Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2012 60.2012.76

Incarto n. 60.2012.76

Lugano 6 aprile 2012/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/24.02.2012 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere gli atti di un procedimento penale nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 16.02.2012 è giunta al Ministero pubblico il 17.02.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Nicola Respini – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 23/24.02.2012, comunicando di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte;

ritenuto che in data 16.03.2012 questa Corte ha informato IS 1 di aver acquisito agli atti lo scritto 23/26.03.2012 di __________ (in relazione all’inc. CRP __________) (doc. 4 e doc. 5);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che a seguito della denuncia/querela 26.06.2002 sporta da IS 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 30.09.2002 (NLP __________), poiché i reati erano ampiamente prescritti e poiché, con riferimento ad alcuni reati ipotizzati, non erano stati indicati i fatti alla base dell’esposto penale;

che in data 13.11.2002 l’allora Camera dei ricorsi penali ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa 8.10.2002 presentata da IS 1 avverso il surriferito decreto (inc. CRP __________);

che con la presente istanza – completata, su richiesta 27.02.2012 di questa Corte, con scritto 21/22.03.2012 – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, degli atti del citato procedimento penale allo scopo di verificare possibili lacune procedurali (doc. 1.a), sostenendo parimenti di aver lasciato i documenti in questione nella soffitta di una casa in cui abitava, la quale è stata in seguito demolita unitamente agli stessi e che "(…) discutendo dell’argomento a posteriori, con alcune persone coinvolte nel caso sono scaturite delle incongruenze fra quanto da me allora denunciato e la procedura d’inchiesta allora allestita dalla P.P. competente" (doc. 3);

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al prudente giudizio di questa Corte;

che il 16.03.2012 questa Corte ha informato il qui istante di aver acquisito agli atti lo scritto 23/26.03.2012 di __________, di cui si dirà in seguito;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciante/querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che, come esposto, il 26.03.2012 questa Corte ha informato il qui istante di aver acquisito agli atti lo scritto 16.03.2012 di __________ inerente al procedimento penale di cui all’incarto CRP __________ sfociato nella decisione 19.02.2012, passata in giudicato il 6.03.2012 (poiché con sentenza 1B_110/2012 di medesima data il Tribunale federale, adito da IS 1, ha dichiarato inammissibile il suo ricorso);

che __________ mediante il suddetto scritto ha informato questa Corte che il qui istante ha pubblicato sulla pagina web dell’Associazione __________ tutti gli atti riguardanti l’incarto CRP __________ e che tra questi documenti figura in particolare il suo verbale d’interrogatorio, da cui emerge pure il suo stato civile e la sua situazione patrimoniale;

che stante l’agire riprovevole del qui istante e il rischio che egli possa fare un uso inappropriato dei documenti richiesti di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato, questa Corte non può che decidere di non dare seguito alla sua domanda, non essendo nella fattispecie in esame adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali della persona coinvolta nel procedimento penale nel frattempo archiviato;

che l’istanza deve essere quindi respinta;

che vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è respinta.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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