Incarto n. 60.2012.75
Lugano 9 maggio 2012/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 24/27.2.2012 presentato da
RE 1, , patr. da: PR 1 e lic. iur., ,
contro
la decisione 13.2.2012 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar che ha respinto la di lui istanza di restituzione del termine per presentare appello avverso la sentenza 7.10.2011 prolata dallo stesso menzionato presidente (inc. __________);
richiamati gli scritti 2/5.3.2012 della Sezione della circolazione – che ha comunicato di non avere osservazioni – e 2/5.3.2012 del presidente della Pretura penale – che, formulate le sue osservazioni, si è rimesso al giudizio di questa Corte –;
preso atto che la Corte di appello e di revisione penale, il 21/22.3.2012 (e dunque oltre il termine assegnato dal presidente di questa Corte per presentare osservazioni), ha trasmesso il suo incarto, comunicando di rimettersi al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con risoluzione 20.11.2009 la Sezione della circolazione ha inflitto a RE 1 una multa di CHF 340.--, oltre alla tassa di giustizia ed alle spese, perché “alla guida del motoveicolo __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti. Velocità accertata con apparecchio radar: 73 km/h. Velocità punibile dedotta la tolleranza: 68 km/h” (art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr, art. 4a cpv. 1 lit. a ONC).
La decisione in questione (n. __________) menzionava che poteva essere impugnata con ricorso alla Pretura penale.
b. Con giudizio 7.10.2011, prolato giusta le norme procedurali della legge di procedura per le contravvenzioni del 19.12.1994 (vLPContr) [art. 453 cpv. 1 CPP], il presidente della Pretura penale ha respinto il ricorso 25/26.11.2009 di RE 1.
Ha ritenuto che, quand’anche non fosse stato lui alla guida, come aveva sostenuto, non aveva fatto fronte all’obbligo che gli incombeva di provare chi conduceva il suo motoveicolo. I chiarimenti da lui forniti non erano per nulla convincenti, per cui si doveva concludere che lui stesso fosse stato alla guida nelle circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione (inc. __________).
Il presidente della Pretura penale ha indicato che la decisione poteva essere impugnata con ricorso in materia penale all’Alta Corte (art. 78 ss. LTF), entro trenta giorni dalla notificazione.
c. Con sentenza 28.11.2011 il presidente della Corte di diritto penale del Tribunale federale, autorità adita da RE 1 con ricorso in materia penale di data 11/14.11.2011 contro la citata decisione, ha dichiarato inammissibile l’impugnativa.
Ha reputato, in applicazione degli art. 80 e 130 LTF, che la decisione contestata non emanasse da un tribunale superiore e che il presidente della Pretura penale non avesse statuito quale istanza cantonale unica secondo il CPP. Con l’entrata in vigore del CPP le decisioni emanate su ricorso dal presidente della Pretura penale non potevano più essere contestate direttamente davanti all’Alta Corte. Anche l’art. 49 LTF non permetteva di entrare nel merito del gravame, atteso che l’inesattezza del rimedio giuridico esperibile menzionato nella sentenza impugnata era rilevabile con la semplice lettura delle pertinenti norme della LTF. A maggior ragione se si considerava che RE 1 si era avvalso di un avvocato per interporre ricorso (inc. __________).
d. Il 6/7.12.2011 RE 1 ha chiesto alla Corte di appello e di revisione penale la restituzione del termine (art. 94 CPP) per presentare appello (art. 399 CPP) contro la decisione 7.10.2011.
Ha esposto che la sentenza del Tribunale federale sopra ricordata stupiva nel modo più assoluto: il presidente della Pretura penale aveva statuito quale seconda istanza e il suo giudizio era da ritenersi definitivo giusta le norme applicabili della vLPContr.
L’Alta Corte non aveva appurato il diritto transitorio e non aveva verificato le normative cantonali determinanti. Aveva dichiarato irricevibile il ricorso, senza rinviarlo, secondo l’art. 91 cpv. 4 CPP, al competente tribunale. Gli aveva dunque di fatto precluso la possibilità di impugnare il giudizio 7.10.2011 a suo carico.
RE 1 ed il suo legale, stante la situazione giuridica tutt’altro che scontata, non avevano alcuna colpa per l’inosservanza del termine per trasmettere l’appello alla competente autorità cantonale. Era, semmai, il Tribunale federale a non avere prestato la dovuta considerazione al diritto transitorio ed alle normative cantonali applicabili. La sua decisione gli aveva causato un pregiudizio giuridico importante ed irrimediabile: non poteva infatti interporre appello contro la sentenza 7.10.2011 poiché il termine legale per la sua presentazione era scaduto.
e. Con scritto 14.12.2011 RE 1 ha comunicato al presidente della Pretura penale che aveva inoltrato davanti alla Corte di appello e di revisione penale istanza di restituzione del termine per l’introduzione dell’appello avverso la decisione 7.10.2011.
Ha indicato che, allo scopo di preventivamente rispettare ogni presupposto di legge relativo al rimedio giuridico dell’appello, il suo scritto era da considerare quale annuncio di appello a’ sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP. Ha aggiunto che, ritenuto che il giudizio 7.10.2011 era già motivato secondo l’art. 399 cpv. 2 CPP, la dichiarazione di appello all’autorità superiore seguiva direttamente.
f. Il 15/16.12.2011 RE 1 ha quindi introdotto, davanti alla Corte di appello e di revisione penale, come preavvertito, l’atto di appello, con cui ha contestato, nel merito, il giudizio 7.10.2011.
g. Con decisione 22.12.2011 la Corte di appello e di revisione penale ha trasmesso alla Pretura penale, per competenza in applicazione degli art. 94 cpv. 2 e 399 cpv. 1 CPP, l’istanza di restituzione del termine. Ha inoltre detto che la ricevibilità della dichiarazione di appello 15/16.12.2011 sarebbe stata decisa dopo la pronuncia del giudice della Pretura penale sulla citata istanza.
h. Il presidente della Pretura penale, con decisione 13.2.2012, ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, l’istanza di restituzione del termine per presentare il rimedio di diritto dell’appello.
Ha esposto che il ricorso contro la decisione della Sezione della circolazione, di data 20.11.2009, era stato giudicato secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti secondo tale diritto (art. 453 cpv. 1 CPP). E che, secondo l’art. 41 cpv. 3 vLOG, la Pretura penale, con giurisdizione sull’intero cantone, giudicava – con sentenza definitiva – quale istanza di ricorso le contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il giudizio di primo grado ad un’autorità amministrativa cantonale. Ha aggiunto che gli art. 4 cpv. 1 e 14 cpv. 2 vLPContr prevedevano che contro la decisione di prima istanza il denunciato potesse ricorrere alla Pretura penale e che la sentenza fosse definitiva. La Pretura penale decideva, per il diritto cantonale, come seconda e ultima istanza.
Ha asserito che la Corte di appello e di revisione penale giudicava, secondo l’art. 63 cpv. 2 vLOG, gli appelli e le istanze di revisione a’ sensi del CPP. Ha evidenziato che l’appello poteva essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che ponevano fine, in tutto o in parte, al procedimento (art. 398 cpv. 1 CPP) e che di conseguenza, per il diritto federale, detta Corte giudicava in secondo grado e non fungeva da terza istanza, competenza che non le era data nemmeno per il diritto cantonale.
Ha concluso che, alla luce della posizione dell’Alta Corte, contro le decisioni della Pretura penale che applicavano ancora il diritto anteriore in materia di contravvenzioni non era dato alcun rimedio ordinario di diritto. Il presidente della Pretura penale ha dunque respinto, nella misura in cui era ammissibile, l’istanza di restituzione del termine per usufruire di un rimedio che non era dato.
Ha aggiunto che, dal momento che il termine da restituire era quello per annunciare l’appello, sembrava che la richiesta si fondasse sull’art. 94 CPP. Si poteva nondimeno anche ritenere che si dovesse applicare l’art. 8 vLPContr e pertanto gli art. 21 s. CPP TI. In ogni caso, sia la competenza della Pretura penale sia quella della Corte dei reclami penali, quale autorità di ricorso, erano indubbie, non essendo più esistenti quelle precedenti.
i. Con gravame 24/27.2.2012 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, la sentenza 13.2.2012 del presidente della Pretura penale sia annullata e riformata nel senso che l’istanza di restituzione del termine di data 6/7.12.2011 è accolta.
Il reclamante, riassunto il procedimento che aveva portato prima alla sua condanna 7.10.2011 e poi alla decisione qui contestata, sostiene che quest’ultima scaturirebbe da un’errata interpretazione della sentenza 6B_746/2011 dell’Alta Corte, prolata a suo sfavore, sarebbe infondata e raggiungerebbe i limiti dell’arbitrio.
La conclusione del presidente della Pretura penale – reiezione dell’istanza di restituzione del termine per presentare un rimedio di diritto non dato – determinerebbe un diverso trattamento tra gli imputati giudicati secondo il diritto previgente e gli imputati giudicati secondo il diritto vigente. Questi ultimi potrebbero infatti impugnare la decisione della Sezione della circolazione prima davanti alla Pretura penale e poi alla Corte di appello e di revisione penale. La disparità di trattamento sarebbe assolutamente ingiustificata non fondandosi su alcun oggettivo e valido motivo.
Se, secondo la sentenza del Tribunale federale, il presidente della Pretura penale aveva indicato un rimedio di diritto errato, questi non potrebbe, ora, respingere la richiesta di restituzione del termine per l’inoltro di quello che dovrebbe essere il mezzo di ricorso corretto. Un simile comportamento sarebbe arbitrario.
Ritiene che, giusta l’art. 403 cpv. 1 CPP, sia la Corte di appello e di revisione penale competente a decidere se è dato l’appello.
Il presidente della Pretura penale avrebbe quindi oltrepassato le sue competenze negando il mezzo di ricorso dell’appello. Avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare i presupposti dell’art. 94 CPP.
Rileva che l’autorità che si è espressa sull’istanza di restituzione del termine sarebbe la medesima che ha emanato la sentenza 7.10.2011, che vorrebbe censurare con il rimedio dell’appello. L’assenza di imparzialità oggettiva ed il rischio di un conflitto di interessi, manifesti, costituirebbero un motivo di ricusazione.
Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni del presidente della Pretura penale si dirà, se del caso, in corso di motivazione.
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2).
1.2.
Il gravame inoltrato il 24/27.2.2012 contro la decisione 13.2.2012 del presidente della Pretura penale, che ha respinto l’istanza di restituzione del termine per presentare appello, è tempestivo.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE 1, quale imputato che intende impugnare la decisione che lo ha condannato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio che ha negato la restituzione del termine per contestare la condanna.
Si pone anzitutto il quesito della competenza di questa Corte a pronunciarsi sul reclamo contro la decisione 13.2.2012 riguardante la richiesta di restituzione del termine, in applicazione dell’art. 94 CPP, per presentare appello secondo l’art. 399 CPP.
La questione è da verificare d’ufficio giusta l’art. 39 cpv. 1 CPP (secondo cui le autorità penali esaminano d’ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all’autorità competente).
Si può già ora sottolineare che tema della presente decisione non è la problematica dell’ammissibilità del rimedio dell’appello contro il giudizio 7.10.2011 del presidente della Pretura penale. Questa Corte deve limitarsi a prendere atto che il reclamante ha chiesto la restituzione del termine, ex art. 94 CPP, per inoltrare appello e a verificare se il presidente della Pretura penale aveva la competenza giurisdizionale per pronunciarsi in merito. Fatto, quest’ultimo, da cui dipende poi la competenza di questa Corte.
2.2.
L’art. 94 CPP – che disciplina i presupposti per la restituzione di un termine – prevede, al cpv. 1, che la parte che – non avendo osservato un termine – ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile possa chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell’inosservanza.
L’istanza va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso (cpv. 2).
La decisione, emanata da detta autorità in procedura scritta (art. 94 cpv. 4 CPP), è di regola impugnabile, alla giurisdizione di reclamo, con reclamo a’ sensi degli art. 393 ss. CPP (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 73; ZK StPO – A. KELLER, art. 393 CPP n. 16; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 94 CPP n. 14).
Non sono tuttavia impugnabili, segnatamente, le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 75), le decisioni delle autorità di ricorso (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 76) e le decisioni dei tribunali di primo grado che hanno ammesso la restituzione del termine, nell’ipotesi in cui siano dati i presupposti degli art. 65 cpv. 1 e 393 cpv. 1 lit. b CPP (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 77).
2.3.
2.3.1.
Il rimedio dell’appello è disciplinato agli art. 398 ss. CPP.
L’art. 399 CPP prevede una procedura di presentazione dell’appello in due fasi: l’annuncio di appello e, successivamente, la dichiarazione di appello.
Secondo il cpv. 1 della predetta disposizione l’appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette l’annuncio, con gli atti, al tribunale di appello (cpv. 2).
Di seguito, la parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta di appello al tribunale di appello entro venti giorni dalla notificazione della sentenza motivata (cpv. 3).
Se questa è la regola, nella propria giurisprudenza, il Tribunale federale ha chiarito e precisato ulteriormente questa procedura.
Nel giudizio 6B_816/2011 dell’1.3.2012 (che ha confermato la decisione 6B_444/2011 del 20.10.2011) ha indicato che le parti che vogliono impugnare una sentenza devono, di regola, manifestare due volte la loro volontà di non accettare il giudizio: una volta con annuncio di appello davanti al tribunale di primo grado dopo comunicazione del dispositivo (art. 81 cpv. 4 e 84 CPP) e una seconda volta, dopo notificazione della motivazione, con dichiarazione di appello davanti al tribunale di appello (consid. 2.1.).
Ha ritenuto che, qualora il giudice proceda direttamente alla notificazione della sentenza motivata, ovvero rinunci a comunicare precedentemente, oralmente o per scritto, il suo dispositivo, non è necessario l’annuncio di appello giusta l’art. 399 cpv. 1 CPP. E’ sufficiente presentare dichiarazione di appello davanti alla giurisdizione di appello. L’Alta Corte ha pure stabilito che il termine per inoltrare la dichiarazione è di venti giorni, non di dieci come all’art. 399 cpv. 1 CPP (consid. 2.2.).
2.3.2.
Ora, per determinare se il presidente della Pretura penale fosse competente ad esprimersi sulla suddetta istanza di restituzione del termine, si deve risalire alla sentenza 7.10.2011, decisione che il reclamante intendeva appellare giusta l’art. 399 CPP.
La menzionata sentenza 7.10.2011 è stata emanata, in applicazione dell’art. 453 cpv. 1 CPP, secondo le norme procedurali della legge di procedura per le contravvenzioni del 19.12.1994.
Il presidente della Pretura penale ha dunque funto, nel caso in esame, da autorità di ricorso (art. 4 cpv. 1 vLPContr). Ha deciso, dopo lo scambio delle osservazioni (art. 10 cpv. 2 vLPContr), in procedura scritta (art. 12 cpv. 2 vLPContr). E infine, il 7.10.2011, ha intimato la decisione motivata (art. 14 cpv. 1 vLPContr).
Importante, ai fini del presente giudizio, è la circostanza che la sentenza, secondo la legge applicabile, era da intimare motivata.
Il dispositivo (“Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata”) della sentenza 7.10.2011 del presidente della Pretura penale, con cui è stato respinto il ricorso di RE 1 avverso la risoluzione della Sezione della circolazione, è quindi stato comunicato, con la motivazione del giudizio, il 7.10.2011.
Esso, in altre parole, non è stato precedentemente reso noto, oralmente o per scritto, al qui reclamante, ma gli è stato direttamente intimato con la motivazione medesima, e questo conformemente alla procedura applicabile (art. 14 cpv. 1 vLPContr).
Si appalesava pertanto non necessario l’annuncio di appello giusta l’art. 399 cpv. 1 CPP da inoltrare al tribunale di primo grado.
L’annuncio di appello, stante la già avvenuta motivazione del giudizio in questione, non poteva invero avere alcun significato.
Il reclamante, in applicazione della suddetta giurisprudenza del Tribunale federale, doveva limitarsi a presentare dichiarazione di appello contro la sentenza 7.10.2011, intimata dotata di motivazione, direttamente alla Corte di appello e di revisione penale.
2.3.3.
Per tornare al tema in discussione, giusta l’art. 94 cpv. 2 CPP, l’istanza di restituzione va presentata all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso.
L’unico termine che poteva essere restituito era, stanti le circostanze appena sopra descritte, quello di venti giorni per introdurre dichiarazione di appello, termine sul quale poteva, e doveva, esprimersi soltanto la Corte di appello e di revisione penale, competente a giudicare gli appelli (art. 63 cpv. 1 lit. a LOG).
E non il presidente della Pretura penale, il cui compito era terminato con l’emanazione del giudizio motivato. Non si vede peraltro il senso di restituire un termine – quello di dieci giorni di cui all’art. 399 cpv. 1 CPP – privo di significato nella fattispecie.
Competente a decidere l’istanza di restituzione del termine è dunque la Corte di appello e di revisione penale, presso la quale il reclamante aveva invero trasmesso la sua istanza, inviata successivamente, a torto come detto, dalla Corte al presidente della Pretura penale (decisione 22.12.2011, inc. __________).
Si deve pertanto constatare, d’ufficio (decisione TF 6B_441/2011 del 20.9.2011 consid. 1.2.), la nullità della decisione 13.2.2012 del presidente della Pretura penale (inc. __________), del resto emanata senza interpellare la Sezione della circolazione e quindi in violazione del di lei diritto di essere sentita ex art. 3 cpv. 2 lit. c CPP (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 94 CPP n. 13).
2.4.
Questa Corte, accertata l’incompetenza del presidente della Pretura penale a pronunciarsi sull’istanza di restituzione del termine, non può evidentemente esprimersi nel merito del gravame, ossia esaminare i presupposti dell’art. 94 CPP: è autorità di reclamo soltanto nei casi in cui è data la competenza dell’autorità inferiore.
Si ribadisce, come già esposto più sopra, che questa Corte si doveva limitare a verificare l’istanza di restituzione del termine in relazione alla procedura di appello, via scelta dal reclamante.
Se tale procedura sia effettivamente sostenibile, in particolare se il presidente della Pretura penale, che si è pronunciato giusta la vLPContr, possa essere considerato “tribunale di primo grado” secondo gli art. 398 ss. CPP, questione di non semplice soluzione vista l’entrata in vigore del CPP con le relative modifiche legislative anche a livello cantonale, è tema che esulava dal caso concreto. Spetterà alla Corte di appello e di revisione penale esprimersi in merito quale autorità competente per l’appello.
2.5.
Si deve infine rilevare che, sebbene gli atti inerenti all’istanza di restituzione del termine vengano inviati alla Corte di appello e di revisione penale, è controverso – in dottrina – se competente ad esprimersi su una simile istanza sia il collegio o il suo presidente (BSK StPO – C. RIEDO, art. 94 CPP n. 59; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 94 CPP n. 11; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 94 CPP n. 12). La Corte, esaminata d’ufficio la sua competenza a decidere in merito, rimetterà dunque, se del caso, gli atti al suo presidente (art. 39 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 94, 379 ss., 393 ss. e 398 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
§ Si constata la nullità della decisione 13.2.2012 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________).
§§ L’istanza di restituzione del termine 6/7.12.2011 (già tra gli atti dell’inc. __________) deve essere evasa dalla Corte di appello e di revisione penale (o, se del caso, dal suo presidente).
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di ripetibili.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera