Incarto n. 60.2012.6
Lugano 12 gennaio 2012/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 9/10.1.2012 presentato dal
RE 1
contro
la decisione 29.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin in materia di sorveglianza postale e telefonica (inc. __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Nel quadro di procedimenti penali per truffe a danno di persone anziane (“__________”), condotti dal Ministero pubblico (inc. __________), il procuratore pubblico Chiara Borelli ha chiesto l’approvazione, al giudice dei provvedimenti coercitivi, di ordini di sorveglianza di celle telefoniche emanati il 28.12.2011.
b. Con decisione del 29.12.2011 (__________) il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha approvato la sorveglianza richiesta.
c. Contro detta decisione insorge il procuratore pubblico mediante reclamo a questa Corte. Contestualmente egli annuncia di aver presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale sul medesimo oggetto.
d. In considerazione dell’esito del gravame, si è rinunciato ad ordinare uno scambio di allegati.
in diritto
In ordine, si pone preliminarmente il quesito della competenza di questa Corte, quale giurisdizione di reclamo ai sensi del CPP, ad esaminare un reclamo in materia di misure di sorveglianza segrete.
1.2.
È pacifico che il Codice preveda la possibilità di impugnare con reclamo le decisioni dei giudici dei provvedimenti coercitivi unicamente nei casi previsti dalla legge (art. 20 cpv. 1 lit. c e 393 cpv. 1 lit. c CPP). È data una competenza enumerativa e non generale.
1.3.
In materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, il Codice prevede l’approvazione della misura di sorveglianza segreta da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 272 e 273 CPP).
Una possibilità di reclamo è prevista unicamente all’art. 279 cpv. 3 CPP. Il gravame è possibile contro la decisione di approvazione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi: possono impugnare la decisione unicamente le persone il cui collegamento di telecomunicazione o indirizzo postale è stato sorvegliato o le persone che hanno utilizzato tale collegamento o tale indirizzo.
Il reclamo interviene a posteriori, dopo la comunicazione prevista dall’art. 279 cpv. 1 CPP: il termine di reclamo decorre infatti dalla ricezione di detta comunicazione.
L’art. 274 CPP, consacrato alla procedura di approvazione della sorveglianza, non prevede la possibilità di reclamo da parte del procuratore pubblico in caso di non approvazione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi.
1.4.
Anche il Tribunale federale, con giudizio del 3.11.2011 (1B_376/2011), ha confermato l’improponibilità del reclamo del procuratore pubblico avverso la non approvazione della sorveglianza telefonica o postale.
A questa chiara conclusione imposta dal Codice, nulla cambia il successivo giudizio del Tribunale federale del 17.11.2011 (1B_516/2011).
Il chiaro testo degli art. 248 cpv. 3 e 380 CPP esclude la possibilità di reclamo a questa Corte contro le decisioni in tema di sigilli, così come il tenore degli art. 274 e 279 CPP negano il reclamo contro la mancata approvazione della sorveglianza. Il tutto come risulta anche dalla costruzione e dalla logica interna del Codice.
1.5.
Anche la dottrina conferma l’improponibilità del reclamo da parte del procuratore pubblico contro la mancata approvazione della sorveglianza (N. SCHMID, StPO – Praxiskommentar, art. 274 CPP n. 8; BSK StPO – M. JEAN-RICHARD, art. 274 CPP n. 10; ZK StPO – T. HANSJAKOB, art. 274 CPP n. 23).
Considerate le circostanze particolari, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Per questi motivi,
richiamate le disposizioni menzionate ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera