Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.10.2013 60.2013.166

Incarto n. 60.2013.166

Lugano 7 ottobre 2013/ps

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 17/21.5.2013 – completato il 25/26.6.2013 – presentato da

RE 1, ,

contro

il dispositivo n. 20.1. della sentenza 10.5.2013 della Corte delle assise correzionali di __________ concernente la tassazione delle sue note professionali 30.4.2013 e 8.5.2013 riferite alla difesa d’ufficio di PI 3, __________ (inc. TPC __________);

richiamate le osservazioni 28.6.2013 e 12/15.7.2013 (duplica) del giudice PI 1, presidente della predetta Corte – che si è rimesso al giudizio della Corte dei reclami penali –, 28.6/1.7.2013 e 12/15.7.2013 (duplica) del procuratore pubblico Valentina Tuoni – che parimenti si è rimesso al giudizio di questa Corte – e 9/11.7.2013 (replica) dell’avv. RE 1 – che si è confermato nelle sue allegazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. PI 3, __________, è stato fermato il 4.2.2013 con le imputazioni di furto, di danneggiamento e di violazione di domicilio.

Con decisione 7.2.2013 il giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli ha ordinato la sua carcerazione preventiva fino al 4.3.2013, per l’esistenza di seri indizi di colpevolezza a suo carico, di un pericolo di fuga e di un pericolo di collusione. La carcerazione preventiva è stata poi prorogata fino al 17.4.2013 e di seguito, quale carcerazione di sicurezza, fino al 27.5.2013.

b. Il 14.2.2013 il procuratore pubblico ha nominato l’avv. RE 1 difensore d’ufficio del predetto (art. 130 lit. a/b CPP).

c. Con atto di accusa 16.4.2013 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa davanti alla competente Corte delle assise correzionali nei confronti di PI 3, di __________ e di __________, tutti fermati ed arrestati nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, per gli stessi fatti, per i reati di furto aggravato, di danneggiamento e di violazione di domicilio (ACC __________).

d. Il 30.4.2013 l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Corte di merito la sua nota professionale per le prestazioni effettuate fino a quel momento. Ha domandato la rifusione dell’importo di CHF 13'172.45, di cui CHF 11'318.50 di onorario (55 ore circa a CHF 200.--/ora), CHF 878.20 di spese e CHF 975.75 di IVA.

Di seguito, ha presentato la sua nota professionale 8.5.2013 per le prestazioni successive. Ha chiesto la somma di CHF 4'430.-- (recte: 4'426.40), di cui CHF 3'900.-- di onorario (19 ore circa a CHF 200.--/ora), CHF 200.-- di spese e CHF 326.40 di IVA.

Ha quindi postulato la rifusione dell’importo di CHF 17'598.85.

e. Con sentenza 10.5.2013 la Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato, tra l’altro, PI 3 autore colpevole di furto aggravato [“siccome commesso per mestiere e in banda, in 7 occasioni, di cui 4 tentate, nel periodo 20.1.2013/4.2.2013, in varie località del Canton Ticino, in correità con terze persone, sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili altrui per un valore denunciato di fr. 19'306.--”], di danneggiamento [“in occasione dei 7 furti consumati e tentati (…), intenzionalmente deteriorato, distrutto e reso inservibili cose altrui per un valore denunciato di fr. 12'124.60”] e di ripetuta violazione di domicilio [“in occasione dei furti consumati e tentati (…), in 7 circostanze, entrato indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto in proprietà altrui”]. Lo ha condannato alla pena detentiva di nove mesi, da dedursi il carcere sofferto, condizionalmente sospesa per un periodo di tre anni.

La Corte ha approvato le note professionali dell’avv. RE 1 per l’importo di CHF 10'704.80 (onorario e spese), applicando al caso una tariffa di CHF 180.--/ora e decurtando il dispendio orario con riferimento a gran parte delle prestazioni. Non ha inoltre riconosciuto l’IVA, l’imputato risiedendo all’estero.

f. Con reclamo 17/21.5.2013, completato il 25/26.6.2013 dopo intimazione della motivazione della sentenza (cresciuta in giudicato con l’eccezione della tematica in esame), il legale postula che la decisione sia riformata nel senso che le note professionali siano approvate per l’importo complessivo di CHF 15'005.--.

