Incarto n. 60.2012.473
Lugano 13 febbraio 2013/dr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 6/10.12.2012 presentato dall’
avv. RE 1
contro
la decisione 22.11.2012 emanata dal procuratore pubblico Valentina Tuoni mediante la quale ha respinto l’istanza di PI 1, da lei patrocinata, di essere ammessa al gratuito patrocinio (inc. MP __________);
richiamato lo scritto 19/20.12.2012, mediante il quale il procuratore pubblico comunica di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 5/6.7.2012 l’Ufficio __________ (di seguito: ) ha querelato __________ per titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento. L’ “ha anticipato e anticipa alla signora PI 1 gli alimenti a favore della figlia minorenne __________ (2004) decisi dal Giudice Civile ed è cessionario degli stessi in virtù della dichiarazione sottoscritta dalla prefata in data 09.12.2008. Nonostante gli sforzi fatti da detto Ufficio non è stato possibile incassare dall’ob-bligato [] la pensione alimentare nei limiti prescritti dalla sentenza pretorile (…) dal 01.11.2008 al 31.07.2012 pari a CHF 23’142” (AI 1, inc. MP __________).
b. Il 18.10.2012 PI 1 è stata interrogata dal segretario giudiziario Alberto Crameri (agente su delega del magistrato inquirente) in qualità di persona informata sui fatti. All’interrogato-rio ha presenziato anche l’avv. RE 1, sua patrocinatrice, oltre ad una rappresentante dell’__________ (AI 14).
c. Con istanza 19/22.10.2012 PI 1, tramite la patrocinatrice, ha richiesto al procuratore pubblico la concessione del gratuito patrocinio.
d. Con decisione 22.11.2012 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza, rilevando che “la persona informata sui fatti, come gli altri partecipanti al procedimento, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti se direttamente lese nei loro diritti e nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi (art. 105 cpv. 2 CPP). In applicazione analogica con le disposizioni riguardanti il diritto procedurale dell’imputato di beneficiare dell’assistenza di un difensore d’ufficio (art. 132 cpv. 1 lett. b CPP), non è sufficiente che questi sia sprovvisto dei mezzi economici necessari ma [è necessario, ndr.] anche che una sua difesa s’imponga per tutelare i suoi interessi. In casu, la fattispecie per cui l’istante è stata chiamata a deporre non presentava una particolare difficoltà a cui non avrebbe potuto far fronte da sola: si trattava in sostanza di riferire se aveva ricevuto dalle mani dell’ex marito le somme di denaro che questi doveva pagare all’__________ e in che modo aveva proceduto ad effettuare tali pagamenti allo sportello postale” (decisione 22.11.2012, p. 1, AI 19).
e. Con reclamo 6/10.12.2012 l’avv. RE 1 postula che a PI 1 “venga riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio” (reclamo 6/10.12.2012, p. 3).
Rileva che “sulla signora PI 1 pesava il sospetto - neppure troppo velato - che essa si fosse appropriata delle somme consegnatele da __________ trattenendole per sé e che avesse falsificato i cedolini postali poi consegnati quale prova del versamento a __________. La signora PI 1 in prima battuta neppure ha compreso quali fossero gli addebiti che le venivano mossi ed è stata proprio la scrivente legale a renderla attenta su quello che le veniva prospettato ed a esortarla a chiarire i fatti (…). A fronte di questi fatti e dei sospetti senz’altro gravi che pesavano sulla signora PI 1, un suo patrocinio si giustificava pienamente, non foss’altro che per il fatto che essa non sarebbe stata in grado di comprendere appieno la portata dei fatti che le venivano rimproverati e di contestarli compiutamente. Non fosse infatti stato per il fatto che l’autore era persona già nota alla posta, la signora PI 1 avrebbe dovuto oltre che subire l’interro-gatorio di cui è stata oggetto, pure confrontarsi con gli impiegati postali [sempre in sede di interrogatorio, ndr.] e con poche probabilità di spuntarla, vista la fiducia che notoriamente viene riposta negli impiegati di questo servizio pubblico che giornalmente hanno tra le mani diverse somme di denaro” (reclamo 6/10.12.2012, p. 2).
in diritto
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, entro il termine di dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) può essere interposto reclamo contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 6/10.12.2012 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 22.11.2012 (inc. MP __________), notificata il 26.11.2012, è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
1.3.
Va ora esaminato se l’avv. RE 1 sia legittimata a reclamare, a titolo personale e non a nome della patrocinata, contro la decisione impugnata.
1.3.1.
Il presupposto della legittimazione è concretizzato dall’art. 382 cpv. 1 CPP: sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annulla-mento o alla modifica della stessa.
L’interesse giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente e – di principio – attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
Una parte ha un interesse giuridicamente protetto giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (il cosiddetto Beschwer) qualora sia direttamente toccata dalla decisione nei suoi diritti (ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 7). La lesione diretta si deduce dal dispositivo (art. 81 cpv. 1 lett. c CPP) della decisione impugnata, non dalla sua motivazione. Sussiste dunque un tale interesse nella misura in cui il dispositivo contenga disposizioni che aggravano la parte (ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 8). È peraltro soltanto il dispositivo che acquista forza di cosa giudicata, non la motivazione (decisione TF 6B_114/2011 del 30.6.2011 consid. 2.3.).
Quanto alla nozione di parti, si fa riferimento agli art. 104 e 105 CPP, che includono la persona informata sui fatti (art. 105 cpv. 1 lett. d CPP), ma non il patrocinatore.
1.3.2.
Giusta l’art. 105 cpv. 2 CPP le persone di cui al cpv. 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi.
La persona informata sui fatti, cui viene negata la copertura delle spese di patrocinio, è direttamente lesa nei sui diritti dalla decisione ed è pertanto legittimata ad impugnarla, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione stessa.
In concreto, PI 1 avrebbe pertanto avuto la legittimazione a reclamare.
1.3.3.
Il patrocinatore di una parte o di un altro partecipante al procedimento che, come nella concreta fattispecie, inoltra reclamo non a nome e per conto della persona patrocinata, bensì a proprio nome, è legittimato a reclamare (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 4) solamente nel caso in cui sia toccato il suo diritto al libero esercizio della professione (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1465 nota 74 con ulteriori riferimenti), ad esempio se il suo mandato di patrocinatore d’ufficio viene terminato dall’autorità competente poiché questa lo sostituisce con un altro rappresentante (DTF 133 IV 335 consid. 5) o se al patrocinatore viene rimproverato un conflitto d’interessi (decisione TPF BB.2006.131 del 12.4.2007; decisione TF 1B_7/2009 del 16.3.2009 consid. 5.5), con riferimento all’art. 12 lett. b/c della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA) [secondo cui l’avvocato esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità (lett. b) ed evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati (lett. c)]. Si tratta, pertanto, di casi in cui il patrocinatore impugna una decisione mediante la quale gli è stato impedito di rappresentare una parte nel corso di un determinato procedimento penale.
1.3.4.
Nel caso concreto, direttamente lesa nei propri diritti dalla decisione 22.11.2012 è la persona informata sui fatti, e cioè PI 1, in quanto a lei viene negata la copertura delle spese di patrocinio.
Di contro, la sua patrocinatrice avv. RE 1 è solamente indirettamente toccata dalla decisione impugnata. Detta decisione non le impedisce, e neppure ne riduce la facoltà, di patrocinare PI 1, definendo unicamente il debitore delle sue prestazioni di patrocinio.
Neppure il fatto che la situazione economica di PI 1, documentata (AI 15), non le consenta di retribuire senza difficoltà la patrocinatrice – che ha quantificato l’ammontare dovuto in “CHF 585.-- di onorario oltre 10% per spese ed IVA” (reclamo 6/10.12.2012, p. ) – limita la qui reclamante nell’esercizio della propria professione.
L’assenza di legittimazione rende superfluo l’esame della questione a sapere se una persona informata sui fatti possa essere patrocinata e abbia diritto o meno alla copertura delle spese di patrocinio.
Il reclamo è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 382 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è irricevibile.
La tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.-- (quattrocento), sono poste a carico dell’avv. RE 1.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il cancelliere