministero pubblico, recapitatogli la mattina stessa.

Come esposto al considerando g., unicamente in questa sede il reclamante sostiene di essersi presentato ad un appuntamento presso un avvocato a __________ il 29.4.2013 (alle ore 14:30), di aver passato la notte tra il 29 ed il 30.4.2013 in __________ e di essersi recato nel medesimo studio legale anche il 30.4.2013 alle ore 17:00 (cfr. doc. B allegato al reclamo 1/2.7.2013). Ciò dimostrerebbe a suo dire che - senza colpa alcuna - non avrebbe visto l’avviso di raccomandata in questione.

5.2.

5.2.1.

L’art. 94 CPP – che disciplina i presupposti per la restituzione di un termine – prevede, al cpv. 1, che la parte che – non avendo osservato un termine – ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile possa chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell’inosservanza.

L’istanza va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso; entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso (cpv. 2).

5.2.2.

La possibilità della restituzione del termine è esclusa quando sia data una qualsiasi colpa, quindi anche nel caso di una negligenza solo lieve (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 32 ss.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 94 CPP n. 2; decisioni TF 6B_318/2012 del 21.1.2013 consid. 1.2.; 1B_741/2012 del 14.1.2013 consid. 3.). La restituzione del termine è concessa quando ci sono motivi oggettivamente riscontrabili, cioè ragioni che hanno reso impossibile il rispetto del termine medesimo (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 94 CPP n. 6; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 94 CPP n. 2).

L’irrimediabile pregiudizio giuridico a’ sensi dell’art. 94 cpv. 1 CPP può consistere nella perdita di una possibilità di ricorso (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 26 ss., in particolare n. 29; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 94 CPP n. 2; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 94 CPP n. 1).

5.3.

5.3.1.

Pacifica e ammessa anche nel decreto impugnato l’esistenza di un irrimediabile pregiudizio giuridico in relazione alla crescita in giudicato del decreto d’accusa 29.4.2013.

5.3.2.

Già esaminata la questione relativa al fatto che il reclamante dovesse aspettarsi la notifica di un atto da parte delle autorità (cfr. considerando 4.2.), resta ora da esaminare l’assenza di colpa, anche lieve, da parte di RE 1, nell’inosservanza del termine per interporre opposizione.

A dire del reclamante lo stesso sarebbe stato assente dal suo domicilio di __________, dal 29 al 30.4.2013, ed ancora dal 1° al 12.5.2013, in quanto impegnato in __________ per questioni successorie prima e mediche dopo.

Si rileva anzitutto come non sia stato sufficientemente provata dal reclamante la circostanza secondo cui lo stesso avrebbe passato la notte tra il 29 ed il 30.4.2013 presso il domicilio della defunta madre in __________. Il fatto che RE 1 avesse un appuntamento presso uno studio legale di __________ il 29.4.2013 alle ore 14:30 ed il giorno successivo alle ore 17:00 (cfr. doc. B allegato al reclamo 1/2.7.2013), ancora non significa che lo stesso non abbia fatto ritorno al suo domicilio ticinese.

Vero è, come sostenuto dal reclamante, che non vi è un obbligo legale che impone di consultare/verificare la propria corrispondenza quotidianamente. Tuttavia, a prescindere da ciò, va sottolineato che il fatto di essere assente all’estero non è, di per sé, motivo di restituzione: la restituzione dei termini è infatti ammessa soltanto qualora una circostanza abbia posto l’interessato, oggettivamente o soggettivamente, nell’impossibilità di agire personalmente o di incaricare una terza persona di farlo, non quando l’imputato che doveva attendersi una notificazione di un atto giudiziario non prende le misure necessarie alla salvaguardia dei suoi diritti (decisione TF 1B_741/2012 del 14.1.2013 consid. 3.), come nel caso concreto.

Dagli atti risulta infatti che RE 1 si è allontanato dal suo domicilio per ben 14 giorni (dal 29.4.2013 al 12.5.2013), e ciò senza preoccuparsi minimamente di organizzarsi ed incaricare qualcuno di ritirare la sua corrispondenza, nonostante - come detto - fosse ben cosciente di essere imputato in un procedimento penale.

Abbondanzialmente si rileva inoltre che il reclamante, quando ha fatto rientro al suo domicilio domenica 12.5.2013, non si è preoccupato, trovando l’avviso di raccomandata nella sua bucalettere, di chiedere informazioni alla Posta o allo stesso Ministero pubblico, al fine di sapere di cosa si trattasse.

Considerato come il termine è scaduto il 17.5.2013, lo stesso avrebbe avuto ancora 5 giorni per inoltrare opposizione al Ministero pubblico, visto inoltre come non vi sia per l’imputato un obbligo di motivazione della stessa (art. 354 cpv. 2 CPP).

Rientato al suo domicilio, lo stesso ha di contro aspettato ulteriori 10 giorni per presentare l’opposizione che qui ci occupa.

5.3.3.

Nel caso concreto, visto quanto sopra esposto, non si può ritenere che RE 1 abbia avuto ragioni che hanno oggettivamente reso impossibile il rispetto del citato termine o che sia stato impossibilitato ad incaricare un terzo al fine di preservarlo (dovere che gli incombeva vista la sua lunga assenza da domicilio e la sua conoscenza di essere imputato in un procedimento penale).

In siffatte circostanze, a ragione quindi il presidente della Pretura penale ha respinto l’istanza di restituzione in intero.

  1. Il gravame è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 85 ss., 379 ss. e 397 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’050.-- (millecinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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