Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.10.2013 60.2013.206

Incarto n. 60.2013.206

Lugano 7 ottobre 2013/ps

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere:

Carlo Iazeolla, vicecancelliere

sedente per statuire sul reclamo 28.6/1.7.2013 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1

contro

l’ordine di sequestro 25.6.2013 emanato dal procuratore generale John Noseda nell’ambito del procedimento penale a suo carico per titolo di infrazione alle norme della circolazione (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 10.7.2013 e 22.7.2013 (duplica) del procuratore generale, entrambe concludenti per la reiezione del gravame, ed inoltre la replica 16/17.7.2013 mediante la quale RE 1 si riconferma nelle proprie allegazioni;

richiamati altresì gli atti acquisiti all’incarto da questa Corte e le relative osservazioni 23/24.9.2013 di RE 1 e 23/24.9.2013 del procuratore generale;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Il 22.6.2013 è partita da Londra l’annuale edizione del Modball Rally Europe, un evento automobilistico a cui quest’anno hanno partecipato 180 vetture e che prevedeva di far tappa, nell’ordine, alle città di Amsterdam, Lussemburgo, Milano, Venezia, Vienna, Bratislava e di terminare il percorso il 28.6.2013 a Praga.

b. Alle 17:05 del 24.6.2013 RE 1 – a bordo di una __________ grigia con targa __________ __________ intestata a __________ (pure lui a bordo della vettura, come passeggero), iscritta all’evento Modball Rally Europe e recante il numero di riconoscimento __________ – stava circolando sull’autostrada A2 in direzione sud in territorio di __________, dove il limite di velocità vigente è di 120 km/h, quando un apparecchio della polizia cantonale ha rilevato la sua velocità effettiva in 204 km/h e la sua velocità punibile, dedotti 5 km/h di tolleranza, in 199 km/h (verbale d’inter-rogatorio 24.6.2013, p. 1, AI 1, inc. MP __________).

Sei secondi dopo il rilevamento, un’altra vettura, iscritta al Modball Rally Europe col numero di riconoscimento __________, è transitata nello stesso punto alla velocità effettiva di 191 km/h e alla velocità punibile di 186 km/h.

Pochi minuti prima, le due automobili erano transitate al punto di controllo di __________ a velocità entro il limite, pure a circa sei secondi l’una dall’altra.

Prontamente fermato, RE 1 è stato interrogato la sera del 24.6.2013 presso il reparto del traffico della polizia cantonale di __________. Gli è stato comunicato che il giorno successivo il veicolo gli sarebbe stato sequestrato. Gli è stato pure intimato un divieto di circolazione in Svizzera ed è stato obbligato al deposito di CHF 2'300.-- a copertura delle spese (verbale d’inter-rogatorio 24.6.2013, p. 6, AI 1).

c. Il 25.6.2013 il procuratore generale ha ordinato il sequestro della vettura. Ha addotto che, in conseguenza della grave infrazione alle norme della circolazione, si giustificava il sequestro del veicolo quale mezzo di prova e perché soggetto a confisca.

d. Con reclamo 28.6/1.7.2013 RE 1 postula l’annulla-mento dell’ordine di sequestro impugnato.

A mente del reclamante, il sequestro del veicolo parrebbe del tutto inutile, visto che egli avrebbe “riconosciuto di aver superato il limite di velocità e di essere stato alla guida del veicolo. Nei confronti dell’imputato non è stato preso alcun provvedimento, eccezion fatta per il divieto di condurre veicoli a motore sul territorio svizzero, e neppure è verosimile che l’istruttoria richieda un esame del veicolo” (reclamo 28.6/1.7.2013, p. 5).

Non sarebbe data una grave inosservanza del limite di velocità, in quanto il reclamante viaggiava a 79 km/h al di sopra del limite consentito, ciò che renderebbe inapplicabile l’art. 90 cpv. 4 LCStr che prevede un superamento del limite di almeno 80 km/h. RE 1 non avrebbe “effettuato alcuna manovra spregiudicata, avventata o temeraria, ma si è limitato a circolare a velocità sostenuta” (reclamo 28.6/1.7.2013, p. 7).

