Incarto n. 60.2012.58
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 9/15.2.2012, emendato su richiesta di questa Corte l’1/8.3.2012, presentato da
RE 1
contro
il decreto di non luogo a procedere 31.1.2012 emanato dal procuratore pubblico Raffaella Rigamonti nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 7.12.2011/30.1.2012 nei confronti di PI 1, (patr. da: avv. PR 1, __________), per titolo di appropriazione indebita (inc. NLP __________);
richiamate le osservazioni 9.3.2012 del procuratore pubblico e 13/14.3.2012 di PI 1, mediante le quali entrambe si rimettono al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 7.12.2011/30.1.2012 RE 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di PI 1, __________, per titolo di appropriazione indebita, in relazione a delle somme di sua spettanza che sarebbero state illecitamente trattenute dall’istituto di credito.
Dall’esposto penale risulta che RE 1 collaborava con la PI 1 di __________ dal 1990 “rappresentando, giuste procure generali a mio nome, alcuni clienti __________, tra i quali un certo sig. __________ che (...) coincideva con il grado di parentela di zio alla mia persona”. A partire dal 2001 __________ “iniziava a contestare alcune operazioni riferibili al suo conto” (denominato __________), sul quale il denunciante beneficiava di una procura, nonché contestava le somme presenti sul suo conto e “bloccava, dopo aver preso dei soldi in __________, alcune compensazioni in corso presso la filiale PI 1 di __________, che generarono l’allucinante presa di posizione della PI 1 di storno di accrediti già eseguiti sul conto __________ da me indicato” (denuncia penale 7.12.2011/30.1.2012, p. 1, AI 1).
A seguito di tali contestazioni la PI 1 avrebbe posto in essere il blocco della somma di € 5'230.-- presente sul conto del denunciante (denominato __________), asserendo la mancata presenza della procura a suo nome sul conto di __________ e giustificando che tali somme “rimarranno congelate fino ad esito della sentenza definitiva della procedura in corso tra la mia persona e il __________” (denuncia penale 7.12.2011/30.1.2012, p. 2, AI 1).
Da qui il presente procedimento penale per titolo di appropriazione indebita.
b. Con decisione 31.1.2012 il procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere interno, con motivazione sommaria, ritenuto che dalla fattispecie “non emergono indizi a sostegno di un qualsiasi reato commesso a (...) danno” di RE 1, vista la natura prettamente civile della vertenza (NLP __________, AI 2).
c.Con tempestivo reclamo, emendato su richiesta di questa Corte, RE 1 impugna la suddetta decisione.
Il reclamante, dopo aver ripreso parola per parola i fatti indicati in sede di denuncia, sostiene che ”non avrebbe mai accreditato somme al __________ se non fosse stato certo di poter compensare, come normalmente accaduto nell’intero periodo di rapporto con l’istituto e quindi l’inaspettata nuova condizione non solo evidenzia l’appropriazione indebita recitata nell’art. 138 del codice penale svizzero, relativamente al fatto che la PI 1, nonostante aver dichiarato (...) che il blocco si sarebbe potuto liberare a definizione del contenzioso con il __________ e quindi, che i miei averi sarebbero stati restituiti (reclamo emendato 1/8.3.2012, p. 2).
RE 1 afferma che l’istituto di credito denunciato avrebbe decurtato illegalmente somme di denaro arricchendosi indebitamente nonostante “la consapevolezza del fatto che solo la magistratura potrà dare nei suoi gradi di giudizio risposta al contenzioso RE 1/__________” (reclamo emendato 1/8.3.2012, p. 2).
Ritiene quindi adempiute nella fattispecie le disposizioni “desumibili dagli art. 138-305 e 158 del codice penale svizzero, lasciando nei fatti esposta la mia persona al danneggiamento patrimoniale per comportamento di infedele amministrazione essendo la banca a conoscenza di tutte le relazioni, nella più totale carenza di diligenza in operazioni finanziarie (...) e perseguendo nella sostanza un illegittimo arricchimento sottraendo somme ad un conto che semmai doveva essere congelato in attesa di sentenza sul contenzioso __________ /RE 1” (reclamo emendato 1/8.3.2012, p. 3).
Il reclamante chiede infine di essere ammesso al gratuito patrocinio.
Delle ulteriori argomentazioni si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
in diritto
Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 9/15.2.2012 (emendato in data 1/8.3.2012) alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di non luogo a procedere 31.1.2012 (NLP __________), è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono solo parzialmente rispettate.
