Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.11.2013 60.2013.185

Incarto n. 60.2013.185

Lugano 22 novembre 2013/ps

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, assente)

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 31.5/5.6.2013, emendato in data 18/24.6.2013, presentato da

RE 1

contro

il decreto di stralcio 24.5.2013 emanato dal giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________);

premesso che il reclamo datato 31.5.2013 è stato inviato alla Pretura penale, che l’ha trasmesso, per competenza, a questa Corte il 4/5.6.2013;

richiamato lo scritto 5/8.7.2013 del giudice della Pretura penale mediante il quale, esprimendo alcune osservazioni, si rimette comunque al giudizio di questa Corte;

richiamate inoltre le osservazioni 2/7.8.2013 di replica della reclamante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.A seguito della denuncia/querela sporta il 3/4.10.2011 da PI 1 contro RE 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultima sfociato nel decreto di accusa 6.2.2012 emanato dal procuratore pubblico Marisa Alfier, mediante il quale l’ha posta in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di minaccia “per avere, a __________, il 25 luglio 2011, usando grave minaccia, incusso spavento e timore ad una persona, segnatamente per aver inviato un sms, dall’utenza telefonica __________ a PI 1, dal tenore seguente: ‘(...) presto Dio ti fa raccogliere il male che hai seminato. Io conosco l’ora e il giorno quando avverrà (...)’”; coazione “per avere, a __________ e a , nel periodo compreso tra il 30 settembre 2011 ed il 4 ottobre 2011, intralciato la libertà di agire di PI 1, costringendola a fare, omettere e tollerare un atto, segnatamente per essersi presentata più volte presso il negozio ‘’, gestito da PI 1, nonché per aver ripetutamente tentato di contattarla presso il suo posto di lavoro e altresì per averle scritto un sms dall’utenza telefonica __________, dopo essersi recata presso il citato negozio, dal tenore seguente: ‘Vado ancora, così crepi di più a vedermi (...)’ con l’intenzione di pedinarla e di importunarla” e abuso di impianti di telecomunicazioni "per avere, nel periodo compreso tra il 25 luglio 2011 ed il 3 ottobre 2011, per malizia o per celia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare PI 1, segnatamente per aver importunato PI 1 scrivendole almeno 50 messaggi telefonici”, ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 600.-- (sospendendo condizionalmente l’esecuzione della pena per un periodo di prova di 2 anni), alla multa di CHF 150.-- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni), al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, precisando che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale (DA __________).

b. Il 20.2.2012 RE 1 ha interposto formale opposizione al surriferito decreto.

Con decisione 28.2.2012 il procuratore pubblico ha confermato il DA __________, trasmettendo gli atti alla Pretura penale per procedere al dibattimento, avvertendo parimenti che il decreto d’accusa sarà considerato come atto d’accusa giusta l’art. 356 cpv. 1 CPP.

c. Il 12.3.2013 il giudice della Pretura penale ha citato il procuratore pubblico, l’imputata RE 1, l’accusatrice privata PI 1 ed il patrocinatore di quest’ultima avv. PR 1 a comparire nell’aula udienze della Pretura penale a Bellinzona il 24.5.2013, alle ore 9:00, per procedere al dibattimento “con l’avvertenza che se l’opponente ingiustificatamente non compare né si fa rappresentare (art. 127 cpv. 5 CPP), l’opposizione è considerata ritirata (art. 356 cpv. 4 CPP)” (AI 3, inc. __________).

Con scritti 21.3.2013 e 21.5.2013 (fax) RE 1 ha comunicato alla Pretura penale di non poter partecipare al dibattimento fissato per il 24.5.2013 per motivi di salute, allegando certificati medici di cui si dirà in seguito (cfr. AI 6 e 7, inc. __________).

Con scritto 21.5.2013 il giudice della Pretura penale ha confermato il dibattimento già fissato per il 24.5.2013, ritenendo la domanda di rinvio ingiustificata e intempestiva e le ragioni mediche ivi indicate non sufficienti per giustificare la mancata comparsa al processo od un rinvio dello stesso (cfr. AI 8, inc. __________).

Con ulteriore scritto 22.5.2013 (fax) RE 1 ha ribadito di non poter presenziare al dibattimento per motivi di salute (cfr. AI 9, inc. __________).

d. Il 24.5.2013 il giudice della Pretura penale ha stralciato dai ruoli il surriferito procedimento penale, ritenuto che l’imputata ingiustificatamente non è comparsa al dibattimento al quale è stata regolarmente citata e che di conseguenza l’opposizione è da considerata ritirata.

e. Con gravame 31.5/5.6.2013, emendato in data 18/24.6.2013, RE 1 in sostanza, chiede a questa Corte l’annullamento della decisione di stralcio spiegando di aver problemi di salute e indicando che non appena le cure saranno terminate sarà “in grado di venire al dibattito” (reclamo 31.5/5.6.2013, p. 1).

in diritto

  1. 1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 31.5/5.6.2013, emendato il 18/24.6.2013, contro il decreto di stralcio 24.5.2013 emanato dal giudice della Pretura penale in applicazione dell’art. 356 cpv. 4 CPP, è tempestivo.

1.3.

Il gravame è pure proponibile. In presenza di opposizioni non valide e di opposizioni ritirate (dopo la trasmissione degli atti al tribunale di primo grado) il tribunale di primo grado statuisce sulla non entrata nel merito (Nichteintretensentscheid) tramite l’emanazione di un’ordinanza o di un decreto, contro la quale è data facoltà di reclamo (art. 393 cpv. 1 lit. b CPP) [ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 356 CPP n. 2].

A ciò aggiungasi che l’art. 356 cpv. 4 CPP corrisponde all’art. 355 cpv. 2 CPP (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 356 CPP n. 5; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 356 CPP n. 5; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 9).

1.4.

RE 1 è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo, in qualità di imputata e destinataria del decreto qui impugnato, un interesse giuridicamente protetto al suo annullamento o alla sua modifica (BSK StPO – F. RIKLIN, art. 355 CPP n. 2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 355 CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 355 CPP n. 5; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 355 CPP n. 5).

1.5.

Va ora esaminato se il reclamo 31.5/5.6.2013, emendato su richiesta di questa Corte in data 18/24.6.2013, rispetti i requisiti di motivazione.

1.5.1.

L’art. 385 cpv. 1 CPP prevede che il reclamante indichi, oltre ai punti della decisione che intende impugnare (cpv. 1 lit. a) ed ai mezzi di prova che invoca (cpv. 1 lit. c), i motivi a sostegno di una diversa decisione (cpv. 1 lit. b). L’art. 385 cpv. 2 CPP contempla poi che “se l’atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio”, norma che intende evitare l’eccesso di formalismo, una delle forme di diniego di giustizia formale (Commentario CPP – M. MINI, art. 385 CPP n. 3). Il Tribunale federale ritiene che il reclamante deve indicare, nell’impu-gnativa, senza rinvio ad altri atti (decisione TF 1B_775/2012 del 17.1.2013 in fine), i fatti essenziali ed una breve esposizione delle norme violate dalla decisione impugnata e delle ragioni di contestazione (decisione TF 6B_208/2013 dell’8.3.2013 consid. 3.2.).

1.5.2.

Con scritto 5.6.2013 questa Corte ha richiesto a RE 1 di emendare il proprio reclamo, in quanto non rispettava le prescrizioni minime previste dal CPP.

Nell’emendamento 18/24.6.2013 la reclamante espone fatti e considerazioni non attinenti a quanto qui in discussione, senza aggiungere nulla di rilevante per sostanziare le sue tesi.

Il reclamo non rispetta i requisiti di motivazione di cui ai considerandi precedenti, e ciò neppure nella sua versione emendata.

Gli argomenti addotti dalla reclamante, non sostanziati e non corroborati da alcun mezzo di prova, non possono bastare a soddisfare i requisiti posti in materia da dottrina e giurisprudenza.

In siffatte circostanze, il reclamo è – di conseguenza – irricevibile.

Il gravame risulta, come si vedrà di seguito, infondato anche nel merito.

  1. 2.1.

La procedura del decreto di accusa è disciplinata dagli art. 352 ss. CPP.

Il decreto di accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da: a. l’imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata (art. 354 cpv. 2 CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP).

Se è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 355 CPP n. 1), che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP).

Se, pur essendo stato citato a un interrogatorio, l’opponente ingiustificatamente non compare, l’opposizione è considerata ritirata (art. 355 cpv. 2 CPP).

Una volta assunte le prove, il pubblico ministero decide se: a. confermare il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento; c. emettere un nuovo decreto di accusa; d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 CPP).

2.2.

Se decide di confermare il decreto di accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).

Secondo l’art. 356 cpv. 2 CPP il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto di accusa e dell’opposizione.

L’opposizione può essere ritirata fino alla conclusione delle arringhe (art. 356 cpv. 3 CPP).

Giusta l’art. 356 cpv. 4 CPP se l’opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l’opposizione è considerata ritirata.

Quest’ultima disposizione corrisponde all’art. 355 cpv. 2 CPP e si applica soltanto all’opponente privato (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 356 CPP n. 5; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 356 CPP n. 5; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 9). A differenza dell’art. 355 cpv. 2 CPP, la parte interessata – anche l’imputato nella misura in cui colui che dirige il procedimento non esiga la sua comparizione – può farsi rappresentare (ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 356 CPP n. 3; CR CPP – G. GILLIÈRON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 7; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1195).

Se l’opponente privato non si presenta al dibattimento senza valido motivo, non si entra nel merito dell’opposizione: non viene dunque svolta una procedura contumaciale e il decreto di accusa viene confermato (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194 s.).

Nel caso in cui l’opponente non può partecipare al dibattimento, egli è tenuto a comunicarlo al giudice che ha staccato la citazione, documentando le sue ragioni. Un’omissione da parte sua porta ad un’assenza ingiustificata (CR CPP – G. GILLIÈRON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 7).

Se l’opponente è, per contro, un’autorità (come ad esempio il pubblico ministero), la stessa non è tenuta a comparire dinanzi al tribunale, ma può presentare le sue conclusioni per iscritto (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1194 nota a piè di pagina 396; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 9; CR CPP – G. GILLIÈRON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 7).

Le norme inerenti alla procedura contumaciale ai sensi degli art. 366 CPP non sono applicabili. La conseguenza giuridica è dunque pesante, come del resto previsto dall’art. 355 cpv. 2 CPP, il cui contenuto, come visto, vale anche in quest’ambito (BSK StPO – F. RIKLIN, art. 356 CPP n. 5).

2.3.

L’art. 355 cpv. 2 CPP è applicabile (anche) in caso di inosservanza del termine da parte dell’imputato giusta l’art. 93 CPP (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 355 CPP n. 4).

Vi è inosservanza del termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza (art. 93 CPP).

Un ritardo di qualche minuto nel comparire a un’udienza potrebbe essere sufficiente per ammettere un’inosservanza, ma occorre comunque evitare un formalismo eccessivo nell’applicazione di questa norma (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 93 CPP n. 1; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 93 CPP n. 1; CR CPP – D. STOLL, art. 93 CPP n. 8).

È pacifico che si è alla presenza di inosservanza allorquando la parte coinvolta e il suo patrocinatore non si presentano all’udienza (BSK StPO – C. RIEDO, art. 93 CPP n. 12).

I motivi alla base dell’inosservanza sono irrilevanti. La questione della colpa assume un ruolo importante nell’ambito, se del caso, della richiesta di restituzione del termine (art. 94 cpv. 1 CPP). Le conseguenze dell’inosservanza sono sancite dalle diverse disposizioni del CPP (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 93 CPP n. 2 e 3; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 93 CPP n. 2 e 3; BSK StPO – C. RIEDO, art. 93 CPP n. 5 e 16) e dipendono dunque dallo stadio della procedura e dalle disposizioni applicabili (CR CPP – D. STOLL, art. 93 CPP n. 4).

La persona che deve compiere un atto procedurale o comparire a un’udienza deve essere in ogni caso informata anticipatamente sulle conseguenze dell’inosservanza, in modo tale da non subire pregiudizi processuali per ignoranza (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 93 CPP n. 3).

2.4.

Chi è oggetto di una citazione emessa da un’autorità penale deve darvi seguito (art. 205 cpv. 1 CPP). Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all’autorità citante; l’impedimento va motivato e per quanto possibile provato (art. 205 cpv. 2 CPP) [cfr., tra tanti, BSK StPO – S. ARQUINT, art. 205 CPP n. 1 ss.].

In caso di una mancata comparsa ingiustificata, il CPP prevede nei diversi stadi procedurali anche la decadenza del diritto processuale (prozessualer Rechtsverlust): ciò vale anche nell’ambito della procedura del decreto d’accusa (art. 355 cpv. 2 CPP e art. 356 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – S. ARQUINT, art. 205 CPP n. 9].

  1. 3.1.

Nel caso in esame, il 12.3.2013 il giudice della Pretura penale ha citato RE 1 a comparire nell’aula udienze della Pretura penale a Bellinzona il 24.5.2013, alle ore 9:00, per procedere al dibattimento, “con l’avvertenza che se l’opponente ingiustificatamente non compare né si fa rappresentare (art. 127 cpv. 5 CPP), l’opposizione è considerata ritirata (art. 356 cpv. 4 CPP)” (AI 3, inc. __________).

In calce alla citazione è stato riportato, in modo integrale, anche il contenuto dell’art. 356 cpv. 4 CPP (secondo cui se l’opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l’opposizione è considerata ritirata). La qui reclamante è stata dunque informata anticipatamente sulle conseguenze dell’inosservanza del termine in caso di mancata comparsa al pubblico dibattimento del 24.5.2013 (con lo scopo, come visto poc’anzi, di evitare di subire eventuali pregiudizi processuali per ignoranza) secondo i dettami di legge.

La suddetta citazione al dibattimento, provvista come detto delle indicazioni relative alle conseguenze giuridiche di un’eventuale mancata comparsa, è dunque perfettamente regolare (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 93 CPP n. 3).

3.2.

La citazione è stata inviata il 12.3.2013 all’imputata stessa per raccomandata AR (con avviso di ricevimento), che l’ha ricevuta - sottoscrivendo il relativo avviso - il 18.3.2013 (cfr. AI 5, inc. __________).

Con un primo scritto 21.3.2013 RE 1 ha comunicato al giudice della Pretura penale di aver ricevuto la citazione e, in modo assai confuso, di dover affrontare degli esami medici e di non poter quindi partecipare al dibattimento “non per colpa mia perché il mio stato di salute” (cfr. AI 6, inc. __________). A tale scritto vi era allegato un documento datato 7.2.2013 rilasciato dallo Stabilmento Ospedalierio di __________ dal quale risulta un’anemia microcitica e la terapia consigliata da eseguire a domicilio.

La qui reclamante ha atteso poi due mesi per riscrivere - via fax - alla Pretura penale, in data 21.5.2013

  • quindi unicamente tre giorni prima il dibattimento in questione -, comunicando di essere molto dispiaciuta “di non poter affrontare viaggio x la mia salute”. A quest’ultimo scritto è stato allegato il certificato medico 20.5.2013 dal quale risulta che la reclamante è affetta da “severa anemia ferropriva con valori di Hb 9,2. Si richiede un trattamento intensivo di ferro (...). Nel frattempo si consiglia riposo a domicilio, senza effettuare viaggi o trasferte faticose” (cfr. AI 7, inc. __________)

Il 21.5.2013 il Pretore penale ha confermato il dibattimento già previsto per il 24.5.2013 (cfr. AI 8, inc. __________).

Con ulteriore fax 22.5.2013 RE 1 ha comunicato alla Pretura penale di aver parlato con la segretaria del giudice e di aver appreso che “l’udienza è definitiva mi dispiace veramente non sto bene vorrei venire x vedere in faccia ex inquilini che mi accusano (...). Se pf può rimandare xché mi tremano le gambe – non posso pagare taxi che costa molto – non ho fatto nessuna separazione legale mi mantengo da sola e tutti i medicamenti sono a mio carico (...)” (cfr. AI 9, inc. __________).

3.3.

In data 24.5.2013 il giudice della Pretura penale, in applicazione dell’art. 356 cpv. 4 CPP, ha stralciato dai ruoli il procedimento penale di cui al DA __________ del 6.2.2012, dichiarandolo definitivo e ritornando l’incarto al magistrato inquirente per i suoi incombenti.

A motivazione della sua decisione il giudice ha posto l’accento sul fatto che l’imputata ingiustificatamente non è comparsa al dibattimento del 24.5.2013, al quale era stata regolarmente citata con lettera raccomandata (AR), e che di conseguenza l’opposizione è considerata ritirata ai sensi dell’art. 356 cpv. 4 CPP (cfr. stralcio 24.5.2013, AI 13, inc. __________).

  1. Ai sensi dell’art. 356 cpv. 4 CPP va quindi valutato se la mancata comparsa di RE 1 al dibattimento sia o meno giustificata.

Nella fattispecie, la reclamante giustifica anche in questa sede (ed ancora in maniera assai confusa), la sua mancata comparsa all’udienza con i suoi problemi di salute, sostenendo di essere disposta a presenziare non appena le sue cure saranno terminate. Nella versione emendata del reclamo la stessa fa poi riferimento a fatti che non hanno alcuna attinenza con la fattispecie in esame, segnatamente problemi con il marito ed altre questioni relative alla locazione di un appartamento (cfr. reclamo emendato 18/24.6.2013).

Nelle sue osservazioni 5/8.7.2013 il giudice della Pretura penale rileva che il certificato medico agli atti attesta un’assenza di ferro nel sangue pari ad un valore di Hb 9,2. Ciò che non le avrebbe impedito di affrontare un viaggio in treno da __________ a __________.

Alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene che l’assenza all’udienza dibattimentale debba essere qualificata come ingiustificata per il fatto che l’opponente non ne ha dato adeguato preventivo avviso al giudice (CR CPP – G. GILLIÈRON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 8), documentando opportunamente quanto le sue ragioni.

Come esposto ai considerandi precedenti, RE 1 non ha mai informato il giudice, in modo adeguato, circa la sua (reale) impossibilità a presenziare al dibattimento.

Nel primo scritto 21.3.2013 la stessa si è limitata a citare non meglio precisati motivi di salute, dicendo che gli esami medici a cui avrebbe dovuto sottoporsi potevano capitare lo stesso giorno previsto per il dibattimento e allegando un documento che attestava unicamente che la stessa doveva sottoporsi a dei controlli per la mancanza di ferro riscontrata.

La stessa ha poi atteso l’imminenza del previsto dibattimento (tre giorni prima) per ribadire di non poter affrontare il viaggio per motivi di salute, allegando il certificato 20.5.2013 sopra menzionato (cfr. AI 7, inc. __________). Anche a voler considerare quanto attestato da tale certificato medico un valido motivo per non presenziare al dibattimento, segnatamente il bisogno di riposo e il divieto di effettuare viaggi/trasferte, non si può ritenere che RE 1 abbia diligentemente e tempestivamente informato il giudice di tali circostanze.

Ora, come ritenuto dal giudice nelle proprie osservazioni e come risulta dagli atti, la reclamante è a conoscenza dei suoi problemi di salute, relativi alla mancanza di ferro nel sangue, almeno dal mese di febbraio 2013. La stessa ha quindi avuto tutto il tempo per organizzarsi adeguatamente per il dibattimento o per chiederne un rinvio documentando le sue ragioni, senza invece aspettare il 21.5.2013 per comunicare di non poter presenziare.

Al proposito, non va poi dimenticato come la stessa sia stata citata con adeguato anticipo. Come visto il 18.3.2013 ha ricevuto la citazione per il dibattimento del 24.5.2013.

La mancata comparsa di RE 1 all’udienza del 24.5.2013 deve quindi essere considerata ingiustificata. Conformemente a quanto sancito dall’art. 356 cpv. 4 CPP, il giudice della Pretura penale ha quindi considerato decaduto il diritto processuale dell’opponente.

Da ultimo nella presente procedura la reclamante non apporta prove tangibili atte a dimostrare che i fatti ritenuti nel decreto d’accusa (DA __________) siano errati e comportino quindi un’ingiusta condanna (CR CPP – G. GILLIÈRON / M. KILLIAS, art. 356 CPP, n. 6). La decisione del giudice della Pretura penale non può pertanto essere censurata neppure dal profilo dell’eccessivo formalismo.

5.Visto quanto precede, a ragione il giudice della Pretura penale ha considerato ritirata l’opposizione interposta in data 20.2.2012 da RE 1 contro il decreto d’accusa (DA __________), ha stralciato la causa dai ruoli e ha dichiarato definitivo il decreto d’accusa in oggetto.

La decisione impugnata deve quindi essere confermata.

  1. Il reclamo è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di RE 1, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 93, 205, 352 ss., 393 ss. CPP, sulle spese l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La cancelliera

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