Non avrebbe partecipato ad alcuna gara non autorizzata con veicoli a motore: l’intervallo di sei secondi tra la sua vettura e l’altra automobile poi fermata, rimasto costante tra il rilevamento di __________ e quello di __________, corrisponderebbe – considerata la sua velocità rilevata in 204 km/h – ad una distanza di circa 340 metri, che “neppure lontanamente lascia immaginare una gara di velocità” (reclamo 28.6/1.7.2013, p. 8).

Infine, il divieto di condurre veicoli a motore sul territorio svizzero notificatogli il 24.6.2013 permetterebbe di escludere la possibilità di una sua recidiva (reclamo 28.6/1.7.2013, p. 8).

e. Delle osservazioni, della replica e della duplica si dirà, se necessario, in corso di motivazione nei considerandi successivi.

in diritto

  1. 1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro il termine di dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 28.6/1.7.2013 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l’ordine di sequestro 25.6.2013 (inc. MP __________), è tempestivo e proponibile.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE 1, quale imputato nel procedimento, possessore del veicolo sequestrato e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

  1. Giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_198/2012 del 14.8.2012 consid. 2.].

Il sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all’art. 197 CPP – unicamente se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF 1B_127/2013 dell’1.5.2013 consid. 3.1.; CR CPP – S. LEMBO / A.V. JULEN BERTHOD, art. 263 CPP n. 16 ss.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

La decisione in merito agli oggetti ed ai valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

  1. 3.1.

Per l’art. 90 cpv. 2 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.

Secondo il cpv. 3 è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore.

Il cpv. 3 è in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h (cpv. 4 lit. d).

3.2.

I cpv. 3 e 4 dell’art. 90 LCStr, entrati in vigore il 1°.1.2013, fanno parte del programma d’intervento della Confederazione denominato “Via sicura”, volto ad aumentare la sicurezza stradale (messaggio concernente Via sicura del 20.10.2010, in FF 2010 p. 7455 ss.; di seguito: messaggio).

Nel medesimo ambito, il 1°.1.2013 è pure entrato in vigore l’art. 90a LCStr, inerente alla confisca e realizzazione di veicoli a motore. Per il cpv. 1 di quest’ultimo disposto di legge, il giudice può ordinare la confisca di un veicolo a motore se con tale veicolo è stata commessa una violazione grave e senza scrupoli delle norme della circolazione (lit. a); e con questa misura si può impedire all'autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della circolazione (lit. b).

Il giudice può ordinare la realizzazione del veicolo a motore confiscato e stabilire l'utilizzo dei ricavi dedotte le spese di realizzazione e procedurali (art. 90a cpv. 2 LCStr).

L’art. 90a LCStr disciplina in maniera unitaria la confisca dei veicoli e la loro realizzazione, che in alcuni Cantoni avveniva già, nell’ambito della circolazione stradale, sulla base dell’art. 69 cpv. 1 CP (secondo cui il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che sono serviti o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico).

La confisca di un veicolo a motore rappresenta un intervento nella garanzia della proprietà tutelata dall’articolo 26 Cost. Un intervento del genere deve rispettare il principio della proporzionalità. La confisca del veicolo a motore è quindi proporzionata e giustificata solo in casi eccezionali, a seconda delle circostanze specifiche. La proposta di consentire ai tribunali di confiscare veicoli a motore tiene conto dei principi sanciti dalla Costituzione. Non significa quindi che ogni grave violazione delle norme della circolazione debba portare automaticamente alla confisca del veicolo a motore utilizzato. È possibile avvalersi della possibilità di confisca solo se la violazione delle norme della circolazione è stata commessa senza scrupoli e se la confisca è indicata a impedire all’autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della circolazione. Il tribunale giudicante deve formulare una previsione (messaggio, FF 2010 p. 7492 s.; sentenza TF 1B_98/2013 del 25.4.2013 consid. 2.3.3.; con riferimento alla confisca di un veicolo a motore in base all’art. 69 CP: DTF 137 IV 249 consid. 4.4.; sentenza TF 1B_168/2012 dell’8.5.2012 consid. 2).

La confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.

3.2.1.

Una violazione senza scrupoli delle norme della circolazione “si manifesta in una condotta di guida particolarmente spregiudicata e sconsiderata come ad esempio un superamento eccessivo dei limiti di velocità oppure brusche frenate in autostrada. Tutti questi comportamenti rientrano di regola nella categoria dei reati che mettono in pericolo la vita altrui (art. 129 CP)” (messaggio, FF 2010 p. 7520). L’elenco di cui all’art. 90 cpv. 3 LCStr (“segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore”) non è esaustivo; sarà compito dei tribunali valutare se il comportamento concreto dell’autore dell’infrazione sia da considerare senza scrupoli, perlomeno nei casi in cui non torni applicabile l’art. 90 cpv. 4 LCStr per via di una grave inosservanza di un limite di velocità (C. MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, in: AJP 2013 p. 189 ss., p. 192; J. KRUMM, Die Sicherungseinziehung von Motorfahrzeugen, in: AJP 2013 p. 375 ss., p. 384; P. WEISSENBERGER, Reformpaket «Via sicura»: Wichtigste Neuerungen und Anwendungsprobleme, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2012, p. 417 ss., p. 422, p. 424).

3.2.2.

Se il veicolo è di proprietà di terzi, è comunque possibile procedere alla confisca ma solo se l’autore ne potrebbe ancora disporre, come nel caso in cui il veicolo appartenga a un familiare o sia stato ottenuto in prestito da un conoscente. Se il veicolo è stato ottenuto in leasing o è noleggiato, già la sola confisca e restituzione del veicolo al proprietario potrà impedire all’autore di commettere ulteriori violazioni gravi delle norme della circolazione. Sarà dunque compito del tribunale verificare, caso per caso, se siano date le condizioni per la confisca e la realizzazione (messaggio, FF 2010 p. 7493, 7520).

È possibile confiscare solamente il veicolo con cui è stata commessa l’infrazione grave e senza scrupoli delle norme della circolazione. Non è invece prevista dalla legge la confisca di un altro veicolo di proprietà o in possesso dell’autore (J. KRUMM, op. cit., AJP 2013 p. 384; P. WEISSENBERGER, op. cit., p. 425).

3.3.

Nella sentenza 1B_98/2013 del 25.4.2013 il Tribunale federale è stato confrontato con il caso di un conducente tedesco che, alla guida di un veicolo con targa germanica, aveva superato di 69 km/h il limite di velocità di 80 km/h vigente fuori abitato su una strada in territorio di Eiken (AG). Il Ministero pubblico competente aveva ordinato il sequestro del veicolo a scopo di garanzia delle spese e di confisca, argomentando (anche) che, non avendo il conducente domicilio in Svizzera, sarebbe risultato impossibile verificare il suo casellario giudiziale ed il suo comportamento in ambito di circolazione stradale.

L’Alta Corte ha respinto il ricorso del conducente contro l’ordine di sequestro, rilevando che al momento di un eventuale dissequestro il ricorrente avrebbe con tutta probabilità trasportato la propria vettura in Germania, rendendo difficoltosa un’eventuale, successiva, confisca; non era pertanto data una misura meno invasiva, ma altrettanto adeguata ad assicurare alle autorità inquirenti l’accesso al veicolo in questione (sentenza TF 1B_98/2013 del 25.4.2013 consid. 2.4.).

  1. Nel presente caso, il 24.6.2013 RE 1 è transitato sull’autostrada A2 in territorio di __________ a bordo della __________ poi sequestrata ad una velocità punibile di 199 km/h.

4.1.

Anzitutto, alla fattispecie non è applicabile l’art. 90 cpv. 4 LCStr: al tratto di autostrada dove è avvenuto il rilevamento della velocità il limite vigente era, quel giorno, di 120 km/h. L’art. 90 cpv. 4 lit. d LCStr prevede, nei tratti dove vige un limite superiore agli 80 km/h, un superamento della velocità consentita di almeno 80 km/h; RE 1 ha superato il limite di velocità di 79 km/h, unicamente grazie alla sottrazione di 5 km/h di tolleranza.

4.2.

RE 1 è, invece, gravemente sospettato di aver commesso un’infrazione grave e senza scrupoli alle norme della circolazione a’ sensi dell’art. 90 cpv. 3 LCStr.

4.2.1.

Già solo il fatto che l’art. 90 cpv. 4 lit. d LCStr non è in concreto applicabile per un solo km/h di velocità punibile, sarebbe – valutando i presupposti del sequestro di una vettura – sufficiente a far ritenere quantomeno possibile l’applicazione al caso concreto dell’art. 90 cpv. 3 LCStr. Infatti, è ben difficile intravedere una differenza di comportamento e di intenzionalità a guidare senza scrupoli, tra chi viaggia a 199 km/h e chi viaggia a 200 km/h.

4.2.2.

Al di là della considerazione appena espressa, in concreto vi è anche il fondato sospetto che RE 1, al momento del rilevamento di velocità, stesse partecipando ad una gara non autorizzata di veicoli a motore.

Interrogato il 24.6.2013, l’imputato ha negato che il Modball Rally Europe fosse una gara e che stesse gareggiando con la __________ transitata al punto di rilevamento di __________ sei secondi dopo la __________ da lui condotta (verbale d’interrogatorio 24.6.2013, p. 4, AI 1).

Nel proprio reclamo, fa valere che l’intervallo di 6 secondi tra le due vetture, corrispondente in quel momento ad una distanza di circa 340 metri, “neppure lontanamente lascia immaginare una gara di velocità” (reclamo 28.6/1.7.2013, p. 8).

Sul social network Facebook è presente la pagina “Team No Peanuts goes ModBall Europe 2013”. La pagina è accessibile pubblicamente e sembrerebbe essere gestita ed aggiornata da __________, proprietario della vettura sequestrata, a bordo della stessa insieme a RE 1 al momento del fermo di polizia.

Alcuni aggiornamenti di stato, così come alcuni commenti contenuti nella pagina (in ordine cronologico: il 24.6.2013 “Time to catch up with the teams who started at 9am”, “Speedtraps in France, faster driving is impossible”, “Modball mitfahren ohne Strafe wär doch recht lahm”, “Erster werden wir heute nimmer”; il 25.6.2013: “keep going with another car”, “Team __________ also got their car impounded.. The __________, __________, and __________ got away just paying fines..”; il 27.6.2013: “#backontrack”, con l’immagine della vettura, di marca e modello identica a quella sequestrata, utilizzata per l’ultima parte dell’evento) inducono – alcuni già presi singolarmente, ancor più tutti insieme valutati nel loro complesso – a far ritenere perlomeno plausibile che RE 1, così come i conducenti delle altre vetture appena menzionate, considerasse il Modball Rally Europe alla stregua di una gara, il cui percorso sarebbe stato affrontato con ben pochi scrupoli nei confronti dei limiti di velocità vigenti e con l’intenzione di giungere al termine delle varie tappe prima di altri partecipanti.

A tale proposito, nulla muta che non sia stato RE 1, bensì __________ a pubblicare quanto sopra, visto che i due hanno partecipato insieme al Modball Rally Europe a bordo della __________ poi sequestrata.

4.3.

Con riferimento al requisito della prognosi giusta l’art. 90a cpv. 1 lit. b LCStr, ovverossia se la confisca sia o meno indicata a impedire all’autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della circolazione, detta previsione risulta, allo stato attuale del procedimento, impossibile a questa Corte. Infatti sino ad oggi il magistrato inquirente non ha appurato se al reclamante siano state già comminate delle sanzioni per aver violato le norme di circolazione stradale.

4.4.

Con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità in caso di sequestro di una vettura, gli argomenti esposti nella sentenza TF 1B_98/2013 del 25.4.2013 tornano applicabili anche alla fattispecie che qui interessa.

RE 1, cittadino __________ con domicilio in __________, in caso di dissequestro della vettura provvederebbe a trasportare la stessa in patria, di modo che una confisca della stessa, eventualmente decisa dal giudice di merito e ad oggi non escludibile a priori, risulterebbe di difficile esecuzione. Di conseguenza, anche nel caso concreto non appare praticabile una misura meno invasiva della garanzia di proprietà protetta dall’art. 26 Cost., ma altrettanto adeguata ad assicurare alle autorità inquirenti l’accesso alla __________ grigia con targa __________ __________.

In ogni caso, andrà tenuto conto della gravità del provvedimento di sequestro mediante lo svolgimento celere del procedimento penale in corso.

4.5.

In conclusione, non essendo a priori esclusa una decisione di confisca da parte del giudice di merito, non risultando attualmente possibile formulare una prognosi sul futuro comportamento del reclamante nell’ambito della circolazione stradale, e non apparendo attuabili misure meno limitanti la garanzia di proprietà, ma altrettanto adeguate ad assicurare alle autorità inquirenti l’acces-so al veicolo in questione, l’ordine di sequestro impugnato merita tutela.

  1. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 90, 90a LCStr, 263 ss., 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 850.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 900.-- (novecento), sono poste a carico di RE 1.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il cancelliere

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