Delle argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle dupliche, si dirà se del caso in corso di motivazione.

in diritto

  1. Il difensore d’ufficio, in applicazione dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, può presentare reclamo in materia di retribuzione contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

  1. Il gravame – inoltrato il 17/21.5.2013 e poi completato il 25/26.6.2013, nel termine di dieci giorni assegnato da questa Corte per perfezionarlo – contro la decisione 10.5.2013 della Corte delle assise correzionali (competente giusta gli art. 135 cpv. 2 e 81 cpv. 4 lit. b CPP), con cui ha tassato le note professionali dell’avv. RE 1, è tempestivo e proponibile.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

Il legale, designato dal procuratore pubblico difensore d’ufficio di PI 3, è pacificamente legittimato a reclamare secondo l’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP (decisioni TF 6B_48/2013 del 13.6.2013 consid. 2.3.; 6B_611/2012 del 19.4.2013 consid. 5.2.).

Il gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

  1. 3.1.

Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008.

3.2.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato

è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del

patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento

(art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il

dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale

(BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP

  1. 3/6; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP –
  2. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato

l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei

diritti del difeso (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V.

LIEBER, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.4.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.--/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.--/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

  1. La Corte ha approvato le note professionali dell’avv. RE 1, di complessivi CHF 17'598.85 (onorario, spese ed IVA), per l’importo di CHF 10'704.80 (onorario e spese), applicando al caso una tariffa di CHF 180.--/ora e decurtando il dispendio orario con riferimento a gran parte delle prestazioni esposte.

  2. 5.1.

In relazione alla tariffa oraria, la Corte ha ritenuto che l’applicazione di una tariffa superiore a quella di CHF 180.--/ora, come prevista dal regolamento, non si giustificasse in alcun modo, trattandosi di una fattispecie, in diritto e nei fatti, estremamente semplice, con tre imputati, al di là di qualche iniziale reticenza o ininfluenti minime contraddizioni, totalmente rei confessi.

5.2.

Il reclamante contesta detta conclusione: la tariffa di CHF 200.--/ora si giustificherebbe perché il caso rivestirebbe una certa complessità dovuta alla partecipazione di più autori ai furti imputati. Fatto che avrebbe richiesto un esame approfondito del comportamento processuale degli altri interessati e la partecipazione a numerosi interrogatori. L’inchiesta avrebbe presentato delle particolarità procedurali. L’autorità inquirente avrebbe richiamato i dati telefonici e preteso accertamenti specialistici sul DNA.

5.3.

L’esame dell’incarto permette di dire che il caso non ha palesato particolari difficoltà in fatto e/o in diritto: senza volere sminuire la gravità dei fatti, si trattava di assistere una persona accusata di un numero non considerevole di furti con scasso, da sussumere ai reati di furto, di danneggiamento e di violazione di domicilio. Il fatto che il caso non sarebbe stato così semplice perché avrebbe richiesto un costante controllo delle attività delle autorità inquirenti non giustifica l’applicazione di una tariffa oraria superiore a quella usuale: fa parte del regolare, usuale ed ordinario compito di un legale, anche d’ufficio, vigilare affinché le norme penali non vengano applicate a pregiudizio del patrocinato e, se del caso, far capo ai rimedi di diritto per contestare eventuali falli procedurali. L’utilizzo, in un caso come quello di specie, di dati telefonici e di tracce di DNA appare poi del tutto comune e solito, circostanza che non permette di ritenere complicato il caso.

Anche il fatto che gli imputati fossero tre non può, in concreto, giustificare una diversa tariffa oraria. Gli episodi di cui sono stati accusati erano infatti i medesimi, commessi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, per cui non si comprende la necessità, come indicato nel gravame, di un esame approfondito del comportamento processuale degli altri interessati dal procedimento. La partecipazione agli interrogatori del patrocinato rispettivamente, in un caso, di un coimputato, non rende, di per sé, complicato il caso: si trattava di chiarire i dettagli dei vari eventi, senza particolari difficoltà dal profilo giuridico e/o fattuale.

Del resto, come a ragione ha evidenziato la Corte nel giudizio impugnato, i tre imputati, al di là di qualche iniziale reticenza o ininfluenti minime contraddizioni, erano totalmente rei confessi.

Il Tribunale federale riconosce peraltro una tariffa oraria di CHF 180.--/ora quale regola di base (DTF 132 I 201 consid. 8.7.), giurisprudenza confermata ancora nel 2011 (decisione 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.4.), di modo che non ci sono ragioni per derogare ai principi fissati dall’Alta Corte: la pratica in esame non è stata particolarmente impegnativa, non ha esatto studio o conoscenze speciali e, ancora, non ha comportato la trattazione di nuove e complesse questioni giuridiche.

Al caso concreto si applicherà dunque la tariffa di CHF 180.--/ora rispettivamente di CHF 250.--/ora per le prestazioni fuori orario.

  1. Nota professionale dell’avv. RE 1 di data 30.4.2013 concernente le prestazioni dal 5.2.2013 al 30.4.2013

6.1.

La Corte ha ritenuto, salvo qualche specifica eccezione, un dispendio orario di 5 min per ogni telefonata e per ogni lettera con semplici comunicazioni oppure richieste di permessi di visita.

6.1.1.

Il reclamante censura questa conclusione: un difensore d’ufficio diligente, quando riceve delle telefonate, si limiterebbe allo stretto necessario, ma non le interromperebbe trascorsi 5 min se vi sono ancora informazioni da fornire o spiegazioni da ottenere.

Ora, si è detto che deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso, principio di cui si deve evidentemente tenere conto nella valutazione delle prestazioni esposte, tra le quali i colloqui con le diverse persone partecipanti al procedimento penale.

In altre parole, se il caso non presenta particolari difficoltà di fatto e/o di diritto, anche il dispendio orario da riconoscere sarà ridotto.

La nota professionale 30.4.2013 indica un dispendio orario per colloqui telefonici con il cliente di 75 min circa (1 ora e 15 min), che appare adeguato al caso. I 50 min circa ammessi dalla Corte sono troppo esigui, considerato peraltro che gli altri colloqui (di persona) con il cliente, esposti nella nota, sono di durata limitata.

La nota 30.4.2013 menziona poi 52 min di conversazioni telefoniche con l’avv. __________, patrocinatore del coimputato __________. La Corte ha riconosciuto in merito 35 min. A ragione. I coimputati erano infatti sostanzialmente rei confessi, per cui non c’era alcuna necessità di interpellare il collega o che questi lo interpellasse per concordare una comune strategia di difesa.

Conforme al caso appaiono anche i 25 min di colloqui con il segretario del procuratore pubblico, ammessi dalla Corte, in luogo dei 33 min esposti nella nota professionale 30.4.2013: si trattava, come emerge dalla nota stessa, di comunicazioni inerenti agli interrogatori e agli atti, per loro natura di breve durata.

Si giustifica invece riconoscere i 20 min esposti per colloqui telefonici con un parente del patrocinato, in luogo dei 10 min ammessi: PI 3, cittadino __________ residente in __________, si trovava in stato di carcerazione in un paese terzo, per cui si può convenire che rientri tra i compiti del patrocinatore anche informare possibili parenti, e questo nell’interesse del cliente stesso, per esempio in relazione al versamento di un’eventuale cauzione. La telefonata del 18.4.2013 è invero stata effettuata il medesimo giorno in cui il legale ha redatto le osservazioni all’istanza di carcerazione di sicurezza (poi accolta dal giudice dei provvedimenti coercitivi, che ha disposto, quale misura sostitutiva, il versamento di una cauzione di CHF 10'000.--). Spiegare la situazione legale ad un non giurista, come si presume essere il (ignoto) parente dell’imputato, richiede peraltro più tempo.

Per il resto, le ulteriori telefonate sono ammesse come indicate nelle note professionali e riconosciute dalla Corte di merito.

6.1.2.

Il reclamante, in merito agli scritti da lui redatti, rileva che i 10 min fatturati per ogni scritto sarebbero comprensivi del tempo necessario per la rilettura, le eventuali aggiunte e le modifiche.

Gli scritti (AI 15, 63, 93, 130, 163) per i quali la Corte ha ridotto il tempo di redazione a 5 min appaiono in effetti essere brevi e concernenti semplici comunicazioni che non hanno esatto un particolare dispendio di tempo. Si può condividere la riduzione.

Lo scritto AI 116 è invece più articolato, per cui si giustifica riconoscere i 20 min esposti nella nota (e non i 10 min ammessi).

Per il resto, gli altri scritti sono approvati come menzionati nella nota professionale e riconosciuti dalla Corte di merito.

6.2.

Per quanto riguarda la prestazione “Trasferta a __________ da dom e interrogatorio (di notte)” del 5.2.2013 si giustifica riconoscere il dispendio esposto, pari a 195 min, in luogo dei 190 min ammessi dalla Corte, che non ha invero spiegato la riduzione.

Per quanto concerne invece la prestazione “Interrogatorio cliente e trasferta” di medesima data si possono riconoscere i 225 min approvati dalla Corte: l’audizione ha avuto inizio alle ore 11.07 ed è terminata alle ore 13.30 (AI 6), per una durata di circa 150 min, ai quali deve essere aggiunta la trasferta __________ -La Farera e ritorno (70 min circa), per – per l’appunto – 225 min.

6.3.

Il reclamante ha esposto, in relazione alle varie procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi (6.2.2013, 1.3.2013, 27.3.2013, 3.4.2013, 8.4.2013 e 18.4.2013), complessivamente un dispendio orario di 1098 min (18 ore e 18 min). La Corte, per dette prestazioni, ha riconosciuto 430 min (7 ore e 10 min), sostanzialmente adducendo che la fattispecie era chiara, che il caso era semplice e, con riferimento all’istanza di scarcerazione, “(…) visto anche la manifesta inutilità di una tale istanza trattandosi di un cittadino straniero senza legami con il nostro territorio e nella manifesta impossibilità di presentare qualsivoglia cauzione, (…)” (p. 18, sentenza 10.5.2013, inc. TPC __________).

Ora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il difensore d’ufficio e il difensore di fiducia devono tutelare in maniera sufficiente ed efficace gli interessi dell’imputato e devono ponderare criticamente ed in modo adeguato la necessità di provvedimenti processuali nell’interesse dell’imputato. Quest’ultimo ha diritto ad un’effettiva, impegnata e seria tutela dei suoi interessi di parte (decisione TF 6B_482/2012 del 3.4.2013 consid. 2.2.).

Nel caso concreto, tenuti presenti questi principi, non si può concordare completamente con la Corte circa l’inutilità degli atti riferiti alla procedura davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi.

L’imputato aveva infatti il diritto di esprimersi sulle ragioni che avevano indotto il magistrato inquirente a presentare istanza di carcerazione rispettivamente di proroga della carcerazione, aveva il diritto di contestare determinate conclusioni del procuratore pubblico e, pure, aveva il diritto di inoltrare un’istanza di scarcerazione. Certo, si può convenire che si trattava di un cittadino straniero senza alcun legame con la Svizzera e senza capacità finanziaria. Il giudice dei provvedimenti coercitivi, statuendo l’8.4.2013 sull’istanza di scarcerazione presentata il 27.3.2013 da PI 3, ha nondimeno indicato che “(…) il pericolo di fuga potrebbe essere, a questo stadio, validamente limitato con un deposito cauzionale, che, si prende atto, l’imputato non sembra in grado di versare (ritenuto che una somma adeguata non potrebbe essere inferiore ai 10/15'000.-- CHF)” (AI 159, p. 4). Conclusione che il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ribadito nel contesto della decisione 24.4.2013 sulla carcerazione di sicurezza, pur rilevando che la somma proposta dall’imputato a titolo di cauzione (CHF 4'000.--) appariva troppo esigua (doc. TPC 14, p. 4).

Gli atti effettuati dal legale dell’imputato non appaiono quindi del tutto inutili e sterili. Si ritiene dunque adeguato al caso riconoscere per le prestazioni ricordate (6.2.2013, 1.3.2013, 27.3.2013, 3.4.2013, 8.4.2013 e 18.4.2013) un dispendio orario di 720 min (12 ore), sufficiente per adempiere correttamente il patrocinio.

6.4.

Si riconoscono poi 20 min per le prestazioni dell’8.3.2013 che riguardano, secondo le spiegazioni addotte dal legale medesimo nel gravame, “(…) l’esame di una convocazione, la risposta all’ispettore di polizia che ha chiesto una conferma, una telefonata al cliente e due lettere per posta elettronica all’ispettore di polizia, con le quali in particolare si è chiesto a costui di concedere all’imputato colloqui telefonici con i suoi parenti. La fatturazione di 10 minuti indicata nella nota attività e spese in oggetto e ricondotta ad uno scritto indirizzato al Ministero pubblico è stata frutto di una semplice svista. La prestazione di 10 minuti corrisponde invece proprio allo scritto mail con l’ispettore di polizia citato in precedenza (doc. B e doc. C)” (reclamo 25/26.6.2013, p. 6).

6.5.

Si ammette un dispendio orario di 20 min inerente alla prestazione del 30.4.2013 (“Esame scritto TPC e lettera a TPC”), sufficiente per spiegare, tra l’altro, la nota professionale allegata.

6.6.

La nota professionale 30.4.2013 dell’avv. RE 1 è riconosciuta in: 75 min per colloqui telefonici con PI 3 (consid. 6.1.1.), 35 min per colloqui telefonici con l’avv. __________ (consid. 6.1.1.), 25 min per colloqui telefonici con il segretario del procuratore pubblico (consid. 6.1.1.), 20 min per colloqui telefonici con parente dell’imputato (consid. 6.1.1.), 5 min per “Tel a isp. __________” (29.3.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 10 min per “2 tel da GPC” (8.4.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 10 min per “Lettera a MP” (14.2.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 5 min per “Sl ad avv. __________” (15.2.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 25 min per cinque scritti (consid. 6.1.2.), 20 min per “Lettera a MP” (14.3.2013) [consid. 6.1.2.], 20 min per “Lettera a cliente” (26.4.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 195 min per “Trasferta a Camorino da dom e interrogatorio (di notte)” (5.2.2013) [consid. 6.2.], 225 min per “Interrogatorio cliente e trasferta” (5.2.2013) [consid. 6.2.], 720 min per le procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi (6.2.2013, 1.3.2013, 27.3.2013, 3.4.2013, 8.4.2013 e 18.4.2013) [consid. 6.3.], 20 min per le prestazioni dell’8.3.2013 (consid. 6.4.), 20 min per “Esame scritto TPC e lettera a TPC” (30.4.2013) [consid. 6.5.], 100 min per “Accesso a Farera e colloquio con cliente” (21.2.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 375 min per “Accesso a Farera e int patrocinato” (22.2.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 270 min per “Accesso a Farera breve colloquio con cliente e interrogatorio” (13.3.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 360 min per “Accesso a Farera (1/2) e interrogatorio cliente” (21.3.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 90 min per “Accesso a La Farera (1/2 trasferta), int. __________” (3.4.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 135 min per “Accesso a Lugano (1/2) e interrogatorio cliente” (5.4.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 108 min per “Accesso a Lugano, breve colloquio e interrogatorio del cliente con PP” (11.4.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte].

Il dispendio orario è pari a 2868 min (47 ore e 48 min).

L’onorario complessivo ammonta pertanto a CHF 8'831.50, di cui 2673 min a CHF 180.--/ora (per un totale di CHF 8’019.--) e 195 min (notte) a CHF 250.--/ora (per un totale di CHF 812.50).

A questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute dalla Corte di merito in CHF 878.20, come esposte dal legale.

La retribuzione spettante all’avv. RE 1 in merito alla sua nota professionale 30.4.2013 ammonta a CHF 9'709.70.

  1. Nota professionale dell’avv. RE 1 di data 8.5.2013 concernente le prestazioni dal 2.5.2013 al 10.5.2013

Per quanto riguarda la nota professionale 8.5.2013, si ammette l’esposto dispendio orario di 20 min per “Colloquio con cliente” del 2.5.2013, effettuato la settimana prima del dibattimento e quindi in preparazione del medesimo (non vedendo ragioni per ridurre di 5 min, come fatto dalla Corte, questa prestazione).

Si riconosce poi un dispendio orario di 270 min (4 ore e 30 min), in luogo di 330 min (5 ore e 30 min) esposti nella nota e di 210 min (3 ore e 30 min) ammessi dalla Corte, per la preparazione del dibattimento [prestazioni del 7.5.2013 (“Esame incarto e inizio arringa”) e dell’8.5.2013 (“Completo arringa”)]: la redazione dell’arringa ha evidentemente necessitato un riesame approfondito dell’incarto (anche se l’imputato era reo confesso e il caso non era complicato), incarto che nondimeno era già noto al legale (che ha seguito il procedimento penale fin dall’inizio), per averlo studiato ripetutamente nel corso del procedimento allo scopo delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi. Appare quindi corretto ridurre di 60 min il dispendio orario esposto.

Le parti sono state convocate per il dibattimento per le ore 9.30 del 10.5.2013. Il processo, come risulta dal verbale del dibattimento, è stato sospeso alle ore 12.34. Il presidente della Corte ha convocato le parti per le ore 15.30 per la pubblicazione della sentenza. Ha dichiarato chiuso il dibattimento alle ore 16.17.

Il dibattimento è durato perciò 230 min circa. Il riconoscimento di 240 min, come effettuato dalla Corte, appare dunque corretto. A questo dispendio orario si devono aggiungere, come fatto dalla Corte, due trasferte __________ -Lugano-__________, ammesse dalla Corte per 180 min, tempo che appare adeguato al caso.

La nota professionale 8.5.2013 è riconosciuta in: 20 min per “Colloquio con cliente” (2.5.2013), 270 min per “Esame incarto e inizio arringa” (7.5.2013) e “Completo arringa” (8.5.2013), 10 min per “Tel da cliente” (8.5.2013) [come esposto nella nota e come ammesso dalla Corte], 420 (240 + 180) min per “Accesso a Lugano e processo” (10.5.2013), per un totale di 720 min (12 ore).

L’onorario totale ammonta a CHF 2'160.-- (CHF 180.--/ora).

A questo importo devono essere aggiunte le spese: si può riconoscere l’importo di CHF 80.-- indicato nella nota (inferiore al 10% dell’onorario, art. 6 cpv. 1 Rtar), oltre le spese di trasferta di CHF 128.--, per una somma complessiva di CHF 208.--.

La retribuzione spettante all’avv. RE 1 in merito alla sua nota professionale 8.5.2013 è pari a CHF 2'368.--.

  1. All’avv. RE 1, a titolo di retribuzione quale difensore d’ufficio di PI 3, è dovuto l’importo di CHF 12'077.70.

  2. Il gravame è parzialmente accolto. La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, parzialmente a carico del reclamante, in parte soccombente, sono compensate con le ripetibili di CHF 350.-- a favore dello stesso reclamante, che è risultato vincente nella causa solo in maniera molto parziale.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG, il Rtar ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è parzialmente accolto.

§ Il dispositivo 20.1. della sentenza 10.5.2013 emanata dalla Corte delle assise correzionali di __________ è riformato come segue:

“Le note professionali del 30.04.2013 e del 08.05.2013 dell’avv. RE 1 sono approvate per fr. 12'077.70, comprensive di onorario e spese.”

  1. La tassa di giustizia e le spese, parzialmente a carico del reclamante, sono compensate con le ripetibili a suo favore.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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