1.3.
Il reclamante ipotizza a carico di PI 1, __________, pure le disposizioni di cui agli art. 158 e 305 CP, lamentando che il magistrato inquirente non abbia “dato riscontro” a tali reati (reclamo emendato 1/8.3.2012, p. 3).
Oggetto del decreto di non luogo a procedere 31.1.2012 (NLP __________), qui impugnato, e dunque di valutazione da parte del procuratore pubblico, è stato nondimeno soltanto il reato di appropriazione indebita, come risulta dal non luogo a procedere interno (AI 2).
Questa Corte, autorità di reclamo giusta l’art. 393 CPP, deve pertanto limitare il suo esame ai reati argomento di decisione; non può, quale prima istanza, pronunciarsi su ipotesi accusatorie che non sono state prima vagliate dal procuratore pubblico.
Il reclamo è quindi irricevibile per quanto concernente le ipotesi di amministrazione infedele e favoreggiamento, in difetto di decisione su detti reati.
1.4.
RE 1, quale accusatore privato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Si ricorda che l’azione penale - per principio - è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
Il reclamante ipotizza a carico di PI 1, __________, il reato di appropriazione indebita giusta l’art. 138 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI / C. RIEDO, 2a ed., art. 138 CP n. 7 ss.)].
È punibile per titolo di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 138 cifra 1 CP chi dispone illecitamente di una cosa altrui o di valori patrimoniali altrui su cui ha un potere di fatto in virtù dell’accordo con il proprietario che gliel’ha affidata. Il modo in cui gli è consentito di usare di tale potere risulta dall'accordo, in virtù del quale il proprietario gli ha affidato valori patrimoniali. Perché sia dato l'atto dannoso punito dall’art. 138 CP non occorre, stante la facoltà conferita dal proprietario all'agente, che questi violi il possesso altrui (come nel caso del furto) o che induca altri in errore (come nel caso della truffa); l'agente può qui disporre direttamente in modo illecito del patrimonio altrui (DTF 111 IV 130, consid. 1a; sentenza TF 6B_42/2009 del 20.3.2009, consid. 6.1; StGB PK - S. TRECHSEL / D. CRAMERI, art. 138 CP n. 1; A. DONATSCH, Strafrecht III, 9a ed., p. 118).
“Affidato” conformemente all’art. 138 CP è solamente un bene patrimoniale che una persona riceve con l’obbligo di disporne in un determinato modo nell’interesse di un terzo, in particolare di amministrarlo, di custodirlo o di consegnarlo, secondo le istruzioni che possono essere espresse o tacite (DTF 120 IV 276 consid. 2; sentenza TF 6B_33/2008 del 12.6.2008, consid. 3.1; C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code Pénal annoté, 3a ed., art. 138 CP n. 1.2.).
Dal punto di vista oggettivo quindi, vi è un impiego illecito di valori patrimoniali affidati, quando l’autore li utilizza contrariamente alle istruzioni ricevute, allontanandosi dallo scopo prefissato. Con il suo comportamento l’autore deve dimostrare chiaramente la sua volontà di non rispettare i diritti di colui che gli dà fiducia (sentenza TF 6B_726/2009 del 28.5.2010, consid. 2.1.2.; sentenza TF 6B_17/2009 del 16.3.2009, DTF 129 IV 257).
Ciò significa che l’autore ha il possesso del valore patrimoniale affidatogli in virtù di un accordo o di un altro rapporto giuridico che implica che non ne ha la libera disposizione e non può appropriarsene.
Tale norma non protegge la proprietà, ma il diritto di colui che ha affidato il valore patrimoniale affinché questo sia utilizzato secondo lo scopo previsto (sentenza TF 6B_827/2008 del 7.1.2009, consid. 1.3).
Sul piano soggettivo l’autore deve agire intenzionalmente, con la volontà di procurarsi o procurare ad un terzo un arricchimento indebito, che può essere realizzato anche per dolo eventuale.
3.2.
Dagli atti e meglio dalla denuncia 7.12.2011/30.1.2012 risulta che RE 1, a suo dire, era al beneficio di una procura sul conto __________, intestato a suo zio, __________, presso la filiale di __________ della PI 1.
A seguito di contestazioni sollevate da __________ circa la gestione del conto di cui sopra da parte del qui reclamante, l’istituto di credito ha posto in essere il blocco di € 5'230.- presenti sul conto __________, intestato a quest’ultimo, ritenuta la mancanza - a dire della banca - della procura a suo favore ed in attesa dell’esito del contenzioso tra __________ e RE 1.
Il reclamante non aggiunge nulla di più per sostanziare la sua ipotesi accusatoria. Questa Corte non è a conoscenza dell’esistenza o meno della citata procura, né dell’asserita vertenza tra __________ e RE 1, né tantomeno a che stadio sarebbe la stessa.
3.3.
In ogni caso, anche alla luce delle poche informazioni note a questa Corte, nella fattispecie fa difetto l’elemento essenziale dell’affidamento di valori patrimoniali.
Alla base infatti della disposizione di cui all’art. 138 cifra 1 CP, vi è il fatto che l’autore del reato si trovi validamente in possesso di una cosa mobile o titolare dei valori patrimoniali prima di commettere il reato. L’appropriazione indebita si caratterizza come il fatto di sottrarre a proprio profitto od a profitto di un terzo la cosa mobile o i valori patrimoniali affidati, in violazione del rapporto di fiducia.
In concreto RE 1 è titolare del conto denominato __________ presso la PI 1. Tra le parti vi è quindi un normale rapporto banca/cliente. Non si può pertanto ritenere che la somma presente sul conto intestato al reclamante sia stata affidata a PI 1 ai sensi dell’art. 138 cifra 1 CP.
Neppure si può considerare che PI 1 abbia impiegato illecitamente la somma di € 5'230.- sul conto __________, di spettanza del reclamante, a prorpio profitto od a profitto di un terzo. L’istituto di credito ha unicamente operato un blocco su tale conto.
In casu non vi è infatti stato il trasferimento alla denunciante del potere materiale e giuridico di disporre dei valori patrimoniali depositati sul conto __________. PI 1 non può/poteva certo disporre liberamente della somma in questione.
Anche dal profilo dell’elemento soggettivo del reato, non si può ritenere che la denunciante abbia avuto l’intenzione di appropriarsi del denaro in questione o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
3.4.
Il fatto che la denunciata abbia operato il blocco in questione, in attesa dell’esito della vertenza tra le parti, conferisce alla fattispecie una connotazione prettamente civile, che va risolta nelle opportune sedi.
In queste circostanze, si deve necessariamente concludere per l’assenza di seri indizi di colpevolezza per il reato ipotizzato a carico di PI 1, __________.
Si può dunque procedere, in applicazione dell’art. 139 cpv. 2 CPP, ad un apprezzamento anticipato delle prove, nel cui contesto si valuta se rinunciare ad esperire determinate prove perché concernenti fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale o già comprovati sotto il profilo giuridico (BSK StPO – S. GLESS, art. 139 CPP n. 31 ss., n. 48 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 139 CPP n. 3 ss.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 139 CPP n. 3; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1088; decisione TF 6B_354/2011 del 10.10.2011, consid. 1.2.).
Nella fattispecie in esame, alla luce delle precedenti considerazioni, si può senz’altro rinunciare senza incorrere in arbitrio – effettuando un apprezzamento anticipato – alle prove proposte dal reclamante (cfr. reclamo emendato 1/8.3.2012, p. 3), non potendo mutare l’esito del procedimento penale.
5.RE 1 chiede di essere messo al beneficio del gratuito patrocinio, “non potendo sostenere i costi di ulteriori procedure giudiziarie” (reclamo emendato 1/8.3.2012, p. 3).
Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio sono determinati dalle norme di diritto procedurale cantonale e, indipendentemente da ciò, tali diritti discendono pure dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Secondo il Tribunale federale sono da ritenersi prive di possibilità di esito favorevole le richieste ("Begehren") per le quali le possibilità di successo sono manifestamente inferiori a quelle di insuccesso e che pertanto non possono definirsi serie. A tal fine ci si deve chiedere se una parte che dovesse disporre dei mezzi finanziari sufficienti si deciderebbe, dopo matura riflessione, ad agire in giudizio; va infatti evitato che una parte inoltri una causa che non affronterebbe a proprie spese soltanto perché non le costa nulla. La valutazione va fatta sulla base di un esame sommario delle circostanze vigenti al momento dell'inoltro della domanda (decisione TF 1B_51/2011 del 29.03.2011 consid. 2.1. e rif.).
Visto l’esito della presente decisione e considerato inoltre che a giudizio di questa Corte la denuncia 7.12.2011/30.1.2012 è manifestamente infondata, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, peraltro nemmeno adeguatamente documentata, non può essere accolta, essendo il presente gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 138 CP, 309 - 310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera