Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.03.2012 60.2012.74

Incarto n. 60.2012.74

Lugano 22 marzo 2012/ps

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/23.02.2012 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti penali di una società;

premesso che la richiesta datata 15.02.2012 è giunta al Ministero pubblico il 16.02.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Gianini – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 23.02.2012, informando parimenti che da parte del Ministero pubblico nulla osta all’ispezione dell’incarto MP __________ da parte dell’autorità richiedente;

richiamate le osservazioni 5/7.03.2012 della società PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), di cui si dirà in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’IS 1 (in seguito IS 1), richiamando il decreto di non luogo a procedere 17.12.2007 (NLP __________) emanato dall’allora procuratore pubblico Giuseppe Muschietti inerente, tra l’altro, alla società PI 1 (di seguito PI 1) chiede di poter accedere a tutti gli atti della predetta società e degli atti di ogni eventuale procedura penale, civile e amministrativa pendente/conclusa;

che a suffragio della sua richiesta, richiamando gli art. 36 cpv. 2 e 39 cpv. 1 LIP, precisa che necessita di ulteriori documenti/ragguagli allo scopo di stabilire se la società debba ancora versare dei tributi, principalmente a titolo di imposta preventiva;

che il procuratore pubblico, che non si è opposto alla richiesta, ha contestualmente trasmesso a questa Corte l’incarto MP __________ aperto d’ufficio il 13.09.2007 a carico della PI 1, del suo allora presidente (ora amministratore unico) e di uno dei suoi membri per l’ipotesi di reato di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis CP, sfociato nel decreto di non luogo a procedere 17.12.2007 (NLP __________) emanato dall’allora procuratore pubblico Giuseppe Muschietti;

che il suddetto decreto è passato in giudicato il 18.01.2008;

che il patrocinatore della PI 1, dal canto suo, comunica che gli organi della sua assistita sono rimasti sorpresi dalla presente istanza, poiché finora hanno collaborato assiduamente con l’IS 1 e hanno dimostrato la loro completa disponibilità alle sollecitazioni di quest’ultima, ritenendo parimenti di non dover formulare osservazioni in merito all’istanza e di prediligere la collaborazione attiva senza nuove procedure giudiziarie (doc. 3);

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che la Confederazione riscuote un’imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d’assicurazione (art. 1 cpv. 1 prima frase LIP);

che l’Amministrazione federale delle contribuzioni emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione e di rimborso dell’imposta preventiva, che non sono espressamente riservate ad un’altra autorità (art. 34 cpv. 1 LIP);

che giusta l’art. 36 cpv. 2 prima frase LIP le autorità amministrative della Confederazione e le autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, diverse da quelle menzionate all’art. 36 cpv. 1 LIP (ovverossia le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli, Comuni e l’Amministrazione federale delle contribuzioni) hanno l’obbligo di fornire informazioni all’Amministrazione federale delle contribuzioni, qualora le informazioni domandate possano assumere importanza nell’applicazione della LIP;

che un’informazione può essere negata soltanto se vi ostano interessi pubblici importanti, in particolare la sicurezza interna od esterna della Confederazione o dei Cantoni, oppure se l’informazione intralcia in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell’autorità sollecitata; il segreto postale, telefonico o telegrafico deve essere rispettato (art. 36 cpv. 2 seconda e terza frase LIP);

che le autorità di cui all’art. 36 cpv. 2 LIP trasmettono all’Amministrazione federale delle contribuzioni i dati che possono essere importanti per l’esecuzione della stessa LIP (art. 36a cpv. 2 seconda frase LIP);

che, di principio, chiunque è incaricato di applicare la LIP, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell’esercizio delle sue funzioni e a ricusare la consultazione di atti ufficiali (art. 37 cpv. 1 LIP);

che inoltre l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), con riferimento a istanze di ispezione degli atti presentate dalla __________, __________, e in base al previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del Tribunale federale, aveva stabilito quanto segue:

"Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).

Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):

"D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II 407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).

Come già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE 1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).

La giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale. In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver motivo di supporre che la legge non sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)".

che gli stessi principi valgono oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che alla luce di quanto sopra esposto nella fattispecie in esame – ritenuti in particolare i motivi addotti dall’IS 1 nella sua richiesta, la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti dell’incarto MP __________ nonché la LIP e considerati inoltre il contenuto e l’esito del procedimento penale (sfociato, come detto, in un decreto di non luogo a procedere passato in giudicato) – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’autorità istante che prevale sugli interessi personali delle parti coinvolte nel procedimento penale nel frattempo archiviato;

che a ciò aggiungasi che le parti al procedimento penale (PI 1 e i suoi organi) così come il procuratore pubblico, non si sono opposti alla richiesta;

che di conseguenza questa Corte autorizza un funzionario dell’IS 1 ad esaminare, presso il Ministero pubblico di Lugano, gli atti dell’incarto penale MP __________, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Andrea Gianini, compatibilmente con i suoi impegni;

che il funzionario è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili ai fini delle sue incombenze;

che l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni;

che stante la natura della richiesta e l’art. 36a cpv. 3 seconda frase LIP, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LIP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

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